CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 808/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AR CLAUDIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2723/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259001609044000 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259001609044000 BOLLO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate – RI ed al Comune di Messina in data 04.04.2025, depositato il 16.04.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.29520259001609044/000, emessa per il pagamento della somma complessiva di €.3.157,97, riferita ai seguenti atti:
1. Cartella di pagamento n.29520200018152227000, indicata come notificata il 14.11.2022, per €.3096,84, di cui €. 3.042,59 per TARI anno 2018 ed €. 48,37 per Tassa auto anno 2016;
2. Cartella di pagamento n.29520210059873929000, indicata come notificata il 14.11.2022, per €. 61,09, a titolo di Tassa auto anno 2016.
Il ricorso è stato proposto per rilevare la carenza di valido titolo. Si eccepisce, in particolare, che:
- la cartella sub 1) è stata annullata in via definitiva con sentenza n.3817/2023 di questa CGT, depositata in data 07.12.2023, per effetto della quale è stata già sgravata dall'AE la parte di relativa competenza;
- le somme di cui alla cartella sub 1) (in parte qua) ed alla sub 2), riferita a tassa auto 2016 e 2017, sono state versate usufruendo del c.d. "Straccia-bollo", introdotto dalla Regione con la legge di stabilità
2025-2027, onde nulla è dovuto.
Con condanna alle spese anche ex art. 96 c.p.c..
In data 18.11.2025 AdER si è costituita con deposito di controdeduzioni, nelle quali ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 del
D. Lgs. n. 546/92 per entrambe le cartelle, stante l'avvenuto sgravio sia da parte del Comune di Messina che da parte della Regione Sicilia (rispettivamente sgravio n. 2024S000000000603148 del 09/09/2024 e n.
2023D000000000015142 del 07/02/2023).
In data 15.01.2026 anche il Comune di Messina si è associato alla declaratoria.
In data 05.02.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ed invero, dopo lo sgravio di entrambe le cartelle da parte dei rispettivi enti impositori, è venuta meno la pretesa e quindi la ragione del giudizio.
In ordine alle spese, deve richiamarsi il principio di soccombenza virtuale e tenere conto che l'AE, per la parte di competenza, aveva tempestivamente assolto allo sgravio, rimanendo invece il Comune inerte.
L'avvenuto sgravio dopo la proposizione del ricorso merita la compensazione delle spese nella misura del
20%, ma rimane corretta la condanna del Comune nel resto. Compensazione integrale verso AdER.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Previa compensazione nella misura del 20%, condanna il Comune di Messina al pagamento delle residue spese processuali, liquidate in euro 800,00, oltre accessori come per legge e CU, se dovuti.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AR CLAUDIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2723/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259001609044000 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259001609044000 BOLLO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate – RI ed al Comune di Messina in data 04.04.2025, depositato il 16.04.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.29520259001609044/000, emessa per il pagamento della somma complessiva di €.3.157,97, riferita ai seguenti atti:
1. Cartella di pagamento n.29520200018152227000, indicata come notificata il 14.11.2022, per €.3096,84, di cui €. 3.042,59 per TARI anno 2018 ed €. 48,37 per Tassa auto anno 2016;
2. Cartella di pagamento n.29520210059873929000, indicata come notificata il 14.11.2022, per €. 61,09, a titolo di Tassa auto anno 2016.
Il ricorso è stato proposto per rilevare la carenza di valido titolo. Si eccepisce, in particolare, che:
- la cartella sub 1) è stata annullata in via definitiva con sentenza n.3817/2023 di questa CGT, depositata in data 07.12.2023, per effetto della quale è stata già sgravata dall'AE la parte di relativa competenza;
- le somme di cui alla cartella sub 1) (in parte qua) ed alla sub 2), riferita a tassa auto 2016 e 2017, sono state versate usufruendo del c.d. "Straccia-bollo", introdotto dalla Regione con la legge di stabilità
2025-2027, onde nulla è dovuto.
Con condanna alle spese anche ex art. 96 c.p.c..
In data 18.11.2025 AdER si è costituita con deposito di controdeduzioni, nelle quali ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 del
D. Lgs. n. 546/92 per entrambe le cartelle, stante l'avvenuto sgravio sia da parte del Comune di Messina che da parte della Regione Sicilia (rispettivamente sgravio n. 2024S000000000603148 del 09/09/2024 e n.
2023D000000000015142 del 07/02/2023).
In data 15.01.2026 anche il Comune di Messina si è associato alla declaratoria.
In data 05.02.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ed invero, dopo lo sgravio di entrambe le cartelle da parte dei rispettivi enti impositori, è venuta meno la pretesa e quindi la ragione del giudizio.
In ordine alle spese, deve richiamarsi il principio di soccombenza virtuale e tenere conto che l'AE, per la parte di competenza, aveva tempestivamente assolto allo sgravio, rimanendo invece il Comune inerte.
L'avvenuto sgravio dopo la proposizione del ricorso merita la compensazione delle spese nella misura del
20%, ma rimane corretta la condanna del Comune nel resto. Compensazione integrale verso AdER.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Previa compensazione nella misura del 20%, condanna il Comune di Messina al pagamento delle residue spese processuali, liquidate in euro 800,00, oltre accessori come per legge e CU, se dovuti.