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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 17663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17663 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa LI Pellettieri, nella causa
N.R.G. 38279/2021 pervenuta all'udienza del 20 ottobre 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
, difesa giusta delega in atti dall'Avv. Agnese Condarelli Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
E
, contumace CP_1 P.IVA_1
APPELLATA
, difesa giusta procura generale alle liti per atto Notar del CP_2 P.IVA_2 Per_1
1.7.2020 in atti dall'Avv. Andrea Magnanelli
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 22021/2020 pubblicata CP_2
il 26.11.2020 – estratto di ruolo - omessa notifica della cartella esattoriale – prescrizione ex art. 28 legge 689/1981
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 20 ottobre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti ,della comparsa di costituzione e risposta di
[...]
nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si CP_2
richiamano.
, premettendo di avere interrogato gli archivi del e che dalla lettura Parte_1 CP_3
dell' estratto di ruolo aveva appreso della esistenza delle cartelle esattoriali a suo carico analiticamente indicate a pag. 1 della sentenza impugnata cui viene fatto espresso rinvio , relative a sanzioni amm.ve per violazioni al codice della strada , ha proposto innanzi al Giudice di Pace di azione di accertamento negativo del credito, eccependo la mancata notifica delle cartelle in CP_2
discorso nonché la prescrizione ex art. 28 legge 689/1981 .
Il GDP con la sentenza oggi oggetto di gravame ha parzialmente accolto l'opposizione , mentre l'ha rigettata con riferimento alle cartelle esattoriali notificate al portiere .
La ha interposto gravame nel rispetto del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (sentenza Pt_1
GDP depositata il 26.11.2020 – atto di citazione in appello notificato il 17 maggio 2021 a
[...]
) e nel rispetto dei criteri di ammissibilità indicati dall'art. 342 c.p.c. , avendo indicato le CP_2
parti della motivazione oggetto di censura , le norme di legge asseritamente violate e la loro rilevanza ai fini della decisione , sicchè il Giudice di appello è stato posto in condizione di avere compiuta contezza delle criticità della sentenza di primo grado .
Ciò posto , venendo ora a considerare il profilo della mancata notifica delle cartelle esattoriali e della prescrizione ex art. 28 legge 689/1981, prospettato da parte appellante, si osserva che dette doglianze attengono al profilo della riscossione e quindi alla fase esecutiva , e , in relazione alle suddette domande va dichiarata l'inammissibilità delle stesse avuto riguardo alla tematica della impugnabilità dell'estratto di ruolo, inammissibilità peraltro eccepita da in primo grado e CP_1
sulla quale il Giudice di Appello non può non esercitare la funzione giurisdizionale devolutiva tipica del giudizio di secondo grado .
Si rende a questo punto necessario compiere un breve excursus sulla nozione di estratto di ruolo e sulla impugnabilità del medesimo .
L'estratto di ruolo è un mero atto interno della amministrazione finanziaria , formato dal concessionario su richiesta del debitore, redatto in forma cartacea ovvero su supporto informatico nel quale sono inseriti il nominativo del debitore , la cartella o le cartelle di pagamento con i relativi importi dovuti dal debitore e la data di notifica delle stesse : trattasi di un elaborato informativo che non contiene alcuna pretesa impositiva diretta o indiretta .
La Cassazione con la sentenza a SSUU n. 19704/2015 ha tuttavia chiarito che il contribuente può impugnare la cartella esattoriale della quale sia venuto a conoscenza solo con il rilascio dell'estratto di ruolo , lamentando la omessa e/o irregolare notifica della medesima : a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 d.lgs. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato-impugnabilità prevista da tale norma-non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza, e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
La sentenza in discorso valorizza l'impugnazione dell'estratto di ruolo asserendo che: il ruolo è un atto amministrativo impositivo proprio ed esclusivo dell'ufficio competente (cioè dell'ente creditore impositore), quindi "atto" che, siccome espressamente previsto e regolamentato da norme legislative primarie, deve ritenersi tipico sia quanto alla forma che quanto al contenuto sostanziale;
il concessionario della riscossione in forza del ruolo ricevuto redige in conformità al modello approvato, la cartella di pagamento che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo (con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata) e provvede alla sua notifica;
il ruolo è atto che deve essere notificato e la sua notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento, per cui il debitore può impugnare entrambi gli atti- ruolo e cartella di pagamento-contemporaneamente ovvero anche uno solo dei due che ritenga viziato con l'ovvio corollario che la nullità di un atto non comporta quella degli atti precedenti nè di quelli successivi che ne sono indipendenti.
La proliferazione delle impugnazioni dell'estratto di ruolo per far annullare le cartelle esattoriali è stata recentemente arginata dal legislatore : l'articolo 3 bis del decreto-legge 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/ 2021, novellando l'articolo 12 d.p.r. 602 del 73 in cui ha inserito il comma 4 bis, ha stabilito non soltanto che "l'estratto di ruolo non è impugnabile", ma anche che "il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto dall'articolo 80 comma 4 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". La disposizione contenuta nel citato articolo 3 bis, prevedendo la preclusione all'impugnazione, limita il potere di difesa del debitore poiché rende definitiva la pretesa se la cartella di pagamento non è stata regolarmente notificata o se la pretesa è prescritta.
L'unica eccezione è rappresentata dal caso in cui l'invalidità della notifica è correlata alla dimostrazione di un pregiudizio che dall'atto impositivo derivi al debitore , segnatamente, la impossibilità a partecipare ad un appalto;
la impossibilità di riscuotere somme dovute da soggetti pubblici;
la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Di poi il d.lgs. 110/2024 recante “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione” ha ampliato le ipotesi di impugnazione diretta;
in particolare è previsto che l'impugnazione diretta è consentita nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio (dimostrando l'interesse ad agire) : nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. 14/2019; in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
nell'ambito della cessione dell'azienda , tenuto conto di quanto previsto dall'art. 14 d.lgs. 472/1997.
Ciò precisato, la preclusione alla impugnazione nei termini di cui sopra è stata oggetto di ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale dovendo essere affrontato e chiarito il profilo afferente alla efficacia della norma, in relazione alla sua eventuale applicabilità ai procedimenti in corso.
Le Sezioni Unite Civili con la sentenza n. 26283/2022 del 6 settembre 2022 , dopo aver compiuto accurata disamina della differenza tra il ruolo e l'estratto di ruolo nonché della differenza tra il processo tributario e il processo ordinario di cognizione (il primo strutturato su azione impugnatoria) , hanno chiarito che la novella normativa è di natura interpretativa e , in quanto tale, si applica anche ai processi in corso "perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato:
<sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata < i>
modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori…, e pertanto non meritevole di tutela giuridica>" (Corte
Costituzionale n. 113 del 63), in armonia col principio costituzionale del giusto processo ex articolo 111 Costituzione.
La dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti. Quanto alle fasi di merito, se il pregiudizio sia già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, applicabile anche al processo tributario, posto che l'assolutezza dell'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto;
a maggior ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo. L' interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa, mediante deposito di documentazione ex articolo 372
c.p.c., o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo;
qualora occorrano accertamenti di fatto vi provvederà il giudice del rinvio" (Cass. SSUU 26283/2022 in motivazione).
Il quadro normativo sopra delineato ha resistito al controllo di legittimità costituzionale da parte della Corte Costituzionale che , con sentenza del 17 ottobre 2023 n. 190, auspicando l'intervento del legislatore , ha testualmente affermato che : “ Il rimedio alla situazione che si è prodotta per effetto della norma censurata coinvolge però profili rimessi - quanto alle forme e alle modalità - alla discrezionalità del legislatore e non spetta, almeno in prima battuta, a questa Corte;
tale risultato può, infatti, essere ottenuto intervenendo in più direzioni, peraltro non alternative: sia, da un lato, estendendo, con i criteri ritenuti opportuni, la possibilità di una tutela "anticipata" a fattispecie ulteriori (quali quelle prima qui indicate) rispetto a quelle previste dalla norma censurata, sia, dall'altro, agendo in radice, ovvero sulle patologie che ancora permangono nel sistema italiano della riscossione. Queste attengono sia al passato, dove, anche per cause storiche, si è accumulata una consistente massa di crediti ormai evidentemente prescritti, sia al futuro perché il sistema dovrà essere strutturato in modo che tale fenomeno non si ripeta, evitando, in particolare, il danno di gravi falle nell'adempimento del dovere tributario, «preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi» (sentenza n.
288 del 2019).
Con riferimento a questa indefettibile esigenza di superare, in definitiva, la grave vulnerabilità ed inefficienza, anche con riferimento al sistema delle notifiche, che ancora affligge il sistema italiano della riscossione, questa Corte non può peraltro esimersi dal formulare il pressante auspicio che il
Governo dia efficace attuazione ai princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione contenuti nella delega conferitagli dall'art. 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111
(Delega al Governo per la riforma fiscale)…..
Di qui l'inammissibilità delle questioni sollevate, dal momento che, come emerge dalla stessa prospettazione del rimettente, il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore (sentenze n. 71 del 2023, n. 96 e n. 22 del 2022, n. 259, n. 240, n. 146, n. 103, n. 33 e n.
32 del 2021)”.
Tornando al caso che ci occupa nulla è stato allegato dall'appellante in ordine al pregiudizio nei termini richiesti dal legislatore;
l'appellante , infatti , tenuto conto che la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta in data 6 settembre 2022, ben avrebbe potuto allegare l'eventuale sussistenza di un pregiudizio e formulare istanza di rimessione in termini nelle note di trattazione scritta autorizzate per l'udienza del 20 ottobre 2025, data fissata per la spedizione della causa a sentenza .
Inammissibile si appalesa dunque la domanda di in relazione alla impugnazione Parte_1 dell'estratto di ruolo , sia con riferimento al profilo della mancata/irregolare notifica delle cartelle esattoriali che con riguardo alla eccezione di prescrizione e la sentenza di primo grado va riformata in tal senso .
La assoluta novità della questione trattata legittima una pronuncia di integrale compensazione tra le parti delle spese del secondo grado .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) in riforma della impugnata sentenza, dichiara inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo;
b) compensa in toto le spese del secondo grado inter partes;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025
Dott.ssa LI Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa LI Pellettieri, nella causa
N.R.G. 38279/2021 pervenuta all'udienza del 20 ottobre 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
, difesa giusta delega in atti dall'Avv. Agnese Condarelli Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
E
, contumace CP_1 P.IVA_1
APPELLATA
, difesa giusta procura generale alle liti per atto Notar del CP_2 P.IVA_2 Per_1
1.7.2020 in atti dall'Avv. Andrea Magnanelli
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 22021/2020 pubblicata CP_2
il 26.11.2020 – estratto di ruolo - omessa notifica della cartella esattoriale – prescrizione ex art. 28 legge 689/1981
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 20 ottobre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti ,della comparsa di costituzione e risposta di
[...]
nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si CP_2
richiamano.
, premettendo di avere interrogato gli archivi del e che dalla lettura Parte_1 CP_3
dell' estratto di ruolo aveva appreso della esistenza delle cartelle esattoriali a suo carico analiticamente indicate a pag. 1 della sentenza impugnata cui viene fatto espresso rinvio , relative a sanzioni amm.ve per violazioni al codice della strada , ha proposto innanzi al Giudice di Pace di azione di accertamento negativo del credito, eccependo la mancata notifica delle cartelle in CP_2
discorso nonché la prescrizione ex art. 28 legge 689/1981 .
Il GDP con la sentenza oggi oggetto di gravame ha parzialmente accolto l'opposizione , mentre l'ha rigettata con riferimento alle cartelle esattoriali notificate al portiere .
La ha interposto gravame nel rispetto del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (sentenza Pt_1
GDP depositata il 26.11.2020 – atto di citazione in appello notificato il 17 maggio 2021 a
[...]
) e nel rispetto dei criteri di ammissibilità indicati dall'art. 342 c.p.c. , avendo indicato le CP_2
parti della motivazione oggetto di censura , le norme di legge asseritamente violate e la loro rilevanza ai fini della decisione , sicchè il Giudice di appello è stato posto in condizione di avere compiuta contezza delle criticità della sentenza di primo grado .
Ciò posto , venendo ora a considerare il profilo della mancata notifica delle cartelle esattoriali e della prescrizione ex art. 28 legge 689/1981, prospettato da parte appellante, si osserva che dette doglianze attengono al profilo della riscossione e quindi alla fase esecutiva , e , in relazione alle suddette domande va dichiarata l'inammissibilità delle stesse avuto riguardo alla tematica della impugnabilità dell'estratto di ruolo, inammissibilità peraltro eccepita da in primo grado e CP_1
sulla quale il Giudice di Appello non può non esercitare la funzione giurisdizionale devolutiva tipica del giudizio di secondo grado .
Si rende a questo punto necessario compiere un breve excursus sulla nozione di estratto di ruolo e sulla impugnabilità del medesimo .
L'estratto di ruolo è un mero atto interno della amministrazione finanziaria , formato dal concessionario su richiesta del debitore, redatto in forma cartacea ovvero su supporto informatico nel quale sono inseriti il nominativo del debitore , la cartella o le cartelle di pagamento con i relativi importi dovuti dal debitore e la data di notifica delle stesse : trattasi di un elaborato informativo che non contiene alcuna pretesa impositiva diretta o indiretta .
La Cassazione con la sentenza a SSUU n. 19704/2015 ha tuttavia chiarito che il contribuente può impugnare la cartella esattoriale della quale sia venuto a conoscenza solo con il rilascio dell'estratto di ruolo , lamentando la omessa e/o irregolare notifica della medesima : a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 d.lgs. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato-impugnabilità prevista da tale norma-non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza, e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
La sentenza in discorso valorizza l'impugnazione dell'estratto di ruolo asserendo che: il ruolo è un atto amministrativo impositivo proprio ed esclusivo dell'ufficio competente (cioè dell'ente creditore impositore), quindi "atto" che, siccome espressamente previsto e regolamentato da norme legislative primarie, deve ritenersi tipico sia quanto alla forma che quanto al contenuto sostanziale;
il concessionario della riscossione in forza del ruolo ricevuto redige in conformità al modello approvato, la cartella di pagamento che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo (con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata) e provvede alla sua notifica;
il ruolo è atto che deve essere notificato e la sua notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento, per cui il debitore può impugnare entrambi gli atti- ruolo e cartella di pagamento-contemporaneamente ovvero anche uno solo dei due che ritenga viziato con l'ovvio corollario che la nullità di un atto non comporta quella degli atti precedenti nè di quelli successivi che ne sono indipendenti.
La proliferazione delle impugnazioni dell'estratto di ruolo per far annullare le cartelle esattoriali è stata recentemente arginata dal legislatore : l'articolo 3 bis del decreto-legge 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/ 2021, novellando l'articolo 12 d.p.r. 602 del 73 in cui ha inserito il comma 4 bis, ha stabilito non soltanto che "l'estratto di ruolo non è impugnabile", ma anche che "il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto dall'articolo 80 comma 4 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". La disposizione contenuta nel citato articolo 3 bis, prevedendo la preclusione all'impugnazione, limita il potere di difesa del debitore poiché rende definitiva la pretesa se la cartella di pagamento non è stata regolarmente notificata o se la pretesa è prescritta.
L'unica eccezione è rappresentata dal caso in cui l'invalidità della notifica è correlata alla dimostrazione di un pregiudizio che dall'atto impositivo derivi al debitore , segnatamente, la impossibilità a partecipare ad un appalto;
la impossibilità di riscuotere somme dovute da soggetti pubblici;
la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Di poi il d.lgs. 110/2024 recante “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione” ha ampliato le ipotesi di impugnazione diretta;
in particolare è previsto che l'impugnazione diretta è consentita nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio (dimostrando l'interesse ad agire) : nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. 14/2019; in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
nell'ambito della cessione dell'azienda , tenuto conto di quanto previsto dall'art. 14 d.lgs. 472/1997.
Ciò precisato, la preclusione alla impugnazione nei termini di cui sopra è stata oggetto di ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale dovendo essere affrontato e chiarito il profilo afferente alla efficacia della norma, in relazione alla sua eventuale applicabilità ai procedimenti in corso.
Le Sezioni Unite Civili con la sentenza n. 26283/2022 del 6 settembre 2022 , dopo aver compiuto accurata disamina della differenza tra il ruolo e l'estratto di ruolo nonché della differenza tra il processo tributario e il processo ordinario di cognizione (il primo strutturato su azione impugnatoria) , hanno chiarito che la novella normativa è di natura interpretativa e , in quanto tale, si applica anche ai processi in corso "perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato:
<sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata < i>
modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori…, e pertanto non meritevole di tutela giuridica>" (Corte
Costituzionale n. 113 del 63), in armonia col principio costituzionale del giusto processo ex articolo 111 Costituzione.
La dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti. Quanto alle fasi di merito, se il pregiudizio sia già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, applicabile anche al processo tributario, posto che l'assolutezza dell'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto;
a maggior ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo. L' interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa, mediante deposito di documentazione ex articolo 372
c.p.c., o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo;
qualora occorrano accertamenti di fatto vi provvederà il giudice del rinvio" (Cass. SSUU 26283/2022 in motivazione).
Il quadro normativo sopra delineato ha resistito al controllo di legittimità costituzionale da parte della Corte Costituzionale che , con sentenza del 17 ottobre 2023 n. 190, auspicando l'intervento del legislatore , ha testualmente affermato che : “ Il rimedio alla situazione che si è prodotta per effetto della norma censurata coinvolge però profili rimessi - quanto alle forme e alle modalità - alla discrezionalità del legislatore e non spetta, almeno in prima battuta, a questa Corte;
tale risultato può, infatti, essere ottenuto intervenendo in più direzioni, peraltro non alternative: sia, da un lato, estendendo, con i criteri ritenuti opportuni, la possibilità di una tutela "anticipata" a fattispecie ulteriori (quali quelle prima qui indicate) rispetto a quelle previste dalla norma censurata, sia, dall'altro, agendo in radice, ovvero sulle patologie che ancora permangono nel sistema italiano della riscossione. Queste attengono sia al passato, dove, anche per cause storiche, si è accumulata una consistente massa di crediti ormai evidentemente prescritti, sia al futuro perché il sistema dovrà essere strutturato in modo che tale fenomeno non si ripeta, evitando, in particolare, il danno di gravi falle nell'adempimento del dovere tributario, «preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi» (sentenza n.
288 del 2019).
Con riferimento a questa indefettibile esigenza di superare, in definitiva, la grave vulnerabilità ed inefficienza, anche con riferimento al sistema delle notifiche, che ancora affligge il sistema italiano della riscossione, questa Corte non può peraltro esimersi dal formulare il pressante auspicio che il
Governo dia efficace attuazione ai princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione contenuti nella delega conferitagli dall'art. 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111
(Delega al Governo per la riforma fiscale)…..
Di qui l'inammissibilità delle questioni sollevate, dal momento che, come emerge dalla stessa prospettazione del rimettente, il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore (sentenze n. 71 del 2023, n. 96 e n. 22 del 2022, n. 259, n. 240, n. 146, n. 103, n. 33 e n.
32 del 2021)”.
Tornando al caso che ci occupa nulla è stato allegato dall'appellante in ordine al pregiudizio nei termini richiesti dal legislatore;
l'appellante , infatti , tenuto conto che la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta in data 6 settembre 2022, ben avrebbe potuto allegare l'eventuale sussistenza di un pregiudizio e formulare istanza di rimessione in termini nelle note di trattazione scritta autorizzate per l'udienza del 20 ottobre 2025, data fissata per la spedizione della causa a sentenza .
Inammissibile si appalesa dunque la domanda di in relazione alla impugnazione Parte_1 dell'estratto di ruolo , sia con riferimento al profilo della mancata/irregolare notifica delle cartelle esattoriali che con riguardo alla eccezione di prescrizione e la sentenza di primo grado va riformata in tal senso .
La assoluta novità della questione trattata legittima una pronuncia di integrale compensazione tra le parti delle spese del secondo grado .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) in riforma della impugnata sentenza, dichiara inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo;
b) compensa in toto le spese del secondo grado inter partes;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025
Dott.ssa LI Pellettieri