Parere definitivo 10 gennaio 2023
Rigetto
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 28/04/2025, n. 3590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3590 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03590/2025REG.PROV.COLL.
N. 00378/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 378 del 2022, proposto da
LA Laterizi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio De Feo e Elio Vulpis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Claudio Lucisano in Roma, via Crescenzio n. 91;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Samuela Pischedda, Mauro Sferrazza, Vincenzo Triolo e Vincenzo Stumpo, domiciliatario ex lege in Roma, via Cesare Beccaria n. 29;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 479/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 febbraio 2025 il Consigliere Annamaria Fasano e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società LA Laterizi s.r.l. (in seguito anche solo LA) produce manufatti in latero – cemento ed altri materiali per l’edilizia presso lo stabilimento sito in Matera all’altezza del km 11,200 della Strada Statale n. 99, dove lavorano n. 56 dipendenti, di cui n. 4 impiegati full – time, n. 2 impiegati part – time e n. 50 operai.
La società, dopo aver consultato le organizzazioni sindacali, con istanza del 28.10.2015, ha presentato all’INPS di Matera una domanda di integrazione salariale per un periodo di n. 13 settimane a causa della “ mancanza di ordini, commesse o lavoro” .
L’Amministrazione ha accolto l’istanza relativamente a n. 5 settimane e respinto quanto alle altre n. 8 settimane, ritenendo che il numero di settimane richieste superasse il limite previsto dalla legge, pari a n. 52 negli anni precedenti.
2. In data 1.3.2016, la società LA ha impugnato il suddetto provvedimento con ricorso amministrativo innanzi al Comitato Amministratore della Gestione per le Prestazioni Temporanee di Cassa Integrazioni e Guadagni e poi, dopo il decorso di 90 giorni, con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per la Basilicata, ha impugnato il provvedimento e il relativo silenzio, che si era formato sul ricorso amministrativo, deducendo: a) l’eccesso di potere per difetto e/o insufficiente motivazione, perché la motivazione, posta a base del provvedimento impugnato, risulta generica ed incomprensibile, in quanto non indica le settimane di integrazione salariale con riferimento agli anni precedenti; b) la violazione dell’art. 2 L. n. 241/1990, in quanto l’INPS ha emanato il provvedimento dopo che è decorso sia il periodo di tempo con riferimento al quale era stato chiesto l’intervento di integrazione salariale (e dopo che la ricorrente aveva già provveduto a pagare ai propri dipendenti il trattamento di integrazione salariale), sia il termine di trenta giorni dalla domanda, previsto dal comma 3 della predetta norma; c) la violazione dell’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 148/2015, atteso che il limite delle n. 52 settimane annue non è stato superato, in quanto, ai sensi della predetta norma, in caso di integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi, tale limite deve essere riferito al c.d. ‘biennio mobile’ (già previsto dall’art. 6 L. n. 164/1975), cioè ai due anni antecedenti rispetto a ciascuna settimana da autorizzare, come precisato nel punto 3 della Circolare INPS del 29.4.1988. La ricorrente ha dedotto che, ai sensi della Circolare INPS del 1988, ai fini del computo del biennio, ‘ devono essere considerate le 104 settimane immediatamente precedenti la settimana di integrazione richiesta ’, tenuto conto della circostanza che, ai fini previdenziali, n. 52 settimane corrispondono ad 1 anno, ed evidenziando che nel precedente biennio mobile 13.1.2014 – 10.1.2016 la ricorrente ha usufruito di n. 32 settimane di cassa integrazione nell’anno 2015 e di n. 50 settimane di cassa integrazione nell’anno 2014, relative ai seguenti periodi di cassa integrazione: 24.8.2015 – 17.10.2015 (8 settimane); 6.7.2015 – 8.8.2015 (5 settimane); 6.4.2015 – 4.7.2015 (13 settimane); 5.1.2015 – 4.4. 2015 (13 settimane); 16.12.2013 – 15.12.2014 (53 settimane). Precisa di non avere tenuto conto della circostanza che in quest’ultimo periodo non devono essere conteggiate le settimane di concessione della cassa integrazione di tipo speciale e non di tipo ordinario, come quella oggetto della presente controversia; comunque, ad avviso della società ricorrente, in questo modo non risulterebbe violato l’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 148/2015, il quale stabilisce la durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria in n. 124 settimane nell’arco di un quinquennio mobile, tenuto conto che tale norma non è retroattiva, in quanto, ai sensi dell’art. 44, comma 2, del d.lgs. n. 148 del 2015, ‘ ai fini del calcolo della durata massima complessiva delle integrazioni salariali di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, i trattamenti richiesti prima della data di entrata in vigore del presente Decreto ’ , ‘ si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data ’.
Il Comitato Amministratore della Gestione per le Prestazioni Temporanee di Cassa Integrazioni e Guadagni, con delibera n. 1223 del 21.9.2016, ha respinto il ricorso amministrativo, sulla base del rilievo che: “ valutati gli elementi esposti nella relazione redatta dagli Uffici, da cui emerge che il conteggio delle 52 settimane è stato raggiunto al termine della 5° settimana, precisamente il 21.11.2015 ”.
La società LA Laterizi s.r.l. ha presentato ricorso per motivi aggiunti, con il quale ha impugnato la suddetta delibera, deducendo, oltre alle censure già articolate con il ricorso introduttivo, anche l’insufficienza e/o incomprensibilità della motivazione, in quanto non sarebbe stato specificato il conteggio delle n. 52 settimane, scadute il 21.11.2015, anche perché la relazione redatta dagli Uffici non sarebbe stata allegata alla contestata delibera n. 1223 del 21.9.2016.
3. Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, con sentenza n. 479 del 2021, sul presupposto della giurisdizione del giudice amministrativo, ha respinto il ricorso introduttivo integrato da motivi aggiunti, ritenendo che i provvedimenti impugnati risultano sufficientemente motivati, e precisando: ‘ pur ammettendo che, nella specie, il procedimento di cui è causa doveva essere concluso entro 30 giorni, il decorso del termine ex art. 2 L. n. 241/1990 non consuma il potere amministrativo ’. Il Collegio di prima istanza ha affermato che la società ricorrente aveva già goduto del periodo mobile 19.10.2013 – 18.10.2015 di n. 47 settimane di integrazione salariale ordinaria, pertanto l’INPS, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 148 del 2015, ha correttamente accolto la richiesta della ricorrente dal 28.10.2015 soltanto per le prime n. 5 settimane del periodo di 13 settimane 19.10.2015 – 16.1.2016 richiesto, respingendola per le altre n. 8 settimane.
4. Con ricorso in appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, la società LA Laterizi s.r.l. ha impugnato la suddetta pronuncia, sollevando le seguenti censure: “ 1. Erroneità e non condivibilità della decisione impugnata e del provvedimento dell’INPS censurato nel giudizio di primo grado mancato superamento del limite di n.52 settimane nel ‘biennio mobile’. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015. Erroneità e lacunosità di istruttoria, contraddittorietà, eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti di fatto e di diritto; 2. Superamento delle ulteriori e differenti questioni controverse, sollevate nel ricorso di primo grado, la riconosciuta non computabilità di precedenti trattamenti di integrazione salariale riferiti a differenti unità produttive e/o dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria. La riconosciuta sussistenza degli altri requisiti per il godimento dell’integrazione salariale”.
5. L’INPS si è costituito in giudizio e, con memoria, ha proposto un’eccezione di inammissibilità del ricorso in primo grado, stante la proposizione da parte della ricorrente di censure nuove rispetto a quelle prospettate in sede di ricorso gerarchico.
Nel merito, ha concluso per l’infondatezza del gravame.
6. All’udienza straordinaria del 5 febbraio 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
7. Va preliminarmente delibata l’eccezione di inammissibilità delle censure prospettate in appello, spiegata dall’INPS con memoria, secondo cui la società appellante avrebbe introdotto nel giudizio critiche nuove rispetto a quelle prospettate in sede di ricorso gerarchico. L’INPS lamenta che la ricorrente non poteva denunciare con il ricorso giurisdizionale vizi e motivi di doglianza che non erano stati prospettati in sede di ricorso amministrativo, e la cui presunta sussistenza è stata illustrata solamente, e per la prima volta, in sede giurisprudenziale.
7.1. L’eccezione è infondata nei termini di cui in motivazione. Il ricorrente in primo grado ha presentato ricorso gerarchico avverso il provvedimento di parziale accoglimento dell’istanza di integrazione salariale, contestando, da un lato, l’interpretazione che l’INPS avrebbe dato della circolare n. 197 del 2.12.2025, e d’altro lato, il computo delle settimane di CIGO usufruite nel cd. biennio mobile e di quelle autorizzate.
Queste censure sono state sollevate e approfondite anche nel ricorso in primo grado, ai motivi nn. 3 e 4 dell’atto introduttivo, e riproposti interamente nel presente giudizio di appello.
Ne consegue che, con riferimento a tali censure, non sussiste la violazione del ‘divieto dei nova ’, sicché le critiche sono ammissibili.
I motivi di impugnazione n. 1 e n. 2 del ricorso in primo grado, viceversa, sono nuovi rispetto a quelli mossi da parte appellante nel ricorso gerarchico.
Invero, il motivo n. 1 riguarda il difetto, ovvero l’insufficienza della motivazione, del provvedimento impugnato col ricorso introduttivo. Il secondo afferisce, invece, al tardivo esercizio del potere da parte dell’Amministrazione, che ha provveduto sull’istanza di integrazione salariale dopo ben quattro mesi dalla relativa presentazione.
Le suddette doglianze non sono state riproposte nella fase di appello, quindi si intendono rinunciate.
8. Passando all’esame delle denunce prospettate con il gravame, con il primo mezzo, la società LA Laterizi s.r.l. contesta la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 148 del 2015, a mente del quale “ l'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile ”. In particolare, contesta l’interpretazione che il Giudice di prime cure ha dato all’espressione “ biennio mobile ”. L’appellante, reiterando le censure formulate in primo grado avverso i provvedimenti di diniego, deduce l’erroneità della decisione del Collegio di prima istanza, contestando che: “ In altri termini il Giudice di prime cure ha ritenuto erroneamente che alla data del 23.11.2015 fosse superato il limite di n. 52 settimane, perché ha semplicemente sommato le n. 52 settimane precedenti alle n. 47 settimane già godute, senza spostare in avanti il biennio, considerandolo quindi fisso e non mobile”. La ricorrente, sulla base del paragrafo 2.3. della Circolare INPS n. 197 del 2 dicembre 2015, concernente la nozione e le modalità di determinazione del c.d. ‘biennio mobile’, sostiene che: “ ai fini del computo del biennio previsto dalla legge devono essere considerate le n. 104 settimane immediatamente precedenti la settimana di integrazione richiesta”, e afferma che “ il biennio è mobile appunto perché è calcolato a ritroso, a partire da ciascuna singola settimana da autorizzare, ricomprendendo la predetta settimana e le n. 103 settimane precedenti”. In definitiva, la società ritiene la sentenza impugnata non condivisibile poiché “ ha effettuato il calcolo di n. 52 settimane, considerando il biennio fisso 21.10.2013 – 17.10.2015 espressamente indicato nella sentenza, e non il biennio mobile antecedente rispetto a ciascuna delle n. 8 settimane in contestazione”.
9. Con il secondo motivo di appello, l’appellante deduce che il T.A.R., pur avendo escluso dal calcolo dei precedenti trattamenti di integrazione salariale la domanda e la concessione del trattamento di CIGO dal 16.12.2013 al 15.12.2014 per complessive n. 52 settimane, non ha considerato che nella fattispecie non risulterebbe in discussione la sussistenza di tutte le altre condizioni, differenti dal rispetto del limite di durata delle n. 52 settimane previsto dalla legge per la percezione del trattamento di integrazione salariale.
Ciò in quanto, i provvedimenti dell’INPS originariamente impugnati e la sentenza di primo grado hanno riconosciuto i presupposti per la percezione del trattamento di integrazione salariale in riferimento alle precedenti n. 5 settimane dal 19.10.2015 al 21.11.2015, domandati con la stessa istanza.
Pertanto, le difese formulate dall’INPS nel giudizio di primo grado, con memoria depositata in data 11.5.2021, risulterebbero del tutto inconferenti ed inammissibili, perché in contrasto con il contenuto dei provvedimenti amministrativi adottati dallo stesso Istituto e, in ogni caso, superate dal contenuto della sentenza di primo grado.
10. I motivi di ricorso, in quanto attinenti a profili connessi, vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica.
10.1. Le critiche non possono trovare accoglimento.
Va premesso, sebbene le parti non abbiano contestato la statuizione del giudice del merito in tema di giurisdizione, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 310 del 2007, hanno chiarito che: “ In materia di integrazione salariale, le posizioni di diritto soggettivo nascenti, a favore dei privati, dal provvedimento di ammissione dell’impresa alla cassa integrazione guadagni degradano, di nuovo, a posizioni di interesse legittimo – con conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo – qualora intervengano atti amministrativi di annullamento o di revoca di tale provvedimento, trattandosi di atti che sono espressione del potere discrezionale esercitato dall’Amministrazione nell’ambito della tutela dell’interesse pubblico ad essa affidato”.
Ne consegue che, correttamente, il Giudice di prime cure ha ritenuto la propria giurisdizione con riferimento alla fattispecie controversa, trattandosi di un provvedimento amministrativo di rigetto dell’istanza.
Passando all’esame del merito, la società appellante, sulla base delle istruzioni interne dell’INPS, in particolare del paragrafo 2.3. della Circolare INPS n. 197 del 2 dicembre 2015, concernente la nozione e le modalità di determinazione del c.d. ‘biennio mobile’, sostiene che ‘ ai fini del computo del biennio previsto dalla legge devono essere considerate le 104 settimane immediatamente precedenti la settimana di integrazione richiesta ’ e afferma che ‘ il biennio è mobile appunto perché è calcolato a ritroso, a partire da ciascuna singola settimana da autorizzare, ricomprendendo la predetta settimana e le n. 103 settimane precedenti ’.
Secondo la prospettazione della società, il ‘biennio mobile’ non è da intendersi in senso assoluto rispetto all’inizio del periodo per cui si chiede l’integrazione salariale, ma in senso relativo e, quindi, rispetto a ciascuna settimana di fruizione dell’integrazione.
A conferma di questa interpretazione, nello specifico, parte appellante cita la Circolare n. 197 del 2.12.2015 “ Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 (G.U. del 23 settembre 2015) recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ” e la Circolare n. 84 del 29.04.1988, che si riferisce alla previgente normativa.
Dal tenore di queste Circolari emergerebbe che il ‘biennio mobile’ va calcolato a ritroso per ogni settimana da autorizzare.
Il Collegio non condivide tale tesi interpretativa.
Il ‘biennio mobile’ è un concetto utilizzato nell’ambito delle integrazioni salariali, in particolare per la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO). Indica un periodo di due anni (24 mesi) durante il quale si conteggiano le settimane di CIGO fruite, per verificare se è stato raggiunto il limite massimo. Il calcolo avviene conteggiando tutte le settimane di CIGO fruite nell’ambito di questo biennio mobile, che va considerato con riferimento al periodo precedente all’ultima settimana di CIGO richiesta. Se il totale supera le n. 52 settimane, non sarà possibile ottenere un nuovo trattamento di CIGO per quella unità produttiva, a meno che non sia trascorso un periodo di almeno n. 52 settimane di normale attività lavorativa.
Nella vicenda in esame, occorre stabilire l’intera fruizione o meno del periodo massimo integrabile di n. 52 settimane nel c.d. ‘biennio mobile’, ai fini della totale concessione o meno del trattamento di integrazione salariale ordinaria, in relazione al richiesto, considerati i precedenti periodi di integrazione salariale ordinaria già concessi alla società appellante.
A tale riguardo, va richiamato l’art. 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, in combinato disposto con l’art. 44, comma primo, del medesimo d.lgs. n. 148 del 2015, secondo cui: “ 1. Quando non diversamente indicato, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore”, e con l’art. 47, primo comma, del d.lgs. n. 148 cit. secondo cui: “ 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”, ossia il 24 settembre 2015.
In particolare l’art. 12, commi primo, secondo e terzo, del d.lgs. n. 148 del 2015 dispone che: “ 1. Le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane. 2. Qualora l’impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l’integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. 3. L’integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile”.
Dalla piana lettura delle disposizioni, emerge che, in applicazione del terzo comma dell’art. 12 del d.lgs. n. 148 del 2015, non è specificato il dies a quo del termine biennale di riferimento e non viene determinata la nozione del c.d. ‘biennio mobile’.
Tuttavia è possibile comprendere che, con il concetto di biennio quale ‘mobile’, si vuole fare riferimento ad un parametro mobile e non fisso, che sposta il periodo di osservazione con lo scorrere del tempo, ed è diverso per ogni singola azienda in ragione dell’ultimo giorno di trattamento richiesto.
La Circolare INPS 2 dicembre 2015, n. 197, richiamata anche dall’appellante negli scritti difensivi, dispone al paragrafo 2.3. che: “ Riguardo alla durata viene confermata la preesistente disciplina normativa, ovvero il limite massimo delle 52 settimane di CIGO in un biennio mobile. Ai fini del computo del suddetto limite temporale (52 settimane) si tiene conto anche dei periodi di CIGO anteriori al 24 settembre 2015, non essendo modificata la disciplina di riferimento relativa al biennio mobile di integrazioni salariali ordinarie”. Il precedente art. 6, comma quarto, della legge n. 164 del 1975 stabiliva che “ L’integrazione salariale relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio”.
Sempre con riferimento alla durata, la Circolare n. 197, precisa, al paragrafo 1.6, che “ Per controllare il limite anzidetto nell’ambito del quinquennio ‘mobile’ si procederà in modo analogo a quanto già in uso relativamente al biennio mobile della CIGO: si considererà la prima settimana oggetto di richiesta di prestazione e, a ritroso, si valuteranno le 259 settimana precedenti (cosiddetto quinquennio mobile). Se in tale arco temporale saranno già state autorizzate 104 settimane (pari cioè a 24 mesi) non potrà essere riconosciuto il trattamento richiesto. Tale conteggio si riproporrà per ogni ulteriore settimana di integrazione salariale richiesta”.
Come sopra chiarito, dalla disposizione richiamata si evince che il c.d. ‘biennio mobile’ consiste in un lasso di tempo pari a due anni che viene calcolato a ritroso a decorrere dalla prima settimana del periodo richiesto, che costituisce l’arco temporale di osservazione nel quale verificare il numero delle settimane non consecutive di trattamento di integrazione salariale ordinario già concesse.
Appare, infatti, condivisibile l’interpretazione delle suddette disposizioni operata dal T.A.R. nella sentenza impugnata e dall’INPS nelle memorie difensive, secondo cui il c.d. ‘biennio mobile’ di riferimento, a ritroso, per stabilire se il periodo richiesto, necessariamente consecutivo, con una domanda amministrativa, superi o meno la durata massima di 52 settimane, va determinato dall’inizio del nuovo trattamento di integrazione salariale richiesto (la prima settimana richiesta), conteggiando le n. 103 settimane precedenti: se in tale arco temporale sono state già utilizzate le n. 52 settimane non consecutive di trattamento di integrazione salariale ordinaria, non residua alcuna possibilità di riconoscere un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale eccedente.
Sarà possibile riconoscere l’integrazione salariale ordinaria per tutte le settimane, ovvero per alcune delle settimane contenute nel periodo richiesto con la nuova domanda, nei limiti del raggiungimento del limite massimo previsto.
Come precisato dall’INPS, nella vicenda in esame, non vi è alcun contrasto con riferimento al periodo, ossia in relazione alla prima settimana oggetto della richiesta di prestazione, dalla quale calcolare il biennio a ritroso, essendo corretto il calcolo effettuato dall’Istituto, come riportato nel provvedimento di diniego impugnato.
Mentre, invece, è l’approdo interpretativo dell’appellante che non coglie nel segno, tenuto conto che la natura mobile del termine biennale riguarda non le singole settimane consecutive contenute nella domanda relativa ad un unico periodo, ma le ulteriori settimane non consecutive di integrazione salariale ordinaria richieste con distinte domande amministrative per altri periodi.
In definitiva, il biennio è ‘mobile’ rispetto ad ogni domanda amministrativa di un periodo non consecutivo di concessione di integrazione salariale ordinaria, per la quale la durata massima dovrà essere stabilita sulla base del suddetto meccanismo di conteggio.
Ne consegue che la sentenza impugnata non merita censura, avendo il Tribunale amministrativo adito, sulla base della corretta interpretazione dell’art. 12, comma terzo, del d.lgs. n. 148 del 2015, esattamente individuato il periodo a quo del termine biennale di osservazione dell’integrazione salariale già fruita, precisando che “ poiché la ricorrente aveva già goduto nel predetto periodo mobile 19.10.2013 – 18-10.2015 di 47 settimane di integrazione salariale ordinaria (come ammesso dalla stessa ricorrente, si tratta dei seguenti periodi: 24.8.2015 – 17.10.2015, cioè 8 settimane; 6.7.2015 – 8.8.2015, cioè 5 settimane; 6.4.2015 -4.7.2015, cioè 13 settimane; 5.1.2015 – 4.4.2015, cioè 13 settimane; e 21.10.2013 – 14.12.2013, cioè 8 settimane dell’intero periodo di 13 settimane 16.9.2013 – 14.12.2013), giustamente l’INPS, ai sensi del predetto art. 12, comma 3, D.lg.vo n.148/2015, ha accolto la suddetta istanza della ricorrente del 28.10.2015 soltanto per le prime 5 settimane del periodo di 13 settimane 19.10.2015 – 16.1.2016 richiesto, cioè per le settimane 19/24.10.2015, 26/31.10.2015, 2/7.11.2015, 9/14.11.2015 e 16/21.11.2015, respingendola per le restanti altre 8 settimane 23/28.11.2015, 30.11/5.12.2015, 7/12.12.2015, 14/19.12.2015, 21/26.12.2015, 28.12.2015/2.1.2016, 4/9.1.2016 e 11/16.1.2016”.
In disparte l’ammissibilità del mezzo, non si può predicare un difetto motivazionale degli atti impugnati, essendo state chiaramente esplicitate le ragioni del diniego; mentre, con riferimento alla delibera n. 1223 del 2016, non può che ritenersi corretta la statuizione secondo cui: ‘ valutati gli elementi esposti nella relazione redatta dagli Uffici da cui emerge che il conteggio delle 52 settimane è stato raggiunto al termine delle 5 settimane, precisamente il 21.11.2015’, anche sotto il profilo motivazionale, essendo noto alla società appellante la ragione del rigetto dell’istanza, tanto che le questioni oggetto di contestazione sono state in maniera approfondita articolate negli atti di impugnazione spiegati.
10.2. Anche il secondo mezzo non può trovare accoglimento.
Le doglianze più che criticare la sentenza impugnata si pongono come una difesa preventiva, con la quale la società evidenzia come gli altri requisiti necessari al riconoscimento dell’integrazione salariale non siano stati contestati né in sede amministrativa né in quella giurisdizionale, sicché si dovrebbero ritenere esistenti e riconosciuti.
A tale riguardo va precisato che, comunque, in relazione alle settimane non concesse, sussiste sempre il potere dell’Amministrazione di verificare la permanenza della situazione transitoria di concentrazione dell’attività produttiva non imputabile al datore di lavoro. Pertanto, quando l’Amministrazione ha rilevato il superamento del limite massimo di durata, conserva la possibilità di valutare discrezionalmente la permanenza della crisi aziendale anche con riferimento alle settimane oggetto di diniego.
11. In ragione dei rilievi espressi, l’appello va respinto ed ogni altra questione dedotta dalle parti deve ritenersi assorbita, tenuto conto che l’eventuale esame della stessa non determinerebbe una soluzione di segno contrario.
12. Le ragioni della decisione e la complessità, anche fattuale, delle questioni trattate, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite del grado tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente le spese di lite del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9.6.2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2021 n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO