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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 24/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nelle cause riunite R.G. 547/2023 e 477/2024, promosse da:
c.f. nata a Padova (PD) il [...], in [...] Parte_1 C.F._1
nonché nella sua qualità di amministratrice e legale rappresentante della società CP_1
partiva iva , con sede in San Vero Milis, via Benedetto Sanna,
[...] P.IVA_1 entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Luca Casula, giusta procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
, c.f. , Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, in forza di procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito del dott. notaio in Fiumicino, Rep. n. 37875 - Racc. Persona_1
n.7313, allegata alla costituzione di nuovo difensore del 17.01.2025,
- resistente –
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione.
All'udienza del 24/01/2025 la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - annullare le ordinanze ingiunzione opposte coi ricorsi distinti al RG
547/2023 e 477/2024, nonché gli atti presupposti, siccome illegittimi ed ingiusti per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria delle spese e competenze del giudizio, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza,
1 deduzione ed eccezione: In via principale, respingere il ricorso avversario siccome infondato in fatto e in diritto con vittoria di spese e competenze di lite;
in via subordinata, nella ipotesi di pagamento del dovuto dell'ordinanza ingiunzione rideterminata dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto al n. depositato il 12.06.2023 e ritualmente C.F._2
notificato, in proprio nonché nella sua qualità di amministratrice e legale Parte_1
rappresentante della società ha proposto opposizione avverso Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI–001788089, notificata il 15.05.2023, con cui le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 10.000,00, oltre ad euro 6,60 di spese, a titolo di sanzione amministrativa ex art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2018, sulla base degli accertamenti ivi richiamati prot. 9500.21.08.2019.0068548 e prot. 9500.21.08.2019.0068549.
La parte ricorrente ha lamentato l'illegittimità dell'ordinanza oggetto di opposizione:
a) per violazione del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del
1981;
b) per violazione del principio del giusto procedimento e del diritto di difesa, in quanto era stata irrogata una sanzione nel 2023, a fronte di una presunta violazione risalente al 2018, senza che fosse stata evidenziata alcuna ragione di impedimento atta a giustificare una così lunga durata del procedimento amministrativo;
c) la sanzione irrogata era illegittima per violazione del criterio di proporzionalità rispetto all'entità della violazione contestata e avrebbe dovuto essere disapplicata, conformemente a quanto stabilito nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza resa in data 8.3.2022 nella causa C-2025 /20.
La parte opponente ha pertanto concluso domandando l'annullamento del provvedimento opposto.
Con separato ricorso iscritto al RLPA n. 477/24 depositato il 01.07.2024, in Parte_1
proprio nonché nella sua qualità di amministratrice e legale rappresentante della società ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI Controparte_1
001788089¹ notificata in data 30.05.2024, con cui le era stato ingiunto il pagamento della complessiva la somma di € 787,97, oltre € 10,33 per spese di notifica, a titolo di sanzione amministrativa ex art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983
2 (come novellato dall'art. 23 del decreto legge 04.05.2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 03.07.2023 n. 85), per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2018, sulla base dell'atto di accertamento 9500.21.08.2019.0068548 del 21.08.2019 riferito all'anno CP_3
2018.
La ricorrente ha dato atto che l'ordinanza opposta aveva il medesimo numero e si fondava sul medesimo atto di accertamento su cui si fondava l'ordinanza notificata il 15.05.2023, oggetto dell'opposizione precedentemente iscritta al RLPA n. 547/23.
Ne derivava la nullità e/o l'inefficacia della prima ordinanza notificata nell'anno 2023, costituendo la nuova ordinanza revoca e/o annullamento tacito di quella emessa nell'anno 2023, neppure citata nel provvedimento opposto.
La ricorrente ha eccepito altresì la prescrizione del diritto a riscuotere le somme richieste, essendo decorso il termine di 5 anni tra il giorno in cui sarebbe stata commessa la violazione e la data di notifica dell'ordinanza, nonché l'inefficacia dell'ordinanza ingiunzione per violazione del giusto procedimento e per mancata notificazione di un atto di accertamento valido ed efficace rispetto alla fattispecie sanzionatoria contestata.
Inoltre, la ricorrente ha lamentato anche nel giudizio 477/24 la violazione del termine ex art. 14 L. n. 689/81 (con conseguente estinzione dell'obbligazione) e la violazione del principio del giusto procedimento e del diritto di difesa, essendo stata irrogata una sanzione amministrativa nel maggio 2024 a fronte di una presunta violazione risalente all'anno 2018.
Infine, ha eccepito la nullità del provvedimento per difetto di motivazione.
2. L' si è costituito in entrambi i giudizi, domandando, nel merito, il rigetto del ricorso CP_3
e sostenendo la correttezza dell'operato dell' , che aveva proceduto a irrogare la sanzione CP_2
amministrativa prevista dalla normativa in vigore ratione temporis per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
In particolare, nella specie, l' aveva provveduto a notificare in data 10.01.2019 CP_3 all'opponente, in proprio e quale legale rappresentante della gli atti di Controparte_1
accertamento Prot. .9500.14/12/2018.0104044 e Prot. .9500.14/12/2018.0104043 CP_3 CP_3
per le omissioni inerenti l'anno 2017; ciò nonostante, la controparte non aveva provveduto al versamento delle ritenute entro il termine perentorio di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento.
In difetto di regolarizzazione nei termini di legge, l' aveva quindi provveduto a CP_3
3 emettere l'ordinanza ingiunzione qui opposta.
Era parimenti da disattendere l'eccezione avversa di estinzione della sanzione, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981, in quanto il termine previsto dalla predetta disposizione non era applicabile alla disciplina sanzionatoria in esame, introdotta da una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica e che, dunque, era destinata a prevalere sulla disposizione di carattere generale invocata dalla controparte. In ogni caso, tale termine non aveva natura perentoria e avrebbe dovuto iniziare a decorrere solamente dal momento in cui l' aveva completato l'iter accertativo, che si articolava in diversi passaggi di verifica CP_3
necessari, eseguibili solo a partire dalla completa disponibilità di tutti i dati da analizzare, con la ricezione (o l'omessa spedizione) dell'ultimo flusso Uniemens del mese di novembre dell'anno solare di riferimento (che perveniva all' entro il 31 dicembre dell'anno in CP_2 esame), per cui solo da tale data gli organismi centrali dell'ente potevano avviare una prima lavorazione massiva dei dati dell'anno solare in esame, a conclusione della quale erano formate le liste di lavorazione degli illeciti, poi trasmesse alle strutture territoriali dell' per CP_2
l'ulteriore analisi individualizzata delle singole posizioni.
Né avrebbe potuto configurarsi alcuna violazione della legge n. 241/90, che, stante la peculiarità della normativa di cui trattasi, non poteva trovare applicazione nel caso in esame.
Con riferimento alle censure inerenti al quantum della sanzione, l' aveva applicato il CP_3
disposto normativo vigente ratione temporis, applicando peraltro un principio di massimo favore nei confronti del trasgressore.
Ad ogni modo in seguito all'entrata in vigore del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, alla luce dello ius superveniens, l' aveva proceduto alla rideterminazione della sanzione sicché i motivi CP_3
di opposizione afferenti al quantum erano superati, per cui, in via subordinata, nella ipotesi di pagamento del dovuto oggetto dell'ordinanza ingiunzione rideterminata, l'ente previdenziale ha chiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
3. Previa riunione dei procedimenti, è stata fissata l'odierna udienza per la decisione.
§§§
4. L'opposizione è fondata e, deve, pertanto, essere accolta.
Giova rilevare che l'art. 2, comma 1 - bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione vigente prima della novella del 2023, così recitava: “
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con
4 la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, che, all'art. 23, ha disposto una modifica dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983,
n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, nel senso che le parole:
«da euro 10.000 a euro 50.000» sono state sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso…”.
La novella di cui al D.L. n. 48 del 2023 è entrata in vigore il 5.05.2023, prima che venisse notificata, il 15.05.2023, l'ordinanza ingiunzione n. OI–001788089, con cui è stato ingiunto a nella sua qualità di amministratrice e legale rappresentante della società Parte_1 [...]
nonché alla predetta società quale obbligata in solido, il pagamento della Controparte_1
complessiva somma di euro 10.000,00, oltre ad euro 6,60 di spese.
Inoltre, deve evidenziarsi che, a prescindere dalla questione dell'entità della sanzione irrogata, sia l'ordinanza ingiunzione n. OI–001788089 notificata il 15.05.2024 che l'ordinanza ingiunzione n. 001788089¹ notificata in data 30.05.2024 sono illegittime in quanto non è stata fornita alcuna prova della notifica da parte dell' degli accertamenti relativi all'anno 2018, CP_3
cui si riferiscono le ordinanze per cui è causa (Prot. 9500.21.08.2019.0068548 e Prot.
9500.21.08.2019.0068549).
Difatti, l' , in entrambi i procedimenti riuniti, ha prodotto in giudizio unicamente gli CP_3
accertamenti Prot. .9500.14/12/2018.0104043 e Prot. .9500.14/12/2018.0104044 CP_3 CP_3
(indirizzati, rispettivamente, alla nella sua qualità di amministratrice e legale Pt_1
rappresentante della società e alla predetta società quale obbligata in Controparte_1
solido), che, tuttavia, si riferiscono alle mensilità da giugno a ottobre del 2017.
Conseguentemente, non sussistevano i presupposti per l'emissione dell'ingiunzione oggetto di causa, atteso che la fattispecie sanzionatoria in oggetto presuppone, come si è visto, che il datore venga punito qualora non provveda al versamento delle ritenute “entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”: notifica, nel caso in esame, rimasta indimostrata.
Deve pertanto procedersi all'annullamento delle ordinanze ingiunzione n. OI–001788089
5 notificata il 15.05.2023 e n. 001788089¹ notificata in data 30.05.2024.
5. L' resistente deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali in CP_2
favore della controparte, che si liquidano in dispositivo ai sensi delle tabelle allegate al D.M. n.
55 del 2014 e succ. mod., avuto riguardo alla materia trattata, al valore della controversia
(scaglione di riferimento da euro 5.200,01 a euro 26.000,00) e all'attività difensiva occorsa in concreto, tenuto conto della riunione avvenuta prima della decisione (per cui la relativa fase verrà computata una sola volta).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
a) annulla le ordinanze opposte n. 001788089 notificata in data 15.05.2023 e n. 001788089¹ notificata in data 30.05.2024;
b) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle CP_3
spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida nell'importo di complessivi euro
2.805,00, di cui euro 86,00 a titolo di rimborso del contributo unificato ed euro 2.719,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Luca Casula, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Oristano, il 24/01/2025.
Il Giudice
Consuelo Mighela
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