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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/06/2025, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 12.06.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 9945/2021 R.G. tra
rapp.to e difeso dall'Avv. Luigi Michele Bruno come da procura speciale Parte_1 in calce al ricorso
RICORRENTE
e in persona del legale rapp.te p.t. difesa dagli Avv.ti Salvatore Controparte_1
Spano, Maurizio Valentini e Claudio Spano come da procura speciale in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.09.2021 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta, quale autista, addetto al carico e scarico di carburanti, di cui al parametro di livello 4° del CCNL, per dipendenti da Azienda nel Settore Terziario-confcommercio, in regime di subordinazione dal 01.01.2012 al 18.01.2017, data nella quale vi era stata la cessazione del rapporto di lavoro, intervenuta per recesso datoriale “licenziamento per giusta causa”; di aver lavorato oltre il normale orario di 40 ore contrattualmente previsto e segnatamente, per un totale di 48 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 e il sabato dalle 7.00 alle
12.00; di aver prestato lavoro straordinario per un numero medio mensile di 50 ore, da calcolarsi con la maggiorazione del 15% fino a 48 ore settimanali e del 20% per le ore successive;
di aver percepito una retribuzione ampiamente inferiore a quella dovutagli, restando pertanto creditore della complessiva somma di €31.331,34 per i titoli specificati nel conteggio allegato al ricorso.
Chiedeva pertanto condannarsi parte convenuta al pagamento della somma indicata, aumentata di accessori nella misura di legge, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, la società convenuta eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso;
la prescrizione dei crediti;
contestava lo svolgimento di lavoro straordinario;
deduceva di aver correttamente retribuito il dipendente e concludeva per il rigetto del ricorso.
1 Espletata l'istruttoria, all'esito dell'udienza del 12.06.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Oggetto della presente controversia è il pagamento del compenso per il lavoro straordinario svolto dal ricorrente per l'attività lavorativa aggiuntiva svolta presso la Società al 2012 al 2017. Controparte_1
Per regola generale, occorre muovere dalla premessa per cui la prova dello svolgimento del lavoro straordinario esige la dimostrazione delle ore di lavoro svolte oltre l'orario di normale articolazione del rapporto. A tal fine non può considerarsi sufficiente la prova dell'an, cioè dello svolgimento di lavoro straordinario, occorrendo invece la dimostrazione, in termini il più possibile precisi, della collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro. I suddetti elementi, prima di essere dimostrati con onere a carico di chi agisce in giudizio, debbono essere allegati, cioè esplicitati nell'atto introduttivo al fine di consentire il contradditorio sul punto e di rendere possibile il sindacato giurisdizionale.
Nel caso di specie, sebbene il ricorrente non abbia prodotto il contratto individuale di lavoro e sebbene il contratto collettivo allegato al ricorso non contenga la disciplina dell'orario di lavoro, può dirsi pacifico tra le parti che il normale orario di lavoro fosse pari a 40 ore settimanali.
Ciò posto, se da un lato il ricorrente afferma di aver lavorato per un totale di 48 ore settimanali, a fronte delle 40 previste, dall'altro lato lo stesso precisa di aver lavorato “dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00; il sabato dalle ore 7.00 alle ore 12.00” e quindi per un totale di 45 (non 48) ore settimanali.
Vi è dunque già una incongruenza in sede di affermazioni contenute nel libello introduttivo.
All'esito della prova testimoniale espletata, si ritiene che l'onere della prova gravante sul ricorrente ai sensi dell'art.2967 c.c., non sia stato assolto.
Il teste , comune ad entrambe le parti, ha riferito “(…) Il ricorrente solitamente osservava il Testimone_1 normale orario di lavoro che era dalle 7.00 fino al termine dei viaggi programmati, che era sempre all'interno delle 7 ore lavorative. Poteva capitare che ci fosse uno sforamento di un'ora che poi veniva recuperato nei giorni successivi” (…). “Egli lavorava dal lunedì al venerdì 7 ore al giorno mentre il sabato 5 ore”(…).
Anche il teste ha fornito analoga ricostruzione dell'orario lavorativo svolto dal ricorrente Testimone_2 poiché ha affermato che “(…) Gli autisti iniziavano a lavorare alle 7.00 e mediamente lavoravano 7 ore al giorno dal lunedì al venerdì e il sabato 5 ore. Non c'era un orario di rientro programmato perché dipendeva dalle consegne, ma generalmente lavoravano 7 ore al giorno”(…).
Il teste non ha riferito nulla di rilevante ai fini della ricostruzione dell'orario di lavoro Testimone_3 del ricorrente.
Alla luce delle concordi dichiarazioni testimoniali, non essendovi specifiche ragioni per dubitare dell'attendibilità dei testi e richiamate le regole sulla ripartizione dell'onere della prova, il ricorso deve essere rigettato, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.pc., disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Parte_1 [...] liquidate in € 2.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e Controparte_2
CPA.
Lecce, 16.06.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto la supervisione del Magistrato affidatario, dalla
Dott.ssa Flavia Vitali, M.o.t.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 12.06.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 9945/2021 R.G. tra
rapp.to e difeso dall'Avv. Luigi Michele Bruno come da procura speciale Parte_1 in calce al ricorso
RICORRENTE
e in persona del legale rapp.te p.t. difesa dagli Avv.ti Salvatore Controparte_1
Spano, Maurizio Valentini e Claudio Spano come da procura speciale in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.09.2021 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta, quale autista, addetto al carico e scarico di carburanti, di cui al parametro di livello 4° del CCNL, per dipendenti da Azienda nel Settore Terziario-confcommercio, in regime di subordinazione dal 01.01.2012 al 18.01.2017, data nella quale vi era stata la cessazione del rapporto di lavoro, intervenuta per recesso datoriale “licenziamento per giusta causa”; di aver lavorato oltre il normale orario di 40 ore contrattualmente previsto e segnatamente, per un totale di 48 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 e il sabato dalle 7.00 alle
12.00; di aver prestato lavoro straordinario per un numero medio mensile di 50 ore, da calcolarsi con la maggiorazione del 15% fino a 48 ore settimanali e del 20% per le ore successive;
di aver percepito una retribuzione ampiamente inferiore a quella dovutagli, restando pertanto creditore della complessiva somma di €31.331,34 per i titoli specificati nel conteggio allegato al ricorso.
Chiedeva pertanto condannarsi parte convenuta al pagamento della somma indicata, aumentata di accessori nella misura di legge, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, la società convenuta eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso;
la prescrizione dei crediti;
contestava lo svolgimento di lavoro straordinario;
deduceva di aver correttamente retribuito il dipendente e concludeva per il rigetto del ricorso.
1 Espletata l'istruttoria, all'esito dell'udienza del 12.06.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Oggetto della presente controversia è il pagamento del compenso per il lavoro straordinario svolto dal ricorrente per l'attività lavorativa aggiuntiva svolta presso la Società al 2012 al 2017. Controparte_1
Per regola generale, occorre muovere dalla premessa per cui la prova dello svolgimento del lavoro straordinario esige la dimostrazione delle ore di lavoro svolte oltre l'orario di normale articolazione del rapporto. A tal fine non può considerarsi sufficiente la prova dell'an, cioè dello svolgimento di lavoro straordinario, occorrendo invece la dimostrazione, in termini il più possibile precisi, della collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro. I suddetti elementi, prima di essere dimostrati con onere a carico di chi agisce in giudizio, debbono essere allegati, cioè esplicitati nell'atto introduttivo al fine di consentire il contradditorio sul punto e di rendere possibile il sindacato giurisdizionale.
Nel caso di specie, sebbene il ricorrente non abbia prodotto il contratto individuale di lavoro e sebbene il contratto collettivo allegato al ricorso non contenga la disciplina dell'orario di lavoro, può dirsi pacifico tra le parti che il normale orario di lavoro fosse pari a 40 ore settimanali.
Ciò posto, se da un lato il ricorrente afferma di aver lavorato per un totale di 48 ore settimanali, a fronte delle 40 previste, dall'altro lato lo stesso precisa di aver lavorato “dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00; il sabato dalle ore 7.00 alle ore 12.00” e quindi per un totale di 45 (non 48) ore settimanali.
Vi è dunque già una incongruenza in sede di affermazioni contenute nel libello introduttivo.
All'esito della prova testimoniale espletata, si ritiene che l'onere della prova gravante sul ricorrente ai sensi dell'art.2967 c.c., non sia stato assolto.
Il teste , comune ad entrambe le parti, ha riferito “(…) Il ricorrente solitamente osservava il Testimone_1 normale orario di lavoro che era dalle 7.00 fino al termine dei viaggi programmati, che era sempre all'interno delle 7 ore lavorative. Poteva capitare che ci fosse uno sforamento di un'ora che poi veniva recuperato nei giorni successivi” (…). “Egli lavorava dal lunedì al venerdì 7 ore al giorno mentre il sabato 5 ore”(…).
Anche il teste ha fornito analoga ricostruzione dell'orario lavorativo svolto dal ricorrente Testimone_2 poiché ha affermato che “(…) Gli autisti iniziavano a lavorare alle 7.00 e mediamente lavoravano 7 ore al giorno dal lunedì al venerdì e il sabato 5 ore. Non c'era un orario di rientro programmato perché dipendeva dalle consegne, ma generalmente lavoravano 7 ore al giorno”(…).
Il teste non ha riferito nulla di rilevante ai fini della ricostruzione dell'orario di lavoro Testimone_3 del ricorrente.
Alla luce delle concordi dichiarazioni testimoniali, non essendovi specifiche ragioni per dubitare dell'attendibilità dei testi e richiamate le regole sulla ripartizione dell'onere della prova, il ricorso deve essere rigettato, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.pc., disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Parte_1 [...] liquidate in € 2.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e Controparte_2
CPA.
Lecce, 16.06.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto la supervisione del Magistrato affidatario, dalla
Dott.ssa Flavia Vitali, M.o.t.
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