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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 9048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9048 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XI nella persona del Presidente di Sezione - Giudice monocratico dott. BARRASSO GIAMPIERO ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 44668 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza a trattazione scritta del 27.02.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Via Mocenigo n. 26, presso lo studio del Avv. Parte 1 '
OR HI dal quale è rappresentato e difeso come da procura in atti parte attrice
E
Controparte 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Mari come da procura in atti ed elettivamente domiciliato in Roma, in Via Monte Zebio n. 30 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Maria Camici parte convenuta
E Arch. Controparte_2 elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Dante n. 286, presso lo studio dell'Avv. Marco Casciana dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti parte convenuta
OGGETTO: risoluzione contrattuale, pagamento somme e risarcimento danni.
CONCLUSIONI: all'udienza a trattazione scritta del 27 febbraio 2025 i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte, ed in particolare: parte attrice si riportava alle conclusioni contenute nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c.; mentre i convenuti si riportavano ai propri scritti difensivi e l'arch.
Controparte_2 anche alla propria Memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 9.7.2021 e successivamente notificato con il decreto di fissazione di udienza, ha adito questo Tribunale deducendo: di essere proprietario diParte 1
un appartamento sito in Roma, via Giunio Bazzoni n. 5, int. 29, piano nono;
che, con riferimento a tale immobile, aveva dato incarico al sig. Controparte 1 di effettuare dei lavori di ristrutturazione come specificati nel relativo preventivo e di aver affidato la direzione dei lavori all'Arch. Controparte 2 ; che i lavori all'interno dell'appartamento non erano stati ultimati come previsto e che quelli effettuati non erano stati eseguiti a regola d'arte e che, nonostante le reiterate segnalazioni e lamentele, i convenuti non intervenivano per quanto di loro competenza;
che in data 27-30 gennaio 2020, il Parte 1 tramite il proprio legale di fiducia, inviava una lettera al CP 1 nella quale manifestava la propria volontà di interrompere, revocare e risolvere l'incarico conferito per la ristrutturazione dell'appartamento. Deduceva, inoltre, il ricorrente che,
avendo urgenza di porre rimedio alle lavorazioni mal eseguite e non terminate, aveva incardinato dinanzi al
Tribunale di Roma un procedimento per accertamento tecnico preventivo che prendeva il n. di R.G.
37895/2020, definito con la perizia della C.T.U. incaricata, Arch. ; che la consulente Persona 1
ha confermato che, a fronte di un computo metrico di complessivi € 25.807,00 oltre IVA, il Parte 2 a versato
la maggior somma di € 26,550,00, corrispondendo un importo aggiuntivo di € 743,00 e ha calcolato che il valore delle lavorazioni ancora da terminare, comprese quelle da rifare perché mal eseguite, ammontava ad
€ 12.288,00, oltre IVA e quindi € 14.991,36; che la certificazione relativa allo smaltimento del carico d'amianto non è stata mai consegnata;
che anche l'impianto di condizionamento presentava dei vizi come certificato da una ditta specializzata all'uopo incaricata;
che l'impossibilità per il dott. Parte 1 di disporne per tanti mesi del proprio appartamento ha determinato un danno economico e patrimoniale corrispondente al mancato incasso del canone di locazione per il periodo di tempo intercorrente tra il dal 9 dicembre 2019 e il deposito della consulenza tecnica d'ufficio nell'ambito del giudizio di ATP, avvenuto il 10 maggio 2021, pari complessivamente ad € 16.918,40, e alle spese sostenute per il procedimento di istruzione preventiva, pari complessivamente ad € 6.092,22.
Controparte_1Parte ricorrente ha chiesto: "accertare e dichiarare il grave inadempimento del sig.
nell'esecuzione dei lavori commissionati all'interno dell'appartamento sito in Roma via Giunio Bazzoni n. 5, int.
29 per i motivi sopra esposti e per l'effetto confermare e dichiarare risolto il rapporto contrattuale intercorso tra il ricorrente ed il sig. CP 1 alla data del 27 gennaio 2020 per espressa volontà del dott. [...]
accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'arch. Controparte_2Parte 1 nella sua qualità di
Controparte 2 , anchedirettore dei lavori” e, per l'effetto, condannare Controparte_1 e l'arch.
eventualmente in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti nonché al rimborso delle spese anticipate nella misura complessiva di € 38.002,98 o nella somma minore e/o maggiore ritenuta di giustizia o che risulterà nel corso della causa;
con vittoria delle spese.
Si è costituito Controparte 1 deducendo, tra l'altro: che il Parte 1 essendo residente e domiciliato
in Sicilia, gli impartiva telefonicamente istruzioni e variazioni rispetto al progetto originario chiedendogli più
volte di attendere nell'ultimazione di alcune lavorazioni in quanto intendeva variare quanto inizialmente stabilito;
che il cantiere è rimasto forzatamente fermo per alcune settimane, per riprendere solo per
Parte 1 e all'indecisione dello stesso l'esecuzione di alcune lavorazioni, a causa all'inerzia del nell'assunzione di molteplici decisioni;
che il Sig. CP 3 invitava, anche per iscritto, il committente a rivolgersi alla direzione dei lavori in maniera da poter prendere le decisioni opportune e definitive sulle lavorazioni da eseguire;
che, in mancanza di decisioni sulle lavorazioni ulteriori, sulle varianti e sulla fornitura dei materiali, il Sig. CP 3 era impossibilitato a procedere con i lavori;
che la mancata ultimazione delle opere non è dipesa dell'inerzia del resistente, il quale si è sempre reso disponibile ad ultimare le opere pattuite nonché i lavori aggiuntivi richiesti dal committente stesso;
che il CTU nell'ambito del procedimento di
ATP non ha rilevato alcun inadempimento da parte dell'appaltatore, bensì ha confermato che le opere dovevano essere ancora ultimate e che non sussistevano danni;
che la pratica dì smaltimento del carico di amianto è stata eseguita;
che l'istallazione del sistema di condizionamento, opera suppletiva richiesta dal committente e non pagata, doveva essere completata e ciò non fu possibile in quanto il ricorrente decise unilateralmente di interrompere le lavorazioni;
che il CTU ha accertato la presenza di lavorazioni aggiuntive commissionate e da contabilizzare e che l'importo della lavorazioni eseguite, con le integrazioni delle voci che non facevano parte del computo iniziale, è pari a € 29.000,00 oltre IVA;
che nessuna somma deve essere corrisposta dal Sig. CP 3 al Sig. Parte 1 e che quanto corrisposto da quest'ultimo al primo è
rispondente a ai lavori effettuati;
che il danno da mancata locazione dell'immobile non è dovuto, e comunque non risulta provato.
CP 1 a chiesto "rigettare le richieste di parte ricorrente perchè infondate in fatto e in diritto alla luce di quanto dedotto nel presente atto e delle risultanze della CTU espletata;
Con vittoria di compensi, spese generali e accessori di legge anche relativi alla fase di istruzione preventiva". Si è costituita altresì Controparte 2 deducendo che l'incarico di direzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Roma via Giunio Bazzoni n. 5, int. 29 non le è mai stato formalmente conferito;
che l'oggetto dell'incarico era limitato al mero disbrigo degli adempimenti burocratici correlati all'effettuazione dei suddetti lavori e quindi, anzitutto, alla presentazione della CILA presso i competenti uffici del Controparte_4
[...] attraverso la piattaforma dedicata SUET nonché al successivo inserimento nella medesima piattaforma del collaudo per fine lavori, previo sopralluogo, non essendo il Parte 1 soggetto abilitato a provvedervi;
che successivamente alla presentazione della CILA in data 30/09/2019, tra il Parte 1 e la
CP 2 non è intercorsa alcuna comunicazione tale da far presumere la sussistenza di un incarico di direzione dei lavori;
che tutte le problematiche connesse allo svolgimento dei lavori, comprese le diverse modifiche ed integrazioni degli stessi, furono gestite direttamente tra il committente e la Ditta esecutrice;
che anche il compenso richiesto dall'arch. CP 2 con la fattura n. 13 del 09/12/2019, pari ad € 1.146,00, è
commisurato alla esecuzione degli aspetti meramente burocratici della pratica edilizia;
che, quindi, nessuna responsabilità può essere addebitata alla resistente in quanto non tenuta all'osservanza di alcun obbligo di sorveglianza e controllo dell'andamento dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento; che la domanda di responsabilità da inadempimento va, comunque, rigettata perché infondata nel merito, in quanto la quasi totalità delle voci di danno lamentate dal ricorrente è relativa a lavorazioni non eseguite dalla ditta esecutrice,
mentre le lavorazioni eseguite non a regola d'arte non presentavano alcuna difficoltà particolare e non necessitavano di alcuna direttiva specifica da parte della direzione lavori, sicchè non può configurarsi alcuna responsabilità in capo all'Arch. CP 2
ha chiesto: "In via principale, ritenuta e dichiarata l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità La CP 2
professionale in capo alla CP 2 rigettare il ricorso per infondatezza in fatto e in diritto;
In via subordinata, '
in caso di accoglimento anche parziale del ricorso avversario, ritenuto e dichiarato in capo all'Arch. CP 2
il diritto alla corresponsione dei compensi professionali ad ella spettanti, condannare in via riconvenzionale il sig. Parte 1 al pagamento della somma di € 1.000,00 o di quell'altra somma, maggiore o minore,
che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia o vorrà determinare ex art. 2233 c.c", con vittoria di spese anche del procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo.
Con ordinanza del 9 marzo 2022, emessa all'esito dell'udienza di prima comparizione, veniva disposto il mutamento del rito, da semplificato ad ordinario, e fissata udienza ex art. 183 c.p.c.
Successivamente, con ordinanza del 29.9.2022, venivano concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.; con
Parte 1 modificava parzialmente le proprie la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.
Controparte 1 e l'arch. Controparte 2, anche eventualmente in conclusioni chiedendo di condannare solido tra loro, al risarcimento dei danni nonché al rimborso delle spese anticipate, nella misura complessiva di € 66.842,22 ovvero, in subordine, nella misura complessiva di € 38.002,98 o nella somma minore e/o maggiore ritenuta di giustizia o che risulterà nel corso della causa.
Con ordinanza del 5.4.2023 venivano rigettate le richieste istruttorie e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A far data dal 27.11.2024 la presente causa veniva assegnata allo scrivente magistrato in sostituzione del precedente istruttore non facente più parte dell'ufficio.
All'udienza cartolare del 27.2.2025, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice non è fondata e non può essere accolta.
Va preliminarmente rilevato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale che si richiama, "In
tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale)
del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Uguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga della eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando in tale caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza della obbligazione)" (cfr.
ex multis, Cassazione civile, sez. III, 12/02/2010, n. 3373 e Cass. Civ. n. 3587 del 11/02/2021).
Nel caso di specie, deve ritenersi pacifica la sussistenza tra il Parte 1 e il CP 1 di un accordo
relativo all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Roma via Giunio Bazzoni n. 5, int. 29;
ne costituisce prova la copia del computo metrico predisposto dall'appaltatore e depositata in atti da parte attrice che reca l'analitica indicazione di tutte le lavorazioni da eseguire (v. all.to n. 1 ricorso) unitamente alla conferma in ordine alla conclusione di tale accordo contenuta nella comparsa di costituzione e risposta del convenuto CP 1
Rispetto all'eccepito inadempimento del CP 1 a rilevato che il presente giudizio è stato preceduto dal procedimento ex art. 696 c.p.c., introdotto dal Parte 1 contro CP 1 Controparte 2 e quest'ultima in qualità di direttore lavori, per l'accertamento dei vizi e difetti dei lavori eseguiti nell'immobile.
Nel caso di specie la relazione peritale depositata in seno al procedimento ex art. 696 c.p.c. (all. 6 comparsa
CP 1 e all. 5 comparsa CP 2 ) è ammissibile, rilevante e pienamente utilizzabile ai fini della decisione, considerato peraltro che tutte le parti del presente giudizio hanno avuto la possibilità di contraddire nel corso delle indagini peritali.
Il nominato CTU, analizzando le lavorazioni previste dal computo metrico estimativo utilizzato come base per il contratto d'appalto, ha accertato che "molte lavorazioni sono state interrotte e hanno subito piccole modifiche in corso d'opera per volontà del proprietario" e ha ritenuto che "nella maggior parte delle lavorazioni, non si tratta di danni veri e propri causati dall'esecuzione errata delle lavorazioni, ma di ritardi sulla durata dei lavori previsti nel computo metrico estimativo". Il consulente ha, inoltre, verificato che le fatture emesse dalla ditta di
PT IE per i lavori di ristrutturazione "riportano un importo complessivo di € 26.550,00 oltre iva" a fronte di un computo metrico estimativo accordato tra le parti di € 25.807,00, evidenziando tuttavia che "il computo metrico estimativo, a base del contratto di appalto non è mai stato aggiornato con le modifiche pattuite verbalmente tra le parti". Il consulente ha, quindi, concluso affermando che: "l'importo delle lavorazioni eseguite con l'integrazione delle voci che non facevano parte del computo iniziale, ma che sono state oggetto di sopralluogo, è pari a €
29.000,00 oltre iva, viceversa l'importo delle lavorazioni ancora da eseguire è pari a € 12.288,00 oltre iva".
In ragione dei rilievi e delle considerazioni tecniche svolte dal CTU, alle quali questo Giudice ritiene di dover aderire, deve quindi escludersi la ricorrenza dei gravi vizi lamentati da parte attrice nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, essendo emerso unicamente il non completamento di alcune lavorazioni non
CP imputabile alla convenuta.
Va a tal proposito sottolineato che l'accordo in ordine ai lavori di ristrutturazione da eseguire nell'immobile di via Giunio Bazzoni n. 5, int. 29 è stato raggiunto sulla base dell'accettazione, da parte del sig. Parte 1 del
computo metrico redatto dal CP 1 nel mese di maggio 2019; orbene dall'esame del predetto documento non risulta alcuna specifica pattuizione in ordine alla data di inizio lavori e al termine di ultimazione degli stessi.
Per tali lavori è stata presentata apposita comunicazione di inizio lavori asseverata (Per - ) (v. all 1 costituzione
CP 2 che riporta come data di inizio lavori il 26.09.2019.
Occorre, inoltre, rilevare che la circostanza dedotta dal CP 1 (v. comparsa pag. 5) secondo cui il committente nel corso dei lavori “decideva di impartire istruzioni e variazioni rispetto al progetto originario",
oltre a non essere stata specificatamente contestata da parte attrice, risulta confermata dal CTU incaricato il quale ha accertato che "...la proprietà ha cambiato in corso d'opera la distribuzione ed ha preferito sfruttare il vano ripostiglio per realizzare una cabina armadio con accesso dalla camera da letto" e che "Analizzando le lavorazioni previste dal computo metrico estimativo inserito nel ricorso introduttivo, utilizzato come base per il contratto d'appalto, è emerso che molte lavorazioni sono state interrotte e hanno subito piccole modifiche in corso d'opera per volontà del proprietario” e ha concluso affermando che "nella maggior parte delle lavorazioni,
non si tratta di danni veri e propri causati dall'esecuzione errata delle lavorazioni, ma di ritardi sulla durata dei lavori" (v. CTU pag. 6 e pag. 7).
Ne consegue che, avuto riguardo alla data di inizio dei lavori, alla natura dell'opera, alla sua complessità e alle circostanze specifiche del caso concreto, alla data del 30.01.2020 quando il Parte 1 tramite il proprio legale di fiducia, manifestava espressamente la volontà di "interrompere, revocare e risolvere l'incarico conferito...al sig. (v. all. 3 ricorso) - nessun inadempimento potrebbe essere imputato allaControparte_1
ditta esecutrice dei lavori. E' poi appena il caso di sottolineare che
-l'esistenza dei lamentati vizi neppure
―stante l'esito della ctu potrebbe essere desunta dalla mera relazione tecnica di parte dell'arch. Per 3 nè tantomeno dal doc. 8 del ricorrente privo di qualsiasi sottoscrizione e del quale neppure è stata chiesta conferma testimoniale.
Di conseguenza il convenuto neppure può rispondere dei danni lamentati dal Parte 1 per la mancata locazione dell'immobile a causa del presunto ritardo nelle lavorazioni e della mancata disponibilità dei locali.
Per quanto riguarda i danni asseritamente arrecati dal CP 1 all'appartamento sottostante quello interessato dalla ristrutturazione e di proprietà di terzi (v. ricorso pag. 2) nulla è stato specificatamente dedotto e provato da parte attrice con conseguente rigetto, anche sotto tale profilo, dell'eccezione di inadempimento sollevata.
Tra l'altro neppure risulta dimostrato che il ricorrente abbia ricevuto doglianze dal terzo proprietario dell'appartamento sottostante e, soprattutto, che lo abbia dovuto risarcire.
Va, infine, rilevato che l'appaltatore unitamente alla comparsa di costituzione ha prodotto documentazione attestante il regolare smaltimento dell'amianto (v. all 5 A) B) C)) e tali documenti, in mancanza di contestazione,
fanno piena prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione assunta nei confronti della sig. Parte_1
Pertanto, tenuto conto delle risultanze documentali e, soprattutto, degli accertamenti operati dal consulente tecnico, deve ritenersi che la domanda avanzata dal Parte 1 ei confronti di Controparte_1 infondata e non può essere accolta.
In ordine all'eccepito inadempimento dell'arch. Controparte 2 va rilevato che incombeva su parte attrice l'onere di provare l'esistenza del contratto di conferimento d'incarico da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio.
Ritiene il Giudice che le risultanze istruttorie non consentono di ritenere raggiunta tale prova.
Parte attrice non ha prodotto alcun documento dal quale si possa desumere il conferimento dell'incarico di direttore lavori all'arch. CP 2 (contestato da quest'ultima nelle sue difese); né ha chiesto di provare altrimenti la sussistenza di un accordo in tal senso con il professionista.
Occorre sottolineare, inoltre, che il Parte 1 ha dedotto il mancato svolgimento della prestazione da parte della professionista soltanto con il ricorso ex art. 696 c.p.c R.G. 37895/2020, datato 27.07.2020, mentre nelle comunicazioni precedenti, avvenute a mezzo e-mail, non ha sollevato alcuna contestazione sull'operato della rmai in merito ai lavori svoltiCP 2 limitandosi semplicemente a comunicarle: "Riguardo il CP 1
finora siamo agli scambi di mail tra il mio avvocato e il suo. Speriamo finisca bene!", chiedendole finanche di emettere una "fattura a saldo" per l'attività svolta. (v. e-mail del 7.12.2019 - all. 7 costituzione CP 2 ). Peraltro, appare significativo che il Parte 1 in data 2 febbraio 2020 – successivamente alla perizia redatta
- scriveva all'odiernain data 20.01.2020 (all. 4 ricorso) dal proprio tecnico di fiducia, arch. Persona 4
convenuta chiedendole: "...la pregherei se possibile di controllare la veridicità sulle critiche fatte riguardo i lavori eseguiti dal CP 1 poi anche mi servirebbe un parere sulla guida data per le ultimazioni dei lavori di ristrutturazione. Ovviamente dietro adeguata ricompensa" (v. e-mail - all. 3 costituzione CP 2 ).
Il tenore dell'e-mail, unitamente all'offerta di una "adeguata ricompensa" per il parere richiesto, porta ad escludere che il Parte 1 avesse in precedenza conferito all'arch. CP 2 l'incarico della direzione dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento di via Giunio Bazzoni n. 5 int. 29.
In ordine alla valenza probatoria di tali e-mails giova rilevare, stante la contestazione sul punto sollevata da parte attrice (cfr. memoria 183 n.1 cpc) che "il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime" (così Cass. n. 11606/2018; conf. Cass.
n. 19155/2019).
A ciò si aggiunga che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che si condivide e si richiama, "l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti,
ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive" (cfr. Cass.
n. 28096/2009, conf. Cass. n. 14416/2013).
Nel caso di specie il disconoscimento non risulta circostanziato in quanto l'attore non ha indicato in maniera specifica gli elementi rispetto ai quali le e-mails prodotte differirebbero dall'originale, né ha contestato la riconducibilità a se stesso dell'indirizzo e-mail risultante dai documenti sub. 3 e 7 allegati alla comparsa costituzione della convenuta CP 2 pertanto, gli stessi risultano pienamente utilizzabili ai fini della decisione.
Ne consegue che il conferimento dell'incarico di direttore lavori alla convenuta non risulta provato e alcun rilievo può avere, per pervenire a una differente conclusione, il fatto che nella comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) del 30.09.2019 l'arch. CP 2 risulti indicata quale direttore lavori, visto che ciò è in contrasto con tutte le altre risultanze istruttorie. A ciò si aggiunga che l'unica fattura emessa dall'architetto per l'attività svolta (v. all. 2 costituzione CP 2 )
riporta nell'oggetto la seguente dicitura: “saldo per pratica urbanistica ( Per 2 dell'immobile sito in Roma via.
Bazzoni n.5" e ciò conferma ulteriormente la tipologia di incarico conferito dal committente.
Alla luce di quanto precede deve ritenersi che non sia ravvisabile il contestato inadempimento dell'arch.
CP 2 e va, pertanto, disattesa la relativa pretesa risarcitoria di parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio (in mancanza di nota spese) in dispositivo secondo i criteri di cui al vigente D.M. 55/2014 (e succ. modificazioni) tenuto conto del valore della domanda come modificata in corso di causa (cause di valore da € 52.000,01 a € 260.000,00) e applicati i parametri tra i minimi e i medi previsti per lo scaglione di riferimento, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Per quanto riguarda il procedimento per accertamento tecnico preventivo R.G. 37895/2020 le spese relative alla CTU, già liquidate con separato provvedimento, devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice (Cassazione civile sez. II - 07/06/2019, n. 15492) la quale va, inoltre, condannata alla refusione, in favore degli odierni convenuti, delle spese legali relative al predetto procedimento, che vengono liquidate d'ufficio (in mancanza di notule) come in dispositivo in base al valore iniziale della domanda avanzata (€
38.002,98) e applicati i minimi previsti per lo scaglione di riferimento (cause di valore da € 26.000,01 a €
52.000,00) considerata la natura semplificata del rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande avanzate da parte attrice;
2) condanna Parte_1 alla rifusione, in favore di Controparte 1 delle spese di lite, che liquida in € 9.800,00 per il presente giudizio ed € 1.528,00 per il procedimento di istruzione preventiva, oltre spese generali IVA e CPA come per legge;
3) condanna Parte 1 alla rifusione, in favore di Controparte_2 delle spese di lite, che liquida in € 9.800,00 per compensi ed € 1.528,00 per il procedimento di istruzione preventiva, oltre spese generali IVA e CPA come per legge;
4) Pone definitivamente a carico di Parte 1 le spese di ctu, separatamente liquidate, relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo R.G. n. 37895/2020 del Tribunale Civile di Roma.
Così deciso in Roma, lì 17 giugno 2025
Il Presidente della Sezione - Giudice monocratico
(dr. Giampiero Barrasso)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XI nella persona del Presidente di Sezione - Giudice monocratico dott. BARRASSO GIAMPIERO ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 44668 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza a trattazione scritta del 27.02.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Via Mocenigo n. 26, presso lo studio del Avv. Parte 1 '
OR HI dal quale è rappresentato e difeso come da procura in atti parte attrice
E
Controparte 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Mari come da procura in atti ed elettivamente domiciliato in Roma, in Via Monte Zebio n. 30 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Maria Camici parte convenuta
E Arch. Controparte_2 elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Dante n. 286, presso lo studio dell'Avv. Marco Casciana dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti parte convenuta
OGGETTO: risoluzione contrattuale, pagamento somme e risarcimento danni.
CONCLUSIONI: all'udienza a trattazione scritta del 27 febbraio 2025 i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte, ed in particolare: parte attrice si riportava alle conclusioni contenute nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c.; mentre i convenuti si riportavano ai propri scritti difensivi e l'arch.
Controparte_2 anche alla propria Memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 9.7.2021 e successivamente notificato con il decreto di fissazione di udienza, ha adito questo Tribunale deducendo: di essere proprietario diParte 1
un appartamento sito in Roma, via Giunio Bazzoni n. 5, int. 29, piano nono;
che, con riferimento a tale immobile, aveva dato incarico al sig. Controparte 1 di effettuare dei lavori di ristrutturazione come specificati nel relativo preventivo e di aver affidato la direzione dei lavori all'Arch. Controparte 2 ; che i lavori all'interno dell'appartamento non erano stati ultimati come previsto e che quelli effettuati non erano stati eseguiti a regola d'arte e che, nonostante le reiterate segnalazioni e lamentele, i convenuti non intervenivano per quanto di loro competenza;
che in data 27-30 gennaio 2020, il Parte 1 tramite il proprio legale di fiducia, inviava una lettera al CP 1 nella quale manifestava la propria volontà di interrompere, revocare e risolvere l'incarico conferito per la ristrutturazione dell'appartamento. Deduceva, inoltre, il ricorrente che,
avendo urgenza di porre rimedio alle lavorazioni mal eseguite e non terminate, aveva incardinato dinanzi al
Tribunale di Roma un procedimento per accertamento tecnico preventivo che prendeva il n. di R.G.
37895/2020, definito con la perizia della C.T.U. incaricata, Arch. ; che la consulente Persona 1
ha confermato che, a fronte di un computo metrico di complessivi € 25.807,00 oltre IVA, il Parte 2 a versato
la maggior somma di € 26,550,00, corrispondendo un importo aggiuntivo di € 743,00 e ha calcolato che il valore delle lavorazioni ancora da terminare, comprese quelle da rifare perché mal eseguite, ammontava ad
€ 12.288,00, oltre IVA e quindi € 14.991,36; che la certificazione relativa allo smaltimento del carico d'amianto non è stata mai consegnata;
che anche l'impianto di condizionamento presentava dei vizi come certificato da una ditta specializzata all'uopo incaricata;
che l'impossibilità per il dott. Parte 1 di disporne per tanti mesi del proprio appartamento ha determinato un danno economico e patrimoniale corrispondente al mancato incasso del canone di locazione per il periodo di tempo intercorrente tra il dal 9 dicembre 2019 e il deposito della consulenza tecnica d'ufficio nell'ambito del giudizio di ATP, avvenuto il 10 maggio 2021, pari complessivamente ad € 16.918,40, e alle spese sostenute per il procedimento di istruzione preventiva, pari complessivamente ad € 6.092,22.
Controparte_1Parte ricorrente ha chiesto: "accertare e dichiarare il grave inadempimento del sig.
nell'esecuzione dei lavori commissionati all'interno dell'appartamento sito in Roma via Giunio Bazzoni n. 5, int.
29 per i motivi sopra esposti e per l'effetto confermare e dichiarare risolto il rapporto contrattuale intercorso tra il ricorrente ed il sig. CP 1 alla data del 27 gennaio 2020 per espressa volontà del dott. [...]
accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'arch. Controparte_2Parte 1 nella sua qualità di
Controparte 2 , anchedirettore dei lavori” e, per l'effetto, condannare Controparte_1 e l'arch.
eventualmente in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti nonché al rimborso delle spese anticipate nella misura complessiva di € 38.002,98 o nella somma minore e/o maggiore ritenuta di giustizia o che risulterà nel corso della causa;
con vittoria delle spese.
Si è costituito Controparte 1 deducendo, tra l'altro: che il Parte 1 essendo residente e domiciliato
in Sicilia, gli impartiva telefonicamente istruzioni e variazioni rispetto al progetto originario chiedendogli più
volte di attendere nell'ultimazione di alcune lavorazioni in quanto intendeva variare quanto inizialmente stabilito;
che il cantiere è rimasto forzatamente fermo per alcune settimane, per riprendere solo per
Parte 1 e all'indecisione dello stesso l'esecuzione di alcune lavorazioni, a causa all'inerzia del nell'assunzione di molteplici decisioni;
che il Sig. CP 3 invitava, anche per iscritto, il committente a rivolgersi alla direzione dei lavori in maniera da poter prendere le decisioni opportune e definitive sulle lavorazioni da eseguire;
che, in mancanza di decisioni sulle lavorazioni ulteriori, sulle varianti e sulla fornitura dei materiali, il Sig. CP 3 era impossibilitato a procedere con i lavori;
che la mancata ultimazione delle opere non è dipesa dell'inerzia del resistente, il quale si è sempre reso disponibile ad ultimare le opere pattuite nonché i lavori aggiuntivi richiesti dal committente stesso;
che il CTU nell'ambito del procedimento di
ATP non ha rilevato alcun inadempimento da parte dell'appaltatore, bensì ha confermato che le opere dovevano essere ancora ultimate e che non sussistevano danni;
che la pratica dì smaltimento del carico di amianto è stata eseguita;
che l'istallazione del sistema di condizionamento, opera suppletiva richiesta dal committente e non pagata, doveva essere completata e ciò non fu possibile in quanto il ricorrente decise unilateralmente di interrompere le lavorazioni;
che il CTU ha accertato la presenza di lavorazioni aggiuntive commissionate e da contabilizzare e che l'importo della lavorazioni eseguite, con le integrazioni delle voci che non facevano parte del computo iniziale, è pari a € 29.000,00 oltre IVA;
che nessuna somma deve essere corrisposta dal Sig. CP 3 al Sig. Parte 1 e che quanto corrisposto da quest'ultimo al primo è
rispondente a ai lavori effettuati;
che il danno da mancata locazione dell'immobile non è dovuto, e comunque non risulta provato.
CP 1 a chiesto "rigettare le richieste di parte ricorrente perchè infondate in fatto e in diritto alla luce di quanto dedotto nel presente atto e delle risultanze della CTU espletata;
Con vittoria di compensi, spese generali e accessori di legge anche relativi alla fase di istruzione preventiva". Si è costituita altresì Controparte 2 deducendo che l'incarico di direzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Roma via Giunio Bazzoni n. 5, int. 29 non le è mai stato formalmente conferito;
che l'oggetto dell'incarico era limitato al mero disbrigo degli adempimenti burocratici correlati all'effettuazione dei suddetti lavori e quindi, anzitutto, alla presentazione della CILA presso i competenti uffici del Controparte_4
[...] attraverso la piattaforma dedicata SUET nonché al successivo inserimento nella medesima piattaforma del collaudo per fine lavori, previo sopralluogo, non essendo il Parte 1 soggetto abilitato a provvedervi;
che successivamente alla presentazione della CILA in data 30/09/2019, tra il Parte 1 e la
CP 2 non è intercorsa alcuna comunicazione tale da far presumere la sussistenza di un incarico di direzione dei lavori;
che tutte le problematiche connesse allo svolgimento dei lavori, comprese le diverse modifiche ed integrazioni degli stessi, furono gestite direttamente tra il committente e la Ditta esecutrice;
che anche il compenso richiesto dall'arch. CP 2 con la fattura n. 13 del 09/12/2019, pari ad € 1.146,00, è
commisurato alla esecuzione degli aspetti meramente burocratici della pratica edilizia;
che, quindi, nessuna responsabilità può essere addebitata alla resistente in quanto non tenuta all'osservanza di alcun obbligo di sorveglianza e controllo dell'andamento dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento; che la domanda di responsabilità da inadempimento va, comunque, rigettata perché infondata nel merito, in quanto la quasi totalità delle voci di danno lamentate dal ricorrente è relativa a lavorazioni non eseguite dalla ditta esecutrice,
mentre le lavorazioni eseguite non a regola d'arte non presentavano alcuna difficoltà particolare e non necessitavano di alcuna direttiva specifica da parte della direzione lavori, sicchè non può configurarsi alcuna responsabilità in capo all'Arch. CP 2
ha chiesto: "In via principale, ritenuta e dichiarata l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità La CP 2
professionale in capo alla CP 2 rigettare il ricorso per infondatezza in fatto e in diritto;
In via subordinata, '
in caso di accoglimento anche parziale del ricorso avversario, ritenuto e dichiarato in capo all'Arch. CP 2
il diritto alla corresponsione dei compensi professionali ad ella spettanti, condannare in via riconvenzionale il sig. Parte 1 al pagamento della somma di € 1.000,00 o di quell'altra somma, maggiore o minore,
che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia o vorrà determinare ex art. 2233 c.c", con vittoria di spese anche del procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo.
Con ordinanza del 9 marzo 2022, emessa all'esito dell'udienza di prima comparizione, veniva disposto il mutamento del rito, da semplificato ad ordinario, e fissata udienza ex art. 183 c.p.c.
Successivamente, con ordinanza del 29.9.2022, venivano concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.; con
Parte 1 modificava parzialmente le proprie la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.
Controparte 1 e l'arch. Controparte 2, anche eventualmente in conclusioni chiedendo di condannare solido tra loro, al risarcimento dei danni nonché al rimborso delle spese anticipate, nella misura complessiva di € 66.842,22 ovvero, in subordine, nella misura complessiva di € 38.002,98 o nella somma minore e/o maggiore ritenuta di giustizia o che risulterà nel corso della causa.
Con ordinanza del 5.4.2023 venivano rigettate le richieste istruttorie e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A far data dal 27.11.2024 la presente causa veniva assegnata allo scrivente magistrato in sostituzione del precedente istruttore non facente più parte dell'ufficio.
All'udienza cartolare del 27.2.2025, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice non è fondata e non può essere accolta.
Va preliminarmente rilevato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale che si richiama, "In
tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale)
del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Uguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga della eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando in tale caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza della obbligazione)" (cfr.
ex multis, Cassazione civile, sez. III, 12/02/2010, n. 3373 e Cass. Civ. n. 3587 del 11/02/2021).
Nel caso di specie, deve ritenersi pacifica la sussistenza tra il Parte 1 e il CP 1 di un accordo
relativo all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Roma via Giunio Bazzoni n. 5, int. 29;
ne costituisce prova la copia del computo metrico predisposto dall'appaltatore e depositata in atti da parte attrice che reca l'analitica indicazione di tutte le lavorazioni da eseguire (v. all.to n. 1 ricorso) unitamente alla conferma in ordine alla conclusione di tale accordo contenuta nella comparsa di costituzione e risposta del convenuto CP 1
Rispetto all'eccepito inadempimento del CP 1 a rilevato che il presente giudizio è stato preceduto dal procedimento ex art. 696 c.p.c., introdotto dal Parte 1 contro CP 1 Controparte 2 e quest'ultima in qualità di direttore lavori, per l'accertamento dei vizi e difetti dei lavori eseguiti nell'immobile.
Nel caso di specie la relazione peritale depositata in seno al procedimento ex art. 696 c.p.c. (all. 6 comparsa
CP 1 e all. 5 comparsa CP 2 ) è ammissibile, rilevante e pienamente utilizzabile ai fini della decisione, considerato peraltro che tutte le parti del presente giudizio hanno avuto la possibilità di contraddire nel corso delle indagini peritali.
Il nominato CTU, analizzando le lavorazioni previste dal computo metrico estimativo utilizzato come base per il contratto d'appalto, ha accertato che "molte lavorazioni sono state interrotte e hanno subito piccole modifiche in corso d'opera per volontà del proprietario" e ha ritenuto che "nella maggior parte delle lavorazioni, non si tratta di danni veri e propri causati dall'esecuzione errata delle lavorazioni, ma di ritardi sulla durata dei lavori previsti nel computo metrico estimativo". Il consulente ha, inoltre, verificato che le fatture emesse dalla ditta di
PT IE per i lavori di ristrutturazione "riportano un importo complessivo di € 26.550,00 oltre iva" a fronte di un computo metrico estimativo accordato tra le parti di € 25.807,00, evidenziando tuttavia che "il computo metrico estimativo, a base del contratto di appalto non è mai stato aggiornato con le modifiche pattuite verbalmente tra le parti". Il consulente ha, quindi, concluso affermando che: "l'importo delle lavorazioni eseguite con l'integrazione delle voci che non facevano parte del computo iniziale, ma che sono state oggetto di sopralluogo, è pari a €
29.000,00 oltre iva, viceversa l'importo delle lavorazioni ancora da eseguire è pari a € 12.288,00 oltre iva".
In ragione dei rilievi e delle considerazioni tecniche svolte dal CTU, alle quali questo Giudice ritiene di dover aderire, deve quindi escludersi la ricorrenza dei gravi vizi lamentati da parte attrice nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, essendo emerso unicamente il non completamento di alcune lavorazioni non
CP imputabile alla convenuta.
Va a tal proposito sottolineato che l'accordo in ordine ai lavori di ristrutturazione da eseguire nell'immobile di via Giunio Bazzoni n. 5, int. 29 è stato raggiunto sulla base dell'accettazione, da parte del sig. Parte 1 del
computo metrico redatto dal CP 1 nel mese di maggio 2019; orbene dall'esame del predetto documento non risulta alcuna specifica pattuizione in ordine alla data di inizio lavori e al termine di ultimazione degli stessi.
Per tali lavori è stata presentata apposita comunicazione di inizio lavori asseverata (Per - ) (v. all 1 costituzione
CP 2 che riporta come data di inizio lavori il 26.09.2019.
Occorre, inoltre, rilevare che la circostanza dedotta dal CP 1 (v. comparsa pag. 5) secondo cui il committente nel corso dei lavori “decideva di impartire istruzioni e variazioni rispetto al progetto originario",
oltre a non essere stata specificatamente contestata da parte attrice, risulta confermata dal CTU incaricato il quale ha accertato che "...la proprietà ha cambiato in corso d'opera la distribuzione ed ha preferito sfruttare il vano ripostiglio per realizzare una cabina armadio con accesso dalla camera da letto" e che "Analizzando le lavorazioni previste dal computo metrico estimativo inserito nel ricorso introduttivo, utilizzato come base per il contratto d'appalto, è emerso che molte lavorazioni sono state interrotte e hanno subito piccole modifiche in corso d'opera per volontà del proprietario” e ha concluso affermando che "nella maggior parte delle lavorazioni,
non si tratta di danni veri e propri causati dall'esecuzione errata delle lavorazioni, ma di ritardi sulla durata dei lavori" (v. CTU pag. 6 e pag. 7).
Ne consegue che, avuto riguardo alla data di inizio dei lavori, alla natura dell'opera, alla sua complessità e alle circostanze specifiche del caso concreto, alla data del 30.01.2020 quando il Parte 1 tramite il proprio legale di fiducia, manifestava espressamente la volontà di "interrompere, revocare e risolvere l'incarico conferito...al sig. (v. all. 3 ricorso) - nessun inadempimento potrebbe essere imputato allaControparte_1
ditta esecutrice dei lavori. E' poi appena il caso di sottolineare che
-l'esistenza dei lamentati vizi neppure
―stante l'esito della ctu potrebbe essere desunta dalla mera relazione tecnica di parte dell'arch. Per 3 nè tantomeno dal doc. 8 del ricorrente privo di qualsiasi sottoscrizione e del quale neppure è stata chiesta conferma testimoniale.
Di conseguenza il convenuto neppure può rispondere dei danni lamentati dal Parte 1 per la mancata locazione dell'immobile a causa del presunto ritardo nelle lavorazioni e della mancata disponibilità dei locali.
Per quanto riguarda i danni asseritamente arrecati dal CP 1 all'appartamento sottostante quello interessato dalla ristrutturazione e di proprietà di terzi (v. ricorso pag. 2) nulla è stato specificatamente dedotto e provato da parte attrice con conseguente rigetto, anche sotto tale profilo, dell'eccezione di inadempimento sollevata.
Tra l'altro neppure risulta dimostrato che il ricorrente abbia ricevuto doglianze dal terzo proprietario dell'appartamento sottostante e, soprattutto, che lo abbia dovuto risarcire.
Va, infine, rilevato che l'appaltatore unitamente alla comparsa di costituzione ha prodotto documentazione attestante il regolare smaltimento dell'amianto (v. all 5 A) B) C)) e tali documenti, in mancanza di contestazione,
fanno piena prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione assunta nei confronti della sig. Parte_1
Pertanto, tenuto conto delle risultanze documentali e, soprattutto, degli accertamenti operati dal consulente tecnico, deve ritenersi che la domanda avanzata dal Parte 1 ei confronti di Controparte_1 infondata e non può essere accolta.
In ordine all'eccepito inadempimento dell'arch. Controparte 2 va rilevato che incombeva su parte attrice l'onere di provare l'esistenza del contratto di conferimento d'incarico da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio.
Ritiene il Giudice che le risultanze istruttorie non consentono di ritenere raggiunta tale prova.
Parte attrice non ha prodotto alcun documento dal quale si possa desumere il conferimento dell'incarico di direttore lavori all'arch. CP 2 (contestato da quest'ultima nelle sue difese); né ha chiesto di provare altrimenti la sussistenza di un accordo in tal senso con il professionista.
Occorre sottolineare, inoltre, che il Parte 1 ha dedotto il mancato svolgimento della prestazione da parte della professionista soltanto con il ricorso ex art. 696 c.p.c R.G. 37895/2020, datato 27.07.2020, mentre nelle comunicazioni precedenti, avvenute a mezzo e-mail, non ha sollevato alcuna contestazione sull'operato della rmai in merito ai lavori svoltiCP 2 limitandosi semplicemente a comunicarle: "Riguardo il CP 1
finora siamo agli scambi di mail tra il mio avvocato e il suo. Speriamo finisca bene!", chiedendole finanche di emettere una "fattura a saldo" per l'attività svolta. (v. e-mail del 7.12.2019 - all. 7 costituzione CP 2 ). Peraltro, appare significativo che il Parte 1 in data 2 febbraio 2020 – successivamente alla perizia redatta
- scriveva all'odiernain data 20.01.2020 (all. 4 ricorso) dal proprio tecnico di fiducia, arch. Persona 4
convenuta chiedendole: "...la pregherei se possibile di controllare la veridicità sulle critiche fatte riguardo i lavori eseguiti dal CP 1 poi anche mi servirebbe un parere sulla guida data per le ultimazioni dei lavori di ristrutturazione. Ovviamente dietro adeguata ricompensa" (v. e-mail - all. 3 costituzione CP 2 ).
Il tenore dell'e-mail, unitamente all'offerta di una "adeguata ricompensa" per il parere richiesto, porta ad escludere che il Parte 1 avesse in precedenza conferito all'arch. CP 2 l'incarico della direzione dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento di via Giunio Bazzoni n. 5 int. 29.
In ordine alla valenza probatoria di tali e-mails giova rilevare, stante la contestazione sul punto sollevata da parte attrice (cfr. memoria 183 n.1 cpc) che "il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime" (così Cass. n. 11606/2018; conf. Cass.
n. 19155/2019).
A ciò si aggiunga che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che si condivide e si richiama, "l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti,
ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive" (cfr. Cass.
n. 28096/2009, conf. Cass. n. 14416/2013).
Nel caso di specie il disconoscimento non risulta circostanziato in quanto l'attore non ha indicato in maniera specifica gli elementi rispetto ai quali le e-mails prodotte differirebbero dall'originale, né ha contestato la riconducibilità a se stesso dell'indirizzo e-mail risultante dai documenti sub. 3 e 7 allegati alla comparsa costituzione della convenuta CP 2 pertanto, gli stessi risultano pienamente utilizzabili ai fini della decisione.
Ne consegue che il conferimento dell'incarico di direttore lavori alla convenuta non risulta provato e alcun rilievo può avere, per pervenire a una differente conclusione, il fatto che nella comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) del 30.09.2019 l'arch. CP 2 risulti indicata quale direttore lavori, visto che ciò è in contrasto con tutte le altre risultanze istruttorie. A ciò si aggiunga che l'unica fattura emessa dall'architetto per l'attività svolta (v. all. 2 costituzione CP 2 )
riporta nell'oggetto la seguente dicitura: “saldo per pratica urbanistica ( Per 2 dell'immobile sito in Roma via.
Bazzoni n.5" e ciò conferma ulteriormente la tipologia di incarico conferito dal committente.
Alla luce di quanto precede deve ritenersi che non sia ravvisabile il contestato inadempimento dell'arch.
CP 2 e va, pertanto, disattesa la relativa pretesa risarcitoria di parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio (in mancanza di nota spese) in dispositivo secondo i criteri di cui al vigente D.M. 55/2014 (e succ. modificazioni) tenuto conto del valore della domanda come modificata in corso di causa (cause di valore da € 52.000,01 a € 260.000,00) e applicati i parametri tra i minimi e i medi previsti per lo scaglione di riferimento, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Per quanto riguarda il procedimento per accertamento tecnico preventivo R.G. 37895/2020 le spese relative alla CTU, già liquidate con separato provvedimento, devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice (Cassazione civile sez. II - 07/06/2019, n. 15492) la quale va, inoltre, condannata alla refusione, in favore degli odierni convenuti, delle spese legali relative al predetto procedimento, che vengono liquidate d'ufficio (in mancanza di notule) come in dispositivo in base al valore iniziale della domanda avanzata (€
38.002,98) e applicati i minimi previsti per lo scaglione di riferimento (cause di valore da € 26.000,01 a €
52.000,00) considerata la natura semplificata del rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande avanzate da parte attrice;
2) condanna Parte_1 alla rifusione, in favore di Controparte 1 delle spese di lite, che liquida in € 9.800,00 per il presente giudizio ed € 1.528,00 per il procedimento di istruzione preventiva, oltre spese generali IVA e CPA come per legge;
3) condanna Parte 1 alla rifusione, in favore di Controparte_2 delle spese di lite, che liquida in € 9.800,00 per compensi ed € 1.528,00 per il procedimento di istruzione preventiva, oltre spese generali IVA e CPA come per legge;
4) Pone definitivamente a carico di Parte 1 le spese di ctu, separatamente liquidate, relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo R.G. n. 37895/2020 del Tribunale Civile di Roma.
Così deciso in Roma, lì 17 giugno 2025
Il Presidente della Sezione - Giudice monocratico
(dr. Giampiero Barrasso)