TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 10697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10697 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 24249/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, in composizione monocratica e in per-
sona del Dr. EG OZ, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Con R.G. 24249.24
TRA
(C.F.: , in persona del legale rap- Parte_1 P.IVA_1
presentante p.t. domiciliato per la carica presso la sede sita in MILANO , in Lar-
go Augusto 1/A, (Cap 20122), indirizzo pec: rappre- Email_1
sentata e difesa in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione deposi-
tata nel fascicolo di primo grado, dall'Avv. Luisa Maresca (C.F.:
[...]
) del foro di Milano;
C.F._1
Appellante
E
, nato a [...] al Vesuvio (NA) il 17-07- Controparte_1
1
del presente atto dall'avvocato Pierluigi Telese del foro di Napoli
Appellato
Svolgimento in fatto e diritto
Con atto di appello ritualmente notificato, parte appellante, propone impu-
gnazione avverso la sentenza n. 18671/2024, resa nel giudizio R.G. n.
38057/2022 dal Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data 13.9.2024 e notifi-
cata ai fini del decorso del termine breve in data 14.10.24.
L'atto di appello reca le seguenti conclusioni:
nel merito
1. riformare la sentenza appellata n. 18671/2024 resa nel giudizio R.G. n.
38057/22 dal Giudice di Pace di Napoli, in persona della Dott. Parte_2
pubblicata in data 13.9.2024, per tutte le ragioni esposte nel presente atto e per l'effetto;
2. accertare e dichiarare la carenza di titolarità passiva di Parte_1
con riferimento alle domande formulate dal sig. nel giudi- Controparte_1
zio di primo grado;
3. accertare in ogni caso l'infondatezza e l'illegittimità dell'intera pretesa creditoria azionata in primo grado dal sig. Controparte_1
in ogni caso,
4. accertare il diritto di alla restituzione dei paga- Parte_1
menti eseguiti in esecuzione della condanna contenuta nella sentenza di primo grado pari a € 551,98 (di cui € 512,64 per capitale ed € 39,34 per interessi legali)
ed ad € 580,48 per spese legali per spese legali e, conseguentemente, condannare il sig. alla restituzione dell'importo di € 1.132,46. Controparte_1
2
in ogni caso,
5. con vittoria delle spese di lite e dei relativi oneri fiscali, oltre al rimbor-
so delle spese generali nella misura del 15%, per entrambi i gradi di giudizio.
La vicenda in primo grado.
In data 17.5.2017 il sig. ha stipulato con l' Controparte_1 [...]
il contratto di finanziamento n. 17001712, rimborsa- Controparte_2
bile mediante cessione di quote della pensione, con l'intermediazione di Quinto
S.r.l., al quale - all'epoca – la stessa mutuataria si era rivolta per la scelta e la concessione del prestito, impegnandosi a corrispondere all'intermediario una provvigione di € 637,20, autorizzando l' a Controparte_2
trattenere detto importo dal capitale erogato e, quindi, a corrisponderlo allo stesso intermediario, come previsto dal contratto.
− Il finanziamento veniva erogato per un capitale lordo mutuato di €
10.800,00, rimborsabile in 120 (centoventi) rate mensili da € 90,00 ciascuna, a cui venivano applicate dall'istituto mutuante le seguenti commissioni:
- € 324,00 per spese di istruttoria (di cui alla lettera a del prospetto eco-
nomico)
- € 193,20 per spese incasso rata (di cui alla lettera d del prospetto econo-
mico);
- € 16,00 per oneri erariali (di cui alla lettera e del prospetto economico).
- Successivamente, il solo credito nascente da tale contratto (e non anche l'intera posizione contrattuale) è stato ceduto dall'originator Controparte_2
a e poi da quest'ultima a
[...] Controparte_3 CP_4
[...]
3
Nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999, lo stesso credito è stato poi ceduto in ultima istanza a (societa' a responsabilita' limitata uni- Controparte_5
personale costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione).
− (di seguito anche solo “ Controparte_5 CP_6
ma”), in virtù dei contratti sottoscritti nell'ambito della medesima operazione di cartolarizzazione, ha nominato “ dell'operazione Parte_1 Controparte_7
di cartolarizzazione, attribuendole le funzioni di gestione, incasso e recupero dei crediti, come emerge dall'avviso di cessione di crediti pro soluto, pubblicato in
GU Parte Seconda n.89 del 2-8-2018.
− In data 1.2.2022 il sig. ha deciso di estinguere an- Controparte_1
ticipatamente il proprio finanziamento in corrispondenza della cinquantaseiesima
(56a) e, per effetto dell'estinzione del contratto, come emerge dal conteggio estintivo, nella sua dichiarata qualità ha scom- Parte_1 Controparte_7
putato dal residuo debito dell'odierna attrice la somma di € 892,55, quale quota interessi non maturati calcolati al TAN contrattuale (6,41%), nonché l'importo di
€ 103,04 quale rimborso della quota non maturata delle spese incasso rata secon-
do il criterio proporzionale ratione temporis di cui all'art. XIII delle condizioni generali di contratto e pag. 2, punto 3.2 del modulo IEBCC.
− Il sig. , non ritenendosi soddisfatto, si è rivolto al Controparte_1
Giudice di Pace, chiedendo la condanna di al pagamento Parte_1
della somma di € 512,64 prendendo spunto dalla sentenza della Corte di Giustizia
Europea (resa nel procedimento C-383/18, ormai universalmente nota come
“sentenza Lexitor”), che ha stabilito che l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
4
2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che la riduzione del costo totale del credito cui ha diritto il consumatore, in caso di rimborso anticipato del finan-
ziamento, include tutti i costi posti a carico dello stesso.
− si è costituita in giudizio contestando, preliminarmente, Parte_1
la propria carenza di titolarità passiva e, nel merito in via subordinata, anche la fondatezza della pretesa avversaria.
− In data 13 settembre 2024 è stata pubblicata la sentenza, questo il dispo-
sitivo:
1) in accoglimento della domanda condanna la banca convenuta al paga-
mento, in favore dell'istante e per la causale di cui in motivazione della comples-
siva somma di € 512,64, oltre interessi legali a decorrere dalla domanda;
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), di cui € 100,00
per esborsi ed € 400,00, per compensi di avvocato, oltre al 15% per spese genera-
li, Iva e Cpa come per legge, che vengono distratte a favore dell'Avv. Avv. Pier-
luigi Telese, in qualità di antistatario”.
L'appellante eseguiva la sentenza, con riserva di impugnazione.
I motivi di appello:
- eccezione di carenza di titolarità e legittimazione passiva di banca sistema;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 125 septies tub e degli art. 2033 e segg. c.c.;
- nullità della sentenza per vizio di motivazione ove il gdp ha ritenuto
5
rimborsabili le commissioni di intermediazione e di istruttoria.: erronea e falsa applicazione dell'art. 125 sexies t.u.b.;
- erronea e falsa applicazione dell'art. 33 codice del consumo.
Costituitasi parte appellata tempestivamente, formulava le seguenti con-
clusioni:
1) in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improce-
dibilità dell'atto di appello promosso dalla per tutte le moti- Parte_1
vazioni esposte;
2) nel merito, rigettare l'atto di appello in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto;
3) condannare la alla refusione delle spese di lite del Parte_1
presente grado di giudizio, in ossequio al principio della soccombenza di cui all'art.91 c.p.c., con attribuzione all'avv. Pierluigi Telese quale procuratore di-
strattario nella misura di cui al D.M. 55/2014.
In particolare allegava la tardiva impugnazione della sentenza avvenuta tramite notificazione via PEC in data 13 novembre 2024 alle ore 21.10 e quindi in violazione dell'art. 147 c.p.c.
Nel merito contestava le avverse difese.
Nel merito si osserva quanto segue.
Tempestiva ed ammissibile l'impugnazione, atteso che risulta notificata l'impugnazione entro il trentesimo giorno dalla notificazione della sentenza im-
6
pugnata, in quanto il disposto dell'art. 147 c.p.c. detta una disciplina che contem-
pla le ore 21.00 al solo fine di agevolare il destinatario della notificazione ma non incide sul principio generale secondo cui la notificazione per il notificante, si per-
feziona alla data della ricezione della ricevuta di accettazione, risulta documenta-
le ed incontestato che il 17.5.2017 ha stipulato con Controparte_1
l il contratto di finanziamento n. 17001712, Controparte_2
rimborsabile mediante cessione di quote della pensione, con l'intermediazione di
Quinto S.r.l.
− Il finanziamento veniva erogato per un capitale lordo mutuato di €
10.800,00, rimborsabile in 120 (centoventi) rate mensili da € 90,00 ciascuna, a cui venivano applicate dall'istituto mutuante le seguenti commissioni:
- € 324,00 per spese di istruttoria (di cui alla lettera a del prospetto eco-
nomico)
- € 193,20 per spese incasso rata (di cui alla lettera d del prospetto econo-
mico);
- € 16,00 per oneri erariali (di cui alla lettera e del prospetto economico).
All'atto della stipulazione del contratto, il mutuatario erogava somma per un totale di euro 1170,40 a titolo di costi collegati all'erogazione del credito ( tra cui anche euro 637,20 a titolo di commissione di intermediazione).
Orbene, sottraendo a tale somma euro 16,00 a titolo di oneri erariali, e considerato quindi il totale di euro 1154,40 a titolo di costi complessivi e ripartita per 120 rate tale somma per un costo per singola rata pari ad euro 9,62, residuan-
do 64 rate all'epoca dell'estinzione anticipata, parte appellata chiedeva la restitu-
zione della somma di euro 512,64 (64 x 9,62).
- Successivamente, il solo credito nascente da tale contratto è stato ceduto
7
dall' a e poi da Controparte_2 Controparte_3
quest'ultima a Nell'ambito di un'operazione di cartolarizza- Parte_1
zione dei crediti ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999, lo stesso credito è
stato poi ceduto in ultima istanza a Controparte_8
in virtù dei contratti sottoscritti
[...]
nell'ambito della medesima operazione di cartolarizzazione, ha nominato
[...]
“ dell'operazione di cartolarizzazione, attribuendole le Pt_1 Controparte_7
funzioni di gestione, incasso e recupero dei crediti.
Incontestato dalle parti che in applicazione del principio pro rata temporis all'istante spetterebbe la restituzione della somma di cui alla sentenza impugnata.
Il conteggio per l'estinzione anticipata veniva effettuato da CP_4
ma, in data 13.1.221.
ha richiesto la quota residua dei costi anticipati, non Controparte_1
all'ultimo cessionario dei crediti in blocco, ma al suo dante Controparte_5
causa, al quale ha corrisposto le somme richieste per estin- Pt_1 Parte_1
guere anticipatamente il credito.
La tesi del finanziato si fonda sulla natura del credito restitutorio gravante necessariamente sul soggetto che ha incassato le somme al fine di estinguere an-
ticipatamente il contratto.
Quindi vanta un diritto alla restituzione di quanto indebitamente versato perché in eccesso rispetto l'esatto ammontare che avrebbe dovuto essere ridotto
8
ulteriormente a seguito dell'abbuono di parte dei costi del contratto.
La tesi di è di contro, nel senso che il legittimato passivo Parte_1
della pretesa restitutoria, sarebbe l'originario contraente atteso che, la clausola contrattuale in base alla quale sono state determinate le somme da restituire in caso di estinzione anticipata (somme il cui esatto ammontare è contestato dal fi-
nanziato) sono state concordate o comunque sono espressione dell'originario rapporto intercorso tra il e CP_1 Controparte_2
Orbene, il tribunale ritiene sussumibile la fattispecie di cui è causa,
nell'art. 125 septies TUB, (norma in vigore dal 19.9.2010 come introdotta dal
Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141) secondo cui “In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessiona-
rio tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile”.
La norma rende del tutto irrilevante la natura del negozio giuridico che ha mutato la titolarità del credito, confermando in capo al debitore ceduto l'insieme dei poteri per paralizzare o ridurre la pretesa del titolare del credito nonostante il mutamento soggettivo nel rapporto o nella sola titolarità del credito.
Risulta quindi correttamente inoltrata la pretesa restitutoria nei confronti di Parte_1
Va inoltre evidenziato che per quanto riguarda l'ultimo cessionario,
[...]
, si è creato tramite l'operazione di cartolarizzazione, un patrimonio CP_9
separato rispetto al patrimonio della società di cartolarizzazione, la legge n. 130
del 1999, infatti, ha introdotto una disciplina per le operazioni di cartolarizzazio-
ne dei crediti che prevede la presenza di società appositamente costituite (società
9
veicolo o special pourpose vehicle) che emettono titoli destinati al finanziamento dell'acquisto dei crediti del cedente (originator), al recupero dei crediti acquistati e, attraverso la provvista conseguita, al rimborso degli stessi titoli.
Stante il disposto dell'art. 3, comma 2, i crediti costituiscono un vero e proprio “patrimonio separato” rispetto a quello della società veicolo. Orbene,
l'art. 1, comma 1, lett. b), prevede che tale patrimonio sia a destinazione vincola-
ta, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli ed al paga-
mento dei costi dell'operazione.
L'incasso dei crediti è quindi funzionale, esclusivamente, al rimborso dei titoli, al pagamento degli interessi pattuiti e dei costi dell'operazione. Per tale motivo, al debitore ceduto sono precluse le eccezioni di compensazione o le do-
mande giudiziali verso il cessionario fondate su crediti nascenti da vicende rela-
tive al rapporto con esso intercorso (Corte di Cassazione ordinanza del 2 mag-gio
2022 n. 13735).
Tornando ad esaminare i rapporti tra ed il la Parte_1 CP_1
pretesa restitutoria si fonda sulla invalidità della clausola di cui al contratto di fi-
nanzia-mento clausola che prevede la non restituzione, per il caso di estinzione anticipata, di alcuni costi contrattuali. Clausola che infatti, applicata da Banca Si-
stema, ha portato all'abbuono di una somma considerata insufficiente.
Orbene, deve ritenersi che è diritto dell'istante, ai sensi dell'art. 125 sexies d.lgs. n. 385193 (Testo Unico Bancario) e dell'art. 2033 c.c., ottenere la restitu-
zione di parte delle commissioni e del premio assicurativo, relativi al periodo re-
siduo rispetto alla scadenza originaria del finanziamento.
La soluzione del caso di specie richiede una previa analisi dell'iter legisla-
10
tivo e giurisprudenziale sul tema dei compensi da corrispondere alla banca in ca-
so di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento.
Al riguardo, l'art. 125-sexies del Testo unico delle leggi in materia banca-
ria e creditizia (d.lgs. del 1 settembre 1993, n. 385), inserito dall'art. 1 del d.lgs.
13 agosto 2010, n. 141 e rubricato “Rimborso anticipato”, stabilisce al comma 1
che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tut-
to o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha dirit-
to a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
E' opportuno precisare che la norma in esame si ricollega ad alcune dispo-
sizioni precedenti, ossia l'art. 8 della direttiva 87/102/CEE la quale sancisce che
"il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito" e "in conformità delle di-sposizioni de-
gli stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo comples-
sivo del credito". La disposizione suesposta è stata suffragata da alcuni interventi del legislatore nazionale, ovvero il Decreto del Ministero del Tesoro dell' 8 lu-
glio 1992, le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e la Comunicazione
del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009.
Successivamente, la direttiva 87/102/CEE è stata abrogata dalla direttiva
2008/48/CE del 23 aprile 2008, il cui art. 16 espressamente prevede che: “il con-
sumatore ha il diritto di adempiere qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. La direttiva comunitaria è stata, poi,
recepita con il citato d.lgs. 141/2010, che ha attuato l'art. 16 introducendo l'art. 11
125- sexies del TUB.
La giurisprudenza di merito ha sin da subito interpretato quest'ultima norma distinguendo tra due tipologie di costo, ovvero quelli up front, aventi ad oggetto le spese preliminari del finanziamento che prescindono dalla durata del rapporto e quelli recurring, che, invece, ineriscono ad attività soggette a matura-
zione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale. Ebbene,
l'impostazione maggioritaria riteneva che solo i secondi rientrassero nei costi rimborsabili ai sensi dell'art. 125-sexies del TUB e non anche i primi, i quali mantenevano la propria giustificazione causale e legittimava-no la loro trattenuta da parte dell'intermediario finanziario. Si sosteneva, infatti, che “l'applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimbor-
sabilità delle sole voci soggette a matura-zione nel tempo (c.d. recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione pa-
trimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale;
di contro non sono rimborsabili le voci di costo relative alle attività pre-
liminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (c.d. up front)” (Tribunale Napoli sent. del
04/12/2018).
L'orientamento descritto, fondato sulla dicotomia tra le due tipologie di co-sti, era sostenuto anche dalle pronunce dell'Arbitro Bancario-Finanziario (cfr.
ex multis Collegio di coordinamento decisione n. 6167/2014).
Sulla tematica, tuttavia, è intervenuta di recente la Corte di Giustizia
dell'Unione Europea, che, investita della questione in sede di rinvio pregiudizia-
le, ha dettato dei principi innovativi.
12
I giudici europei hanno affermato, infatti, che “L'articolo 16, paragrafo 1,
della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile
2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva
87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso antici-
pato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” (Corte Giust.,
causa C-383/18 dell'11 settembre 2019, cd. “Lexitor”).
Si legge nella sentenza :” l'effettività del diritto del consumatore alla ridu-
zione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente come dipendenti dalla durata del contratto (…) i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca”. Nei fatti, poi, “la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto”;
La Corte ha inoltre osservato, al proposito, che il “margine di manovra, di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizza-
zione interna, rende in pratica molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”;
“il rischio di penalizzare il soggetto concedente il credito in maniera spro-
porzionata” è d'altro canto stornato – ha concluso la sentenza – dal fatto che la norma dell'art. 16 par. prevede “a beneficio del mutuante il diritto a un indenniz-
zo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credi-
to” e anche dal fatto che il comma 4 del medesimo articolo “offre agli Stati
membri una possibilità supplementare di provvedere affinché l'indennizzo sia adeguato alla condizioni del credito e del mercato al fi-ne di tutelare gli interessi
13
del mutuante”.
In altre parole, il consumatore che ha sottoscritto un contratto di prestito personale, di cessione del quinto o di mutuo, ove eserciti la facoltà di estinguere anticipatamente l'importo dovuto all'intermediario, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito ex articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE
e ex articolo 125 sexies TUB che include tutti i costi posti a suo carico, compresi anche quelli il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito: per conseguenza, la sentenza ha quindi stabilito che deve essere restituita non solo la quota non maturata degli oneri ricorrenti pagati anticipatamente (c.d. oneri recur-
ring), ma anche una quota de-gli oneri imputabili alla fase di concessione del fi-
nanziamento (c.d. oneri up-front).
Seguendo tale ragionamento, nell'ipotesi di estinzione anticipata del con-
tratto di finanziamento devono essere rimborsati al privato tutti i costi da esso so-
stenuti, senza distinguere tra quelli up front e quelli recurring. Le conclusioni cui addiviene la Corte sovranazionale muovono, preliminarmente, dalla ratio della direttiva comunitaria del 2008, che è quella di armonizzare la disciplina interna dei vari Stati Membri al fine di garantire una tutela maggiormente effettiva e pro-
tettiva del consumatore, considera-to parte debole qualora si rapporti con gli in-
termediari finanziari. Ne consegue che nella nozione di “costo totale” di cui all'art. 16 della direttiva del 2008 sono inclusi, altresì, quelli indipendenti dalla durata del negozio e, quindi, anche gli interessi e i costi dovuti per la restante parte del contratto.
La finalità perseguita dall'interpretazione esposta è, dunque, quella di rie-
quilibrare i rapporti tra professionista e consumatore, caratterizzati da una posi-
14
zione di inferiorità di quest'ultimo sotto il profilo negoziale ed informativo.
L'opportuno bilanciamento delle differenti posizioni è dato, inoltre, dalla circo-
stanza che il soggetto concedente il mutuo può recuperare in anticipo la somma inizialmente prestata e reinvestirla in nuovi contratti di credito, non subendo lo stesso alcun pregiudizio dal rimborso totale dei co-sti del finanziamento.
La decisione summenzionata della Corte di Giustizia ha inevitabili riper-
cussioni dirette nell'ordinamento interno. Le sentenze interpretative della CGUE
vincolano il giudice nazionale, che dovrà disapplicare la norma interna conflig-
gente con quella dell'Unione.
Tale tipologia di sentenza esplica i propri effetti in via retroattiva, ovvero sin dal momento dell'entrata in vigore della norma interpretata, salvo che la Cor-
te decida di limitare, in casi eccezionali, la portata di questo principio (ex multis
Corte Giust. causa 61/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato italiano contro causa 43/1975, Defrenne contro . Costituisce Controparte_10 CP_11
principio consolidato, infatti, quello secondo cui “nell'ordinamento interno le pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma Eurou-
nitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore. Per tale motivo dette pronunzie estendono i loro effetti ai rapporti sorti in epoca precedente, purchè non esauriti (ex multis Cass. del 3 mar-
zo 2017, n. 583; Corte Giust. causa C-347/2000, ). Persona_1
La pronuncia spiegherà i suoi effetti anche nei confronti di tutte le altre autorità giurisdizionali o amministrative che in futuro dovranno applicarla, costi-
tuendo un precedente vincolante non solo per il giudice del rinvio, ma anche per tutti quelli degli altri Stati Membri. L'effetto dichiarativo delle sentenze determi-
15
na che “l'interpretazione del diritto comunitario, adottata dalla Corte di giustizia,
ha efficacia “ultra partes”, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito della Comunità” (Cass.
sent. 23 ottobre 2014, n. 22577).
L'art. 125-sexies del TUB, così come introdotto dal d.lgs. 141/2010, costi-
tuisce norma di recepimento ed attuazione dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE.
Ciò comporta due conseguenze: da un lato che lo stesso debba essere interpretato secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che rap-
presenta l'unico organo deputato a fornire l'interpretazione autentica delle dispo-
sizioni e dei principi comunitari (art. 164 Trattato CE) e, dall'altro, che esso pos-
sa applicarsi nei rapporti orizzontali tra privati, in quanto rappresenta una norma interna direttamente applicabile.
Diversamente ragionando, invero, vi sarebbe un'ingiustificabile violazione del principio di primazia del diritto comunitario che trova il proprio fonda-mento nell'art. 11 della Costituzione.
Parimenti, la circolare della Banca d'Italia del 4 dicembre 2019 ha stabili-
to che in conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di finanziamento in corso tra intermediari finanziari e consumatori, i primi riducano il costo totale del credito includendovi tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte.
Riguardo i costi up front, la Banca d'Italia ha precisato che essi debbano essere calcolati secondo prudente apprezzamento in maniera proporzionale.
Tali principi comunitari sono stati recepiti parzialmente dal legislatore ita-
16
liano, nel 2021, attraverso il menzionato art. 11-octies del Decreto sostegni bis con il quale la rimborsabilità si è estesa ai costi up-front, ma limitatamente ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore del Decreto stesso (25 luglio 2021).
Tale esclusione temporale è stata definitivamente superata nel 2022: con la Sentenza n. 263 del 22/12/202022, la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'incostituzionalità del comma 2 del suddetto art. 11-octies per contrasto con l'art. 16 par. 1 della direttiva 2008/48/CE, ha previsto la rimborsabilità di tutti costi anche per i contratti conclusi prima del 25 luglio 2021.
La norma limitava ai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della legge il principio, espresso nell'art. 16 par. 1 della direttiva
2008/48/Ce, come interpretata dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione
europea in data 11 settembre 2019 C-383/18 e recepito nel novellato art. 125-
sexies comma 1 TUB che “il consumatore che rimborsa anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, de-gli interessi e di tutti i costi com-
presi nel costo totale del credito, escluse le imposte”». La norma disponeva che:”
alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n.
385 del 1993”.
Quindi, la norma discriminava i contratti conclusi prima dell'entrata in vi-
gore, rispetto quelli stipulati dopo l'entrata in vigore del Dl 13 agosto 2010, n.
141 di attuazione della direttiva 2008/48/CE.
Tale intervento ha indotto il legislatore al fine di ripristinare la regola, in
17
base alla quale, per i contratti di credito al consumo, in caso di estinzione antici-
pata del finanziamento il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese,
come chiarito dalle sentenze della Corte costituzionale e dal-la Corte di giustizia
) ad introdurre l'art. 27 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.
9 ottobre 2023, n. 136 che rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”, così recita:
“All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi se-
condo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione
europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione
europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del co-dice civile in materia di indebito og-
gettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte.”
Anche la Cassazione è intervenuta sul tema.
Con Ordinanza n. 25977/23, del 6 settembre, (seguita da S.C. con ordi-
nanze nn. 16550 e 14836 del 2024, ) in relazione ad un contratto stipulato prima della riforma del 2010 citata, hanno espresso il seguente principio di di-ritto: “il consumatore deve ottenere il rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli in-
teressi e le altre spese che deve pagare per il finanziamento”. Nella medesima de-
cisione la Cassazione ha specificato che è nulla la clausola contrattuale che
18
esclude il rimborso in caso di estinzione anticipata del contratto stesso, perché
determina uno squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali tra consumatore e professionista, ai sensi dell'art.33 del D.Lgs 206/2005.
Per completezza si aggiunge che con decorrenza dal 25-7-2021 la norma in esame espressamente attribuisce al consumatore il diritto alla piena restituzio-
ne dei costi:” Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi mo-
mento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli inte-
ressi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credi-to, escluse le imposte”.
Orbene, nel caso di specie, il contratto risulta stipulato il 17.5.17 risulta quindi applicabile l'art. 125 sexies TUB nella sua formulazione seguente :
1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
Tale articolo, per quanto detto, deve essere interpretato nel senso che in ogni caso vanno restituiti pro rata temporis tutti i costi complessivi, totali - af-
frontati dal consumatore per addivenire al finanziamento, in assenza di distinzio-
ni. In mancanza di espressa previsione si farà applicazione secondo un principio di immediatezza logica-aritmetica, della riduzione pro rata temporis di tutti i co-
sti.
E' il cd. Metodo proporzionale, ovvero, il costo soggetto a maturazione
19
nel tempo che viene ripartito per il numero delle rate originarie del finanzia-
mento ed il coefficiente ottenuto viene moltiplicato per le rate residue alla virtua-
le scadenza del contratto.
Ebbene, in altri termini, il consumatore sostiene i soli costi maturati sino al momento della anticipata estinzione e divisi per il numero di rate.
La clausola impugnata dal consumatore per quanto detto potrebbe essere in ogni caso oggetto di censura in ordine al significativo squilibrio contrattuale a carico del consumatore.
Alcune precisazioni sulla portata delle pronunzia della Corte di giustizia
Europea.
Occorre esaminare la sentenza Corte di Giustizia dell'Unione Europea
emessa nella causa c-555/21, perché secondo alcuni commentatori, sarebbe stato superato il principio adottato dal giudice di pace e confermato nelle pregresse ar-
gomentazioni su esposte, nel senso dell' l'esclusivo rimborso dei soli costi c.d.
recurring.
La norma in esame, è stata modificata dall'art. 27 del decreto-legge 10
agosto 2023 n. 104/2023 (c.d. Decreto Omnibus), che ha modificato l'art. 11 oc-
ties del de-creto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio, n. 103. L'art. 11 octies comma 2 prevede ora quanto segue: “Nel
rispetto del di-ritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della
Corte di giu-stizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei con-
tratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codi-
ce civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le di-
20
sposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte”. Tale disposizione si applica ai contratti, come quello oggetto della presente causa, sottoscritti prima del 25 lu-
glio 2021 (data di entrata in vigore della predetta legge 106/2021).
Nel premettere in limine che tale ultimo intervento normativo non fa altro che richiamare l'applicabilità della formulazione della norma vigente al tempo della stipulazione del contratto, il che, tuttavia impone di applicare la corretta in-
terpretazione secondo anche i principi di diritto unionale espressi dalla Corte di
Giustizia, con la conseguenza che deve ritenersi pur sempre il diritto alla restitu-
zione di tutti i costi eccetto le imposte pro rata temporis, occorre soffermarsi sul-
la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea emessa nella causa c-
555/21.
La predetta pronunzia ha avuto ad oggetto una fattispecie diversa da quella in esame.
Era una domanda sull'interpretazione dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio
2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili re-
sidenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del rego-
lamento (UE) n. 1093/2010.
Doveva pronunziarsi invero, sulla clausola standard, contenuta nei suoi contratti di credito immobiliare, che prevede che, in caso di rimborso anticipato del credito da parte del consumatore, le spese di gestione indipendenti dalla dura-
ta del credito non gli vengano rimborsate.
La Corte di Giustizia, nel prendere atto che:
21
vi è formulazione quasi identica delle direttive in tema di credito al con-
sumo e credito immobiliare al consumatore, (articolo 25, paragrafo 1, della diret-
tiva 2014/17 e articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48) nonché
dell'obiettivo comune alle due direttive di assicurare una tutela elevata del con-
sumatore;
i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48
presentano considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al control-lo dall'ente cre-
ditizio;
ha dedotto che il diritto alla riduzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1,
della direttiva 2014/17 non è volto a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse. Esso
mira, invece, ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato. 31 Stanti tali condizioni, siffatto diritto non può includere i costi che,
indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumato-
re a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state ese-
guite integralmente al momento del rimborso anticipato.
A tal fine la Corte ha evidenziato che, nell'ambito di detta direttiva, il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determina-
zione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente corre-
lati alla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre 2019,
22
Lexitor, C-383/18, EU:C:2019:702, punto 33). 34 Al riguardo, occorre tuttavia ricordare che, conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva
2014/17, il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato sono tenuti a forni-re al consumatore informazioni precontrattuali me-
diante il PIES di cui all'allegato II a tale direttiva. Tale prospetto prevede una ri-
partizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carat-
tere ricorrente o meno.
Tenuto quindi conto delle caratteristiche del finanziamento garantito da ipoteca o altro diritto reale, (credito al consumo immobiliare), la Corte ha sancito che l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credi-to, in caso di rimborso anti-
cipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla dura-
ta del credito.
Tale conclusione, tuttavia, per le peculiarità del credito immobiliare, non può invece essere estesa al contratto di credito al consumo standard.
Il criterio relativo al rimborso degli oneri up front.
Si è evidenziato che il Tribunale preferisce per il metodo di calcolo pro-
porzionale alla durata del rapporto (c.d. metodo pro rata temporis), rispetto al cri-
terio di rimborso secondo la curva degli interessi.
La scelta del criterio di riduzione per i costi recurring con il criterio del
“pro-rata temporis”, cioè il valore da restituire proporzionale al numero di rate residue soppresse dall'estinzione anticipata rapportato al numero totale di rate,
corrisponde ad esempio ma quanto previsto dalle condizioni di cui al punto 4 del
23
modulo SECCI ovvero lo standard European Consumer Credit Information che sta per Informazioni Europee di Base per il Credito ai Consumatori.
È il documento informativo da chiedere e leggere per il credito al consu-
mo, che prevede che – nell'ipotesi di estinzione anticipata del prestito – gli inte-
ressi siano restituiti secondo il principio di calcolo pro rata temporis, e cioè “in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza natu-
rale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”.
Il criterio pro rata temporis, inoltre, è espressamente previsto dalle parti originarie del contratto di cui è causa, seppur solo per alcune voci di costo (solo alcune infatti venivano riconosciute ai fini del rimborso in caso di estinzione an-
ticipata).
Le spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appel-
lante.
Ciò perché, alla data dell'instaurazione del presente giudizio, a parte la prevalente giurisprudenza di merito, sul tema non solo è intervenuta una pronun-
zia di legittimità nel settembre del 2023 ma anche il legislatore con Legge N. 136
Del 09-10-2023 di conversione del DL 104/2023 contribuendo ad orientare il di-
battito in senso ancor più favorevole al consumatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sulle domande, così provve-
de:
- rigetta l'appello;
24
- condanna parte appellante alla refusione in favore del legale dell'appellato anticipatario, delle spese di lite che liquida in euro 662,00 per compensi, oltre iva cassa e spese generali per spese, per il secondo grado;
- dichiara la sussistenza dei presupposti art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n.
115 del 30 maggio 2002 in ordine al pagamento di ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato;
Così deciso, Napoli 19.11.25
Il Giudice
EG OZ
25
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1947 e residente in [...], codice fi-
scale , rappresentato e difeso in forza di procura a margine C.F._2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, in composizione monocratica e in per-
sona del Dr. EG OZ, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Con R.G. 24249.24
TRA
(C.F.: , in persona del legale rap- Parte_1 P.IVA_1
presentante p.t. domiciliato per la carica presso la sede sita in MILANO , in Lar-
go Augusto 1/A, (Cap 20122), indirizzo pec: rappre- Email_1
sentata e difesa in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione deposi-
tata nel fascicolo di primo grado, dall'Avv. Luisa Maresca (C.F.:
[...]
) del foro di Milano;
C.F._1
Appellante
E
, nato a [...] al Vesuvio (NA) il 17-07- Controparte_1
1
del presente atto dall'avvocato Pierluigi Telese del foro di Napoli
Appellato
Svolgimento in fatto e diritto
Con atto di appello ritualmente notificato, parte appellante, propone impu-
gnazione avverso la sentenza n. 18671/2024, resa nel giudizio R.G. n.
38057/2022 dal Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data 13.9.2024 e notifi-
cata ai fini del decorso del termine breve in data 14.10.24.
L'atto di appello reca le seguenti conclusioni:
nel merito
1. riformare la sentenza appellata n. 18671/2024 resa nel giudizio R.G. n.
38057/22 dal Giudice di Pace di Napoli, in persona della Dott. Parte_2
pubblicata in data 13.9.2024, per tutte le ragioni esposte nel presente atto e per l'effetto;
2. accertare e dichiarare la carenza di titolarità passiva di Parte_1
con riferimento alle domande formulate dal sig. nel giudi- Controparte_1
zio di primo grado;
3. accertare in ogni caso l'infondatezza e l'illegittimità dell'intera pretesa creditoria azionata in primo grado dal sig. Controparte_1
in ogni caso,
4. accertare il diritto di alla restituzione dei paga- Parte_1
menti eseguiti in esecuzione della condanna contenuta nella sentenza di primo grado pari a € 551,98 (di cui € 512,64 per capitale ed € 39,34 per interessi legali)
ed ad € 580,48 per spese legali per spese legali e, conseguentemente, condannare il sig. alla restituzione dell'importo di € 1.132,46. Controparte_1
2
in ogni caso,
5. con vittoria delle spese di lite e dei relativi oneri fiscali, oltre al rimbor-
so delle spese generali nella misura del 15%, per entrambi i gradi di giudizio.
La vicenda in primo grado.
In data 17.5.2017 il sig. ha stipulato con l' Controparte_1 [...]
il contratto di finanziamento n. 17001712, rimborsa- Controparte_2
bile mediante cessione di quote della pensione, con l'intermediazione di Quinto
S.r.l., al quale - all'epoca – la stessa mutuataria si era rivolta per la scelta e la concessione del prestito, impegnandosi a corrispondere all'intermediario una provvigione di € 637,20, autorizzando l' a Controparte_2
trattenere detto importo dal capitale erogato e, quindi, a corrisponderlo allo stesso intermediario, come previsto dal contratto.
− Il finanziamento veniva erogato per un capitale lordo mutuato di €
10.800,00, rimborsabile in 120 (centoventi) rate mensili da € 90,00 ciascuna, a cui venivano applicate dall'istituto mutuante le seguenti commissioni:
- € 324,00 per spese di istruttoria (di cui alla lettera a del prospetto eco-
nomico)
- € 193,20 per spese incasso rata (di cui alla lettera d del prospetto econo-
mico);
- € 16,00 per oneri erariali (di cui alla lettera e del prospetto economico).
- Successivamente, il solo credito nascente da tale contratto (e non anche l'intera posizione contrattuale) è stato ceduto dall'originator Controparte_2
a e poi da quest'ultima a
[...] Controparte_3 CP_4
[...]
3
Nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999, lo stesso credito è stato poi ceduto in ultima istanza a (societa' a responsabilita' limitata uni- Controparte_5
personale costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione).
− (di seguito anche solo “ Controparte_5 CP_6
ma”), in virtù dei contratti sottoscritti nell'ambito della medesima operazione di cartolarizzazione, ha nominato “ dell'operazione Parte_1 Controparte_7
di cartolarizzazione, attribuendole le funzioni di gestione, incasso e recupero dei crediti, come emerge dall'avviso di cessione di crediti pro soluto, pubblicato in
GU Parte Seconda n.89 del 2-8-2018.
− In data 1.2.2022 il sig. ha deciso di estinguere an- Controparte_1
ticipatamente il proprio finanziamento in corrispondenza della cinquantaseiesima
(56a) e, per effetto dell'estinzione del contratto, come emerge dal conteggio estintivo, nella sua dichiarata qualità ha scom- Parte_1 Controparte_7
putato dal residuo debito dell'odierna attrice la somma di € 892,55, quale quota interessi non maturati calcolati al TAN contrattuale (6,41%), nonché l'importo di
€ 103,04 quale rimborso della quota non maturata delle spese incasso rata secon-
do il criterio proporzionale ratione temporis di cui all'art. XIII delle condizioni generali di contratto e pag. 2, punto 3.2 del modulo IEBCC.
− Il sig. , non ritenendosi soddisfatto, si è rivolto al Controparte_1
Giudice di Pace, chiedendo la condanna di al pagamento Parte_1
della somma di € 512,64 prendendo spunto dalla sentenza della Corte di Giustizia
Europea (resa nel procedimento C-383/18, ormai universalmente nota come
“sentenza Lexitor”), che ha stabilito che l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
4
2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che la riduzione del costo totale del credito cui ha diritto il consumatore, in caso di rimborso anticipato del finan-
ziamento, include tutti i costi posti a carico dello stesso.
− si è costituita in giudizio contestando, preliminarmente, Parte_1
la propria carenza di titolarità passiva e, nel merito in via subordinata, anche la fondatezza della pretesa avversaria.
− In data 13 settembre 2024 è stata pubblicata la sentenza, questo il dispo-
sitivo:
1) in accoglimento della domanda condanna la banca convenuta al paga-
mento, in favore dell'istante e per la causale di cui in motivazione della comples-
siva somma di € 512,64, oltre interessi legali a decorrere dalla domanda;
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), di cui € 100,00
per esborsi ed € 400,00, per compensi di avvocato, oltre al 15% per spese genera-
li, Iva e Cpa come per legge, che vengono distratte a favore dell'Avv. Avv. Pier-
luigi Telese, in qualità di antistatario”.
L'appellante eseguiva la sentenza, con riserva di impugnazione.
I motivi di appello:
- eccezione di carenza di titolarità e legittimazione passiva di banca sistema;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 125 septies tub e degli art. 2033 e segg. c.c.;
- nullità della sentenza per vizio di motivazione ove il gdp ha ritenuto
5
rimborsabili le commissioni di intermediazione e di istruttoria.: erronea e falsa applicazione dell'art. 125 sexies t.u.b.;
- erronea e falsa applicazione dell'art. 33 codice del consumo.
Costituitasi parte appellata tempestivamente, formulava le seguenti con-
clusioni:
1) in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improce-
dibilità dell'atto di appello promosso dalla per tutte le moti- Parte_1
vazioni esposte;
2) nel merito, rigettare l'atto di appello in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto;
3) condannare la alla refusione delle spese di lite del Parte_1
presente grado di giudizio, in ossequio al principio della soccombenza di cui all'art.91 c.p.c., con attribuzione all'avv. Pierluigi Telese quale procuratore di-
strattario nella misura di cui al D.M. 55/2014.
In particolare allegava la tardiva impugnazione della sentenza avvenuta tramite notificazione via PEC in data 13 novembre 2024 alle ore 21.10 e quindi in violazione dell'art. 147 c.p.c.
Nel merito contestava le avverse difese.
Nel merito si osserva quanto segue.
Tempestiva ed ammissibile l'impugnazione, atteso che risulta notificata l'impugnazione entro il trentesimo giorno dalla notificazione della sentenza im-
6
pugnata, in quanto il disposto dell'art. 147 c.p.c. detta una disciplina che contem-
pla le ore 21.00 al solo fine di agevolare il destinatario della notificazione ma non incide sul principio generale secondo cui la notificazione per il notificante, si per-
feziona alla data della ricezione della ricevuta di accettazione, risulta documenta-
le ed incontestato che il 17.5.2017 ha stipulato con Controparte_1
l il contratto di finanziamento n. 17001712, Controparte_2
rimborsabile mediante cessione di quote della pensione, con l'intermediazione di
Quinto S.r.l.
− Il finanziamento veniva erogato per un capitale lordo mutuato di €
10.800,00, rimborsabile in 120 (centoventi) rate mensili da € 90,00 ciascuna, a cui venivano applicate dall'istituto mutuante le seguenti commissioni:
- € 324,00 per spese di istruttoria (di cui alla lettera a del prospetto eco-
nomico)
- € 193,20 per spese incasso rata (di cui alla lettera d del prospetto econo-
mico);
- € 16,00 per oneri erariali (di cui alla lettera e del prospetto economico).
All'atto della stipulazione del contratto, il mutuatario erogava somma per un totale di euro 1170,40 a titolo di costi collegati all'erogazione del credito ( tra cui anche euro 637,20 a titolo di commissione di intermediazione).
Orbene, sottraendo a tale somma euro 16,00 a titolo di oneri erariali, e considerato quindi il totale di euro 1154,40 a titolo di costi complessivi e ripartita per 120 rate tale somma per un costo per singola rata pari ad euro 9,62, residuan-
do 64 rate all'epoca dell'estinzione anticipata, parte appellata chiedeva la restitu-
zione della somma di euro 512,64 (64 x 9,62).
- Successivamente, il solo credito nascente da tale contratto è stato ceduto
7
dall' a e poi da Controparte_2 Controparte_3
quest'ultima a Nell'ambito di un'operazione di cartolarizza- Parte_1
zione dei crediti ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999, lo stesso credito è
stato poi ceduto in ultima istanza a Controparte_8
in virtù dei contratti sottoscritti
[...]
nell'ambito della medesima operazione di cartolarizzazione, ha nominato
[...]
“ dell'operazione di cartolarizzazione, attribuendole le Pt_1 Controparte_7
funzioni di gestione, incasso e recupero dei crediti.
Incontestato dalle parti che in applicazione del principio pro rata temporis all'istante spetterebbe la restituzione della somma di cui alla sentenza impugnata.
Il conteggio per l'estinzione anticipata veniva effettuato da CP_4
ma, in data 13.1.221.
ha richiesto la quota residua dei costi anticipati, non Controparte_1
all'ultimo cessionario dei crediti in blocco, ma al suo dante Controparte_5
causa, al quale ha corrisposto le somme richieste per estin- Pt_1 Parte_1
guere anticipatamente il credito.
La tesi del finanziato si fonda sulla natura del credito restitutorio gravante necessariamente sul soggetto che ha incassato le somme al fine di estinguere an-
ticipatamente il contratto.
Quindi vanta un diritto alla restituzione di quanto indebitamente versato perché in eccesso rispetto l'esatto ammontare che avrebbe dovuto essere ridotto
8
ulteriormente a seguito dell'abbuono di parte dei costi del contratto.
La tesi di è di contro, nel senso che il legittimato passivo Parte_1
della pretesa restitutoria, sarebbe l'originario contraente atteso che, la clausola contrattuale in base alla quale sono state determinate le somme da restituire in caso di estinzione anticipata (somme il cui esatto ammontare è contestato dal fi-
nanziato) sono state concordate o comunque sono espressione dell'originario rapporto intercorso tra il e CP_1 Controparte_2
Orbene, il tribunale ritiene sussumibile la fattispecie di cui è causa,
nell'art. 125 septies TUB, (norma in vigore dal 19.9.2010 come introdotta dal
Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141) secondo cui “In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessiona-
rio tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile”.
La norma rende del tutto irrilevante la natura del negozio giuridico che ha mutato la titolarità del credito, confermando in capo al debitore ceduto l'insieme dei poteri per paralizzare o ridurre la pretesa del titolare del credito nonostante il mutamento soggettivo nel rapporto o nella sola titolarità del credito.
Risulta quindi correttamente inoltrata la pretesa restitutoria nei confronti di Parte_1
Va inoltre evidenziato che per quanto riguarda l'ultimo cessionario,
[...]
, si è creato tramite l'operazione di cartolarizzazione, un patrimonio CP_9
separato rispetto al patrimonio della società di cartolarizzazione, la legge n. 130
del 1999, infatti, ha introdotto una disciplina per le operazioni di cartolarizzazio-
ne dei crediti che prevede la presenza di società appositamente costituite (società
9
veicolo o special pourpose vehicle) che emettono titoli destinati al finanziamento dell'acquisto dei crediti del cedente (originator), al recupero dei crediti acquistati e, attraverso la provvista conseguita, al rimborso degli stessi titoli.
Stante il disposto dell'art. 3, comma 2, i crediti costituiscono un vero e proprio “patrimonio separato” rispetto a quello della società veicolo. Orbene,
l'art. 1, comma 1, lett. b), prevede che tale patrimonio sia a destinazione vincola-
ta, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli ed al paga-
mento dei costi dell'operazione.
L'incasso dei crediti è quindi funzionale, esclusivamente, al rimborso dei titoli, al pagamento degli interessi pattuiti e dei costi dell'operazione. Per tale motivo, al debitore ceduto sono precluse le eccezioni di compensazione o le do-
mande giudiziali verso il cessionario fondate su crediti nascenti da vicende rela-
tive al rapporto con esso intercorso (Corte di Cassazione ordinanza del 2 mag-gio
2022 n. 13735).
Tornando ad esaminare i rapporti tra ed il la Parte_1 CP_1
pretesa restitutoria si fonda sulla invalidità della clausola di cui al contratto di fi-
nanzia-mento clausola che prevede la non restituzione, per il caso di estinzione anticipata, di alcuni costi contrattuali. Clausola che infatti, applicata da Banca Si-
stema, ha portato all'abbuono di una somma considerata insufficiente.
Orbene, deve ritenersi che è diritto dell'istante, ai sensi dell'art. 125 sexies d.lgs. n. 385193 (Testo Unico Bancario) e dell'art. 2033 c.c., ottenere la restitu-
zione di parte delle commissioni e del premio assicurativo, relativi al periodo re-
siduo rispetto alla scadenza originaria del finanziamento.
La soluzione del caso di specie richiede una previa analisi dell'iter legisla-
10
tivo e giurisprudenziale sul tema dei compensi da corrispondere alla banca in ca-
so di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento.
Al riguardo, l'art. 125-sexies del Testo unico delle leggi in materia banca-
ria e creditizia (d.lgs. del 1 settembre 1993, n. 385), inserito dall'art. 1 del d.lgs.
13 agosto 2010, n. 141 e rubricato “Rimborso anticipato”, stabilisce al comma 1
che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tut-
to o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha dirit-
to a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
E' opportuno precisare che la norma in esame si ricollega ad alcune dispo-
sizioni precedenti, ossia l'art. 8 della direttiva 87/102/CEE la quale sancisce che
"il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito" e "in conformità delle di-sposizioni de-
gli stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo comples-
sivo del credito". La disposizione suesposta è stata suffragata da alcuni interventi del legislatore nazionale, ovvero il Decreto del Ministero del Tesoro dell' 8 lu-
glio 1992, le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e la Comunicazione
del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009.
Successivamente, la direttiva 87/102/CEE è stata abrogata dalla direttiva
2008/48/CE del 23 aprile 2008, il cui art. 16 espressamente prevede che: “il con-
sumatore ha il diritto di adempiere qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. La direttiva comunitaria è stata, poi,
recepita con il citato d.lgs. 141/2010, che ha attuato l'art. 16 introducendo l'art. 11
125- sexies del TUB.
La giurisprudenza di merito ha sin da subito interpretato quest'ultima norma distinguendo tra due tipologie di costo, ovvero quelli up front, aventi ad oggetto le spese preliminari del finanziamento che prescindono dalla durata del rapporto e quelli recurring, che, invece, ineriscono ad attività soggette a matura-
zione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale. Ebbene,
l'impostazione maggioritaria riteneva che solo i secondi rientrassero nei costi rimborsabili ai sensi dell'art. 125-sexies del TUB e non anche i primi, i quali mantenevano la propria giustificazione causale e legittimava-no la loro trattenuta da parte dell'intermediario finanziario. Si sosteneva, infatti, che “l'applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimbor-
sabilità delle sole voci soggette a matura-zione nel tempo (c.d. recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione pa-
trimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale;
di contro non sono rimborsabili le voci di costo relative alle attività pre-
liminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (c.d. up front)” (Tribunale Napoli sent. del
04/12/2018).
L'orientamento descritto, fondato sulla dicotomia tra le due tipologie di co-sti, era sostenuto anche dalle pronunce dell'Arbitro Bancario-Finanziario (cfr.
ex multis Collegio di coordinamento decisione n. 6167/2014).
Sulla tematica, tuttavia, è intervenuta di recente la Corte di Giustizia
dell'Unione Europea, che, investita della questione in sede di rinvio pregiudizia-
le, ha dettato dei principi innovativi.
12
I giudici europei hanno affermato, infatti, che “L'articolo 16, paragrafo 1,
della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile
2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva
87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso antici-
pato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” (Corte Giust.,
causa C-383/18 dell'11 settembre 2019, cd. “Lexitor”).
Si legge nella sentenza :” l'effettività del diritto del consumatore alla ridu-
zione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente come dipendenti dalla durata del contratto (…) i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca”. Nei fatti, poi, “la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto”;
La Corte ha inoltre osservato, al proposito, che il “margine di manovra, di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizza-
zione interna, rende in pratica molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”;
“il rischio di penalizzare il soggetto concedente il credito in maniera spro-
porzionata” è d'altro canto stornato – ha concluso la sentenza – dal fatto che la norma dell'art. 16 par. prevede “a beneficio del mutuante il diritto a un indenniz-
zo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credi-
to” e anche dal fatto che il comma 4 del medesimo articolo “offre agli Stati
membri una possibilità supplementare di provvedere affinché l'indennizzo sia adeguato alla condizioni del credito e del mercato al fi-ne di tutelare gli interessi
13
del mutuante”.
In altre parole, il consumatore che ha sottoscritto un contratto di prestito personale, di cessione del quinto o di mutuo, ove eserciti la facoltà di estinguere anticipatamente l'importo dovuto all'intermediario, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito ex articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE
e ex articolo 125 sexies TUB che include tutti i costi posti a suo carico, compresi anche quelli il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito: per conseguenza, la sentenza ha quindi stabilito che deve essere restituita non solo la quota non maturata degli oneri ricorrenti pagati anticipatamente (c.d. oneri recur-
ring), ma anche una quota de-gli oneri imputabili alla fase di concessione del fi-
nanziamento (c.d. oneri up-front).
Seguendo tale ragionamento, nell'ipotesi di estinzione anticipata del con-
tratto di finanziamento devono essere rimborsati al privato tutti i costi da esso so-
stenuti, senza distinguere tra quelli up front e quelli recurring. Le conclusioni cui addiviene la Corte sovranazionale muovono, preliminarmente, dalla ratio della direttiva comunitaria del 2008, che è quella di armonizzare la disciplina interna dei vari Stati Membri al fine di garantire una tutela maggiormente effettiva e pro-
tettiva del consumatore, considera-to parte debole qualora si rapporti con gli in-
termediari finanziari. Ne consegue che nella nozione di “costo totale” di cui all'art. 16 della direttiva del 2008 sono inclusi, altresì, quelli indipendenti dalla durata del negozio e, quindi, anche gli interessi e i costi dovuti per la restante parte del contratto.
La finalità perseguita dall'interpretazione esposta è, dunque, quella di rie-
quilibrare i rapporti tra professionista e consumatore, caratterizzati da una posi-
14
zione di inferiorità di quest'ultimo sotto il profilo negoziale ed informativo.
L'opportuno bilanciamento delle differenti posizioni è dato, inoltre, dalla circo-
stanza che il soggetto concedente il mutuo può recuperare in anticipo la somma inizialmente prestata e reinvestirla in nuovi contratti di credito, non subendo lo stesso alcun pregiudizio dal rimborso totale dei co-sti del finanziamento.
La decisione summenzionata della Corte di Giustizia ha inevitabili riper-
cussioni dirette nell'ordinamento interno. Le sentenze interpretative della CGUE
vincolano il giudice nazionale, che dovrà disapplicare la norma interna conflig-
gente con quella dell'Unione.
Tale tipologia di sentenza esplica i propri effetti in via retroattiva, ovvero sin dal momento dell'entrata in vigore della norma interpretata, salvo che la Cor-
te decida di limitare, in casi eccezionali, la portata di questo principio (ex multis
Corte Giust. causa 61/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato italiano contro causa 43/1975, Defrenne contro . Costituisce Controparte_10 CP_11
principio consolidato, infatti, quello secondo cui “nell'ordinamento interno le pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma Eurou-
nitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore. Per tale motivo dette pronunzie estendono i loro effetti ai rapporti sorti in epoca precedente, purchè non esauriti (ex multis Cass. del 3 mar-
zo 2017, n. 583; Corte Giust. causa C-347/2000, ). Persona_1
La pronuncia spiegherà i suoi effetti anche nei confronti di tutte le altre autorità giurisdizionali o amministrative che in futuro dovranno applicarla, costi-
tuendo un precedente vincolante non solo per il giudice del rinvio, ma anche per tutti quelli degli altri Stati Membri. L'effetto dichiarativo delle sentenze determi-
15
na che “l'interpretazione del diritto comunitario, adottata dalla Corte di giustizia,
ha efficacia “ultra partes”, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito della Comunità” (Cass.
sent. 23 ottobre 2014, n. 22577).
L'art. 125-sexies del TUB, così come introdotto dal d.lgs. 141/2010, costi-
tuisce norma di recepimento ed attuazione dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE.
Ciò comporta due conseguenze: da un lato che lo stesso debba essere interpretato secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che rap-
presenta l'unico organo deputato a fornire l'interpretazione autentica delle dispo-
sizioni e dei principi comunitari (art. 164 Trattato CE) e, dall'altro, che esso pos-
sa applicarsi nei rapporti orizzontali tra privati, in quanto rappresenta una norma interna direttamente applicabile.
Diversamente ragionando, invero, vi sarebbe un'ingiustificabile violazione del principio di primazia del diritto comunitario che trova il proprio fonda-mento nell'art. 11 della Costituzione.
Parimenti, la circolare della Banca d'Italia del 4 dicembre 2019 ha stabili-
to che in conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di finanziamento in corso tra intermediari finanziari e consumatori, i primi riducano il costo totale del credito includendovi tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte.
Riguardo i costi up front, la Banca d'Italia ha precisato che essi debbano essere calcolati secondo prudente apprezzamento in maniera proporzionale.
Tali principi comunitari sono stati recepiti parzialmente dal legislatore ita-
16
liano, nel 2021, attraverso il menzionato art. 11-octies del Decreto sostegni bis con il quale la rimborsabilità si è estesa ai costi up-front, ma limitatamente ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore del Decreto stesso (25 luglio 2021).
Tale esclusione temporale è stata definitivamente superata nel 2022: con la Sentenza n. 263 del 22/12/202022, la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'incostituzionalità del comma 2 del suddetto art. 11-octies per contrasto con l'art. 16 par. 1 della direttiva 2008/48/CE, ha previsto la rimborsabilità di tutti costi anche per i contratti conclusi prima del 25 luglio 2021.
La norma limitava ai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della legge il principio, espresso nell'art. 16 par. 1 della direttiva
2008/48/Ce, come interpretata dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione
europea in data 11 settembre 2019 C-383/18 e recepito nel novellato art. 125-
sexies comma 1 TUB che “il consumatore che rimborsa anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, de-gli interessi e di tutti i costi com-
presi nel costo totale del credito, escluse le imposte”». La norma disponeva che:”
alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n.
385 del 1993”.
Quindi, la norma discriminava i contratti conclusi prima dell'entrata in vi-
gore, rispetto quelli stipulati dopo l'entrata in vigore del Dl 13 agosto 2010, n.
141 di attuazione della direttiva 2008/48/CE.
Tale intervento ha indotto il legislatore al fine di ripristinare la regola, in
17
base alla quale, per i contratti di credito al consumo, in caso di estinzione antici-
pata del finanziamento il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese,
come chiarito dalle sentenze della Corte costituzionale e dal-la Corte di giustizia
) ad introdurre l'art. 27 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.
9 ottobre 2023, n. 136 che rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”, così recita:
“All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi se-
condo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione
europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione
europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del co-dice civile in materia di indebito og-
gettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte.”
Anche la Cassazione è intervenuta sul tema.
Con Ordinanza n. 25977/23, del 6 settembre, (seguita da S.C. con ordi-
nanze nn. 16550 e 14836 del 2024, ) in relazione ad un contratto stipulato prima della riforma del 2010 citata, hanno espresso il seguente principio di di-ritto: “il consumatore deve ottenere il rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli in-
teressi e le altre spese che deve pagare per il finanziamento”. Nella medesima de-
cisione la Cassazione ha specificato che è nulla la clausola contrattuale che
18
esclude il rimborso in caso di estinzione anticipata del contratto stesso, perché
determina uno squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali tra consumatore e professionista, ai sensi dell'art.33 del D.Lgs 206/2005.
Per completezza si aggiunge che con decorrenza dal 25-7-2021 la norma in esame espressamente attribuisce al consumatore il diritto alla piena restituzio-
ne dei costi:” Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi mo-
mento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli inte-
ressi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credi-to, escluse le imposte”.
Orbene, nel caso di specie, il contratto risulta stipulato il 17.5.17 risulta quindi applicabile l'art. 125 sexies TUB nella sua formulazione seguente :
1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
Tale articolo, per quanto detto, deve essere interpretato nel senso che in ogni caso vanno restituiti pro rata temporis tutti i costi complessivi, totali - af-
frontati dal consumatore per addivenire al finanziamento, in assenza di distinzio-
ni. In mancanza di espressa previsione si farà applicazione secondo un principio di immediatezza logica-aritmetica, della riduzione pro rata temporis di tutti i co-
sti.
E' il cd. Metodo proporzionale, ovvero, il costo soggetto a maturazione
19
nel tempo che viene ripartito per il numero delle rate originarie del finanzia-
mento ed il coefficiente ottenuto viene moltiplicato per le rate residue alla virtua-
le scadenza del contratto.
Ebbene, in altri termini, il consumatore sostiene i soli costi maturati sino al momento della anticipata estinzione e divisi per il numero di rate.
La clausola impugnata dal consumatore per quanto detto potrebbe essere in ogni caso oggetto di censura in ordine al significativo squilibrio contrattuale a carico del consumatore.
Alcune precisazioni sulla portata delle pronunzia della Corte di giustizia
Europea.
Occorre esaminare la sentenza Corte di Giustizia dell'Unione Europea
emessa nella causa c-555/21, perché secondo alcuni commentatori, sarebbe stato superato il principio adottato dal giudice di pace e confermato nelle pregresse ar-
gomentazioni su esposte, nel senso dell' l'esclusivo rimborso dei soli costi c.d.
recurring.
La norma in esame, è stata modificata dall'art. 27 del decreto-legge 10
agosto 2023 n. 104/2023 (c.d. Decreto Omnibus), che ha modificato l'art. 11 oc-
ties del de-creto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio, n. 103. L'art. 11 octies comma 2 prevede ora quanto segue: “Nel
rispetto del di-ritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della
Corte di giu-stizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei con-
tratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codi-
ce civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le di-
20
sposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte”. Tale disposizione si applica ai contratti, come quello oggetto della presente causa, sottoscritti prima del 25 lu-
glio 2021 (data di entrata in vigore della predetta legge 106/2021).
Nel premettere in limine che tale ultimo intervento normativo non fa altro che richiamare l'applicabilità della formulazione della norma vigente al tempo della stipulazione del contratto, il che, tuttavia impone di applicare la corretta in-
terpretazione secondo anche i principi di diritto unionale espressi dalla Corte di
Giustizia, con la conseguenza che deve ritenersi pur sempre il diritto alla restitu-
zione di tutti i costi eccetto le imposte pro rata temporis, occorre soffermarsi sul-
la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea emessa nella causa c-
555/21.
La predetta pronunzia ha avuto ad oggetto una fattispecie diversa da quella in esame.
Era una domanda sull'interpretazione dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio
2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili re-
sidenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del rego-
lamento (UE) n. 1093/2010.
Doveva pronunziarsi invero, sulla clausola standard, contenuta nei suoi contratti di credito immobiliare, che prevede che, in caso di rimborso anticipato del credito da parte del consumatore, le spese di gestione indipendenti dalla dura-
ta del credito non gli vengano rimborsate.
La Corte di Giustizia, nel prendere atto che:
21
vi è formulazione quasi identica delle direttive in tema di credito al con-
sumo e credito immobiliare al consumatore, (articolo 25, paragrafo 1, della diret-
tiva 2014/17 e articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48) nonché
dell'obiettivo comune alle due direttive di assicurare una tutela elevata del con-
sumatore;
i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48
presentano considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al control-lo dall'ente cre-
ditizio;
ha dedotto che il diritto alla riduzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1,
della direttiva 2014/17 non è volto a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse. Esso
mira, invece, ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato. 31 Stanti tali condizioni, siffatto diritto non può includere i costi che,
indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumato-
re a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state ese-
guite integralmente al momento del rimborso anticipato.
A tal fine la Corte ha evidenziato che, nell'ambito di detta direttiva, il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determina-
zione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente corre-
lati alla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre 2019,
22
Lexitor, C-383/18, EU:C:2019:702, punto 33). 34 Al riguardo, occorre tuttavia ricordare che, conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva
2014/17, il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato sono tenuti a forni-re al consumatore informazioni precontrattuali me-
diante il PIES di cui all'allegato II a tale direttiva. Tale prospetto prevede una ri-
partizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carat-
tere ricorrente o meno.
Tenuto quindi conto delle caratteristiche del finanziamento garantito da ipoteca o altro diritto reale, (credito al consumo immobiliare), la Corte ha sancito che l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credi-to, in caso di rimborso anti-
cipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla dura-
ta del credito.
Tale conclusione, tuttavia, per le peculiarità del credito immobiliare, non può invece essere estesa al contratto di credito al consumo standard.
Il criterio relativo al rimborso degli oneri up front.
Si è evidenziato che il Tribunale preferisce per il metodo di calcolo pro-
porzionale alla durata del rapporto (c.d. metodo pro rata temporis), rispetto al cri-
terio di rimborso secondo la curva degli interessi.
La scelta del criterio di riduzione per i costi recurring con il criterio del
“pro-rata temporis”, cioè il valore da restituire proporzionale al numero di rate residue soppresse dall'estinzione anticipata rapportato al numero totale di rate,
corrisponde ad esempio ma quanto previsto dalle condizioni di cui al punto 4 del
23
modulo SECCI ovvero lo standard European Consumer Credit Information che sta per Informazioni Europee di Base per il Credito ai Consumatori.
È il documento informativo da chiedere e leggere per il credito al consu-
mo, che prevede che – nell'ipotesi di estinzione anticipata del prestito – gli inte-
ressi siano restituiti secondo il principio di calcolo pro rata temporis, e cioè “in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza natu-
rale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”.
Il criterio pro rata temporis, inoltre, è espressamente previsto dalle parti originarie del contratto di cui è causa, seppur solo per alcune voci di costo (solo alcune infatti venivano riconosciute ai fini del rimborso in caso di estinzione an-
ticipata).
Le spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appel-
lante.
Ciò perché, alla data dell'instaurazione del presente giudizio, a parte la prevalente giurisprudenza di merito, sul tema non solo è intervenuta una pronun-
zia di legittimità nel settembre del 2023 ma anche il legislatore con Legge N. 136
Del 09-10-2023 di conversione del DL 104/2023 contribuendo ad orientare il di-
battito in senso ancor più favorevole al consumatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sulle domande, così provve-
de:
- rigetta l'appello;
24
- condanna parte appellante alla refusione in favore del legale dell'appellato anticipatario, delle spese di lite che liquida in euro 662,00 per compensi, oltre iva cassa e spese generali per spese, per il secondo grado;
- dichiara la sussistenza dei presupposti art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n.
115 del 30 maggio 2002 in ordine al pagamento di ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato;
Così deciso, Napoli 19.11.25
Il Giudice
EG OZ
25
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1947 e residente in [...], codice fi-
scale , rappresentato e difeso in forza di procura a margine C.F._2