TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/10/2025, n. 2173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2173 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
R.G. 5682/2019
Il Tribunale di Catanzaro - Prima Sezione Civile - in composizione monocratica - in persona del giudice dott.ssa Fortunata Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. R.G. 5682 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi anno 2019, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Catanzaro n.2051/2019, vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante, ragionier con sede in Parte_2
Margherita di Savoia alla via Barletta 63, partita IVA P.IVA_1
concessionaria per l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali del , rappresentata e difesa, in virtù di Parte_3
mandato in calce, dall'Avvocato Fabio DEBELLIS
-
APPELLANTE-
CONTRO
Controparte_1
E
Parte_3 - APPELLATI CONTUMACI-
Conclusioni delle parti: parte appellante chiedeva accertarsi la dovutezza del credito con riforma della sentenza del giudice di prime cure.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ex art. 615 cpc, ritualmente notificato, evocava in Controparte_1 giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Catanzaro il , in qualità di Parte_3 ente impositore e C&C srl, in qualità di Agente della Riscossione, al fine di sentire dichiararsi l'illegittimità dell'ingiunzione fiscale n. notificata in data P.IVA_2
17.04.2019 dalla C&C, con riguardo alla somma di euro 313,72 e relativa a quattro avvisi di accertamento tutti notificati in data 20.04.2013 e relativi al mancato pagamento del canone acqua del relativo all'anno 2007. Parte_3
A sostegno della proposta azione, il premessa la competenza del giudice di CP_1 pace adito, eccepiva la nullità dell'esecuzione per omessa notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento, nonché la prescrizione del credito stante la mancata notifica di atti interruttivi. Concludeva, quindi, chiedendo l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento con vittoria di spese di lite.
Nessuno si costituiva per l'ente impositore, , benchè regolarmente Parte_3 citato in giudizio.
Si costituiva, invece, la società incaricata alla riscossione eccependo la tardività della opposizione promossa dal e nel merito riteneva legittima la pretesa creditoria CP_1 ritenendo sussistente la notifica degli atti prodromici all'atto impugnato.
Il giudice di prime cure, istruita la causa e rigettata l'eccezione di tardività dell'opposizione, nel merito riteneva fondata l'opposizione promossa dal CP_1 sull'assunto che in atti non vi era la prova dell'emissione e spedizione delle relative fatture. Inoltre, precisava che gli avvisi di accertamento prodotti in atti dalla società di pag. 2/8 riscossione non erano corredati dagli originali delle cartoline attestanti la notifica e nemmeno da copie conforme agli originali, pertanto a fronte di contestazione da parte dell'attore circa la ricezione degli atti, le mere copie fotostatiche , non costituivano valida prova delle notifica ed inoltre ribadiva che in assenza di valida prova di atti interruttivi, il termine quinquiennale risultava già ampiamente decorso.
Tutto ciò premesso, annullava l'ingiunzione fiscale notificata il 17.04.2019 dalla C&C per prescrizione del credito, con condanna delle parti in solido al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello la società incaricata alla riscossione soccombente, censurando la decisione impugnata sotto il profilo della mancata declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e nel merito riteneva dovuto il credito, stante la presenza di validi atti interruttivi.
Concludeva chiedendo la riforma della sentenza impugnata con accoglimento dell'appello.
Nessuno si costituiva per le parti appellate.
Dopo numerosi rinvii per esigenze di ruolo, la controversia veniva assegnata allo scrivente magistrato che con ordinanza del maggio 2025 tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, dev'essere vagliata l'eccezione sollevata dall'appellante in ordine alla mancata dichiarazione della tardività dell'opposizione promossa dal CP_1
L'eccezione è infondata per le ragioni di seguito indicate.
Invero il nel giudizio davanti al giudice di pace promuoveva opposizione ex CP_1 art.615 co.1 cpc sia per assenza di un valido titolo esecutivo sia per far valere fatti sopravvenuti alla formazione del titolo, ossia la prescrizione del credito per mancanza di atti interruttivi.
Ne consegue quindi che parte ricorrente ha correttamente ricondotto la domanda azionata nell'alveo dell'art. 615 cpc.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha precisato che in relazione alla cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie sono ammissibili,
a seconda dei casi, i seguenti rimedi: pag. 3/8 a) Opposizione ai sensi della L.689/1981(ora disciplinata dall'art.6
d.lgs.150/2011), allorchè sia mancata la notifica dell'ordinanza ingiunzione o del verbale di accertamento della violazione;
b) opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art.615 cpc (che si pone come strumento autonomo ed alternativo all'opposizione di cui alla L.689/1981) allorchè si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, come la prescrizione (Cass. 22.10.2010 n. 2819), circostanza quest'ultima oggetto della presente controversia, per la quale non sussistono termini decadenziali.
Sul punto, deve osservarsi che l'opposizione all'ingiunzione di pagamento impugnata, costituendo il primo atto con il quale l'opponente deduce di essere venuto a conoscenza delle pretese creditorie per omessa notificazione degli atti sui quali esse si fondano, risulta correttamente proposta dal mediante opposizione all'esecuzione ex art. CP_1
615, comma 1, c.p.c. non essendo ancora iniziata l'esecuzione. Essa, dunque, non essendo soggetta ad alcun termine, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Ne consegue l'infondatezza della sollevata eccezione.
Fatta tale doverosa premessa occorre analizzare nel merito l'appello promosso dall'ente incaricato alla riscossione, allo scopo di accertare se il credito vantato dallo stesso risultava effettivamente prescritto come indicato dal giudice di pace.
Ritiene lo scrivente Magistrato che la domanda di parte ricorrente sia infondata e debba pertanto essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Non appare superfluo premettere che ai sensi dell'art. 2935 c.c. la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere.
La prescrizione può essere, tuttavia, interrotta ai sensi dell'art. 2943 c.c. dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione, conservativo o esecutivo, nonché da qualsiasi atto che valga a costituire in mora il debitore ex art.1219 c.c., non avendo alcun valore altri mezzi quali telefonate, e-mail ordinarie o le lettere semplici.
pag. 4/8 L'orientamento prevalente nella giurisprudenza della Suprema Corte è chiaro nel ribadire che “in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato
(elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore e che è priva di efficacia interruttiva la riserva, anche se contenuta in un atto scritto, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento”. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3371 del 12 febbraio 2010).
Più di recente: “Al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo),
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato
(elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né
l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità” (Cassazione civile,
Sez. II, ordinanza n. 15140 del 31 maggio 2021).
Quanto detto non può non riflettersi sul piano probatorio: allorquando, infatti, il debitore eccepisca l'intervenuta prescrizione del termine stabilito dalla legge, è onere pag. 5/8 del creditore dimostrare in giudizio di aver posto in essere eventuali atti interruttivi della prescrizione medesima o per riconoscimento del diritto da parte del debitore (ex art. 2944 c.c.) o per fatti provenienti dal titolare del diritto (azioni giurisdizionali o atti di costituzione in mora ex art. 2943, c.c.). Deve trattarsi, ovviamente, di una prova idonea, solitamente documentale, non essendo sufficiente generiche affermazioni sull'asserito verificarsi di eventi interruttivi.
Venendo al caso di specie, è pacifico nella giurisprudenza sia di legittimità che di merito che la fornitura di acqua, pur avendo rilevanza pubblicistica, è qualificabile a tutti gli effetti come un contratto di somministrazione, con la conseguenza che i relativi crediti soggiacciono alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, in quanto aventi ad oggetto una prestazione periodica dipendente da una causa petendi a carattere continuativo (cfr. ex multis Trib. Reggio Calabria sez. I, 14/10/2021), il cui dies a quo deve farsi decorrere dal momento in cui il consumo si è verificato (Cass. Civ.
Sez. Unite 9.02.2011 n. 3162), potendosi (sulla base delle regole contenute nel contratto con l'utente che regola il servizio) anche se incorporate in un'unica richiesta di pagamento, il consumo di un'intera annualità.
A tal fine, la richiesta di pagamento deve pervenire al domicilio dell'utente entro la scadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il consumo di acqua si è riscontrato, non essendo sufficiente, per come ribadito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, che la richiesta venga semplicemente inviata dall'ente gestore del servizio idrico entro il termine di cinque anni, occorrendo che essa giunga effettivamente al domicilio dell'utente entro tale data.
Infatti, il termine di prescrizione piò essere interrotto solo se il creditore ha la certezza che il debitore abbia ricevuto l'atto inviatogli, tramite la ricezione della raccomandata.
La stessa Corte di Cassazione, evidenzia che per interrompere la prescrizione occorre che il debitore abbia conoscenza dell'atto che il creditore gli ha inviato;
conoscenza che si ha solo nel momento in cui la raccomandata giunge all'indirizzo dell'utente (Cass.
Sent. n. 13588/2009)
pag. 6/8 Orbene, il opponente eccepisce l'intervenuta prescrizione dei canoni idrici CP_1 relativi all'anno 2007, in quanto nessuna richiesta di pagamento è pervenuta allo stesso prima della ingiunzione oggetto della presente impugnazione e notificata solamente nel
2019.
L'eccezione è contestata dall'ente della riscossione che nella propria comparsa dichiarava che in data 22.02.2013 la stessa emetteva cinque avvisi di accertamento per il canone idrico 2007, notificati il 20.04.2013.
L' eccezione di prescrizione è fondata.
Nel dettaglio, per il canone relativo all'anno 2007, il credito risulta prescritto in quanto,
l'agente della riscossione, per come dallo stesso affermato in sede di comparsa di costituzione e risposta, inviava al avvisi di accertamento notificati il CP_1
20.04.2013 e quindi quando il termine quinquiennale (31 dicembre 2012) era già decorso. Nè sussistono in atti altri atti interruttivi antecedenti alla data del 31.12.2012.
Ne deriva quindi che l'atto notificato nel 2013, benchè prodromico all'intimazione di pagamento oggi impugnata, non è idoneo ad interrompere la prescrizione in quanto giunto al destinatario dopo il decorso del termine di prescrizione.
Da quanto fin'ora argomentato, può concludersi affermando che per i crediti relativi al canone idrico del 2007 parte appellante non ha fornito la prova dell'avvenuta notifica al degli atti prodromici all'intimazione di pagamento oggi in contestazione CP_1 idonea ad interrompere il termine di prescrizione.
In ordine alle spese di lite, stante la contumacia delle parti convenute, nulla va disposto.
PQM
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Fortunata
Esposito, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 5682R.G.A.C. dell'anno 2019, proposta dall nei confronti CP_2
e ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
[...] Parte_3 così provvede:
pag. 7/8 1) rigetta l'appello promosso da C&C e per l'effetto conferma la sentenza del giudice di pace n. 2051/2019
2) stante la contumacia delle parti convenute nulla statuisce sulle spese del presente grado.
Così deciso in Catanzaro, il 27.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
R.G. 5682/2019
Il Tribunale di Catanzaro - Prima Sezione Civile - in composizione monocratica - in persona del giudice dott.ssa Fortunata Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. R.G. 5682 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi anno 2019, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Catanzaro n.2051/2019, vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante, ragionier con sede in Parte_2
Margherita di Savoia alla via Barletta 63, partita IVA P.IVA_1
concessionaria per l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali del , rappresentata e difesa, in virtù di Parte_3
mandato in calce, dall'Avvocato Fabio DEBELLIS
-
APPELLANTE-
CONTRO
Controparte_1
E
Parte_3 - APPELLATI CONTUMACI-
Conclusioni delle parti: parte appellante chiedeva accertarsi la dovutezza del credito con riforma della sentenza del giudice di prime cure.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ex art. 615 cpc, ritualmente notificato, evocava in Controparte_1 giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Catanzaro il , in qualità di Parte_3 ente impositore e C&C srl, in qualità di Agente della Riscossione, al fine di sentire dichiararsi l'illegittimità dell'ingiunzione fiscale n. notificata in data P.IVA_2
17.04.2019 dalla C&C, con riguardo alla somma di euro 313,72 e relativa a quattro avvisi di accertamento tutti notificati in data 20.04.2013 e relativi al mancato pagamento del canone acqua del relativo all'anno 2007. Parte_3
A sostegno della proposta azione, il premessa la competenza del giudice di CP_1 pace adito, eccepiva la nullità dell'esecuzione per omessa notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento, nonché la prescrizione del credito stante la mancata notifica di atti interruttivi. Concludeva, quindi, chiedendo l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento con vittoria di spese di lite.
Nessuno si costituiva per l'ente impositore, , benchè regolarmente Parte_3 citato in giudizio.
Si costituiva, invece, la società incaricata alla riscossione eccependo la tardività della opposizione promossa dal e nel merito riteneva legittima la pretesa creditoria CP_1 ritenendo sussistente la notifica degli atti prodromici all'atto impugnato.
Il giudice di prime cure, istruita la causa e rigettata l'eccezione di tardività dell'opposizione, nel merito riteneva fondata l'opposizione promossa dal CP_1 sull'assunto che in atti non vi era la prova dell'emissione e spedizione delle relative fatture. Inoltre, precisava che gli avvisi di accertamento prodotti in atti dalla società di pag. 2/8 riscossione non erano corredati dagli originali delle cartoline attestanti la notifica e nemmeno da copie conforme agli originali, pertanto a fronte di contestazione da parte dell'attore circa la ricezione degli atti, le mere copie fotostatiche , non costituivano valida prova delle notifica ed inoltre ribadiva che in assenza di valida prova di atti interruttivi, il termine quinquiennale risultava già ampiamente decorso.
Tutto ciò premesso, annullava l'ingiunzione fiscale notificata il 17.04.2019 dalla C&C per prescrizione del credito, con condanna delle parti in solido al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello la società incaricata alla riscossione soccombente, censurando la decisione impugnata sotto il profilo della mancata declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e nel merito riteneva dovuto il credito, stante la presenza di validi atti interruttivi.
Concludeva chiedendo la riforma della sentenza impugnata con accoglimento dell'appello.
Nessuno si costituiva per le parti appellate.
Dopo numerosi rinvii per esigenze di ruolo, la controversia veniva assegnata allo scrivente magistrato che con ordinanza del maggio 2025 tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, dev'essere vagliata l'eccezione sollevata dall'appellante in ordine alla mancata dichiarazione della tardività dell'opposizione promossa dal CP_1
L'eccezione è infondata per le ragioni di seguito indicate.
Invero il nel giudizio davanti al giudice di pace promuoveva opposizione ex CP_1 art.615 co.1 cpc sia per assenza di un valido titolo esecutivo sia per far valere fatti sopravvenuti alla formazione del titolo, ossia la prescrizione del credito per mancanza di atti interruttivi.
Ne consegue quindi che parte ricorrente ha correttamente ricondotto la domanda azionata nell'alveo dell'art. 615 cpc.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha precisato che in relazione alla cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie sono ammissibili,
a seconda dei casi, i seguenti rimedi: pag. 3/8 a) Opposizione ai sensi della L.689/1981(ora disciplinata dall'art.6
d.lgs.150/2011), allorchè sia mancata la notifica dell'ordinanza ingiunzione o del verbale di accertamento della violazione;
b) opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art.615 cpc (che si pone come strumento autonomo ed alternativo all'opposizione di cui alla L.689/1981) allorchè si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, come la prescrizione (Cass. 22.10.2010 n. 2819), circostanza quest'ultima oggetto della presente controversia, per la quale non sussistono termini decadenziali.
Sul punto, deve osservarsi che l'opposizione all'ingiunzione di pagamento impugnata, costituendo il primo atto con il quale l'opponente deduce di essere venuto a conoscenza delle pretese creditorie per omessa notificazione degli atti sui quali esse si fondano, risulta correttamente proposta dal mediante opposizione all'esecuzione ex art. CP_1
615, comma 1, c.p.c. non essendo ancora iniziata l'esecuzione. Essa, dunque, non essendo soggetta ad alcun termine, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Ne consegue l'infondatezza della sollevata eccezione.
Fatta tale doverosa premessa occorre analizzare nel merito l'appello promosso dall'ente incaricato alla riscossione, allo scopo di accertare se il credito vantato dallo stesso risultava effettivamente prescritto come indicato dal giudice di pace.
Ritiene lo scrivente Magistrato che la domanda di parte ricorrente sia infondata e debba pertanto essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Non appare superfluo premettere che ai sensi dell'art. 2935 c.c. la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere.
La prescrizione può essere, tuttavia, interrotta ai sensi dell'art. 2943 c.c. dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione, conservativo o esecutivo, nonché da qualsiasi atto che valga a costituire in mora il debitore ex art.1219 c.c., non avendo alcun valore altri mezzi quali telefonate, e-mail ordinarie o le lettere semplici.
pag. 4/8 L'orientamento prevalente nella giurisprudenza della Suprema Corte è chiaro nel ribadire che “in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato
(elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore e che è priva di efficacia interruttiva la riserva, anche se contenuta in un atto scritto, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento”. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3371 del 12 febbraio 2010).
Più di recente: “Al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo),
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato
(elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né
l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità” (Cassazione civile,
Sez. II, ordinanza n. 15140 del 31 maggio 2021).
Quanto detto non può non riflettersi sul piano probatorio: allorquando, infatti, il debitore eccepisca l'intervenuta prescrizione del termine stabilito dalla legge, è onere pag. 5/8 del creditore dimostrare in giudizio di aver posto in essere eventuali atti interruttivi della prescrizione medesima o per riconoscimento del diritto da parte del debitore (ex art. 2944 c.c.) o per fatti provenienti dal titolare del diritto (azioni giurisdizionali o atti di costituzione in mora ex art. 2943, c.c.). Deve trattarsi, ovviamente, di una prova idonea, solitamente documentale, non essendo sufficiente generiche affermazioni sull'asserito verificarsi di eventi interruttivi.
Venendo al caso di specie, è pacifico nella giurisprudenza sia di legittimità che di merito che la fornitura di acqua, pur avendo rilevanza pubblicistica, è qualificabile a tutti gli effetti come un contratto di somministrazione, con la conseguenza che i relativi crediti soggiacciono alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, in quanto aventi ad oggetto una prestazione periodica dipendente da una causa petendi a carattere continuativo (cfr. ex multis Trib. Reggio Calabria sez. I, 14/10/2021), il cui dies a quo deve farsi decorrere dal momento in cui il consumo si è verificato (Cass. Civ.
Sez. Unite 9.02.2011 n. 3162), potendosi (sulla base delle regole contenute nel contratto con l'utente che regola il servizio) anche se incorporate in un'unica richiesta di pagamento, il consumo di un'intera annualità.
A tal fine, la richiesta di pagamento deve pervenire al domicilio dell'utente entro la scadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il consumo di acqua si è riscontrato, non essendo sufficiente, per come ribadito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, che la richiesta venga semplicemente inviata dall'ente gestore del servizio idrico entro il termine di cinque anni, occorrendo che essa giunga effettivamente al domicilio dell'utente entro tale data.
Infatti, il termine di prescrizione piò essere interrotto solo se il creditore ha la certezza che il debitore abbia ricevuto l'atto inviatogli, tramite la ricezione della raccomandata.
La stessa Corte di Cassazione, evidenzia che per interrompere la prescrizione occorre che il debitore abbia conoscenza dell'atto che il creditore gli ha inviato;
conoscenza che si ha solo nel momento in cui la raccomandata giunge all'indirizzo dell'utente (Cass.
Sent. n. 13588/2009)
pag. 6/8 Orbene, il opponente eccepisce l'intervenuta prescrizione dei canoni idrici CP_1 relativi all'anno 2007, in quanto nessuna richiesta di pagamento è pervenuta allo stesso prima della ingiunzione oggetto della presente impugnazione e notificata solamente nel
2019.
L'eccezione è contestata dall'ente della riscossione che nella propria comparsa dichiarava che in data 22.02.2013 la stessa emetteva cinque avvisi di accertamento per il canone idrico 2007, notificati il 20.04.2013.
L' eccezione di prescrizione è fondata.
Nel dettaglio, per il canone relativo all'anno 2007, il credito risulta prescritto in quanto,
l'agente della riscossione, per come dallo stesso affermato in sede di comparsa di costituzione e risposta, inviava al avvisi di accertamento notificati il CP_1
20.04.2013 e quindi quando il termine quinquiennale (31 dicembre 2012) era già decorso. Nè sussistono in atti altri atti interruttivi antecedenti alla data del 31.12.2012.
Ne deriva quindi che l'atto notificato nel 2013, benchè prodromico all'intimazione di pagamento oggi impugnata, non è idoneo ad interrompere la prescrizione in quanto giunto al destinatario dopo il decorso del termine di prescrizione.
Da quanto fin'ora argomentato, può concludersi affermando che per i crediti relativi al canone idrico del 2007 parte appellante non ha fornito la prova dell'avvenuta notifica al degli atti prodromici all'intimazione di pagamento oggi in contestazione CP_1 idonea ad interrompere il termine di prescrizione.
In ordine alle spese di lite, stante la contumacia delle parti convenute, nulla va disposto.
PQM
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Fortunata
Esposito, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 5682R.G.A.C. dell'anno 2019, proposta dall nei confronti CP_2
e ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
[...] Parte_3 così provvede:
pag. 7/8 1) rigetta l'appello promosso da C&C e per l'effetto conferma la sentenza del giudice di pace n. 2051/2019
2) stante la contumacia delle parti convenute nulla statuisce sulle spese del presente grado.
Così deciso in Catanzaro, il 27.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito
pag. 8/8