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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 03/07/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
Sent. N.
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati: dr. Roberto Spagnuolo Presidente dr. Aida Sabbato Consigliere dr. Rosa Larocca Consigliere rel. ha pronunziato, all'udienza del 12 giugno 2025, la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 84 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno
2022
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._2
Luigi De Capua ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in
Policoro, alla via Gran San Bernardo n. 21;
APPELLANTI/RICORRENTI IN RIASSUNZIONE
E (c.f. rappresentato e difeso CP_1 C.F._3
dall'avv.to Leonardo Pinto, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Matera, alla via De Sariis n. 24;
APPELLATO/RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: appello in riassunzione avverso la sentenza n. 205/2009 del giudice civile presso il Tribunale di Matera.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti/ricorrenti in riassunzione: "Voglia la Corte di Appello adita, in accoglimento della domanda attrice ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, riformare la sentenza n. 45/2020 emessa dalla
Corte di Appello di Potenza nell'ambito del giudizio di cui al n. 12/2010 R.G. accogliendone, per l'effetto, l'appello, con vittoria di spese diritti ed onorari del presente grado di giudizio, anche del giudizio di Cassazione ";
Per l'appellato/resistente in riassunzione: "Voglia l'adita Corte di Appello rigettare l'appello proposto da e Parte_1 Controparte_2
con atto notificato il 4.01.2010, riproposto con l'atto di citazione in riassunzione notificato il 14.02.2022, perché infondato in fatto ed in diritto, nonché ogni correlata istanza e tardiva domanda siccome inammissibili, confermando quanto statuito dal Tribunale di Matera con la sentenza n. 206/2009 che quivi abbiasi per integralmente riportata e trascritta;
condannare gli appellanti alle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore antistatario".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza n. 205/2009, il giudice civile presso il tribunale di Matera accoglieva la domanda di retratto agrario avanzata da nei CP_1
confronti di proprietario del fondo alienato e Controparte_3 Parte_1
ed acquirenti. Avverso la suddetta sentenza
[...] Controparte_4
hanno proposto appello e , gravame Parte_1 Parte_2
che veniva rigettato dai secondi giudici, con conferma della sentenza impugnata e condanna dei predetti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio.
Nei confronti della suddetta sentenza hanno proposto ricorso in Cassazione i predetti e ottenendo una Parte_1 Parte_2
pronuncia di accoglimento del primo motivo di ricorso (con il quale veniva denunciata la falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., in relazione all'art. 360 n.
3 c.p.c. assumendo che la Corte Territoriale aveva erroneamente giudicato come inammissibile la documentazione prodotta in appello - certificazione del
Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale E.M. della Regione Basilicata - dalla quale risultava che l' e la non erano proprietari del Pt_1 Pt_2
fondo confinante, essendo di esso meri occupanti senza titolo) e di assorbimento degli altri, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Appello di Potenza in diversa composizione deputata alla decisione sul merito della controversia e sulle spese anche del giudizio di legittimità.
Il processo veniva riassunto, con ricorso depositato in data 24/02/2022, da e , concludendo come da richieste Parte_1 Parte_2
in epigrafe riportate.
Il Presidente, con decreto in atti, ai sensi dell'art. 435 del codice di rito, fissava l'udienza collegiale di discussione per la data del 5 febbraio 2023.
Si costituiva nel giudizio in riassunzione l' , concludendo CP_1
anch'egli nei termini di cui alle conclusioni sopra riportate. All'udienza del 12 giugno 2025, lette le note scritte depositate dalle parti costituite, la Corte d'Appello si pronunciava come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da e deve Parte_1 Parte_2
essere rigettato sulla scorta dei seguenti motivi.
Ritiene questa Corte, sulla scorta del principio di diritto sancito dalla
Cassazione adita che costituisce il perimetro giuridico nel cui ambito deve muoversi l'odierno riesame delle questioni prospettate dalle parti, che, nonostante la valutazione della documentazione prodotta solo in appello dagli appellanti, documentazione dichiarata inammissibile dai giudici del primo gravame (certificazione del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale E.M. della Regione Basilicata - dalla quale risultava che l' e la Pt_1 Pt_2
non erano proprietari del fondo confinante, essendo di esso meri occupanti senza titolo), tale debba essere dichiarato l'appello spiegato, non ritenendo che la documentazione predetta possa assumere valore decisivo nella presente controversia nel senso di un accoglimento del predetto.
Con la sentenza n. 205/2009, depositata in data 16.04.2009, il giudice civile presso il il tribunale di Matera accoglieva la domanda proposta dall'
[...]
nei confronti di e , avente CP_1 Parte_1 Controparte_4
ad oggetto la declaratoria di inefficacia giuridica della vendita del fondo rustico, in agro di Calciano, distinto in catasto con le particelle 9, 23, 24, 25, 26 e 43, foglio 23, loro venduto dai signori , Controparte_3 Persona_1
e . Nello specifico, il primo giudice Persona_2 Persona_3
dichiarava che venisse trasferito in favore del predetto la proprietà in CP_1
questione, seppure solo di talune delle particelle richieste, oggetto di retratto, al prezzo di euro 9.200,00, da pagarsi ai signori e Parte_1 entro i tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza Controparte_4
predetta.
Proponevano appello avverso il pronunciamento predetto Pt_1
e nei confronti di , gravame
[...] Controparte_4 CP_1
che veniva rigettato con la sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 45 del
2020, condannandoli al pagamento delle spese di lite. I giudici di secondo grado, dopo aver premesso in diritto che la disciplina applicabile al caso di specie era il disposto dell'art. 7 della L. n. 817/1971, confermavano la sussistenza in capo all' della qualifica di coltivatore diretto, facendone CP_1
conseguire il riconoscimento della qualità di prelazionario, risultando la sua proprietà confinante con quella dei venditori, in qualità di comproprietario con la moglie ed aggiungendo la sussistenza, in capo al predetto, della forza lavorativa richiesta dalla legge, in base alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio da ritenersi assolutamente condivisibili. Precisavano ancora i secondi giudici, per quanto di più immediato interesse, che nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado i coniugi e Pt_1 Pt_2
sostenevano che il fondo in questione fosse di proprietà della moglie dell'odierno appellato, limitandosi a negare la comproprietà Persona_4
in capo all' . La suddetta certificazione veniva depositata solo in data CP_1
3.12.2018, giorno prima dell'udienza prevista per la precisazione delle conclusioni. Evidenziavano, pertanto, che l'eccezione sollevata solo in sede di appello, relativamente all'assenza del requisito soggettivo della titolarità della proprietà in capo a colui che agisce con retratto agrario, non veniva ritualmente avanzata in primo grado, nel rispetto dei termini perentori stabiliti. Ed ancora, aggiungevano che gli appellanti non avevano dimostrato di non avere potuto proporre o produrre la suddetta documentazione nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile agli stessi, concludendo nel senso che la documentazione in questione, dunque, non poteva essere ammessa ex art. 345 c.p.c.. A seguito di una tale pronuncia da parte dei giudici di appello, Pt_1
e hanno adito la Suprema Corte di Cassazione
[...] Parte_2
ottenendo la pronuncia di accoglimento del ricorso di cui si va a dire.
Il Supremo Consesso, con ordinanza n. 34760/2021, del 16.11.2021, accogliendo il primo motivo di ricorso con il quale i ricorrenti avevano lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., in relazione all'art. 360 n.
3 c.p.c., affermavano che la Corte Territoriale aveva erroneamente giudicato come inammissibile la documentazione prodotta in appello (certificazione del
Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale E.M. della Regione Basilicata - dalla quale risultava che l' e la non erano proprietari del Pt_1 Pt_2
fondo confinante, essendo di esso meri occupanti senza titolo), dichiarando assorbiti gli altri motivi. I giudici di legittimità hanno affermato, nella sostanza, che il documento predetto poteva assumere valore decisivo nella presente controversia ribadendo il seguente principio di diritto enunciato dalle Sezioni
Unite secondo il quale: “nel giudizio di appello costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345, co. 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola e confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato e non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado”.
Alla luce del suddetto principio di diritto e di quanto sopra riportato circa la ricostruzione della vicenda che ci occupa, ritiene questa Corte che l'appello spiegato da e , debba comunque Parte_1 Parte_2
essere rigettato, sulla scorta delle motivazioni che si vanno ad esplicitare.
Ed invero, la documentazione il cui esame sarebbe stato omesso da parte della
Corte di secondo grado in prima istanza, in quanto tardivamente prodotta, è la certificazione del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale E.M. della
Regione Basilicata dalla quale risulterebbe che l'ONORATO e la Pt_2
odierni appellanti, non erano proprietari del fondo confinante, ma dei meri occupanti senza titolo dello stesso.
Orbene, anche prendendo atto di tale circostanza, ritiene questa Corte che, alla luce del primo motivo di impugnazione spiegato dai predetti (posto che il pronunciamento dei giudici di legittimità potrebbe avere incidenza solo su quest'ultimo e non anche sul secondo), la stessa sia ininfluente ai fini della presente decisione. Ed invero, con il primo motivo di gravame gli odierni appellanti hanno sostenuto che l non era proprietario né CP_1
comproprietario della particella 8, confinante con quella 9 oggetto del retratto parziale, essendo unica proprietaria della stessa la , moglie di Persona_4
quest'ultimo, con il conseguente venire a mancare del principale requisito essenziale per l'esercizio del diritto di prelazione ex art. 8 della L. n. 590/05, circostanza quest'ultima che sarebbe stata trascurata dal giudice di primo grado.
Se così è, ritiene questa Corte che l'acquisizione e la valutazione della documentazione la cui produzione era stata ritenuta tardiva dai giudici di secondo grado di prima istanza, ovvero la circostanza che gli appellanti fossero dei meri occupanti della particella di terreno di cui si tratta, non solo non mette in discussione, per quel che possa valere, la proprietà dello stesso in capo all' , in quanto comproprietario di esso unitamente alla moglie CP_1
ma, soprattutto, non è idoneo a conferire la qualifica di Persona_4
coltivatore diretto in capo agli stessi ed a scapito dell'appellato. Tale ultima, infatti, non può essere desunta da mere certificazioni amministrative ma deve essere accertata in concreto, per come correttamente è avvenuto nel corso dei precedenti gradi di giudizio a mezzo di prova testimoniale e di verifiche tecniche da parte del consulente nominato di ufficio, con la conseguenza che il retratto agrario rispetto al fondo confinante si reputa correttamente esercitato dall , per come affermato dal primo giudice, nei limiti individuati CP_1
e per come confermato nel primo giudizio di appello.
In definitiva, non possono che confermarsi le precedenti valutazioni anche alla luce dell'esame della documentazione il cui vaglio era stato omesso dai giudici del primo giudizio di appello, posto che l'astratta decisività della certificazione del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale E.M. della Regione Basilicata - dalla quale risultava che l' e la non erano proprietari del Pt_1 Pt_2
fondo confinante, essendo di esso meri occupanti senza titolo, in concreto, per quanto in precedenza affermato, non sposta i termini della questione circa la correttezza dell'esercizio del retratto agrario di cui si tratta.
L'appello proposto deve, quindi, essere rigettato, con conferma del pronunciamento di primo grado.
Quanto alle spese dei gradi di giudizio successivi al primo sin'ora celebratisi, le stesse seguono la soccombenza e devono essere poste, in solido, a carico degli appellanti/ricorrenti in riassunzione, liquidandole come in dispositivo, previa applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.
Sempre in ragione dell'acclarata soccombenza, gli appellanti devono essere dichiarati tenuti al pagamento dell'ulteriore somma pari al doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello, quale giudice del rinvio, a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 34760/2021, iscritto al n. 84 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022, promosso da Pt_1
e nei confronti di , ogni altra
[...] Parte_2 CP_1
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello; 2) condanna gli appellanti al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dell'appellato che liquida in complessivi euro 5.509,00 (euro 1.984,00 per il presente grado di giudizio, euro 1.541,00 per il giudizio di cassazione ed euro
1.984,00 per il giudizio di secondo grado), spese da corrispondersi al procuratore per dichiarato anticipo;
3) dichiara l'appellante tenuto al pagamento dell'ulteriore somma pari al doppio contributo unificato.
Potenza, 12 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Rosa Larocca dott. Roberto Spagnuolo