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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17559 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa IA Pellettieri nella causa N.R.G. 58805/2017 pervenuta all'udienza del 30 giugno 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
, difeso giusta delega in atti dall'Avv. Pietro Parte_1 C.F._1
Di TO
ATTORE
E
, difeso giusta delega in atti dall'Avv. Controparte_1
GI Di OR
CONVENUTO
Nonché
Controparte_2
(da ora in avanti per brevità ) , difesa giusta delega in atti dall'Avv. Fabio P.IVA_1 CP_2
Fava
TERZO CHIAMATO su istanza del convenuto
OGGETTO: risarcimento danni da cosa in custodia
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 30 giugno 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta del convenuto e del terzo chiamato, delle memorie autorizzate e di tutti gli atti e i documenti del giudizio , che qui integralmente si richiamano .
Ciò posto , premesso che : in data 23 maggio 2013 alle 10:00 circa in Parte_1
si trovava all'interno del Condominio di Via GI Belluzzo n. 21 e scendeva la scala per CP_1
uscire dallo stabile;
i gradini della scala d'ingresso e d'uscita del Condominio di Via GI
Belluzzo 21 erano privi di rivestimento antiscivolo;
a causa di una sostanza trasparente viscida ed oleosa presente sui gradini delle scale esso ricorrente scivolava, cadendo rovinosamente a terra procurandosi lesioni fisiche (vedi documentazione sanitaria in atti); la presenza di materiale viscido ed oleoso depositatosi sui gradini della scala di accesso del risultava di difficile CP_1
individuazione e visibilità, e non era segnalata in alcun modo;
che era interesse di esso attore conseguire il ristoro di tutti i danni (derivati dalla caduta) dal che, in quanto custode ai CP_1
sensi dell'articolo 2051 c.c., doveva ritenersi civilmente responsabile;
tutto ciò premesso, ha convenuto in giudizio il Condominio di Via GI Belluzzo 21 , chiedendone la condanna al risarcimento dei danni , quantificati in euro 20.926,71, oltre accessori di legge, nonché il rimborso delle spese sostenute dall'attore per l'assistenza tecnica prestata nella fase stragiudiziale.
Il , tempestivamente costituitosi in giudizio, in via preliminare, ha chiesto di essere CP_1
autorizzato alla chiamata in causa della , onde essere da questa manlevato in caso di CP_2 accoglimento della domanda risarcitoria;
nel merito, ha contestato l' an e il quantum della domanda risarcitoria avversaria instando per il rigetto della stessa o, in subordine, per il riconoscimento della sussistenza del caso fortuito ai sensi dell'articolo 2051 c.c. .
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio la , la quale si è allineata alle CP_2
difese del proprio assicurato.
Assegnati i termini di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita con interrogatorio formale dell'attore e prova testimoniale con il teste indotto da parte attrice;
veniva Testimone_1
quindi disposta CTU medico- legale sulla persona dell'attore.
All'udienza del 4 marzo 2021 la causa veniva assunta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo istruttorio stante la necessità della convocazione a chiarimenti del c.t.u.; inoltre venivano richieste all' INAIL informazioni ai sensi dell'articolo 213 c.p.c., in relazione alla eventuale avvenuta liquidazione e corresponsione del risarcimento del danno biologico in favore dell'attore, a seguito del sinistro per cui è causa, sinistro che configurava infortunio sul lavoro in quanto occorso durante l'orario di lavoro dell'attore.
Acquisiti i chiarimenti dal consulente tecnico d'ufficio e depositata la relazione INAIL, all'udienza indicata in epigrafe la causa è stata di nuovo assunta in decisione con assegnazione dei termini ex articolo 190 c.p.c. .
Tanto premesso in fatto, ferma la procedibilità della domanda tenuto conto dell'invito alla stipulazione di convenzione di negoziazione assistita rimasto senza esito (in atti), venendo al merito della domanda risarcitoria, ritiene il Tribunale che la fattispecie sia sussumibile nella previsione dell'articolo 2051 c.c. (responsabilità del custode per i danni cagionati dalla cosa in custodia).
Giova, a questo punto, compiere una puntualizzazione dei principi in materia di responsabilità per danni da cosa in custodia, come espressi dagli orientamenti della giurisprudenza di legittimità cui il
Tribunale aderisce .
La formulazione dell'articolo 2051 c.c. ("ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito") evidenzia chiaramente che:
-la responsabilità ex articolo 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa
(Cass. Civ. 15761/2016);
- ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051 c.c. (ex multis Cass. 4476/2011);
-ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
- si tratta, dunque, di una ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. 12027/2017) con la possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa ed il danno;
- non può escludersi, invero, che una eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex articolo 2051 c.c., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, sempre ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima ed il secondo;
né è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode;
- resta dunque fermo che, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'articolo 2051 c.c..
Quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. SSUU 576/2008) secondo cui:
-ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli articoli 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (teoria della condicio sine qua non);
-tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza tra le cause, posto dall'articolo 41 c.p. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente-desumibile dal capoverso della medesima disposizione-in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto;
- al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della cosiddetta causalità adeguata o quello similare della regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che-secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma)-integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario;
tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta una eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante;
il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o "teatro" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
quando ,poi, la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, si dà elidere il rapporto causale tra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi del primo comma dell'articolo 1227 c.c. (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale in virtù del richiamo compiuto dall'articolo 2056 c.c.), che potrà essere apprezzato -al pari del fortuito - anche sulla base di una valutazione d'ufficio (Cass.
20619/2014); quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde ad un principio di solidarietà (ex articolo 2 Costituzione), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile.
Fermi i principi giurisprudenziali di cui sopra in materia di responsabilità custodiale, osserva il
Tribunale che la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata alla luce dell'espletata istruttoria.
In primo luogo sussistono perplessità in relazione alla ricostruzione storica dell'evento, in considerazione del fatto che nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio parte attrice ha dedotto di essere caduta a causa della presenza di una sostanza trasparente viscida ed oleosa sui gradini delle scale, laddove nella relazione INAIL ed in particolare nella denuncia-comunicazione di infortunio pervenuta all'INAIL il 4 giugno 2013 (in atti) il lavoratore, che svolgeva mansioni di portalettere all'epoca dei fatti, ha dichiarato di essere “scivolato sulle scale bagnate di pioggia mentre usciva da un portone”. Non è quindi dato comprendere se la caduta sia stata originata dalla presenza di una sostanza scivolosa e oleosa sui gradini delle scale condominiali ovvero dalla presenza di acqua piovana sui gradini medesimi;
a quanto detto sinora si aggiunga la non trascurabile circostanza che la caduta ebbe a verificarsi alle ore 10:00 del mattino, in condizioni di piena visibilità dei luoghi teatro della caduta, e che l'accesso al pronto soccorso del CTO è avvenuto soltanto sei ore dopo, cioè alle ore
16:07 del 23 maggio 2013.
Va inoltre evidenziato che in sede di interrogatorio formale è lo stesso attore a dichiarare di conoscere i luoghi del sinistro, in considerazione della pressoché quotidiana , e dunque, abituale consegna della posta da costui effettuata presso il Condominio di Via Belluzzo 21 ,con conseguente piena conoscenza dello stato dei luoghi da parte del ricorrente.
Di poi sussistono dubbi sull'attendibilità del teste indotto da parte attrice, , il quale ha Testimone_1
dichiarato di aver assistito alla caduta dell'attore mentre era intento ad inserire dei volantini pubblicitari nella cassetta delle lettere dei singoli condomini, sicché non è dato comprendere come abbia potuto assistere visivamente alla caduta del se il teste era intento a svolgere Parte_1
un'attività che richiedeva la sua attenzione, anche visiva, altrove .
Anche a voler ritenere che la caduta sia stata originata da una sostanza oleosa presente sui gradini – il teste ha notato la presenza di macchie nerastre che sembravano olio sulla schiena Tes_1 dell'attore dopo che lo stesso ebbe a rialzarsi dopo essere caduto- ciò si pone in netta contraddizione con quanto allegato dall'attore nel libello introduttivo e cioè che la sostanza oleosa non era visibile;
giova comunque ricordare che l'attore ebbe a dichiarare nella denuncia di infortunio all'INAIL di essere scivolato sulle scale bagnate di pioggia .
Evidenziate le risultanze della espletata istruttoria , osserva il Tribunale che la condotta dell'attore, frequentatore abituale dei luoghi teatro della caduta , si appalesa violativa di un generale dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa oggetto del potere custodiale .
Invero anche a voler ritenere acclarato che l'attore sia scivolato sulle scale rese bagnate dalla pioggia, come da costui dichiarato nella denuncia di sinistro all'INAIL , ovvero anche a voler ammettere che le scale condominiali recassero la presenza di sostanza oleosa nerastra , sussiste in ogni caso un obbligo per il soggetto che entri in contatto con la cosa custodita di utilizzarla con la diligenza ed attenzione richiesta dalle circostanze del caso concreto .
Ritiene il Tribunale che la condotta disattenta dell'attore abbia avuto efficienza interruttiva del nesso causale tra la res oggetto del potere di custodia e il danno : si ritiene la sussistenza nella fattispecie del caso fortuito, inteso come fatto colposo del danneggiato, avente valenza causale assorbente nella determinazione dell'evento.
Per le argomentazioni che precedono si impone il rigetto della domanda. Le spese di causa, ivi comprese quelle di CTU medico legale, seguono la soccombenza nonché il principio di causalità (peraltro in sede di comparsa conclusionale parte attrice ha esteso la domanda risarcitoria nei confronti della ) e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione da CP_2
€ 5201,00 ad € 26.000,00, avuto riguardo alle quattro fasi del giudizio e alla somma richiesta a titolo di risarcimento) .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) pone in via definitiva a carico di parte attrice le spese di CTU medico-legale;
c) condanna parte attrice alla refusione delle spese di causa in favore del convenuto e del terzo chiamato , che si liquidano , per ciascuna parte , in € 5077,00 per compenso, oltre rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge , nonché al rimborso delle spese di contributo unificato sostenute dal convenuto per la chiamata in causa del terzo .
Così deciso in Roma il 14 dicembre 2025
Dott.ssa IA Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa IA Pellettieri nella causa N.R.G. 58805/2017 pervenuta all'udienza del 30 giugno 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
, difeso giusta delega in atti dall'Avv. Pietro Parte_1 C.F._1
Di TO
ATTORE
E
, difeso giusta delega in atti dall'Avv. Controparte_1
GI Di OR
CONVENUTO
Nonché
Controparte_2
(da ora in avanti per brevità ) , difesa giusta delega in atti dall'Avv. Fabio P.IVA_1 CP_2
Fava
TERZO CHIAMATO su istanza del convenuto
OGGETTO: risarcimento danni da cosa in custodia
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 30 giugno 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta del convenuto e del terzo chiamato, delle memorie autorizzate e di tutti gli atti e i documenti del giudizio , che qui integralmente si richiamano .
Ciò posto , premesso che : in data 23 maggio 2013 alle 10:00 circa in Parte_1
si trovava all'interno del Condominio di Via GI Belluzzo n. 21 e scendeva la scala per CP_1
uscire dallo stabile;
i gradini della scala d'ingresso e d'uscita del Condominio di Via GI
Belluzzo 21 erano privi di rivestimento antiscivolo;
a causa di una sostanza trasparente viscida ed oleosa presente sui gradini delle scale esso ricorrente scivolava, cadendo rovinosamente a terra procurandosi lesioni fisiche (vedi documentazione sanitaria in atti); la presenza di materiale viscido ed oleoso depositatosi sui gradini della scala di accesso del risultava di difficile CP_1
individuazione e visibilità, e non era segnalata in alcun modo;
che era interesse di esso attore conseguire il ristoro di tutti i danni (derivati dalla caduta) dal che, in quanto custode ai CP_1
sensi dell'articolo 2051 c.c., doveva ritenersi civilmente responsabile;
tutto ciò premesso, ha convenuto in giudizio il Condominio di Via GI Belluzzo 21 , chiedendone la condanna al risarcimento dei danni , quantificati in euro 20.926,71, oltre accessori di legge, nonché il rimborso delle spese sostenute dall'attore per l'assistenza tecnica prestata nella fase stragiudiziale.
Il , tempestivamente costituitosi in giudizio, in via preliminare, ha chiesto di essere CP_1
autorizzato alla chiamata in causa della , onde essere da questa manlevato in caso di CP_2 accoglimento della domanda risarcitoria;
nel merito, ha contestato l' an e il quantum della domanda risarcitoria avversaria instando per il rigetto della stessa o, in subordine, per il riconoscimento della sussistenza del caso fortuito ai sensi dell'articolo 2051 c.c. .
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio la , la quale si è allineata alle CP_2
difese del proprio assicurato.
Assegnati i termini di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita con interrogatorio formale dell'attore e prova testimoniale con il teste indotto da parte attrice;
veniva Testimone_1
quindi disposta CTU medico- legale sulla persona dell'attore.
All'udienza del 4 marzo 2021 la causa veniva assunta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo istruttorio stante la necessità della convocazione a chiarimenti del c.t.u.; inoltre venivano richieste all' INAIL informazioni ai sensi dell'articolo 213 c.p.c., in relazione alla eventuale avvenuta liquidazione e corresponsione del risarcimento del danno biologico in favore dell'attore, a seguito del sinistro per cui è causa, sinistro che configurava infortunio sul lavoro in quanto occorso durante l'orario di lavoro dell'attore.
Acquisiti i chiarimenti dal consulente tecnico d'ufficio e depositata la relazione INAIL, all'udienza indicata in epigrafe la causa è stata di nuovo assunta in decisione con assegnazione dei termini ex articolo 190 c.p.c. .
Tanto premesso in fatto, ferma la procedibilità della domanda tenuto conto dell'invito alla stipulazione di convenzione di negoziazione assistita rimasto senza esito (in atti), venendo al merito della domanda risarcitoria, ritiene il Tribunale che la fattispecie sia sussumibile nella previsione dell'articolo 2051 c.c. (responsabilità del custode per i danni cagionati dalla cosa in custodia).
Giova, a questo punto, compiere una puntualizzazione dei principi in materia di responsabilità per danni da cosa in custodia, come espressi dagli orientamenti della giurisprudenza di legittimità cui il
Tribunale aderisce .
La formulazione dell'articolo 2051 c.c. ("ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito") evidenzia chiaramente che:
-la responsabilità ex articolo 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa
(Cass. Civ. 15761/2016);
- ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051 c.c. (ex multis Cass. 4476/2011);
-ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
- si tratta, dunque, di una ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. 12027/2017) con la possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa ed il danno;
- non può escludersi, invero, che una eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex articolo 2051 c.c., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, sempre ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima ed il secondo;
né è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode;
- resta dunque fermo che, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'articolo 2051 c.c..
Quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. SSUU 576/2008) secondo cui:
-ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli articoli 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (teoria della condicio sine qua non);
-tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza tra le cause, posto dall'articolo 41 c.p. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente-desumibile dal capoverso della medesima disposizione-in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto;
- al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della cosiddetta causalità adeguata o quello similare della regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che-secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma)-integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario;
tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta una eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante;
il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o "teatro" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
quando ,poi, la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, si dà elidere il rapporto causale tra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi del primo comma dell'articolo 1227 c.c. (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale in virtù del richiamo compiuto dall'articolo 2056 c.c.), che potrà essere apprezzato -al pari del fortuito - anche sulla base di una valutazione d'ufficio (Cass.
20619/2014); quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde ad un principio di solidarietà (ex articolo 2 Costituzione), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile.
Fermi i principi giurisprudenziali di cui sopra in materia di responsabilità custodiale, osserva il
Tribunale che la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata alla luce dell'espletata istruttoria.
In primo luogo sussistono perplessità in relazione alla ricostruzione storica dell'evento, in considerazione del fatto che nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio parte attrice ha dedotto di essere caduta a causa della presenza di una sostanza trasparente viscida ed oleosa sui gradini delle scale, laddove nella relazione INAIL ed in particolare nella denuncia-comunicazione di infortunio pervenuta all'INAIL il 4 giugno 2013 (in atti) il lavoratore, che svolgeva mansioni di portalettere all'epoca dei fatti, ha dichiarato di essere “scivolato sulle scale bagnate di pioggia mentre usciva da un portone”. Non è quindi dato comprendere se la caduta sia stata originata dalla presenza di una sostanza scivolosa e oleosa sui gradini delle scale condominiali ovvero dalla presenza di acqua piovana sui gradini medesimi;
a quanto detto sinora si aggiunga la non trascurabile circostanza che la caduta ebbe a verificarsi alle ore 10:00 del mattino, in condizioni di piena visibilità dei luoghi teatro della caduta, e che l'accesso al pronto soccorso del CTO è avvenuto soltanto sei ore dopo, cioè alle ore
16:07 del 23 maggio 2013.
Va inoltre evidenziato che in sede di interrogatorio formale è lo stesso attore a dichiarare di conoscere i luoghi del sinistro, in considerazione della pressoché quotidiana , e dunque, abituale consegna della posta da costui effettuata presso il Condominio di Via Belluzzo 21 ,con conseguente piena conoscenza dello stato dei luoghi da parte del ricorrente.
Di poi sussistono dubbi sull'attendibilità del teste indotto da parte attrice, , il quale ha Testimone_1
dichiarato di aver assistito alla caduta dell'attore mentre era intento ad inserire dei volantini pubblicitari nella cassetta delle lettere dei singoli condomini, sicché non è dato comprendere come abbia potuto assistere visivamente alla caduta del se il teste era intento a svolgere Parte_1
un'attività che richiedeva la sua attenzione, anche visiva, altrove .
Anche a voler ritenere che la caduta sia stata originata da una sostanza oleosa presente sui gradini – il teste ha notato la presenza di macchie nerastre che sembravano olio sulla schiena Tes_1 dell'attore dopo che lo stesso ebbe a rialzarsi dopo essere caduto- ciò si pone in netta contraddizione con quanto allegato dall'attore nel libello introduttivo e cioè che la sostanza oleosa non era visibile;
giova comunque ricordare che l'attore ebbe a dichiarare nella denuncia di infortunio all'INAIL di essere scivolato sulle scale bagnate di pioggia .
Evidenziate le risultanze della espletata istruttoria , osserva il Tribunale che la condotta dell'attore, frequentatore abituale dei luoghi teatro della caduta , si appalesa violativa di un generale dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa oggetto del potere custodiale .
Invero anche a voler ritenere acclarato che l'attore sia scivolato sulle scale rese bagnate dalla pioggia, come da costui dichiarato nella denuncia di sinistro all'INAIL , ovvero anche a voler ammettere che le scale condominiali recassero la presenza di sostanza oleosa nerastra , sussiste in ogni caso un obbligo per il soggetto che entri in contatto con la cosa custodita di utilizzarla con la diligenza ed attenzione richiesta dalle circostanze del caso concreto .
Ritiene il Tribunale che la condotta disattenta dell'attore abbia avuto efficienza interruttiva del nesso causale tra la res oggetto del potere di custodia e il danno : si ritiene la sussistenza nella fattispecie del caso fortuito, inteso come fatto colposo del danneggiato, avente valenza causale assorbente nella determinazione dell'evento.
Per le argomentazioni che precedono si impone il rigetto della domanda. Le spese di causa, ivi comprese quelle di CTU medico legale, seguono la soccombenza nonché il principio di causalità (peraltro in sede di comparsa conclusionale parte attrice ha esteso la domanda risarcitoria nei confronti della ) e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione da CP_2
€ 5201,00 ad € 26.000,00, avuto riguardo alle quattro fasi del giudizio e alla somma richiesta a titolo di risarcimento) .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) pone in via definitiva a carico di parte attrice le spese di CTU medico-legale;
c) condanna parte attrice alla refusione delle spese di causa in favore del convenuto e del terzo chiamato , che si liquidano , per ciascuna parte , in € 5077,00 per compenso, oltre rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge , nonché al rimborso delle spese di contributo unificato sostenute dal convenuto per la chiamata in causa del terzo .
Così deciso in Roma il 14 dicembre 2025
Dott.ssa IA Pellettieri