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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 20/12/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1667 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 19/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nato a [...] il [...], C. F. Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. VETRANO ANTONINO C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “fa rilevare che, all'esito Parte_1 dell'odierno giudizio di merito, sono state riconosciute in capo al ricorrente le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dello stesso avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità , ai sensi dell'art. 12 L.118/1971.
-In tal senso, il nominato Ctu Dott. in fedele esecuzione dell'incarico Persona_1 ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, previa valutazione del complesso morboso del ricorrente, ha accertato in capo al sig. Parte_1 la sussistenza di infermità che determinano un'invalidità con riduzione permanente dell'attività lavorativa pari al 100% (ex art. 12 L.118/1971), con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
-Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perchè immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
-Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza dalla data di presentazione CP_ della domanda amministrativa (21/02/2024) , l' va condannata al pagamento delle spese legali, da distrarre in favore del sottoscritto difensore ex art.93 c.p.c., come espressamente indicato nel ricorso introduttivo del giudizio di merito. CP_
-Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente a carico dell con riferimento ad entrambe le fasi del giudizio (sommaria e di merito).
-Ritenuto quanto sopra, si conclude affinchè
VOGLIA IL TRIBUNALE DI SCIACCA
-dichiarare che ha diritto al riconoscimento della pensione ordinaria di Parte_1 inabilità, ai sensi dell'art. 12 L.118/1971, in quanto affetto da infermità che determinano un'invalidità con riduzione permanente dell'attività lavorativa pari al 100%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (21/02/2024); CP_
-condannare l' al pagamento delle spese legali da distrarre in favore del sottoscritto difensore ex art.93 c.p.c., come espressamente indicato nel ricorso introduttivo del giudizio di merito;
CP_
-porre definitivamente a carico dell il compenso al Ctu con riferimento ad entrambe le fasi del giudizio (sommaria e di merito). vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...] qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_2 oggetto Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
09/12/2024, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile di cui alla l. n. 118/71, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario. Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da “Obesità con complicanze artrosiche ad incidenza funzionale. Displasia congenita dell'anca sinistra e piede torto congento sinistro. Emiparesi sinistra da esiti di encefalopatia vascolare connatale. Disturbo bipolare con necessità di trattamento farmacologico continuo. Diabete mellito tipo II. Ipertensione arteriosa.
CONSIDERAZIONI CLINICHE E MEDICO-LEGALI
Per la valutazione della percentuale di invalidità del sopra riportato complesso morboso, al fine di rispondere al quesito del Giudicante, bisogna fare riferimento alle tabelle del DM del 5 Febbraio 92.
Obesità con complicanze artrosiche ad incidenza funzionale Il periziato presenta una condizione di obesità con BMI pari a 39.
Sono agli atti referti radiologici che documentano l'artrosi con interessamento del rachide lombare, delle ginocchia e delle anche. Le complicanze artosiche, diretta conseguenza dell'obesità, si aggiungono ed amplificano i deficit funzionali legati alle altre problematiche articolari e neurologiche. Tale patologia può essere valutata in riferimento al codice 7105 -Obesità con complicanze artrosiche, BMI tra 35 e 40- che prevede una percentuale di invalidità compresa tra 31-
40 %. Si utilizza la percentuale massima prevista dal codice di riferimento e cioè il 40%, data la notevole incidenza funzionale della patologia che è causa di sintomatologia dolorosa durante la deambulazione già per brevi percorsi e nel mantenimento prolungato della stazione eretta.
Displasia congenita dell'anca sinistra
Per tale condizione patologica si può considerare, per analogia, la voce delle tabelle ministeriali n.
7217 “Rigidità di anca superiore al 50%” che prevede una percentuale fissa di invalidità del 35%.
Piede torto congenito sinistro Tale patologia, non trova riferimento nelle tabelle ministeriali tuttavia, sebbene sottoposta a correzione chirurgica è esitata in deficit funzionali che incidono in modo considerevole sul complesso morboso in quanto limitano la funzionalità del piede sinistro con ripercussioni importanti sulla stabilità e l'equilibrio. Essa può essere valutata tenendo conto delle
"Linee guida per l'accertamento degli stati invalidanti" dove tale patologia è codificata con il CP_2 codice ICD9-CM 754.70, con la diagnosi di “piede torto equino varo supinato o valgo pronato”, con percentuale variabile tra l'11% e il 15%. In linea con quanto dettato dalle linee guida appare CP_2 congrua al sottoscritto una percentuale del 13 %.
Tutte le patologie fino ad ora considerate insistono sull'apparato osteoarticolare e vanno quindi valutate complessivamente tramite calcolo salomonico utilizzato nel caso di patologie concorrenti, cioè patologie che interessano lo stesso apparato. Ne deriva una percentuale complessiva di invalidità, per l'apparato osteoarticolare, pari al 77% (40%+35%+13%). Emiparesi sinistra da esiti di encefalopatia vascolare connatale
Tale condizione patologica determina deficit neuromotorio che amplifica i deficit funzionali e motori della già citata patologia osteoarticolare. Per la valutazione medico-legale della percentuale di invalidità si può fare riferimento al codice 7306 delle tabelle del decreto ministeriale del 5.2.1992:
“Emiparesi (emisoma non dominante)” che prevede una percentuale di invalidità valutabile tra il 31
e il 40%. La compromissione motoria coinvolge maggiormente l'arto inferiore, più limitato è
l'interessamento di quello superiore. Nel caso del periziato, tenuto conto della necessità di ausilio delle stampelle per la deambulazione, è congrua una percentuale pari al 37%.
Disturbo bipolare con necessità di trattamento farmacologico continuo
Il disturbo bipolare è stato certificato da specialista psichiatra del CSM. Nel passato la patologia psichiatrica ha richiesto ricoveri ospedalieri in psichiatria ed addirittura in un caso, il ricorso al
TSO. In atto implica la necessità di trattamento farmacologico continuo con farmaci neurolettici e stabilizzatori dell'umore.
Per la valutazione percentuale si può fare riferimento al codice 2203 delle tabelle ministeriali:
“Disturbi ciclotimici con ripercussioni sulla vita sociale”; nella fattispecie viene prevista una percentuale di invalidità tra il 51% e il 60%. Nel caso del periziato si ritiene corretta una percentuale del 56%.
Diabete mellito tipo II. Ipertensione arteriosa
Tali condizioni patologiche vengono considerate insieme perché fattori di rischio importanti per le patologie cardiovascolari. Gli effetti combinati dell'ipertensione arteriosa e del diabete mellito sono causa di danni d'organo che, inizialmente subclinici e silenti, nel tempo possono sfociare in patologie cardiovascolari quali stroke, arteriopatia obliterante periferica, cardiopatia ischemica-ipertensiva, nefropatia con insufficienza renale, retinopatia con turbe del visus, ecc.
Nella documentazione clinica allegata agli atti, non sono presenti visite specialistiche od esami strumentali che comprovino la presenza di danno d'organo sebbene venga riferito in anamnesi, accidente cerebrovascolare occorso nel 2014 (vedi anche certificazione specialistica del 13.02.24 a firma del dr. presso la Clinica Lux s.r.l. Medicina Fisica e Riabilitazione di Persona_3
Sambuca di Sicilia). Data la rilevanza clinica di tali patologie, a parere del sottoscritto, è comunque opportuno tenerle in considerazione attribuendo una percentuale di invalidità. In particolare si può fare riferimento, per analogia, al codice 6441 che riporta la diagnosi di Miocardiopatia classe NYHA
I con percentuale tra 21-30%. Nel caso del periziato si può attribuire una percentuale pari al 26%.
Valutazione complessiva della percentuale di invalidità: Applicando il calcolo riduzionistico di
TH a tutte le percentuali fino ad ora considerate, si ottiene una percentuale complessiva pari al 96% più ulteriore 4% come previsto dall'art. 3 del D.L. 509/88, tenuto conto anche del fatto che la formula di TH non consente il raggiungimento del valore del 100%.
CONCLUSIONI
In base alla visita medico legale effettuata ed in base all'attenta disamina della documentazione sanitaria allegata agli atti e sulla scorta delle considerazioni sopra riportate, il ricorrente sig.
, è affetto da "Obesità con complicanze artrosiche ad incidenza funzionale. Parte_1
Displasia congenita dell'anca sinistra e piede torto congento sinistro. Emiparesi sinistra da esiti di encefalopatia vascolare connatale. Disturbo bipolare con necessità di trattamento farmacologico continuo. Diabete mellito tipo II. Ipertensione arteriosa".
Tale complesso morboso, a parere dello scrivente ed in risposta al quesito del Giudicante, determina un'invalidità con riduzione permanente dell'attività lavorativa pari al 100% a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che il ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto un'invalidità con riduzione permanente dell'attività lavorativa pari al 100% a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa Le vanno riconosciute le spese legali che liquida come in dispositivo. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti sanitari per il Parte_1 riconoscimento di un'invalidità con riduzione permanente dell'attività lavorativa pari al 100% a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa;
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1 liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 19/12/2025 Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 19/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nato a [...] il [...], C. F. Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. VETRANO ANTONINO C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “fa rilevare che, all'esito Parte_1 dell'odierno giudizio di merito, sono state riconosciute in capo al ricorrente le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dello stesso avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità , ai sensi dell'art. 12 L.118/1971.
-In tal senso, il nominato Ctu Dott. in fedele esecuzione dell'incarico Persona_1 ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, previa valutazione del complesso morboso del ricorrente, ha accertato in capo al sig. Parte_1 la sussistenza di infermità che determinano un'invalidità con riduzione permanente dell'attività lavorativa pari al 100% (ex art. 12 L.118/1971), con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
-Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perchè immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
-Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza dalla data di presentazione CP_ della domanda amministrativa (21/02/2024) , l' va condannata al pagamento delle spese legali, da distrarre in favore del sottoscritto difensore ex art.93 c.p.c., come espressamente indicato nel ricorso introduttivo del giudizio di merito. CP_
-Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente a carico dell con riferimento ad entrambe le fasi del giudizio (sommaria e di merito).
-Ritenuto quanto sopra, si conclude affinchè
VOGLIA IL TRIBUNALE DI SCIACCA
-dichiarare che ha diritto al riconoscimento della pensione ordinaria di Parte_1 inabilità, ai sensi dell'art. 12 L.118/1971, in quanto affetto da infermità che determinano un'invalidità con riduzione permanente dell'attività lavorativa pari al 100%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (21/02/2024); CP_
-condannare l' al pagamento delle spese legali da distrarre in favore del sottoscritto difensore ex art.93 c.p.c., come espressamente indicato nel ricorso introduttivo del giudizio di merito;
CP_
-porre definitivamente a carico dell il compenso al Ctu con riferimento ad entrambe le fasi del giudizio (sommaria e di merito). vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...] qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_2 oggetto Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
09/12/2024, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile di cui alla l. n. 118/71, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario. Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da “Obesità con complicanze artrosiche ad incidenza funzionale. Displasia congenita dell'anca sinistra e piede torto congento sinistro. Emiparesi sinistra da esiti di encefalopatia vascolare connatale. Disturbo bipolare con necessità di trattamento farmacologico continuo. Diabete mellito tipo II. Ipertensione arteriosa.
CONSIDERAZIONI CLINICHE E MEDICO-LEGALI
Per la valutazione della percentuale di invalidità del sopra riportato complesso morboso, al fine di rispondere al quesito del Giudicante, bisogna fare riferimento alle tabelle del DM del 5 Febbraio 92.
Obesità con complicanze artrosiche ad incidenza funzionale Il periziato presenta una condizione di obesità con BMI pari a 39.
Sono agli atti referti radiologici che documentano l'artrosi con interessamento del rachide lombare, delle ginocchia e delle anche. Le complicanze artosiche, diretta conseguenza dell'obesità, si aggiungono ed amplificano i deficit funzionali legati alle altre problematiche articolari e neurologiche. Tale patologia può essere valutata in riferimento al codice 7105 -Obesità con complicanze artrosiche, BMI tra 35 e 40- che prevede una percentuale di invalidità compresa tra 31-
40 %. Si utilizza la percentuale massima prevista dal codice di riferimento e cioè il 40%, data la notevole incidenza funzionale della patologia che è causa di sintomatologia dolorosa durante la deambulazione già per brevi percorsi e nel mantenimento prolungato della stazione eretta.
Displasia congenita dell'anca sinistra
Per tale condizione patologica si può considerare, per analogia, la voce delle tabelle ministeriali n.
7217 “Rigidità di anca superiore al 50%” che prevede una percentuale fissa di invalidità del 35%.
Piede torto congenito sinistro Tale patologia, non trova riferimento nelle tabelle ministeriali tuttavia, sebbene sottoposta a correzione chirurgica è esitata in deficit funzionali che incidono in modo considerevole sul complesso morboso in quanto limitano la funzionalità del piede sinistro con ripercussioni importanti sulla stabilità e l'equilibrio. Essa può essere valutata tenendo conto delle
"Linee guida per l'accertamento degli stati invalidanti" dove tale patologia è codificata con il CP_2 codice ICD9-CM 754.70, con la diagnosi di “piede torto equino varo supinato o valgo pronato”, con percentuale variabile tra l'11% e il 15%. In linea con quanto dettato dalle linee guida appare CP_2 congrua al sottoscritto una percentuale del 13 %.
Tutte le patologie fino ad ora considerate insistono sull'apparato osteoarticolare e vanno quindi valutate complessivamente tramite calcolo salomonico utilizzato nel caso di patologie concorrenti, cioè patologie che interessano lo stesso apparato. Ne deriva una percentuale complessiva di invalidità, per l'apparato osteoarticolare, pari al 77% (40%+35%+13%). Emiparesi sinistra da esiti di encefalopatia vascolare connatale
Tale condizione patologica determina deficit neuromotorio che amplifica i deficit funzionali e motori della già citata patologia osteoarticolare. Per la valutazione medico-legale della percentuale di invalidità si può fare riferimento al codice 7306 delle tabelle del decreto ministeriale del 5.2.1992:
“Emiparesi (emisoma non dominante)” che prevede una percentuale di invalidità valutabile tra il 31
e il 40%. La compromissione motoria coinvolge maggiormente l'arto inferiore, più limitato è
l'interessamento di quello superiore. Nel caso del periziato, tenuto conto della necessità di ausilio delle stampelle per la deambulazione, è congrua una percentuale pari al 37%.
Disturbo bipolare con necessità di trattamento farmacologico continuo
Il disturbo bipolare è stato certificato da specialista psichiatra del CSM. Nel passato la patologia psichiatrica ha richiesto ricoveri ospedalieri in psichiatria ed addirittura in un caso, il ricorso al
TSO. In atto implica la necessità di trattamento farmacologico continuo con farmaci neurolettici e stabilizzatori dell'umore.
Per la valutazione percentuale si può fare riferimento al codice 2203 delle tabelle ministeriali:
“Disturbi ciclotimici con ripercussioni sulla vita sociale”; nella fattispecie viene prevista una percentuale di invalidità tra il 51% e il 60%. Nel caso del periziato si ritiene corretta una percentuale del 56%.
Diabete mellito tipo II. Ipertensione arteriosa
Tali condizioni patologiche vengono considerate insieme perché fattori di rischio importanti per le patologie cardiovascolari. Gli effetti combinati dell'ipertensione arteriosa e del diabete mellito sono causa di danni d'organo che, inizialmente subclinici e silenti, nel tempo possono sfociare in patologie cardiovascolari quali stroke, arteriopatia obliterante periferica, cardiopatia ischemica-ipertensiva, nefropatia con insufficienza renale, retinopatia con turbe del visus, ecc.
Nella documentazione clinica allegata agli atti, non sono presenti visite specialistiche od esami strumentali che comprovino la presenza di danno d'organo sebbene venga riferito in anamnesi, accidente cerebrovascolare occorso nel 2014 (vedi anche certificazione specialistica del 13.02.24 a firma del dr. presso la Clinica Lux s.r.l. Medicina Fisica e Riabilitazione di Persona_3
Sambuca di Sicilia). Data la rilevanza clinica di tali patologie, a parere del sottoscritto, è comunque opportuno tenerle in considerazione attribuendo una percentuale di invalidità. In particolare si può fare riferimento, per analogia, al codice 6441 che riporta la diagnosi di Miocardiopatia classe NYHA
I con percentuale tra 21-30%. Nel caso del periziato si può attribuire una percentuale pari al 26%.
Valutazione complessiva della percentuale di invalidità: Applicando il calcolo riduzionistico di
TH a tutte le percentuali fino ad ora considerate, si ottiene una percentuale complessiva pari al 96% più ulteriore 4% come previsto dall'art. 3 del D.L. 509/88, tenuto conto anche del fatto che la formula di TH non consente il raggiungimento del valore del 100%.
CONCLUSIONI
In base alla visita medico legale effettuata ed in base all'attenta disamina della documentazione sanitaria allegata agli atti e sulla scorta delle considerazioni sopra riportate, il ricorrente sig.
, è affetto da "Obesità con complicanze artrosiche ad incidenza funzionale. Parte_1
Displasia congenita dell'anca sinistra e piede torto congento sinistro. Emiparesi sinistra da esiti di encefalopatia vascolare connatale. Disturbo bipolare con necessità di trattamento farmacologico continuo. Diabete mellito tipo II. Ipertensione arteriosa".
Tale complesso morboso, a parere dello scrivente ed in risposta al quesito del Giudicante, determina un'invalidità con riduzione permanente dell'attività lavorativa pari al 100% a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che il ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto un'invalidità con riduzione permanente dell'attività lavorativa pari al 100% a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa Le vanno riconosciute le spese legali che liquida come in dispositivo. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti sanitari per il Parte_1 riconoscimento di un'invalidità con riduzione permanente dell'attività lavorativa pari al 100% a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa;
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1 liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 19/12/2025 Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini