Ordinanza collegiale 4 settembre 2024
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 20/03/2026, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01941/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03854/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3854 del 2024, proposto da CA FE, rappresentata e difesa dall’avv. Sergio Nitrato Izzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Boscotrecase, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Raffaello Capunzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
GE AT, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Sasso, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, via Toledo n. 156, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
GE CI e GE MA - non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
“del silenzio inadempimento serbato dalla P.A. sull’atto di diffida notificato a mezzo pec in data 27.05.2024;
con condanna del Comune di Boscotrecase: ad accertare e verificare tutto quanto denunciato e ad assumere tutte le iniziative idonee e per l’effetto:
1. a dare immediato seguito a tutti gli adempimenti conseguenziali rispetto al decreto di acquisizione al patrimonio comunale, emanato dal Commissario ad acta (Decreto n. 7 del 20.01.2023, Prot. Gen. del Comune di Boscotrecase n. 651 del 20.01.2023), notificato nei modi di legge, e quindi disporre l’immissione in possesso e lo sgombero dell’immobile, anche al fine di porre fine alla reiterazione degli illeciti edilizi nello svolgimento dell’attività imprenditoriale ancora in atto nell’immobile detto da parte dei Sigg.ri GE e/o loro eventuali aventi causa in quanto non più proprietari dell’immobile;
2. ad esercitare in modo tempestivo e senza soluzione di continuità tutte le attività di vigilanza urbanistico-edilizia su di un bene acquisito al patrimonio comunale, al fine di evitare da parte di soggetti, non più proprietari dell’immobile, la prosecuzione di attività edilizia abusiva, consistente nell’ulteriore completamento di manufatti insistenti su aree acquisite al patrimonio comunale, nonché alla prosecuzione, anch’essa illecita e foriera di danni ingenti alla esponente, dell’attività di ristorazione ed organizzazione di grandi eventi e cerimonie per conto terzi, in assenza delle specifiche autorizzazioni amministrative e sanitarie previste dalla normativa vigente coerenti con le dimensioni ormai raggiunte dall’attività detta, avendo a suo tempo l’interessato conseguito dal Comune di Boscotrecase una semplice convenzione per realizzare un podere destinato ad iniziative didattiche;
3. il tutto con espressa domanda di assumere, anche in via cautelare, tutti i provvedimenti ad adottarsi ai fini del pieno ripristino della legalità violata;”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di GE AT e del Comune di Boscotrecase;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa RO AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
PREMESSO che con il presente ricorso, ritualmente notificato in data 25 luglio 2024 e depositato il 6 agosto 2024, CA FE ha esposto in fatto:
- di essere proprietaria di un fabbricato ubicato nella zona pedemontana vesuviana del Comune di Boscotrecase, di pregevole valenza storica, inserita all’interno di ampio spazio aperto costituito da cortili e giardini in stessa ditta, facente parte di diverse particelle catastali, il tutto in virtù di atto notarile di acquisto dell’11 aprile 2002 (rep. n. 32206), confinante ad ovest ed a sud con immobili di proprietà degli eredi di GE TE ed oggi dei figli GE CI, MA e AT; il possesso dei citati immobili risulta essere di GE AT, figlio del de cuius , GE TE;
- di avere notificato in data 27 maggio 2024 al Sindaco ed al Dirigente UTC del Comune di Boscotrecase un atto di diffida denunciando che “ Nel corso degli ultimi anni, il Sig. GE AT ha realizzato ed ha in corso di ultimazione numerose e diverse costruzioni “sine titulo” edilizio e paesaggistico.
Le successive realizzazioni di corpi di fabbrica hanno implementato e stanno implementando destinazioni d’uso abitative, attività di ristorazione e intrattenimento musicale, nonché produttive per lo stoccaggio e lavorazione vino in silos.
Il tutto in totale dispregio della normativa urbanistica ed edilizia, paesaggistica, sismica, edilizia, igienico-sanitaria e commerciale.
La proprietà GE è interessata da una complessiva, sistematica e progressiva trasformazione del suolo preordinata alla sua edificazione, per la gran parte in assenza di titoli abilitativi e comunque nella totale inesistenza dei presupposti e nella illegittimità di quelli rilasciati, per quel che diremo, in quanto al di fuori dell’iter pianificatorio della P.A., mediante l’ampliamento di alcuni modesti corpi di fabbrica rurali originari, ed attraverso successivi frazionamenti ed atti di vendita che dimostrano la chiara volontà di edificazione, sempre in assenza di pianificazione attuativa e di convenzione.
Tutto ciò ha determinato l’attuale stato dei luoghi, con corpose edificazioni a destinazione mista, per la residenza, per il commercio (in ambito ristorativo) nonché per la vinificazione.
Destinazioni ed attività, si ripete, non assentite.
Di seguito, si specificano le varie trasformazioni edilizie in ditta GE effettuate in modo continuativo e costante nel tempo: ………………. ”;
- con il medesimo atto di diffida ha ripercorso cronologicamente i termini della vicenda e ha richiamato il precedente ricorso proposto contro il Comune di Boscotrecase e nei confronti dei controinteressati De TI NC, GE CI, GE MA e GE AT;
- ha rappresentato che, attesa la perdurante inerzia del Comune ed il mancato esercizio dei poteri inibitori e sanzionatori, il Commissario ad acta , delegato all’espletamento dell’incarico di cui alla sentenza di questa Sezione n. 3217 del 16 maggio 2018, aveva adottato l’ordinanza Reg. Ord. n. 7 e Prot. Gen. n. 651 del 20 gennaio 2023 di acquisizione gratuita al patrimonio comunale e che nell’ambito del medesimo giudizio inter partes il medesimo Commissario ad acta era stato incaricato di provvedere alla trascrizione della citata ordinanza di acquisizione;
- tuttavia all’attualità, successivamente alla emanazione del decreto di acquisizione al patrimonio comunale, l’immobile sarebbe ancora occupato da GE AT, non più proprietario del bene, che non solo continuerebbe a svolgere la propria attività abusiva e dannosa innanzi rappresentata, ma avrebbe realizzato ulteriori abusi edilizi, consistenti nella realizzazione e posa in opera di ulteriore manufatto metallico – canna fumaria e/o estrazione fumi – a servizio dell’attività di ristorazione;
- sulla scorta del rilievo che il suddetto atto di diffida presentato in data 27 maggio 2024 fosse rimasto inevaso e priva di riscontro da parte del Comune di Boscotrecase, ha proposto il presente ricorso avverso il silenzio serbato inadempimento serbato dalla P.A., con il quale ha chiesto la condanna del Comune di Boscotrecase ad accertare e verificare tutto quanto denunciato e ad assumere tutte le iniziative idonee e, per l’effetto: 1. a dare immediato seguito a tutti gli adempimenti conseguenziali rispetto al decreto di acquisizione al patrimonio comunale, emanato dal Commissario ad acta (Decreto n. 7 del 20 gennaio 2023, Prot. Gen. del Comune di Boscotrecase n. 651 del 20 gennaio 2023), notificato nei modi di legge, e quindi disporre l’immissione in possesso e lo sgombero dell’immobile, anche al fine di porre fine alla reiterazione degli illeciti edilizi nello svolgimento dell’attività imprenditoriale ancora in atto nell’immobile detto da parte dei Sigg.ri GE e/o loro eventuali aventi causa in quanto non più proprietari dell’immobile; 2. ad esercitare in modo tempestivo e senza soluzione di continuità tutte le attività di vigilanza urbanistico-edilizia su di un bene acquisito al patrimonio comunale, al fine di evitare da parte di soggetti, non più proprietari dell’immobile, la prosecuzione di attività edilizia abusiva, consistente nell’ulteriore completamento di manufatti insistenti su aree acquisite al patrimonio comunale, nonché alla prosecuzione, anch’essa illecita e foriera di danni ingenti alla esponente, dell’attività di ristorazione ed organizzazione di grandi eventi e cerimonie per conto terzi, in assenza delle specifiche autorizzazioni amministrative e sanitarie previste dalla normativa vigente coerenti con le dimensioni ormai raggiunte dall’attività detta, avendo a suo tempo l’interessato conseguito dal Comune di Boscotrecase una semplice convenzione per realizzare un podere destinato ad iniziative didattiche; 3. il tutto con espressa domanda di assumere, anche in via cautelare, tutti i provvedimenti ad adottarsi ai fini del pieno ripristino della legalità violata; ha chiesto altresì la nomina di un Commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia dell’amministrazione comunale, onde provvedere in via sostitutiva, per quanto riguarda le prioritarie determinazioni in materia edilizia;
CONSIDERATO che, a sostegno del gravame, la ricorrente:
- ha ravvisato la sussistenza di uno specifico obbligo di provvedere del Comune di Boscotrecase in merito all’esposto-diffida da ella presentata e ha sostenuto che nel caso di specie sussisterebbero i presupposti dell’azione proposta contro il silenzio rifiuto; in particolare da un lato sussisterebbe il suo interesse qualificato, caratterizzato dalla c.d. vicinitas come requisito di legittimazione ad agire in sede giurisdizionale, nella specie sussistente in forza del rapporto di contiguità tra i fondi; dall’altro l’inerzia dell’amministrazione, consistente nell’inadempimento ad un obbligo di provvedere su di essa incombente, d’ufficio o su iniziativa della parte interessata, in quanto l’autorità comunale ha il potere-dovere di vigilare sull’osservanza delle prescrizioni regolanti i settori rientranti nella propria competenza, nella fattispecie in esame, quelle relative ai settori dell’edilizia e dell’urbanistica e, più in generale, del governo del territorio; nel caso in cui siano rilevate violazioni, ha il potere-dovere di intervenire applicando le pertinenti sanzioni previste dalla legge, ove sussistano, ovviamente, i relativi presupposti;
- ha rimarcato che il Comune di Boscotrecase non aveva provveduto, ancora una volta, a tutti gli adempimenti conseguenziali rispetto all’ordinanza di acquisizione e quindi non aveva dato riscontro alla diffida notificata finalizzata ad ottenere nel più breve tempo possibile l’immissione in possesso del Comune e lo sgombero dei beni da parte dei controinteressati GE;
- ha rappresentato che l’immobile di sua proprietà, come sopra descritto, avrebbe subito e subirebbe danni ingentissimi dalla pervasiva ed abusiva attività edilizia, realizzata sui confini dai controinteressati, sia in termini di evidente ed ingiusto deprezzamento del valore della proprietà, sia in termini di immissioni di fumi e rumore oltre la normale tollerabilità, che renderebbero impossibile l’esercizio dei diritti dominicali e, in sostanza, il pieno godimento dell’immobile di proprietà; ha aggiunto di avere investito somme rilevantissime nella ristrutturazione della villa e si troverebbe oggi a vedere polverizzati i risultati della costosa attività di riqualificazione posta in essere, a beneficio anche di tutta l’area circostante;
CONSIDERATO che si è costituito in giudizio il controinteressato AT GE con atto meramente formale;
CONSIDERATO che si è costituito in giudizio il Comune di Boscotrecase che ha innanzitutto sostenuto che non sussisterebbe nel caso de quo l’inerzia di essa Amministrazione comunale, per avere essa adempiuto all’obbligo posto a suo carico con la sentenza n. 3217/2018 con i chiarimenti forniti con la nota prot. n. 4496/2017 ( rectius 2019), depositata in giudizio; di conseguenza il Commissario ad acta avrebbe adottato un atto inefficace ed il ricorso sarebbe inammissibile;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 3 settembre 2024, nel corso della discussione, parte ricorrente ha rappresentato la connessione del presente ricorso con i ricorsi RG 2142/2017 e RG 1583/2023; alla medesima camera di consiglio la causa è stata assunta in decisione;
CONSIDERATO che con ordinanza n. 4805 del 4 settembre 2024 questa Sezione, “ Rilevato che con atto notificato il 25.7.2024, CA FE ha impugnato il silenzio- inadempimento serbato dal Comune di Boscotrecase sull’atto di diffida notificato a mezzo pec in data 27.05.2024, per dare immediato seguito a tutti gli adempimenti conseguenziali rispetto al decreto di acquisizione al patrimonio comunale, emanato dal commissario ad acta (decreto n. 7 del 20.01.2023, prot. gen. del comune di Boscotrecase n. 651 del 20.01.2023); Rilevato che l’abusività degli immobili è stata accertata in via definitiva nel giudizio davanti al Consiglio di Stato con sentenza n. 8971/2023 (Rg. n. 122/2016); Rilevato che – dopo l’emissione del provvedimento di acquisizione degli immobili al patrimonio comunale da parte del c.a. – questa Sezione, nel giudizio inter partes recante Rg. n. 2142/2017, con ordinanza interlocutoria n. 4016 del 27.6.2024, resa sull’istanza di liquidazione del compenso da parte del Commissario ad acta incaricato, Dott. Saggese, ha disposto, a completamento dell’incarico, che il medesimo Commissario, in sostituzione del Segretario Generale del Comune, ulteriormente inadempiente, proceda alla trascrizione della ordinanza di acquisizione, n. 07 del 20.01.2023 presso gli uffici dei Registri Immobiliari, a favore del Comune di Boscotrecase (NA) e contro i proprietari dell’immobile, nonché alla sua registrazione all’Ufficio del Registro competente, fissando, per la prosecuzione, la Camera di Consiglio del 05.11.2024; Rilevato che la ricorrente prospetta che – nonostante l’emanazione e la notifica del decreto di acquisizione al patrimonio comunale - l’immobile è occupato da GE AT, non più proprietario del bene, che continua a svolgere la propria attività abusiva e dannosa rappresentata, realizzando ulteriori abusi edilizi consistenti nella realizzazione e posa in opera di ulteriore manufatto metallico – canna fumaria e/o estrazione fumi – a servizio dell’attività di ristorazione ivi esercitata abusivamente; Rilevato che la FE ha diffidato il Comune di Boscotrecase a procedere a tutti gli adempimenti conseguenziali all’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile di proprietà GE e che – a fronte del silenzio del Comune- ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 117 e 31 c.p.a.; Dato atto che il Comune e GE AT si sono costituiti tardivamente il 2.9.2024 e la ricorrente ha accettato il contraddittorio discutendo la causa alla camera di consiglio del 3.9.2024; Rilevato che dalla discussione è emersa la pendenza di un giudizio intentato dagli GE avverso gli atti del commissario ad acta, non ancora fissato (RG 1583/2023); Ritenuto che è opportuno che la vicenda vada esaminata nel suo complesso rinviando il presente giudizio alla medesima camera di consiglio dei precedenti (RG 2142/2017; RG 1583/2023), disponendo a tal fine, per consentire il rispetto dei termini per memorie e documenti, la c.c. del 17 dicembre 2024 e l’annullamento della c.c. del 5 novembre 2024; Ritenuto che allo stato non sussistano profili di urgenza per la decisione cautelare sul silenzio oggetto del presente giudizio. ”, è stato disposto il rinvio come in motivazione ed è stata fissata per la discussione la camera di consiglio del 17 dicembre 2024, unitamente ai fascicoli di cui agli RG 2142/2017 e RG 1583/2023;
CONSIDERATO che parte resistente ha prodotto una memoria con la quale, oltre a ribadire l’insussistenza della propria inerzia, ha ritenuto di rappresentare, per mero tuziorismo difensivo, che l’ordinanza, Reg. Ord. n. 7 e Prot. Gen. n. 651 del 20 gennaio 2023 causativa di questo giudizio era all’attualità ancora sub judice quanto gli eredi di GE TE avevano impugnato il predetto provvedimento ed il giudizio era incardinato presso questa Sezione R.G. 1583/2023;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 19 dicembre 2024 il difensore di parte ricorrente ha chiesto un termine per replicare alle difese del Comune e dei germani GE. Il Collegio, considerata l’ordinanza collegiale n. 4805/2024 riguardante anche altri due giudizi connessi, tenuto conto della predetta istanza di rinvio, ha disposto il differimento della causa alla camera di consiglio del 16 aprile 2025; alla camera di consiglio del 16 aprile 2025 il Collegio, viste le istanze di rinvio congiunte di tutte le parti, ha accolto le stesse e ha differito la trattazione della presente causa alla camera di consiglio del 24 settembre 2025, nella quale era stata disposta la trattazione dei ricorsi connessi;
CONSIDERATO che parte ricorrente in data 20 settembre 2025 ha prodotto una memoria con la quale ha precisato che l’atto di diffida notificato in data 27 maggio 2024 faceva riferimento, al capo 1, alla richiesta di disporre la immediata trascrizione del provvedimento di acquisizione nei Registri Immobiliari. Tuttavia tale domanda era stata omessa nel ricorso in quanto, come chiarito a pagina 11 dello stesso, nelle more, in esecuzione dell’ordinanza di questa stessa Sezione, resa nell’ambito del ricorso n. 2142/20217, il medesimo Commissario ad acta all’uopo incaricato aveva altresì provveduto ad effettuare la trascrizione, come da nota di trascrizione depositata in giudizio; non aveva pertanto chiesto tale trascrizione, trattandosi di attività già conseguita, ma ha insistito in tutte le ulteriori domande strumentali e consequenziali all’acquisizione, specificate nell’epigrafe del presente ricorso; ha altresì controdedotto alla memoria difensiva comunale sostenendo che la nota prot. n. 4496 del 17 maggio 2019 del Comune di Boscotrecase non potrebbe essere giammai considerata atto di adempimento del Comune di Boscotrecase, rispetto alle molteplici attività abusive degli GE, anzi essa costituirebbe conferma degli abusi perpetrati e della persistente inerzia del Comune resistente; inoltre la pendenza del ricorso giurisdizionale avverso l’ordinanza di acquisizione non impedirebbe alla P.A. di procedere negli adempimenti successivi all’acquisizione medesima, in quanto non sussisterebbe copertura normativa condizionante le dette attività ulteriori;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 24 settembre 2025 il Tribunale ha ravvisato l’opportunità della trattazione congiunta del presente ricorso con la causa RG 1583/2023, per la cui discussione era fissata la pubblica udienza dell’8 gennaio 2026, e, pertanto, ha disposto il differimento della trattazione alla udienza pubblica dell’8 gennaio 2026, previa conversione del presente rito camerale in ordinario e le parti ne hanno preso atto;
CONSIDERATO che all’udienza pubblica dell’8 gennaio 2026 la causa è stata chiamata e assunta in decisione;
RITENUTO che il ricorso è anzitutto ammissibile, sussistendo la legittimazione ad agire e l’interesse a ricorrere di parte ricorrente, nonché l’obbligo di provvedere del Comune di Boscotrecase, contrariamente a quanto sostenuto da quest’ultimo nell’atto di costituzione in giudizio;
RITENUTO infatti che, alla luce della condivisibile giurisprudenza anche della Sezione (T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 21 aprile 2022, n. 2766 e 28 giugno 2021, n 4459), il proprietario di un’area o di un fabbricato confinante con l’immobile nel quale si assume essere stato realizzato un abuso edilizio, in ragione dello stabile collegamento con il territorio oggetto dell'intervento, è titolare di un interesse differenziato e qualificato all’esercizio dei poteri repressivi e sanzionatori da parte dell’organo competente e può pretendere, se non vengano adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con la conseguenza che il silenzio serbato sull’istanza e sulla successiva diffida integra gli estremi del silenzio rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell'obbligo di provvedere espressamente (Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 maggio 2020, n. 3120 e 9 gennaio 2020, n. 183).
Sussiste l'obbligo dell'Amministrazione comunale di provvedere sull'istanza di repressione di abusi edilizi realizzati sul terreno confinante – ovvero di definire con provvedimento espresso il procedimento di sanatoria e di condono eventualmente pendente per gli abusi - formulata dal proprietario del fondo limitrofo, il quale, per tale aspetto che si invera nel concetto di vicinitas , gode di una legittimazione differenziata rispetto alla collettività, subendo gli effetti nocivi immediati e diretti della commissione dell'eventuale illecito edilizio non represso nell’area limitrofa alla sua proprietà, onde egli è titolare di una posizione di interesse legittimo all'esercizio dei tali poteri di vigilanza e, quindi, può proporre l’azione a seguito del silenzio ai sensi dell’art. 31 c.p.a. (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 21 settembre 2022, n. 5848, TAR Lombardia, II, 28 settembre 2018 n. 2171).
Nel caso di specie il Collegio ritiene che sussista innanzitutto la legittimazione ad agire della ricorrente in quanto, essendo pacifico in atti e risultante anche dalle sentenze di primo e secondo grado di questo adito giudice amministrativo, richiamate nell’atto di diffida per cui è causa, nonché della citata ordinanza di questa Sezione n. 4805 del 4 settembre 2024, che ella è proprietaria confinante con l’immobile di proprietà del controinteressato, AT GE, in qualità di proprietaria confinante è legittimata in virtù dell’esistenza di uno stabile collegamento con l’area su cui insistono gli abusi da lui stesso segnalati.
Inoltre, anche a voler seguire l’indirizzo più rigoroso, già fatto proprio da questo Tribunale (TAR Campania, Sez.VI, 10 gennaio 2022, n. 151 - alla cui ampia motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. - confermata da Consiglio di Stato, Sez. II, 4 agosto 2022, n. 6835 e TAR Campania, Sez.VI, 21 settembre 2022, n. 5848; TAR Napoli, Sez. VIII, 11 maggio 2023, n. 2888), e ritenere necessaria oltre alla oltre alla vicinitas , quale legitimatio ad causam , anche la esistenza dell’altra condizione dell’azione costituita dall’interesse al ricorso ( legitimatio ad processum ), correlato allo specifico pregiudizio derivante dagli interventi edilizi che si assumono illegittimi, la quale postula “ la lesione, concreta e attuale, di quell’interesse sostanziale, differenziato e qualificato, che in abstracto conferisce legittimazione ad agire ”, essa deve ritenersi sussistente nel caso di specie.
Ed invero alla luce di tale indirizzo più rigoroso risulta parimenti applicabile il principio di diritto sancito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 9 dicembre 2021, n. 22, secondo cui “ nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l'autonomia tra la legittimazione e l'interesse al ricorso quali condizioni dell'azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato ”. Tale principio, che affonda le sue ragioni nella necessità di assicurare che l’iniziativa giurisdizionale consolidatasi attraverso l’impugnativa di un titolo edilizio rilasciato a terzi sottenda una precisa utilitas in capo al ricorrente in caso di pronuncia caducatoria, è in grado di estendere la sua portata applicativa anche al caso, come quello qui in esame, di azione avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione compulsata ai fini dell’esercizio del potere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia o a fini di tutela paesaggistica (T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 8 gennaio 2025, n. 167).
Considerato che la medesima Adunanza Plenaria ha altresì enunciato l’altro principio di diritto secondo cui “ l’interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall’intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso; ”, nella fattispecie oggetto di gravame l’interesse al ricorso deve ritenersi sussistente in quanto dalla allegazioni di parte ricorrente ed in particolare dalle sentenze di primo e secondo grado di questo adito giudice amministrativo è emersa la pregressa sussistenza di un contenzioso tra le medesime parti per violazione la realizzazione di opere abusive da parte del confinante controinteressato che ha portato all’adozione da parte del Commissario ad acta , delegato all’espletamento dell’incarico di cui alla sentenza di questa Sezione n. 3217 del 16 maggio 2018, dell’ordinanza, Reg. Ord. n. 7 e Prot. Gen. n. 651 del 20 gennaio 2023, di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di una serie di opere ivi contemplate.
Quanto allo specifico pregiudizio parte ricorrente sia nella diffida che nell’odierno ricorso ha altresì specificamente rappresentato i danni ingentissimi subiti e subendi dalla pervasiva ed abusiva attività edilizia, realizzata sui confini dai controinteressati, sia in termini di evidente ed ingiusto deprezzamento del valore della proprietà, sia in termini di immissioni di fumi e rumore oltre la normale tollerabilità, che rendono impossibile l’esercizio dei diritti dominicali, in sostanza il pieno godimento dell’immobile di proprietà; ha aggiunto di avere investito somme rilevantissime nella ristrutturazione della villa e si troverebbe oggi a vedere polverizzati i risultati della costosa attività di riqualificazione posta in essere, a beneficio anche di tutta l’area circostante.
Né può ritenersi, come sostenuto dal Comune di Boscotrecase nell’atto di costituzione in giudizio, che non sussisterebbe l’inerzia di essa amministrazione comunale per avere essa adempiuto all’obbligo posto a suo carico con i chiarimenti forniti con la nota prot. n. 4496/2017 ( rectius 2019), depositata in giudizio, e di conseguenza, il Commissario ad acta avrebbe adottato un atto inefficace ed il ricorso sarebbe inammissibile. Ed invero con la suddetta nota - in disparte la questione che contrariamente a quanto rappresentato in fatto nel ricorso da parte ricorrente, che ha affermato che era stata adottata “ in esecuzione della predetta statuizione ed in riscontro agli esposti-diffide avanzati dalla FE ,” risulta adottata soltanto in riscontro alla diffida del 22 giugno 2014 e quindi antecedente a quella del ricorso - l’obbligo dell’amministrazione comunale non può ritenersi adempiuto in quanto nella citata nota, versata in atti, nella parte finale denominata “ 3.- Azioni Repressive ” è rappresentato: “ Accertata l’inottemperanza dei destinatari delle ordinanze notificate dal Comune di Boscotrecase, è stata disposta la calendarizzazione dell’attività repressiva (Acquisizione e Demolizione) che il Testo Unico per l’edilizia pone a carico dell’Amministrazione comunale. ”; pertanto da tale suddetta nota non risulta che le sanzioni siano state adottate, né, trattandosi di atto adottato nel 2019, può ritenersi che l’ente locale resistente avesse provveduto sulla diffida per cui è causa, prodotta da parte ricorrente in data 27 maggio 2024.
Al riguardo si ritiene di precisare, per completezza, che questo stesso Collegio nella medesima udienza pubblica dell’8 gennaio 2026 ha rigettato il ricorso assunto al numero di registro generale 1583 del 2023, proposto da AT GE, MA GE, NI GE e CI GE, in proprio e nella qualità di eredi di NC De TI, proposto avverso la suddetta ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale, ritenendo legittima l’attività di esecuzione intrapresa dal Commissario ad acta con il provvedimento di acquisizione oggetto di impugnazione che, conseguentemente, non può ritenersi atto inefficace, come sostenuto dal Comune con la memoria difensiva.
Né infine, come condivisibilmente sostenuto da parte ricorrente nella memoria prodotta per l’udienza di discussione, può ritenersi che la pendenza del ricorso giurisdizionale avverso l’ordinanza di acquisizione possa impedire alla P.A. di procedere negli adempimenti successivi all’acquisizione medesima; deve pertanto ritenersi sussistente l’obbligo di provvedere per la risolutiva circostanza che alla data di proposizione della diffida il provvedimento di acquisizione era stato già emanato, sebbene sub iudice , in quanto non sospeso e quindi valido ed efficace;
RITENUTO che sussiste dunque l’obbligo di provvedere del Comune resistente a fronte del circostanziato atto di diffida presentato da parte ricorrente in data 27 maggio 2024 e che, pertanto, il presente ricorso è da accogliere nei sensi di seguito esposti;
CONSIDERATO che nella citata diffida parte ricorrente ha concluso invitando e diffidando il Comune di Boscotrecase “ 1. a dare immediato seguito a tutti gli adempimenti strumentali rispetto al decreto di acquisizione più volte citato (decreto n. 7 da 20.01.2023, prot gen. del Comune di Boscotrecase n. 651 del 20.01.2023, notificato nei modi di legge) e per l'effetto dispone la immediata trascrizione del provvedimento nei Resistei Immobiliari, l'immissione in possesso e lo sgombero dell'immobile, e detti ultimi provvedimenti anche al fine di pone fine alla alterazione degli illeciti edilizi nello svolgimento dell'attività imprenditoriale ancora in atto nell'immobile detto da parte dei Sigg.ri GE e loro eventuali aventi causa, non più proprietari dell'immobile; 2. ad esercitare in modo tempestivo e senza soluzione di continuità tutte le attività di vigilanza urbanistico-edilizia su di un bene acquisito al patrimonio comunale, al fine di evitare da parte di soggetti, non più proprietari dell'immobile, la prosecuzione di attività edilizia abusiva, consistente nell'ulteriore completamento di manufatti insistenti su aree acquisite al patrimonio comunale, nonché alla prosecuzione, anch'essa illecita e foriera di danni ingenti alla esponente, dell'attività di ristorazione ed organizzazione di grandi eventi e cerimonie per conto terzi, in assenza delle specifiche autorizzazioni amministrative e sanitarie previste dalla normativa vigente coerenti con le dimensioni ormai raggiunte dall'attività detta, avendo a suo tempo l'interessato conseguito dal Comune di Boscotrecase una semplice convenzione per realizzare un podere destinato ad iniziative didattiche; ”;
RITENUTO di dovere innanzitutto dare atto che, come rappresentato da parte ricorrente nella memoria depositata in data 20 settembre 2025, dopo la presentazione della diffida ma prima della proposizione dell’odierno ricorso era già avvenuta la trascrizione nei registri immobiliari del provvedimento di acquisizione richiesta al punto 1 della diffida stessa e, pertanto, tale domanda era stata omessa nel presente ricorso; di conseguenza essa non è oggetto dell’odierno gravame;
RITENUTO, in conclusione:
- che va dichiarato l’obbligo del Comune di Boscotrecase di disporre lo sgombero e l’immissione in possesso in favore del Comune stesso, conseguenti all’avvenuta trascrizione nei registri immobiliari dell’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale Reg. Ord. n. 7 e Prot. Gen. n. 651 del 20 gennaio 2023 adottata dal Commissario ad acta , delegato all’espletamento dell’incarico di cui alla sentenza di questa Sezione n. 3217 del 16 maggio 2018, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla notificazione (ove antecedente);
- che deve ritenersi assorbito nell’obbligo di disporre lo sgombero il divieto di prosecuzione dell’attività richiesta al punto 2 della diffida, per la risolutiva circostanza che l’attività non potrà essere esercitata una volta disposto lo sgombero;
- che va nominato, per il caso di persistente inadempienza nel termine indicato, il Commissario ad acta che sin d’ora si nomina nella persona del Dott. Giancarlo Saggese, in servizio presso la UO D 50 18 06 Genio Civile di Napoli della Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania, che ha già provveduto ad adottare la suddetta ordinanza di acquisizione, il quale provvederà, in luogo e a spese del Comune di Boscotrecase, nell’ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla richiesta documentata che ne farà la ricorrente;
- di riservarsi sulla determinazione del compenso in favore del Commissario ad acta , da liquidarsi a carico del Comune di Boscotrecase, all’esito dell’espletamento della funzione commissariale, previa presentazione di analitica nota-spese a questa Sezione, che provvederà con separato provvedimento;
- che le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico del solo Comune di Boscotrecase, rimasto inadempiente, nell’importo liquidato in dispositivo, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario; situazione che, per converso, ne giustifica la compensazione nei confronti di parte controinteressata;
RITENUTO che ai sensi dell’art. 2, comma 8, della L. n. 241/1990, va disposta la comunicazione della presente decisione – una volta passata in giudicato – alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune di Boscotrecase di provvedere sulla diffida presentata da parte ricorrente in data 27 maggio 2024, nei sensi e limiti di cui in motivazione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla notificazione (ove antecedente);
- in caso di ulteriore inerzia nomina Commissario ad acta il Dott. Giancarlo Saggese, in servizio presso la UO D 50 18 06 Genio Civile di Napoli della Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania, perché provveda in via sostitutiva nel termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla richiesta documentata che ne farà la ricorrente.
Condanna il Comune resistente al pagamento di complessivi €. 1.000,00 (euro mille/00), a titolo di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge, con refusione del contributo unificato, nella misura effettivamente versata, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Spese compensate nei confronti di parte controinteressata.
Si riserva sulla determinazione del compenso in favore del Commissario ad acta , da porre a carico del Comune di Boscotrecase.
Manda alla Segreteria per la trasmissione della presente pronuncia – una volta passata in giudicato – alla Corte dei Conti, Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, ai sensi dell’art. 2, comma 8, della L. n. 241/1990.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO DEOL, Presidente FF
RO AN, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO AN | LO DEOL |
IL SEGRETARIO