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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/12/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio n. 4014/2025 R.G., promosso con ricorso depositato in data 1.8.2025 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Piccoli giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Conegliano, via Cavour n. 26;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gianmarco Zaniol e dall'avv. Ylenia Tasca giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Montebelluna, viale della Vittoria n. 12/A int. 2;
c.f.: CodiceFiscale_2 - resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 9.12.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
1) riduzione dal mese di dicembre 2025 del contributo paterno al mantenimento di a complessivi € 300,00, Per_1
ferma la ripartizione al 50% delle spese straordinarie (individuate e disciplinate come da protocollo in uso presso il
Tribunale di Treviso);
2) revoca del contributo paterno al mantenimento di Per_2
3) riduzione dal mese di dicembre 2025 dell'assegno divorzile in favore della signora a complessivi € 500,00, di CP_1
cui € 323,00 (o diversa misura) già oggetto del pignoramento del quinto dello stipendio;
4) impegno della signora a rimettere la querela sporta nei confronti del signor a sei mesi dalla data CP_1 Pt_1
odierna, a fronte del puntuale pagamento degli impegni economici oggi concordati, nonché a non costituirsi parte civile nel procedimento penale RGNR 7135/2025 alle stesse condizioni;
5) spese di lite compensate.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1.8.2025, il signor conveniva in giudizio la signora chiedendo Pt_1 CP_1
la modifica delle condizioni di divorzio, concordate dalle parti a seguito di negoziazione assistita nel
2016.
Con decreto del 1.8.2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Si costituiva in giudizio, in data 10.11.2025, la signora contrastando la domanda di modifica CP_1
delle condizioni di divorzio proposta dall'ex marito.
2 Le parti, dunque, depositavano le rispettive memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 9.12.2025, comparivano personalmente i signori e Pt_1 CP_1
Dopo lunga discussione, le parti raggiungevano una soluzione concordata della vertenza.
Il Giudice dava atto della non necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti in virtù dell'accordo raggiunto;
i procuratori precisavano congiuntamente le conclusioni sopra epigrafate e, discutendo oralmente la causa, si riportavano ai termini dell'accordo.
Il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
* * *
Il Tribunale ritiene che possano essere accolte le condizioni concordate, posto che le stesse appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, sono conformi all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità.
Anche l'integrale compensazione delle spese di lite è congrua, stante l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di a parziale modifica delle condizioni di divorzio, così Parte_1 CP_1
provvede:
1) dispone la riduzione dal mese di dicembre 2025 del contributo paterno al mantenimento di Per_1
a complessivi € 300,00, ferma la ripartizione al 50% delle spese straordinarie (individuate e disciplinate come da protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso);
2) dispone la revoca del contributo paterno al mantenimento di;
Per_2
3) dispone la riduzione dal mese di dicembre 2025 dell'assegno divorzile in favore della signora a CP_1
complessivi € 500,00, di cui € 323,00 (o diversa misura) già oggetto del pignoramento del quinto dello stipendio;
3 4) dà atto dell'impegno della signora a rimettere la querela sporta nei confronti del signor CP_1
a sei mesi dalla data odierna, a fronte del puntuale pagamento degli impegni economici oggi Pt_1
concordati, nonché a non costituirsi parte civile nel procedimento penale RGNR 7135/2025 alle stesse condizioni;
5) spese di lite compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 9.12.2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio n. 4014/2025 R.G., promosso con ricorso depositato in data 1.8.2025 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Piccoli giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Conegliano, via Cavour n. 26;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gianmarco Zaniol e dall'avv. Ylenia Tasca giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Montebelluna, viale della Vittoria n. 12/A int. 2;
c.f.: CodiceFiscale_2 - resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 9.12.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
1) riduzione dal mese di dicembre 2025 del contributo paterno al mantenimento di a complessivi € 300,00, Per_1
ferma la ripartizione al 50% delle spese straordinarie (individuate e disciplinate come da protocollo in uso presso il
Tribunale di Treviso);
2) revoca del contributo paterno al mantenimento di Per_2
3) riduzione dal mese di dicembre 2025 dell'assegno divorzile in favore della signora a complessivi € 500,00, di CP_1
cui € 323,00 (o diversa misura) già oggetto del pignoramento del quinto dello stipendio;
4) impegno della signora a rimettere la querela sporta nei confronti del signor a sei mesi dalla data CP_1 Pt_1
odierna, a fronte del puntuale pagamento degli impegni economici oggi concordati, nonché a non costituirsi parte civile nel procedimento penale RGNR 7135/2025 alle stesse condizioni;
5) spese di lite compensate.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1.8.2025, il signor conveniva in giudizio la signora chiedendo Pt_1 CP_1
la modifica delle condizioni di divorzio, concordate dalle parti a seguito di negoziazione assistita nel
2016.
Con decreto del 1.8.2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Si costituiva in giudizio, in data 10.11.2025, la signora contrastando la domanda di modifica CP_1
delle condizioni di divorzio proposta dall'ex marito.
2 Le parti, dunque, depositavano le rispettive memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 9.12.2025, comparivano personalmente i signori e Pt_1 CP_1
Dopo lunga discussione, le parti raggiungevano una soluzione concordata della vertenza.
Il Giudice dava atto della non necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti in virtù dell'accordo raggiunto;
i procuratori precisavano congiuntamente le conclusioni sopra epigrafate e, discutendo oralmente la causa, si riportavano ai termini dell'accordo.
Il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
* * *
Il Tribunale ritiene che possano essere accolte le condizioni concordate, posto che le stesse appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, sono conformi all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità.
Anche l'integrale compensazione delle spese di lite è congrua, stante l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di a parziale modifica delle condizioni di divorzio, così Parte_1 CP_1
provvede:
1) dispone la riduzione dal mese di dicembre 2025 del contributo paterno al mantenimento di Per_1
a complessivi € 300,00, ferma la ripartizione al 50% delle spese straordinarie (individuate e disciplinate come da protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso);
2) dispone la revoca del contributo paterno al mantenimento di;
Per_2
3) dispone la riduzione dal mese di dicembre 2025 dell'assegno divorzile in favore della signora a CP_1
complessivi € 500,00, di cui € 323,00 (o diversa misura) già oggetto del pignoramento del quinto dello stipendio;
3 4) dà atto dell'impegno della signora a rimettere la querela sporta nei confronti del signor CP_1
a sei mesi dalla data odierna, a fronte del puntuale pagamento degli impegni economici oggi Pt_1
concordati, nonché a non costituirsi parte civile nel procedimento penale RGNR 7135/2025 alle stesse condizioni;
5) spese di lite compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 9.12.2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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