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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/01/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 3448/2020r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.3448/ 2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3448 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. CIPRIANO SALVATORE, presso cui elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, Controparte_1 P.IVA_1
giusta procura in atti, dall'avv. ORNATI ANDREA e dall'avv. ZURLO RAFFAELE, presso cui elettivamente domicilia;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a d.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002). In data 16.06.2020, l'odierna opposta notificava a controparte il decreto ingiuntivo n. 193/2018, R.G.
n. 202/2018, del 29.01.2018 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, a mezzo del quale veniva ingiunto il pagamento della somma richiesta, oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione.
A sostegno della propria domanda chiariva che in data 25.08.2003, il stipulava Parte_1 con la società Agos Ducato contratto di finanziamento n.161323, dell'importo di € 5.407,60, da restituire comprensivo di interessi in n. 10 rate dell'importo ciascuna di € 200,00 dal 01.10.2003 al
01.07.2004, più una rata da € 100,45, il 01.08.2004. Il credito in questione era poi stato ceduto, con regolare contratto, all'istante.
Con atto di citazione notificato in data 27.07.2020, il proponeva opposizione Parte_1
avverso il predetto decreto ingiuntivo n. 202/2018.
A sostegno della propria opposizione disconosceva le firme apposte come le proprie;
si doleva inoltre della prescrizione dei crediti vantati e chiedeva la declaratoria di inefficacia del D.I. emesso nel 2018 in quanto tardivamente notificato.
Concludeva, quindi, per la revoca del provvedimento monitorio, accertando l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 193/18 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore il 26.01.18, per la somma di euro
5.407,60 oltre interessi e spese. Con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la in persona dei procuratori ad negotia, Avv.ti Raffaele Controparte_1
Zurlo ed Andrea Ornati, la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, lamentando un difetto di legittimazione dell'odierna società convenuta in ordine ad eventuali domande volte a far dichiarare presunte patologie del rapporto contrattuale.
Sulla tardività della notifica del decreto ingiuntivo opposto, specificava come, in realtà aveva compiuto tutti gli adempimenti necessari per la notificazione entro i 60 gg previsti per legge.
Sul disconoscimento della firma apposta sul contratto di finanziamento, lamentava come la controparte non forniva alcuna dimostrazione dei propri assunti, incombendo sulla stessa l'onere di dimostrare la fondatezza di quanto sostenuto.
Infine, eccepiva che, pur sostenendo l'opponente che nel periodo di utilizzo della carta era in custodia cautelare in carcere, e dunque impossibilitato all'utilizzazione, tale carta veniva comunque utilizzata e il ne era custode e responsabile della stessa. Parte_1
L'opposta concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta e di tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo n. 193/2018, R.G. n. 202/2018, del 29.01.2018 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore.
All'udienza del 17/12/2020 il giudice concedeva termine di 15 giorni per l'instaurazione del procedimento di mediazione. Ritenuta la causa di natura documentale, e pertanto matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la discussione ex art 281 sexies c.p.c..
Sostituita l'udienza del 15/01/2025 dal deposito di note di trattazione scritta, tutte le parti depositavano note ne termine concesso: la controversia viene pertanto decisa con la presente sentenza, allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
La domanda deve essere dichiarata improcedibile, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Va preliminarmente ricordato che ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche, per le controversie in materia di contratti bancari e finanziari è obbligatorio, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, esperire preliminarmente il procedimento di mediazione.
La Cassazione, intervenendo nel proprio massimo consesso, ha chiarito la reciproca posizione delle parti nell'ambito del giudizio in opposizione a decreto ingiuntivo proprio rispetto l'onere di avviare il procedimento di mediazione, statuendo in particolare che “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.” (Sez. U - , Sentenza n. 19596 del 18/09/2020)
La motivazione della citata pronuncia si basa sul ruolo di attore sostanziale rivestito, nei giudizi di opposizione, proprio dall'opposto, per cui, in qualità di proponitore dell'azione, è su di lui che grava l'onere, in applicazione dei principi processuali che governano il processo civile, di attivare il procedimento di mediazione.
Ebbene nel caso di specie parte opposta, per sua stessa ammissione, non ha provveduto a introdurre nel termine la procedura di mediazione richiesta dalla legge.
Per altro, a nulla rileva che sia intervenuta medio tempore la risolutiva e succitata pronuncia della
Cassazione a Sezioni Unite, che, dopo un lungo dibattito giurisprudenziale, ha provveduto a porre definitivamente in capo all'opposto tale onere.
Sul punto, è pacifico che nel sistema processuale adottato dal nostro ordinamento, solo il cd
“prospective overrling” può determinare la mancata applicazione retroattiva della interpretazione giurisprudenziale di una norma processuale. Ebbene, anche sul punto la giurisprudenza è intervenuta, stabilendo che “Il "prospective overruling" consiste nell'imprevedibile e radicale mutamento di un precedente univoco orientamento giurisprudenziale relativo alle norme regolatrici del processo e non è, pertanto, invocabile nel caso in cui le Sezioni unite della Corte risolvano un contrasto ermeneutico consolidando una delle opzioni interpretative precedentemente seguite” (Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 3436 del 03/02/2023)
L'orientamento definito dalla Cassazione nel 2020, quindi, pur essendo successivo all'instaurazione del giudizio in questione, deve ritenersi applicabile al caso di specie.
La domanda va pertanto dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo opposto revocato, con assorbimento di tutte le altre questioni di merito poste, ivi comprese quelle in ordine all'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notifica.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, ai sensi dell'art 92 co 2 c.p.c., essendo la presente sentenza basata su due pronunce della Cassazione intervenute nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Dichiara la domanda improcedibile e revoca per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto;
b) Compensa le spese di giudizio.
Depositato telematicamente in data 21/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.3448/ 2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3448 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. CIPRIANO SALVATORE, presso cui elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, Controparte_1 P.IVA_1
giusta procura in atti, dall'avv. ORNATI ANDREA e dall'avv. ZURLO RAFFAELE, presso cui elettivamente domicilia;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a d.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002). In data 16.06.2020, l'odierna opposta notificava a controparte il decreto ingiuntivo n. 193/2018, R.G.
n. 202/2018, del 29.01.2018 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, a mezzo del quale veniva ingiunto il pagamento della somma richiesta, oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione.
A sostegno della propria domanda chiariva che in data 25.08.2003, il stipulava Parte_1 con la società Agos Ducato contratto di finanziamento n.161323, dell'importo di € 5.407,60, da restituire comprensivo di interessi in n. 10 rate dell'importo ciascuna di € 200,00 dal 01.10.2003 al
01.07.2004, più una rata da € 100,45, il 01.08.2004. Il credito in questione era poi stato ceduto, con regolare contratto, all'istante.
Con atto di citazione notificato in data 27.07.2020, il proponeva opposizione Parte_1
avverso il predetto decreto ingiuntivo n. 202/2018.
A sostegno della propria opposizione disconosceva le firme apposte come le proprie;
si doleva inoltre della prescrizione dei crediti vantati e chiedeva la declaratoria di inefficacia del D.I. emesso nel 2018 in quanto tardivamente notificato.
Concludeva, quindi, per la revoca del provvedimento monitorio, accertando l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 193/18 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore il 26.01.18, per la somma di euro
5.407,60 oltre interessi e spese. Con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la in persona dei procuratori ad negotia, Avv.ti Raffaele Controparte_1
Zurlo ed Andrea Ornati, la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, lamentando un difetto di legittimazione dell'odierna società convenuta in ordine ad eventuali domande volte a far dichiarare presunte patologie del rapporto contrattuale.
Sulla tardività della notifica del decreto ingiuntivo opposto, specificava come, in realtà aveva compiuto tutti gli adempimenti necessari per la notificazione entro i 60 gg previsti per legge.
Sul disconoscimento della firma apposta sul contratto di finanziamento, lamentava come la controparte non forniva alcuna dimostrazione dei propri assunti, incombendo sulla stessa l'onere di dimostrare la fondatezza di quanto sostenuto.
Infine, eccepiva che, pur sostenendo l'opponente che nel periodo di utilizzo della carta era in custodia cautelare in carcere, e dunque impossibilitato all'utilizzazione, tale carta veniva comunque utilizzata e il ne era custode e responsabile della stessa. Parte_1
L'opposta concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta e di tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo n. 193/2018, R.G. n. 202/2018, del 29.01.2018 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore.
All'udienza del 17/12/2020 il giudice concedeva termine di 15 giorni per l'instaurazione del procedimento di mediazione. Ritenuta la causa di natura documentale, e pertanto matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la discussione ex art 281 sexies c.p.c..
Sostituita l'udienza del 15/01/2025 dal deposito di note di trattazione scritta, tutte le parti depositavano note ne termine concesso: la controversia viene pertanto decisa con la presente sentenza, allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
La domanda deve essere dichiarata improcedibile, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Va preliminarmente ricordato che ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche, per le controversie in materia di contratti bancari e finanziari è obbligatorio, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, esperire preliminarmente il procedimento di mediazione.
La Cassazione, intervenendo nel proprio massimo consesso, ha chiarito la reciproca posizione delle parti nell'ambito del giudizio in opposizione a decreto ingiuntivo proprio rispetto l'onere di avviare il procedimento di mediazione, statuendo in particolare che “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.” (Sez. U - , Sentenza n. 19596 del 18/09/2020)
La motivazione della citata pronuncia si basa sul ruolo di attore sostanziale rivestito, nei giudizi di opposizione, proprio dall'opposto, per cui, in qualità di proponitore dell'azione, è su di lui che grava l'onere, in applicazione dei principi processuali che governano il processo civile, di attivare il procedimento di mediazione.
Ebbene nel caso di specie parte opposta, per sua stessa ammissione, non ha provveduto a introdurre nel termine la procedura di mediazione richiesta dalla legge.
Per altro, a nulla rileva che sia intervenuta medio tempore la risolutiva e succitata pronuncia della
Cassazione a Sezioni Unite, che, dopo un lungo dibattito giurisprudenziale, ha provveduto a porre definitivamente in capo all'opposto tale onere.
Sul punto, è pacifico che nel sistema processuale adottato dal nostro ordinamento, solo il cd
“prospective overrling” può determinare la mancata applicazione retroattiva della interpretazione giurisprudenziale di una norma processuale. Ebbene, anche sul punto la giurisprudenza è intervenuta, stabilendo che “Il "prospective overruling" consiste nell'imprevedibile e radicale mutamento di un precedente univoco orientamento giurisprudenziale relativo alle norme regolatrici del processo e non è, pertanto, invocabile nel caso in cui le Sezioni unite della Corte risolvano un contrasto ermeneutico consolidando una delle opzioni interpretative precedentemente seguite” (Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 3436 del 03/02/2023)
L'orientamento definito dalla Cassazione nel 2020, quindi, pur essendo successivo all'instaurazione del giudizio in questione, deve ritenersi applicabile al caso di specie.
La domanda va pertanto dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo opposto revocato, con assorbimento di tutte le altre questioni di merito poste, ivi comprese quelle in ordine all'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notifica.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, ai sensi dell'art 92 co 2 c.p.c., essendo la presente sentenza basata su due pronunce della Cassazione intervenute nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Dichiara la domanda improcedibile e revoca per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto;
b) Compensa le spese di giudizio.
Depositato telematicamente in data 21/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco