Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 16/04/2026, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01097/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00265/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 265 del 2026, proposto da
AN TO, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Pia Di Primo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Municipia s.p.a., in proprio e quale mandataria del R.T.I. - Concessionario per la Riscossione Coattiva delle Entrate Tributarie ed Extratributarie del Comune di Catania, costituito con Gamma Tributi s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio diniego serbato dal Comune di Catania sull’istanza di accesso avente ad oggetto il verbale di contravvenzione n. 9627717 del 6.07.2021 e la correlata relata di notifica, presentata dal ricorrente nelle date del 24.12.2025 e del 26.12.2025,
e per la condanna
dell’Amministrazione a provvedere sulla menzionata istanza entro un termine non superiore a trenta giorni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. RA RA e udito per la parte resistente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. AN TO, odierno ricorrente, riceveva in data 23.12.2025 dall’Agente della riscossione del Comune di Catania, Municipia s.p.a., la notifica dell’ingiunzione fiscale n. 202583122547172220627171 contenente un’intimazione di pagamento per € 609,74 correlata a sanzioni elevate col verbale di contravvenzione n. 9627717 del 6.07.2021 asseritamente notificato il 4.09.2021.
Il ricorrente presentava, pertanto, al Comune di Catania, in data 24.12.2025, un’istanza di accesso agli atti avente ad oggetto il predetto verbale, unitamente alla corrispondente relata di notifica, precisando la propria intenzione di proporre opposizione avverso l’ingiunzione fiscale ricevuta innanzi al Giudice di pace competente.
La predetta istanza veniva presentata, in data 26.12.2025, anche al Comando di Polizia municipale dell’Ente locale.
2. In assenza di riscontro, con ricorso notificato in data 1.02.2026 e depositato in pari data il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il silenzio diniego serbato dal Comune di Catania sulla predetta istanza di accesso avente ad oggetto il verbale di contravvenzione n. 9627717 del 6.07.2021 e la correlata relata di notifica, presentata nelle date del 24.12.2025 e del 26.12.2025, chiedendo al Tribunale di condannare la stessa Amministrazione a provvedere sulla menzionata istanza entro un termine non superiore a trenta giorni.
Il ricorso è stato presentato per il seguente, unico, motivo di diritto: Violazione degli artt. 22 e ss. della L. 7.08.1990 n. 241 .
2.1. La parte rileva, in particolare, che la mancata ostensione della documentazione richiesta integrerebbe una violazione degli obblighi di imparzialità e trasparenza a carico dell’Amministrazione comunale, sussistendo un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso, correlato al proprio diritto di procedere esecutivamente per il recupero del credito intimato.
3. Il Comune di Catania si è costituito in giudizio in data 11.02.2026 e, con successiva memoria del 12.03.2026, ha chiesto al Tribunale di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse o la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’istanza di accesso presentata dal ricorrente sia stata evasa via pec mediante prot. n. 64370 dell'11.02.2026 mediante l’invio di copia degli atti richiesti, come attestato dalla nota del Corpo di Polizia municipale con prot. n. 84575-26, come da documentazione versata in atti.
La parte ha chiesto, altresì, la compensazione delle spese di giudizio tenuto conto delle criticità operative correlate all’introduzione del nuovo sistema informatico, come rappresentata dalla Direzione del Corpo di Polizia municipale mediante nota prot. n. 81603 del 19.02.2026, versata in atti, da cui sarebbero discesi rallentamenti nella lavorazione delle pratiche amministrative.
4. Con memoria del 15.03.2025 il ricorrente ha confermato di aver avuto accesso alla documentazione richiesta, chiedendo al Tribunale di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e insistendo per il pagamento delle spese processuali.
5. Alla camera di consiglio del 15.04.2026, presente il difensore dell’Amministrazione resistente per come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
6. Il Collegio ritiene che dalla documentazione prodotta in giudizio dall’Amministrazione resistente in data 12.03.2026 - e tenuto altresì conto di quanto osservato da chi ricorre in giudizio mediante memoria del 15.03.2026 - si evinca che la stessa abbia accolto integralmente la richiesta ostensiva, con pieno soddisfacimento dell’interesse di cui è titolare il ricorrente e il correlato conseguimento del bene della vita aspirato.
Ciò consente al Tribunale, pertanto, di rilevare la cessazione della materia del contendere ex art. 34, co. 5, c.p.a. (“ Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ”).
7. Ai fini della soccombenza virtuale, il Collegio ritiene che dall’accoglimento spontaneo dell’istanza di accesso per cui è causa debba trarsi il convincimento in ordine alla fondatezza della pretesa processuale. L'ostensione della documentazione richiesta, avvenuta solo in seguito alla proposizione del ricorso di cui in epigrafe, e, quindi, in pendenza del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale.
Le spese, pertanto, seguono la soccombenza (virtuale) e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo nei rapporti tra il ricorrente e l’Amministrazione resistente, dovendosi escludere che le asserite difficoltà operative rappresentate da quest’ultima ai fini della tempestiva ostensione della documentazione richiesta possano integrare una delle “ gravi ed eccezionali ragioni ” che legittimano la statuizione sulla compensazione delle spese di giudizio, secondo il tenore dell’art. 92, comma 2, c.p.c.
Tenuto conto della mancata costituzione nel presente giudizio della parte controinteressata, Municipia s.p.a., così come della condotta assunta dalla stessa nell’ambito della vicenda controversa, il Collegio ritiene che le spese debbano essere compensate nei rapporti tra quest’ultima e la parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a.;
- condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese nei confronti della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 800,00 (ottocento/00), oltre oneri accessori così come per legge;
- compensa le spese tra la parte ricorrente e la parte controinteressata non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU LE, Presidente
Valeria Ventura, Primo Referendario
RA RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA RA | AU LE |
IL SEGRETARIO