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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Massa Carrara, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Massa Carrara |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MASSA CARRARA Sezione 2, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PEDRONI MENCONI SILVANA, Presidente e Relatore
AGOSTINI ERMINIA, Giudice
LELLO MASSIMO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 225/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Massa - Via Massa Avenza 38/d 54100 Massa MS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06620249004700117000 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06620249004700117000 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06620249004700117000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06620249004700117000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06620249004700117000 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06620249004700117000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06620220005242688000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06620220005984466000 IVA-ALTRO 2018 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06620230002465413000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06620230002806071000 IRES-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06620230005359935000 IVA-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06620230005798146000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il
12/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha proposto impugnazipone avverso intimazione di pagamento notificata in data 20.11.2024 e diretta ad Società_1 snc di Nominativo_1 e Nominativo_2, ed avverso le sottese sei cartelle, notificate negli anni precedenti a far data dal 2017, eccependo: - nullità dell'intimazione notificata ad impresa cessata nell'anno 1991 a mezzo pec intestato ad altra società, Società_1 srl;
- Inesistenza intimazione di pagamento in quanto notificata a mezzo pec da domicilio digitale non compreso nei pubblici elenchi;
nullità- inesistenza degli atti impugnati (cartelle e sottesi ruoli) per giuridica inesistenza della loro notificazione.
Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo: inammissibilità del ricorso per difetto del potere di rappresentanza del ricorrente, specificando che l'initmazione è stata emessa a carico di Società_1 srl, già Società_1 snc, ed il ricorrente ha proposto ricorso non quale Amministratore di detta società ma in proprio. Quanto al recapito digitale al quale è stata effettuata la notifica, la Società_1 snc non è cessata ma ha variato la forma giuridica in Società_1 srl, conservando il medesimo codice fiscale. Ha inoltre contestato l'inesistenza delle notificazioni delle cartelle sottese all'atto impugnato, documentando che nell'anno 2023 il contribuente prresentò istanze di rateizzazione del debito in tali cartelle indicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La circostanza che l'avviso di intimazione rechi la vecchia intestazione della Società non determina causa di invalidità dell'atto, trattandosi di soggetto giuridico avente il medesimo codice fiscale ed il medesimo domicilio digitale, inoltre la tempestiva impugnazione dell'atto rende irrilevante qualsiasi vizio della notifica, effettuata da indirizzo presente sull'IPA (indice pubblico di riferimento) sin dal 2.09.2022, e comunque le disposizioni della L. 53/94 - in ordine all'obbligatorietà dell'utilizzo del solo indirizzo pubblicato - attengono in via esclusiva alla notificazione degli atti processuali-giudiziari da parte di avvocati, non invece alla notificazione concernente atti amministrativi da parte di ADER, la cui notifica è normata da leggi speciali che non prevedono tale incombente quale condizione di validità (DPR 602/73 art. 26, DPR 600/73 art. 60).
In relazione all'asserita mancata notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato, sufficiente richiemare
CASS. 19401/2022: “questa Corte ha ulteriormente chiarito (con orientamento ormai consolidato) che, se è vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., ed è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento;
… da ciò discende ulteriormente, a valle, che nel caso in cui il contribuente abbia richiesto la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la contestazione in ordine all'an della pretesa tributaria è, sì, possibile, ma non per vizi di notifica delle cartelle e sempre che "non siano scaduti i termini di impugnazione" delle cartelle di pagamento”.
Risulta peraltro cher la società interessata all'accertamento abbia richieto la definizione agevolata del debito e stia pagando regolarmente
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, condanna l'Agenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite, che liquida in€ 4650, oltre esborsi ed accessori di legge.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MASSA CARRARA Sezione 2, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PEDRONI MENCONI SILVANA, Presidente e Relatore
AGOSTINI ERMINIA, Giudice
LELLO MASSIMO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 225/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Massa - Via Massa Avenza 38/d 54100 Massa MS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06620249004700117000 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06620249004700117000 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06620249004700117000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06620249004700117000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06620249004700117000 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06620249004700117000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06620220005242688000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06620220005984466000 IVA-ALTRO 2018 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06620230002465413000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06620230002806071000 IRES-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06620230005359935000 IVA-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06620230005798146000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il
12/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha proposto impugnazipone avverso intimazione di pagamento notificata in data 20.11.2024 e diretta ad Società_1 snc di Nominativo_1 e Nominativo_2, ed avverso le sottese sei cartelle, notificate negli anni precedenti a far data dal 2017, eccependo: - nullità dell'intimazione notificata ad impresa cessata nell'anno 1991 a mezzo pec intestato ad altra società, Società_1 srl;
- Inesistenza intimazione di pagamento in quanto notificata a mezzo pec da domicilio digitale non compreso nei pubblici elenchi;
nullità- inesistenza degli atti impugnati (cartelle e sottesi ruoli) per giuridica inesistenza della loro notificazione.
Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo: inammissibilità del ricorso per difetto del potere di rappresentanza del ricorrente, specificando che l'initmazione è stata emessa a carico di Società_1 srl, già Società_1 snc, ed il ricorrente ha proposto ricorso non quale Amministratore di detta società ma in proprio. Quanto al recapito digitale al quale è stata effettuata la notifica, la Società_1 snc non è cessata ma ha variato la forma giuridica in Società_1 srl, conservando il medesimo codice fiscale. Ha inoltre contestato l'inesistenza delle notificazioni delle cartelle sottese all'atto impugnato, documentando che nell'anno 2023 il contribuente prresentò istanze di rateizzazione del debito in tali cartelle indicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La circostanza che l'avviso di intimazione rechi la vecchia intestazione della Società non determina causa di invalidità dell'atto, trattandosi di soggetto giuridico avente il medesimo codice fiscale ed il medesimo domicilio digitale, inoltre la tempestiva impugnazione dell'atto rende irrilevante qualsiasi vizio della notifica, effettuata da indirizzo presente sull'IPA (indice pubblico di riferimento) sin dal 2.09.2022, e comunque le disposizioni della L. 53/94 - in ordine all'obbligatorietà dell'utilizzo del solo indirizzo pubblicato - attengono in via esclusiva alla notificazione degli atti processuali-giudiziari da parte di avvocati, non invece alla notificazione concernente atti amministrativi da parte di ADER, la cui notifica è normata da leggi speciali che non prevedono tale incombente quale condizione di validità (DPR 602/73 art. 26, DPR 600/73 art. 60).
In relazione all'asserita mancata notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato, sufficiente richiemare
CASS. 19401/2022: “questa Corte ha ulteriormente chiarito (con orientamento ormai consolidato) che, se è vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., ed è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento;
… da ciò discende ulteriormente, a valle, che nel caso in cui il contribuente abbia richiesto la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la contestazione in ordine all'an della pretesa tributaria è, sì, possibile, ma non per vizi di notifica delle cartelle e sempre che "non siano scaduti i termini di impugnazione" delle cartelle di pagamento”.
Risulta peraltro cher la società interessata all'accertamento abbia richieto la definizione agevolata del debito e stia pagando regolarmente
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, condanna l'Agenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite, che liquida in€ 4650, oltre esborsi ed accessori di legge.