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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/09/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3569/2024
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3569/2024 tra
Parte_1
[...]
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 18 settembre 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3569/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI LISA Parte_1 C.F._1 DOMENICO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Del Seminario 11 00019 TIVOLIpresso il difensore avv. DI LISA DOMENICO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI LISA DOMENICO e Parte_1 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Del Seminario 11 00019 TIVOLIpresso il difensore avv. DI
LISA DOMENICO
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTEROSSO TITO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO 56 95128 CATANIApresso il difensore avv. MONTEROSSO TITO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. e hanno opposto il decreto Parte_1 Parte_1
ingiuntivo pronunziato ad istanza di quale Controparte_1
pagina 2 di 5 procuratrice della che Controparte_2
agisce tramite la mandataria con rappresentanza Controparte_3
portante condanna al pagamento della somma di € 77.443,59. In
particolare, si assume che il decreto ingiuntivo opposto sarebbe ingiusto, insistendo per la revoca del monito.
La convenuta opposta si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione.
II. L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e va reietta.
Si assume in primis che il credito agito sarebbe stato oggetto di ammissione al passivo del fallimento del Parte_2
Se la circostanza è stata ammessa da controparte, la stessa tuttavia ha dichiarato, senza smentita, che il credito non è stato soddisfatto, per difetto di riparto di attivo a favore dei creditori.
Consegue allora il rigetto della preliminare eccezione.
III. Parte opponente ha contestato la legittimazione attiva, stante le plurime cessioni del credito de quo.
In realtà, consta in atti la cessione in blocco del credito di cui trattasi, con individuazione della specifica tipologia di rapporto contrattuale, che nella corrispondenza è indicato con specifico n. progressivo (”riferimento contrattuale n. 53547”).
D'altro canto, i criteri individuatoti dei crediti ceduti sono stati oggetto di pubblicazione sulla G.U. (avviso di cessione n. 12
del 28 gennaio 2017) e tra di essi rientra il credito de quo.
Tale modalità di cessione si ritiene idonea e sufficiente agli effetti dell'apponibilità: “in caso di cessione in blocco dei crediti
da parte di una banca ex articolo 58 del decreto legislativo n. 385
pagina 3 di 5 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti
in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in
capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di
ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi
che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza
incertezze” (ad es., Cass. 25 luglio 2023, n. 22.409; Cass. 10
febbraio 2023, n. 4277)).
Consegue il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta.
IV. Da ultimo, parte opponente ha eccepito che il credito nascente dal contratto di mutuo concluso in data 20 agosto 2012
sarebbe ormai prescritto, essendo decorso il quinquennio prescrizionale.
Anche quest'eccezione è infondata, dato che il credito restitutorio nascente da mutuo si prescrive nel termine ordinario decennale (art. 2946 c.c.), con termine decorrente dalla scadenza dell'ultima rata.
Si insegna: “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione
di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto
prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la
prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a
decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con
riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi
la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (Cass. 10 febbraio
2023, n. 4232; Cass. 30 agosto 2011, n. 17.798).
Nella specie, l'ultima rata è scaduta in data 31 luglio 2017.
pagina 4 di 5 Ed allora, consegue il rigetto anche di quest'ultima eccezione.
Tenuto quindi conto che l'erogazione del mutuo non è stata contestata e che neppure è stata dedotta la restituzione delle rate erogate, va confermato il decreto ingiuntivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da e con atto di citazione Parte_1 Parte_1
in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 8 luglio 2024,
1. rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo;
2. dichiara tenuta e condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali che si liquidano in complessivi €
12.100 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori di legge.
Modena lì, 18 settembre 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3569/2024 tra
Parte_1
[...]
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 18 settembre 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3569/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI LISA Parte_1 C.F._1 DOMENICO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Del Seminario 11 00019 TIVOLIpresso il difensore avv. DI LISA DOMENICO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI LISA DOMENICO e Parte_1 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Del Seminario 11 00019 TIVOLIpresso il difensore avv. DI
LISA DOMENICO
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTEROSSO TITO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO 56 95128 CATANIApresso il difensore avv. MONTEROSSO TITO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. e hanno opposto il decreto Parte_1 Parte_1
ingiuntivo pronunziato ad istanza di quale Controparte_1
pagina 2 di 5 procuratrice della che Controparte_2
agisce tramite la mandataria con rappresentanza Controparte_3
portante condanna al pagamento della somma di € 77.443,59. In
particolare, si assume che il decreto ingiuntivo opposto sarebbe ingiusto, insistendo per la revoca del monito.
La convenuta opposta si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione.
II. L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e va reietta.
Si assume in primis che il credito agito sarebbe stato oggetto di ammissione al passivo del fallimento del Parte_2
Se la circostanza è stata ammessa da controparte, la stessa tuttavia ha dichiarato, senza smentita, che il credito non è stato soddisfatto, per difetto di riparto di attivo a favore dei creditori.
Consegue allora il rigetto della preliminare eccezione.
III. Parte opponente ha contestato la legittimazione attiva, stante le plurime cessioni del credito de quo.
In realtà, consta in atti la cessione in blocco del credito di cui trattasi, con individuazione della specifica tipologia di rapporto contrattuale, che nella corrispondenza è indicato con specifico n. progressivo (”riferimento contrattuale n. 53547”).
D'altro canto, i criteri individuatoti dei crediti ceduti sono stati oggetto di pubblicazione sulla G.U. (avviso di cessione n. 12
del 28 gennaio 2017) e tra di essi rientra il credito de quo.
Tale modalità di cessione si ritiene idonea e sufficiente agli effetti dell'apponibilità: “in caso di cessione in blocco dei crediti
da parte di una banca ex articolo 58 del decreto legislativo n. 385
pagina 3 di 5 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti
in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in
capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di
ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi
che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza
incertezze” (ad es., Cass. 25 luglio 2023, n. 22.409; Cass. 10
febbraio 2023, n. 4277)).
Consegue il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta.
IV. Da ultimo, parte opponente ha eccepito che il credito nascente dal contratto di mutuo concluso in data 20 agosto 2012
sarebbe ormai prescritto, essendo decorso il quinquennio prescrizionale.
Anche quest'eccezione è infondata, dato che il credito restitutorio nascente da mutuo si prescrive nel termine ordinario decennale (art. 2946 c.c.), con termine decorrente dalla scadenza dell'ultima rata.
Si insegna: “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione
di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto
prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la
prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a
decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con
riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi
la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (Cass. 10 febbraio
2023, n. 4232; Cass. 30 agosto 2011, n. 17.798).
Nella specie, l'ultima rata è scaduta in data 31 luglio 2017.
pagina 4 di 5 Ed allora, consegue il rigetto anche di quest'ultima eccezione.
Tenuto quindi conto che l'erogazione del mutuo non è stata contestata e che neppure è stata dedotta la restituzione delle rate erogate, va confermato il decreto ingiuntivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da e con atto di citazione Parte_1 Parte_1
in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 8 luglio 2024,
1. rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo;
2. dichiara tenuta e condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali che si liquidano in complessivi €
12.100 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori di legge.
Modena lì, 18 settembre 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 5 di 5