TRIB
Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 26/10/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa IA AT IO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2259/2018 pendente tra
( ), Parte_1 P.IVA_1 rapp.to e difeso dall'Avv. MICHELA PERICU giusta procura in atti ed elett.te dom.to in OLBIA VIA BENEDETTO DA ROVEZZANO 9 presso lo studio del medesimo avvocato
CONTRO
( ), rapp.to e difeso dall'Avv. IGNAZIA PAOLA CP_1 P.IVA_2
IA AL giusta procura in atti ed elett.te dom.to in OLBIA VIA ROMA 76 presso lo studio del medesimo avvocato
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato,
[...]
evocava in giudizio nanti l'intestato Tribunale la Parte_1
convenuta indicata in epigrafe, contestando la debenza delle somme pretese dalla medesima ed eccependo la prescrizione di parte delle stesse, non avendo il gestore provveduto alla regolare emissione delle fatture ed al loro invio all'utente, nonché contestando i consumi registrati dal precedente contatore sostituito da perché “fermo”, ritenendo pertanto lo stesso non funzionante. CP_1 Concludeva l'opponente, chiedendo in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, nonché nel merito l'annullamento dell'ingiunzione e la non debenza delle somme pretese;
in subordine l'accertamento della minor somma effettivamente dovuta, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
La convenuta si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda, depositando lo storico delle letture ed i solleciti di pagamento inoltrati all'utente, chiedendo il rigetto dell'opposizione, nonché l'accertamento del credito nella misura pretesa.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e CTU, all'udienza del
13.10.2025 veniva trattenuta in decisione senza termini, previa revoca dell'ordinanza ex art. 281 sexies c.p.c.
******
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente va rilevato che l'opponente ha contestato i consumi rilevati dal contatore sostituito in assenza di contraddittorio da parte del gestore, il quale ha dichiarato lo stesso “fermo” e pertanto da considerarsi “non funzionante”.
Deve osservarsi che, in tema di contratto di somministrazione relativo ad utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo o eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinchè intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (Cass. 11393/2011).
Trova quindi applicazione il criterio di ripartizione dell'onere della prova accolto in giurisprudenza, che esclude l'esistenza di qualsivoglia privilegio probatorio e addossa al gestore, a fronte della contestazione dell'addebito da parte dell'utente, la dimostrazione del buon funzionamento del contatore e la corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura (Cass. N.
10313/2004 e Cass. 17041/2002).
E' da osservare, inoltre, che anche nel regolamento del servizio idrico integrato, emanato dall'autorità d'ambito, è prevista una specifica disposizione, integrativa del contratto di utenza, che impone al gestore, in caso di malfunzionamento del contatore, di provvedere alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero in assenza di dati storici sulla base dei valori medi statistici in funzione della tipologia di utenza ( art. B35).
Giurisprudenza ormai costante ha chiarito, a riguardo, che la contestazione della determinazione del corrispettivo da parte dell'utente non lo dispensi affatto dall'obbligo di corrispondere ugualmente la somma dovuta, determinabile però secondo il presumibile consumo, quale può essere ricostruito in termini storici sulla base delle misure non contestate, anteriori o posteriori, ovvero, in difetto, statisticamente ascritto a un'utenza caratterizzata dalla medesima tipologia d'uso e, se domestico, destinata al servizio del medesimo numero di persone.
Orbene, passando ad esaminare il caso che ci occupa, si rileva come la CTU espletata, priva di vizi logici e giuridici ed al cui accertamento si rimanda, abbia ritenuto, correttamente, che il contatore sostituito da n.03/400138, CP_1
fosse non funzionante per dichiarazione dello stesso gestore, con conseguente ricalcolo, da parte dell'ausiliario, delle somme dovute nel periodo in cui esso era installato presso l'utenza sulla base di un prodie di 7,7 mc/g, calcolato attraverso i consumi rilevati dal nuovo contatore installato n. 08UF371463 e risultato perfettamente funzionante.
Il CTU, a fronte della pretesa di per un totale di € 51.020,60, CP_1
ha ricalcolato le somme dovute dall'opponente, tenuto anche conto della prescrizione, nella misura di € 26.634,10, somma molto vicina a quella di €
25.000,00 offerta in via transattiva dall'opponente.
Alla luce di tali risultanze la domanda sul punto merita accoglimento. All'esito del giudizio consegue la condanna alle spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accerta come dovuta dall'opponente e condanna la medesima al pagamento della somma di € 26.634,10;
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'opponente che si liquidano in € 3.500,00, oltre spese di CTU, spese generali nella misura del 15%, spese vive ed accessori di legge.
Tempio Pausania, 26/10/2025
Il Giudice
IA AT IO