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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 358/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SOCCI ANGELO MATTEO, Presidente
PICCIRILLI DO MARIA, Relatore
SEVERINI PAOLO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3979/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM. PR.ISCR.IP n. 10076202500003047000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6421/2025 depositato il
23/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: come infra riportato nello svolgi,menmto del processo
Resistente come infra riportato nello svolgi,menmto del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato all'Agenzia Entrate Riscossioni e all'Agenzia delle Entrate e successivamente depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria in data 29.07.2025, la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa come da procura in atti, proponeva opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202500003047000 per € 78.267,07 omnia.
La ricorrente eccepiva: l'omessa notifica degli atti presupposti;
il difetto di motivazione;
l'illegittimità della firma del funzionario. Indi, chiedeva l'accoglimento con vittoria di spese.
In data 13 ottobre 2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate in persona del direttore p.t., controdeducendo alle doglianze della contribuente. Indi, chiedeva il rigetto con condanna alle spese.
Con memorie illustrative depositate in data 12 dicembre 2025, la contribuente insisteva sulla doglianze della mancata notifica dell'avviso di accertamento.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del giorno 22.12.2025, della quale veniva dato regolare avviso.
La C.G.T. all'esito dell'udienza decideva in merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene fondato il ricorso.
Con riferimento alla dedotta irregolarità della notifica, il Collegio intende dare continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di riscossione delle imposte, la legittimità della pretesa tributaria è garantita dal rispetto di una sequenza procedimentale di atti, ciascuno dei quali deve essere regolarmente notificato al contribuente, al fine di consentire un effettivo esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che l'omessa notifica di un atto presupposto determina un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale successivamente notificato.
Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, scegliendo alternativamente di impugnare esclusivamente l'atto consequenziale notificatogli
(quale avviso di mora, cartella di pagamento o avviso di liquidazione), deducendo il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, ovvero di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo, pur se non notificato, facendo valere i vizi che lo inficiano. In tale prospettiva, spetta al giudice di merito, sulla base dell'interpretazione della domanda, verificare la scelta operata dal contribuente. Nel primo caso, il giudice dovrà limitarsi ad accertare l'effettiva mancanza della notifica dell'atto presupposto, ai fini della declaratoria di nullità dell'atto consequenziale, con eventuale estinzione della pretesa tributaria in relazione al decorso dei termini di decadenza;
nel secondo caso, la decisione dovrà investire direttamente l'esistenza stessa della pretesa tributaria (Cass. n. 1144/2018; S.U. n. 5791/2008; Cass., ord. n. 565 del 15 gennaio 2020). Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti non risulta la prova della notifica dell'avviso di accertamento, né emergono altri elementi idonei a dimostrare l'avvenuta notificazione di tale atto. La produzione, da parte dell'Ufficio, di una sentenza favorevole relativa a un atto analogo non è sufficiente a dimostrare la notifica dell'avviso di accertamento quale atto presupposto della pretesa contestata dalla ricorrente.
Pertanto, assorbiti gli ulteriori motivi, il Collegio accoglie il ricorso e condanna la parte resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE ACCOGLIE IL RICORSO E PER L' EFFETTO ANNULLA L' ATTO IMPUGNATO. ND
LE PARTI RESISTENTI IN SOLIDO TRA LORO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE CHE
LIQUIDA COMPLESSIVAMENTE IN EURO 5.000,00 OLTRE ACCESSORI E RIMBORSO CUT.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SOCCI ANGELO MATTEO, Presidente
PICCIRILLI DO MARIA, Relatore
SEVERINI PAOLO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3979/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM. PR.ISCR.IP n. 10076202500003047000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6421/2025 depositato il
23/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: come infra riportato nello svolgi,menmto del processo
Resistente come infra riportato nello svolgi,menmto del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato all'Agenzia Entrate Riscossioni e all'Agenzia delle Entrate e successivamente depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria in data 29.07.2025, la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa come da procura in atti, proponeva opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202500003047000 per € 78.267,07 omnia.
La ricorrente eccepiva: l'omessa notifica degli atti presupposti;
il difetto di motivazione;
l'illegittimità della firma del funzionario. Indi, chiedeva l'accoglimento con vittoria di spese.
In data 13 ottobre 2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate in persona del direttore p.t., controdeducendo alle doglianze della contribuente. Indi, chiedeva il rigetto con condanna alle spese.
Con memorie illustrative depositate in data 12 dicembre 2025, la contribuente insisteva sulla doglianze della mancata notifica dell'avviso di accertamento.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del giorno 22.12.2025, della quale veniva dato regolare avviso.
La C.G.T. all'esito dell'udienza decideva in merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene fondato il ricorso.
Con riferimento alla dedotta irregolarità della notifica, il Collegio intende dare continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di riscossione delle imposte, la legittimità della pretesa tributaria è garantita dal rispetto di una sequenza procedimentale di atti, ciascuno dei quali deve essere regolarmente notificato al contribuente, al fine di consentire un effettivo esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che l'omessa notifica di un atto presupposto determina un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale successivamente notificato.
Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, scegliendo alternativamente di impugnare esclusivamente l'atto consequenziale notificatogli
(quale avviso di mora, cartella di pagamento o avviso di liquidazione), deducendo il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, ovvero di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo, pur se non notificato, facendo valere i vizi che lo inficiano. In tale prospettiva, spetta al giudice di merito, sulla base dell'interpretazione della domanda, verificare la scelta operata dal contribuente. Nel primo caso, il giudice dovrà limitarsi ad accertare l'effettiva mancanza della notifica dell'atto presupposto, ai fini della declaratoria di nullità dell'atto consequenziale, con eventuale estinzione della pretesa tributaria in relazione al decorso dei termini di decadenza;
nel secondo caso, la decisione dovrà investire direttamente l'esistenza stessa della pretesa tributaria (Cass. n. 1144/2018; S.U. n. 5791/2008; Cass., ord. n. 565 del 15 gennaio 2020). Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti non risulta la prova della notifica dell'avviso di accertamento, né emergono altri elementi idonei a dimostrare l'avvenuta notificazione di tale atto. La produzione, da parte dell'Ufficio, di una sentenza favorevole relativa a un atto analogo non è sufficiente a dimostrare la notifica dell'avviso di accertamento quale atto presupposto della pretesa contestata dalla ricorrente.
Pertanto, assorbiti gli ulteriori motivi, il Collegio accoglie il ricorso e condanna la parte resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE ACCOGLIE IL RICORSO E PER L' EFFETTO ANNULLA L' ATTO IMPUGNATO. ND
LE PARTI RESISTENTI IN SOLIDO TRA LORO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE CHE
LIQUIDA COMPLESSIVAMENTE IN EURO 5.000,00 OLTRE ACCESSORI E RIMBORSO CUT.