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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/11/2025, n. 9079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9079 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36717/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati: NG AN Presidente Guendalina Alessandra Virginia Pascale giudice CO LL giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36717/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 (C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. , C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._7 Parte_8
), (C.F. ), C.F._8 Parte_9 C.F._9
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTUCCI Parte_10 C.F._10 CC e dell'avv. ROCCA CARLO EDOARDO elettivamente domiciliati in Milano, VIA LARGA, 6 presso il difensore avv. MARTUCCI CC ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_1 avv.ti Luca Amicabile e Roberto Cisani ed elettivamente domiciliata tramite PEC
Email_1 CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
A) Pregiudizialmente : disporre ex art. 295 c.p.c. la sospensione del presente giudizio in attesa che sia definito quello pendente dinnanzi al Tribunale penale di Milano sez. G.I.P. (dott.ssa Fiammetta Modica) R.G.N.R. 33714/16; R.G.G.I.P. 3502/17) A1) in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità di nei fatti de quibus respingendo tutte le difese, domande e deduzioni avversarie;
CP_2
pagina 1 di 35 A2) in via principale: accertare che i Prospetti informativi 2014, i bilanci e i comunicati price CP_3 sensitive relativi agli esercizi 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e del primo semestre del 2015 di contenevano informazioni inveritiere, e comunque generiche, incomplete e approssimative in CP_2 ordine alla reale situazione patrimoniale, economica, reddituale, finanziaria e organizzativa della società e dunque del suo effettivo valore, esponendo una situazione non veritiera, omettendo informazioni rilevanti ai sensi di legge e delle normative e comunque rilevanti ai fini della determinazione della volontà degli investitori di aderire all'Aucap 2014 o di acquistarne o venderne titoli nell'MTA e ciò per dolo o colpa considerato quanto esposto in atti;
A3) in via principale : accertare che le azioni acquistate per effetto dell'adesione all' 2014 e CP_3 Contr quelle acquistate in precedenza o successivamente sull' non avevano le qualità promesse nelle citate delibere, nel prospetto informativo e/o comunque coerenti con tutta l'informativa price sensitive diffusa nel periodo 2008-2015; A4) sempre in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta ex art. 94 TUF, ex art. 114 TUF ed ex art. 2043 c.c. per i danni che gli attori hanno subito, a seguito dell'acquisto delle azioni di per aver confidato nella veridicità delle informazioni dalla medesima diffuse in ordine CP_2 alla propria situazione patrimoniale, reddituale, finanziaria e organizzativa a mezzo, tra l'altro di un falso prospetto informativo e di false informazioni finanziarie e di bilancio e manipolazione del mercato a fondamento della decisione di investimento in azioni della NC e condannarla al pagamento a titolo di risarcimento del danno a favore degli attori di cui appresso come segue:
1. : euro 13.050,00 (euro tredicimilacinquanta/00); Parte_1
2. : euro 114.838,79 (euro centoquattordicimila ottocentotrentotto/79); Parte_2
3. : euro 20.308,99 (euro ventimilatrecento otto/99); Parte_3
4. e in solido : euro 14.616,90 (euro Parte_4 Parte_5 quattordicimilaseicentosedici/90);
5. : euro 21.971,47 (euro ventunmilanovecento settantuno/47); Parte_6
6. euro 46.905,73 (euro quarantaseimilanovecento cinque/73); Parte_7
7. : euro 49.998,80 (euro quarantanovemilanovecentonovantotto/80); Parte_8
8. : euro 9.454,78 (euro novemilaquattrocentocinquantaquattro/78); Parte_9
9. OS : euro 95.149,20 (euro novantacinquemilacentoquarantanove/20) Pt_10 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, ovvero della diversa maggior o minor somma che sarà ritenuta anche ex art. 1226 c.c. di giustizia, oltre al lucro cessante;
B1) in subordine sul punto: condannare la convenuta al risarcimento del danno – ove occorrendo ex art. 2043 c.c. ed art. 185 c.p. - oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, nella misura di cui al punto A4 che precede ovvero della diversa maggior o minor somma che sarà ritenuta anche ex art. 1226 c.c. di giustizia, oltre al lucro cessante, importi che saranno determinati, ove occorrente, anche a mezzo di CTU, in favore degli attori;
B2) in ulteriore subordine sul punto: condannare, in ogni caso, al risarcimento del danno oltre CP_2 interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, nella misura di cui al punto A4 che precede ovvero della diversa maggior o minor somma che sarà ritenuta anche ex art. 1226 c.c. di giustizia, oltre al lucro cessante, importi che saranno determinati, ove occorrente, anche a mezzo di CTU, in favore degli scriventi;
C) condannare al risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto dagli scriventi, ove CP_2 occorrendo, previo accertamento incidentale del reato di false comunicazioni sociali (art. 2622 c.c.) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF), da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.; pagina 2 di 35 In via preliminare: D) dichiarare la inammissibilità, tardività e decadenza delle deduzioni avversarie di cui a Prima Memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. da pag. 3 a pag. 19 per violazione dell'art. 167, dell'art. 115 e dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.; E) dichiarare la inammissibilità, tardività e decadenza delle deduzioni avversarie sulle lettere di diffida di cui a Seconda Memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. da pag. 13 (da "In secondo luogo") a pag. 14 (fino a "diritto al risarcimento" per violazione dell'art. 167, dell'art. 115 e dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.; F) dichiarare la inammissibilità e tardività e comunque non tener conto ai fini del decidere dei documenti avversariamente depositati in sede di Seconda Memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. n. 93; n. 94 e n. 95; G) dichiarare la inammissibilità e tardività e comunque non tener conto ai fini del decidere dei documenti avversariamente depositati in sede di Nota di deposito del 3.11.2022 costituiti da Corte d'Appello Penale di Milano 3340/22 (doc. avv. 102) ed in sede di Note tecniche autorizzate del 13.12.2022 costituti dalle Note (doc. avv. 102 - sic - 103 e 104). CP_5 Nell'istruttoria : H) solo ove ritenuto indispensabile dal Giudice, disporre C.T.U. al fine di: H1) determinare il valore delle azioni degli attori alle date nelle quali queste furono acquistate/sottoscritte, se nel bilancio e nelle relazioni periodiche dell'esercizio 2013 e dell'esercizio 2014: (i) i crediti in sofferenza della NC fossero stati correttamente svalutati;
(ii) i ricavi commissionali fossero stati depurati dalle entrate derivanti da operazioni truffaldine a danno della propria clientela quali la vendita di diamanti da investimento;
(iii) gli accantonamenti a fondi rischi legali fossero stati congrui rispetto agli obblighi risarcitori nei confronti degli investitori derivanti dalle false rappresentazioni contabili a partire dal terzo trimestre 2012; (iv) l'avviamento fosse stato azzerato o quantomeno considerevolmente ridotto in quanto irragionevole, sia alla luce delle prospettive reddituali dell'istituto di credito, sia alla luce dell'evidente danno reputazionale derivante Contr dalle suesposte vicende e circostanze;
la fosse stata trasparente nella contabilizzazione del derivato . CP_7 Ferma restando la verifica sulla effettiva possibilità di nel primo semestre del 2014 di esercitare CP_2 l'attività bancaria cui sarebbe stata inibita per pacifica inadeguatezza del proprio patrimonio di vigilanza rispetto ai coefficienti minimi imposti dalla normativa di settore, anche in considerazione dell'impossibilità di ricorrere al supporto statale sottoscrivendo i onds Per_1 H2) quantificare il danno subìto dagli attori nella differenza tra il corretto valore delle azioni al momento dell'acquisto (Cass. 14056/10 e Cass. 2654/19) e il maggior prezzo, invece, pagato (v. punto A4) anche una volta determinato il loro corretto valore secondo il punto H1 che precede;
H3) in subordine rispetto al punto che precede: quantificare il danno subìto dagli attori nella minusvalenza sofferta, e in caso di possesso dei titoli, nella differenza tra il prezzo corrisposto per l'acquisto e l'attuale quotazione;
H4) In considerazione di quanto dichiarato alla Commissione Bicamerale Banche presieduta dall'on. dal dott. della in audizione (doc. 12.3), che i crediti deteriorati della Per_2 Per_3 CP_5 CP_2 ammontanti nel 2016 a 46 miliardi di euro derivavano quanto al 40% da finanziamenti erogati ante 2008, quanto al 40% da finanziamenti erogati tra il 2008 e il 2012, e quanto al restante 20% a finanziamenti erogati tra il 2013 e il 2016, si rende indispensabile la verifica della tempistica della corretta contabilizzazione degli accantonamenti ad essi relativi.
pagina 3 di 35 La già richiamata perizia ha analizzato le posizioni creditorie deteriorate al Persona_4 31.12.2013 oggetto dell'AQR del 2014 confermando le macroscopiche irregolarità segnalate dalla vigilanza bancaria. Per avere piena contezza della situazione complessiva, si chiede di ordinare ex art. 210 c.p.c. alla convenuta di esibire la documentazione contabile e amministrativa (delibere di affidamento, rinnovo degli affidamenti, ammontare utilizzato, sconfinamenti, iniziative a recupero degli scoperti, garanzie ottenute a supporto degli affidamenti) relativa ai crediti che a partire dal 1.1.2016 sono stati oggetto di operazioni di cessione/cartolarizzazione – e che erano già iscritti in bilancio dal 31.12.2010 al 31.12.2014 - sì da verificare se le corrispondenti posizioni creditorie fossero state correttamente contabilizzate nei bilanci di competenza. In particolare si fa riferimento ai seguenti documenti: I) L'elenco dei crediti deteriorati e della documentazione analitica di supporto oggetto della seconda ispezione della BCE svolta presso la nel corso del 2015, i cui risultati furono oggetto della CP_2 comunicazione EBA nel 2016 (doc. 9.5). II) Informazioni complete quantomeno di nominativo del debitore, delibere di affidamento, tempistiche degli inadempimenti, accantonamenti effettuati nei singoli esercizi dal momento del deterioramento, relative all'elenco dei crediti deteriorati trasferiti nel corso del 2017 da alla società di CP_2 cartolarizzazione 2018 s.r.l. della quale si allegano in bilanci dal 2018 al 2021. CP_8 III) Informazioni complete quantomeno di nominativo del debitore, delibere di affidamento, tempistiche degli inadempimenti, accantonamenti effettuati nei singoli esercizi, relative alle nr. 10.129 richieste di indennizzo inviate dalla cessionaria alla come indicate a pag. Controparte_9 CP_2 37/38 del bilancio della al 31.12.2021 (doc. 15.4). Controparte_9 IV) Informazioni complete quantomeno di nominativo del debitore, delibere di affidamento, tempistiche degli inadempimenti, accantonamenti effettuati nei singoli esercizi, relative ai crediti deteriorati oggetto delle operazioni denominate: (a) che assumono particolare rilevanza perché i crediti in sofferenza ceduti sono Controparte_10 prevalentemente unsecured, e relativi a controparti corporate per la grande maggioranza entrati in sofferenza prima del 2009. (b) "Progetto IN : portafoglio di complessivi 2,2 miliardi di euro di crediti unsecured non performing di piccolo importo e consumer credit; (c) RO LF 2" : portafoglio di 0,4 miliardi di euro di inadempienze probabili. Con questa operazione la realizzò, nel 2018, una riduzione complessiva delle inadempienze probabili di CP_1 circa 1,9 miliardi di euro e superò l'obiettivo annuo previsto nel Piano di 1,5 miliardi di euro;
(d) il portafoglio ceduto è composto da oltre 40.000 posizioni per un valore contabile CP_11 lordo di circa Euro 290 milioni;
(e) RO A" : portafoglio di 0,9 miliardi di euro di sofferenze leasing ceduto a Bain Capital Credit. V) Informazioni complete quantomeno di nominativo del debitore, delibere di affidamento, tempistiche degli inadempimenti, accantonamenti effettuati nei singoli esercizi, relative ai crediti deteriorati oggetto della operazione denominata Hydra : Compendio di crediti deteriorati oggetto di scissione parziale non proporzionale asimmetrica a favore approvata dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Controparte_12 ai sensi degli articoli 2501-ter e 2506-bis del codice civile, Controparte_1 divenuta efficace il 1 dicembre 2020.
pagina 4 di 35 VI) Informazioni complete quantomeno di nominativo del debitore, delibere di affidamento, tempistiche degli inadempimenti, accantonamenti effettuati nei singoli esercizi, relative ai crediti Cont deteriorati oggetto dell' Operazione di cessione pro-soluto di crediti non performing ( per circa 1,6 miliardi di euro a Illimity come da comunicato del dicembre 2019. CP_13 VII) Cessione di crediti deteriorati a un'affiliata di Cerberus Capital Management L.P. (1° agosto 2019) per 455 milioni di euro. H5) ordinare ex art. 210 c.p.c. alla convenuta di esibire la documentazione contabile e amministrativa (delibere di affidamento, rinnovo degli affidamenti, ammontare utilizzato, sconfinamenti, iniziative a recupero degli scoperti, garanzie ottenute a supporto degli affidamenti) relativa ai crediti deteriorati iscritti nel bilancio al 31.12.2013 e al 31.12.2014, sì da verificare se le corrispondenti posizioni creditorie fossero state correttamente contabilizzate nel bilancio al 31.12.2013; H6) in subordine sul punto : ordinare ex art. 210 c.p.c. alla convenuta di produrre documentazione contabile e amministrativa, relativa ai soli crediti deteriorati oggetto dell'Asset Quality Review effettuato dalla BCE nel corso del 2014 sui dati iscritti nel bilancio al 31.12.2013, le cui risultanze furono rese note al mercato il 26.10.2014 (doc. 9.1). Le posizioni creditorie esaminate in sede di AQR sono elencate nella perizia a partire da pag. 770 e il detto elaborato verifica il Persona_4 fondamento tecnico delle rettifiche richieste dalla BCE. H7) in ulteriore subordine sul punto: ordinare ex art. 210 c.p.c. alla convenuta di produrre documentazione contabile e amministrativa, relativa ai soli crediti deteriorati oggetto dell'Asset Quality Review effettuato dalla BCE nel corso del 2014 sui dati iscritti nel bilancio al 31.12.2013, le cui risultanze furono rese note al mercato il 26.10.2014; H8) in estremo subordine sul punto : produrre nominativi e ragioni sociali dei 386 prenditori di credito (doc. 14.1-14.3) oggetto dell'AQR da parte della BCE del 2014, al fine di dimostrare come gli accantonamenti operati dalla convenuta per tali crediti in sofferenza a bilancio 31.12.2013 fossero assolutamente insufficienti. I) respingere in fatto ed in diritto tutte le deduzioni, domande e istanze avversarie;
L) con ogni e più ampia riserva sull'applicabilità di qualsiasi diversa norma che l'Ill.mo Tribunale nel corso del giudizio dovesse accertare essere stata violata. M) Con vittoria di spese e onorari.
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, In via preliminare:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli Attori per i motivi esposti in narrativa;
Nel merito, in via principale:
- rigettare tutte le domande svolte dagli Attori in quanto prescritte, infondate e/o comunque non provate per i motivi esposti in narrativa;
In ogni caso:
- condannare gli Attori a rifondere a favore di compensi e Controparte_1 spese relativi al presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge. In via istruttoria:
- rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate”.
dichiara inoltre sin d'ora di non accettare alcun contraddittorio in relazione a domande CP_14 nuove che venissero in questa sede precisate dalla società attrice.” pagina 5 di 35 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con citazione ritualmente notificata gli attori meglio identificati in epigrafe (unitamente ad altri per i quali, però, è intervenuta ordinanza di estinzione ai sensi dell'art. 306 c.p.c. per trasferimento dell'azione civile in sede penale) hanno convenuto in giudizio Controparte_1
d'ora in avanti anche solo al fine di:
[...] CP_2
- accertare e dichiarare la responsabilità di CP_2
- accertare che i Prospetti informativi 2014, i bilanci e i comunicati price sensitive relativi agli CP_3 esercizi 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e del primo semestre del 2015 di contenevano CP_2 informazioni inveritiere, e comunque generiche, incomplete e approssimative in ordine alla reale situazione patrimoniale, economica, reddituale, finanziaria e organizzativa della società e dunque del suo effettivo valore, esponendo una situazione non veritiera, omettendo informazioni rilevanti ai sensi di legge e delle normative e comunque rilevanti ai fini della determinazione della volontà degli investitori di aderire all'Aucap 2014 o di acquistarne o venderne titoli nell'MTA e ciò per dolo o colpa considerato quanto esposto in atti;
- accertare che le azioni acquistate per effetto dell'adesione all' 2014 e quelle acquistate in CP_3
Contr precedenza o successivamente sull' non avevano le qualità promesse nelle citate delibere, nel prospetto informativo e/o comunque coerenti con tutta l'informativa price sensitive diffusa nel periodo
2008-2015;
- accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta ex art. 94 TUF, ex art. 114 TUF ed ex art. 2043 c.c. per i danni che gli attori hanno subito, a seguito dell'acquisto delle azioni di per aver CP_2 confidato nella veridicità delle informazioni dalla medesima diffuse in ordine alla propria situazione patrimoniale, reddituale, finanziaria e organizzativa a mezzo, tra l'altro di un falso prospetto informativo e di false informazioni finanziarie e di bilancio e manipolazione del mercato a fondamento della decisione di investimento nel 2014 in azioni della e condannarla al pagamento a titolo di CP_1 risarcimento del danno a favore degli attori con specificazione del danno per ogni attore;
- in subordine, condannare la convenuta al risarcimento del danno – ove occorrendo ex art. 2043 c.c. ed art. 185 c.p. - oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, nella misura di cui al punto A4 che precede ovvero della diversa maggior o minor somma che sarà ritenuta anche ex art. 1226 c.c. di giustizia, oltre al lucro cessante, importi che saranno determinati, ove occorrente, anche a mezzo di
CTU, in favore degli attori;
pagina 6 di 35 - in ulteriore subordine, condannare, in ogni caso, al risarcimento del danno oltre interessi e CP_2 rivalutazione dal dovuto al saldo, nella misura richiesta ovvero della diversa maggior o minor somma che sarà ritenuta anche ex art. 1226 c.c. di giustizia, oltre al lucro cessante, importi che saranno determinati, ove occorrente, anche a mezzo di CTU;
- condannare al risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto dagli attori, ove CP_2 occorrendo, previo accertamento incidentale del reato di false comunicazioni sociali (art. 2622 c.c.) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF), da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c..
A sostegno delle domande, parte attorea ha, in sintesi:
- richiamato la giurisprudenza penale (in particolare le sentenze del Tribunale Penale di Milano e di
Ancona) nonché le perizie disposte sui crediti deteriorati ed occultati;
- dedotto le seguenti, consequenziali, circostanze:
- aveva reso al mercato finanziario le false informazioni di cui è causa tramite in principalità CP_2 attraverso: (i) le situazioni contabili infrannuali del 2013 (doc. 5.1); (ii) il bilancio individuale e consolidato al 31.12.2013 (doc. 5.2); (iii) il Prospetto Informativo a servizio dell'aumento di capitale 16
(di seguito PROSPETTO AUCAP 2014) (doc. 5.3) e del 2011; (iv) le situazioni contabili infrannuali del 2014 (docc. 5.4-5.6); (v) la trimestrale al 31.3.2015 (doc. 5.8); (vi) il bilancio al 31.12.2014 (doc.
5.7); (vii) i comunicati price sensitive in particolare dal 1.10.2013 fino al 20.5.2015 (doc. 6.6-6.11);
(viii) le presentazioni alla comunità finanziaria e le interviste agli organi di stampa tra il 1.10.2013 fino al 20.5.2015 (docc. 7.1-7.6). Documenti tutti contenenti l'attestazione, prevista dall'articolo 154 bis, co.
5 TUF, di essere stati redatti in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nell'Unione Europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19.7.2002;
- le informazioni diffuse al mercato di cui sopra dalla convenuta erano finalizzate - con colpa e/o dolo -
a rappresentarne una situazione patrimoniale, finanziaria, economica e organizzativa florida contrariamente al vero (il fatto illecito). Altresì, esse erano così rilevanti da alterare gli assunti posti a base della valutazione degli strumenti finanziari dalla medesima emessi e, di conseguenza, le scelte di investimento e il meccanismo di formazione dei relativi prezzi (il nesso di causalità tra il comportamento antigiuridico della e le decisioni degli investitori); CP_2
- la non conformità del bilancio consolidato e individuale al 31.12.2013 – e quindi anche del
PROSPETTO AUCAP 2014 - delle relazioni infrannuali del 2014 e del 2015 e del bilancio al pagina 7 di 35 31.12.2014 alle norme che ne disciplinavano la redazione, nonché delle informazioni veicolate con i comunicati price sensitive era stata: (i) riconosciuta dalla medesima con le rettifiche apposte nei CP_2 bilanci al 31.12.2014 e al 31.12.2015; (ii) rilevata dalla BCE con l'Assett Quality Review (AQR) svoltasi nel corso del 2014 sui dati del bilancio al 31.12.2013 (doc. 9.1) e con le comunicazioni riservate inviate a il 9.12.2014 (doc. 9.2) e il 10.2.2015 (doc. 9.3); (iii) accertata dalla CP_2 CP_5 con delibera 19459 dell'11.12.2015 17 (doc. 10.1); (iv) accertata dal Tribunale penale di Milano con sentenza del 15.10.2020, n. 10748 (doc. 4.1). Ulteriori conferme della falsità dei dati veicolati nel
PROSPETTO 2011 e nel PROSPETTO 2014 (doc. 5.3) sono contenute nel Prospetto CP_3 CP_3
Informativo a servizio dell'aumento di capitale 2015 (PROSPETTO 2015), nel Prospetto CP_3
Informativo a servizio dell'aumento di capitale 2017 (PROSPETTO 2017); nei bilanci al CP_3
31.12.2016, al 31.12.2017, al 31.12.2018 e al 31.12.2019;
- il compendio probatorio rendeva inoppugnabile la violazione da parte della convenuta in sede di redazione del bilancio al 31.12.2013 e delle situazioni contabili infrannuali del biennio 2013-2014, quantomeno dei seguenti principi contabili: IAS 1 (presentazione del bilancio); IAS 8 (Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori); IAS 32 (strumenti finanziari: esposizione); IAS
36 (riduzione di valore delle attività); IAS 37 (accantonamenti, passività e attività potenziali); IAS 39
(strumenti finanziari: rilevazione e valutazione);
- il danno risarcibile consisteva nell'integrale minusvalenza sofferta o, in subordine, nel maggior prezzo corrisposto per il relativo acquisto e/o sottoscrizione rispetto a quello congruo sulla base dell'effettiva situazione patrimoniale, reddituale, finanziaria e organizzativa e alle sue prospettive di business dell'emittente;
- i Prospetti movimentazione titoli allegati (doc. 2) predisposti dagli istituti di credito - pur uniformandosi ciascuno al proprio format aziendale - erano tutti di assoluta chiarezza nel descrivere ogni singola operazione, sia che si trattasse di acquisto o vendita di azioni o di diritti di opzione, di sottoscrizione di azioni di nuova emissione o di raggruppamento delle azioni in circolazione;
- la documentazione agli atti (PROSPETTO AUCAP 2014) specificava che le azioni di nuova emissione furono emesse al prezzo di un euro tondo cadauna e il relativo addebito fu effettuato con valuta 27 giugno 2014;
- nell'arco temporale compreso tra il 6 e il 30 giugno 2014, le azioni ex diritto di opzione erano CP_2 scambiate sull'MTA a prezzi variabili tra 1,40 e 2,00 euro, quotazione che derivava dal precedente pagina 8 di 35 raggruppamento 100:1 e dal tecnicismo dell'aumento di capitale che era funzionale alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione al prezzo di un euro. Sicché nessun dubbio di alcuna natura poteva sorgere in relazione all'identificazione delle azioni acquisite in sottoscrizione dell'aumento di capitale
2014;
- la circostanza che gli attori avessero o meno mantenuto o potuto mantenere il possesso delle azioni successivamente al 20 maggio 2015 era del tutto irrilevante. Bastava considerare che, a seguito dei tre successivi raggruppamenti effettuati da – nel rapporto rispettivamente nel 2014 di 100:1; nel CP_2
2015 di 20:1; nel 2017 di 100:1 – chi avesse posseduto nel 2014 duecentomila azioni ne avrebbe avuta alla data della citazione una sola (100 per 20 per 100 = 200.000) la cui quotazione era di poco superiore a un euro;
- la falsità delle informazioni diffuse da era datata quantomeno dal 2008; di conseguenza tutti CP_2 gli acquisti a partire da tale data furono effettuati in costanza di false comunicazioni sociali;
la gravità delle false comunicazioni impattava in maniera impressionante sulla regolarità del bilancio, tanto che nel settembre 2011 solo l'intervento straordinario della NC d'LI riuscì a evitare una crisi di liquidità che avrebbe ipso facto costretto a interrompere la propria operatività. Sicché tutte le CP_2 perdite sofferte sugli acquisti ante 2014 erano pacificamente oggetto di richiesta risarcitoria;
- in ogni caso quasi il 95% del valore del capitale azionario posseduto anteriormente all'aumento di capitale 2014 confluì nel suddetto aumento i cui particolari tecnicismi (raggruppamento 100:1 delle azioni in precedenza possedute e diritto a sottoscrivere 214 azioni di nuova emissione per ogni 5 diritti di opzione posseduti) erano stati appositamente studiati per conseguire tale risultato;
- l'azione risarcitoria aveva ad oggetto le perdite sofferte in costanza di false comunicazioni sociali e si estendeva anche agli acquisti effettuati post aumento di capitale 2014 fino al raggruppamento 20:1 del maggio 2015;
- il 26.10.2014 furono pubblicati i risultati dell'AQR dai quali emerse che era la peggiore NC CP_2
d'Europa, chiamata a un nuovo aumento di capitale di almeno due miliardi di euro;
- l'allegata perizia (doc. 11.9) resa disponibile nel mese di maggio 2021, ancorché Persona_4 riferita prioritariamente al bilancio al 31.12.2013, apportava peraltro elementi sufficienti a provare che anche l'aumento di capitale 2015 era stato effettuato sulla base di false comunicazioni sociali, sempre relative all'errata contabilizzazione dei crediti deteriorati. Di conseguenza, quelli degli attori che avevano sottoscritto l'aumento di capitale 2015 acquistando azioni al prezzo di 1.17 euro, importo pagina 9 di 35 azzeratosi nel giro di poco più di dodici mesi, si riservavano di avviare distinta azione risarcitoria relativa al suddetto investimento.
Gli importi investiti in presenza di false informazioni e dei quali si chiedeva il risarcimento erano quindi i seguenti (come ripresi e riportati dalla citazione relativamente agli attori ancora coinvolti nel presente giudizio):
“1. - deposito titoli nr. 0050012690 presso NC Profilo In data Parte_1
14/07/2014 ha acquistato nr. 10.000 azioni al prezzo unitario di 1,305 euro per un controvalore pari a
13.050,00 euro;
In data 20/05/2015 le nr. 10.000 azioni sono state raggruppate nel rapporto 20:1 riducendosi a 500.
L'importo investito e mantenuto in possesso in costanza di false informazioni è pari a euro 13.050,00
(euro tredicimilacinquanta/00).”;
5. - deposito titoli nr. 0050034476 e nr. 0060034476 presso NC Parte_2
Profilo Deposito titoli nr. 0050034476
In data 20/06/2014 ha acquistato nr.
2.500 diritti di opzione al prezzo unitario di 19,881 euro per un controvalore pari a 49.701,70 euro;
In data 27/06/2014 ha esercitato i diritti di opzione sottoscrivendo nr. 107.000 azioni al prezzo unitario di 1,00 euro, per un controvalore pari a 107.000,00 euro;
In data 14/07/2014 ha acquistato nr. 23.000 azioni al prezzo unitario di 1,324 euro per un controvalore pari a 30.445,04 euro;
Le nr. 130.000 azioni vengono trasferite nel deposito titoli nr. 0060034476 in NC Profilo
Deposito titoli nr. 0060034476
In data 03/12/2014 ha venduto nr. 65.000 azioni al prezzo unitario di 0,630 euro per un controvalore pari a 40.969,03 euro;
In data 27/01/2015 ha venduto nr. 65.000 azioni al prezzo unitario di 0,482 euro per un controvalore pari a -31.338,92 euro;
L'importo investito e mantenuto in possesso in costanza di false informazioni è pari a euro 114.838,79
(euro centoquattordicimilaottocentotrentotto/79);
6. - deposito titoli nr. 0550014762 presso NC Profilo Parte_3
In data 20/06/2014 ha acquistato nr. 840 diritti di opzione al prezzo unitario di 20,706 euro per un controvalore pari a 17.393,16 euro;
pagina 10 di 35 In data 26/06/2014 ha esercitato i diritti di opzione sottoscrivendo nr. 35.952 azioni al prezzo unitario di 1,00 euro, per un controvalore pari a 35.952,00 euro;
In data 04/09/2014 ha venduto nr.
7.444 azioni al prezzo unitario di 1,142 euro per un controvalore pari a 8.498,03 euro;
In data 16/09/2014 ha venduto nr.
7.873 azioni al prezzo unitario di 1,075 euro per un controvalore pari a 8.463,95 euro;
In data 09/10/2014 ha venduto nr.
7.693 azioni al prezzo unitario di 1,006 euro per un controvalore pari a 7.740,32 euro;
In data 10/10/2014 ha acquistato nr.
6.214 azioni al prezzo unitario di 0,997 euro per un controvalore pari a 6.195,54 euro;
In data 22/10/2014 ha acquistato nr.
6.354 azioni al prezzo unitario di 0,914 euro per un controvalore pari a 5.808,09 euro;
In data 28/10/2014 ha venduto nr. 19.510 azioni al prezzo unitario di 0,794 euro per un controvalore pari a 15.488,32 euro;
In data 29/10/2014 ha venduto nr.
6.000 azioni al prezzo unitario di 0,808 euro per un controvalore pari a 4.849,18 euro;
L'importo investito e mantenuto in possesso in costanza di false informazioni è pari a euro 20.308,99
(euro ventimilatrecentootto/99);
8. Parte_11 Parte_12
- deposito titoli nr. 0550046430 presso NC Profilo Parte_5
In data 20/06/2014 ha acquistato nr. 625 diritti di opzione al prezzo unitario di 19,663 euro per un controvalore pari a 12.289,46 euro;
In data 27/06/2014 ha esercitato i diritti di opzione sottoscrivendo nr. 26.750 azioni al prezzo unitario di 1,00 euro, per un controvalore pari a 26.750,00 euro;
In data 04/09/2014 ha venduto nr.
5.471 azioni al prezzo unitario di 1,149 euro per un controvalore pari a 6.284,00 euro;
In data 16/09/2014 ha venduto nr.
4.373 azioni al prezzo unitario di 1,082 euro per un controvalore pari a 4.730,09 euro;
In data 09/10/2014 ha venduto nr.
6.240 azioni al prezzo unitario di 1,012 euro per un controvalore pari a 6.316,92 euro;
pagina 11 di 35 In data 10/10/2014 ha acquistato nr.
5.136 azioni al prezzo unitario di 0,991 euro per un controvalore pari a 5.089,78 euro;
In data 22/10/2014 ha acquistato nr.
5.344 azioni al prezzo unitario di 0,909 euro per un controvalore pari a 4.855,25 euro;
In data 27/10/2014 ha venduto nr. 16.146 azioni al prezzo unitario di 0,803 euro per un controvalore pari a 12.970,79 euro;
In data 29/10/2014 ha venduto nr.
5.000 azioni al prezzo unitario di 0,813 euro per un controvalore pari a 4.065,79 euro;
L'importo investito e mantenuto in possesso in costanza di false informazioni è pari a euro 14.616,90
(euro quattordicimilaseicentosedici/90);
9. deposito titoli nr. 0050032766 presso NC Profilo Parte_6
In data 20/06/2014 ha acquistato nr. 350 diritti di opzione al prezzo unitario di 19,976 euro per un controvalore pari a 6.991,47 euro;
In data 27/06/2014 ha esercitato i diritti di opzione sottoscrivendo nr. 14.980 azioni al prezzo di 1,00 euro, per un controvalore pari a 14.980,00 euro;
In data 20/05/2015 le nr. 14.980 azioni sono state raggruppate nel rapporto 20:1 riducendosi a 749.
L'importo investito e mantenuto in possesso in costanza di false informazioni è pari a euro 21.971,47
(euro ventunmilanovecentosettantuno/47);
19. - deposito titoli nr. 0550000589 presso NC Profilo Parte_7
In data 20/06/2014 ha acquistato nr.
2.010 diritti di opzione al prezzo unitario di 19,663 euro per un controvalore pari a 39.522,91 euro;
In data 27/06/2014 ha esercitato i diritti di opzione sottoscrivendo nr. 86.028 azioni al prezzo unitario di 1,00 euro, per un controvalore pari a 86.028,00 euro;
In data 04/09/2014 ha venduto nr. 17.851 azioni al prezzo unitario di 1,149 euro per un controvalore pari a 20.503,68 euro;
In data 16/09/2014 ha venduto nr. 14.037 azioni al prezzo unitario di 1,082 euro per un controvalore pari a 15.183,25 euro;
In data 09/10/2014 ha venduto nr. 19.995 azioni al prezzo unitario di 1,012 euro per un controvalore pari a 20.241,48 euro;
In data 10/10/2014 ha acquistato nr. 16.438 azioni al prezzo unitario di 0,991 euro per un
pagina 12 di 35 controvalore pari a 16.290,06 euro;
In data 22/10/2014 ha acquistato nr. 17.068 azioni al prezzo unitario di 0,909 euro per un controvalore pari a 15.507,01 euro;
In data 27/10/2014 ha venduto nr. 50.651 azioni al prezzo unitario di 0,803 euro per un controvalore pari a 40.690,18 euro;
In data 29/10/2014 ha venduto nr. 17.000 azioni al prezzo unitario di 0,813 euro per un controvalore pari a 13.823,67 euro;
L'importo investito e mantenuto in possesso in costanza di false informazioni è pari a euro 46.905,73
(euro quarantaseimilanovecentocinque/73);
30. deposito titoli nr. 0050053009 presso NC Profilo Parte_8
In data 20/06/2014 ha acquistato nr. 800 diritti di opzione al prezzo unitario di 19,699 euro per un controvalore pari a 15.758,80 euro;
In data 27/06/2014 ha esercitato i diritti di opzione sottoscrivendo nr. 34.240 azioni al prezzo di 1,00 euro, per un controvalore pari a 34.240,00 euro;
In data 20/05/2015 le nr. 34.240 azioni sono state raggruppate nel rapporto 20:1 riducendosi a 1.712.
L'importo investito e mantenuto in possesso in costanza di false informazioni è pari a euro 49.998,80
(euro quarantanovemilanovecentonovantotto/80).
31. deposito titoli nr. 0050001467 e nr. 0058001467 presso NC Profilo Parte_9
Deposito titoli nr. 0050001467
In data 20/06/2014 ha acquistato nr. 150 diritti di opzione al prezzo unitario di 20,232 euro per un controvalore pari a 3.034,78 euro;
In data 27/06/2014 ha esercitato i diritti di opzione sottoscrivendo nr.
6.420 azioni al prezzo di 1,00 euro, per un controvalore pari a 6.420,00 euro;
Le nr.
6.420 azioni vengono trasferite nel deposito titoli nr. 0058001467 in NC Profilo Deposito nr.
0058001467
In data 18/05/2015 le nr.
6.420 azioni sono state raggruppate nel rapporto 20:1 riducendosi a 321.
L'importo investito e mantenuto in possesso in costanza di false informazioni è pari a euro 9.454,78
(euro novemilaquattrocentocinquantaquattro/78).
47. - deposito titoli nr. 143335 presso Parte_10 Controparte_1
In data 17/09/2014 ha acquistato nr. 163.000 azioni al prezzo unitario di 1,070 euro per un
pagina 13 di 35 controvalore pari a 174.437,50 euro;
In data 26/01/2015 ha venduto nr. 163.000 azioni al prezzo unitario di 0,486 euro per un controvalore pari 79.288,30 euro;
L'importo investito e mantenuto in possesso in costanza di false informazioni è pari a euro 95.149,20
(euro novantacinquemilacentoquarantanove/20).”
Tanto premesso, parte attorea allegava ulteriormente, rispetto al prospetto 2014 che CP_3 CP_2
- garantiva la correttezza dei dati dei propri bilanci;
- affermava di rispettare i requisiti regolamentari in tema di patrimonio di vigilanza;
- attestava di avere altresì rettificato i bilanci degli anni precedenti al fine di correttamente contabilizzare le operazioni TO e CP_7
- rassicurava sull'assenza di effetti duraturi sulla sua credibilità;
- dichiarava di considerare l'operazione come un term structured repo; CP_7
- circoscriveva, inoltre, il rischio economico relativo a tale operazione;
- asseriva di operare con diligenza nella tutela dei propri crediti;
- dava atto dell'ispezione della NC d'LI del 2012/2013 senza però informare sulle gravissime criticità rilevate dall'Istituto di Vigilanza;
- emetteva quindi altri elementi fattuali come riassunti alle pagine da 87 a 94 della citazione.
Così sinteticamente richiamate le informazioni offerte dalla convenuta, gli attori hanno contestato la falsità di tali ritenute ottimistiche dichiarazioni.
In particolare hanno contestato:
- l'errata contabilizzazione dei crediti deteriorati (pagina 103 e seguenti della citazione);
- le modalità di iscrizione a bilancio delle operazioni Alexandria-Nomura e TO-DB (pag. 128 e ss citazione);
- l'esistenza di pratiche commerciali scorrette da parte della convenuta nei confronti della clientela
(pag. 144 e ss citazione);
- la consequenziale irragionevolezza del piano industriale 2013-2017 (cfr. pag. 147 e ss citazione);
- la errata contabilizzazione dell'avviamento;
- la sussistenza di una organizzazione aziendale non compliant con conseguente violazione del d.lgs
231/01.
Secondo gli attori “la violazione al precetto normativo sulla corretta formazione del bilancio (art. 2424
pagina 14 di 35 ss. c.c.) si sostanzia tanto con la diffusione di informazioni false quanto con l'omissione di quelle vere
(Cass. pen. Sez. Un., 31.3.2016, n. 22474), sicché le falsità presenti nel bilancio al 31.12.2010, nel
PROSPETTO 2011 e nelle relazioni periodiche e nelle informazioni rese al mercato finanziario con i comunicati price sensitive nel periodo 1.1.2010 - 16.4.2012 possono essere individuate quantomeno, nelle seguenti sette:
- Non corretta contabilizzazione delle operazioni in derivati , TO, Nota LI con CP_7 occultamento di ingenti perdite;
- Falsa descrizione dell'assetto organizzativo e gestionale;
- Violazione del d.lgs. 231/2001;
- Avviamento iscritto per oltre sei miliardi di euro in violazione dello IAS 65 36;
- Mancati accantonamenti su crediti v/s clienti;
- Mancata costituzione di fondi rischi sugli investimenti azzardati;
- Falsa rappresentazione del patrimonio di vigilanza.” (cfr. sul punto pagine 153 e ss. citazione).
Da tale falsa rappresentazione della realtà, secondo gli attori, ne derivava una responsabilità della società convenuta ex artt. 94/114 tuf e 2043 c.c.
1).1 Si è costituita contestando la ricostruzione in fatto e diritto operata dagli attori e ha CP_2 formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione,
In via pregiudiziale di rito:
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione avversario per mancata indicazione della causa petendi, adottando ogni conseguente pronuncia;
In via preliminare:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli Attori per i motivi esposti in narrativa;
Nel merito, in via principale:
- rigettare tutte le domande svolte dagli Attori in quanto prescritte, infondate e/o comunque non provate per i motivi esposti in narrativa;
In ogni caso:
- condannare gli Attori a rifondere a favore di compensi e Controparte_1 spese relativi al presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria:
pagina 15 di 35 - rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate”.
1).2 Successivamente alla concessione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. (e alla successiva estinzione parziale del giudizio tra alcuni attori e la convenuta) il giudice istruttore rinviava per la precisazione delle conclusioni e la causa, spirati in data 30 settembre 2025 i termini per il deposito delle memorie di replica, perveniva al Tribunale per la decisione.
2) Ritiene il Tribunale che le domande attoree debbano essere respinte richiamando e condividendo i principi espressi da questo Tribunale con le sentenze 5963/2021 (c.d. sentenza ) e n. 504/2023 CP_15
(c.d. sentenza confermate dalla Corte d'Appello di Milano rispettivamente dalle sentenze CP_16
3163/2023 e 226/2025.
In primo luogo, deve essere respinta l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., non sussistendo alcuna pregiudizialità tra il presente giudizio e i giudizi penali pendenti.
Come noto, la sospensione del giudizio può dirsi necessaria, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., soltanto quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa pendente davanti ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico - giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. Al di fuori di tali presupposti, la sospensione cessa di essere necessaria e, quindi, obbligatoria per il giudice, ed è meramente facoltativa (Cass. 21396/12; Cass. 25272/10, Cass. 511/2013; Cass. 39/2013).
Parte attrice sostanzialmente si duole del comportamento tenuto dalla società convenuta la quale avrebbe comunicato al mercato, mediante il prospetto informativo relativo all'aumento di capitale del
2014 (nonché nei bilanci del 2013 e del 2014) false informazioni, determinando in tal modo scelte di investimento non consapevoli, con riferimento:
1. alla contabilizzazione ingannevole dell'operazione in derivati conclusa con c.d. operazione CP_17
CP_7
2. all'alterazione della consistenza dei crediti deteriorati e dei relativi accantonamenti con cui era stata celata, secondo la prospettazione attorea, una situazione patrimoniale dell'istituto di credito totalmente critica, addirittura tale da far ritenere non proseguibile l'attività bancaria.
Inoltre, gli attori hanno rappresentato elementi di falsità con riferimento ai bilanci del 2013 e del 2014 con riferimento ai crediti deteriorati con conseguente riversamento di tale dato nel prospetto informativo pubblicato in occasione dell'aumento di capitale del 2014.
pagina 16 di 35 Tale falsità si desume, secondo parte attrice, dal fatto che la banca, a seguito delle attività ispettive cui era stata sottoposta - (cd. AQR) - aveva provveduto, in aderenza alle indicazioni ricevute dalle Autorità di vigilanza, ad incrementare gli accantonamenti sui crediti iscritti in bilancio.
Su questo punto, ci si limita ad osservare che tutti i precedenti di merito di questo Tribunale hanno accertato come la necessità di apportare correzioni ai bilanci per rettificare i crediti deteriorati sia sorta a seguito dell'introduzione, da parte dell'organo di vigilanza comunitario, di criteri di valutazione più Cont stringenti dei in forza dei quali tutti gli enti creditizi sono stati invitati ad avere un approccio più prudenziale per il futuro.
In particolare, l'esito dell'Asset Quality Review ha determinato la necessità per tutte le banche sottoposte a detto esame di adottare valutazioni dei crediti maggiormente prudenziali rispetto a quelle pregresse, senza, tuttavia, impattare sui bilanci pregressi imponendone la revisione.
Con la conseguenza che l'impostazione del controllo di vigilanza si è fondato su verifiche a campione e sull'utilizzo di dati anche successivi rispetto al momento di redazione dei bilanci, ed è stata improntata ad un'ottica di maggiore restrizione e rigore rispetto a quanto fatto in precedenza dagli istituti bancari.
Sempre secondo le pronunce di merito citate, che si ritiene di condividere integralmente, tale conclusione risultava ulteriormente confermata dalla circostanza per cui sia la NC d'LI sia la BCE si erano limitate, in un'ottica prudenziale, ad invitare a stanziare a conto economico nei bilanci CP_2 futuri ulteriori accantonamenti, escludendo l'esistenza nei bilanci esaminati di falsi contabili, tanto è vero che le Autorità di Vigilanza non avevano irrogato a alcun tipo di sanzione. CP_2
Come correttamente evidenziato da questo Tribunale nella sentenza 504/2023, “la metodologia applicata nel corso dell'AQR prevedeva, innegabilmente, una diversa declinazione in concreto dei criteri di supporto all' ineludibile discrezionalità dell'operatore nella cernita, rilevazione e valutazione degli elementi rilevanti ai fini della classificazione del credito nella categoria dei crediti deteriorati e nella determinazione dell'ammontare degli accantonamenti di copertura da iscrivere a bilancio;
e si tratta di una diversa declinazione in concreto dei criteri di classificazione e valutazione atta a determinare quel “cambiamento nelle stime contabili” che sulla base del principio IAS 8 determina la necessità di rettifica del bilancio dell'epoca in cui si verifica, distinguendosi dall'errore contabile, derivante dalla mancata o non corretta utilizzazione del sistema di informazioni disponibili all'atto della formazione del bilancio che ne imporrebbe, invece, la correzione retroattiva.
pagina 17 di 35 Del resto la BCE all'esito dell'AQR 2014 non ha rilevato la necessità di correzione di errori contabili pregressi relativi ai crediti deteriorati nei bilanci precedenti né la ha ritenuto di impugnarli CP_5 di nullità sotto questo profilo, valutando le rettifiche sui crediti deteriorati come dovute al mutamento dei parametri di stima. Lo stesso direttore generale della chiamato a deporre avanti la CP_5
Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, ha, infatti, riconosciuto che le rettifiche su crediti apportate nel bilancio 2014 di sono state determinate da “una revisione CP_2 delle metodologie e dei parametri per la classificazione e valutazione dell'intero portafoglio creditizio della NC” (pagine 39 e 40 della sentenza).
Rispetto alle censure sollevate in relazione alla portata decettiva dell'erronea contabilizzazione dell'operazione (rispetto alla quale si sovrappone anche l'analoga questione della CP_7 operazione c.d. TO) risulta sufficiente richiamare, per l'inquadramento generale delle questioni, le sopra richiamate sentenze 5963/2021 del Tribunale di Milano e la sentenza della Corte d'Appello di
Milano n. 3163/2023.
In particolare, deve richiamarsi integralmente l'ampia ed esaustiva motivazione delle sentenze con riferimento:
(i) all'analitica descrizione della complessa architettura negoziale dell'operazione di finanza strutturata realizzata da in esecuzione dell'accordo quadro contenuto nel Mandate Agreement del 31 luglio CP_2
2009, attraverso la conclusione con di: CP_17
- un contratto di asset exchange relativo alla sostituzione del sottostante delle c.d. Alexandria notes,
- un accordo di asset swap transaction di acquisto da parte di BPMS di titoli BTP 2034 per oltre 3 miliardi di euro collegato ad un interest rate swap a copertura del rischio sul tasso;
- un long term repo di vendita da parte di a degli stessi BTP 2034 con impegno a CP_2 CP_17 riacquistarli alla loro scadenza e a remunerare con interesse a tasso variabile aumentato dello CP_17 spread e contestuale clausola di risoluzione anticipata nell'ipotesi di default della Repubblica LIna;
- un repo facility cioè una linea di finanziamento concessa da a attivabile con CP_2 CP_17 operazioni di repo, assistito, come tutte le altre operazioni (asset swap e long term), da impegni di garanzia con meccanismo di aggiornamento periodico, c.d. marginazione, regolato in contanti con frequenza giornaliera (v. sentenza Tribunale di Milano 7.7.2021 n. 5963 alle pag. 53, 54);
(ii) alla sua qualificazione come operazione unitaria finanziariamente corrispondente ad un derivato creditizio (CDS) inerente al rischio creditizio della Repubblica LIna, ai fini dell'applicazione del pagina 18 di 35 principio contabile IAS 39 che prescrive la contabilizzazione delle operazioni finanziarie del tipo term structured repo a saldi chiusi ove lo scopo economico sostanziale perseguito con l'operazione, c.d. substantive business purpose, fosse essenzialmente quello di un derivato sintetico. Come già spiegato dal Tribunale l'operazione si compone, infatti, di una pluralità di negozi funzionalmente strettamente collegati, connotati da una causa c.d. in concreto economicamente corrispondente ad uno scambio reciproco di flussi finanziari al netto, calcolati sul valore di riferimento dei BTP 2034, che prescinde dalla materiale consegna dei titoli per tutta la durata del rapporto e sino alla scadenza dei titoli stessi;
e si tratta di una causa di scambio del tutto analoga a quella di un derivato creditizio, congegnata allo scopo, esplicitamente dichiarato, di ristrutturare le perdite previste sull'investimento nelle c.d.
Alexandria notes, sostituendone il sottostante con strumenti finanziari meno rischiosi, in modo tale da celare, al contempo, le perdite attraverso la contabilizzazione c.d. a saldi aperti, disaggregata cioè per le singole componenti dell'operazione, così da non iscriverne a bilancio il fair value negativo iniziale (v. sentenza Tribunale di Milano 7.7.2021 n. 5963 alle pag. da 54 a 58 ed in particolare i richiami alle ammissioni della banca desumibili dalla relazione dell'organo amministrativo ex art. 125 Tuf relativa all'assemblea dei soci del 29/30 aprile 2013);
(iii) all'accertamento della diffusione sul mercato da parte della banca convenuta, attraverso la contabilizzazione dell'operazione c.d. a saldi aperti, operata a partire dal bilancio 2009 sino al bilancio chiuso al 31.12.2012, pubblicato il 5 aprile 2013, di due ordini di falsità:
- la falsità relativa alla mancata iscrizione a bilancio del far value iniziale negativo per 308 milioni di euro dell'operazione, corrispondente al costo di sostituzione delle Alexandria notes ed al compenso aggiuntivo riconosciuto a incontrovertibilmente ammessa dalla stessa banca convenuta CP_17 allorché ha proceduto alla correzione dell'errore nei bilanci pregressi;
- la falsità relativa alla scorretta qualificazione a fini contabili dell'operazione come acquisto di titoli di
Stato che ne aveva celato la natura sostanziale di derivato sintetico i cui effetti contabili non erano contemplati in bilancio, con conseguente infedele rappresentazione del patrimonio sociale e del risultato di esercizio (v. sentenza Tribunale di Milano 7.7.2021 n. 5963 alle pagg. da 58 a 62); iv) al completo disvelamento del vero con riferimento alla falsità relativa alla mancata iscrizione a bilancio del fair value negativo, sin dal comunicato stampa del 6 febbraio 2013, ed alla integrale sterilizzazione della portata decettiva della falsità connessa all' erronea contabilizzazione a saldi aperti dell'operazione sin dalla allegazione nella nota integrativa al bilancio di esercizio e CP_7
pagina 19 di 35 consolidato del 2012 approvato il 29 marzo 2013, dei c.d. Prospetti pro forma, contenenti l'analitica descrizione dell'impatto sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della banca della contabilizzazione alternativa a saldi chiusi, e dall'emissione del comunicato stampa integrativo ex art. 114 comma 4 Tuf del 24 aprile 2013 ( v. sentenza Tribunale di Milano 7.7.2021 n. 5963 alle pagg. da
63 a 74).
Nel caso specifico delle operazioni di investimento compiute dagli attori, l'accertamento della falsità sotto i due profili in questione dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali della banca, nel periodo tra l'approvazione del bilancio dell'anno 2009 e la pubblicazione del bilancio di esercizio e consolidato relativo all'anno 2012, non è, dunque, sufficiente all'affermazione della responsabilità da falso in prospetto invocata.
Al momento dell'acquisto delle azioni da parte degli attori a partire quanto meno dal giugno 2014 in poi, il c.d. disvelamento del vero con riferimento ai due ordini di falsità accertati in relazione alla contabilizzazione dell'operazione era, infatti, già da tempo avvenuto. CP_7
In particolare, con riferimento al primo profilo di falsità relativo al fair value iniziale negativo la banca convenuta aveva colmato la lacuna informativa:
- con il comunicato stampa del 6 febbraio 2013 con cui preannunciava la correzione degli errori compiuti “nella rappresentazione contabile delle operazioni strutturate denominate “ ”, CP_7
“TO” e “Nota LI” poste in essere in esercizi precedenti… in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio individuale e consolidato della banca al 31 dicembre 2012 in applicazione dei vigenti principi contabili ed in considerazione di eventuali orientamenti espressi dalle Autorità di
Vigilanza.” precisando che “ In relazione ad ” ” e ”TO”, gli errori individuati CP_7 ammontano, alla data di insorgenza, rispettivamente ad Euro 308 milioni ed Euro 429 milioni, e riguardano la rilevazione iniziale del fair value delle passività assunte nel contesto delle suddette due operazioni” ed indicando in tabella l'impatto negativo della correzione degli errori sul patrimonio netto al 31 dicembre 2012 in complessi € 730,3 milioni. (v. doc. 61 di parte convenuta);
- con le correzioni retrospettive apportate nel progetto di bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2012 in applicazione del principio sulla correzione degli errori contabili IAS 8 (c.d. restatement) in relazione al fair value iniziale negativo delle operazioni e TO, ove in CP_7 nota integrativa sono contenute ampie descrizioni delle operazioni e delle rettifiche apportate.
pagina 20 di 35 E si tratta di comunicazioni al mercato senza alcun dubbio rivelatrici della falsità contenuta nei bilanci
2009-2011 e fino alla relazione trimestrale del mese di settembre 2012 in ordine all'omessa iscrizione a bilancio del fair value iniziale negativo dell'operazione e del suo impatto sulla situazione CP_7 patrimoniale ed economica della banca, così che nessuna scelta di investimento effettuata dopo il comunicato stampa del 6 febbraio 2013 può dirsi condizionata dalla falsa rappresentazione contabile in questione.
Con riferimento, invece, alla sterilizzazione dell'effetto decettivo dell'erronea contabilizzazione a saldi aperti dell'operazione la banca aveva dato fedele attuazione alle indicazioni contenute nel CP_7
Documento congiunto NC d'LI/Consob/IVASS n. 6 dell'8 marzo 2013 sul “Trattamento contabile di operazioni di “repo strutturati a lungo termine”, secondo cui, per rispondere all'esigenza di fornire al mercato un'ampia e completa informativa che consenta una puntuale valutazione della situazione aziendale, “Nel caso di operazioni di importo significativo è altresì opportuno che i redattori del bilancio considerino attentamente la necessità di descrivere adeguatamente, anche per il tramite di prospetti pro-forma, gli effetti sui bilanci che deriverebbero da una riqualificazione delle operazioni come un derivato sintetico, al netto degli effetti fiscali, comparati con quelli dell'esercizio precedente.”.
La banca convenuta, infatti, pur continuando a contabilizzare a saldi aperti l'operazione , ha CP_7 allegato alla nota integrativa i Prospetti Pro forma contenenti la descrizione degli effetti sullo stato patrimoniale e conto economico della qualificazione come CDS e della contabilizzazione alternativa a saldi chiusi:
- sia al bilancio di esercizio e consolidato al 31.12.2012 pubblicato il 5 aprile 2013 (v. Prospetti pro forma in nota integrativa al bilancio 2012 doc. 17 di parte convenuta), seguito, poi, su richiesta della ai sensi dell'art. 114 comma 5 Tuf, dalle informazioni aggiuntive relative alle condizioni CP_5 contrattuali delle diverse componenti delle operazioni e TO, rese con il Comunicato CP_7 stampa del 24 aprile 2013 (v. doc. 63 di parte convenuta);
- sia al bilancio di esercizio e consolidato al 31.12.2013 pubblicato il 3 aprile 2014 (docc. 66, 67 e 68 di parte convenuta) seguito, poi, su richiesta della ai sensi dell'art. 114 comma 5 Tuf, dalle CP_5 informazioni integrative relative alle operazioni e TO, pubblicate il 24 aprile 2014 (v. CP_7 doc. 13 di parte convenuta).
pagina 21 di 35 Come emerge dalla documentazione richiamata i Prospetti pro forma contenevano la rappresentazione comparata con quella a bilancio, dell'impatto della contabilizzazione alternativa a saldi chiusi dell'operazione sullo stato patrimoniale, sul conto economico e della redditività economica CP_7 complessiva, indicando analiticamente le voci interessate dalle rettifiche e riclassificazioni derivate dalla rappresentazione contabile come derivato sintetico ed esponendo con chiarezza i dati nelle apposite tabelle ( v.doc. 22 e 23 di parte convenuta).
La redazione dei Prospetti pro forma descrittivi degli effetti in bilancio della contabilizzazione alternativa a saldi chiusi come derivato sintetico dell'operazione non ha corretto l'errore CP_7 della contabilizzazione a saldi aperti nei bilanci ma l'ha privata degli effetti ingannevoli, disvelando plasticamente al mercato, attraverso la “ simulazione” contabile dell'impatto sui dati più rilevanti della situazione patrimoniale, economica e reddituale della banca, i rischi connessi all'effettiva natura di derivato sintetico dell'operazione finanziaria in questione.
Né si può sostenere, sotto l'aspetto dell'efficacia informativa dell'espediente adottato dalla banca convenuta su espressa e specifica indicazione congiunta delle autorità di vigilanza, che l'allegazione ai bilanci di Prospetti pro forma relativi ad una rappresentazione contabile meramente ipotetica possa aver confuso o disorientato il mercato, connotato da un livello di tecnicità delle valutazioni di rischio tale da essere pienamente in condizioni di elaborare le informazioni aggiuntive onde soppesarne gli effetti sulla consistenza patrimoniale dell'emittente. Tanto è vero che lo stesso mercato è rimasto, poi, pressoché impassibile, reagendo con un impercettibile ribasso dei prezzi, dopo la pubblicazione della delibera della Consob che, solo l'11 dicembre 2015, si pronunciava per l'erroneità della contabilizzazione a saldi aperti a fronte dell'accertamento del mancato acquisto dei titoli BTP 2034 oggetto del repo da parte di CP_17
Il quadro informativo fornito al mercato con riferimento all'operazione si era, poi, CP_7 arricchito anche delle informazioni relative alle sue anomalie e agli scopi illeciti di occultamento delle perdite perseguiti dall'organo amministrativo che l'aveva conclusa, con la relazione degli amministratori ex art. 125 Tuf relativa all'assemblea del 29/30 aprile 2013 a cui era allegata la consulenza dei prof. e che analizzava ogni risvolto anche illecito dell'operazione ai fini Per_5 Per_6 dell'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori (v. doc. 2 di parte convenuta).
pagina 22 di 35 Con la pubblicazione dei Prospetti pro forma, delle informazioni integrative richieste dalla e CP_5 della relazione degli amministratori ex art. 125 Tuf, sin dal mese di aprile 2013 il mercato era già pienamente informato che:
- aveva compiuto una complessa operazione di finanza strutturata con analiticamente CP_2 CP_17 descritta in tutte le sue componenti contrattuali, finalizzata alla sostituzione del sottostante di una precedente operazione che stava generando ingenti perdite;
- il fair value iniziale dell'operazione era stato negativo per 308 milioni di euro e non era stato iscritto nei bilanci del periodo dal 2009 al 2011;
- con i diversi contratti collegati la banca aveva assunto una esposizione rilevante su titoli di Stato italiani tramite un finanziamento repo regolato a flussi finanziari netti che non prevedeva l'effettiva consegna dei titoli, ed aveva, quindi, assunto un rischio creditizio sulla Repubblica LIna analogo a quello derivante da un CDS;
- il cda aveva, sulla base delle finalità sottostanti l'operazione, deciso di darne una rappresentazione a saldi aperti considerando in modo disaggregato le varie componenti dell'operazione nella consapevolezza dell'incertezza sulla correttezza della qualificazione e sulla possibilità della valutazione unitaria dell'operazione come derivato sintetico;
- in attuazione di una specifica ed espressa indicazione di un documento congiunto delle autorità di vigilanza, il cda aveva fornito tramite l'allegazione a bilancio dei c.d. Prospetti pro forma una efficace rappresentazione degli effetti sulla situazione patrimoniale, sul conto economico e sulla redditività della diversa qualificazione dell'operazione come CDS e della conseguente contabilizzazione a saldi chiusi;
- su sollecitazione della il cda aveva offerto, infine, esplicita descrizione degli effetti delle CP_5 clausole economiche più gravose per la banca, quali le clausole di risoluzione anticipata, le clausole contenenti i meccanismi di collateralizzazione delle garanzie, le clausole relative ai presupposti di attivazione della repo facility concessa a CP_17
E qualsiasi decisione di investimento in azione di successiva alla pubblicazione nel mese di CP_2 aprile 2013 dei documenti in questione implicava l'attenta considerazione di tutte le informazioni sociali in essi contenute, ivi incluse quelle veicolate nei Prospetti pro forma, relativi ai dati comparati delle due differenti contabilizzazioni.
pagina 23 di 35 Il Prospetto dell'aumento di capitale 2014, infine, conteneva sin dalle avvertenze, richiami al rischio derivante dalle ricadute delle questioni sulle modalità di contabilizzazione dell'operazione CP_7 evidenziando testualmente che: “Nel bilancio della NC sono riportate operazioni di term structured repo, contabilizzate secondo la cosiddetta metodologia “a saldi aperti”. La modalità di rappresentazione contabile di questo tipo di operazioni è all'attenzione degli organismi competenti in sede nazionale ed internazionale. Non si può escludere che in futuro tali organismi forniscano indicazioni diverse sul trattamento contabile, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della NC e/o del Gruppo (cfr. Sezione Prima, Capitolo 4, Paragrafo
4.1.11). (v. doc. 22 di parte convenuta a pag. 1)
Un richiamo specifico al rischio connesso all'operazione era, poi, contenuto nella Nota di CP_7
Sintesi al paragrafo Rischi connessi alle operazioni di term structured repo ( v. doc. 22 pag. 46) mentre l'approfondimento delle informazioni, in particolare, sui possibili effetti negativi del trattamento contabile alternativo anche con riferimento all'impatto sul VaR, era contenuto alla pag. 134 del
Prospetto ove si legge: “ In conclusione, la modalità di rappresentazione contabile “a saldi aperti” adottata da è confermata anche dall'analisi svolta con riferimento al paragrafo C.6 della CP_2
Guidance on Implementing dello IAS 39 nonché al paragrafo AG 39 dello IAS 32, richiamati nel documento denominato “IFRIC Update – From the IFRS Interpretations Committee – March 2014”.
Nonostante la rappresentazione contabile adottata da sia confermata dalla documentazione CP_2 sopracitata, non si può escludere che in futuro gli organi competenti diano un'opinione diversa in merito alla rappresentazione contabile di detti strumenti, con possibili effetti negativi sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria del Gruppo. Infine, in relazione alla specifica richiesta pervenuta dalla in data 10 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, la CP_5
NC ha fornito, nella Relazione e Bilancio Consolidato 2013, un aggiornamento dei prospetti consolidati rideterminati al fine di mostrare gli effetti delle rettifiche e delle riclassificazioni sul conto economico, sul patrimonio netto e sulla redditività complessiva, derivanti dalla rappresentazione come derivati sintetici delle operazioni rilevanti di term structured repo, incluso l'impatto economico/patrimoniale che sarebbe stato rilevato in bilancio a seguito della chiusura transattiva con dell'operazione “TO”, avvenuta nel mese di dicembre 2013, qualora Parte_13 quest'ultima fosse stata rappresentata in bilancio come derivato sintetico.
pagina 24 di 35 Nella rappresentazione contabile rideterminata delle due operazioni come derivati sintetici, l'acquisto dei titoli e il finanziamento tramite long term repo sono rappresentati e valutati come credit default swap (vendita di protezione sul rischio sulla Repubblica LIna, emittente dei titoli sottostanti alle operazioni); analogamente, la differenza fra le cedole fisse dei titoli e il tasso di interesse variabile pagato sui repo di finanziamento è rappresentato come premio incassato per la vendita di protezione.
La rappresentazione contabile delle due operazioni come derivati sintetici produrrebbe impatti significativamente diversi nel conto economico per le variazioni di fair value dei credit default swap e per la riclassificazione a trading degli interest rate swap. Invece, l'impatto differenziale a patrimonio netto verrebbe significativamente mitigato dall'eliminazione delle Riserve AFS (di valore negativo) generate dalla contabilizzazione a “saldi aperti”.
Si evidenzia che la rappresentazione contabile come credit default swap delle due operazioni, per effetto della diversa classificazione contabile delle singole componenti, comporterebbe una modifica al perimetro dei due portafogli di vigilanza (trading book e banking book) e, di conseguenza, impatti differenziali sostanzialmente compensativi sul VaR dei singoli portafogli. Ne consegue, che tale diversa rappresentazione non genererebbe impatti differenziali sul VaR complessivo di Gruppo.
Con riferimento al Bilancio 2013, la rappresentazione delle due operazioni quali derivati sintetici avrebbe comportato un impatto positivo sul conto economico dell'esercizio 2012 pari a Euro 256 milioni e un impatto positivo sul conto economico dell'esercizio 2013 pari a Euro 854 milioni;
l'impatto sulla redditività complessiva di periodo, che include l'effetto derivante dalla cancellazione della Riserva AFS, sarebbe risultato nell'esercizio 2012 negativo per Euro 136 milioni e nell'esercizio
2013 positivo per Euro 68 milioni. L'impatto cumulato sul patrimonio netto sarebbe, pertanto, risultato negativo per Euro 104 milioni sulla situazione al 31 dicembre 2012 e negativo per Euro 37 milioni sulla situazione al 31 dicembre 2013.
Con riferimento al Bilancio 2012, la rappresentazione delle due operazioni quali derivati sintetici avrebbe comportato un impatto negativo sul conto economico dell'esercizio 2011 pari a Euro 1.017 milioni e un impatto positivo sul conto economico dell'esercizio 2012 pari a Euro 256 milioni;
l'impatto sulla redditività complessiva di periodo, che include l'effetto derivante dalla cancellazione della Riserva AFS, sarebbe risultato nell'esercizio 2011 positivo per Euro 178 milioni e nell'esercizio
2012 negativo per Euro 136 milioni. L'impatto cumulato sul patrimonio netto sarebbe, pertanto,
pagina 25 di 35 risultato positivo per Euro 31 milioni sulla situazione al 31 dicembre 2011 e negativo per Euro 104 milioni sulla situazione al 31 dicembre 2012.
Con riferimento al Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2014, la rappresentazione della ristrutturazione “ ” quale derivato sintetico avrebbe comportato un impatto positivo sul CP_7 conto economico di periodo pari a Euro 85 milioni, mentre l'impatto sulla redditività complessiva di periodo alla stessa data, che include l'effetto derivante dalla cancellazione della Riserva AFS, sarebbe risultato positivo per Euro 8 milioni. L'impatto cumulato sul patrimonio netto sarebbe risultato invece negativo per Euro 31 milioni.
Per ulteriori informazioni circa gli impatti che dette operazioni avrebbero prodotto in termini patrimoniali ed economici ove qualificate come credit default swap, si vedano gli schemi all'uopo rideterminati e riprodotti in allegato alla Relazione e Bilancio 2012 (pagg. 813-816), alla Relazione e
Bilancio 2013 (pagg. 846-849) e al Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2014 (pagg. 220-
225). (v. doc. 22 pag. 134 e 135).
In sintesi, quindi, nel periodo in cui gli attori hanno investito e disinvestito in azioni il mercato CP_2 attraverso:
- il comunicato stampa del 6 febbraio 2013 con cui il cda della banca ha informato il mercato della correzione nei bilanci 2009-2011 dell'errore contabile relativo alla mancata rilevazione del fair value negativo iniziale di 308 milioni di euro nel caso di e di 429 milioni di euro nel caso di CP_7
TO;
- le informazioni contenute nei c.d. Prospetti pro forma redatti in esecuzione delle indicazioni contenuti nel documento congiunto NC d'LI e IV sul trattamento contabile delle operazioni CP_5
“term structured repo” dell'8 marzo 2013, allegati ai bilanci a partire dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2012 approvato il 29 marzo 2013 che, unitamente alla relazione degli amministratori ai sensi dell' art. 125 Tuf relativa all'assemblea ordinaria del 29/30 aprile 2013, davano analiticamente conto degli effetti sul bilancio dell'eventuale riqualificazione delle operazioni come derivato sintetico di protezione dal rischio di default della repubblica italiana e della loro contabilizzazione a saldi chiusi;
- il comunicato stampa del 24 aprile 2013 contenente le informazioni aggiuntive al bilancio di esercizio e consolidato dell'anno 2012 imposte dalla Consob sulle operazioni TO e Alexandria ai sensi dell'art. 114 Tuf;
pagina 26 di 35 - i Prospetti pro-forma contenuti nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2013 ed il comunicato stampa integrativo relativo del 24 aprile 2014;
- l'indicazione nel Prospetto 2014 di uno specifico fattore di rischio denominato “Rischi connessi alle operazioni di term structured repo” ripreso anche nella Nota di Sintesi, espressamente dedicato alla questione del trattamento contabile delle operazioni TO e;
CP_7
- aveva avuto completa chiara ed analitica informazione su ogni aspetto rilevante ai fini della valutazione del rischio connesso all'operazione e alle questioni irrisolte sulla modalità CP_7 corretta della sua contabilizzazione in bilancio.
Il complesso delle informazioni offerte al mercato sull'operazione era, quindi, tale da CP_7 consentire all'investitore accorto di orientare le proprie decisioni di investimento soppesando il rischio ad essa specificamente connesso.
E le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'aver trascurato le informazioni anche di alta complessità tecnica rese dai soggetti emittenti al mercato stanno a carico dell'investitore ancorché piccolo risparmiatore, dal momento che la protezione differenziata del singolo investitore non qualificato si colloca non nel rapporto diretto con l'emittente dei titoli sul mercato ma nel rapporto con l'intermediario di cui è tenuto ad avvalersi.
Con riferimento alle falsità denunciate in relazione al trattamento contabile dell'operazione CP_7 la pretesa risarcitoria avanzata dagli attori è, quindi, priva di qualsiasi fondamento.
Anche le censure mosse dagli attori in ordine all'influenza decettiva sulle sue decisioni di investimento della non corretta e veritiera rappresentazione, in particolare nei bilanci 2012 e 2013, dell'ammontare dei crediti deteriorati e dei relativi accantonamenti, comunicata solo dopo l'esecuzione dell'aumento di capitale 2014, con la pubblicazione degli accertamenti compiuti dalle autorità di vigilanza, ed in particolare dalla BCE all'esito dell'Asset Quality Review, sono state già ampiamente affrontate e superate in senso negativo agli investitori con le richiamate sentenze di merito.
Questo Tribunale ha, infatti, già più volte rimarcato che:
- il mercato era stato adeguatamente informato con il Prospetto 2014 del rischio connesso all'impatto sul valore del titolo della pubblicazione da parte della BCE dell'esito dell'AQR, all'epoca ancora in corso, e, comunque, l'assunto da cui muovono gli attori per la deduzione della falsità sotto questo profilo dei bilanci 2012 e 2013 si fonda sulla prospettazione di un impatto retrospettivo degli accertamenti delle autorità di vigilanza in ordine alla consistenza dei crediti deteriorati sui bilanci degli pagina 27 di 35 anni precedenti, frutto di un approccio metodologico non corretto;
- sotto il profilo del quadro informativo offerto al mercato in occasione dell'aumento di capitale, le specifiche avvertenze sui crediti deteriorati inserite nel Prospetto 2014 risultavano già dalla prima pagina ove “Si richiama l'attenzione dell'investitore sui rischi connessi al deterioramento della qualità del credito e sui rischi connessi al comprehensive assessment (cfr. Sezione Prima, Capitolo 4,
Paragrafi 4.1.2 e 4.1.3).
L'Emittente rientra tra i quindici istituti di credito italiani che saranno soggetti alla Vigilanza Unica da parte della BCE a partire da novembre 2014 e che sono, quindi, attualmente sottoposti al comprehensive assessment (comprensivo dell'asset quality review) della durata di un anno, condotto dalla BCE in collaborazione con le autorità nazionali competenti. Qualora, ad esito del comprehensive assessment e, più in particolare, ad esito dell'asset quality review, condotti dalla BCE in collaborazione con la NC d'LI, i cui risultati non sono ancora noti alla Data del Prospetto, si dovessero rendere necessarie ulteriori rettifiche dei crediti, anche significative, potrebbero rendersi necessari nuovi interventi di patrimonializzazione dell'Emittente”. (v. doc. 22 di parte convenuta a pag.
1);
- nella sezione relativa, in particolare, all'illustrazione dei rischi connessi al Comprehensive Assessment
l'emittente avverte in modo specifico che l'esito della AQR sui crediti, in corso alla data del Prospetto, potrebbe “determinare la rilevazione di differenze valutative sulle poste oggetto di esame, con la conseguente necessità di contabilizzare rettifiche nel bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2014…. ovvero in funzione della natura delle differenze rilevate, un fabbisogno patrimoniale aggiuntivo..” (v. doc. 22 conv. a pag. 107) per concludere che “ Qualora i risultati del comprehensive assessment evidenziassero che la NC non soddisfa i parametri di patrimonializzazione fissati dall'EBA, l'Autorità di Vigilanza potrebbe richiedere nuovi interventi di patrimonializzazione volti a colmare i deficit di capitale rivelati dal comprehensive assessment;
..” e che la banca potrebbe trovarsi costretta ad interventi “con possibili ulteriori effetti diluitivi per l'azionariato esistente e possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della NC e/o del
Gruppo.” (v. doc. 22 conv. a pag. 108);
- i fattori di rischio collegati all'esito dell'AQR erano, poi, stati ribaditi anche nella parte relativa alle
“Informazioni sulle tendenze previste” al capitolo 12.2. intitolato “Tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive
pagina 28 di 35 dell'Emittente e del Gruppo” ove si precisa che “ Il comprehensive assessment prevede, inoltre, che le carenze patrimoniali messe in luce dall'asset quality review, o dallo stress test secondo i parametri fissati per lo scenario base, debbano essere appianate entro un periodo di sei mesi, mentre per quelle individuate nello scenario avverso dello stress test tale periodo era pari a nove mesi” (doc. 22 conv. pag 300-302);
- nella sezione del Prospetto 2014 dedicata al “Rischio di credito e di deterioramento della qualità del credito”, l'emittente segnalava che il perdurare della crisi e del rallentamento dell'economia avrebbero potuto determinare “un significativo peggioramento della qualità del credito del Gruppo”, e che : “il verificarsi delle circostanze in precedenza indicate nonché di eventi inattesi e/o imprevisti potrebbe comportare un incremento dei Crediti Deteriorati e degli accantonamenti ad essi relativi [...] con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della
NC e/o del Gruppo” ( doc. 22 conv. p. 113);
- nella stessa sezione del Prospetto era, poi, chiaramente evidenziata la circostanza che il peso dei crediti deteriorati si fosse rivelato superiore alle attese al 31 marzo 2014 con riferimento agli ultimi dati consuntivi disponibili al 31 dicembre 2013 ( Al 31 marzo 2014 i al netto delle Parte_14 relative svalutazioni, ammontavano a Euro 21.925 milioni, in aumento di Euro 933 milioni (pari al
4,4%) rispetto a quanto registrato al 31 dicembre 2013) e che, comunque, l'andamento crescente progressivo del dato fosse già evidente dal raffronto dei dati relativi al 2011 e 2012 raccolti nelle tabelle alla pag. 110 e 111 del Prospetto da cui si evinceva un incidenza dei crediti deteriorati lordi del
25,2% al 31 marzo 2014, del 24,5% al 31 dicembre 2013, del 19,1% al 31 dicembre 2012 e del 14,7% al 31 dicembre 2011;
- sempre nella stessa sezione il Prospetto 2014 dava conto, inoltre, della maggiore incidenza dei crediti deteriorati, al netto delle relative svalutazioni sui crediti totali, rispetto al sistema bancario italiano, esponendo un'incidenza dei crediti deteriorati dell'emittente del 16,5% a fronte dell'11,3% del sistema bancario italiano (v. doc. 22 conv a pag. 109 e relativa tabella a pag. 112 ove erano stati comparati i dati relativi ai crediti deteriorati di con i dati dei primi 5 gruppi bancari italiani); CP_2
- vi era, inoltre, la segnalazione nel Prospetto 2014 dello specifico rischio di ulteriori rettifiche di valore dei crediti verso la clientela rispetto a quelle già apportate al bilancio 2012 all'esito dell'ispezione della
NC d'LI per l'importo di euro 2,656 miliardi a conclusione dell'AQR ancora in corso, in ragione del mutamento delle definizioni di “non performing exposures” e di quella della c.d. “ forbearance”
pagina 29 di 35 contenuto nella bozza di uno specifico “technical standard” che l'EBA aveva raccomandato di applicare nello svolgimento dell'AQR, al fine di garantire l'omogeneità di classificazione a livello europeo delle esposizioni creditrizie. Al riguardo nel prospetto si leggeva che “in data 21 ottobre 2013
l'EBA ha emanato la bozza finale di uno specifico technical standard nell'ambito del quale ha fornito la definizione di 'non performing exposures'. Nello stesso documento, l'EBA ha anche fornito la definizione della cosiddetta “forbearance” che ha come obiettivo l'identificazione delle rinegoziazioni delle condizioni con quei debitori che sono o possono essere in difficoltà nel rispettare i termini di rimborso dei propri debiti. [...]. All'esito dell'attività di definizione di tali indicatori, potrebbero essere classificati come esposizioni forborne crediti che alla Data del Prospetto non sono classificati come tali. Pertanto, la possibile riclassificazione come crediti deteriorati di crediti attualmente classificati come performing e l'adozione di criteri di maggior prudenza nei relativi processi valutativi potrebbero rendere necessarie ulteriori rettifiche di valore” . (v. doc. 22 conv. a pag. 112).
Sostanzialmente, il complesso delle informazioni contenute nel Prospetto 2014 sinteticamente richiamate ha consentito di concludere che al momento della sottoscrizione dell'aumento di capitale del
2014, l'investitore accorto non poteva ignorare:
- il rischio in generale connesso al progressivo deterioramento in corso del portafoglio crediti della banca emittente anche in misura maggiore rispetto al sistema bancario italiano;
- il rischio specifico relativo all'impatto sul volume dei crediti deteriorati e dei relativi accantonamenti contabilizzati in bilancio, delle rettifiche anche rilevanti che avrebbero potuto rendersi necessarie all'esito della AQR in ragione del mutamento degli standards di rilievo delle esposizioni deteriorate adottati dalla BCE nel corso della verifica ed in particolare del rischio della possibile riclassificazione come crediti deteriorati di crediti all'epoca classificati come performing;
- il rischio esteso addirittura alla persistenza dei requisiti di adeguata patrimonializzazione della banca connesso all'esito del comprehensive assessment e dell'asset quality review che avrebbe potuto imporre interventi ulteriori di patrimonializzazione nell'arco dei successivi sei mesi con conseguenti effetti diluitivi a breve sull'azionariato esistente.
Tali elementi risultano anche nel presente giudizio ad accertare l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta dagli attori sull'assunto di essere stati ingannati sulle condizioni di solidità patrimoniale della banca ed indotti ad investire nell'aumento di capitale dalle informazioni decettive contenute nei bilanci 2012 e 2013 in ordine alla consistenza dei crediti deteriorati e dei relativi pagina 30 di 35 accantonamenti, quale successivamente emersa con la pubblicazione dell'esito dell'AQR.
Nel momento in cui gli attori hanno acquistato le azioni di (a partire dal giugno 2014 in poi) CP_2 infatti, il mercato era stato adeguatamente informato del rischio in questione anche con riferimento al fatto che le rettifiche necessarie all'esito dell'AQR potessero essere di entità tale da minare il requisito minimo di patrimonializzazione della banca.
In ogni caso le dedotte falsità dei bilanci 2012 e 2013 in ordine al trattamento contabile dei crediti deteriorati sono peraltro frutto di un'impostazione metodologica non corretta che conduce a risultati scientificamente discutibili e giuridicamente privi di fondamento.
Gli attori non hanno tenuto conto della differenza dei criteri di rilievo e valutazione dei crediti e delle loro garanzie applicati, in particolare, nel corso della verifica dell'AQR rispetto a quelli richiesti dalla policy interna della banca all'epoca della redazione del bilancio al 31.12.2013, peraltro, utilizzati in sede di AQR anche prendendo in considerazione circostanze e dati emersi solo dopo la redazione del bilancio;
in tal modo gli attori giungono al risultato di traslare sull'esercizio 2013 correzioni contabili per € 4,18 milioni dovute, quantomeno in parte, a mutamenti di stima o acquisizioni di nuove informazioni successive alla redazione del documento.
Come già ampiamente affermato da questo Tribunale, le rilevazioni compiute nel corso delle verifiche dell'AQR non possono essere meccanicamente traslate sui bilanci pregressi in quanto ispirate a sistemi e criteri di valutazione stringenti e tendenzialmente automatici diversi da quelli in epoca applicati dalla banca, funzionali allo scopo di rafforzare prudenzialmente la solidità del patrimonio di vigilanza della banca e non idonei alla verifica della correttezza delle appostazioni contabili nei bilanci annuali precedenti.
La metodologia applicata dalla BCE nell'ambito della verifica AQR, infatti, in estrema sintesi:
(i) aveva introdotto, un elenco di eventi ( c.d. trigger event) che comportavano l'automatica classificazione di una posizione nella categoria dei crediti deteriorati con le conseguenti necessità di svalutazione, ancorché non si fossero verificate le condizioni previste all'epoca della redazione del bilancio dalle prassi elaborate dalla normativa regolamentare della vigilanza italiana ( ad es. la tangibile contrazione del fatturato del debitore era condizione sufficiente per il passaggio tra i crediti non performing a prescindere dal fatto che ancora continuasse a onorare regolarmente i debiti);
(ii) aveva previsto i c.d. haircurt, cioè percentuali rigide e prefissate di abbattimento del valore delle garanzie immobiliari risultanti dalle stime a seconda del tempo trascorso e dello stadio della procedura pagina 31 di 35 di recupero in sostituzione dei precedenti metodi discrezionali;
(iii) aveva imposto la stima del costo del recupero del credito sulla previsione dei tempi tratte dai dati storici piuttosto che da quelle molto più ottimistiche utilizzate dalla NC.
E a prescindere dal fatto che fossero rimasti immutati i principi contabili generali di riferimento e la normativa regolamentare, la metodologia applicata nel corso dell'AQR prevedeva, innegabilmente, una diversa declinazione in concreto dei criteri di supporto all'ineludibile discrezionalità dell'operatore nella cernita, rilevazione e valutazione degli elementi rilevanti ai fini della classificazione del credito nella categoria dei crediti deteriorati e nella determinazione dell'ammontare degli accantonamenti di copertura da iscrivere a bilancio;
e si tratta di una diversa declinazione in concreto dei criteri di classificazione e valutazione atta a determinare quel “cambiamento nelle stime contabili” che sulla base del principio IAS 8 determina la necessità di rettifica del bilancio dell'epoca in cui si verifica, distinguendosi dall'errore contabile, derivante dalla mancata o non corretta utilizzazione del sistema di informazioni disponibili all'atto della formazione del bilancio che ne imporrebbe, invece, la correzione retroattiva.
Del resto la BCE all'esito dell'AQR 2014 non aveva rilevato la necessità di correzione di errori contabili pregressi relativi ai crediti deteriorati nei bilanci precedenti né la aveva ritenuto di CP_5 impugnarli di nullità sotto questo profilo, valutando le rettifiche sui crediti deteriorati come dovute al mutamento dei parametri di stima.
Procedendo all'analisi, in particolare, delle falsità dedotte con riferimento al bilancio 2012
l'infondatezza della prospettazione degli attori emerge dalla stessa relazione ispettiva della NC
d'LI del 12 marzo 2013 secondo cui la banca convenuta aveva già proceduto a recepire pressoché integralmente nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 le valutazioni ispettive sui crediti deteriorati provvedendo all'iscrizione a bilancio del 92,6% delle rettifiche prospettate ( v. doc.
8.1 di parte attrice a pag. 19 del documento pdf).
Nella relazione della NC d'LI, al riguardo, si legge che “l'esame analitico in sede ispettiva di un campione di posizioni ha fatto emergere maggiori esigenze di accantonamenti per circa € 780 milioni, cui si aggiungono € 58 milioni di ulteriori perdite previste dall'Audit su altro campione selezionato con criteri statistici. L'azienda ha recepito pressoché integralmente nel bilancio 2012 le valutazioni ispettive - legate anche alla persistente crisi economica- portando il coverange ratio relativo al campione esaminato dal 33,65% al 49,2%” (v. doc.
8.1 di parte attrice a pag. 8 pdf).
pagina 32 di 35 La segnalazione dell'adeguamento del bilancio 2012 all'esito dell'ispezione della NC d'LI è contenuta anche nel Prospetto 2014 ove alla pag. 111 è scritto “Si segnala, inoltre, che dal mese di novembre 2012 al mese di marzo 2013, si è svolto un accertamento ispettivo di NC d'LI mirato a valutare l'adeguatezza delle rettifiche di valore sui Crediti Deteriorati (sofferenze, incagli e ristrutturati). Gli esiti degli accertamenti, consegnati ufficialmente al Gruppo in data 4 giugno 2013, hanno portato alla modifica degli accantonamenti su crediti – già recepiti nel Bilancio 2012 – portando il valore complessivo delle rettifiche nette dei crediti verso la clientela per l'esercizio a Euro
2,656 miliardi.”(v. doc. 22 di parte convenuta a pag. 111).
Con riguardo al trattamento contabile dei crediti deteriorati nel bilancio al 31 dicembre 2013, le conclusioni diametralmente opposte raggiunte dai diversi collegi peritali che in sede penale sono stati incaricati di verificarne la correttezza sono già di per sé emblematiche dell'incidenza della discrezionalità tecnica che connota le valutazioni sottese alla rilevazione e classificazione del portafoglio dei crediti c.d. deteriorati, ai fini della determinazione dell'ammontare degli accantonamenti e delle svalutazioni da operare in bilancio.
Al riguardo il Tribunale non ravvisa ragioni per discostarsi dall'orientamento già assunto sulla questione nella sentenza (v. Tribunale di Milano 7.7.2021 n. 5963 a pag. 82) e (n. CP_15 CP_16
504/2023) e le relative conferme da parte della Corte d'Appello di Milano non potendo trarsi diverse conclusioni all'esito della perizia prodotta da parte attrice al documento n. 11.9.1 e Persona_7 seguenti.
Come già più volte osservato da questo Tribunale, la perizia in questione, muove da un assunto diametralmente opposto a quello della consulenza (cfr. doc. 11.8 attoreo) ma non pare Persona_8 tenere in adeguata considerazione che, come già sottolineato, anche la declinazione concreta dei principi generali di contabilizzazione rimasti invariati, modificata progressivamente dalla banca per adeguarsi alle sollecitazioni degli organi di vigilanza ha inciso ex post sull'individuazione dell'entità dei crediti deteriorati o meglio sulla qualificazione e trattamento dei crediti come tali;
in particolare l'introduzione di criteri improntati a meccanismi vincolanti ed automatici di svalutazione dei crediti e delle loro garanzie in sostituzione delle precedenti valutazioni discrezionali ha indotto una modificazione tale del sistema di rilievo da aver inciso senza dubbio nella rilevazione dei crediti deteriorati a prescindere dal fatto che fossero corrette o meno le precedenti valutazioni discrezionali. Si tratta di un meccanismo che in sé per sé non conduce alla correzione retrospettiva di errori contabili pagina 33 di 35 contenuti in bilanci pregressi ma piuttosto alla rettifica dovuta a modificazioni dei criteri di valutazione secondo le diverse previsioni del principio IAS n. 8.
In conclusione le domande attoree risultano prive di fondamento e devono essere respinte perché nel breve lasso di tempo in cui hanno investito e disinvestito nell'acquisto di azioni in occasione CP_2 dell'aumento di capitale 2014 e successivamente nel mese di ottobre dello stesso anno, le carenze informative che l'avrebbero indotti a confidare in una situazione patrimoniale e finanziaria della società emittente più promettente erano già state colmate e le circostanze denunciate già ben note al mercato che ne aveva da tempo “ assorbito” il rischio nella quotazione di borsa del titolo.
Le perdite subite dagli attori non sono, quindi, causalmente connesse alle carenze informative denunciate ma presumibilmente riconducibile all'oscillazione del valore delle azioni propria dei titoli quotati in borsa di cui l'investitore assume specificamente il rischio.
Né una volta appurato che l'emittente ha compiutamente e chiaramente informato il mercato dell'esistenza di rischi in ordine alle operazioni in derivati ed alla consistenza del volume dei crediti deteriorati in corso di accertamento, gli attori possono lamentare quale danno da investimento disinformato quello derivante dall'oscillazione del prezzo di mercato del titolo connessa alla concretizzazione dei rischi in questione e al detrimento patrimoniale dell'emittente che ne dovesse essere derivato, trattandosi di pregiudizio riflesso non risarcibile di cui ha assunto consapevolmente il rischio al momento dell'assunzione della qualità di soci.
3) Le spese seguono la soccombenza. Pertanto il Tribunale condanna gli attori, in solido tra di loro, a rifondere alla società convenuta le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 17.252,00 per compensi (causa scaglione da 260.001,00 a 520.000,00: fase di studio €
3.544,00; fase introduttiva € 2.338,00; fase istruttoria € 5.206,00; fase decisionale € 6.164,00) oltre
15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. respinge le domande attoree;
2. condanna gli attori, in solido tra di loro, a rifondere alla società convenuta le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 17.252,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
pagina 34 di 35 Milano, 23 ottobre 2025
Il giudice relatore ed estensore Il Presidente
CO LL NG AN
pagina 35 di 35
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati: NG AN Presidente Guendalina Alessandra Virginia Pascale giudice CO LL giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36717/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 (C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. , C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._7 Parte_8
), (C.F. ), C.F._8 Parte_9 C.F._9
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTUCCI Parte_10 C.F._10 CC e dell'avv. ROCCA CARLO EDOARDO elettivamente domiciliati in Milano, VIA LARGA, 6 presso il difensore avv. MARTUCCI CC ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_1 avv.ti Luca Amicabile e Roberto Cisani ed elettivamente domiciliata tramite PEC
Email_1 CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
A) Pregiudizialmente : disporre ex art. 295 c.p.c. la sospensione del presente giudizio in attesa che sia definito quello pendente dinnanzi al Tribunale penale di Milano sez. G.I.P. (dott.ssa Fiammetta Modica) R.G.N.R. 33714/16; R.G.G.I.P. 3502/17) A1) in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità di nei fatti de quibus respingendo tutte le difese, domande e deduzioni avversarie;
CP_2
pagina 1 di 35 A2) in via principale: accertare che i Prospetti informativi 2014, i bilanci e i comunicati price CP_3 sensitive relativi agli esercizi 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e del primo semestre del 2015 di contenevano informazioni inveritiere, e comunque generiche, incomplete e approssimative in CP_2 ordine alla reale situazione patrimoniale, economica, reddituale, finanziaria e organizzativa della società e dunque del suo effettivo valore, esponendo una situazione non veritiera, omettendo informazioni rilevanti ai sensi di legge e delle normative e comunque rilevanti ai fini della determinazione della volontà degli investitori di aderire all'Aucap 2014 o di acquistarne o venderne titoli nell'MTA e ciò per dolo o colpa considerato quanto esposto in atti;
A3) in via principale : accertare che le azioni acquistate per effetto dell'adesione all' 2014 e CP_3 Contr quelle acquistate in precedenza o successivamente sull' non avevano le qualità promesse nelle citate delibere, nel prospetto informativo e/o comunque coerenti con tutta l'informativa price sensitive diffusa nel periodo 2008-2015; A4) sempre in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta ex art. 94 TUF, ex art. 114 TUF ed ex art. 2043 c.c. per i danni che gli attori hanno subito, a seguito dell'acquisto delle azioni di per aver confidato nella veridicità delle informazioni dalla medesima diffuse in ordine CP_2 alla propria situazione patrimoniale, reddituale, finanziaria e organizzativa a mezzo, tra l'altro di un falso prospetto informativo e di false informazioni finanziarie e di bilancio e manipolazione del mercato a fondamento della decisione di investimento in azioni della NC e condannarla al pagamento a titolo di risarcimento del danno a favore degli attori di cui appresso come segue:
1. : euro 13.050,00 (euro tredicimilacinquanta/00); Parte_1
2. : euro 114.838,79 (euro centoquattordicimila ottocentotrentotto/79); Parte_2
3. : euro 20.308,99 (euro ventimilatrecento otto/99); Parte_3
4. e in solido : euro 14.616,90 (euro Parte_4 Parte_5 quattordicimilaseicentosedici/90);
5. : euro 21.971,47 (euro ventunmilanovecento settantuno/47); Parte_6
6. euro 46.905,73 (euro quarantaseimilanovecento cinque/73); Parte_7
7. : euro 49.998,80 (euro quarantanovemilanovecentonovantotto/80); Parte_8
8. : euro 9.454,78 (euro novemilaquattrocentocinquantaquattro/78); Parte_9
9. OS : euro 95.149,20 (euro novantacinquemilacentoquarantanove/20) Pt_10 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, ovvero della diversa maggior o minor somma che sarà ritenuta anche ex art. 1226 c.c. di giustizia, oltre al lucro cessante;
B1) in subordine sul punto: condannare la convenuta al risarcimento del danno – ove occorrendo ex art. 2043 c.c. ed art. 185 c.p. - oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, nella misura di cui al punto A4 che precede ovvero della diversa maggior o minor somma che sarà ritenuta anche ex art. 1226 c.c. di giustizia, oltre al lucro cessante, importi che saranno determinati, ove occorrente, anche a mezzo di CTU, in favore degli attori;
B2) in ulteriore subordine sul punto: condannare, in ogni caso, al risarcimento del danno oltre CP_2 interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, nella misura di cui al punto A4 che precede ovvero della diversa maggior o minor somma che sarà ritenuta anche ex art. 1226 c.c. di giustizia, oltre al lucro cessante, importi che saranno determinati, ove occorrente, anche a mezzo di CTU, in favore degli scriventi;
C) condannare al risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto dagli scriventi, ove CP_2 occorrendo, previo accertamento incidentale del reato di false comunicazioni sociali (art. 2622 c.c.) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF), da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.; pagina 2 di 35 In via preliminare: D) dichiarare la inammissibilità, tardività e decadenza delle deduzioni avversarie di cui a Prima Memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. da pag. 3 a pag. 19 per violazione dell'art. 167, dell'art. 115 e dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.; E) dichiarare la inammissibilità, tardività e decadenza delle deduzioni avversarie sulle lettere di diffida di cui a Seconda Memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. da pag. 13 (da "In secondo luogo") a pag. 14 (fino a "diritto al risarcimento" per violazione dell'art. 167, dell'art. 115 e dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.; F) dichiarare la inammissibilità e tardività e comunque non tener conto ai fini del decidere dei documenti avversariamente depositati in sede di Seconda Memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. n. 93; n. 94 e n. 95; G) dichiarare la inammissibilità e tardività e comunque non tener conto ai fini del decidere dei documenti avversariamente depositati in sede di Nota di deposito del 3.11.2022 costituiti da Corte d'Appello Penale di Milano 3340/22 (doc. avv. 102) ed in sede di Note tecniche autorizzate del 13.12.2022 costituti dalle Note (doc. avv. 102 - sic - 103 e 104). CP_5 Nell'istruttoria : H) solo ove ritenuto indispensabile dal Giudice, disporre C.T.U. al fine di: H1) determinare il valore delle azioni degli attori alle date nelle quali queste furono acquistate/sottoscritte, se nel bilancio e nelle relazioni periodiche dell'esercizio 2013 e dell'esercizio 2014: (i) i crediti in sofferenza della NC fossero stati correttamente svalutati;
(ii) i ricavi commissionali fossero stati depurati dalle entrate derivanti da operazioni truffaldine a danno della propria clientela quali la vendita di diamanti da investimento;
(iii) gli accantonamenti a fondi rischi legali fossero stati congrui rispetto agli obblighi risarcitori nei confronti degli investitori derivanti dalle false rappresentazioni contabili a partire dal terzo trimestre 2012; (iv) l'avviamento fosse stato azzerato o quantomeno considerevolmente ridotto in quanto irragionevole, sia alla luce delle prospettive reddituali dell'istituto di credito, sia alla luce dell'evidente danno reputazionale derivante Contr dalle suesposte vicende e circostanze;
la fosse stata trasparente nella contabilizzazione del derivato . CP_7 Ferma restando la verifica sulla effettiva possibilità di nel primo semestre del 2014 di esercitare CP_2 l'attività bancaria cui sarebbe stata inibita per pacifica inadeguatezza del proprio patrimonio di vigilanza rispetto ai coefficienti minimi imposti dalla normativa di settore, anche in considerazione dell'impossibilità di ricorrere al supporto statale sottoscrivendo i onds Per_1 H2) quantificare il danno subìto dagli attori nella differenza tra il corretto valore delle azioni al momento dell'acquisto (Cass. 14056/10 e Cass. 2654/19) e il maggior prezzo, invece, pagato (v. punto A4) anche una volta determinato il loro corretto valore secondo il punto H1 che precede;
H3) in subordine rispetto al punto che precede: quantificare il danno subìto dagli attori nella minusvalenza sofferta, e in caso di possesso dei titoli, nella differenza tra il prezzo corrisposto per l'acquisto e l'attuale quotazione;
H4) In considerazione di quanto dichiarato alla Commissione Bicamerale Banche presieduta dall'on. dal dott. della in audizione (doc. 12.3), che i crediti deteriorati della Per_2 Per_3 CP_5 CP_2 ammontanti nel 2016 a 46 miliardi di euro derivavano quanto al 40% da finanziamenti erogati ante 2008, quanto al 40% da finanziamenti erogati tra il 2008 e il 2012, e quanto al restante 20% a finanziamenti erogati tra il 2013 e il 2016, si rende indispensabile la verifica della tempistica della corretta contabilizzazione degli accantonamenti ad essi relativi.
pagina 3 di 35 La già richiamata perizia ha analizzato le posizioni creditorie deteriorate al Persona_4 31.12.2013 oggetto dell'AQR del 2014 confermando le macroscopiche irregolarità segnalate dalla vigilanza bancaria. Per avere piena contezza della situazione complessiva, si chiede di ordinare ex art. 210 c.p.c. alla convenuta di esibire la documentazione contabile e amministrativa (delibere di affidamento, rinnovo degli affidamenti, ammontare utilizzato, sconfinamenti, iniziative a recupero degli scoperti, garanzie ottenute a supporto degli affidamenti) relativa ai crediti che a partire dal 1.1.2016 sono stati oggetto di operazioni di cessione/cartolarizzazione – e che erano già iscritti in bilancio dal 31.12.2010 al 31.12.2014 - sì da verificare se le corrispondenti posizioni creditorie fossero state correttamente contabilizzate nei bilanci di competenza. In particolare si fa riferimento ai seguenti documenti: I) L'elenco dei crediti deteriorati e della documentazione analitica di supporto oggetto della seconda ispezione della BCE svolta presso la nel corso del 2015, i cui risultati furono oggetto della CP_2 comunicazione EBA nel 2016 (doc. 9.5). II) Informazioni complete quantomeno di nominativo del debitore, delibere di affidamento, tempistiche degli inadempimenti, accantonamenti effettuati nei singoli esercizi dal momento del deterioramento, relative all'elenco dei crediti deteriorati trasferiti nel corso del 2017 da alla società di CP_2 cartolarizzazione 2018 s.r.l. della quale si allegano in bilanci dal 2018 al 2021. CP_8 III) Informazioni complete quantomeno di nominativo del debitore, delibere di affidamento, tempistiche degli inadempimenti, accantonamenti effettuati nei singoli esercizi, relative alle nr. 10.129 richieste di indennizzo inviate dalla cessionaria alla come indicate a pag. Controparte_9 CP_2 37/38 del bilancio della al 31.12.2021 (doc. 15.4). Controparte_9 IV) Informazioni complete quantomeno di nominativo del debitore, delibere di affidamento, tempistiche degli inadempimenti, accantonamenti effettuati nei singoli esercizi, relative ai crediti deteriorati oggetto delle operazioni denominate: (a) che assumono particolare rilevanza perché i crediti in sofferenza ceduti sono Controparte_10 prevalentemente unsecured, e relativi a controparti corporate per la grande maggioranza entrati in sofferenza prima del 2009. (b) "Progetto IN : portafoglio di complessivi 2,2 miliardi di euro di crediti unsecured non performing di piccolo importo e consumer credit; (c) RO LF 2" : portafoglio di 0,4 miliardi di euro di inadempienze probabili. Con questa operazione la realizzò, nel 2018, una riduzione complessiva delle inadempienze probabili di CP_1 circa 1,9 miliardi di euro e superò l'obiettivo annuo previsto nel Piano di 1,5 miliardi di euro;
(d) il portafoglio ceduto è composto da oltre 40.000 posizioni per un valore contabile CP_11 lordo di circa Euro 290 milioni;
(e) RO A" : portafoglio di 0,9 miliardi di euro di sofferenze leasing ceduto a Bain Capital Credit. V) Informazioni complete quantomeno di nominativo del debitore, delibere di affidamento, tempistiche degli inadempimenti, accantonamenti effettuati nei singoli esercizi, relative ai crediti deteriorati oggetto della operazione denominata Hydra : Compendio di crediti deteriorati oggetto di scissione parziale non proporzionale asimmetrica a favore approvata dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Controparte_12 ai sensi degli articoli 2501-ter e 2506-bis del codice civile, Controparte_1 divenuta efficace il 1 dicembre 2020.
pagina 4 di 35 VI) Informazioni complete quantomeno di nominativo del debitore, delibere di affidamento, tempistiche degli inadempimenti, accantonamenti effettuati nei singoli esercizi, relative ai crediti Cont deteriorati oggetto dell' Operazione di cessione pro-soluto di crediti non performing ( per circa 1,6 miliardi di euro a Illimity come da comunicato del dicembre 2019. CP_13 VII) Cessione di crediti deteriorati a un'affiliata di Cerberus Capital Management L.P. (1° agosto 2019) per 455 milioni di euro. H5) ordinare ex art. 210 c.p.c. alla convenuta di esibire la documentazione contabile e amministrativa (delibere di affidamento, rinnovo degli affidamenti, ammontare utilizzato, sconfinamenti, iniziative a recupero degli scoperti, garanzie ottenute a supporto degli affidamenti) relativa ai crediti deteriorati iscritti nel bilancio al 31.12.2013 e al 31.12.2014, sì da verificare se le corrispondenti posizioni creditorie fossero state correttamente contabilizzate nel bilancio al 31.12.2013; H6) in subordine sul punto : ordinare ex art. 210 c.p.c. alla convenuta di produrre documentazione contabile e amministrativa, relativa ai soli crediti deteriorati oggetto dell'Asset Quality Review effettuato dalla BCE nel corso del 2014 sui dati iscritti nel bilancio al 31.12.2013, le cui risultanze furono rese note al mercato il 26.10.2014 (doc. 9.1). Le posizioni creditorie esaminate in sede di AQR sono elencate nella perizia a partire da pag. 770 e il detto elaborato verifica il Persona_4 fondamento tecnico delle rettifiche richieste dalla BCE. H7) in ulteriore subordine sul punto: ordinare ex art. 210 c.p.c. alla convenuta di produrre documentazione contabile e amministrativa, relativa ai soli crediti deteriorati oggetto dell'Asset Quality Review effettuato dalla BCE nel corso del 2014 sui dati iscritti nel bilancio al 31.12.2013, le cui risultanze furono rese note al mercato il 26.10.2014; H8) in estremo subordine sul punto : produrre nominativi e ragioni sociali dei 386 prenditori di credito (doc. 14.1-14.3) oggetto dell'AQR da parte della BCE del 2014, al fine di dimostrare come gli accantonamenti operati dalla convenuta per tali crediti in sofferenza a bilancio 31.12.2013 fossero assolutamente insufficienti. I) respingere in fatto ed in diritto tutte le deduzioni, domande e istanze avversarie;
L) con ogni e più ampia riserva sull'applicabilità di qualsiasi diversa norma che l'Ill.mo Tribunale nel corso del giudizio dovesse accertare essere stata violata. M) Con vittoria di spese e onorari.
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, In via preliminare:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli Attori per i motivi esposti in narrativa;
Nel merito, in via principale:
- rigettare tutte le domande svolte dagli Attori in quanto prescritte, infondate e/o comunque non provate per i motivi esposti in narrativa;
In ogni caso:
- condannare gli Attori a rifondere a favore di compensi e Controparte_1 spese relativi al presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge. In via istruttoria:
- rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate”.
dichiara inoltre sin d'ora di non accettare alcun contraddittorio in relazione a domande CP_14 nuove che venissero in questa sede precisate dalla società attrice.” pagina 5 di 35 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con citazione ritualmente notificata gli attori meglio identificati in epigrafe (unitamente ad altri per i quali, però, è intervenuta ordinanza di estinzione ai sensi dell'art. 306 c.p.c. per trasferimento dell'azione civile in sede penale) hanno convenuto in giudizio Controparte_1
d'ora in avanti anche solo al fine di:
[...] CP_2
- accertare e dichiarare la responsabilità di CP_2
- accertare che i Prospetti informativi 2014, i bilanci e i comunicati price sensitive relativi agli CP_3 esercizi 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e del primo semestre del 2015 di contenevano CP_2 informazioni inveritiere, e comunque generiche, incomplete e approssimative in ordine alla reale situazione patrimoniale, economica, reddituale, finanziaria e organizzativa della società e dunque del suo effettivo valore, esponendo una situazione non veritiera, omettendo informazioni rilevanti ai sensi di legge e delle normative e comunque rilevanti ai fini della determinazione della volontà degli investitori di aderire all'Aucap 2014 o di acquistarne o venderne titoli nell'MTA e ciò per dolo o colpa considerato quanto esposto in atti;
- accertare che le azioni acquistate per effetto dell'adesione all' 2014 e quelle acquistate in CP_3
Contr precedenza o successivamente sull' non avevano le qualità promesse nelle citate delibere, nel prospetto informativo e/o comunque coerenti con tutta l'informativa price sensitive diffusa nel periodo
2008-2015;
- accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta ex art. 94 TUF, ex art. 114 TUF ed ex art. 2043 c.c. per i danni che gli attori hanno subito, a seguito dell'acquisto delle azioni di per aver CP_2 confidato nella veridicità delle informazioni dalla medesima diffuse in ordine alla propria situazione patrimoniale, reddituale, finanziaria e organizzativa a mezzo, tra l'altro di un falso prospetto informativo e di false informazioni finanziarie e di bilancio e manipolazione del mercato a fondamento della decisione di investimento nel 2014 in azioni della e condannarla al pagamento a titolo di CP_1 risarcimento del danno a favore degli attori con specificazione del danno per ogni attore;
- in subordine, condannare la convenuta al risarcimento del danno – ove occorrendo ex art. 2043 c.c. ed art. 185 c.p. - oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, nella misura di cui al punto A4 che precede ovvero della diversa maggior o minor somma che sarà ritenuta anche ex art. 1226 c.c. di giustizia, oltre al lucro cessante, importi che saranno determinati, ove occorrente, anche a mezzo di
CTU, in favore degli attori;
pagina 6 di 35 - in ulteriore subordine, condannare, in ogni caso, al risarcimento del danno oltre interessi e CP_2 rivalutazione dal dovuto al saldo, nella misura richiesta ovvero della diversa maggior o minor somma che sarà ritenuta anche ex art. 1226 c.c. di giustizia, oltre al lucro cessante, importi che saranno determinati, ove occorrente, anche a mezzo di CTU;
- condannare al risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto dagli attori, ove CP_2 occorrendo, previo accertamento incidentale del reato di false comunicazioni sociali (art. 2622 c.c.) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF), da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c..
A sostegno delle domande, parte attorea ha, in sintesi:
- richiamato la giurisprudenza penale (in particolare le sentenze del Tribunale Penale di Milano e di
Ancona) nonché le perizie disposte sui crediti deteriorati ed occultati;
- dedotto le seguenti, consequenziali, circostanze:
- aveva reso al mercato finanziario le false informazioni di cui è causa tramite in principalità CP_2 attraverso: (i) le situazioni contabili infrannuali del 2013 (doc. 5.1); (ii) il bilancio individuale e consolidato al 31.12.2013 (doc. 5.2); (iii) il Prospetto Informativo a servizio dell'aumento di capitale 16
(di seguito PROSPETTO AUCAP 2014) (doc. 5.3) e del 2011; (iv) le situazioni contabili infrannuali del 2014 (docc. 5.4-5.6); (v) la trimestrale al 31.3.2015 (doc. 5.8); (vi) il bilancio al 31.12.2014 (doc.
5.7); (vii) i comunicati price sensitive in particolare dal 1.10.2013 fino al 20.5.2015 (doc. 6.6-6.11);
(viii) le presentazioni alla comunità finanziaria e le interviste agli organi di stampa tra il 1.10.2013 fino al 20.5.2015 (docc. 7.1-7.6). Documenti tutti contenenti l'attestazione, prevista dall'articolo 154 bis, co.
5 TUF, di essere stati redatti in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nell'Unione Europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19.7.2002;
- le informazioni diffuse al mercato di cui sopra dalla convenuta erano finalizzate - con colpa e/o dolo -
a rappresentarne una situazione patrimoniale, finanziaria, economica e organizzativa florida contrariamente al vero (il fatto illecito). Altresì, esse erano così rilevanti da alterare gli assunti posti a base della valutazione degli strumenti finanziari dalla medesima emessi e, di conseguenza, le scelte di investimento e il meccanismo di formazione dei relativi prezzi (il nesso di causalità tra il comportamento antigiuridico della e le decisioni degli investitori); CP_2
- la non conformità del bilancio consolidato e individuale al 31.12.2013 – e quindi anche del
PROSPETTO AUCAP 2014 - delle relazioni infrannuali del 2014 e del 2015 e del bilancio al pagina 7 di 35 31.12.2014 alle norme che ne disciplinavano la redazione, nonché delle informazioni veicolate con i comunicati price sensitive era stata: (i) riconosciuta dalla medesima con le rettifiche apposte nei CP_2 bilanci al 31.12.2014 e al 31.12.2015; (ii) rilevata dalla BCE con l'Assett Quality Review (AQR) svoltasi nel corso del 2014 sui dati del bilancio al 31.12.2013 (doc. 9.1) e con le comunicazioni riservate inviate a il 9.12.2014 (doc. 9.2) e il 10.2.2015 (doc. 9.3); (iii) accertata dalla CP_2 CP_5 con delibera 19459 dell'11.12.2015 17 (doc. 10.1); (iv) accertata dal Tribunale penale di Milano con sentenza del 15.10.2020, n. 10748 (doc. 4.1). Ulteriori conferme della falsità dei dati veicolati nel
PROSPETTO 2011 e nel PROSPETTO 2014 (doc. 5.3) sono contenute nel Prospetto CP_3 CP_3
Informativo a servizio dell'aumento di capitale 2015 (PROSPETTO 2015), nel Prospetto CP_3
Informativo a servizio dell'aumento di capitale 2017 (PROSPETTO 2017); nei bilanci al CP_3
31.12.2016, al 31.12.2017, al 31.12.2018 e al 31.12.2019;
- il compendio probatorio rendeva inoppugnabile la violazione da parte della convenuta in sede di redazione del bilancio al 31.12.2013 e delle situazioni contabili infrannuali del biennio 2013-2014, quantomeno dei seguenti principi contabili: IAS 1 (presentazione del bilancio); IAS 8 (Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori); IAS 32 (strumenti finanziari: esposizione); IAS
36 (riduzione di valore delle attività); IAS 37 (accantonamenti, passività e attività potenziali); IAS 39
(strumenti finanziari: rilevazione e valutazione);
- il danno risarcibile consisteva nell'integrale minusvalenza sofferta o, in subordine, nel maggior prezzo corrisposto per il relativo acquisto e/o sottoscrizione rispetto a quello congruo sulla base dell'effettiva situazione patrimoniale, reddituale, finanziaria e organizzativa e alle sue prospettive di business dell'emittente;
- i Prospetti movimentazione titoli allegati (doc. 2) predisposti dagli istituti di credito - pur uniformandosi ciascuno al proprio format aziendale - erano tutti di assoluta chiarezza nel descrivere ogni singola operazione, sia che si trattasse di acquisto o vendita di azioni o di diritti di opzione, di sottoscrizione di azioni di nuova emissione o di raggruppamento delle azioni in circolazione;
- la documentazione agli atti (PROSPETTO AUCAP 2014) specificava che le azioni di nuova emissione furono emesse al prezzo di un euro tondo cadauna e il relativo addebito fu effettuato con valuta 27 giugno 2014;
- nell'arco temporale compreso tra il 6 e il 30 giugno 2014, le azioni ex diritto di opzione erano CP_2 scambiate sull'MTA a prezzi variabili tra 1,40 e 2,00 euro, quotazione che derivava dal precedente pagina 8 di 35 raggruppamento 100:1 e dal tecnicismo dell'aumento di capitale che era funzionale alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione al prezzo di un euro. Sicché nessun dubbio di alcuna natura poteva sorgere in relazione all'identificazione delle azioni acquisite in sottoscrizione dell'aumento di capitale
2014;
- la circostanza che gli attori avessero o meno mantenuto o potuto mantenere il possesso delle azioni successivamente al 20 maggio 2015 era del tutto irrilevante. Bastava considerare che, a seguito dei tre successivi raggruppamenti effettuati da – nel rapporto rispettivamente nel 2014 di 100:1; nel CP_2
2015 di 20:1; nel 2017 di 100:1 – chi avesse posseduto nel 2014 duecentomila azioni ne avrebbe avuta alla data della citazione una sola (100 per 20 per 100 = 200.000) la cui quotazione era di poco superiore a un euro;
- la falsità delle informazioni diffuse da era datata quantomeno dal 2008; di conseguenza tutti CP_2 gli acquisti a partire da tale data furono effettuati in costanza di false comunicazioni sociali;
la gravità delle false comunicazioni impattava in maniera impressionante sulla regolarità del bilancio, tanto che nel settembre 2011 solo l'intervento straordinario della NC d'LI riuscì a evitare una crisi di liquidità che avrebbe ipso facto costretto a interrompere la propria operatività. Sicché tutte le CP_2 perdite sofferte sugli acquisti ante 2014 erano pacificamente oggetto di richiesta risarcitoria;
- in ogni caso quasi il 95% del valore del capitale azionario posseduto anteriormente all'aumento di capitale 2014 confluì nel suddetto aumento i cui particolari tecnicismi (raggruppamento 100:1 delle azioni in precedenza possedute e diritto a sottoscrivere 214 azioni di nuova emissione per ogni 5 diritti di opzione posseduti) erano stati appositamente studiati per conseguire tale risultato;
- l'azione risarcitoria aveva ad oggetto le perdite sofferte in costanza di false comunicazioni sociali e si estendeva anche agli acquisti effettuati post aumento di capitale 2014 fino al raggruppamento 20:1 del maggio 2015;
- il 26.10.2014 furono pubblicati i risultati dell'AQR dai quali emerse che era la peggiore NC CP_2
d'Europa, chiamata a un nuovo aumento di capitale di almeno due miliardi di euro;
- l'allegata perizia (doc. 11.9) resa disponibile nel mese di maggio 2021, ancorché Persona_4 riferita prioritariamente al bilancio al 31.12.2013, apportava peraltro elementi sufficienti a provare che anche l'aumento di capitale 2015 era stato effettuato sulla base di false comunicazioni sociali, sempre relative all'errata contabilizzazione dei crediti deteriorati. Di conseguenza, quelli degli attori che avevano sottoscritto l'aumento di capitale 2015 acquistando azioni al prezzo di 1.17 euro, importo pagina 9 di 35 azzeratosi nel giro di poco più di dodici mesi, si riservavano di avviare distinta azione risarcitoria relativa al suddetto investimento.
Gli importi investiti in presenza di false informazioni e dei quali si chiedeva il risarcimento erano quindi i seguenti (come ripresi e riportati dalla citazione relativamente agli attori ancora coinvolti nel presente giudizio):
“1. - deposito titoli nr. 0050012690 presso NC Profilo In data Parte_1
14/07/2014 ha acquistato nr. 10.000 azioni al prezzo unitario di 1,305 euro per un controvalore pari a
13.050,00 euro;
In data 20/05/2015 le nr. 10.000 azioni sono state raggruppate nel rapporto 20:1 riducendosi a 500.
L'importo investito e mantenuto in possesso in costanza di false informazioni è pari a euro 13.050,00
(euro tredicimilacinquanta/00).”;
5. - deposito titoli nr. 0050034476 e nr. 0060034476 presso NC Parte_2
Profilo Deposito titoli nr. 0050034476
In data 20/06/2014 ha acquistato nr.
2.500 diritti di opzione al prezzo unitario di 19,881 euro per un controvalore pari a 49.701,70 euro;
In data 27/06/2014 ha esercitato i diritti di opzione sottoscrivendo nr. 107.000 azioni al prezzo unitario di 1,00 euro, per un controvalore pari a 107.000,00 euro;
In data 14/07/2014 ha acquistato nr. 23.000 azioni al prezzo unitario di 1,324 euro per un controvalore pari a 30.445,04 euro;
Le nr. 130.000 azioni vengono trasferite nel deposito titoli nr. 0060034476 in NC Profilo
Deposito titoli nr. 0060034476
In data 03/12/2014 ha venduto nr. 65.000 azioni al prezzo unitario di 0,630 euro per un controvalore pari a 40.969,03 euro;
In data 27/01/2015 ha venduto nr. 65.000 azioni al prezzo unitario di 0,482 euro per un controvalore pari a -31.338,92 euro;
L'importo investito e mantenuto in possesso in costanza di false informazioni è pari a euro 114.838,79
(euro centoquattordicimilaottocentotrentotto/79);
6. - deposito titoli nr. 0550014762 presso NC Profilo Parte_3
In data 20/06/2014 ha acquistato nr. 840 diritti di opzione al prezzo unitario di 20,706 euro per un controvalore pari a 17.393,16 euro;
pagina 10 di 35 In data 26/06/2014 ha esercitato i diritti di opzione sottoscrivendo nr. 35.952 azioni al prezzo unitario di 1,00 euro, per un controvalore pari a 35.952,00 euro;
In data 04/09/2014 ha venduto nr.
7.444 azioni al prezzo unitario di 1,142 euro per un controvalore pari a 8.498,03 euro;
In data 16/09/2014 ha venduto nr.
7.873 azioni al prezzo unitario di 1,075 euro per un controvalore pari a 8.463,95 euro;
In data 09/10/2014 ha venduto nr.
7.693 azioni al prezzo unitario di 1,006 euro per un controvalore pari a 7.740,32 euro;
In data 10/10/2014 ha acquistato nr.
6.214 azioni al prezzo unitario di 0,997 euro per un controvalore pari a 6.195,54 euro;
In data 22/10/2014 ha acquistato nr.
6.354 azioni al prezzo unitario di 0,914 euro per un controvalore pari a 5.808,09 euro;
In data 28/10/2014 ha venduto nr. 19.510 azioni al prezzo unitario di 0,794 euro per un controvalore pari a 15.488,32 euro;
In data 29/10/2014 ha venduto nr.
6.000 azioni al prezzo unitario di 0,808 euro per un controvalore pari a 4.849,18 euro;
L'importo investito e mantenuto in possesso in costanza di false informazioni è pari a euro 20.308,99
(euro ventimilatrecentootto/99);
8. Parte_11 Parte_12
- deposito titoli nr. 0550046430 presso NC Profilo Parte_5
In data 20/06/2014 ha acquistato nr. 625 diritti di opzione al prezzo unitario di 19,663 euro per un controvalore pari a 12.289,46 euro;
In data 27/06/2014 ha esercitato i diritti di opzione sottoscrivendo nr. 26.750 azioni al prezzo unitario di 1,00 euro, per un controvalore pari a 26.750,00 euro;
In data 04/09/2014 ha venduto nr.
5.471 azioni al prezzo unitario di 1,149 euro per un controvalore pari a 6.284,00 euro;
In data 16/09/2014 ha venduto nr.
4.373 azioni al prezzo unitario di 1,082 euro per un controvalore pari a 4.730,09 euro;
In data 09/10/2014 ha venduto nr.
6.240 azioni al prezzo unitario di 1,012 euro per un controvalore pari a 6.316,92 euro;
pagina 11 di 35 In data 10/10/2014 ha acquistato nr.
5.136 azioni al prezzo unitario di 0,991 euro per un controvalore pari a 5.089,78 euro;
In data 22/10/2014 ha acquistato nr.
5.344 azioni al prezzo unitario di 0,909 euro per un controvalore pari a 4.855,25 euro;
In data 27/10/2014 ha venduto nr. 16.146 azioni al prezzo unitario di 0,803 euro per un controvalore pari a 12.970,79 euro;
In data 29/10/2014 ha venduto nr.
5.000 azioni al prezzo unitario di 0,813 euro per un controvalore pari a 4.065,79 euro;
L'importo investito e mantenuto in possesso in costanza di false informazioni è pari a euro 14.616,90
(euro quattordicimilaseicentosedici/90);
9. deposito titoli nr. 0050032766 presso NC Profilo Parte_6
In data 20/06/2014 ha acquistato nr. 350 diritti di opzione al prezzo unitario di 19,976 euro per un controvalore pari a 6.991,47 euro;
In data 27/06/2014 ha esercitato i diritti di opzione sottoscrivendo nr. 14.980 azioni al prezzo di 1,00 euro, per un controvalore pari a 14.980,00 euro;
In data 20/05/2015 le nr. 14.980 azioni sono state raggruppate nel rapporto 20:1 riducendosi a 749.
L'importo investito e mantenuto in possesso in costanza di false informazioni è pari a euro 21.971,47
(euro ventunmilanovecentosettantuno/47);
19. - deposito titoli nr. 0550000589 presso NC Profilo Parte_7
In data 20/06/2014 ha acquistato nr.
2.010 diritti di opzione al prezzo unitario di 19,663 euro per un controvalore pari a 39.522,91 euro;
In data 27/06/2014 ha esercitato i diritti di opzione sottoscrivendo nr. 86.028 azioni al prezzo unitario di 1,00 euro, per un controvalore pari a 86.028,00 euro;
In data 04/09/2014 ha venduto nr. 17.851 azioni al prezzo unitario di 1,149 euro per un controvalore pari a 20.503,68 euro;
In data 16/09/2014 ha venduto nr. 14.037 azioni al prezzo unitario di 1,082 euro per un controvalore pari a 15.183,25 euro;
In data 09/10/2014 ha venduto nr. 19.995 azioni al prezzo unitario di 1,012 euro per un controvalore pari a 20.241,48 euro;
In data 10/10/2014 ha acquistato nr. 16.438 azioni al prezzo unitario di 0,991 euro per un
pagina 12 di 35 controvalore pari a 16.290,06 euro;
In data 22/10/2014 ha acquistato nr. 17.068 azioni al prezzo unitario di 0,909 euro per un controvalore pari a 15.507,01 euro;
In data 27/10/2014 ha venduto nr. 50.651 azioni al prezzo unitario di 0,803 euro per un controvalore pari a 40.690,18 euro;
In data 29/10/2014 ha venduto nr. 17.000 azioni al prezzo unitario di 0,813 euro per un controvalore pari a 13.823,67 euro;
L'importo investito e mantenuto in possesso in costanza di false informazioni è pari a euro 46.905,73
(euro quarantaseimilanovecentocinque/73);
30. deposito titoli nr. 0050053009 presso NC Profilo Parte_8
In data 20/06/2014 ha acquistato nr. 800 diritti di opzione al prezzo unitario di 19,699 euro per un controvalore pari a 15.758,80 euro;
In data 27/06/2014 ha esercitato i diritti di opzione sottoscrivendo nr. 34.240 azioni al prezzo di 1,00 euro, per un controvalore pari a 34.240,00 euro;
In data 20/05/2015 le nr. 34.240 azioni sono state raggruppate nel rapporto 20:1 riducendosi a 1.712.
L'importo investito e mantenuto in possesso in costanza di false informazioni è pari a euro 49.998,80
(euro quarantanovemilanovecentonovantotto/80).
31. deposito titoli nr. 0050001467 e nr. 0058001467 presso NC Profilo Parte_9
Deposito titoli nr. 0050001467
In data 20/06/2014 ha acquistato nr. 150 diritti di opzione al prezzo unitario di 20,232 euro per un controvalore pari a 3.034,78 euro;
In data 27/06/2014 ha esercitato i diritti di opzione sottoscrivendo nr.
6.420 azioni al prezzo di 1,00 euro, per un controvalore pari a 6.420,00 euro;
Le nr.
6.420 azioni vengono trasferite nel deposito titoli nr. 0058001467 in NC Profilo Deposito nr.
0058001467
In data 18/05/2015 le nr.
6.420 azioni sono state raggruppate nel rapporto 20:1 riducendosi a 321.
L'importo investito e mantenuto in possesso in costanza di false informazioni è pari a euro 9.454,78
(euro novemilaquattrocentocinquantaquattro/78).
47. - deposito titoli nr. 143335 presso Parte_10 Controparte_1
In data 17/09/2014 ha acquistato nr. 163.000 azioni al prezzo unitario di 1,070 euro per un
pagina 13 di 35 controvalore pari a 174.437,50 euro;
In data 26/01/2015 ha venduto nr. 163.000 azioni al prezzo unitario di 0,486 euro per un controvalore pari 79.288,30 euro;
L'importo investito e mantenuto in possesso in costanza di false informazioni è pari a euro 95.149,20
(euro novantacinquemilacentoquarantanove/20).”
Tanto premesso, parte attorea allegava ulteriormente, rispetto al prospetto 2014 che CP_3 CP_2
- garantiva la correttezza dei dati dei propri bilanci;
- affermava di rispettare i requisiti regolamentari in tema di patrimonio di vigilanza;
- attestava di avere altresì rettificato i bilanci degli anni precedenti al fine di correttamente contabilizzare le operazioni TO e CP_7
- rassicurava sull'assenza di effetti duraturi sulla sua credibilità;
- dichiarava di considerare l'operazione come un term structured repo; CP_7
- circoscriveva, inoltre, il rischio economico relativo a tale operazione;
- asseriva di operare con diligenza nella tutela dei propri crediti;
- dava atto dell'ispezione della NC d'LI del 2012/2013 senza però informare sulle gravissime criticità rilevate dall'Istituto di Vigilanza;
- emetteva quindi altri elementi fattuali come riassunti alle pagine da 87 a 94 della citazione.
Così sinteticamente richiamate le informazioni offerte dalla convenuta, gli attori hanno contestato la falsità di tali ritenute ottimistiche dichiarazioni.
In particolare hanno contestato:
- l'errata contabilizzazione dei crediti deteriorati (pagina 103 e seguenti della citazione);
- le modalità di iscrizione a bilancio delle operazioni Alexandria-Nomura e TO-DB (pag. 128 e ss citazione);
- l'esistenza di pratiche commerciali scorrette da parte della convenuta nei confronti della clientela
(pag. 144 e ss citazione);
- la consequenziale irragionevolezza del piano industriale 2013-2017 (cfr. pag. 147 e ss citazione);
- la errata contabilizzazione dell'avviamento;
- la sussistenza di una organizzazione aziendale non compliant con conseguente violazione del d.lgs
231/01.
Secondo gli attori “la violazione al precetto normativo sulla corretta formazione del bilancio (art. 2424
pagina 14 di 35 ss. c.c.) si sostanzia tanto con la diffusione di informazioni false quanto con l'omissione di quelle vere
(Cass. pen. Sez. Un., 31.3.2016, n. 22474), sicché le falsità presenti nel bilancio al 31.12.2010, nel
PROSPETTO 2011 e nelle relazioni periodiche e nelle informazioni rese al mercato finanziario con i comunicati price sensitive nel periodo 1.1.2010 - 16.4.2012 possono essere individuate quantomeno, nelle seguenti sette:
- Non corretta contabilizzazione delle operazioni in derivati , TO, Nota LI con CP_7 occultamento di ingenti perdite;
- Falsa descrizione dell'assetto organizzativo e gestionale;
- Violazione del d.lgs. 231/2001;
- Avviamento iscritto per oltre sei miliardi di euro in violazione dello IAS 65 36;
- Mancati accantonamenti su crediti v/s clienti;
- Mancata costituzione di fondi rischi sugli investimenti azzardati;
- Falsa rappresentazione del patrimonio di vigilanza.” (cfr. sul punto pagine 153 e ss. citazione).
Da tale falsa rappresentazione della realtà, secondo gli attori, ne derivava una responsabilità della società convenuta ex artt. 94/114 tuf e 2043 c.c.
1).1 Si è costituita contestando la ricostruzione in fatto e diritto operata dagli attori e ha CP_2 formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione,
In via pregiudiziale di rito:
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione avversario per mancata indicazione della causa petendi, adottando ogni conseguente pronuncia;
In via preliminare:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli Attori per i motivi esposti in narrativa;
Nel merito, in via principale:
- rigettare tutte le domande svolte dagli Attori in quanto prescritte, infondate e/o comunque non provate per i motivi esposti in narrativa;
In ogni caso:
- condannare gli Attori a rifondere a favore di compensi e Controparte_1 spese relativi al presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria:
pagina 15 di 35 - rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate”.
1).2 Successivamente alla concessione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. (e alla successiva estinzione parziale del giudizio tra alcuni attori e la convenuta) il giudice istruttore rinviava per la precisazione delle conclusioni e la causa, spirati in data 30 settembre 2025 i termini per il deposito delle memorie di replica, perveniva al Tribunale per la decisione.
2) Ritiene il Tribunale che le domande attoree debbano essere respinte richiamando e condividendo i principi espressi da questo Tribunale con le sentenze 5963/2021 (c.d. sentenza ) e n. 504/2023 CP_15
(c.d. sentenza confermate dalla Corte d'Appello di Milano rispettivamente dalle sentenze CP_16
3163/2023 e 226/2025.
In primo luogo, deve essere respinta l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., non sussistendo alcuna pregiudizialità tra il presente giudizio e i giudizi penali pendenti.
Come noto, la sospensione del giudizio può dirsi necessaria, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., soltanto quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa pendente davanti ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico - giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. Al di fuori di tali presupposti, la sospensione cessa di essere necessaria e, quindi, obbligatoria per il giudice, ed è meramente facoltativa (Cass. 21396/12; Cass. 25272/10, Cass. 511/2013; Cass. 39/2013).
Parte attrice sostanzialmente si duole del comportamento tenuto dalla società convenuta la quale avrebbe comunicato al mercato, mediante il prospetto informativo relativo all'aumento di capitale del
2014 (nonché nei bilanci del 2013 e del 2014) false informazioni, determinando in tal modo scelte di investimento non consapevoli, con riferimento:
1. alla contabilizzazione ingannevole dell'operazione in derivati conclusa con c.d. operazione CP_17
CP_7
2. all'alterazione della consistenza dei crediti deteriorati e dei relativi accantonamenti con cui era stata celata, secondo la prospettazione attorea, una situazione patrimoniale dell'istituto di credito totalmente critica, addirittura tale da far ritenere non proseguibile l'attività bancaria.
Inoltre, gli attori hanno rappresentato elementi di falsità con riferimento ai bilanci del 2013 e del 2014 con riferimento ai crediti deteriorati con conseguente riversamento di tale dato nel prospetto informativo pubblicato in occasione dell'aumento di capitale del 2014.
pagina 16 di 35 Tale falsità si desume, secondo parte attrice, dal fatto che la banca, a seguito delle attività ispettive cui era stata sottoposta - (cd. AQR) - aveva provveduto, in aderenza alle indicazioni ricevute dalle Autorità di vigilanza, ad incrementare gli accantonamenti sui crediti iscritti in bilancio.
Su questo punto, ci si limita ad osservare che tutti i precedenti di merito di questo Tribunale hanno accertato come la necessità di apportare correzioni ai bilanci per rettificare i crediti deteriorati sia sorta a seguito dell'introduzione, da parte dell'organo di vigilanza comunitario, di criteri di valutazione più Cont stringenti dei in forza dei quali tutti gli enti creditizi sono stati invitati ad avere un approccio più prudenziale per il futuro.
In particolare, l'esito dell'Asset Quality Review ha determinato la necessità per tutte le banche sottoposte a detto esame di adottare valutazioni dei crediti maggiormente prudenziali rispetto a quelle pregresse, senza, tuttavia, impattare sui bilanci pregressi imponendone la revisione.
Con la conseguenza che l'impostazione del controllo di vigilanza si è fondato su verifiche a campione e sull'utilizzo di dati anche successivi rispetto al momento di redazione dei bilanci, ed è stata improntata ad un'ottica di maggiore restrizione e rigore rispetto a quanto fatto in precedenza dagli istituti bancari.
Sempre secondo le pronunce di merito citate, che si ritiene di condividere integralmente, tale conclusione risultava ulteriormente confermata dalla circostanza per cui sia la NC d'LI sia la BCE si erano limitate, in un'ottica prudenziale, ad invitare a stanziare a conto economico nei bilanci CP_2 futuri ulteriori accantonamenti, escludendo l'esistenza nei bilanci esaminati di falsi contabili, tanto è vero che le Autorità di Vigilanza non avevano irrogato a alcun tipo di sanzione. CP_2
Come correttamente evidenziato da questo Tribunale nella sentenza 504/2023, “la metodologia applicata nel corso dell'AQR prevedeva, innegabilmente, una diversa declinazione in concreto dei criteri di supporto all' ineludibile discrezionalità dell'operatore nella cernita, rilevazione e valutazione degli elementi rilevanti ai fini della classificazione del credito nella categoria dei crediti deteriorati e nella determinazione dell'ammontare degli accantonamenti di copertura da iscrivere a bilancio;
e si tratta di una diversa declinazione in concreto dei criteri di classificazione e valutazione atta a determinare quel “cambiamento nelle stime contabili” che sulla base del principio IAS 8 determina la necessità di rettifica del bilancio dell'epoca in cui si verifica, distinguendosi dall'errore contabile, derivante dalla mancata o non corretta utilizzazione del sistema di informazioni disponibili all'atto della formazione del bilancio che ne imporrebbe, invece, la correzione retroattiva.
pagina 17 di 35 Del resto la BCE all'esito dell'AQR 2014 non ha rilevato la necessità di correzione di errori contabili pregressi relativi ai crediti deteriorati nei bilanci precedenti né la ha ritenuto di impugnarli CP_5 di nullità sotto questo profilo, valutando le rettifiche sui crediti deteriorati come dovute al mutamento dei parametri di stima. Lo stesso direttore generale della chiamato a deporre avanti la CP_5
Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, ha, infatti, riconosciuto che le rettifiche su crediti apportate nel bilancio 2014 di sono state determinate da “una revisione CP_2 delle metodologie e dei parametri per la classificazione e valutazione dell'intero portafoglio creditizio della NC” (pagine 39 e 40 della sentenza).
Rispetto alle censure sollevate in relazione alla portata decettiva dell'erronea contabilizzazione dell'operazione (rispetto alla quale si sovrappone anche l'analoga questione della CP_7 operazione c.d. TO) risulta sufficiente richiamare, per l'inquadramento generale delle questioni, le sopra richiamate sentenze 5963/2021 del Tribunale di Milano e la sentenza della Corte d'Appello di
Milano n. 3163/2023.
In particolare, deve richiamarsi integralmente l'ampia ed esaustiva motivazione delle sentenze con riferimento:
(i) all'analitica descrizione della complessa architettura negoziale dell'operazione di finanza strutturata realizzata da in esecuzione dell'accordo quadro contenuto nel Mandate Agreement del 31 luglio CP_2
2009, attraverso la conclusione con di: CP_17
- un contratto di asset exchange relativo alla sostituzione del sottostante delle c.d. Alexandria notes,
- un accordo di asset swap transaction di acquisto da parte di BPMS di titoli BTP 2034 per oltre 3 miliardi di euro collegato ad un interest rate swap a copertura del rischio sul tasso;
- un long term repo di vendita da parte di a degli stessi BTP 2034 con impegno a CP_2 CP_17 riacquistarli alla loro scadenza e a remunerare con interesse a tasso variabile aumentato dello CP_17 spread e contestuale clausola di risoluzione anticipata nell'ipotesi di default della Repubblica LIna;
- un repo facility cioè una linea di finanziamento concessa da a attivabile con CP_2 CP_17 operazioni di repo, assistito, come tutte le altre operazioni (asset swap e long term), da impegni di garanzia con meccanismo di aggiornamento periodico, c.d. marginazione, regolato in contanti con frequenza giornaliera (v. sentenza Tribunale di Milano 7.7.2021 n. 5963 alle pag. 53, 54);
(ii) alla sua qualificazione come operazione unitaria finanziariamente corrispondente ad un derivato creditizio (CDS) inerente al rischio creditizio della Repubblica LIna, ai fini dell'applicazione del pagina 18 di 35 principio contabile IAS 39 che prescrive la contabilizzazione delle operazioni finanziarie del tipo term structured repo a saldi chiusi ove lo scopo economico sostanziale perseguito con l'operazione, c.d. substantive business purpose, fosse essenzialmente quello di un derivato sintetico. Come già spiegato dal Tribunale l'operazione si compone, infatti, di una pluralità di negozi funzionalmente strettamente collegati, connotati da una causa c.d. in concreto economicamente corrispondente ad uno scambio reciproco di flussi finanziari al netto, calcolati sul valore di riferimento dei BTP 2034, che prescinde dalla materiale consegna dei titoli per tutta la durata del rapporto e sino alla scadenza dei titoli stessi;
e si tratta di una causa di scambio del tutto analoga a quella di un derivato creditizio, congegnata allo scopo, esplicitamente dichiarato, di ristrutturare le perdite previste sull'investimento nelle c.d.
Alexandria notes, sostituendone il sottostante con strumenti finanziari meno rischiosi, in modo tale da celare, al contempo, le perdite attraverso la contabilizzazione c.d. a saldi aperti, disaggregata cioè per le singole componenti dell'operazione, così da non iscriverne a bilancio il fair value negativo iniziale (v. sentenza Tribunale di Milano 7.7.2021 n. 5963 alle pag. da 54 a 58 ed in particolare i richiami alle ammissioni della banca desumibili dalla relazione dell'organo amministrativo ex art. 125 Tuf relativa all'assemblea dei soci del 29/30 aprile 2013);
(iii) all'accertamento della diffusione sul mercato da parte della banca convenuta, attraverso la contabilizzazione dell'operazione c.d. a saldi aperti, operata a partire dal bilancio 2009 sino al bilancio chiuso al 31.12.2012, pubblicato il 5 aprile 2013, di due ordini di falsità:
- la falsità relativa alla mancata iscrizione a bilancio del far value iniziale negativo per 308 milioni di euro dell'operazione, corrispondente al costo di sostituzione delle Alexandria notes ed al compenso aggiuntivo riconosciuto a incontrovertibilmente ammessa dalla stessa banca convenuta CP_17 allorché ha proceduto alla correzione dell'errore nei bilanci pregressi;
- la falsità relativa alla scorretta qualificazione a fini contabili dell'operazione come acquisto di titoli di
Stato che ne aveva celato la natura sostanziale di derivato sintetico i cui effetti contabili non erano contemplati in bilancio, con conseguente infedele rappresentazione del patrimonio sociale e del risultato di esercizio (v. sentenza Tribunale di Milano 7.7.2021 n. 5963 alle pagg. da 58 a 62); iv) al completo disvelamento del vero con riferimento alla falsità relativa alla mancata iscrizione a bilancio del fair value negativo, sin dal comunicato stampa del 6 febbraio 2013, ed alla integrale sterilizzazione della portata decettiva della falsità connessa all' erronea contabilizzazione a saldi aperti dell'operazione sin dalla allegazione nella nota integrativa al bilancio di esercizio e CP_7
pagina 19 di 35 consolidato del 2012 approvato il 29 marzo 2013, dei c.d. Prospetti pro forma, contenenti l'analitica descrizione dell'impatto sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della banca della contabilizzazione alternativa a saldi chiusi, e dall'emissione del comunicato stampa integrativo ex art. 114 comma 4 Tuf del 24 aprile 2013 ( v. sentenza Tribunale di Milano 7.7.2021 n. 5963 alle pagg. da
63 a 74).
Nel caso specifico delle operazioni di investimento compiute dagli attori, l'accertamento della falsità sotto i due profili in questione dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali della banca, nel periodo tra l'approvazione del bilancio dell'anno 2009 e la pubblicazione del bilancio di esercizio e consolidato relativo all'anno 2012, non è, dunque, sufficiente all'affermazione della responsabilità da falso in prospetto invocata.
Al momento dell'acquisto delle azioni da parte degli attori a partire quanto meno dal giugno 2014 in poi, il c.d. disvelamento del vero con riferimento ai due ordini di falsità accertati in relazione alla contabilizzazione dell'operazione era, infatti, già da tempo avvenuto. CP_7
In particolare, con riferimento al primo profilo di falsità relativo al fair value iniziale negativo la banca convenuta aveva colmato la lacuna informativa:
- con il comunicato stampa del 6 febbraio 2013 con cui preannunciava la correzione degli errori compiuti “nella rappresentazione contabile delle operazioni strutturate denominate “ ”, CP_7
“TO” e “Nota LI” poste in essere in esercizi precedenti… in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio individuale e consolidato della banca al 31 dicembre 2012 in applicazione dei vigenti principi contabili ed in considerazione di eventuali orientamenti espressi dalle Autorità di
Vigilanza.” precisando che “ In relazione ad ” ” e ”TO”, gli errori individuati CP_7 ammontano, alla data di insorgenza, rispettivamente ad Euro 308 milioni ed Euro 429 milioni, e riguardano la rilevazione iniziale del fair value delle passività assunte nel contesto delle suddette due operazioni” ed indicando in tabella l'impatto negativo della correzione degli errori sul patrimonio netto al 31 dicembre 2012 in complessi € 730,3 milioni. (v. doc. 61 di parte convenuta);
- con le correzioni retrospettive apportate nel progetto di bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2012 in applicazione del principio sulla correzione degli errori contabili IAS 8 (c.d. restatement) in relazione al fair value iniziale negativo delle operazioni e TO, ove in CP_7 nota integrativa sono contenute ampie descrizioni delle operazioni e delle rettifiche apportate.
pagina 20 di 35 E si tratta di comunicazioni al mercato senza alcun dubbio rivelatrici della falsità contenuta nei bilanci
2009-2011 e fino alla relazione trimestrale del mese di settembre 2012 in ordine all'omessa iscrizione a bilancio del fair value iniziale negativo dell'operazione e del suo impatto sulla situazione CP_7 patrimoniale ed economica della banca, così che nessuna scelta di investimento effettuata dopo il comunicato stampa del 6 febbraio 2013 può dirsi condizionata dalla falsa rappresentazione contabile in questione.
Con riferimento, invece, alla sterilizzazione dell'effetto decettivo dell'erronea contabilizzazione a saldi aperti dell'operazione la banca aveva dato fedele attuazione alle indicazioni contenute nel CP_7
Documento congiunto NC d'LI/Consob/IVASS n. 6 dell'8 marzo 2013 sul “Trattamento contabile di operazioni di “repo strutturati a lungo termine”, secondo cui, per rispondere all'esigenza di fornire al mercato un'ampia e completa informativa che consenta una puntuale valutazione della situazione aziendale, “Nel caso di operazioni di importo significativo è altresì opportuno che i redattori del bilancio considerino attentamente la necessità di descrivere adeguatamente, anche per il tramite di prospetti pro-forma, gli effetti sui bilanci che deriverebbero da una riqualificazione delle operazioni come un derivato sintetico, al netto degli effetti fiscali, comparati con quelli dell'esercizio precedente.”.
La banca convenuta, infatti, pur continuando a contabilizzare a saldi aperti l'operazione , ha CP_7 allegato alla nota integrativa i Prospetti Pro forma contenenti la descrizione degli effetti sullo stato patrimoniale e conto economico della qualificazione come CDS e della contabilizzazione alternativa a saldi chiusi:
- sia al bilancio di esercizio e consolidato al 31.12.2012 pubblicato il 5 aprile 2013 (v. Prospetti pro forma in nota integrativa al bilancio 2012 doc. 17 di parte convenuta), seguito, poi, su richiesta della ai sensi dell'art. 114 comma 5 Tuf, dalle informazioni aggiuntive relative alle condizioni CP_5 contrattuali delle diverse componenti delle operazioni e TO, rese con il Comunicato CP_7 stampa del 24 aprile 2013 (v. doc. 63 di parte convenuta);
- sia al bilancio di esercizio e consolidato al 31.12.2013 pubblicato il 3 aprile 2014 (docc. 66, 67 e 68 di parte convenuta) seguito, poi, su richiesta della ai sensi dell'art. 114 comma 5 Tuf, dalle CP_5 informazioni integrative relative alle operazioni e TO, pubblicate il 24 aprile 2014 (v. CP_7 doc. 13 di parte convenuta).
pagina 21 di 35 Come emerge dalla documentazione richiamata i Prospetti pro forma contenevano la rappresentazione comparata con quella a bilancio, dell'impatto della contabilizzazione alternativa a saldi chiusi dell'operazione sullo stato patrimoniale, sul conto economico e della redditività economica CP_7 complessiva, indicando analiticamente le voci interessate dalle rettifiche e riclassificazioni derivate dalla rappresentazione contabile come derivato sintetico ed esponendo con chiarezza i dati nelle apposite tabelle ( v.doc. 22 e 23 di parte convenuta).
La redazione dei Prospetti pro forma descrittivi degli effetti in bilancio della contabilizzazione alternativa a saldi chiusi come derivato sintetico dell'operazione non ha corretto l'errore CP_7 della contabilizzazione a saldi aperti nei bilanci ma l'ha privata degli effetti ingannevoli, disvelando plasticamente al mercato, attraverso la “ simulazione” contabile dell'impatto sui dati più rilevanti della situazione patrimoniale, economica e reddituale della banca, i rischi connessi all'effettiva natura di derivato sintetico dell'operazione finanziaria in questione.
Né si può sostenere, sotto l'aspetto dell'efficacia informativa dell'espediente adottato dalla banca convenuta su espressa e specifica indicazione congiunta delle autorità di vigilanza, che l'allegazione ai bilanci di Prospetti pro forma relativi ad una rappresentazione contabile meramente ipotetica possa aver confuso o disorientato il mercato, connotato da un livello di tecnicità delle valutazioni di rischio tale da essere pienamente in condizioni di elaborare le informazioni aggiuntive onde soppesarne gli effetti sulla consistenza patrimoniale dell'emittente. Tanto è vero che lo stesso mercato è rimasto, poi, pressoché impassibile, reagendo con un impercettibile ribasso dei prezzi, dopo la pubblicazione della delibera della Consob che, solo l'11 dicembre 2015, si pronunciava per l'erroneità della contabilizzazione a saldi aperti a fronte dell'accertamento del mancato acquisto dei titoli BTP 2034 oggetto del repo da parte di CP_17
Il quadro informativo fornito al mercato con riferimento all'operazione si era, poi, CP_7 arricchito anche delle informazioni relative alle sue anomalie e agli scopi illeciti di occultamento delle perdite perseguiti dall'organo amministrativo che l'aveva conclusa, con la relazione degli amministratori ex art. 125 Tuf relativa all'assemblea del 29/30 aprile 2013 a cui era allegata la consulenza dei prof. e che analizzava ogni risvolto anche illecito dell'operazione ai fini Per_5 Per_6 dell'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori (v. doc. 2 di parte convenuta).
pagina 22 di 35 Con la pubblicazione dei Prospetti pro forma, delle informazioni integrative richieste dalla e CP_5 della relazione degli amministratori ex art. 125 Tuf, sin dal mese di aprile 2013 il mercato era già pienamente informato che:
- aveva compiuto una complessa operazione di finanza strutturata con analiticamente CP_2 CP_17 descritta in tutte le sue componenti contrattuali, finalizzata alla sostituzione del sottostante di una precedente operazione che stava generando ingenti perdite;
- il fair value iniziale dell'operazione era stato negativo per 308 milioni di euro e non era stato iscritto nei bilanci del periodo dal 2009 al 2011;
- con i diversi contratti collegati la banca aveva assunto una esposizione rilevante su titoli di Stato italiani tramite un finanziamento repo regolato a flussi finanziari netti che non prevedeva l'effettiva consegna dei titoli, ed aveva, quindi, assunto un rischio creditizio sulla Repubblica LIna analogo a quello derivante da un CDS;
- il cda aveva, sulla base delle finalità sottostanti l'operazione, deciso di darne una rappresentazione a saldi aperti considerando in modo disaggregato le varie componenti dell'operazione nella consapevolezza dell'incertezza sulla correttezza della qualificazione e sulla possibilità della valutazione unitaria dell'operazione come derivato sintetico;
- in attuazione di una specifica ed espressa indicazione di un documento congiunto delle autorità di vigilanza, il cda aveva fornito tramite l'allegazione a bilancio dei c.d. Prospetti pro forma una efficace rappresentazione degli effetti sulla situazione patrimoniale, sul conto economico e sulla redditività della diversa qualificazione dell'operazione come CDS e della conseguente contabilizzazione a saldi chiusi;
- su sollecitazione della il cda aveva offerto, infine, esplicita descrizione degli effetti delle CP_5 clausole economiche più gravose per la banca, quali le clausole di risoluzione anticipata, le clausole contenenti i meccanismi di collateralizzazione delle garanzie, le clausole relative ai presupposti di attivazione della repo facility concessa a CP_17
E qualsiasi decisione di investimento in azione di successiva alla pubblicazione nel mese di CP_2 aprile 2013 dei documenti in questione implicava l'attenta considerazione di tutte le informazioni sociali in essi contenute, ivi incluse quelle veicolate nei Prospetti pro forma, relativi ai dati comparati delle due differenti contabilizzazioni.
pagina 23 di 35 Il Prospetto dell'aumento di capitale 2014, infine, conteneva sin dalle avvertenze, richiami al rischio derivante dalle ricadute delle questioni sulle modalità di contabilizzazione dell'operazione CP_7 evidenziando testualmente che: “Nel bilancio della NC sono riportate operazioni di term structured repo, contabilizzate secondo la cosiddetta metodologia “a saldi aperti”. La modalità di rappresentazione contabile di questo tipo di operazioni è all'attenzione degli organismi competenti in sede nazionale ed internazionale. Non si può escludere che in futuro tali organismi forniscano indicazioni diverse sul trattamento contabile, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della NC e/o del Gruppo (cfr. Sezione Prima, Capitolo 4, Paragrafo
4.1.11). (v. doc. 22 di parte convenuta a pag. 1)
Un richiamo specifico al rischio connesso all'operazione era, poi, contenuto nella Nota di CP_7
Sintesi al paragrafo Rischi connessi alle operazioni di term structured repo ( v. doc. 22 pag. 46) mentre l'approfondimento delle informazioni, in particolare, sui possibili effetti negativi del trattamento contabile alternativo anche con riferimento all'impatto sul VaR, era contenuto alla pag. 134 del
Prospetto ove si legge: “ In conclusione, la modalità di rappresentazione contabile “a saldi aperti” adottata da è confermata anche dall'analisi svolta con riferimento al paragrafo C.6 della CP_2
Guidance on Implementing dello IAS 39 nonché al paragrafo AG 39 dello IAS 32, richiamati nel documento denominato “IFRIC Update – From the IFRS Interpretations Committee – March 2014”.
Nonostante la rappresentazione contabile adottata da sia confermata dalla documentazione CP_2 sopracitata, non si può escludere che in futuro gli organi competenti diano un'opinione diversa in merito alla rappresentazione contabile di detti strumenti, con possibili effetti negativi sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria del Gruppo. Infine, in relazione alla specifica richiesta pervenuta dalla in data 10 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, la CP_5
NC ha fornito, nella Relazione e Bilancio Consolidato 2013, un aggiornamento dei prospetti consolidati rideterminati al fine di mostrare gli effetti delle rettifiche e delle riclassificazioni sul conto economico, sul patrimonio netto e sulla redditività complessiva, derivanti dalla rappresentazione come derivati sintetici delle operazioni rilevanti di term structured repo, incluso l'impatto economico/patrimoniale che sarebbe stato rilevato in bilancio a seguito della chiusura transattiva con dell'operazione “TO”, avvenuta nel mese di dicembre 2013, qualora Parte_13 quest'ultima fosse stata rappresentata in bilancio come derivato sintetico.
pagina 24 di 35 Nella rappresentazione contabile rideterminata delle due operazioni come derivati sintetici, l'acquisto dei titoli e il finanziamento tramite long term repo sono rappresentati e valutati come credit default swap (vendita di protezione sul rischio sulla Repubblica LIna, emittente dei titoli sottostanti alle operazioni); analogamente, la differenza fra le cedole fisse dei titoli e il tasso di interesse variabile pagato sui repo di finanziamento è rappresentato come premio incassato per la vendita di protezione.
La rappresentazione contabile delle due operazioni come derivati sintetici produrrebbe impatti significativamente diversi nel conto economico per le variazioni di fair value dei credit default swap e per la riclassificazione a trading degli interest rate swap. Invece, l'impatto differenziale a patrimonio netto verrebbe significativamente mitigato dall'eliminazione delle Riserve AFS (di valore negativo) generate dalla contabilizzazione a “saldi aperti”.
Si evidenzia che la rappresentazione contabile come credit default swap delle due operazioni, per effetto della diversa classificazione contabile delle singole componenti, comporterebbe una modifica al perimetro dei due portafogli di vigilanza (trading book e banking book) e, di conseguenza, impatti differenziali sostanzialmente compensativi sul VaR dei singoli portafogli. Ne consegue, che tale diversa rappresentazione non genererebbe impatti differenziali sul VaR complessivo di Gruppo.
Con riferimento al Bilancio 2013, la rappresentazione delle due operazioni quali derivati sintetici avrebbe comportato un impatto positivo sul conto economico dell'esercizio 2012 pari a Euro 256 milioni e un impatto positivo sul conto economico dell'esercizio 2013 pari a Euro 854 milioni;
l'impatto sulla redditività complessiva di periodo, che include l'effetto derivante dalla cancellazione della Riserva AFS, sarebbe risultato nell'esercizio 2012 negativo per Euro 136 milioni e nell'esercizio
2013 positivo per Euro 68 milioni. L'impatto cumulato sul patrimonio netto sarebbe, pertanto, risultato negativo per Euro 104 milioni sulla situazione al 31 dicembre 2012 e negativo per Euro 37 milioni sulla situazione al 31 dicembre 2013.
Con riferimento al Bilancio 2012, la rappresentazione delle due operazioni quali derivati sintetici avrebbe comportato un impatto negativo sul conto economico dell'esercizio 2011 pari a Euro 1.017 milioni e un impatto positivo sul conto economico dell'esercizio 2012 pari a Euro 256 milioni;
l'impatto sulla redditività complessiva di periodo, che include l'effetto derivante dalla cancellazione della Riserva AFS, sarebbe risultato nell'esercizio 2011 positivo per Euro 178 milioni e nell'esercizio
2012 negativo per Euro 136 milioni. L'impatto cumulato sul patrimonio netto sarebbe, pertanto,
pagina 25 di 35 risultato positivo per Euro 31 milioni sulla situazione al 31 dicembre 2011 e negativo per Euro 104 milioni sulla situazione al 31 dicembre 2012.
Con riferimento al Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2014, la rappresentazione della ristrutturazione “ ” quale derivato sintetico avrebbe comportato un impatto positivo sul CP_7 conto economico di periodo pari a Euro 85 milioni, mentre l'impatto sulla redditività complessiva di periodo alla stessa data, che include l'effetto derivante dalla cancellazione della Riserva AFS, sarebbe risultato positivo per Euro 8 milioni. L'impatto cumulato sul patrimonio netto sarebbe risultato invece negativo per Euro 31 milioni.
Per ulteriori informazioni circa gli impatti che dette operazioni avrebbero prodotto in termini patrimoniali ed economici ove qualificate come credit default swap, si vedano gli schemi all'uopo rideterminati e riprodotti in allegato alla Relazione e Bilancio 2012 (pagg. 813-816), alla Relazione e
Bilancio 2013 (pagg. 846-849) e al Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2014 (pagg. 220-
225). (v. doc. 22 pag. 134 e 135).
In sintesi, quindi, nel periodo in cui gli attori hanno investito e disinvestito in azioni il mercato CP_2 attraverso:
- il comunicato stampa del 6 febbraio 2013 con cui il cda della banca ha informato il mercato della correzione nei bilanci 2009-2011 dell'errore contabile relativo alla mancata rilevazione del fair value negativo iniziale di 308 milioni di euro nel caso di e di 429 milioni di euro nel caso di CP_7
TO;
- le informazioni contenute nei c.d. Prospetti pro forma redatti in esecuzione delle indicazioni contenuti nel documento congiunto NC d'LI e IV sul trattamento contabile delle operazioni CP_5
“term structured repo” dell'8 marzo 2013, allegati ai bilanci a partire dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2012 approvato il 29 marzo 2013 che, unitamente alla relazione degli amministratori ai sensi dell' art. 125 Tuf relativa all'assemblea ordinaria del 29/30 aprile 2013, davano analiticamente conto degli effetti sul bilancio dell'eventuale riqualificazione delle operazioni come derivato sintetico di protezione dal rischio di default della repubblica italiana e della loro contabilizzazione a saldi chiusi;
- il comunicato stampa del 24 aprile 2013 contenente le informazioni aggiuntive al bilancio di esercizio e consolidato dell'anno 2012 imposte dalla Consob sulle operazioni TO e Alexandria ai sensi dell'art. 114 Tuf;
pagina 26 di 35 - i Prospetti pro-forma contenuti nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2013 ed il comunicato stampa integrativo relativo del 24 aprile 2014;
- l'indicazione nel Prospetto 2014 di uno specifico fattore di rischio denominato “Rischi connessi alle operazioni di term structured repo” ripreso anche nella Nota di Sintesi, espressamente dedicato alla questione del trattamento contabile delle operazioni TO e;
CP_7
- aveva avuto completa chiara ed analitica informazione su ogni aspetto rilevante ai fini della valutazione del rischio connesso all'operazione e alle questioni irrisolte sulla modalità CP_7 corretta della sua contabilizzazione in bilancio.
Il complesso delle informazioni offerte al mercato sull'operazione era, quindi, tale da CP_7 consentire all'investitore accorto di orientare le proprie decisioni di investimento soppesando il rischio ad essa specificamente connesso.
E le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'aver trascurato le informazioni anche di alta complessità tecnica rese dai soggetti emittenti al mercato stanno a carico dell'investitore ancorché piccolo risparmiatore, dal momento che la protezione differenziata del singolo investitore non qualificato si colloca non nel rapporto diretto con l'emittente dei titoli sul mercato ma nel rapporto con l'intermediario di cui è tenuto ad avvalersi.
Con riferimento alle falsità denunciate in relazione al trattamento contabile dell'operazione CP_7 la pretesa risarcitoria avanzata dagli attori è, quindi, priva di qualsiasi fondamento.
Anche le censure mosse dagli attori in ordine all'influenza decettiva sulle sue decisioni di investimento della non corretta e veritiera rappresentazione, in particolare nei bilanci 2012 e 2013, dell'ammontare dei crediti deteriorati e dei relativi accantonamenti, comunicata solo dopo l'esecuzione dell'aumento di capitale 2014, con la pubblicazione degli accertamenti compiuti dalle autorità di vigilanza, ed in particolare dalla BCE all'esito dell'Asset Quality Review, sono state già ampiamente affrontate e superate in senso negativo agli investitori con le richiamate sentenze di merito.
Questo Tribunale ha, infatti, già più volte rimarcato che:
- il mercato era stato adeguatamente informato con il Prospetto 2014 del rischio connesso all'impatto sul valore del titolo della pubblicazione da parte della BCE dell'esito dell'AQR, all'epoca ancora in corso, e, comunque, l'assunto da cui muovono gli attori per la deduzione della falsità sotto questo profilo dei bilanci 2012 e 2013 si fonda sulla prospettazione di un impatto retrospettivo degli accertamenti delle autorità di vigilanza in ordine alla consistenza dei crediti deteriorati sui bilanci degli pagina 27 di 35 anni precedenti, frutto di un approccio metodologico non corretto;
- sotto il profilo del quadro informativo offerto al mercato in occasione dell'aumento di capitale, le specifiche avvertenze sui crediti deteriorati inserite nel Prospetto 2014 risultavano già dalla prima pagina ove “Si richiama l'attenzione dell'investitore sui rischi connessi al deterioramento della qualità del credito e sui rischi connessi al comprehensive assessment (cfr. Sezione Prima, Capitolo 4,
Paragrafi 4.1.2 e 4.1.3).
L'Emittente rientra tra i quindici istituti di credito italiani che saranno soggetti alla Vigilanza Unica da parte della BCE a partire da novembre 2014 e che sono, quindi, attualmente sottoposti al comprehensive assessment (comprensivo dell'asset quality review) della durata di un anno, condotto dalla BCE in collaborazione con le autorità nazionali competenti. Qualora, ad esito del comprehensive assessment e, più in particolare, ad esito dell'asset quality review, condotti dalla BCE in collaborazione con la NC d'LI, i cui risultati non sono ancora noti alla Data del Prospetto, si dovessero rendere necessarie ulteriori rettifiche dei crediti, anche significative, potrebbero rendersi necessari nuovi interventi di patrimonializzazione dell'Emittente”. (v. doc. 22 di parte convenuta a pag.
1);
- nella sezione relativa, in particolare, all'illustrazione dei rischi connessi al Comprehensive Assessment
l'emittente avverte in modo specifico che l'esito della AQR sui crediti, in corso alla data del Prospetto, potrebbe “determinare la rilevazione di differenze valutative sulle poste oggetto di esame, con la conseguente necessità di contabilizzare rettifiche nel bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2014…. ovvero in funzione della natura delle differenze rilevate, un fabbisogno patrimoniale aggiuntivo..” (v. doc. 22 conv. a pag. 107) per concludere che “ Qualora i risultati del comprehensive assessment evidenziassero che la NC non soddisfa i parametri di patrimonializzazione fissati dall'EBA, l'Autorità di Vigilanza potrebbe richiedere nuovi interventi di patrimonializzazione volti a colmare i deficit di capitale rivelati dal comprehensive assessment;
..” e che la banca potrebbe trovarsi costretta ad interventi “con possibili ulteriori effetti diluitivi per l'azionariato esistente e possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della NC e/o del
Gruppo.” (v. doc. 22 conv. a pag. 108);
- i fattori di rischio collegati all'esito dell'AQR erano, poi, stati ribaditi anche nella parte relativa alle
“Informazioni sulle tendenze previste” al capitolo 12.2. intitolato “Tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive
pagina 28 di 35 dell'Emittente e del Gruppo” ove si precisa che “ Il comprehensive assessment prevede, inoltre, che le carenze patrimoniali messe in luce dall'asset quality review, o dallo stress test secondo i parametri fissati per lo scenario base, debbano essere appianate entro un periodo di sei mesi, mentre per quelle individuate nello scenario avverso dello stress test tale periodo era pari a nove mesi” (doc. 22 conv. pag 300-302);
- nella sezione del Prospetto 2014 dedicata al “Rischio di credito e di deterioramento della qualità del credito”, l'emittente segnalava che il perdurare della crisi e del rallentamento dell'economia avrebbero potuto determinare “un significativo peggioramento della qualità del credito del Gruppo”, e che : “il verificarsi delle circostanze in precedenza indicate nonché di eventi inattesi e/o imprevisti potrebbe comportare un incremento dei Crediti Deteriorati e degli accantonamenti ad essi relativi [...] con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della
NC e/o del Gruppo” ( doc. 22 conv. p. 113);
- nella stessa sezione del Prospetto era, poi, chiaramente evidenziata la circostanza che il peso dei crediti deteriorati si fosse rivelato superiore alle attese al 31 marzo 2014 con riferimento agli ultimi dati consuntivi disponibili al 31 dicembre 2013 ( Al 31 marzo 2014 i al netto delle Parte_14 relative svalutazioni, ammontavano a Euro 21.925 milioni, in aumento di Euro 933 milioni (pari al
4,4%) rispetto a quanto registrato al 31 dicembre 2013) e che, comunque, l'andamento crescente progressivo del dato fosse già evidente dal raffronto dei dati relativi al 2011 e 2012 raccolti nelle tabelle alla pag. 110 e 111 del Prospetto da cui si evinceva un incidenza dei crediti deteriorati lordi del
25,2% al 31 marzo 2014, del 24,5% al 31 dicembre 2013, del 19,1% al 31 dicembre 2012 e del 14,7% al 31 dicembre 2011;
- sempre nella stessa sezione il Prospetto 2014 dava conto, inoltre, della maggiore incidenza dei crediti deteriorati, al netto delle relative svalutazioni sui crediti totali, rispetto al sistema bancario italiano, esponendo un'incidenza dei crediti deteriorati dell'emittente del 16,5% a fronte dell'11,3% del sistema bancario italiano (v. doc. 22 conv a pag. 109 e relativa tabella a pag. 112 ove erano stati comparati i dati relativi ai crediti deteriorati di con i dati dei primi 5 gruppi bancari italiani); CP_2
- vi era, inoltre, la segnalazione nel Prospetto 2014 dello specifico rischio di ulteriori rettifiche di valore dei crediti verso la clientela rispetto a quelle già apportate al bilancio 2012 all'esito dell'ispezione della
NC d'LI per l'importo di euro 2,656 miliardi a conclusione dell'AQR ancora in corso, in ragione del mutamento delle definizioni di “non performing exposures” e di quella della c.d. “ forbearance”
pagina 29 di 35 contenuto nella bozza di uno specifico “technical standard” che l'EBA aveva raccomandato di applicare nello svolgimento dell'AQR, al fine di garantire l'omogeneità di classificazione a livello europeo delle esposizioni creditrizie. Al riguardo nel prospetto si leggeva che “in data 21 ottobre 2013
l'EBA ha emanato la bozza finale di uno specifico technical standard nell'ambito del quale ha fornito la definizione di 'non performing exposures'. Nello stesso documento, l'EBA ha anche fornito la definizione della cosiddetta “forbearance” che ha come obiettivo l'identificazione delle rinegoziazioni delle condizioni con quei debitori che sono o possono essere in difficoltà nel rispettare i termini di rimborso dei propri debiti. [...]. All'esito dell'attività di definizione di tali indicatori, potrebbero essere classificati come esposizioni forborne crediti che alla Data del Prospetto non sono classificati come tali. Pertanto, la possibile riclassificazione come crediti deteriorati di crediti attualmente classificati come performing e l'adozione di criteri di maggior prudenza nei relativi processi valutativi potrebbero rendere necessarie ulteriori rettifiche di valore” . (v. doc. 22 conv. a pag. 112).
Sostanzialmente, il complesso delle informazioni contenute nel Prospetto 2014 sinteticamente richiamate ha consentito di concludere che al momento della sottoscrizione dell'aumento di capitale del
2014, l'investitore accorto non poteva ignorare:
- il rischio in generale connesso al progressivo deterioramento in corso del portafoglio crediti della banca emittente anche in misura maggiore rispetto al sistema bancario italiano;
- il rischio specifico relativo all'impatto sul volume dei crediti deteriorati e dei relativi accantonamenti contabilizzati in bilancio, delle rettifiche anche rilevanti che avrebbero potuto rendersi necessarie all'esito della AQR in ragione del mutamento degli standards di rilievo delle esposizioni deteriorate adottati dalla BCE nel corso della verifica ed in particolare del rischio della possibile riclassificazione come crediti deteriorati di crediti all'epoca classificati come performing;
- il rischio esteso addirittura alla persistenza dei requisiti di adeguata patrimonializzazione della banca connesso all'esito del comprehensive assessment e dell'asset quality review che avrebbe potuto imporre interventi ulteriori di patrimonializzazione nell'arco dei successivi sei mesi con conseguenti effetti diluitivi a breve sull'azionariato esistente.
Tali elementi risultano anche nel presente giudizio ad accertare l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta dagli attori sull'assunto di essere stati ingannati sulle condizioni di solidità patrimoniale della banca ed indotti ad investire nell'aumento di capitale dalle informazioni decettive contenute nei bilanci 2012 e 2013 in ordine alla consistenza dei crediti deteriorati e dei relativi pagina 30 di 35 accantonamenti, quale successivamente emersa con la pubblicazione dell'esito dell'AQR.
Nel momento in cui gli attori hanno acquistato le azioni di (a partire dal giugno 2014 in poi) CP_2 infatti, il mercato era stato adeguatamente informato del rischio in questione anche con riferimento al fatto che le rettifiche necessarie all'esito dell'AQR potessero essere di entità tale da minare il requisito minimo di patrimonializzazione della banca.
In ogni caso le dedotte falsità dei bilanci 2012 e 2013 in ordine al trattamento contabile dei crediti deteriorati sono peraltro frutto di un'impostazione metodologica non corretta che conduce a risultati scientificamente discutibili e giuridicamente privi di fondamento.
Gli attori non hanno tenuto conto della differenza dei criteri di rilievo e valutazione dei crediti e delle loro garanzie applicati, in particolare, nel corso della verifica dell'AQR rispetto a quelli richiesti dalla policy interna della banca all'epoca della redazione del bilancio al 31.12.2013, peraltro, utilizzati in sede di AQR anche prendendo in considerazione circostanze e dati emersi solo dopo la redazione del bilancio;
in tal modo gli attori giungono al risultato di traslare sull'esercizio 2013 correzioni contabili per € 4,18 milioni dovute, quantomeno in parte, a mutamenti di stima o acquisizioni di nuove informazioni successive alla redazione del documento.
Come già ampiamente affermato da questo Tribunale, le rilevazioni compiute nel corso delle verifiche dell'AQR non possono essere meccanicamente traslate sui bilanci pregressi in quanto ispirate a sistemi e criteri di valutazione stringenti e tendenzialmente automatici diversi da quelli in epoca applicati dalla banca, funzionali allo scopo di rafforzare prudenzialmente la solidità del patrimonio di vigilanza della banca e non idonei alla verifica della correttezza delle appostazioni contabili nei bilanci annuali precedenti.
La metodologia applicata dalla BCE nell'ambito della verifica AQR, infatti, in estrema sintesi:
(i) aveva introdotto, un elenco di eventi ( c.d. trigger event) che comportavano l'automatica classificazione di una posizione nella categoria dei crediti deteriorati con le conseguenti necessità di svalutazione, ancorché non si fossero verificate le condizioni previste all'epoca della redazione del bilancio dalle prassi elaborate dalla normativa regolamentare della vigilanza italiana ( ad es. la tangibile contrazione del fatturato del debitore era condizione sufficiente per il passaggio tra i crediti non performing a prescindere dal fatto che ancora continuasse a onorare regolarmente i debiti);
(ii) aveva previsto i c.d. haircurt, cioè percentuali rigide e prefissate di abbattimento del valore delle garanzie immobiliari risultanti dalle stime a seconda del tempo trascorso e dello stadio della procedura pagina 31 di 35 di recupero in sostituzione dei precedenti metodi discrezionali;
(iii) aveva imposto la stima del costo del recupero del credito sulla previsione dei tempi tratte dai dati storici piuttosto che da quelle molto più ottimistiche utilizzate dalla NC.
E a prescindere dal fatto che fossero rimasti immutati i principi contabili generali di riferimento e la normativa regolamentare, la metodologia applicata nel corso dell'AQR prevedeva, innegabilmente, una diversa declinazione in concreto dei criteri di supporto all'ineludibile discrezionalità dell'operatore nella cernita, rilevazione e valutazione degli elementi rilevanti ai fini della classificazione del credito nella categoria dei crediti deteriorati e nella determinazione dell'ammontare degli accantonamenti di copertura da iscrivere a bilancio;
e si tratta di una diversa declinazione in concreto dei criteri di classificazione e valutazione atta a determinare quel “cambiamento nelle stime contabili” che sulla base del principio IAS 8 determina la necessità di rettifica del bilancio dell'epoca in cui si verifica, distinguendosi dall'errore contabile, derivante dalla mancata o non corretta utilizzazione del sistema di informazioni disponibili all'atto della formazione del bilancio che ne imporrebbe, invece, la correzione retroattiva.
Del resto la BCE all'esito dell'AQR 2014 non aveva rilevato la necessità di correzione di errori contabili pregressi relativi ai crediti deteriorati nei bilanci precedenti né la aveva ritenuto di CP_5 impugnarli di nullità sotto questo profilo, valutando le rettifiche sui crediti deteriorati come dovute al mutamento dei parametri di stima.
Procedendo all'analisi, in particolare, delle falsità dedotte con riferimento al bilancio 2012
l'infondatezza della prospettazione degli attori emerge dalla stessa relazione ispettiva della NC
d'LI del 12 marzo 2013 secondo cui la banca convenuta aveva già proceduto a recepire pressoché integralmente nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 le valutazioni ispettive sui crediti deteriorati provvedendo all'iscrizione a bilancio del 92,6% delle rettifiche prospettate ( v. doc.
8.1 di parte attrice a pag. 19 del documento pdf).
Nella relazione della NC d'LI, al riguardo, si legge che “l'esame analitico in sede ispettiva di un campione di posizioni ha fatto emergere maggiori esigenze di accantonamenti per circa € 780 milioni, cui si aggiungono € 58 milioni di ulteriori perdite previste dall'Audit su altro campione selezionato con criteri statistici. L'azienda ha recepito pressoché integralmente nel bilancio 2012 le valutazioni ispettive - legate anche alla persistente crisi economica- portando il coverange ratio relativo al campione esaminato dal 33,65% al 49,2%” (v. doc.
8.1 di parte attrice a pag. 8 pdf).
pagina 32 di 35 La segnalazione dell'adeguamento del bilancio 2012 all'esito dell'ispezione della NC d'LI è contenuta anche nel Prospetto 2014 ove alla pag. 111 è scritto “Si segnala, inoltre, che dal mese di novembre 2012 al mese di marzo 2013, si è svolto un accertamento ispettivo di NC d'LI mirato a valutare l'adeguatezza delle rettifiche di valore sui Crediti Deteriorati (sofferenze, incagli e ristrutturati). Gli esiti degli accertamenti, consegnati ufficialmente al Gruppo in data 4 giugno 2013, hanno portato alla modifica degli accantonamenti su crediti – già recepiti nel Bilancio 2012 – portando il valore complessivo delle rettifiche nette dei crediti verso la clientela per l'esercizio a Euro
2,656 miliardi.”(v. doc. 22 di parte convenuta a pag. 111).
Con riguardo al trattamento contabile dei crediti deteriorati nel bilancio al 31 dicembre 2013, le conclusioni diametralmente opposte raggiunte dai diversi collegi peritali che in sede penale sono stati incaricati di verificarne la correttezza sono già di per sé emblematiche dell'incidenza della discrezionalità tecnica che connota le valutazioni sottese alla rilevazione e classificazione del portafoglio dei crediti c.d. deteriorati, ai fini della determinazione dell'ammontare degli accantonamenti e delle svalutazioni da operare in bilancio.
Al riguardo il Tribunale non ravvisa ragioni per discostarsi dall'orientamento già assunto sulla questione nella sentenza (v. Tribunale di Milano 7.7.2021 n. 5963 a pag. 82) e (n. CP_15 CP_16
504/2023) e le relative conferme da parte della Corte d'Appello di Milano non potendo trarsi diverse conclusioni all'esito della perizia prodotta da parte attrice al documento n. 11.9.1 e Persona_7 seguenti.
Come già più volte osservato da questo Tribunale, la perizia in questione, muove da un assunto diametralmente opposto a quello della consulenza (cfr. doc. 11.8 attoreo) ma non pare Persona_8 tenere in adeguata considerazione che, come già sottolineato, anche la declinazione concreta dei principi generali di contabilizzazione rimasti invariati, modificata progressivamente dalla banca per adeguarsi alle sollecitazioni degli organi di vigilanza ha inciso ex post sull'individuazione dell'entità dei crediti deteriorati o meglio sulla qualificazione e trattamento dei crediti come tali;
in particolare l'introduzione di criteri improntati a meccanismi vincolanti ed automatici di svalutazione dei crediti e delle loro garanzie in sostituzione delle precedenti valutazioni discrezionali ha indotto una modificazione tale del sistema di rilievo da aver inciso senza dubbio nella rilevazione dei crediti deteriorati a prescindere dal fatto che fossero corrette o meno le precedenti valutazioni discrezionali. Si tratta di un meccanismo che in sé per sé non conduce alla correzione retrospettiva di errori contabili pagina 33 di 35 contenuti in bilanci pregressi ma piuttosto alla rettifica dovuta a modificazioni dei criteri di valutazione secondo le diverse previsioni del principio IAS n. 8.
In conclusione le domande attoree risultano prive di fondamento e devono essere respinte perché nel breve lasso di tempo in cui hanno investito e disinvestito nell'acquisto di azioni in occasione CP_2 dell'aumento di capitale 2014 e successivamente nel mese di ottobre dello stesso anno, le carenze informative che l'avrebbero indotti a confidare in una situazione patrimoniale e finanziaria della società emittente più promettente erano già state colmate e le circostanze denunciate già ben note al mercato che ne aveva da tempo “ assorbito” il rischio nella quotazione di borsa del titolo.
Le perdite subite dagli attori non sono, quindi, causalmente connesse alle carenze informative denunciate ma presumibilmente riconducibile all'oscillazione del valore delle azioni propria dei titoli quotati in borsa di cui l'investitore assume specificamente il rischio.
Né una volta appurato che l'emittente ha compiutamente e chiaramente informato il mercato dell'esistenza di rischi in ordine alle operazioni in derivati ed alla consistenza del volume dei crediti deteriorati in corso di accertamento, gli attori possono lamentare quale danno da investimento disinformato quello derivante dall'oscillazione del prezzo di mercato del titolo connessa alla concretizzazione dei rischi in questione e al detrimento patrimoniale dell'emittente che ne dovesse essere derivato, trattandosi di pregiudizio riflesso non risarcibile di cui ha assunto consapevolmente il rischio al momento dell'assunzione della qualità di soci.
3) Le spese seguono la soccombenza. Pertanto il Tribunale condanna gli attori, in solido tra di loro, a rifondere alla società convenuta le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 17.252,00 per compensi (causa scaglione da 260.001,00 a 520.000,00: fase di studio €
3.544,00; fase introduttiva € 2.338,00; fase istruttoria € 5.206,00; fase decisionale € 6.164,00) oltre
15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. respinge le domande attoree;
2. condanna gli attori, in solido tra di loro, a rifondere alla società convenuta le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 17.252,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
pagina 34 di 35 Milano, 23 ottobre 2025
Il giudice relatore ed estensore Il Presidente
CO LL NG AN
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