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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 26/09/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Virgilio Notari Giudice
- dott. Michela Grillo Giudice Riunito nella camera di consiglio del 24/09/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 222/2025 R.G. vertente
TRA
, parte rappresentata e TE C.F._1 difesa dall'Avv. PAGNANELLI GIULIANA RICORRENTE
E
parte rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. ROSSINI GIOVANNI
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.1.2025 , nata a TE
SO (Bulgaria) il 25.09.1982, premesso di aver contratto matrimonio civile in data 29.10.2006 a
SO con , nato a [...] il [...] e che dall'unione erano nate Controparte_1 le figlie nata il [...] in [...] e Persona_1
nata il [...] in [...], ha dedotto che la convivenza familiare era Persona_2 divenuta improseguibile a causa delle condotte del marito contrarie ai doveri matrimoniali;
ha allegato, in particolare, che il resistente aveva assunto, sin dal 2013, epoca nella quale aveva perso la madre, atteggiamenti sempre più aggressivi e violenti, accompagnati e concausati dall'abuso di alcol.
Quanto alle condizioni economiche dei due, la ricorrente ha dedotto di avere sempre cercato occupazioni al fine di reperire i mezzi di sostentamento per il nucleo familiare, anche recandosi per lavori saltuari in altre province, come Latina o Roma;
attualmente, poi, Ella percepirebbe solo l'assegno di inclusione, per euro 650.
Il resistente, invece, lavorerebbe in nero nel settore edile, percependo euro 800 netti mensili, non dichiarati e comunque mai impiegati per i bisogni del nucleo familiare.
Con il ricorso, poi, la ha ulteriormente allegato di essere stata costretta a presentare TE due denunce presso la stazione dei Carabinieri di Roccasecca, in data 24.08.2022 e in data 11.11.2024 per le condotte violente del marito, peraltro rivolte anche nei riguardi delle figlie.
La ricorrente ha concluso, pertanto, chiedendo:
“ In via preliminare: in ragione delle condizioni della ricorrente, di cui in narrativa, del contegno assunto dal resistente ed in forza del disposto di cui all'art. 473-bis c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili:
1) assegnare la casa familiare, sita in Roccasecca al Vicolo della Concordia n. 22, alla SI.ra
, odierna ricorrente;
TE
2) disporre l'affidamento delle minori, come sopra individuate, in via esclusiva alla SI.ra
, con collocamento presso l'abitazione familiare, sita in Roccasecca al Vicolo della TE
Concordia n. 22;
3) ordinare al SI. di versare alla propria moglie SI.ra , la somma di CP_1 TE euro 100,00 a titolo di mantenimento, ed euro 200,00 per ciascuna minore, per un totale complessivo di euro 500,00 per le ragioni di fatto e di diritto infra esposte, fissando apposita udienza per la loro conferma.
In via principale e nel merito: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, per le motivazioni di fatto e di diritti infra esposte, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, in due distinte unità immobiliari.
Segnatamente, il SI. lascerà la casa familiare, sita in Roccasecca al Vicolo della CP_1
Concordia n. 22, asportando seco i propri effetti personali. E la predetta casa, di proprietà verrà assegnata alla SI.ra che ivi vivrà con le proprie figlie minori. TE
2. Le figlie minori, e , saranno affidate alla madre, odierna ricorrente, in regime Per_1 Per_2 di affido escluso e collocate presso la casa familiare sita in Roccasecca al Vicolo Concordia n. 22. Il padre potrà vedere le figlie minori, in presenza degli assistenti sociali competenti, data la dipendenza dello stesso da alcol, giusto calendario da concordarsi con i predetti assistenti.
3. Il SI. verserà alla propria moglie SI.ra , la somma di euro 100,00 CP_1 TE per sé ed euro 200,00 per ciascuna minore, per un totale complessivo di euro 500,00 a titolo di mantenimento, da versarsi, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico sulla carta prepagata intestata alla SI.ra avente n. 5338702500800977. TE
4. Le spese straordinarie necessarie per le figlie minori, determinate secondo il Protocollo di
Roma, saranno disposte nella misura del 50% a carico di ogni genitore. Il genitore “debitore” sarà tenuto a versare all'altro la quota de qua, su semplice richiesta, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di rimborso.
5. L'assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei minori, si rivaluterà annualmente secondo gli indici ISTAT, automaticamente ed indipendentemente da una specifica richiesta.
6. I beni mobili situati presso l'abitazione coniugale rimarranno in tal sede. Il SI. CP_1 ritirerà presso l'abitazione i propri effetti personali entro e non oltre 15 giorni dall'emanando provvedimento e sempre entro tale termine provvederà ad effettuare lo spostamento di residenza presso la nuova abitazione.
7. I coniugi presteranno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.”.
Con provvedimento ex 473-bis.15 c.p.c. del 3.2.2025, la giudice relatrice, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 337-quater c.p.c. per l'affidamento esclusivo alla madre in via di urgenza e salvo l'esito del giudizio, in considerazione dell'avviso di conclusione delle indagini a carico del convenuto, delle denunce e dai referti medici versati in atti, ha così così disposto:
1) dispone, in via cautelare, che le minori nata il [...] in [...]
SO (Bulgaria) e nata il [...] in [...] affidate in via esclusiva Persona_2 alla madre, con collocamento presso la stessa:
2) dispone che la casa familiare sia assegnata alla ricorrente;
3) incarica il Servizio Sociale di Roccasecca di dare ogni opportuno sostegno alla ricorrente e alle minori, nonché di disciplinare nelle more dell'udienza di seguito fissati gli incontri delle minori con il padre, in forma protetta, secondo il miglior interesse delle stesse;
4) dispone che il convenuto a decorrere dal corrente mese di febbraio 2025 versi alla ricorrente, entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minore di complessivi euro 300,00 (euro 150,00 per ciascuna), rivalutabili secondo gli indici Istat, e rimborsi altresì alla madre il 50% delle spese straordinarie (scolastiche, ludico-sportive e mediche per prestazioni non erogate dal S.S.N.) sostenute per le minori, purché documentate e previamente concordate (salve le spese scolastiche e quelle mediche urgenti), attenendosi, nell'individuazione dei predetti oneri, al Protocollo approvato presso il Tribunale di Cassino.
Notificati il ricorso ed il relativo decreto, si è costituito , il Controparte_1 quale, non opponendosi alla pronuncia di separazione, ha dedotto di percepire unicamente euro 600 mensili, neanche ogni mese e di dover corrispondere euro 250 per canone di locazione dell'abitazione ove si è trasferito in seguito al fallimento della comunione spirituale dei coniugi;
ha pertanto concluso, per l'udienza di conferma dei provvedimenti ex art. 473-bis.15 c.p.c., chiedendo ridursi l'assegno di mantenimento delle figlie a euro 200 complessivi.
Con ordinanza del 23.6.2025 la Giudice delegata ha confermato i provvedimenti ex art. 473- bis.15 c.p.c., ha incaricato il Servizio Sociale di Roccasecca di dare ogni opportuno sostegno alla ricorrente e alle minori, nonché di disciplinare nelle more dell'udienza gli incontri delle minori con il padre, in forma protetta, secondo il miglior interesse delle stesse;
ha invitato, ancora, i Servizi
Sociali a trasmettere, con urgenza, una relazione entro il 17.09.2025, rinviando per l'udienza di cui all'art. 473-bis.21 c.p.c. al 24.9.2025.
Il servizio sociale del ha depositato relazione in data 17.9.2025 Parte_2
Radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 24.9.2025, fallito il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza istruttoria su prove costituende, il giudice delegato ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, sussiste la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del Regolamento (UE) 2019/1111, Bruxelles II-ter, essendo pacifico che la residenza abituale dei coniugi in costanza di matrimonio fosse in Roccasecca. E, essendo ivi anche la residenza abituale delle figlie, è competente per territorio lo scrivente Tribunale.
Nel merito, il Collegio ritiene innanzi tutto dimostrato che non è più possibile la ripresa della convivenza da parte dei coniugi, i quali non hanno mai seriamente manifestato la comune volontà di riconciliarsi.
Del resto, il ripristino della comunione morale e materiale tra le parti appare ormai pregiudicato irreversibilmente in considerazione della condotta violenta e aggressiva del resistente. Questi, innanzitutto, nel costituirsi in giudizio, non ha specificamente contestato le allegazioni della ricorrente, la quale ha dedotto che il marito l'avesse abitualmente sottoposta a ingiurie e ripetutamente colpita con schiaffi al volto nonché con calci sulla schiena, anche in presenza delle figlie.
Per tali condotte, sono agli atti le due denunzie della ricorrente e copia dell'avvio di conclusione indagini per il reato di cui all'art. 572 c.p. in danno della commesso a causa TE dell'uso smodato di alcol.
E, che il resistente abbia avuto problemi di alcol emerge anche dalla certificazione di ricovero, documento 4 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, nel quale si dà conto addirittura di un ricovero in Ospedale dal 6.5.2023 al 30.5.2023, per due settimane.
Va pertanto dichiarata la separazione personale tra le parti, apparendo impossibile il ripristino della convivenza tra i coniugi.
Gli elementi di fatto sopra richiamati, poi, rilevano ai fini dell'accoglimento delle domande della ricorrente in punto di affidamento e collocamento della figlia (mentre nata Per_2 Per_1
l'8.5.2007, è diventata maggiorenne in corso di causa e non si pone quindi più l'esigenza di stabilire in ordine al collocamento e all'affidamento della medesima).
In proposito, come noto, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può però derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Infatti, in linea generale, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Nel realizzare tale finalità, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilendo a quali di essi i figli sono affidati, nonché determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.
Sul punto la Suprema Corte ha più volte osservato che “l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (Cass. n. 1777 del 08/02/2012); la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse
(Cass. n. 5108 del 29/03/2012).
Il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. civ. sez. I, 6.07.2022, n.21425; Cass. n. 19323 del 2020; Cass., n.
14728 del 2016; Cass. n. 18817 del 2015; Cass. n. 14480 del 2006).
Nel caso di specie, la relazione del Servizio sociale del Comune di Roccasecca dà conto dell'ottimo rapporto di entrambe le figlie con la madre;
il legame tra quest'ultima e le ragazze è molto intenso. La resistente è colei che provvede alle esigenze quotidiane delle figlie. frequenta il IV anno dell'Istituto Alberghiero di Cassino, Letizia la classe III della Per_1 scuola secondaria di primo grado a Roccasecca.
Il contesto nel quale le ragazze sono inserite, dunque, dà conto dell'idoneità della ricorrente rispetto ai doveri derivanti dalla potestà genitoriale.
Per converso, le condotte violente e aggressive del padre, l'abuso di alcol, l'assenza rispetto alla cura e all'educazione della prole, hanno definitivamente incrinato i rapporti del resistente con e . La prima, divenuta maggiorenne, ha deciso di interrompere i rapporti con il padre. Per_1 Per_2
, tredicenne, ha riferito ai servizi sociali di non avere alcuna intenzione di vedere il resistente, Per_2 che avrebbe avuto 13 anni per costruire un rapporto con lei e nulla avrebbe fatto in tal senso.
Ritiene, quindi, il Tribunale di dover confermare l'affidamento esclusivo e il collocamento della minore presso la madre. Per_2 Tenuto conto delle ragioni dell'affidamento esclusivo, gli incontri tra il padre e la figlia
, qualora quest'ultima dimostri la disponibilità, si dovranno tenere in modalità protetta, con Per_2
l'ausilio dei servizi sociali di Roccasecca.
Quanto agli aspetti economici, va osservato che ai fini della determinazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario al minore, o al maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve osservarsi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. 10 luglio 2013, n.
17089; cfr. Cass. 1 marzo 2018, n. 4811; Cass. civile sez. VI, 16.09.2020, n.19299).
Nel caso di specie, il resistente, nel costituirsi in giudizio, ha riconosciuto di disporre di redditi nella misura di euro 600 mensili, seppure “nei mesi in cui lavora”.
Ha poi dichiarato, nell'udienza del 24.9.2025, di disporre di un'abitazione in locazione, di proprietà di un imprenditore edile che lo ospiterebbe al canone di euro 180 al mese, che il medesimo pagherebbe quando lavora. CP_1
Sono circostanze che dimostrano all'evidenza la capacità del resistente di produrre redditi, cosicchè Egli deve contribuire al mantenimento delle figlie, collocate presso la madre. Anche della maggiore appena maggiorenne, della quale non è stata allegata né provata l'autosufficienza. Per_1
Tenuto conto della percezione del reddito di inclusione da parte della ricorrente, per euro 650 mensili, allegazione non contestata dalla controparte e del resto coerente con gli estratti conto del rapporto bancario in essere agli atti, appare equo confermare il contributo del padre al mantenimento delle figlie nella misura di euro 150 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Non si fa luogo, infine, all'ordine all'Ufficiale di stato civile di annotare la presente sentenza sull'atto di matrimonio, poiché non è stata allegata dalle parti la circostanza che il matrimonio sia stato trascritto in Italia e, del resto, la trascrizione non risulta dal certificato anagrafico di matrimonio, prodotto come documento 1 dalla ricorrente. Cosicché, non vi è un atto di stato civile sul quale procedere all'annotazione.
Sussistono, infine, senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il 30.1.2025 da 2025 , nata a [...] TE
(Bulgaria) il 25.09.1982, nei confronti di , nato a [...] il Controparte_1
30.4.1974, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale fra i coniugi e TE
, come in epigrafe generalizzati;
Controparte_1
2) dispone che la minore nata il [...] in [...] affidata in via Persona_2 esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa;
3) dispone che la casa familiare sia assegnata alla ricorrente;
4) dispone che il resistente, con decorrenza da febbraio 2025 versi alla ricorrente, entro il giorno
15 di ogni mese, un assegno a titolo di contributo al mantenimento delle figlie di complessivi euro
300,00 (euro 150,00 per ciascuna) fino all'indipendenza economica delle stesse, rivalutabili secondo gli indici Istat, e rimborsi altresì alla ricorrente il 50% delle spese straordinarie (scolastiche, ludico- sportive e mediche per prestazioni non erogate dal S.S.N.) sostenute per le figlie, purché documentate e previamente concordate (salve le spese scolastiche e quelle mediche urgenti), attenendosi, nell'individuazione dei predetti oneri, al Protocollo approvato presso il Tribunale di
Cassino.
4) compensa integralmente le spese di lite.
Cassino, lì 24/09/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Virgilio Notari Giudice
- dott. Michela Grillo Giudice Riunito nella camera di consiglio del 24/09/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 222/2025 R.G. vertente
TRA
, parte rappresentata e TE C.F._1 difesa dall'Avv. PAGNANELLI GIULIANA RICORRENTE
E
parte rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. ROSSINI GIOVANNI
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.1.2025 , nata a TE
SO (Bulgaria) il 25.09.1982, premesso di aver contratto matrimonio civile in data 29.10.2006 a
SO con , nato a [...] il [...] e che dall'unione erano nate Controparte_1 le figlie nata il [...] in [...] e Persona_1
nata il [...] in [...], ha dedotto che la convivenza familiare era Persona_2 divenuta improseguibile a causa delle condotte del marito contrarie ai doveri matrimoniali;
ha allegato, in particolare, che il resistente aveva assunto, sin dal 2013, epoca nella quale aveva perso la madre, atteggiamenti sempre più aggressivi e violenti, accompagnati e concausati dall'abuso di alcol.
Quanto alle condizioni economiche dei due, la ricorrente ha dedotto di avere sempre cercato occupazioni al fine di reperire i mezzi di sostentamento per il nucleo familiare, anche recandosi per lavori saltuari in altre province, come Latina o Roma;
attualmente, poi, Ella percepirebbe solo l'assegno di inclusione, per euro 650.
Il resistente, invece, lavorerebbe in nero nel settore edile, percependo euro 800 netti mensili, non dichiarati e comunque mai impiegati per i bisogni del nucleo familiare.
Con il ricorso, poi, la ha ulteriormente allegato di essere stata costretta a presentare TE due denunce presso la stazione dei Carabinieri di Roccasecca, in data 24.08.2022 e in data 11.11.2024 per le condotte violente del marito, peraltro rivolte anche nei riguardi delle figlie.
La ricorrente ha concluso, pertanto, chiedendo:
“ In via preliminare: in ragione delle condizioni della ricorrente, di cui in narrativa, del contegno assunto dal resistente ed in forza del disposto di cui all'art. 473-bis c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili:
1) assegnare la casa familiare, sita in Roccasecca al Vicolo della Concordia n. 22, alla SI.ra
, odierna ricorrente;
TE
2) disporre l'affidamento delle minori, come sopra individuate, in via esclusiva alla SI.ra
, con collocamento presso l'abitazione familiare, sita in Roccasecca al Vicolo della TE
Concordia n. 22;
3) ordinare al SI. di versare alla propria moglie SI.ra , la somma di CP_1 TE euro 100,00 a titolo di mantenimento, ed euro 200,00 per ciascuna minore, per un totale complessivo di euro 500,00 per le ragioni di fatto e di diritto infra esposte, fissando apposita udienza per la loro conferma.
In via principale e nel merito: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, per le motivazioni di fatto e di diritti infra esposte, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, in due distinte unità immobiliari.
Segnatamente, il SI. lascerà la casa familiare, sita in Roccasecca al Vicolo della CP_1
Concordia n. 22, asportando seco i propri effetti personali. E la predetta casa, di proprietà verrà assegnata alla SI.ra che ivi vivrà con le proprie figlie minori. TE
2. Le figlie minori, e , saranno affidate alla madre, odierna ricorrente, in regime Per_1 Per_2 di affido escluso e collocate presso la casa familiare sita in Roccasecca al Vicolo Concordia n. 22. Il padre potrà vedere le figlie minori, in presenza degli assistenti sociali competenti, data la dipendenza dello stesso da alcol, giusto calendario da concordarsi con i predetti assistenti.
3. Il SI. verserà alla propria moglie SI.ra , la somma di euro 100,00 CP_1 TE per sé ed euro 200,00 per ciascuna minore, per un totale complessivo di euro 500,00 a titolo di mantenimento, da versarsi, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico sulla carta prepagata intestata alla SI.ra avente n. 5338702500800977. TE
4. Le spese straordinarie necessarie per le figlie minori, determinate secondo il Protocollo di
Roma, saranno disposte nella misura del 50% a carico di ogni genitore. Il genitore “debitore” sarà tenuto a versare all'altro la quota de qua, su semplice richiesta, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di rimborso.
5. L'assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei minori, si rivaluterà annualmente secondo gli indici ISTAT, automaticamente ed indipendentemente da una specifica richiesta.
6. I beni mobili situati presso l'abitazione coniugale rimarranno in tal sede. Il SI. CP_1 ritirerà presso l'abitazione i propri effetti personali entro e non oltre 15 giorni dall'emanando provvedimento e sempre entro tale termine provvederà ad effettuare lo spostamento di residenza presso la nuova abitazione.
7. I coniugi presteranno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.”.
Con provvedimento ex 473-bis.15 c.p.c. del 3.2.2025, la giudice relatrice, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 337-quater c.p.c. per l'affidamento esclusivo alla madre in via di urgenza e salvo l'esito del giudizio, in considerazione dell'avviso di conclusione delle indagini a carico del convenuto, delle denunce e dai referti medici versati in atti, ha così così disposto:
1) dispone, in via cautelare, che le minori nata il [...] in [...]
SO (Bulgaria) e nata il [...] in [...] affidate in via esclusiva Persona_2 alla madre, con collocamento presso la stessa:
2) dispone che la casa familiare sia assegnata alla ricorrente;
3) incarica il Servizio Sociale di Roccasecca di dare ogni opportuno sostegno alla ricorrente e alle minori, nonché di disciplinare nelle more dell'udienza di seguito fissati gli incontri delle minori con il padre, in forma protetta, secondo il miglior interesse delle stesse;
4) dispone che il convenuto a decorrere dal corrente mese di febbraio 2025 versi alla ricorrente, entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minore di complessivi euro 300,00 (euro 150,00 per ciascuna), rivalutabili secondo gli indici Istat, e rimborsi altresì alla madre il 50% delle spese straordinarie (scolastiche, ludico-sportive e mediche per prestazioni non erogate dal S.S.N.) sostenute per le minori, purché documentate e previamente concordate (salve le spese scolastiche e quelle mediche urgenti), attenendosi, nell'individuazione dei predetti oneri, al Protocollo approvato presso il Tribunale di Cassino.
Notificati il ricorso ed il relativo decreto, si è costituito , il Controparte_1 quale, non opponendosi alla pronuncia di separazione, ha dedotto di percepire unicamente euro 600 mensili, neanche ogni mese e di dover corrispondere euro 250 per canone di locazione dell'abitazione ove si è trasferito in seguito al fallimento della comunione spirituale dei coniugi;
ha pertanto concluso, per l'udienza di conferma dei provvedimenti ex art. 473-bis.15 c.p.c., chiedendo ridursi l'assegno di mantenimento delle figlie a euro 200 complessivi.
Con ordinanza del 23.6.2025 la Giudice delegata ha confermato i provvedimenti ex art. 473- bis.15 c.p.c., ha incaricato il Servizio Sociale di Roccasecca di dare ogni opportuno sostegno alla ricorrente e alle minori, nonché di disciplinare nelle more dell'udienza gli incontri delle minori con il padre, in forma protetta, secondo il miglior interesse delle stesse;
ha invitato, ancora, i Servizi
Sociali a trasmettere, con urgenza, una relazione entro il 17.09.2025, rinviando per l'udienza di cui all'art. 473-bis.21 c.p.c. al 24.9.2025.
Il servizio sociale del ha depositato relazione in data 17.9.2025 Parte_2
Radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 24.9.2025, fallito il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza istruttoria su prove costituende, il giudice delegato ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, sussiste la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del Regolamento (UE) 2019/1111, Bruxelles II-ter, essendo pacifico che la residenza abituale dei coniugi in costanza di matrimonio fosse in Roccasecca. E, essendo ivi anche la residenza abituale delle figlie, è competente per territorio lo scrivente Tribunale.
Nel merito, il Collegio ritiene innanzi tutto dimostrato che non è più possibile la ripresa della convivenza da parte dei coniugi, i quali non hanno mai seriamente manifestato la comune volontà di riconciliarsi.
Del resto, il ripristino della comunione morale e materiale tra le parti appare ormai pregiudicato irreversibilmente in considerazione della condotta violenta e aggressiva del resistente. Questi, innanzitutto, nel costituirsi in giudizio, non ha specificamente contestato le allegazioni della ricorrente, la quale ha dedotto che il marito l'avesse abitualmente sottoposta a ingiurie e ripetutamente colpita con schiaffi al volto nonché con calci sulla schiena, anche in presenza delle figlie.
Per tali condotte, sono agli atti le due denunzie della ricorrente e copia dell'avvio di conclusione indagini per il reato di cui all'art. 572 c.p. in danno della commesso a causa TE dell'uso smodato di alcol.
E, che il resistente abbia avuto problemi di alcol emerge anche dalla certificazione di ricovero, documento 4 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, nel quale si dà conto addirittura di un ricovero in Ospedale dal 6.5.2023 al 30.5.2023, per due settimane.
Va pertanto dichiarata la separazione personale tra le parti, apparendo impossibile il ripristino della convivenza tra i coniugi.
Gli elementi di fatto sopra richiamati, poi, rilevano ai fini dell'accoglimento delle domande della ricorrente in punto di affidamento e collocamento della figlia (mentre nata Per_2 Per_1
l'8.5.2007, è diventata maggiorenne in corso di causa e non si pone quindi più l'esigenza di stabilire in ordine al collocamento e all'affidamento della medesima).
In proposito, come noto, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può però derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Infatti, in linea generale, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Nel realizzare tale finalità, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilendo a quali di essi i figli sono affidati, nonché determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.
Sul punto la Suprema Corte ha più volte osservato che “l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (Cass. n. 1777 del 08/02/2012); la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse
(Cass. n. 5108 del 29/03/2012).
Il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. civ. sez. I, 6.07.2022, n.21425; Cass. n. 19323 del 2020; Cass., n.
14728 del 2016; Cass. n. 18817 del 2015; Cass. n. 14480 del 2006).
Nel caso di specie, la relazione del Servizio sociale del Comune di Roccasecca dà conto dell'ottimo rapporto di entrambe le figlie con la madre;
il legame tra quest'ultima e le ragazze è molto intenso. La resistente è colei che provvede alle esigenze quotidiane delle figlie. frequenta il IV anno dell'Istituto Alberghiero di Cassino, Letizia la classe III della Per_1 scuola secondaria di primo grado a Roccasecca.
Il contesto nel quale le ragazze sono inserite, dunque, dà conto dell'idoneità della ricorrente rispetto ai doveri derivanti dalla potestà genitoriale.
Per converso, le condotte violente e aggressive del padre, l'abuso di alcol, l'assenza rispetto alla cura e all'educazione della prole, hanno definitivamente incrinato i rapporti del resistente con e . La prima, divenuta maggiorenne, ha deciso di interrompere i rapporti con il padre. Per_1 Per_2
, tredicenne, ha riferito ai servizi sociali di non avere alcuna intenzione di vedere il resistente, Per_2 che avrebbe avuto 13 anni per costruire un rapporto con lei e nulla avrebbe fatto in tal senso.
Ritiene, quindi, il Tribunale di dover confermare l'affidamento esclusivo e il collocamento della minore presso la madre. Per_2 Tenuto conto delle ragioni dell'affidamento esclusivo, gli incontri tra il padre e la figlia
, qualora quest'ultima dimostri la disponibilità, si dovranno tenere in modalità protetta, con Per_2
l'ausilio dei servizi sociali di Roccasecca.
Quanto agli aspetti economici, va osservato che ai fini della determinazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario al minore, o al maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve osservarsi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. 10 luglio 2013, n.
17089; cfr. Cass. 1 marzo 2018, n. 4811; Cass. civile sez. VI, 16.09.2020, n.19299).
Nel caso di specie, il resistente, nel costituirsi in giudizio, ha riconosciuto di disporre di redditi nella misura di euro 600 mensili, seppure “nei mesi in cui lavora”.
Ha poi dichiarato, nell'udienza del 24.9.2025, di disporre di un'abitazione in locazione, di proprietà di un imprenditore edile che lo ospiterebbe al canone di euro 180 al mese, che il medesimo pagherebbe quando lavora. CP_1
Sono circostanze che dimostrano all'evidenza la capacità del resistente di produrre redditi, cosicchè Egli deve contribuire al mantenimento delle figlie, collocate presso la madre. Anche della maggiore appena maggiorenne, della quale non è stata allegata né provata l'autosufficienza. Per_1
Tenuto conto della percezione del reddito di inclusione da parte della ricorrente, per euro 650 mensili, allegazione non contestata dalla controparte e del resto coerente con gli estratti conto del rapporto bancario in essere agli atti, appare equo confermare il contributo del padre al mantenimento delle figlie nella misura di euro 150 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Non si fa luogo, infine, all'ordine all'Ufficiale di stato civile di annotare la presente sentenza sull'atto di matrimonio, poiché non è stata allegata dalle parti la circostanza che il matrimonio sia stato trascritto in Italia e, del resto, la trascrizione non risulta dal certificato anagrafico di matrimonio, prodotto come documento 1 dalla ricorrente. Cosicché, non vi è un atto di stato civile sul quale procedere all'annotazione.
Sussistono, infine, senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il 30.1.2025 da 2025 , nata a [...] TE
(Bulgaria) il 25.09.1982, nei confronti di , nato a [...] il Controparte_1
30.4.1974, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale fra i coniugi e TE
, come in epigrafe generalizzati;
Controparte_1
2) dispone che la minore nata il [...] in [...] affidata in via Persona_2 esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa;
3) dispone che la casa familiare sia assegnata alla ricorrente;
4) dispone che il resistente, con decorrenza da febbraio 2025 versi alla ricorrente, entro il giorno
15 di ogni mese, un assegno a titolo di contributo al mantenimento delle figlie di complessivi euro
300,00 (euro 150,00 per ciascuna) fino all'indipendenza economica delle stesse, rivalutabili secondo gli indici Istat, e rimborsi altresì alla ricorrente il 50% delle spese straordinarie (scolastiche, ludico- sportive e mediche per prestazioni non erogate dal S.S.N.) sostenute per le figlie, purché documentate e previamente concordate (salve le spese scolastiche e quelle mediche urgenti), attenendosi, nell'individuazione dei predetti oneri, al Protocollo approvato presso il Tribunale di
Cassino.
4) compensa integralmente le spese di lite.
Cassino, lì 24/09/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi