CASS
Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/03/2024, n. 9977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9977 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DEBA GI nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 17/11/2023 del TRIBUNALE DI BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LA RD, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore avv. Vincenzo Operamolla, che ha chiesto che sia dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, con rinuncia allo stesso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 17 novembre 2023 il Tribunale di Bari, rigettando la richiesta di riesame, confermava l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Trani aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di IU ELRB per i reati di frode nelle pubbliche forniture, truffa aggravata e violazione normativa rifiuti. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 9977 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 05/03/2024 2. Ha proposto ricorso IU ELRB, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari. 3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti;
il Procuratore generale e il 'difensore hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 4. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il difensore del ricorrente, nelle conclusioni trasmesse il 5 febbraio 2024, ha comunicato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la misura cautelare è stata revocata. Risulta dagli atti trasmessi a questa Corte che in data 29 gennaio 2024 il G.i.p. del Tribunale di Trani ha sostituito la misura coercitiva degli arresti domiciliari con una misura interdittiva. 5. Poiché il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione è sopraggiunto successivamente alla sua presentazione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in conformità al principio statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte in diverse pronunce (n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168; n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 05/03/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LA RD, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore avv. Vincenzo Operamolla, che ha chiesto che sia dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, con rinuncia allo stesso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 17 novembre 2023 il Tribunale di Bari, rigettando la richiesta di riesame, confermava l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Trani aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di IU ELRB per i reati di frode nelle pubbliche forniture, truffa aggravata e violazione normativa rifiuti. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 9977 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 05/03/2024 2. Ha proposto ricorso IU ELRB, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari. 3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti;
il Procuratore generale e il 'difensore hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 4. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il difensore del ricorrente, nelle conclusioni trasmesse il 5 febbraio 2024, ha comunicato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la misura cautelare è stata revocata. Risulta dagli atti trasmessi a questa Corte che in data 29 gennaio 2024 il G.i.p. del Tribunale di Trani ha sostituito la misura coercitiva degli arresti domiciliari con una misura interdittiva. 5. Poiché il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione è sopraggiunto successivamente alla sua presentazione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in conformità al principio statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte in diverse pronunce (n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168; n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 05/03/2024.