TAR Napoli, sez. III, sentenza 20/03/2026, n. 1941
TAR
Ordinanza collegiale 4 settembre 2024
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TAR
Sentenza 20 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Obbligo di provvedere del Comune

    Il proprietario confinante ha un interesse qualificato all'esercizio dei poteri repressivi e sanzionatori da parte dell'amministrazione comunale in materia edilizia. Il silenzio sull'istanza e sulla diffida integra un silenzio-rifiuto sindacabile.

  • Accolto
    Legittimazione e interesse ad agire della ricorrente

    La legittimazione ad agire è data dalla vicinanza dei fondi. L'interesse al ricorso è dimostrato dal pregiudizio concreto derivante dagli abusi, quali deprezzamento della proprietà, immissioni di fumi e rumori, e dalla precedente controversia tra le parti.

  • Accolto
    Attuazione del decreto di acquisizione al patrimonio comunale

    Il Comune ha l'obbligo di disporre lo sgombero e l'immissione in possesso in favore del Comune stesso, conseguenti all'avvenuta trascrizione dell'ordinanza di acquisizione. L'attività di vigilanza e il divieto di prosecuzione dell'attività sono assorbiti dall'obbligo di sgombero.

  • Accolto
    Vigilanza e prevenzione di ulteriori abusi edilizi

    L'obbligo di vigilanza è assorbito nell'obbligo di disporre lo sgombero dell'immobile, poiché l'attività non potrà essere esercitata una volta disposto lo sgombero.

  • Accolto
    Intervento sostitutivo in caso di inerzia comunale

    Viene nominato un Commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza del Comune, con l'incarico di provvedere in luogo e a spese del Comune stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. III, sentenza 20/03/2026, n. 1941
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1941
    Data del deposito : 20 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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