Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 23 gennaio 1994 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 23 gennaio 1994 |
Commentari • 17
- 1. Tutela delle vittime di reati intenzionali violenti e accesso al fondohttps://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/ · 1
La possibilità di prevedere indennizzi per le vittime dei reati che, avendo subito un danno derivante da un atto penalmente rilevante, non possono ottenere "soddisfazione" dall'autore del reato stesso, è stata a lungo riconosciuta dal nostro ordinamento solo per specifiche categorie di vittime di mafia, terrorismo e tratta di esseri umani…ma non per la generalità delle persone offese da gravi reati. Dagli anni novanta sono stati elaborati dei maccanismi indennitari (molto fragili) in ottemperanza alla Convenzione del 1988 relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti, promossa dal Consiglio d'Europa, ma escludendo reati gravi quali la violenza sessuale e l'omicidio e …
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Giurisprudenza • 9
- 1. Trib. Latina, sentenza 29/09/2025, n. 1610Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. CA TO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2038 R.G. cont. 2019 TRA Parte_1 - C.F. C.F._1 e Parte_2 - C.F. C.F._2 , elettivamente domiciliati in via Eustachio Manfredi - Roma presso lo studio dell'avv. DR MAZZÀ, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura allegata all'atto di citazione; PARTE ATTRICE E CP_1 - C.F. C.F._3 , Controparte_2 - C.F. C.F._4 e CP_3 - C.F. C.F._5 , elettivamente domiciliati in via Vitruvio Vacca n. 12 - Fondi (LT) presso lo studio dell'avv. CO …Leggi di più...
- prova del pagamento·
- spese funerarie·
- ripetizione indebito·
- commorienza·
- obbligazione naturale·
- accertamento qualità di erede·
- successione mortis causa·
- art. 4 c.c.·
- onere della prova·
- art. 2034 c.c.
Versioni del testo
- Art. 1. Definizione di morte 1. La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. Accertamento di morte 1. La morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando la respirazione e la circolazione sono cessate per un intervallo di tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo e puo' essere accertata con le modalita' defi- nite con decreto emanato dal Ministro della sanita'.
2. La morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie si intende avvenuta quando si verifica la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo ed e' accertata con le modalita' clinico-strumentali definite con decreto emanato dal Ministro della sanita'.
3. Il decreto del Ministro della sanita' di cui ai commi 1 e 2 e' emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio superiore di sanita', che deve esprimersi dopo aver sentito le societa' medico-scientifiche competenti nella materia. I successivi eventuali aggiornamenti e modifiche del citato decreto sono disposti con la medesima procedura.
4. Il decreto del Ministro della sanita' di cui al comma 2 definisce le condizioni la cui presenza simultanea determina il momento della morte e definisce il periodo di osservazione durante il quale deve verificarsi il perdurare di tali condizioni, periodo che non puo' essere inferiore alle sei ore. Il citato decreto deve tener conto delle peculiarita' dei soggetti di eta' inferiore ai cinque anni.
5. L'accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie e' effettuato da un collegio medico nominato dalla direzione sanitaria, composto da un medico legale o, in mancanza, da un medico di direzione sanitaria o da un anatomo-patologo, da un medico specialista in anestesia e rianimazione e da un medico neurofisiopatologo o, in mancanza, da un neurologo o da un neurochirurgo esperti in elettroencefalografia. I componenti del collegio medico sono dipendenti di strutture sanitarie pubbliche.
6. In ogni struttura sanitaria pubblica, la direzione sanitaria nomina uno o piu' collegi medici per l'accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie. Ciascun singolo caso deve essere seguito dallo stesso collegio medico.
7. Il collegio medico e' tenuto ad esercitare le sue funzioni anche in strutture sanitarie diverse da quella di appartenenza. Le case di cura private devono avvalersi per l'accertamento della morte nel caso di cui al comma 2 dei collegi medici costituiti nelle strutture sanitarie pubbliche.
8. La partecipazione al collegio medico e' obbligatoria e rientra nei doveri di ufficio del nominato.
9. Il collegio medico deve esprimere un giudizio unanime sul momento della morte. - Art. 3. Obblighi per i sanitari nei casi
di cessazione di attivita' cerebrale 1. Quando il medico della struttura sanitaria ritiene che sussistano le condizioni definite dal decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo 2, comma 2, deve darne immediata comunicazione alla direzione sanitaria, che e' tenuta a convocare prontamente il collegio medico di cui all'articolo 2, comma 5.