Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 10/04/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 63/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la regione LOMBARDIA in composizione monocratica nella persona del Consigliere LT BERRUTI ai sensi dell’art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 30977 del registro di Segreteria, proposto da G. Omissis M. C. Omissis, Omissis, rappresentata e difesa dall’Avv. Donatello Genovese, presso cui è elettivamente domiciliata in Potenza, Via Mazzini n. 23, giusta procura in calce al ricorso;
contro INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulio Peco e Roberto Maio dell’Ufficio legale dell’Istituto;
e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
per l’accertamento del diritto alla rinuncia degli effetti del riscatto del periodo di studi universitari a fini pensionistici e al conseguente ricalcolo del trattamento pensionistico, e pronunce consequenziali.
Uditi, nell’udienza del 25 marzo 2026, l’Avv. Donatello Genovese per la ricorrente, l’Avv. dello Stato Isotta Vitelli per il Ministero della Giustizia e l’Avv. Simone Schettino con delega dell’avv. Giulio Peco per l’INPS.
Ritenuto in
FATTO
Con ricorso depositato il 25.10.2025, la ricorrente, già magistrato ordinario e presidente del Tribunale Omissis, cessata dal servizio in data Omissis e titolare di pensione di vecchiaia, chiede, previo accoglimento della domanda di rinuncia ad avvalersi degli effetti del riscatto del titolo di studio a fini pensionistici, il ricalcolo del proprio trattamento pensionistico con il sistema misto anziché con il sistema interamente retributivo, proponendo, in subordine, eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 707 L. n. 190/2014 per contrasto con gli artt. 3, 38 e 97 anche sotto il profilo della tutela del legittimo affidamento. Precisa di essere stata ammessa, con D.M. del 1.10.1985, al riscatto ai fini pensionistici del quadriennio di studi universitari in giurisprudenza dal 1.11.1973 al 31.10.1977, di avere eseguito integralmente il relativo pagamento, di avere chiesto, prima della cessazione dal servizio, con apposita istanza in data 12.3.2025, di volere rinunciare agli effetti del predetto riscatto sulla misura del trattamento pensionistico, ma non a quelli sull’anzianità assicurativa, rinunciando altresì alla ripetizione delle somme pagate. Tale anzianità (ossia superiore a 18 anni al 31.12.1995) è quella che comporta, ai sensi dell’art. 1, comma 13 della L. n. 335/1995 e s.m.i., la liquidazione della pensione con il sistema integralmente retributivo, come in effetti avvenuto da parte dell’INPS. La ricorrente ritiene tuttavia tale modalità di calcolo non più conveniente, anche alla luce del sopravvenuto art. 1, comma 707 L. n. 190/2014, e quindi vorrebbe optare per una liquidazione mista retributivo-contributivo (ex art. 1, comma 12 L. n. 335/1995), cui avrebbe avuto accesso in assenza del riscatto del periodo di studi universitari. Il ricorso cita giurisprudenza e circolari amministrative (peraltro non recenti) che ammetterebbero, così come la revoca, la rinuncia al riscatto, anche dopo che il relativo diritto sia stato esercitato, purché questa avvenga prima della liquidazione della pensione, momento che, secondo tale impostazione, segnerebbe il consolidarsi della posizione contributiva e l’irretrattabilità del diritto.
Il Ministero della Giustizia si è costituito in data 13.3.2026 a mezzo dell’Avvocatura dello Stato eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva poiché il provvedimento impugnato ossia il provvedimento di liquidazione della pensione di vecchiaia è imputabile esclusivamente all’INPS e non al Ministero.
L’INPS si è costituito con articolata memoria in data 13.3.2026. In via preliminare ha eccepito l’inammissibilità del ricorso non essendo stata avanzata in via amministrativa al Ministero della Giustizia domanda di revoca del riscatto già deliberato ed acquisito nella posizione assicurativa. Il provvedimento di ammissione riscatto, infatti, nota l’Istituto, è atto di esclusiva competenza dell’Amministrazione di appartenenza e costituisce il presupposto della domanda di riliquidazione della pensione proposta nel presente giudizio.
Nel merito la difesa dell’Istituto rimarca che non è dato rinvenire nell’ordinamento, a fronte del diritto al riscatto sancito in via generale dall’art. 13 del D.P.R. n. 1092/1973, un corrispondente diritto alla rinuncia o alla neutralizzazione, in tutto o in parte, degli effetti pensionistici del riscatto del periodo di studio una volta che questo sia stato regolarmente richiesto, accettato e integralmente pagato con conseguente confluenza nel montante contributivo, che è sottratto, avendo natura tributaria e carattere pubblicistico, alla disponibilità della parte. Le prestazioni previdenziali non sarebbero erogate quale semplice rivalutazione di un risparmio gestito, bensì sulla base di un sistema a ripartizione per cui i contributi incassati e integrati dai trasferimenti statali a carico della fiscalità generale vengono destinati al pagamento della spesa previdenziale corrente e non sono liberamente disponibili dalla parte assicurata. Osserva ancora l’Istituto che l’anzianità contributiva derivante dal riscatto degli anni di laurea non ha carattere figurativo, essendo riconosciuta a fronte del versamento (per quanto volontario) del relativo onere, sicché si tiene conto del corrispondente periodo ai fini del computo dell’anzianità assicurativa e dell’importo della pensione, come se fosse un periodo lavorato. Le circolari dell’INPDAP richiamate dalla ricorrente – prosegue l’INPS - sono prive di valore normativo e riferite ad un contesto ordinamentale ormai superato con la soppressione dell’INPDAP e la riforma del sistema previdenziale pubblico. La difesa dell’Ente richiama poi gli orientamenti conformi della Corte di cassazione (come ad es. n. 15814/2002) e della stessa Corte dei conti (come ad es. Sez. Puglia n. 185/2024, Sez. Emilia-Romagna n. 37/2026 e Sez. Sicilia n. 596/2021), secondo cui il riscatto, una volta perfezionato con l’accettazione dell’Ente, non è più nella disponibilità del lavoratore e non è perciò rinunciabile unilateralmente. Ritiene infine infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 707, della L. n. 190/2014, già respinta da C. Cost. n. 112/2024, evidenziando come non sia ammesso scegliersi il sistema di calcolo del trattamento pensionistico in base a una valutazione di convenienza effettuata al momento del pensionamento, ciò comunque si porrebbe in contrasto con il principio di certezza del diritto che deve pur sempre presidiare il sistema previdenziale. Rimarca come il riscatto degli anni di laurea venga qualificato dalla Corte come un’operazione negoziale che incrementa l’anzianità contributiva, ma che non garantisce necessariamente un miglioramento del trattamento pensionistico, assumendo carattere aleatorio ed escludendo una situazione di affidamento giuridicamente tutelabile. Conclude quindi per il rigetto del ricorso.
In data 13.2.2026 parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva (peraltro non autorizzata) nella quale confuta le difese dell’INPS riproponendo gli argomenti già esposti nel ricorso e introduce un tema nuovo ossia un’asserita disparità di trattamento rispetto ad un collega per il quale la rinuncia al riscatto sarebbe stata invece ammessa e liquidato conseguentemente il trattamento.
Nell’udienza del 25 marzo 2026 le parti hanno richiamato le rispettive conclusioni e la causa è stata decisa come da dispositivo.
Considerato in
DIRITTO
1. In via preliminare va respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia sollevata dall’Avvocatura erariale.
Nella prospettazione del ricorso, infatti, il provvedimento di riscatto, adottato dal Ministero, costituisce atto presupposto dell’impugnato provvedimento di liquidazione della pensione.
2. Va anche respinta l’eccezione, sollevata dall’INPS, di inammissibilità del ricorso per mancanza di domanda in via amministrativa.
Il ricorso, infatti, non chiede la revoca del provvedimento di ammissione al riscatto, sulla quale sarebbe effettivamente competente l’Amministrazione di appartenenza, bensì la riliquidazione della pensione senza il computo dei periodi riscattati, di competenza dell’INPS, istanza sulla quale l’Istituto si è pronunciato, negativamente, con la nota prodotta sub doc. B/3 allegato alla memoria di costituzione.
3. Nel merito il ricorso è infondato.
La decisione presuppone la risoluzione della questione giuridica della rinunciabilità del riscatto di periodi non coperti di contribuzione a fini pensionistici (istituto previsto in via generale dall’art. 13 del D.P.R. n. 1092/1973), una volta che esso si sia perfezionato con l’accettazione amministrativa e il pagamento.
La questione è stata affrontata ex professo e risolta in senso negativo dalla più recente giurisprudenza (civile, contabile e financo costituzionale) indicata nella memoria di costituzione dell’INPS (cfr. pagg. 11-13) e sopra richiamata, che si condivide e cui per brevità può farsi rimando anche ai sensi dell’art. 17 disp att. c.g.c.
Vanno inoltre condivise le puntuali considerazioni dell’INPS, come sopra riportate, anche in ordine alla manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale, peraltro già affrontata e decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 112/2024 cit.
4. La soluzione adottata appare, contrariamente a quella prospettata nel ricorso, la più conforme al principio generale per cui la rinuncia presuppone la disponibilità del diritto. Come correttamente osservato dall’INPS, questa situazione giuridica, una volta esercitato e perfezionato il riscatto e incrementato conseguentemente il montante contributivo (in misura corrispondente alla c.d. riserva matematica funzionale alla futura della prestazione), viene meno, dal momento che le prestazioni previdenziali non sono fornite quale semplice rivalutazione di un risparmio gestito, bensì sulla base di un sistema a ripartizione per cui tutti i contributi incassati, integrati dai trasferimenti statali a carico della fiscalità generale, vengono destinati al pagamento della spesa previdenziale corrente.
5. Alla luce delle suddette coordinate ermeneutiche, lo stesso atto qualificato e formalizzato dalla ricorrente come rinuncia in data 12.3.2025 (doc. 6 prod. ric.) appare di dubbia validità e inidoneo allo scopo che si prefigge.
Data la natura abdicativa della rinuncia, non è dato comprendere quale sia il diritto, la posizione o l’effetto favorevole che dovrebbe essere oggetto di rinuncia da parte della ricorrente, quale titolare o destinatario, visto che nell’atto predetto ella afferma di mantenere la maggiore anzianità assicurativa derivante dal riscatto e che l’effetto di questo sul calcolo e la misura della pensione è, come pacifico alla luce dello ius superveniens, peggiorativo.
Come bene osserva l’INPS (cfr. pagg. 6-7 memoria), mantenendo l’anzianità non sarebbe comunque possibile operare una liquidazione superiore a quella in atti e ciò in base alla norma sopravvenuta (l’art. 1, comma 707 della L. n. 190/2014 cit.), che, a fini perequativi, impone di liquidare il minor importo risultante dalla due modalità di calcolo (retributivo e misto) per coloro che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 13 L. n. 335/1995 cit. (ossia possiedono un’anzianità superiore a 18 anni al 31.12.1995) come integrato dall’art. 24 del D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011.
5. Infine non rilevano in questa sede i profili di disparità di trattamento prospettati dalla difesa della ricorrente nella memoria successiva al ricorso.
In disparte l’irritualità e la carenza di prova, essi, adombrati quali indizi sintomatici di eccesso di potere e quindi di illegittimità del provvedimento di liquidazione, non sono pertinenti in un giudizio, come quello avanti questa Corte, che non verte sull’atto, ma sul rapporto.
6. Il ricorso va dunque respinto.
7. A parere di questo Giudice sussistono tuttavia sufficienti ragioni di compensazione delle spese di lite fra tutte le parti, in considerazione della complessità del giudizio e dei mutamenti della giurisprudenza.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Compensa le spese.
Così deciso in Milano, il 25 marzo 2026.
IL GIUDICE
LT RU
Firmato digitalmente Depositata in Segreteria il 10/04/2026 Il Direttore della Segreteria
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