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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 26/11/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2085/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Giudice, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 18.11.2025 celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art. 281sexies, comma III c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 2085 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, discussa nelle forme della 'trattazione scritta' all'udienza del 18.11.2025;
T R A
e , elettivamente domiciliati Parte_1 Parte_2 in L'Aquila, viale della Croce Rossa n. 119/B, presso lo studio dell'Avv. Mario
Lepidi, che li rappresenta e difende nel presente giudizio insieme all'Avv.
RN VE, in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Controparte_1 CP_2 Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Angelini e dall'Avv. Domenico de
Nardis, presso i quali è elettivamente domiciliato in L'Aquila via Avezzano n.
11, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12 La parte ricorrente, con la nota di trattazione scritta del 14.11.2025, si riportava al contenuto dei propri scritti difensivi, esponeva le condizioni cui sarebbe disposta a conciliare la lite, rappresentava la pubblicazione della sentenza del
Consiglio di Stato, sez. IV, 18 dicembre 2024, n. 782 e chiedeva procedersi ai sensi dell'art. 281quinquies c.p.c., mentre il con la nota di Controparte_1 trattazione scritta del 14.11.2025, si riportava alle conclusioni formulate nella comparsa ed insisteva, previa riunione con il giudizio avente R.G. n. 417/2024, per il rigetto delle domande formulate dai ricorrenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 10.08.2024 Pt_1
e adivano il Tribunale di L'Aquila chiedendo
[...] Parte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni, come modificate nella memoria ex art. 281duodecies, comma IV c.p.c.: “Si insiste nell'accoglimento delle modificate conclusioni ex art. 281 duodecies, comma 4 c.p.c. che seguono: in via preliminare: accertata la qualità di eredi della sig.ra in capo ai Persona_1 ricorrenti sigg. e come dagli atti successori Parte_1 Parte_2 indicati in narrativa;
accertato, consequenzialmente, il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuta la propria quota di contributo ex art. 3, comma 1 D.L. n.
39/2009 giusta titolarità dei diritti sull'immobile distinto al N.C.E.U. del
Comune de L'Aquila, Fg. 93 p.lla n. 3 subb. 15 e 22; in via principale: previa disapplicazione e/o previo annullamento del provvedimento gravato in quanto illegittimo e/o infondato, accertare il diritto dei ricorrenti alla conservazione del contributo per acquisto dell'immobile equivalente giusto provvedimento del
Comune de L'Aquila – Servizio rilascio contributi prot. n. 53935 del 23 maggio
2017; in via subordinata: previa disapplicazione e/o previo annullamento del provvedimento gravato in quanto illegittimo e/o infondato, accertare il diritto dei ricorrenti alla conservazione del contributo per acquisto dell'immobile equivalente giusto provvedimento del Comune de L'Aquila – Servizio rilascio contributi prot. n. 53935 del 23 maggio 2017, parametrato alla minor somma in pagina 2 di 12 ragione dei diritti spettanti alla de cuius sull'immobile distinto al Persona_1
N.C.E.U. del Comune de L'Aquila, Fg. 93 p.lla n. 3 subb. 15 e 22; in via ulteriormente subordinata: previo riconoscimento in capo ai ricorrenti del contributo per la riparazione e/o ricostruzione dell'immobile distinto al
N.C.E.U. del Comune de L'Aquila, Fg. 93 p.lla n. 3 subb. 15 e 22, condannare il
Comune de L'Aquila ad adottare ogni provvedimento successivo e consequenziale, nonchè ad attivare il relativo procedimento ex art. 2 O.P.C.M.
n. 3790/2009 ed a concluderlo nei termini previsti dalla normativa de qua;
in via gradata e, da ultimo, ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuta una somma a titolo di risarcimento danni per la mancata disponibilità e/o ricostruzione e/o riassegnazione dell'immobile distinto al N.C.E.U. del Comune de L'Aquila, Fg. 93 p.lla n. 3 subb. 15 e 22 pari al valore dello stesso per come specificato al paragrafo § 4.2 e, consequenzialmente, condannare il Comune de L'Aquila a versare nell'interesse dei 308.400,00 o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
In data 18.10.2024 si costituiva in giudizio il resistente Controparte_1 concludendo nei seguenti termini: “Piaccia al Tribunale Ecc.mo, previa riunione del presente procedimento con altro procedimento pendente dinanzi a Codesto
Giudicante sotto RGN 417/2024, dichiarare infondate e rigettare le domanda ex adverso proposte. Ai fini della regolazione delle spese di soccombenza a carico della parte ricorrente, si chiede che Codesto Ecc.mo Tribunale riconosca al concludente Comune, in uno con le competenze e le spese, anche la spettanza del rimborso degli oneri fiscali e previdenziali riflessi, nella misura complessiva del
23,80% delle competenze, in sostituzione di CPA e IVA. Infatti, nel presente giudizio il Comune è assistito dalla sua Avvocatura interna (su questo specifico punto, si richiama, tanto nella motivazione che nel capo regolatorio delle spese,
Cassazione Civile SS.UU., 6.2.2023, n. 3592)”.
All'udienza di comparizione del 04.11.2024, su richiesta della parte ricorrente venivano concessi alle parti i termini ex art. 281duodecies, comma IV
c.p.c., con rinvio all'udienza del 19.05.2025 per la valutazione delle istanze istruttorie. Alla data prevista, in assenza di istanze istruttorie e su richiesta della pagina 3 di 12 parte ricorrente, veniva fissata l'udienza del 18.11.2025 per la discussione orale del procedimento ex art. 281sexies c.p.c.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle note di trattazione scritta sopra riportate e la controversia viene decisa come di seguito.
*****
1. I ricorrenti, sulla premessa di essere coeredi insieme a Controparte_4 per effetto del testamento olografo pubblicato il 24.08.2021,
[...] rappresentano di essere comproprietari di un immobile, sito in L'Aquila, Via
Roma n. 207 e distinto al N.C.E.U. del Comune de L'Aquila, Fg. 93 p.lla n. 3 subb. 15 e 22, gravemente danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009, tanto da indurre i medesimi a scegliere l'opzione dell'acquisto di un immobile sostitutivo.
Evidenziano che tale scelta risultava essere obbligata in quanto il Comune, dopo avere autorizzato l'abbattimento e la ricostruzione del fabbricato anche con il relativo riconoscimento del contributo definitivo di € 5.394.246,17, successivamente revocava i titoli edilizi (ovvero la DIA prot. n. 85668 del 20 dicembre 2012 e DIA prot. n. 56729 del 1^ agosto 2013) a causa dell'imposizione del vincolo da parte della Soprintendenza, attesa la prossimità a Porta Barete, in tal modo “obbligando” i fratelli alla presentazione dell'istanza per Pt_1
l'acquisto dell'abitazione sostitutiva.
Precisano dunque che, con provvedimento del Comune di L'Aquila –
Servizio rilascio contributi prot. n. 53935 del 23 maggio 2017, gli eredi della ottenevano il contributo per la copertura degli oneri relativi all'acquisto Per_1 dell'abitazione sostitutiva, pari complessivamente ad € 322.802,80, ma che nel corso degli anni risultavano vani tutti i tentativi di reperire un'abitazione del valore di cui sopra che potesse essere congeniale all'esigenze di tutti.
Rappresentano, inoltre, che risultavano vane le varie richieste a firma dell'Avv. VE in cui inizialmente veniva proposta la possibilità di svincolare la somma nell'interesse del ricorrente , per poi richiedere una proroga Parte_1 finalizzata all'acquisto di un unico immobile sostitutivo, tanto che infine, vista l'impossibilità di trovare una soluzione unitaria con il fratello CP_4 in data 23.08.2023 e nel solo interesse dei ricorrenti, si presentava una formale istanza finalizzata alla suddivisione del suindicato contributo, rideterminato nella pagina 4 di 12 minor somma spettante ai sensi della disciplina codicistica e fermo restando il vincolo di utilizzo per acquisto di abitazione principale.
In assenza di alcun riscontro da parte del Comune, dunque, i ricorrenti adivano il Tribunale al fine di accertare il loro diritto, previa dichiarazione della qualità di eredi di , al percepimento del contributo per l'acquisto Persona_1 dell'abitazione principale in sostituzione dell'immobile distinto al N.C.E.U. del
Comune de L'Aquila, Fg. 93 p.lla n. 3 subb. 15 e 22, con conseguente condanna del Comune al pagamento del medesimo, nella misura pari ad € 125.534,40 per ed € 71.733,94 per , e la causa veniva iscritta Parte_1 Parte_2
a ruolo con R.G. n. 417/2024.
Nelle more, i ricorrenti si vedevano notificare dal Comune il provvedimento del 12.06.2024 con cui veniva disposta la chiusura del procedimento per l'acquisto dell'abitazione equivalente, con contestuale archiviazione della pratica ed annullamento del contributo concesso pari ad € 322.802,80. Secondo il
Comune, la revoca sarebbe giustificata sia dalla violazione dei termini previsti per il deposito del rogito notarile dell'acquisto (150 gg dalla pubblicazione del contributo), sia dall'erronea rappresentazione del richiedente quale Parte_1 erede della de cuius proprietaria dell'immobile nella minor quota Persona_1 di 2/3 e non dell'intero.
Pertanto, i ricorrenti agiscono in giudizio per l'annullamento o la disapplicazione del provvedimento del
[...]
prot. n. 0062537 del 12 Controparte_5 giugno 2024 notificato il 26 giugno 2024 ed avente ad oggetto la “chiusura del procedimento inteso al riconoscimento del contributo/indennizzo per il riacquisto dell'abitazione equivalente - Pratica AQ BCE 20974 -
[...]
”, con conseguente archiviazione della predetta pratica ed Controparte_6 annullamento del contributo concesso di € 322.802,80.
In particolare, eccepiscono: i) la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L.
n. 241/1990, per la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento finalizzato all'archiviazione della pratica AQ-BCE-20974 per l'acquisto dell'abitazione equivalente;
ii) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 11 O.P.C.M. 3790/2009, difetto di istruttoria, eccesso di potere per travisamento dei fatti, attesa la mancata valutazione delle comunicazioni pagina 5 di 12 intercorse aventi finalità di atti interruttivi;
iii) la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 D.L. n. 39/2009 e dell'art. 1 O.P.C.M. n. 3790/2009, eccesso di potere per travisamento dei fatti, violazione e falsa applicazione dell'art. 21nonies L. n.
241/1990; iv) la sussistenza del diritto degli eredi a vedersi comunque riconosciuto il contributo per la ricostruzione dell'immobile distinto in N.C.E.U. de L'Aquila, Fg. 93, p.lla n. 3 subb. 15 e 22 ovvero, in alternativa, il risarcimento del danno.
Il nel costituirsi in giudizio, insiste per il rigetto delle Controparte_1 conclusioni avanzate dai ricorrenti in ragione dell'infondatezza delle domande prospettate.
2.1 Preliminarmente, il Tribunale ritiene di non potere accogliere la richiesta formulata dai ricorrenti nella nota di trattazione scritta del 14.11.2025 di decidere la controversia ai sensi dell'art. 281quinquies c.p.c. Difatti, posto che la parte avrebbe dovuto effettuare tale richiesta all'udienza successiva alla concessione dei termini di cui all'art. 281duodecies, comma IV c.p.c., in ragione del rito prescelto dagli stessi ricorrenti il procedimento semplificato si conclude con l'udienza di discussione orale ex art. 281sexies c.p.c.
Considerato che
la parte ha avuto modo sia di replicare alle eccezioni del resistente per effetto della concessione dei termini di cui all'art. 281duodecies, comma IV c.p.c., non avendo peraltro nemmeno depositato quella di replica, che di concludere con le note di trattazione scritta, deve ritenersi pienamente concesso ed esplicato il diritto di difesa della parte.
2.2 La domanda di riunione formulata dal Comune resistente, inoltre, è stata implicitamente disattesa, in quanto il giudizio avente R.G. n. 417/2024 da un lato non presenta le medesime parti processuali, dall'altro si fonda su deduzioni e prove diverse rispetto al presente procedimento.
3. Prima di esaminare la fondatezza delle domande avanzate dalla parte ricorrente, inoltre, giova rammentare che, in materia di contributi pubblici, la valutazione del giudice ordinario non si limita al mero controllo sull'esistenza di vizi dell'atto amministrativo contestato – cognizione peraltro devoluta in via principale ad altro plesso giurisdizionale – ma si spinge all'accertamento del diritto vantato dal privato. Per l'effetto, non assume rilievo decisivo la legittimità
o meno del provvedimento di diniego contestato, con particolare riferimento alla pagina 6 di 12 presunta violazione degli artt. 7 e 21nonies l. n. 241/90, dovendosi scrutinare l'effettiva sussistenza del beneficio di legge reclamato, sulla scorta delle motivazioni addotte dalle parti in giudizio. Soltanto sulla base di tali coordinate, dunque, saranno esaminate le motivazioni a supporto del ricorso.
Quanto all'onere della prova, essendo la valutazione dell'atto di diniego del contributo solamente incidentale nell'ambito della cognizione del giudice ordinario, sarà dunque la parte ricorrente a dover dimostrare l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'ottenimento del contributo richiesto.
4. Tanto premesso, venendo all'esame del merito, non colgono nel segno i ricorrenti nel contestare il motivo di diniego relativo all'intervenuta decadenza del diritto al contributo.
In primo luogo, mette conto rilevare che, a mente dell'art. 1, comma 3, decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 43 del 17.02.2011, come modificato dal successivo decreto n. 56 del 29 aprile 2011, il beneficiario del contributo, entro 150 giorni dalla pubblicazione del contributo definitivo sull'Albo Pretorio del Comune, pena la revoca del medesimo contributo, deve depositare copia autentica dei rogiti notarili relativi all'acquisto dell'abitazione equivalente, oltre alla domanda di cambio di residenza, gli atti di cessione dell'unità immobiliare distrutta al ed i giustificativi di spesa. Controparte_7
Tale condizione, peraltro, era espressamente indicata nel provvedimento prot. n.
53935 del 23 maggio 2017 con cui il l'Ente resistente aveva determinato l'ammontare del contributo concedibile per l'acquisto dell'immobile sostitutivo
(cfr. doc. n. 7 fascicolo ricorrenti).
Se da un lato le comunicazioni inviate dai beneficiari sin dal 2017 non valgono, in assenza di un provvedimento espresso da parte del Comune, ad interrompere il termine ovvero ad ottenere una proroga tacita delle tempistiche previste dalla normativa speciale (cfr. doc. n.
8-10 fascicolo ricorrenti), dall'altro, il termine di 150 giorni dalla pubblicazione del contributo definitivo sull'Albo
Pretorio del Comune per il deposito del rogito notarile relativi all'acquisto dell'abitazione equivalente era espressamente previsto anche nel provvedimento di ammissione del contributo del 23.05.2017 (cfr. doc. n. 7 fascicolo ricorrenti).
In secondo luogo, anche a voler accedere alla interpretazione prospettata da e secondo cui la revoca del contributo sia Parte_1 Parte_2
pagina 7 di 12 prevista, a livello di normativa primaria, solamente per l'ipotesi di cui all'art. 2, comma XI dell'O.P.C.M. n. 3790/2009, gli stessi non avrebbero comunque diritto all'ottenimento del contributo nei termini richiesti.
Segnatamente, il diritto reclamato dai ricorrenti trova la sua fonte normativa nell'art. 3, comma I, lett. a) D.L. n. 39/2009 nonché nell'art. 1, comma I dell'O.P.C.M. n. 3790 del 9 luglio 2009, che prevede, in via alternativa rispetto al contributo per la riparazione dell'immobile danneggiato dal sisma, un contributo diretto “per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta tenuto conto dell'adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico”. Il successivo art. 2, comma XI precisa inoltre che “In caso di accoglimento della domanda di acquisto di un'unità abitativa da destinare ad abitazione principale in sostituzione di quella distrutta, il beneficiario, entro trenta giorni dalla stipula del contratto preliminare debitamente registrato, ne deposita copia autentica presso il Comune ai fini dell'erogazione del contributo”.
Orbene, sulla scorta della chiarezza del dato normativo sopra richiamato, non possono essere accolte le domande di accertamento del diritto dei ricorrenti al mantenimento del contributo, nella misura indicata nel provvedimento prot. n.
53935 del 23 maggio 2017, ovvero in quella minore spettante sulla base delle rispettive quote ereditarie.
Per quanto riguarda la domanda subordinata, dal sistema delle norme speciali che regolano la ricostruzione post sisma del 06.04.2009 non è dato rinvenire alcuna disposizione che consenta il frazionamento del contributo nei termini richiesti. Piuttosto, la ratio della disciplina introdotta dal legislatore si rinviene nella necessità di garantire alla popolazione colpita dal sisma il diritto al ripristino dell'abitazione principale distrutta, sicché il contributo può essere concesso nell'ambito dei limiti stringenti previsti dalla suddetta normativa speciale.
Nella specie, sulla scorta di quanto rappresentato dai ricorrenti, l'immobile sito in L'Aquila, Via Roma n. 207 e distinto al N.C.E.U. del Comune de
L'Aquila, Fg. 93 p.lla n. 3 subb. 15 e 22 costituiva al tempo del sisma l'abitazione principale di , sicché la medesima, ovvero i suoi eredi, atteso il Persona_1 decesso in data 11.07.2009, hanno esclusivamente diritto ad una somma destinata pagina 8 di 12 alla riparazione dell'immobile ovvero – per effetto della scelta effettuata con la domanda di contributo – per l'acquisto di un immobile sostitutivo, ma non anche all'ottenimento di una frazione di tale importo da utilizzare sulla scorta delle rispettive esigenze.
Quanto alla domanda principale, nell'ipotesi di acquisto dell'abitazione sostitutiva appare chiaro come l'effettiva concessione del contributo sia necessariamente legata sia alla individuazione, da parte del beneficiario, di un immobile sostitutivo, che alla successiva valutazione, da parte del Comune, della equivalenza dell'abitazione individuata rispetto a quella precedente.
Difatti, a mente dell'art. 3, comma I, lett. a) D.L. n. 39/2009, “L'equivalenza
è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico”, in ragione del fatto che “L'acquisto dell'abitazione sostitutiva comporta il contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile”. Allo stesso modo, l'art. 2, comma IV dell'O.P.C.M. n. 3790/2009 prevede che “Il comune svolge l'istruttoria sulle domande presentate verificando
i presupposti per la concessione del contributo, la coerenza degli interventi con gli indirizzi di cui all'art. 1, comma 1, e con gli strumenti urbanistici ed il regolamento igienico sanitario vigenti, nonché l'equivalenza dell'abitazione sostitutiva da acquistare con quella distrutta”.
Considerato che, nella fattispecie in esame, sono gli stessi ricorrenti a riconoscere l'assenza del presupposto previsto dalla legge, per non aver individuato alcun immobile sostitutivo che fosse di gradimento per tutti gli eredi di , ne consegue che gli stessi non hanno diritto al mantenimento Persona_1 sine die ovvero all'erogazione del contributo inizialmente quantificato con il provvedimento del prot. n. 53935 del 23 maggio 2017. Controparte_1
In terzo luogo, prescindendo dal fatto che l'originaria avente diritto
[...]
non avesse, al tempo del sisma, la proprietà dell'intera abitazione di via Per_1
Roma n. 207, ma solo dei due terzi, ciò che osta all'accoglimento della domanda di condanna alla conclusione del procedimento finalizzato all'acquisto dell'abitazione sostitutiva è la mancanza, all'attualità, della piena proprietà dell'immobile oggetto di causa in capo ai ricorrenti, atteso che gli stessi hanno pagina 9 di 12 dedotto di essere comproprietari con che tuttavia non ha agito CP_4 in giudizio al fine di ottenere l'abitazione sostitutiva.
Tale circostanza, come evidenziato anche dal Comune, preclude in radice il procedimento per il riconoscimento del contributo richiesto, atteso che la conclusione dell'iter così avviato che comporta il trasferimento al Comune della proprietà dell'immobile sostituito non è compatibile con la costituzione di una comunione tra il Comune - subentrato ope legis nella proprietà del beneficiario del contributo - ed i comproprietari del medesimo immobile. Infatti, come già osservato in precedenza, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.L. n. 39/2009
“l'acquisto dell'abitazione sostitutiva comporta il contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta, ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'art. 1128 del codice civile”.
5. Nemmeno la seconda domanda subordinata, finalizzata ad accertare il diritto al contributo per la riparazione e/o ricostruzione dell'immobile distinto al
N.C.E.U. del Comune de L'Aquila, Fg. 93 p.lla n. 3 subb. 15 e 22, potrà essere accolta.
Difatti, non risulta che i ricorrenti abbiano presentato in via amministrativa la relativa domanda, circostanza che preclude al Tribunale la possibilità di delibare in concreto la sussistenza di un diritto per un contributo richiesto soltanto in via giudiziale, in assenza di alcuna istruttoria espletata da parte degli organi deputati dalla disciplina speciale, non essendo a tal fine sufficiente quella relativa alla pratica per il contributo relativo all'acquisto dell'abitazione sostitutiva.
Peraltro, il Comune ha dedotto che il contributo di riparazione, nel caso di specie, sarebbe precluso per effetto dell'imposizione del vincolo da parte della
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la prossimità dello stabile a “Porta Barete” (nota in passato come Porta di Lavareto), storica Porta della cinta muraria della città dell'Aquila.
Al riguardo, mette conto rilevare che sono gli stessi ricorrenti ad aver dedotto e documentato che il Comune ha revocato i titoli edilizi (ovvero la DIA prot. n.
85668 del 20 dicembre 2012 e DIA prot. n. 56729 del 1^ agosto 2013) a causa dell'imposizione del vincolo da parte della Soprintendenza attesa la prossimità a
Porta Barete, con provvedimento prot. n. 89324 dell'8 settembre 2016 (cfr. doc.
n. 6 fascicolo ricorrenti). pagina 10 di 12 Inoltre, le pronunce prodotte con la memoria ex art. 281duodecies, comma
IV c.p.c. e con la nota di trattazione scritta del 14.11.2025, dimostrano soltanto l'illegittimità del provvedimento del Comune del 27.10.2021 che dichiarava il
“non doversi procedere” nei confronti di una pratica edilizia presentata da altri condomini in data 27.09.2021, in ragione della carenza di attività istruttoria da parte dell'Ente, senza certificare in alcun modo l'effettiva sussistenza del diritto degli odierni ricorrenti a percepire il contributo per la riparazione dell'immobile danneggiato dal sisma (cfr. doc. n. 15 e 16 fascicolo ricorrenti).
Per l'effetto, non risulta nemmeno provata la sussistenza del diritto al contributo di riparazione reclamato soltanto in sede giudiziale da e Parte_1
. Parte_2
6. Non può essere accolta, infine, nemmeno la terza domanda subordinata, volta all'ottenimento del risarcimento del danno parametrato al valore dell'immobile sito in L'Aquila, Via Roma n. 207 e distinto al N.C.E.U. del
Comune de L'Aquila, Fg. 93 p.lla n. 3 subb. 15 e 22.
Segnatamente, quanto alla condotta contestata al Comune, i ricorrenti ne hanno chiarito la portata soltanto nella memoria ex art. 281duodecies, comma IV
c.p.c. del 21.11.2024, precisando che “il comportamento ingiusto addebitale al
Comune è proprio quello di negare ai ricorrenti qualsivoglia contribuzione offerta dalla normativa sottesa alla ricostruzione”.
Tuttavia, come già osservato in precedenza, il diniego al contributo è stato determinato dal comportamento inerte dei beneficiari richiedenti, che non hanno individuato alcun immobile da sostituire a quello danneggiato dal sisma, senza fornire peraltro alcuna prova specifica sulla impossibilità di reperire un immobile equivalente, di talché l'eventuale danno sarebbe imputabile soltanto ai medesimi, ai sensi dell'art. 1227, comma II c.c.
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, dunque, deve ritenersi che tutte le domande formulate dai ricorrenti siano infondate, tanto da comportare l'integrale rigetto del ricorso.
7. Le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in base ai criteri di cui al
D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, sulla base del valore indeterminabile – complessità media della causa, facendo riferimento ai pagina 11 di 12 valori medi per quanto riguarda le fasi di studio, introduzione e decisione della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 2085/2024 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta tutte le domande avanzate da e nei Parte_1 Parte_2 confronti del Controparte_1
2) condanna e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese del presente procedimento in favore del CP_1
che vengono liquidate in € 7.122,00 per compensi professionali,
[...] oltre accessori di legge.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 24 novembre 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Giudice, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 18.11.2025 celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art. 281sexies, comma III c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 2085 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, discussa nelle forme della 'trattazione scritta' all'udienza del 18.11.2025;
T R A
e , elettivamente domiciliati Parte_1 Parte_2 in L'Aquila, viale della Croce Rossa n. 119/B, presso lo studio dell'Avv. Mario
Lepidi, che li rappresenta e difende nel presente giudizio insieme all'Avv.
RN VE, in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Controparte_1 CP_2 Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Angelini e dall'Avv. Domenico de
Nardis, presso i quali è elettivamente domiciliato in L'Aquila via Avezzano n.
11, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12 La parte ricorrente, con la nota di trattazione scritta del 14.11.2025, si riportava al contenuto dei propri scritti difensivi, esponeva le condizioni cui sarebbe disposta a conciliare la lite, rappresentava la pubblicazione della sentenza del
Consiglio di Stato, sez. IV, 18 dicembre 2024, n. 782 e chiedeva procedersi ai sensi dell'art. 281quinquies c.p.c., mentre il con la nota di Controparte_1 trattazione scritta del 14.11.2025, si riportava alle conclusioni formulate nella comparsa ed insisteva, previa riunione con il giudizio avente R.G. n. 417/2024, per il rigetto delle domande formulate dai ricorrenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 10.08.2024 Pt_1
e adivano il Tribunale di L'Aquila chiedendo
[...] Parte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni, come modificate nella memoria ex art. 281duodecies, comma IV c.p.c.: “Si insiste nell'accoglimento delle modificate conclusioni ex art. 281 duodecies, comma 4 c.p.c. che seguono: in via preliminare: accertata la qualità di eredi della sig.ra in capo ai Persona_1 ricorrenti sigg. e come dagli atti successori Parte_1 Parte_2 indicati in narrativa;
accertato, consequenzialmente, il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuta la propria quota di contributo ex art. 3, comma 1 D.L. n.
39/2009 giusta titolarità dei diritti sull'immobile distinto al N.C.E.U. del
Comune de L'Aquila, Fg. 93 p.lla n. 3 subb. 15 e 22; in via principale: previa disapplicazione e/o previo annullamento del provvedimento gravato in quanto illegittimo e/o infondato, accertare il diritto dei ricorrenti alla conservazione del contributo per acquisto dell'immobile equivalente giusto provvedimento del
Comune de L'Aquila – Servizio rilascio contributi prot. n. 53935 del 23 maggio
2017; in via subordinata: previa disapplicazione e/o previo annullamento del provvedimento gravato in quanto illegittimo e/o infondato, accertare il diritto dei ricorrenti alla conservazione del contributo per acquisto dell'immobile equivalente giusto provvedimento del Comune de L'Aquila – Servizio rilascio contributi prot. n. 53935 del 23 maggio 2017, parametrato alla minor somma in pagina 2 di 12 ragione dei diritti spettanti alla de cuius sull'immobile distinto al Persona_1
N.C.E.U. del Comune de L'Aquila, Fg. 93 p.lla n. 3 subb. 15 e 22; in via ulteriormente subordinata: previo riconoscimento in capo ai ricorrenti del contributo per la riparazione e/o ricostruzione dell'immobile distinto al
N.C.E.U. del Comune de L'Aquila, Fg. 93 p.lla n. 3 subb. 15 e 22, condannare il
Comune de L'Aquila ad adottare ogni provvedimento successivo e consequenziale, nonchè ad attivare il relativo procedimento ex art. 2 O.P.C.M.
n. 3790/2009 ed a concluderlo nei termini previsti dalla normativa de qua;
in via gradata e, da ultimo, ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuta una somma a titolo di risarcimento danni per la mancata disponibilità e/o ricostruzione e/o riassegnazione dell'immobile distinto al N.C.E.U. del Comune de L'Aquila, Fg. 93 p.lla n. 3 subb. 15 e 22 pari al valore dello stesso per come specificato al paragrafo § 4.2 e, consequenzialmente, condannare il Comune de L'Aquila a versare nell'interesse dei 308.400,00 o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
In data 18.10.2024 si costituiva in giudizio il resistente Controparte_1 concludendo nei seguenti termini: “Piaccia al Tribunale Ecc.mo, previa riunione del presente procedimento con altro procedimento pendente dinanzi a Codesto
Giudicante sotto RGN 417/2024, dichiarare infondate e rigettare le domanda ex adverso proposte. Ai fini della regolazione delle spese di soccombenza a carico della parte ricorrente, si chiede che Codesto Ecc.mo Tribunale riconosca al concludente Comune, in uno con le competenze e le spese, anche la spettanza del rimborso degli oneri fiscali e previdenziali riflessi, nella misura complessiva del
23,80% delle competenze, in sostituzione di CPA e IVA. Infatti, nel presente giudizio il Comune è assistito dalla sua Avvocatura interna (su questo specifico punto, si richiama, tanto nella motivazione che nel capo regolatorio delle spese,
Cassazione Civile SS.UU., 6.2.2023, n. 3592)”.
All'udienza di comparizione del 04.11.2024, su richiesta della parte ricorrente venivano concessi alle parti i termini ex art. 281duodecies, comma IV
c.p.c., con rinvio all'udienza del 19.05.2025 per la valutazione delle istanze istruttorie. Alla data prevista, in assenza di istanze istruttorie e su richiesta della pagina 3 di 12 parte ricorrente, veniva fissata l'udienza del 18.11.2025 per la discussione orale del procedimento ex art. 281sexies c.p.c.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle note di trattazione scritta sopra riportate e la controversia viene decisa come di seguito.
*****
1. I ricorrenti, sulla premessa di essere coeredi insieme a Controparte_4 per effetto del testamento olografo pubblicato il 24.08.2021,
[...] rappresentano di essere comproprietari di un immobile, sito in L'Aquila, Via
Roma n. 207 e distinto al N.C.E.U. del Comune de L'Aquila, Fg. 93 p.lla n. 3 subb. 15 e 22, gravemente danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009, tanto da indurre i medesimi a scegliere l'opzione dell'acquisto di un immobile sostitutivo.
Evidenziano che tale scelta risultava essere obbligata in quanto il Comune, dopo avere autorizzato l'abbattimento e la ricostruzione del fabbricato anche con il relativo riconoscimento del contributo definitivo di € 5.394.246,17, successivamente revocava i titoli edilizi (ovvero la DIA prot. n. 85668 del 20 dicembre 2012 e DIA prot. n. 56729 del 1^ agosto 2013) a causa dell'imposizione del vincolo da parte della Soprintendenza, attesa la prossimità a Porta Barete, in tal modo “obbligando” i fratelli alla presentazione dell'istanza per Pt_1
l'acquisto dell'abitazione sostitutiva.
Precisano dunque che, con provvedimento del Comune di L'Aquila –
Servizio rilascio contributi prot. n. 53935 del 23 maggio 2017, gli eredi della ottenevano il contributo per la copertura degli oneri relativi all'acquisto Per_1 dell'abitazione sostitutiva, pari complessivamente ad € 322.802,80, ma che nel corso degli anni risultavano vani tutti i tentativi di reperire un'abitazione del valore di cui sopra che potesse essere congeniale all'esigenze di tutti.
Rappresentano, inoltre, che risultavano vane le varie richieste a firma dell'Avv. VE in cui inizialmente veniva proposta la possibilità di svincolare la somma nell'interesse del ricorrente , per poi richiedere una proroga Parte_1 finalizzata all'acquisto di un unico immobile sostitutivo, tanto che infine, vista l'impossibilità di trovare una soluzione unitaria con il fratello CP_4 in data 23.08.2023 e nel solo interesse dei ricorrenti, si presentava una formale istanza finalizzata alla suddivisione del suindicato contributo, rideterminato nella pagina 4 di 12 minor somma spettante ai sensi della disciplina codicistica e fermo restando il vincolo di utilizzo per acquisto di abitazione principale.
In assenza di alcun riscontro da parte del Comune, dunque, i ricorrenti adivano il Tribunale al fine di accertare il loro diritto, previa dichiarazione della qualità di eredi di , al percepimento del contributo per l'acquisto Persona_1 dell'abitazione principale in sostituzione dell'immobile distinto al N.C.E.U. del
Comune de L'Aquila, Fg. 93 p.lla n. 3 subb. 15 e 22, con conseguente condanna del Comune al pagamento del medesimo, nella misura pari ad € 125.534,40 per ed € 71.733,94 per , e la causa veniva iscritta Parte_1 Parte_2
a ruolo con R.G. n. 417/2024.
Nelle more, i ricorrenti si vedevano notificare dal Comune il provvedimento del 12.06.2024 con cui veniva disposta la chiusura del procedimento per l'acquisto dell'abitazione equivalente, con contestuale archiviazione della pratica ed annullamento del contributo concesso pari ad € 322.802,80. Secondo il
Comune, la revoca sarebbe giustificata sia dalla violazione dei termini previsti per il deposito del rogito notarile dell'acquisto (150 gg dalla pubblicazione del contributo), sia dall'erronea rappresentazione del richiedente quale Parte_1 erede della de cuius proprietaria dell'immobile nella minor quota Persona_1 di 2/3 e non dell'intero.
Pertanto, i ricorrenti agiscono in giudizio per l'annullamento o la disapplicazione del provvedimento del
[...]
prot. n. 0062537 del 12 Controparte_5 giugno 2024 notificato il 26 giugno 2024 ed avente ad oggetto la “chiusura del procedimento inteso al riconoscimento del contributo/indennizzo per il riacquisto dell'abitazione equivalente - Pratica AQ BCE 20974 -
[...]
”, con conseguente archiviazione della predetta pratica ed Controparte_6 annullamento del contributo concesso di € 322.802,80.
In particolare, eccepiscono: i) la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L.
n. 241/1990, per la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento finalizzato all'archiviazione della pratica AQ-BCE-20974 per l'acquisto dell'abitazione equivalente;
ii) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 11 O.P.C.M. 3790/2009, difetto di istruttoria, eccesso di potere per travisamento dei fatti, attesa la mancata valutazione delle comunicazioni pagina 5 di 12 intercorse aventi finalità di atti interruttivi;
iii) la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 D.L. n. 39/2009 e dell'art. 1 O.P.C.M. n. 3790/2009, eccesso di potere per travisamento dei fatti, violazione e falsa applicazione dell'art. 21nonies L. n.
241/1990; iv) la sussistenza del diritto degli eredi a vedersi comunque riconosciuto il contributo per la ricostruzione dell'immobile distinto in N.C.E.U. de L'Aquila, Fg. 93, p.lla n. 3 subb. 15 e 22 ovvero, in alternativa, il risarcimento del danno.
Il nel costituirsi in giudizio, insiste per il rigetto delle Controparte_1 conclusioni avanzate dai ricorrenti in ragione dell'infondatezza delle domande prospettate.
2.1 Preliminarmente, il Tribunale ritiene di non potere accogliere la richiesta formulata dai ricorrenti nella nota di trattazione scritta del 14.11.2025 di decidere la controversia ai sensi dell'art. 281quinquies c.p.c. Difatti, posto che la parte avrebbe dovuto effettuare tale richiesta all'udienza successiva alla concessione dei termini di cui all'art. 281duodecies, comma IV c.p.c., in ragione del rito prescelto dagli stessi ricorrenti il procedimento semplificato si conclude con l'udienza di discussione orale ex art. 281sexies c.p.c.
Considerato che
la parte ha avuto modo sia di replicare alle eccezioni del resistente per effetto della concessione dei termini di cui all'art. 281duodecies, comma IV c.p.c., non avendo peraltro nemmeno depositato quella di replica, che di concludere con le note di trattazione scritta, deve ritenersi pienamente concesso ed esplicato il diritto di difesa della parte.
2.2 La domanda di riunione formulata dal Comune resistente, inoltre, è stata implicitamente disattesa, in quanto il giudizio avente R.G. n. 417/2024 da un lato non presenta le medesime parti processuali, dall'altro si fonda su deduzioni e prove diverse rispetto al presente procedimento.
3. Prima di esaminare la fondatezza delle domande avanzate dalla parte ricorrente, inoltre, giova rammentare che, in materia di contributi pubblici, la valutazione del giudice ordinario non si limita al mero controllo sull'esistenza di vizi dell'atto amministrativo contestato – cognizione peraltro devoluta in via principale ad altro plesso giurisdizionale – ma si spinge all'accertamento del diritto vantato dal privato. Per l'effetto, non assume rilievo decisivo la legittimità
o meno del provvedimento di diniego contestato, con particolare riferimento alla pagina 6 di 12 presunta violazione degli artt. 7 e 21nonies l. n. 241/90, dovendosi scrutinare l'effettiva sussistenza del beneficio di legge reclamato, sulla scorta delle motivazioni addotte dalle parti in giudizio. Soltanto sulla base di tali coordinate, dunque, saranno esaminate le motivazioni a supporto del ricorso.
Quanto all'onere della prova, essendo la valutazione dell'atto di diniego del contributo solamente incidentale nell'ambito della cognizione del giudice ordinario, sarà dunque la parte ricorrente a dover dimostrare l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'ottenimento del contributo richiesto.
4. Tanto premesso, venendo all'esame del merito, non colgono nel segno i ricorrenti nel contestare il motivo di diniego relativo all'intervenuta decadenza del diritto al contributo.
In primo luogo, mette conto rilevare che, a mente dell'art. 1, comma 3, decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 43 del 17.02.2011, come modificato dal successivo decreto n. 56 del 29 aprile 2011, il beneficiario del contributo, entro 150 giorni dalla pubblicazione del contributo definitivo sull'Albo Pretorio del Comune, pena la revoca del medesimo contributo, deve depositare copia autentica dei rogiti notarili relativi all'acquisto dell'abitazione equivalente, oltre alla domanda di cambio di residenza, gli atti di cessione dell'unità immobiliare distrutta al ed i giustificativi di spesa. Controparte_7
Tale condizione, peraltro, era espressamente indicata nel provvedimento prot. n.
53935 del 23 maggio 2017 con cui il l'Ente resistente aveva determinato l'ammontare del contributo concedibile per l'acquisto dell'immobile sostitutivo
(cfr. doc. n. 7 fascicolo ricorrenti).
Se da un lato le comunicazioni inviate dai beneficiari sin dal 2017 non valgono, in assenza di un provvedimento espresso da parte del Comune, ad interrompere il termine ovvero ad ottenere una proroga tacita delle tempistiche previste dalla normativa speciale (cfr. doc. n.
8-10 fascicolo ricorrenti), dall'altro, il termine di 150 giorni dalla pubblicazione del contributo definitivo sull'Albo
Pretorio del Comune per il deposito del rogito notarile relativi all'acquisto dell'abitazione equivalente era espressamente previsto anche nel provvedimento di ammissione del contributo del 23.05.2017 (cfr. doc. n. 7 fascicolo ricorrenti).
In secondo luogo, anche a voler accedere alla interpretazione prospettata da e secondo cui la revoca del contributo sia Parte_1 Parte_2
pagina 7 di 12 prevista, a livello di normativa primaria, solamente per l'ipotesi di cui all'art. 2, comma XI dell'O.P.C.M. n. 3790/2009, gli stessi non avrebbero comunque diritto all'ottenimento del contributo nei termini richiesti.
Segnatamente, il diritto reclamato dai ricorrenti trova la sua fonte normativa nell'art. 3, comma I, lett. a) D.L. n. 39/2009 nonché nell'art. 1, comma I dell'O.P.C.M. n. 3790 del 9 luglio 2009, che prevede, in via alternativa rispetto al contributo per la riparazione dell'immobile danneggiato dal sisma, un contributo diretto “per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta tenuto conto dell'adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico”. Il successivo art. 2, comma XI precisa inoltre che “In caso di accoglimento della domanda di acquisto di un'unità abitativa da destinare ad abitazione principale in sostituzione di quella distrutta, il beneficiario, entro trenta giorni dalla stipula del contratto preliminare debitamente registrato, ne deposita copia autentica presso il Comune ai fini dell'erogazione del contributo”.
Orbene, sulla scorta della chiarezza del dato normativo sopra richiamato, non possono essere accolte le domande di accertamento del diritto dei ricorrenti al mantenimento del contributo, nella misura indicata nel provvedimento prot. n.
53935 del 23 maggio 2017, ovvero in quella minore spettante sulla base delle rispettive quote ereditarie.
Per quanto riguarda la domanda subordinata, dal sistema delle norme speciali che regolano la ricostruzione post sisma del 06.04.2009 non è dato rinvenire alcuna disposizione che consenta il frazionamento del contributo nei termini richiesti. Piuttosto, la ratio della disciplina introdotta dal legislatore si rinviene nella necessità di garantire alla popolazione colpita dal sisma il diritto al ripristino dell'abitazione principale distrutta, sicché il contributo può essere concesso nell'ambito dei limiti stringenti previsti dalla suddetta normativa speciale.
Nella specie, sulla scorta di quanto rappresentato dai ricorrenti, l'immobile sito in L'Aquila, Via Roma n. 207 e distinto al N.C.E.U. del Comune de
L'Aquila, Fg. 93 p.lla n. 3 subb. 15 e 22 costituiva al tempo del sisma l'abitazione principale di , sicché la medesima, ovvero i suoi eredi, atteso il Persona_1 decesso in data 11.07.2009, hanno esclusivamente diritto ad una somma destinata pagina 8 di 12 alla riparazione dell'immobile ovvero – per effetto della scelta effettuata con la domanda di contributo – per l'acquisto di un immobile sostitutivo, ma non anche all'ottenimento di una frazione di tale importo da utilizzare sulla scorta delle rispettive esigenze.
Quanto alla domanda principale, nell'ipotesi di acquisto dell'abitazione sostitutiva appare chiaro come l'effettiva concessione del contributo sia necessariamente legata sia alla individuazione, da parte del beneficiario, di un immobile sostitutivo, che alla successiva valutazione, da parte del Comune, della equivalenza dell'abitazione individuata rispetto a quella precedente.
Difatti, a mente dell'art. 3, comma I, lett. a) D.L. n. 39/2009, “L'equivalenza
è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico”, in ragione del fatto che “L'acquisto dell'abitazione sostitutiva comporta il contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile”. Allo stesso modo, l'art. 2, comma IV dell'O.P.C.M. n. 3790/2009 prevede che “Il comune svolge l'istruttoria sulle domande presentate verificando
i presupposti per la concessione del contributo, la coerenza degli interventi con gli indirizzi di cui all'art. 1, comma 1, e con gli strumenti urbanistici ed il regolamento igienico sanitario vigenti, nonché l'equivalenza dell'abitazione sostitutiva da acquistare con quella distrutta”.
Considerato che, nella fattispecie in esame, sono gli stessi ricorrenti a riconoscere l'assenza del presupposto previsto dalla legge, per non aver individuato alcun immobile sostitutivo che fosse di gradimento per tutti gli eredi di , ne consegue che gli stessi non hanno diritto al mantenimento Persona_1 sine die ovvero all'erogazione del contributo inizialmente quantificato con il provvedimento del prot. n. 53935 del 23 maggio 2017. Controparte_1
In terzo luogo, prescindendo dal fatto che l'originaria avente diritto
[...]
non avesse, al tempo del sisma, la proprietà dell'intera abitazione di via Per_1
Roma n. 207, ma solo dei due terzi, ciò che osta all'accoglimento della domanda di condanna alla conclusione del procedimento finalizzato all'acquisto dell'abitazione sostitutiva è la mancanza, all'attualità, della piena proprietà dell'immobile oggetto di causa in capo ai ricorrenti, atteso che gli stessi hanno pagina 9 di 12 dedotto di essere comproprietari con che tuttavia non ha agito CP_4 in giudizio al fine di ottenere l'abitazione sostitutiva.
Tale circostanza, come evidenziato anche dal Comune, preclude in radice il procedimento per il riconoscimento del contributo richiesto, atteso che la conclusione dell'iter così avviato che comporta il trasferimento al Comune della proprietà dell'immobile sostituito non è compatibile con la costituzione di una comunione tra il Comune - subentrato ope legis nella proprietà del beneficiario del contributo - ed i comproprietari del medesimo immobile. Infatti, come già osservato in precedenza, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.L. n. 39/2009
“l'acquisto dell'abitazione sostitutiva comporta il contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta, ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'art. 1128 del codice civile”.
5. Nemmeno la seconda domanda subordinata, finalizzata ad accertare il diritto al contributo per la riparazione e/o ricostruzione dell'immobile distinto al
N.C.E.U. del Comune de L'Aquila, Fg. 93 p.lla n. 3 subb. 15 e 22, potrà essere accolta.
Difatti, non risulta che i ricorrenti abbiano presentato in via amministrativa la relativa domanda, circostanza che preclude al Tribunale la possibilità di delibare in concreto la sussistenza di un diritto per un contributo richiesto soltanto in via giudiziale, in assenza di alcuna istruttoria espletata da parte degli organi deputati dalla disciplina speciale, non essendo a tal fine sufficiente quella relativa alla pratica per il contributo relativo all'acquisto dell'abitazione sostitutiva.
Peraltro, il Comune ha dedotto che il contributo di riparazione, nel caso di specie, sarebbe precluso per effetto dell'imposizione del vincolo da parte della
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la prossimità dello stabile a “Porta Barete” (nota in passato come Porta di Lavareto), storica Porta della cinta muraria della città dell'Aquila.
Al riguardo, mette conto rilevare che sono gli stessi ricorrenti ad aver dedotto e documentato che il Comune ha revocato i titoli edilizi (ovvero la DIA prot. n.
85668 del 20 dicembre 2012 e DIA prot. n. 56729 del 1^ agosto 2013) a causa dell'imposizione del vincolo da parte della Soprintendenza attesa la prossimità a
Porta Barete, con provvedimento prot. n. 89324 dell'8 settembre 2016 (cfr. doc.
n. 6 fascicolo ricorrenti). pagina 10 di 12 Inoltre, le pronunce prodotte con la memoria ex art. 281duodecies, comma
IV c.p.c. e con la nota di trattazione scritta del 14.11.2025, dimostrano soltanto l'illegittimità del provvedimento del Comune del 27.10.2021 che dichiarava il
“non doversi procedere” nei confronti di una pratica edilizia presentata da altri condomini in data 27.09.2021, in ragione della carenza di attività istruttoria da parte dell'Ente, senza certificare in alcun modo l'effettiva sussistenza del diritto degli odierni ricorrenti a percepire il contributo per la riparazione dell'immobile danneggiato dal sisma (cfr. doc. n. 15 e 16 fascicolo ricorrenti).
Per l'effetto, non risulta nemmeno provata la sussistenza del diritto al contributo di riparazione reclamato soltanto in sede giudiziale da e Parte_1
. Parte_2
6. Non può essere accolta, infine, nemmeno la terza domanda subordinata, volta all'ottenimento del risarcimento del danno parametrato al valore dell'immobile sito in L'Aquila, Via Roma n. 207 e distinto al N.C.E.U. del
Comune de L'Aquila, Fg. 93 p.lla n. 3 subb. 15 e 22.
Segnatamente, quanto alla condotta contestata al Comune, i ricorrenti ne hanno chiarito la portata soltanto nella memoria ex art. 281duodecies, comma IV
c.p.c. del 21.11.2024, precisando che “il comportamento ingiusto addebitale al
Comune è proprio quello di negare ai ricorrenti qualsivoglia contribuzione offerta dalla normativa sottesa alla ricostruzione”.
Tuttavia, come già osservato in precedenza, il diniego al contributo è stato determinato dal comportamento inerte dei beneficiari richiedenti, che non hanno individuato alcun immobile da sostituire a quello danneggiato dal sisma, senza fornire peraltro alcuna prova specifica sulla impossibilità di reperire un immobile equivalente, di talché l'eventuale danno sarebbe imputabile soltanto ai medesimi, ai sensi dell'art. 1227, comma II c.c.
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, dunque, deve ritenersi che tutte le domande formulate dai ricorrenti siano infondate, tanto da comportare l'integrale rigetto del ricorso.
7. Le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in base ai criteri di cui al
D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, sulla base del valore indeterminabile – complessità media della causa, facendo riferimento ai pagina 11 di 12 valori medi per quanto riguarda le fasi di studio, introduzione e decisione della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 2085/2024 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta tutte le domande avanzate da e nei Parte_1 Parte_2 confronti del Controparte_1
2) condanna e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese del presente procedimento in favore del CP_1
che vengono liquidate in € 7.122,00 per compensi professionali,
[...] oltre accessori di legge.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 24 novembre 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
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