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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/12/2025, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1845 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. PELUSO
[...] C.F._1
EN e con l'avv. stabilito PELUSO FRANCESCO;
ricorrente contro
(c.f. Controparte_1
) con la dott.ssa e con il dott. P.IVA_1 Controparte_2
Controparte_3
resistente avente ad oggetto: Altre ipotesi
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 6 Il ricorrente, premesso di avere svolto attività di docenza in virtù di contratti a termine negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 afferma di non avere mai ottenuto la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche, ossia la c.d. “Carta del docente”, di importo pari ad €
500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola” –
D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari.
Afferma che tale disciplina deve ritenersi contrastante con la clausola
4 dell'Accordo quadro del 18.03.99 sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE, nonché con gli artt. 63 e 64 del
CCNL di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente.
Chiede quindi che il Tribunale voglia condannare il CP_1
convenuto all'assegnazione in suo favore della Carta elettronica in parola per ciascuno degli anni scolastici di cui sopra.
Il chiede nel merito il rigetto del ricorso, Controparte_1
sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus al personale docente assunto a tempo determinato e che la denunziata diversità di disciplina (rispettivamente riguardante i docenti di ruolo e quelli c.d. precari) non ha natura discriminatoria.
***
La disciplina della “Carta del docente” è contenuta nell'art. 1, comma
121, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (“La Buona Scuola”), che prevede l'assegnazione di una carta elettronica del valore nominale di € 500 annui ai docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche statali,
Pagina 2 di 6 finalizzata alla formazione continua e alla valorizzazione delle competenze professionali.
Il D.P.C.M. 23 settembre 2015, n. 32313, e il successivo D.P.C.M. 28 novembre 2016, hanno definito i criteri e le modalità di assegnazione, limitando il beneficio ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, escludendo quindi il personale assunto con contratto a tempo determinato.
Parte ricorrente nonostante abbia lavorato con contratti a tempo determinato negli AA.SS. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 pur espletando mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposto agli stessi obblighi formativi, non ha goduto del beneficio della carta elettronica.
Tale esclusione, tuttavia, è stata oggetto di censura da parte del Consiglio di Stato, che con sentenza n. 1842 del 18 marzo 2022 ha annullato il D.P.C.M. 2015, ritenendo la limitazione priva di giustificazione oggettiva, anche alla luce degli artt. 63 e 64 del CCNL
Scuola del 29 novembre 2007, che disciplinano la formazione obbligatoria senza distinguere tra personale di ruolo e precario.
La questione è stata sottoposta alla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21, ha interpretato la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva
1999/70/CE, affermando che: “Essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato il beneficio di un vantaggio finanziario di € 500 annui, concesso per sostenere la formazione continua e valorizzare le competenze professionali.” La Corte ha sancito, dunque, che il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato
(clausola 4 dell'Accordo quadro) è vincolante, che la formazione
Pagina 3 di 6 obbligatoria riguarda tutti i docenti, indipendentemente dal tipo di contratto, ed infine, che la natura temporanea del rapporto di lavoro non costituisce una ragione oggettiva per negare il beneficio.
In attuazione di tale pronuncia, il decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, ha esteso la Carta docente anche ai docenti con supplenza annuale su posto vacante e disponibile, ma solo per l'anno 2023 (art. 15).
La Corte di Cassazione, successivamente, con sentenza n. 29961 del
27 ottobre 2023, ha riconosciuto il diritto alla Carta docente anche ai docenti non di ruolo con incarichi annuali fino al 31 agosto o al termine delle attività didattiche, precisando che la decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio non è opponibile ai precari, i quali possono accedere al beneficio solo tramite riconoscimento giudiziale.
Da ultimo, la Corte di Giustizia UE, con sentenza del 3 luglio 2025, causa C-268/24, ha stabilito che l'esclusione automatica dei docenti con supplenze brevi viola il diritto comunitario, in quanto discriminatoria. La Corte ha, infatti, affermato che anche i supplenti brevi svolgono mansioni identiche ai colleghi di ruolo, che la mancata conclusione dell'anno scolastico non costituisce una valida ragione oggettiva e che i docenti con incarichi brevi possono avere maggiori necessità formative, specie se all'inizio della carriera o impegnati in più materie e scuole.
La Corte ha inoltre ribadito che la quantità di lavoro prestata non è un criterio valido per negare il beneficio, e che la differenza di trattamento eccede quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla normativa.
In definitiva e alla luce di tali pronunce, deve ritenersi che tutti i docenti, anche coloro che hanno contratti di breve o brevissima durata,
Pagina 4 di 6 abbiano diritto al riconoscimento del beneficio economico previsto dall'art. 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015, in quanto svolgono attività didattiche e formative comparabili a quelle dei docenti di ruolo.
Ciò posto e venendo al caso di specie, avendo parte ricorrente documentato di avere, per tutti gli anni scolastici indicati in ricorso, ricevuto “incarichi per docenza” (cfr. contratti in atti) e di essere inserita nel sistema delle docenze scolastiche, in quanto titolare di contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'a.s. 2023/2024 (cfr. all. al ricorso), va indubbiamente dichiarato il diritto della stessa a fruire della “Carta del docente”, mediante adempimento in forma specifica, per gli anni di servizio svolti a tempo determinato di cui vi è stata data prova in giudizio e nei termini di cui al dispositivo.
Il va per l'effetto condannato a porre in Controparte_1
essere gli adempimenti necessari a consentire l'effettiva fruizione di detta Carta elettronica, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito per gli anni accertati alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico dell resistente, nella misura liquidata in CP_4
dispositivo avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva svolta e alla serialità del contenzioso, e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente, che ne hanno fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, contrariis reiectis:
Pagina 5 di 6 - dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi assegnata in relazione a ciascuno degli anni scolastici indicati in ricorso la carta docente e di percepire per ciascuna annualità l'importo per aggiornamento e formazione previsto dalla legge 107/2015, art. 1 comma 121 (valore nominale annuo € 500,00);
- condanna il ad accreditare l'importo di euro 1.500,00, CP_1
oltre accessori, sulla carta elettronica da assegnare alla parte ricorrente;
- condanna il al pagamento, in favore del Controparte_1
ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 1.030,00 e € 49,00 per contributo unificato oltre iva c.pa. rimborso spese forfettario del 15%, distratte in favore dell'avv. Vincenzo Peluso e dell'avv. stabilito Francesco Peluso.
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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