TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 2345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2345 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice. dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12972 /2024 , promossa da con il patrocinio dell'Avv. SPINA GIANNI Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'Avv. VASSELLI LAURA Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 6.5.2025, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 29.5.2023 - hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto in data 17.12.2005 a
Roma, alle seguenti condizioni:
“1. Pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Sig. Controparte_1 Parte_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
2. La Sig.ra e il Sig. essendo economicamente indipendenti Controparte_1 Parte_1 provvederanno ognuno al proprio mantenimento.
3. Confermare l'affidamento condiviso delle due figlie (15 anni) e (13 anni) ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente delle stesse Per_1 Per_2 con la madre nella casa familiare sita in Roma, Via Cassia n.531 che resta assegnata a quest'ultima.
4. I genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale congiuntamente, assumendo in comune accordo tutte le decisioni che riguardano le figlie, tenendosi reciprocamente informati su ogni circostanza rilevante che le riguarda e impegnandosi fin da ora a prestare il reciproco consenso per il rilascio e il rinnovo dei documenti di identità anche validi per l'espatrio e che resteranno in ogni caso nella disponibilità di entrambi i genitori, nonché a darsi tempestiva comunicazione reciproca delle date e degli orari delle visite mediche a cui la ragazze dovranno sottoporsi.
5. Nel comune intento di educare e crescere le figlie con equilibrio e senso di affetto familiare anche verso le rispettive famiglie d'origine, verrà garantito alle figlie e l'intensità del rapporto con il padre, il quale avrà Per_1 Per_2 ampio diritto di frequentazione, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici delle bambine, fermo restando che, in ogni caso, il Sig. terrà con sé le minori secondo il seguente Parte_1 calendario: a) a fine settimana alternati, orientativamente il primo e il terzo del mese, dal venerdì dopo scuola fino al lunedì mattina con riaccompagno a scuola;
b) 1 giorno a settimana, e precisamente il mercoledì; c) 2 venerdì al mese, dopo le ore 19:00 quando le figlie hanno terminato il ciclo stabile di fisioterapia, ovvero quando la madre le accompagnerà dal padre con pernotto in via alternata rispetto a quanto previsto al precedente punto a), con riaccompagno dalla madre per il pranzo del sabato, restando inteso che il Sig. presta sin d'ora il proprio consenso a lasciare, occasionalmente, Parte_1 le figlie con la madre il venerdì nelle settimane in cui le stesse sono con lei sabato e domenica qualora la madre voglia trascorrere con le figlie un weekend lungo (ad esempio per un viaggio od una visita ai familiari materni); d) durante le festività natalizie e pasquali, il diritto di frequentazione per entrambe le minori sarà regolamentato secondo il principio dell'alternanza tra madre e padre: per le vacanze natalizie un anno dal 23 al 29 dicembre, l'anno successivo dal 30 dicembre al 6 gennaio sempre che i genitori non decidano di trascorrere entrambi le festività insieme, mentre per le vacanze pasquali ad anni alterni dal Giovedì Santo alla Domenica di Pasqua e l'altro dal lunedì in Albis al mercoledì; f) nel periodo di vacanza nel mese di febbraio dedicato alle attività sportive invernali e nel periodo denominato half term durante il mese di ottobre, le figlie trascorreranno detti periodi con ciascun genitore ad anni alternati, fermo restando che, anche in questo caso, è previsto il rientro in casa materna - nell'anno in cui trascorreranno le vacanze con il padre - dal giorno precedente alla ripresa delle lezioni scolastiche;
g) il diritto di frequentazione tra genitori verrà comunque garantito anche in relazione ai rapporti familiari con i nonni paterni e materni, la cui frequentazione nei periodi di spettanza a favore di ciascun genitore potrà protrarsi non meno di 15 giorni nell'arco dell'anno solare.
6. I genitori restano comunque liberi di concordare una diversa regolamentazione dei tempi di permanenza delle figlie presso ciascuno di loro rispetto a quanto indicato nei punti precedenti, sia durante la settimana che durante i periodi di vacanza, anche solo provvisoriamente a seconda dei loro bisogni e desideri.
7. A titolo di contributo al mantenimento delle due figlie, il sig. in Parte_1 considerazione dell'incremento del diritto di visita, corrisponderà alla Sig.ra , entro il giorno CP_1
5 (cinque) di ogni mese, la somma di € 1.300 (€ 650,00 per ciascuna di esse) rivalutabili annualmente all'ISTAT, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie con credenziali già note al marito;
8. Per quel che concerne le spese straordinarie per le figlie, in linea generale e salve le clausole in deroga sottoindicate, ad eccezione delle spese scolastiche ed universitarie che resteranno sempre interamente a carico del padre, i genitori concordano di farsene carico rispettivamente nella misura del 65% a carico del padre e del 35% a carico della madre facendo espresso riferimento al noto Protocollo vigente nel Tribunale di Roma per la relativa regolamentazione. A precisazione e/o a parziale deroga a quanto previsto dalla sopra richiamata disciplina e dal noto Protocollo, le parti concordano espressamente che: i. relativamente alle spese per le rette della scuola (“Tuition”) che frequentano le figlie, le parti concordano che la parte non rimborsata dal beneficio per la prole riconosciuta dall'IFAD al sig. sarà sostenuta da ciascun coniuge come segue: il 65 % a Parte_1 carico del ed il 35% a carico della RA . Pertanto, il signor come di Parte_1 CP_1 Parte_1 consuetudine, provvederà a corrispondere la Tuition alla scuola e comunicherà alla RA , CP_1 entro il termine di registrazione del relativo anno accademico, l'importo della parte non rimborsata da detto beneficio (con la trasmissione della documentazione di supporto). Quanto alla Tuition dell'anno scolastico 2024/2025, la sig.ra dovrà rimborsare la quota parte di euro 2.356 (pari CP_1 al 35% della somma di euro 6.731,17) in proporzione ai mesi dell'anno scolastico 2024/2025 residui alla data di comunicazione della sentenza di divorzio. Nell'ambito divorzile le parti concordano che per la parte non rimborsata dal beneficio per la prole riconosciuta dall'IFAD al sig. ciascun Parte_1 coniuge pagherà la propria quota pari al 65 % il e al 35% la entro la data del 31 Parte_1 CP_1 maggio. Le tasse annuali di iscrizione alla scuola saranno sostenute nella misura del 65% a carico del padre e del 35% a carico della madre;
ii. le spese relative alle gite scolastiche (anche giornaliere) e ai viaggi di istruzione nonché ai programmi extrascolastici (quali, ad esempio, Model UN, Duke of Edinburgh) saranno da considerarsi quali spese straordinarie da concordare e condivise tra i coniugi nella misura del 65% a carico del padre e del 35% a carico della madre;
iii. le spese per l'acquisto delle divise scolastiche e per le lezioni private di lingua italiana (ove dette lezioni siano ritenute necessarie dalla RA ), per le figlie resteranno a totale carico della madre;
iv. le spese relative alla CP_1 mensa scolastica delle minori saranno sostenute dai ricorrenti nella misura del 65% a carico del padre e del 35% a carico della madre. Ognuno dovrà provvedere per la propria quota. Sul punto si precisa che per l'anno scolastico 2024/2025, il sig. ha provveduto a corrispondere integralmente la Parte_1 somma di euro 2.800 in data 31/05/2024 e la sig.ra ha rimborsato (in una unica soluzione CP_1 nel mese di giugno 2024) l'importo di euro 980 (nella misura a lei spettante del 35% sulla base degli accordi di separazione omologati da codesto tribunale); v. le spese per le attività della baby sitter e per la domestica verranno sostenute da ciascun genitore indipendentemente l'uno dall'altra; vi. le spese per i viaggi che ciascun genitore deciderà di regalare autonomamente alle figlie non saranno considerate spese straordinarie e quindi non saranno soggette al regime relativo e verranno sostenute da ciascun genitore autonomamente;
vii. per le spese medico-sanitarie, si precisa che il padre dispone di una polizza assicurativa medica di cui già beneficiano le figlie e di cui la sig.ra , con il CP_1 divorzio non potrà più beneficiare. Va chiarito sul punto che: -quanto al premio della polizza, la madre corrisponderà al padre la percentuale concordata del 35% per il pagamento del premio annuo di ciascuna delle figlie;
- quanto ai rimborsi: I. Nel caso in cui la visita medica a favore delle figlie sia pagata dalla madre, il padre restituirà alla madre il rimborso ottenuto da parte della compagnia di assicurazione e del 65% dell'importo della franchigia (pari, normalmente, al 20% del costo della prestazione sanitaria) a carico degli assicurati. II. Nel caso in cui la visita medica in favore delle figlie sia pagata dal padre, la madre rimborserà al padre il 35% dell'importo della franchigia (pari, normalmente, al 20% del costo della prestazione sanitaria) a carico degli assicurati. In particolare, va ulteriormente chiarito che, per quanto concerne le due figlie, il costo netto non rimborsato sarà sempre diviso secondo il criterio delle spese straordinarie ovverosia 65% a carico del padre e 35% a carico della madre. A titolo esemplificativo: se una figlia riceve euro 1.000 per cure e l'assicurazione rimborsa euro 600, la restante parte di euro 400 va divisa nella misura del 65% il padre e 35% la madre. Detti importi saranno accreditati sul conto corrente del Sig. o della RA Parte_1 CP_1
(a seconda di chi ne farà richiesta). viii. Restano quindi condivise tra i genitori, nelle percentuali suindicate e sempre da concordare preventivamente e poi documentate, tutte le spese di natura sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica e le spese di natura ludica o parascolastica, ovvero, le attività artistiche (musica, compreso l'acquisto o il noleggio eventuale dello strumento, disegno, pittura), i corsi di informatica, per l'acquisto del PC o del tablet, le spese per i centri estivi, per le vacanze studio, per ogni master e/o per corsi di specializzazione, per le spese di acquisto e di manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, automobile, motorino, moto), per le spese finalizzate al conseguimento della patente di guida, per la RC e per il bollo auto, oltre ai regali per feste di compleanno, per le ricorrenze e per le cerimonie religiose della prole;
ix. le spese straordinarie che seguono verranno sostenute nella percentuale sopra ricordata anche senza la previa concertazione ma a seguito di semplice e tempestiva informativa scritta, si fa riferimento espresso a tutti i libri scolastici anche per lo studio della lingua italiana e i futuri testi universitari, alle spese sanitarie urgenti, per l'acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, alle spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, alle spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN qualora insorgesse contestazione sulla terapia con specialista privato, alle spese di bollo e di assicurazione del mezzo di trasporto in loro esclusivo uso. Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, ciascun genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero nel termine perentorio fissato in 10 (dieci) giorni;
in difetto di riscontro, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
9. La sig.ra si CP_1 impegna a restituire, al sig. la carta benzina n. 7028xxxxxxxxx284014 intestata al sig. Parte_1 entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza di divorzio. 10. La casa coniugale sita Parte_1 in Roma, via Cassia n. 531, resta assegnata alla sig.ra , ove continuerà a vivere con le figlie CP_1 minori;
l'assegnataria, già titolare di tutte le utenze in essa attivate, si farà intero carico del loro pagamento oltre che degli oneri di manutenzione ordinaria. 11. Allo scopo di definire i reciproci rapporti in ordine alla proprietà dell'immobile, destinato a casa familiare sito in Roma, Via Cassia n.531, palazzina B, interno 7, quarto piano, le parti ricorrenti stabiliscono quanto segue, dovendo intendersi le previsioni contenute nei paragrafi che seguono quali elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale. ➢ La sig.ra (C.F. Controparte_1
), nata a [...] il [...] e residente in [...]
531, si impegna a trasferire entro un mese dalla comunicazione della sentenza di divorzio al sig.
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._2 residente in 17 Westminster Lawns, Foxrock, Dublin 18, Irlanda, la quota di proprietà pari ad ½ (un mezzo) della casa familiare sita in Roma in via Cassia n. 531, fabbricato “B” e precisamente: a. Appartamento posto al piano quarto, distinto con il numero interno 7 (sette); b. pertinenziale locale cantina posto al piano cantinato, distinto con la lettera D;
c. box posto al piano interrato, distinto con il n. 6 (sei) il tutto censito in Catasto al foglio 219, particella 406, come segue: subalterno 9, zona 5, categoria A/2, classe 5, vani 10, superficie catastale mq. 198, rendita euro 2,943,80 (l'appartamento); subalterno 18, zona 5, categoria C/2, classe 10, consistenza mq. 10, superficie catastale mq. 12, rendita euro 113,62 (la cantina); subalterno 33, zona 5, categoria C/6, classe 9, consistenza mq. 17, superficie catastale mq. 19, rendita euro 165,94 (il box), all'uopo precisando che: ➢ quanto oggetto di trasferimento è pervenuto alla sig.ra in forza dell'atto di vendita a rogito del notaio CP_1 Per_3 del 28 settembre 2017, repertorio n. 703 raccolta n. 2580; ➢ il trasferimento delle predette
[...] porzioni immobiliari sarà effettuato ed accettato nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, a fronte ed in considerazione dell'accollo da parte del sig. della quota del 50% Parte_1 dell'importo del mutuo residuo dovuto dalla RA alla BA (anche ove lo stesso dovesse CP_1 variare) con la precisazione che detto accollo rimarrà con effetti interni, e pertanto il sig. Parte_1 verserà mediante bonifico bancario entro il giorno 28 di ogni mese a favore della RA (sul CP_1 conto corrente ove sono addebitate le rate del mutuo) la somma di € 1.139,74, pari alla metà della reta mensile di ammortamento del mutuo (o quella diversa che dovesse risultare dovuta in caso di variazione dell'importo del mutuo), e con contestuale iscrizione di ipoteca di II grado sulla metà indivisa di proprietà trasferita al Sig. a garanzia dell'obbligo di pagamento del 50% del Parte_1 mutuo assunto verso la sig.ra stessa, rappresentando, congiuntamente alle altre previsioni CP_1 appena riportate, elemento essenziale ed imprescindibile per la regolamentazione dei rapporti patrimoniali;
➢ Fermo restando quanto previsto ai punti che precedono e subordinatamente all'adempimento da parte del Sig. dell'obbligo di pagamento ivi previsto, le parti, inoltre, Parte_1 si impegnano, sin da ora, a vendere l'abitazione familiare nelle seguenti ipotesi:
1. al compimento del 18 ° anno di età della figlia 2. nel caso in cui uno dei due coniugi dovesse perdere il lavoro;
3. Per_2 nell'ipotesi in cui uno dei due coniugi si ammali gravemente/o necessiti di cure mediche dispendiose, non coperte dall'assicurazione sanitaria. In tali casi le parti con l'importo ricavato estingueranno il mutuo e la somma residua verrà divisa al 50% tra loro. Resta inteso tra le parti, che, la RA
avrà la facoltà, oltre che nelle suddette ipotesi, in qualunque momento, di acquistare la quota CP_1 di proprietà del signor a condizioni di mercato. ➢ I debiti condominiali ordinari saranno Parte_1 sostenuti dalla sig.ra mentre quelli relativi a spese straordinarie da entrambi. ➢ Le parti CP_1 hanno allegato al ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio l'inventario concordato di tutti i beni mobili e suppellettili di proprietà comune presenti sia nella casa coniugale che nella casa in cui risiede il sig. - che sono stati portati via al momento del trasloco - e Parte_1 che saranno divisi al 50 % contestualmente alla vendita della casa coniugale. 12. Spese e competenze legali sono integralmente compensate tra i ricorrenti, mentre le spese ed onorari per il trasferimento del 50% della proprietà dell'immobile e le spese relative ad eventuali regolarizzazioni dell'immobile saranno sostenute da entrambi i ricorrenti nella misura del 50% cadauno. Le parti concordano espressamente che il Notaio lo stesso che ha stipulato l'atto di acquisto, sarà nuovamente Per_3 incaricato per gli adempimenti descritti nel ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio a seguito della trascrizione della sentenza di divorzio” .
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, confacenti all'interesse delle figlie, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e , in Roma, in data 17.12.2005, trascritto nel Parte_1 Controparte_1 registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2005, parte 2, serie A02, n. 195, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice. dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12972 /2024 , promossa da con il patrocinio dell'Avv. SPINA GIANNI Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'Avv. VASSELLI LAURA Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 6.5.2025, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 29.5.2023 - hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto in data 17.12.2005 a
Roma, alle seguenti condizioni:
“1. Pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Sig. Controparte_1 Parte_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
2. La Sig.ra e il Sig. essendo economicamente indipendenti Controparte_1 Parte_1 provvederanno ognuno al proprio mantenimento.
3. Confermare l'affidamento condiviso delle due figlie (15 anni) e (13 anni) ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente delle stesse Per_1 Per_2 con la madre nella casa familiare sita in Roma, Via Cassia n.531 che resta assegnata a quest'ultima.
4. I genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale congiuntamente, assumendo in comune accordo tutte le decisioni che riguardano le figlie, tenendosi reciprocamente informati su ogni circostanza rilevante che le riguarda e impegnandosi fin da ora a prestare il reciproco consenso per il rilascio e il rinnovo dei documenti di identità anche validi per l'espatrio e che resteranno in ogni caso nella disponibilità di entrambi i genitori, nonché a darsi tempestiva comunicazione reciproca delle date e degli orari delle visite mediche a cui la ragazze dovranno sottoporsi.
5. Nel comune intento di educare e crescere le figlie con equilibrio e senso di affetto familiare anche verso le rispettive famiglie d'origine, verrà garantito alle figlie e l'intensità del rapporto con il padre, il quale avrà Per_1 Per_2 ampio diritto di frequentazione, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici delle bambine, fermo restando che, in ogni caso, il Sig. terrà con sé le minori secondo il seguente Parte_1 calendario: a) a fine settimana alternati, orientativamente il primo e il terzo del mese, dal venerdì dopo scuola fino al lunedì mattina con riaccompagno a scuola;
b) 1 giorno a settimana, e precisamente il mercoledì; c) 2 venerdì al mese, dopo le ore 19:00 quando le figlie hanno terminato il ciclo stabile di fisioterapia, ovvero quando la madre le accompagnerà dal padre con pernotto in via alternata rispetto a quanto previsto al precedente punto a), con riaccompagno dalla madre per il pranzo del sabato, restando inteso che il Sig. presta sin d'ora il proprio consenso a lasciare, occasionalmente, Parte_1 le figlie con la madre il venerdì nelle settimane in cui le stesse sono con lei sabato e domenica qualora la madre voglia trascorrere con le figlie un weekend lungo (ad esempio per un viaggio od una visita ai familiari materni); d) durante le festività natalizie e pasquali, il diritto di frequentazione per entrambe le minori sarà regolamentato secondo il principio dell'alternanza tra madre e padre: per le vacanze natalizie un anno dal 23 al 29 dicembre, l'anno successivo dal 30 dicembre al 6 gennaio sempre che i genitori non decidano di trascorrere entrambi le festività insieme, mentre per le vacanze pasquali ad anni alterni dal Giovedì Santo alla Domenica di Pasqua e l'altro dal lunedì in Albis al mercoledì; f) nel periodo di vacanza nel mese di febbraio dedicato alle attività sportive invernali e nel periodo denominato half term durante il mese di ottobre, le figlie trascorreranno detti periodi con ciascun genitore ad anni alternati, fermo restando che, anche in questo caso, è previsto il rientro in casa materna - nell'anno in cui trascorreranno le vacanze con il padre - dal giorno precedente alla ripresa delle lezioni scolastiche;
g) il diritto di frequentazione tra genitori verrà comunque garantito anche in relazione ai rapporti familiari con i nonni paterni e materni, la cui frequentazione nei periodi di spettanza a favore di ciascun genitore potrà protrarsi non meno di 15 giorni nell'arco dell'anno solare.
6. I genitori restano comunque liberi di concordare una diversa regolamentazione dei tempi di permanenza delle figlie presso ciascuno di loro rispetto a quanto indicato nei punti precedenti, sia durante la settimana che durante i periodi di vacanza, anche solo provvisoriamente a seconda dei loro bisogni e desideri.
7. A titolo di contributo al mantenimento delle due figlie, il sig. in Parte_1 considerazione dell'incremento del diritto di visita, corrisponderà alla Sig.ra , entro il giorno CP_1
5 (cinque) di ogni mese, la somma di € 1.300 (€ 650,00 per ciascuna di esse) rivalutabili annualmente all'ISTAT, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie con credenziali già note al marito;
8. Per quel che concerne le spese straordinarie per le figlie, in linea generale e salve le clausole in deroga sottoindicate, ad eccezione delle spese scolastiche ed universitarie che resteranno sempre interamente a carico del padre, i genitori concordano di farsene carico rispettivamente nella misura del 65% a carico del padre e del 35% a carico della madre facendo espresso riferimento al noto Protocollo vigente nel Tribunale di Roma per la relativa regolamentazione. A precisazione e/o a parziale deroga a quanto previsto dalla sopra richiamata disciplina e dal noto Protocollo, le parti concordano espressamente che: i. relativamente alle spese per le rette della scuola (“Tuition”) che frequentano le figlie, le parti concordano che la parte non rimborsata dal beneficio per la prole riconosciuta dall'IFAD al sig. sarà sostenuta da ciascun coniuge come segue: il 65 % a Parte_1 carico del ed il 35% a carico della RA . Pertanto, il signor come di Parte_1 CP_1 Parte_1 consuetudine, provvederà a corrispondere la Tuition alla scuola e comunicherà alla RA , CP_1 entro il termine di registrazione del relativo anno accademico, l'importo della parte non rimborsata da detto beneficio (con la trasmissione della documentazione di supporto). Quanto alla Tuition dell'anno scolastico 2024/2025, la sig.ra dovrà rimborsare la quota parte di euro 2.356 (pari CP_1 al 35% della somma di euro 6.731,17) in proporzione ai mesi dell'anno scolastico 2024/2025 residui alla data di comunicazione della sentenza di divorzio. Nell'ambito divorzile le parti concordano che per la parte non rimborsata dal beneficio per la prole riconosciuta dall'IFAD al sig. ciascun Parte_1 coniuge pagherà la propria quota pari al 65 % il e al 35% la entro la data del 31 Parte_1 CP_1 maggio. Le tasse annuali di iscrizione alla scuola saranno sostenute nella misura del 65% a carico del padre e del 35% a carico della madre;
ii. le spese relative alle gite scolastiche (anche giornaliere) e ai viaggi di istruzione nonché ai programmi extrascolastici (quali, ad esempio, Model UN, Duke of Edinburgh) saranno da considerarsi quali spese straordinarie da concordare e condivise tra i coniugi nella misura del 65% a carico del padre e del 35% a carico della madre;
iii. le spese per l'acquisto delle divise scolastiche e per le lezioni private di lingua italiana (ove dette lezioni siano ritenute necessarie dalla RA ), per le figlie resteranno a totale carico della madre;
iv. le spese relative alla CP_1 mensa scolastica delle minori saranno sostenute dai ricorrenti nella misura del 65% a carico del padre e del 35% a carico della madre. Ognuno dovrà provvedere per la propria quota. Sul punto si precisa che per l'anno scolastico 2024/2025, il sig. ha provveduto a corrispondere integralmente la Parte_1 somma di euro 2.800 in data 31/05/2024 e la sig.ra ha rimborsato (in una unica soluzione CP_1 nel mese di giugno 2024) l'importo di euro 980 (nella misura a lei spettante del 35% sulla base degli accordi di separazione omologati da codesto tribunale); v. le spese per le attività della baby sitter e per la domestica verranno sostenute da ciascun genitore indipendentemente l'uno dall'altra; vi. le spese per i viaggi che ciascun genitore deciderà di regalare autonomamente alle figlie non saranno considerate spese straordinarie e quindi non saranno soggette al regime relativo e verranno sostenute da ciascun genitore autonomamente;
vii. per le spese medico-sanitarie, si precisa che il padre dispone di una polizza assicurativa medica di cui già beneficiano le figlie e di cui la sig.ra , con il CP_1 divorzio non potrà più beneficiare. Va chiarito sul punto che: -quanto al premio della polizza, la madre corrisponderà al padre la percentuale concordata del 35% per il pagamento del premio annuo di ciascuna delle figlie;
- quanto ai rimborsi: I. Nel caso in cui la visita medica a favore delle figlie sia pagata dalla madre, il padre restituirà alla madre il rimborso ottenuto da parte della compagnia di assicurazione e del 65% dell'importo della franchigia (pari, normalmente, al 20% del costo della prestazione sanitaria) a carico degli assicurati. II. Nel caso in cui la visita medica in favore delle figlie sia pagata dal padre, la madre rimborserà al padre il 35% dell'importo della franchigia (pari, normalmente, al 20% del costo della prestazione sanitaria) a carico degli assicurati. In particolare, va ulteriormente chiarito che, per quanto concerne le due figlie, il costo netto non rimborsato sarà sempre diviso secondo il criterio delle spese straordinarie ovverosia 65% a carico del padre e 35% a carico della madre. A titolo esemplificativo: se una figlia riceve euro 1.000 per cure e l'assicurazione rimborsa euro 600, la restante parte di euro 400 va divisa nella misura del 65% il padre e 35% la madre. Detti importi saranno accreditati sul conto corrente del Sig. o della RA Parte_1 CP_1
(a seconda di chi ne farà richiesta). viii. Restano quindi condivise tra i genitori, nelle percentuali suindicate e sempre da concordare preventivamente e poi documentate, tutte le spese di natura sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica e le spese di natura ludica o parascolastica, ovvero, le attività artistiche (musica, compreso l'acquisto o il noleggio eventuale dello strumento, disegno, pittura), i corsi di informatica, per l'acquisto del PC o del tablet, le spese per i centri estivi, per le vacanze studio, per ogni master e/o per corsi di specializzazione, per le spese di acquisto e di manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, automobile, motorino, moto), per le spese finalizzate al conseguimento della patente di guida, per la RC e per il bollo auto, oltre ai regali per feste di compleanno, per le ricorrenze e per le cerimonie religiose della prole;
ix. le spese straordinarie che seguono verranno sostenute nella percentuale sopra ricordata anche senza la previa concertazione ma a seguito di semplice e tempestiva informativa scritta, si fa riferimento espresso a tutti i libri scolastici anche per lo studio della lingua italiana e i futuri testi universitari, alle spese sanitarie urgenti, per l'acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, alle spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, alle spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN qualora insorgesse contestazione sulla terapia con specialista privato, alle spese di bollo e di assicurazione del mezzo di trasporto in loro esclusivo uso. Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, ciascun genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero nel termine perentorio fissato in 10 (dieci) giorni;
in difetto di riscontro, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
9. La sig.ra si CP_1 impegna a restituire, al sig. la carta benzina n. 7028xxxxxxxxx284014 intestata al sig. Parte_1 entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza di divorzio. 10. La casa coniugale sita Parte_1 in Roma, via Cassia n. 531, resta assegnata alla sig.ra , ove continuerà a vivere con le figlie CP_1 minori;
l'assegnataria, già titolare di tutte le utenze in essa attivate, si farà intero carico del loro pagamento oltre che degli oneri di manutenzione ordinaria. 11. Allo scopo di definire i reciproci rapporti in ordine alla proprietà dell'immobile, destinato a casa familiare sito in Roma, Via Cassia n.531, palazzina B, interno 7, quarto piano, le parti ricorrenti stabiliscono quanto segue, dovendo intendersi le previsioni contenute nei paragrafi che seguono quali elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale. ➢ La sig.ra (C.F. Controparte_1
), nata a [...] il [...] e residente in [...]
531, si impegna a trasferire entro un mese dalla comunicazione della sentenza di divorzio al sig.
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._2 residente in 17 Westminster Lawns, Foxrock, Dublin 18, Irlanda, la quota di proprietà pari ad ½ (un mezzo) della casa familiare sita in Roma in via Cassia n. 531, fabbricato “B” e precisamente: a. Appartamento posto al piano quarto, distinto con il numero interno 7 (sette); b. pertinenziale locale cantina posto al piano cantinato, distinto con la lettera D;
c. box posto al piano interrato, distinto con il n. 6 (sei) il tutto censito in Catasto al foglio 219, particella 406, come segue: subalterno 9, zona 5, categoria A/2, classe 5, vani 10, superficie catastale mq. 198, rendita euro 2,943,80 (l'appartamento); subalterno 18, zona 5, categoria C/2, classe 10, consistenza mq. 10, superficie catastale mq. 12, rendita euro 113,62 (la cantina); subalterno 33, zona 5, categoria C/6, classe 9, consistenza mq. 17, superficie catastale mq. 19, rendita euro 165,94 (il box), all'uopo precisando che: ➢ quanto oggetto di trasferimento è pervenuto alla sig.ra in forza dell'atto di vendita a rogito del notaio CP_1 Per_3 del 28 settembre 2017, repertorio n. 703 raccolta n. 2580; ➢ il trasferimento delle predette
[...] porzioni immobiliari sarà effettuato ed accettato nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, a fronte ed in considerazione dell'accollo da parte del sig. della quota del 50% Parte_1 dell'importo del mutuo residuo dovuto dalla RA alla BA (anche ove lo stesso dovesse CP_1 variare) con la precisazione che detto accollo rimarrà con effetti interni, e pertanto il sig. Parte_1 verserà mediante bonifico bancario entro il giorno 28 di ogni mese a favore della RA (sul CP_1 conto corrente ove sono addebitate le rate del mutuo) la somma di € 1.139,74, pari alla metà della reta mensile di ammortamento del mutuo (o quella diversa che dovesse risultare dovuta in caso di variazione dell'importo del mutuo), e con contestuale iscrizione di ipoteca di II grado sulla metà indivisa di proprietà trasferita al Sig. a garanzia dell'obbligo di pagamento del 50% del Parte_1 mutuo assunto verso la sig.ra stessa, rappresentando, congiuntamente alle altre previsioni CP_1 appena riportate, elemento essenziale ed imprescindibile per la regolamentazione dei rapporti patrimoniali;
➢ Fermo restando quanto previsto ai punti che precedono e subordinatamente all'adempimento da parte del Sig. dell'obbligo di pagamento ivi previsto, le parti, inoltre, Parte_1 si impegnano, sin da ora, a vendere l'abitazione familiare nelle seguenti ipotesi:
1. al compimento del 18 ° anno di età della figlia 2. nel caso in cui uno dei due coniugi dovesse perdere il lavoro;
3. Per_2 nell'ipotesi in cui uno dei due coniugi si ammali gravemente/o necessiti di cure mediche dispendiose, non coperte dall'assicurazione sanitaria. In tali casi le parti con l'importo ricavato estingueranno il mutuo e la somma residua verrà divisa al 50% tra loro. Resta inteso tra le parti, che, la RA
avrà la facoltà, oltre che nelle suddette ipotesi, in qualunque momento, di acquistare la quota CP_1 di proprietà del signor a condizioni di mercato. ➢ I debiti condominiali ordinari saranno Parte_1 sostenuti dalla sig.ra mentre quelli relativi a spese straordinarie da entrambi. ➢ Le parti CP_1 hanno allegato al ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio l'inventario concordato di tutti i beni mobili e suppellettili di proprietà comune presenti sia nella casa coniugale che nella casa in cui risiede il sig. - che sono stati portati via al momento del trasloco - e Parte_1 che saranno divisi al 50 % contestualmente alla vendita della casa coniugale. 12. Spese e competenze legali sono integralmente compensate tra i ricorrenti, mentre le spese ed onorari per il trasferimento del 50% della proprietà dell'immobile e le spese relative ad eventuali regolarizzazioni dell'immobile saranno sostenute da entrambi i ricorrenti nella misura del 50% cadauno. Le parti concordano espressamente che il Notaio lo stesso che ha stipulato l'atto di acquisto, sarà nuovamente Per_3 incaricato per gli adempimenti descritti nel ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio a seguito della trascrizione della sentenza di divorzio” .
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, confacenti all'interesse delle figlie, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e , in Roma, in data 17.12.2005, trascritto nel Parte_1 Controparte_1 registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2005, parte 2, serie A02, n. 195, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi