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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 2752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2752 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G.15750/24 proposta da C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
avv. Fabio Rosci
da C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2
avv. Fabio Rosci
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 1.12.25, depositate in data 13.11.25,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed il procuratore ha concluso in conformità: “1) Scioglimento degli effetti civili del matrimonio. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento con le capacità reddituali e lavorative di cui dispone
2) Assegnazione della casa familiare. La casa familiare sita in Roma alla via dei Sampieri n. 30, sarà assegnata alla NOa la quale con i figli vi convivrà stabilmente. La predetta abitazione Pt_1 resterà la casa familiare per entrambi i figli e che ivi vivranno assieme Per_1 Persona_2 alla madre mantenendovi la residenza anagrafica;
3) Collocazione dei figli minori, permanenza e festività. Le Parti, concordemente, stabiliscono che i figli e vengano affidati ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, secondo le regole dell'affidamento condiviso, e venga mantenuta la loro residenza anagrafica presso l'abitazione di cui al superiore paragrafo, stabilendo i seguenti tempi di permanenza degli stessi presso ciascun genitore: - il padre potrà prelevare i figli, e trascorrere del tempo in autonomia con gli stessi, due fine settimana al mese, da concordare preventivamente, dalle ore 8:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, salvo diverso accordo;
per quanto concerne le festività natalizie, i NOi e concordano affinché i figli minori trascorrano con un Pt_1 Pt_2 genitore la sera del 24 dicembre ed il pranzo del 25; altresì la sera del 25 ed il 26 dicembre con l'altro genitore. Per il restante periodo festivo, le Parti optano per una divisione equivalente del resto delle giornate libere dei figli stabilite dal calendario scolastico, con alternanza di anni;
In riferimento alle Festività Pasquali, gli Istanti concordano una divisione equivalente delle giornate tra ciascun genitore, con alternanza annuale di periodi, salvo diverso accordo;
in riferimento ai compleanni dei genitori, Festa della Mamma e Festa del Papà, le Parti concordano di far trascorrere ai figli le relative ricorrenze con il genitore interessato, prescindendo dalla collocazione calendarizzata;
con riguardo alle vacanze estive, i genitori concordano che i figli trascorreranno con il padre un periodo di giorni 15, consecutivi o non, in periodi da concordarsi previamente tra i genitori, in tempo utile, non inferiore a 15 giorni antecedenti la richiesta, al fine di poter programmare entrambi le ferie, nel rispetto ed in conseguenza degli impegni e delle esigenze lavorative degli istanti stessi. 4)
Mantenimento dei figli. Il genitore non convivente, NO contribuirà al Parte_2 mantenimento dei figli, non economicamente autosufficienti, sino alla loro completa autonomia economica, provvedendo mediante corresponsione alla madre, secondo i patti di seguito raggiunti:
a) Mantenimento ordinario per il figlio Il genitore non convivente, NO Persona_2
si impegna a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento ordinario Parte_2 del figlio la complessiva somma di euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00) mensili, in Per_2 un'unica soluzione, da versare su c/c intestato alla madre, NOa entro il giorno 10 di ogni Pt_1 mese solare mediante bonifico da effettuare alle seguenti coordinate IBAN: IT45 T032 9601 6010
0006 6509 862, per dodici mesi l'anno. Detto contributo è soggetto a rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale importo sarà automaticamente rivalutato di anno in anno in base alle variazioni degli indici ISTAT e ricomprende le tipologie di spesa indicata nel paragrafo dedicato del “Protocollo d'Intesa con il
Foro di Roma” del 17/12/2014; b) Contribuzione alle spese straordinarie per il figlio Per_2
Le parti concordano che il NO contribuirà nella misura del 50%
[...] Parte_2 per le spese straordinarie sostenute in favore del figlio da concertare preventivamente, salvo quelle mediche urgenti non ricomprese nel SSN, per le quali convengono di escludere la previa concertazione. Gli Istanti, ulteriormente, concordano che sia posto a carico del NO Parte_2 il 50% delle spese straordinarie obbligatorie. Si intendono inoltre ricomprese tutte le
[...] tipologie di spesa di cui al “Protocollo d'Intesa con il Foro di Roma” del 17/12/2014 che le Parti dichiarano di conoscere e ben comprendere e che sottoscrivono per approvazione. Le Parti concordano che, per il rimborso delle prefate spese, queste dovranno essere documentate;
c)
Mantenimento ordinario per la figlia Il genitore non convivente NO Persona_3 Parte_2 si impegna a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia
[...]
, la complessiva somma di euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00) mensili, in unica soluzione, Per_1 da versare su c/c intestato alla madre, NOa entro il giorno 10 di ogni mese solare Pt_1 mediante bonifico da effettuare alle seguenti coordinate IBAN: IT45 T032 9601 6010 0006 6509 862, per dodici mesi l'anno. Detto contributo è soggetto a rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale importo sarà automaticamente rivalutato di anno in anno in base alla variazione degli indici ISTAT e ricomprende le tipologie di spesa indicate nel paragrafo dedicato del “Protocollo d'Intesa con il foro di Roma” del 17/12/2014;d) Contribuzione alle spese straordinarie per la figlia Le parti Persona_3 concordano che il NO contribuirà nella misura del 50% per le spese Parte_2 straordinarie sostenute in favore della figlia da concertare preventivamente, salvo quelle mediche urgenti non ricomprese nel SSN, per le quali convengono di escludere la previa concertazione. Gli
Istanti, ulteriormente, concordano che sia posto a carico del NO il 50% Parte_2 delle spese straordinarie obbligatorie. Si intendono inoltre ricomprese tutte le tipologie di spesa di cui al “Protocollo d'Intesa con il Foro di Roma” del 17/12/2014, che le Parti dichiarano di conoscere e ben comprendere e che sottoscrivono per approvazione. Le Parti concordano che, per il rimborso delle prefate spese, queste dovranno essere documentate.5) i figli minori siano affidati ad entrambi i genitori, secondo le regole dell'affidamento congiunto, con collocazione prevalente degli stessi presso l'abitazione della madre;
in conseguenza:6) venga stabilito l'esercizio congiunto della potestà genitoriale, salvo per quanto attenga agli affari di ordinaria amministrazione, per i quali ciascun genitore potrà decidere secondo i tempi di permanenza dei figli pressò di sé;7) i genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione con riguardo alle questioni fondamentali quali salute ed istruzione, le decisioni in merito dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei propri figli;
8) visto l'art. 3, lett. b) della l. 21 novembre 1967, n. 1185, così come novellato dall'art. 24 L. n. 3/2003, i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio, nonché per l'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi e per la sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio del documento d'identità dei figli minori valido anche per l'espatrio”; che il Tribunale ritiene congrue e conformi alle esigenze della prole, cosi provvedendo come da dispositivo;
rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 7.6.2008 in
Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n.333 parte I serie
02 anno 2008, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 1.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G.15750/24 proposta da C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
avv. Fabio Rosci
da C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2
avv. Fabio Rosci
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 1.12.25, depositate in data 13.11.25,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed il procuratore ha concluso in conformità: “1) Scioglimento degli effetti civili del matrimonio. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento con le capacità reddituali e lavorative di cui dispone
2) Assegnazione della casa familiare. La casa familiare sita in Roma alla via dei Sampieri n. 30, sarà assegnata alla NOa la quale con i figli vi convivrà stabilmente. La predetta abitazione Pt_1 resterà la casa familiare per entrambi i figli e che ivi vivranno assieme Per_1 Persona_2 alla madre mantenendovi la residenza anagrafica;
3) Collocazione dei figli minori, permanenza e festività. Le Parti, concordemente, stabiliscono che i figli e vengano affidati ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, secondo le regole dell'affidamento condiviso, e venga mantenuta la loro residenza anagrafica presso l'abitazione di cui al superiore paragrafo, stabilendo i seguenti tempi di permanenza degli stessi presso ciascun genitore: - il padre potrà prelevare i figli, e trascorrere del tempo in autonomia con gli stessi, due fine settimana al mese, da concordare preventivamente, dalle ore 8:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, salvo diverso accordo;
per quanto concerne le festività natalizie, i NOi e concordano affinché i figli minori trascorrano con un Pt_1 Pt_2 genitore la sera del 24 dicembre ed il pranzo del 25; altresì la sera del 25 ed il 26 dicembre con l'altro genitore. Per il restante periodo festivo, le Parti optano per una divisione equivalente del resto delle giornate libere dei figli stabilite dal calendario scolastico, con alternanza di anni;
In riferimento alle Festività Pasquali, gli Istanti concordano una divisione equivalente delle giornate tra ciascun genitore, con alternanza annuale di periodi, salvo diverso accordo;
in riferimento ai compleanni dei genitori, Festa della Mamma e Festa del Papà, le Parti concordano di far trascorrere ai figli le relative ricorrenze con il genitore interessato, prescindendo dalla collocazione calendarizzata;
con riguardo alle vacanze estive, i genitori concordano che i figli trascorreranno con il padre un periodo di giorni 15, consecutivi o non, in periodi da concordarsi previamente tra i genitori, in tempo utile, non inferiore a 15 giorni antecedenti la richiesta, al fine di poter programmare entrambi le ferie, nel rispetto ed in conseguenza degli impegni e delle esigenze lavorative degli istanti stessi. 4)
Mantenimento dei figli. Il genitore non convivente, NO contribuirà al Parte_2 mantenimento dei figli, non economicamente autosufficienti, sino alla loro completa autonomia economica, provvedendo mediante corresponsione alla madre, secondo i patti di seguito raggiunti:
a) Mantenimento ordinario per il figlio Il genitore non convivente, NO Persona_2
si impegna a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento ordinario Parte_2 del figlio la complessiva somma di euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00) mensili, in Per_2 un'unica soluzione, da versare su c/c intestato alla madre, NOa entro il giorno 10 di ogni Pt_1 mese solare mediante bonifico da effettuare alle seguenti coordinate IBAN: IT45 T032 9601 6010
0006 6509 862, per dodici mesi l'anno. Detto contributo è soggetto a rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale importo sarà automaticamente rivalutato di anno in anno in base alle variazioni degli indici ISTAT e ricomprende le tipologie di spesa indicata nel paragrafo dedicato del “Protocollo d'Intesa con il
Foro di Roma” del 17/12/2014; b) Contribuzione alle spese straordinarie per il figlio Per_2
Le parti concordano che il NO contribuirà nella misura del 50%
[...] Parte_2 per le spese straordinarie sostenute in favore del figlio da concertare preventivamente, salvo quelle mediche urgenti non ricomprese nel SSN, per le quali convengono di escludere la previa concertazione. Gli Istanti, ulteriormente, concordano che sia posto a carico del NO Parte_2 il 50% delle spese straordinarie obbligatorie. Si intendono inoltre ricomprese tutte le
[...] tipologie di spesa di cui al “Protocollo d'Intesa con il Foro di Roma” del 17/12/2014 che le Parti dichiarano di conoscere e ben comprendere e che sottoscrivono per approvazione. Le Parti concordano che, per il rimborso delle prefate spese, queste dovranno essere documentate;
c)
Mantenimento ordinario per la figlia Il genitore non convivente NO Persona_3 Parte_2 si impegna a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia
[...]
, la complessiva somma di euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00) mensili, in unica soluzione, Per_1 da versare su c/c intestato alla madre, NOa entro il giorno 10 di ogni mese solare Pt_1 mediante bonifico da effettuare alle seguenti coordinate IBAN: IT45 T032 9601 6010 0006 6509 862, per dodici mesi l'anno. Detto contributo è soggetto a rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale importo sarà automaticamente rivalutato di anno in anno in base alla variazione degli indici ISTAT e ricomprende le tipologie di spesa indicate nel paragrafo dedicato del “Protocollo d'Intesa con il foro di Roma” del 17/12/2014;d) Contribuzione alle spese straordinarie per la figlia Le parti Persona_3 concordano che il NO contribuirà nella misura del 50% per le spese Parte_2 straordinarie sostenute in favore della figlia da concertare preventivamente, salvo quelle mediche urgenti non ricomprese nel SSN, per le quali convengono di escludere la previa concertazione. Gli
Istanti, ulteriormente, concordano che sia posto a carico del NO il 50% Parte_2 delle spese straordinarie obbligatorie. Si intendono inoltre ricomprese tutte le tipologie di spesa di cui al “Protocollo d'Intesa con il Foro di Roma” del 17/12/2014, che le Parti dichiarano di conoscere e ben comprendere e che sottoscrivono per approvazione. Le Parti concordano che, per il rimborso delle prefate spese, queste dovranno essere documentate.5) i figli minori siano affidati ad entrambi i genitori, secondo le regole dell'affidamento congiunto, con collocazione prevalente degli stessi presso l'abitazione della madre;
in conseguenza:6) venga stabilito l'esercizio congiunto della potestà genitoriale, salvo per quanto attenga agli affari di ordinaria amministrazione, per i quali ciascun genitore potrà decidere secondo i tempi di permanenza dei figli pressò di sé;7) i genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione con riguardo alle questioni fondamentali quali salute ed istruzione, le decisioni in merito dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei propri figli;
8) visto l'art. 3, lett. b) della l. 21 novembre 1967, n. 1185, così come novellato dall'art. 24 L. n. 3/2003, i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio, nonché per l'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi e per la sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio del documento d'identità dei figli minori valido anche per l'espatrio”; che il Tribunale ritiene congrue e conformi alle esigenze della prole, cosi provvedendo come da dispositivo;
rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 7.6.2008 in
Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n.333 parte I serie
02 anno 2008, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 1.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi