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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 17/11/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto:
dott. ssa FA AL Presidente
giudice rel dott. ssa MO IA
giudice dott. Niccolò Stanzani Maserati
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
letto i l ricorso n. 183-1/2025 proposto nell'interesse di:
(c.f. e p.iva P.IVA 1 Controparte 1 capitale sociale euro 60.000,00 integralmente versato, numero di iscrizione al Registro Imprese di Reggio MI
205931), con sede in Reggio MI (RE), P.IVA 1 REA RE
Via Fratelli Cervi n. 59 E-F, in persona dell'amministratore unico Dott. Controparte_2 (c.f. C.F. 1
rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Lo Presti del Foro di
Padova (C.F. Codice Fiscale 2
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la ricorrente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
ritenuto che, a seguito della recente modifica del CCII ad
opera del correttivo che ha chiarito all'art. 2 lett.m-bis,
che tra gli strumenti di regolazione dell'insolvenza, non rientra la liquidazione giudiziale e, all'art. 40, co. 2, CCII, ha precisato che la domanda di apertura della liquidazione deve da coloro che essere solo sottoscritta ne hanno la rappresentanza (a differenza degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza in cui la domanda deve essere approvata a norma dell'art. 120bis CCII) sia sufficiente la sottoscrizione del ricorso da parte di chi ha la rappresentanza legale;
visto il deposito integrativo in data 13 novembre 2024 del
ricorso sottoscritto dal legale rappresentante della società;
è soggetto alla disciplina sui considerato che il debitore ex artt. 11 2 procedimenti concorsuali e 121 CCI;
che srlCentro Terapia Riabilitativa versa ritenuto effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come di desumibile dalle stesse dichiarazioni della ricorrente e dalla documentazione versata in atti;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la
dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
РОМ
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte 1 (c. f. e p.iva P.IVA 1 di iscrizione al Registro Imprese di Reggio MI numero
205931), con sede in Reggio MI (RE), P.IVA 1 REA RE
Via Fratelli Cervi n. 59 E-F, in persona dell'amministratore unico Dott. Controparte_2 (c.f. C.F. 1 nomina la dott.ssa Simona IA Giudice Delegato per la procedura e nomina l'Avv. Ilaria Lenzini curatrice, che alla luce dell'organizzazione dello studio risulta allo stato in
grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad dati dell'anagrafeaccedere tributaria e alle banche (
1
)
dell'archivio dei rapporti finanziari;
B 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad
estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei
clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D. L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n.
successive modificazioni;
4) ad acquisire la 122 e documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della
società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la
documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis C.C. i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già
non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 17
all'esame dello stato febbraio 2026 ore 9 per procedere passivo, davanti al Giudice Delegato;
il termine perentorio di trenta giorni prima assegna dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose
in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la
documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201
CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta unelettronica certificata del curatore e con spedizione da indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande
mediante deposito О invio per posta presso la trasmesse cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio
telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette altresì essere indicato l'indirizzo di posta domande dovrà
certificata al quale i ricorrenti intendono elettronica ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che,
in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive mediante deposito in verranno effettuate esclusivamente cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, CO. 3, CCI;
segnala al
Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle
Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande
da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la
presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed iscritta
presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. co. 4, CCI.491
Così deciso il 13 novembre 2025 nella camera di consiglio
Concorsuali del Tribunale di Reggio della Sezione Procedure
MI
il giudice rel.
MO IA
il Presidente
FA AL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto:
dott. ssa FA AL Presidente
giudice rel dott. ssa MO IA
giudice dott. Niccolò Stanzani Maserati
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
letto i l ricorso n. 183-1/2025 proposto nell'interesse di:
(c.f. e p.iva P.IVA 1 Controparte 1 capitale sociale euro 60.000,00 integralmente versato, numero di iscrizione al Registro Imprese di Reggio MI
205931), con sede in Reggio MI (RE), P.IVA 1 REA RE
Via Fratelli Cervi n. 59 E-F, in persona dell'amministratore unico Dott. Controparte_2 (c.f. C.F. 1
rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Lo Presti del Foro di
Padova (C.F. Codice Fiscale 2
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la ricorrente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
ritenuto che, a seguito della recente modifica del CCII ad
opera del correttivo che ha chiarito all'art. 2 lett.m-bis,
che tra gli strumenti di regolazione dell'insolvenza, non rientra la liquidazione giudiziale e, all'art. 40, co. 2, CCII, ha precisato che la domanda di apertura della liquidazione deve da coloro che essere solo sottoscritta ne hanno la rappresentanza (a differenza degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza in cui la domanda deve essere approvata a norma dell'art. 120bis CCII) sia sufficiente la sottoscrizione del ricorso da parte di chi ha la rappresentanza legale;
visto il deposito integrativo in data 13 novembre 2024 del
ricorso sottoscritto dal legale rappresentante della società;
è soggetto alla disciplina sui considerato che il debitore ex artt. 11 2 procedimenti concorsuali e 121 CCI;
che srlCentro Terapia Riabilitativa versa ritenuto effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come di desumibile dalle stesse dichiarazioni della ricorrente e dalla documentazione versata in atti;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la
dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
РОМ
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte 1 (c. f. e p.iva P.IVA 1 di iscrizione al Registro Imprese di Reggio MI numero
205931), con sede in Reggio MI (RE), P.IVA 1 REA RE
Via Fratelli Cervi n. 59 E-F, in persona dell'amministratore unico Dott. Controparte_2 (c.f. C.F. 1 nomina la dott.ssa Simona IA Giudice Delegato per la procedura e nomina l'Avv. Ilaria Lenzini curatrice, che alla luce dell'organizzazione dello studio risulta allo stato in
grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad dati dell'anagrafeaccedere tributaria e alle banche (
1
)
dell'archivio dei rapporti finanziari;
B 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad
estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei
clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D. L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n.
successive modificazioni;
4) ad acquisire la 122 e documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della
società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la
documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis C.C. i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già
non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 17
all'esame dello stato febbraio 2026 ore 9 per procedere passivo, davanti al Giudice Delegato;
il termine perentorio di trenta giorni prima assegna dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose
in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la
documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201
CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta unelettronica certificata del curatore e con spedizione da indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande
mediante deposito О invio per posta presso la trasmesse cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio
telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette altresì essere indicato l'indirizzo di posta domande dovrà
certificata al quale i ricorrenti intendono elettronica ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che,
in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive mediante deposito in verranno effettuate esclusivamente cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, CO. 3, CCI;
segnala al
Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle
Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande
da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la
presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed iscritta
presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. co. 4, CCI.491
Così deciso il 13 novembre 2025 nella camera di consiglio
Concorsuali del Tribunale di Reggio della Sezione Procedure
MI
il giudice rel.
MO IA
il Presidente
FA AL