Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00047/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01324/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1324 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Bivona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della graduatoria conclusiva della Regione Veneto – Classe di Concorso “-OMISSIS-”, di cui al Decreto n. -OMISSIS- del 14.7.2022, riguardante il “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado” ;
- ove occorresse della precedente graduatoria adottata con Decreto n. -OMISSIS- dello stesso 14.7.2022;
- dei verbali valutativi della prova pratica ed orale, e segnatamente – ma non esclusivamente - dei verbali n. -OMISSIS- del 16.6.2022 e di quelli attributivi dei relativi punteggi;
- della “Traccia pratica_03” estratta per la Classe di Concorso “-OMISSIS-”;
- del calendario di esami della prova orale;
- dei criteri valutativi predisposti dalla Commissione;
- degli ulteriori atti, ivi inclusi quelli di nomina, adottati a valle della gravata graduatoria;
- ove occorresse, di ogni ulteriore provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 14/3/2023:
- del Decreto n. -OMISSIS- del 9.12.2022 ed annessa graduatoria, riguardante la rettifica della precedente graduatoria formulata dall'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto per la Classe di Concorso “-OMISSIS-” di cui al “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado” ;
- ove occorresse, di ogni ulteriore provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 2 dicembre 2025 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone la ricorrente di aver partecipato al concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado - classe concorso -OMISSIS- bandito dal Ministero dell’Istruzione con decreto dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 e successivamente modificato con D.M. 326 del 9.11.2021 e con D.M. 23 del 5.1.2022.
La selezione era articolata in prove successive:
- una prima prova scritta con assegnazione di un massimo di 100 punti e una soglia di sbarramento di 70 punti;
- per gli ammessi, una prova orale articolata in un colloquio e in una prova pratica (come previsto dall’allegato A al DM 326/2001), il cui punteggio era dato dalla media aritmetica delle due valutazioni, con un massimo di 100 punti e uno sbarramento a 70 punti;
- per quanti avessero superato anche la prova orale, la valutazione dei titoli, per un massimo di 50 punti.
La ricorrente ha superato gli scritti, ma non la prova orale per la quale ha ottenuto un punteggio di 40 punti per la parte pratica e 62 per il colloquio, con una media aggregata di 51 punti, inferiore al minimo di 70 punti.
A conclusione dell’iter concorsuale veniva pubblicata la graduatoria degli ammessi.
Lamenta la ricorrente che l’amministrazione in data 14 luglio 2022 ha pubblicato una prima graduatoria approvata con decreto prot. n. -OMISSIS-, immediatamente rettificata a seguito di “successivi controlli effettuati da parte dell’Ufficio” con decreto prot. -OMISSIS- della medesima data. L’unica differenza tra le due graduatorie è data dall’inserimento al 14° posto, nella seconda, di un candidato (signor -OMISSIS-), in precedenza non incluso.
Dall’accesso agli atti è emerso che esistono due versioni del verbale n. -OMISSIS- (convalida della prova pratica) del 16 giugno 2022, uno nel quale tale candidato ha conseguito 40 punti, una seconda versione, con correzione aggiunta a penna e siglata, in cui il punteggio del medesimo candidato è stato corretto in 52 punti, con il conseguente raggiungimento del punteggio minimo di 70 punti per la prova orale e quindi l’inserimento in graduatoria.
Tanto premesso l’odierna ricorrente deduce l’illegittimità della graduatoria per vizi della prova pratica sotto plurimi profili:
I. Violazione articolo 97, Costituzione: violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione. Violazione articolo 1, comma 1, L. 241/1990: violazione dei principi di trasparenza della Pubblica Amministrazione, non risultando comprensibile la presenza di due diverse versioni del verbale n. -OMISSIS-, in assenza di un verbale di correzione. La commissione ha siglato la prima versione del verbale, che non recava correzioni, sulla base della quale è stata redatta la prima graduatoria. Né risulta che si sia successivamente nuovamente riunita.
II. Violazione del principio di anonimato: violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione; violazione dei principi uguaglianza, buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione; violazione articolo14, D.P.R. n. 487/1994; violazione articolo 1, comma 1, L. 241/1990. La traccia della prova estratta ha previsto la presentazione di tre elaborati: a) sketch e layout analogici; b) corporate identity, image digitale e visual merchandising; c) logo animation e reel. Si tratta quindi, a tutti gli effetti, di in una prova scritta svolta contestualmente da tutti i candidati, con la creazione di file da inserire in una cartella informatica sul desktop del pc in dotazione ai partecipanti. Nonostante non vi fosse alcuna ragione tecnica che lo imponesse, la Commissione ha preteso che gli elaborati riportassero ciascuno, in calce, il nome del candidato e fossero inseriti in cartelle informatiche nominative. Tutto ciò in evidente violazione del principio di anonimato delle prove concorsuali;
III. Omessa richiesta e valutazione della “Relazione scritta”, violazione allegato “A” al DM 326/2021; violazione “quadro di riferimento della prova orale”. La commissione non ha inserito tra gli elementi di valutazione la relazione scritta prevista dall’allegato A al D.M. 326/2001, che doveva “ definire gli intendimenti relativi al programma esecutivo sulla base della correlazione tra tema, materiali e mezzi operativi prescelti” ;
IV. Sull’omessa verbalizzazione delle riunioni della Commissione: violazione dei principi di trasparenza e pubblicità delle operazioni di selezione. Le valutazioni della prova pratica sono state effettuate dalla Commissione nel corso di sedute non verbalizzate, atteso che il verbale n. -OMISSIS- riporta solo la “convalida” della votazione della prova pratica, che è stata effettuata in precedenza. Dal verbale non si evince quando e con quali modalità la commissione abbia espresso i voti, che il segretario si è limitato a “registrare” nella seduta del 16 giugno 2022.
La ricorrente ha chiesto quindi l’annullamento degli atti impugnati, formulando altresì istanza di autorizzazione all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente inseriti in graduatoria mediante pubblicazione del ricorso sul sito internet istituzionale del Ministero resistente appositamente dedicato alla comunicazione delle impugnazioni proposte (a fini di ammissibilità l’impugnazione è stata notificata dal ricorrente a due controinteressati inseriti in graduatoria); l’autorizzazione è stata accordata con decreto Presidenziale 19 settembre 2025, n. -OMISSIS- e, su impulso della ricorrente, è stata effettuata la pubblicità del ricorso con le forme ivi prescritte.
Con motivi aggiunti depositati in data 14 marzo 2023 la ricorrente ha esteso il gravame alla terza graduatoria finale stilata dal Ministero per la classe di concorso e approvata con decreto n. -OMISSIS- del 9 dicembre 2022, che non le è stata comunicata e di cui ha avuto notizia solo casualmente e avverso la quale ella reitera i medesimi motivi di censura già articolati nel ricorso introduttivo.
Si è costituito per resistere al ricorso il Ministero dell’Istruzione.
Nella relazione depositata dall’Amministrazione viene fornita spiegazione della correzione della graduatoria, evidenziando che il punteggio riportato nella prima graduatoria per il candidato -OMISSIS- era il frutto di un mero errore materiale del segretario nella trascrizione del punteggio assegnato dalla commissione, la cui correzione non ha richiesto alcuna nuova valutazione ma solo la rimozione dell’errore e la convalida del voto corretto.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 2 dicembre 2025.
DIRITTO
Il ricorso va accolto per l’assorbente ragione che risulta fondato il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente ha dedotto l’illegittimità della procedura per violazione del principio di anonimato, con riferimento alle modalità con cui è stata svolta la valutazione della prova pratica prevista come articolazione della prova orale.
Sul punto può essere richiamato un recente precedente del TAR Marche pronunciato su analogo contenzioso: “Per giurisprudenza pacifica, la prova pratica prevista nell’ambito di un concorso pubblico si contrappone a quella teorica in quanto è finalizzata a valutare non il grado di conoscenza astratta dei principi di una determinata disciplina, bensì la capacità di assumere in concreto comportamenti necessari in un determinato contesto; detta capacità può essere verificata anche attraverso una prova scritta, di per sé non incompatibile con il carattere della praticità, atteso che il discrimine tra teoria e pratica è dato, in detto tipo di prova, dal contenuto delle domande formulate e delle risposte richieste (ex multis, Cassazione civile, sez. lav., 4 marzo 2024, n. 5653; Consiglio di Stato, sez. III, 14 gennaio 2019, n. 344).
Non è dunque illegittima la scelta amministrativa di procedere allo svolgimento della prova pratica in forma scritta, essendo il contenuto dei quesiti obiettivamente volto all’accertamento delle capacità pratiche dei candidati, come evincibile dalla documentazione versata in atti.
3.1. Per principio giurisprudenziale altrettanto pacifico, se la prova pratica consiste nello svolgimento di un mero testo scritto che non richiede l’esecuzione di un’attività di per sé identificabile a priori (…), la regola dell’anonimato, posta a garanzia del generale principio di imparzialità, sebbene prescritta dall’art. 14 del d.P.R. n. 487/1994 per le sole prove scritte dei concorsi, va estesa alle prove pratiche. Occorre, dunque, distinguere l’ipotesi in cui la prova pratica consiste nella redazione di un mero elaborato scritto, rispetto alla quale non vi è ragione per non dare piena applicazione al principio dell’anonimato, dal caso in cui la prova, per le sue concrete caratteristiche e modalità di svolgimento, è de facto insuscettibile di anonimizzazione ossia nelle ipotesi in cui essa richieda il contatto diretto tra il candidato e la commissione, in modo che quest'ultima possa accertare la tecnica di intervento attraverso visione diretta (ex multis, TAR Sardegna Cagliari, sez. I, 20 marzo 2023, n. 200; TAR Valle d’Aosta Aosta, sez. I, 17 febbraio 2023, n. 10; TAR Lombardia Milano, sez. III, 4 febbraio 2019, n. 244; TAR Puglia Bari, sez. I, 2 maggio 2017, n. 436). Nella specie si trattava difatti di una prova pratica da espletarsi nell’ambito di un tempo massimo di otto ore e consistente nella redazione di una relazione avente ad oggetto, anche attraverso strumenti multimediali, la simulazione di una dimostrazione tecnica a studenti di una classe di un tecnico o di un professionale, sicché non è ipotizzabile che l’espletamento della stessa nell’arco delle otto ore concesse potesse avvenire alla presenza della Commissione.
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, essendo appunto la prova pratica consistita in un mero elaborato scritto e avendo i concorrenti apposto il proprio nominativo direttamente sui fogli contenenti l’elaborato medesimo, ciò ha costituito aperta violazione della regola dell’anonimato, essendo stata possibile l’immediata identificazione dell’autore dello scritto in fase di valutazione della prova da parte della Commissione (TAR Umbria Perugia, sez. I, 7 aprile 2016, n. 332).” (TAR Marche, Sez. II, 14 febbraio 2025, n. 100).
La pronuncia è stata confermata in appello, con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, 17 luglio 2025, n. 6284.
Tale sentenza ha ribadito che il principio di anonimato delle prove concorsuali che si traducono nella redazione di elaborati scritti risponde ai principi generali di imparzialità, integrità delle prove, trasparenza ed omogeneità e che l’acclarata violazione del principio dell’anonimato (la cui materiale verificazione è incontestata nel caso di specie) non può essere considerata irrilevante soltanto perché concernente una prova pratica scritta che si è innestata in un più ampio modulo di prova orale.
La doglianza in esame ambisce ad “attrarre” la prova pratica de qua nel regime tipico della prova orale, e cioè un regime che sfugge alle “maglie” del principio dell’anonimato. (…) In sintesi, ciò che rileva affinché la prova pratica scritta sia dispensata dall’obbligo dell’anonimato non è né la sua formale qualificazione di “prova pratica”, né tanto meno la sua stretta correlazione ad una prova orale.
Ciò che veramente rileva sono le concrete modalità con cui tale prova pratica deve essere svolta in base alla lex specialis . Ed infatti:
a) se tale prova – pur consistendo nella stesura di un elaborato scritto – deve essere commentata dal candidato alla diretta presenza della commissione di concorso subito dopo il suo svolgimento (e cioè prima che la stessa sia valutata), è evidente che il rispetto dell’anonimato è materialmente impossibile e, dunque, anche inesigibile ( ad impossibilia nemo tenetur );
b) se viceversa la prova pratica scritta deve essere sottoposta ad una preventiva valutazione e votazione da parte della commissione di concorso, di talché il colloquio orale interviene soltanto dopo che tale votazione è stata assegnata (in seduta non pubblica), l’obbligo dell’anonimato si riespande e acquista piena efficacia cogente.
Il quid iuris consiste, pertanto, nell’esistenza (o meno) di uno iato temporale tra l’effettuazione della prova pratica scritta e il successivo colloquio orale; se tale iato esiste e viene impiegato dalla Commissione per assegnare un voto all’elaborato scritto (nel quale si è concretata la prova pratica), l’obbligo dell’anonimato è sicuramente applicabile.”
Tale iato temporale nel caso di specie sussiste, atteso che i candidati hanno redatto contestualmente gli elaborati scritti il giorno 9 giugno 2022 e questi sono stati valutati dalla commissione nelle sedute del 10 e 13 giugno 2022.
In conclusione, stante la fondatezza del secondo motivo, il ricorso va accolto ai fini della rinnovazione della prova pratica e delle successive fasi concorsuali e, conseguentemente, della redazione di una nuova graduatoria, fatte dunque salve le fasi precedenti allo svolgimento della prova pratica.
La peculiarità del contenzioso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, con conseguente obbligo per l’amministrazione di rinnovare la prova pratica e le successive fasi concorsuali.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco NA, Presidente
NA BA, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | Marco NA |
IL SEGRETARIO