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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 28/11/2025, n. 21484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21484 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21484/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06820/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6820 del 2022, proposto da TA EN De Villi, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
OV IA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento del Provvedimento, di estremi sconosciuti, adottato in esito alla prova scritta del 4 Aprile 2022, di esclusione dal concorso e mancata ammissione alla prova orale e di tutti i Provvedimenti ed i Verbali della Commissione di esame, di estremi sconosciuti, adottati a carico della ricorrente per la classe di concorso A011 discipline Letterarie e Latino Regione Puglia, di cui al Concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al Bando D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 e ulteriori atti indicati in ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 ottobre 2025 la dott.ssa AN AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che la ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe, relativi alla prova concorsuale ivi indicata per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, dalla medesima sostenuta con l’esito oggetto di contestazione;
Considerato che in vista della odierna pubblica udienza, con nota versata in atti in data 10.10.2025, la stessa ricorrente ha dato atto della sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del gravame;
Ritenuto che al Collegio si impone, pertanto, una declaratoria in conformità, stante il principio dispositivo che regola anche il processo amministrativo;
Ritenuto, infine, che le spese di lite possano essere compensate, vista la peculiarità della fattispecie;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER IC, Presidente FF
Eleonora Monica, Consigliere
AN AN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AN | ER IC |
IL SEGRETARIO