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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 27/11/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 183/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott. Nicola Caschili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 183 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Cardedu presso lo studio dell'Avv. Rita Deidda, che lo rappresenta e difende, come da delega a margine dell'atto di citazione, attore contro
(c.f. e p.iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Baunei, presso lo studio dell'Avv. Stefano Orrù, che la rappresenta e difende, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta e
, , , CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
, , , Controparte_7 CP_8 Controparte_9 CP_10 [...]
, CP_11 Controparte_12 Controparte_13 CP_14
, ,
[...] CP_15 Controparte_16 CP_17 CP_18
,
[...] CP_19 CP_20 CP_21 CP_22
, Controparte_23 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attore (note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. del 3.11.2025): “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvedere:
a) dichiarare (nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Antonio Sogliano n. 52, C.F.: ) proprietario per C.F._1 intervenuta usucapione ventennale dei seguenti immobili:
- terreno sito in agro di Cardedu in località “Buoncammino”, censito al Catasto
Terreni del Comune di Cardedu al Foglio 33 mappale 470 di are 3 e ca 52, R.D.
€ 0,36, R.A. € 0,33 e mappale 361 di are 38 e ca 53, R.D. e R.A. € 4,97, della superficie di 4.205 metri quadrati circa, confinante con strada provinciale Pelau-
Buoncammino, con proprietà con proprietà eredi con proprietà Per_1 Per_2
e con la Prebenda Parrocchiale di Gairo Sant'Elena, salvo altri. CP_21
- fabbricato sito in agro di Cardedu, in località “Buoncammino”, censito al
Catasto Fabbricati del Comune di Cardedu al Foglio 33 mappale 329, Piano S1-
T-1, Cat. A03, di vani 5,5, R. € 278,37, coerente con proprietà , CP_21 proprietà ed altro terreno di proprietà dell'attore medesimo. Per_1
b) Con vittoria di competenze e spese di giudizio in caso di opposizione.”
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire Parte_1 dichiarare di essere proprietario, per intervenuta usucapione, degli immobili siti in agro del Comune di Cardedu e distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Gairo al foglio 33 particella 329 e al Catasto Terreni al foglio 33, particelle 470 e 361, costituenti un unico appezzamento.
L'attore ha dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato, da oltre vent'anni, dei suddetti immobili siti in Cardedu in località Buoncammino. In particolare, lo stesso ha assunto di avere recintato il fondo in parte con pali e rete metallica e in parte con muro in blocchetti di cemento e ringhiere in ferro e posizionando un cancello in ferro all'ingresso, nonché curando e raccogliendo i frutti dell'oliveto e del giardino ivi presenti, anche incaricando terze persone di provvedere alla raccolta dei frutti e della pulizia del terreno e realizzando un pozzo da cui lo stesso attinge l'acqua sia per uso agricolo che domestico.
Inoltre, l'attore ha assunto di essersi occupato della ristrutturazione del rudere presente sul terreno, composto da un piano seminterrato, un piano terra ed un primo piano, che egli ha destinato ad abitazione della propria famiglia, dove la stessa dimora quando si trasferisce in Sardegna durante il periodo estivo. Il contraddittorio è stato instaurato partendo dall'individuazione degli intestatari catastali dei terreni oggetto della domanda, i quali, ove ancora in vita, sono stati citati in giudizio, mentre, ove defunti, sono stati citati coloro che, sulla base dei certificati di stato di famiglia storico, rilasciati dagli Ufficiali d'Anagrafe dei competenti Comuni, e secondo l'id quod plerumque accidit, hanno assunto la qualità di eredi dei predetti e, quindi, di controinteressati rispetto alla domanda di usucapione oggetto del presente giudizio (art. 102 c.p.c.).
Dalle ispezioni ipotecarie allegate, coprenti l'arco dell'ultimo ventennio rilevante ai fini dell'accertamento della maturata usucapione e prodotte per gli immobili catastalmente identificati, anche nei passaggi intermedi, è emersa, nei registri di pubblicità immobiliare, la trascrizione di tre atti per causa di morte (dichiarazione di successione) e di due atti amministrativi di devoluzione di beni in favore di enti ecclesiastici (di cui l'ultimo con cui il Vescovo di Lanusei ha devoluto alla di Gairo il mappale 470) i cui beneficiari sono stati regolarmente citati CP_1 in giudizio al fine della regolare instaurazione del contraddittorio.
Si è costituita in giudizio la , che ha Controparte_24 contestato il possesso asseritamente esercitato dall'attore su una porzione del terreno distinto catastalmente al foglio 33 particella 470, ritenendo generica la descrizione dallo stesso fornita in merito alle attività nelle quali detto possesso si sarebbe estrinsecato. La convenuta ha concluso chiedendo che, preliminarmente, venisse dichiarata la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, il rigetto della domanda attorea limitatamente alla parte della domanda relativa alla particella
470, foglio 33.
Con ordinanza del 17.10.2024, il giudice dott.ssa Giulia Aresu, preso atto dell'intervenuta conciliazione tra parte attrice e la convenuta
[...]
, la quale ha rinunciato a contestare la domanda di parte Controparte_1 attrice, ha dichiarato conciliata la lite tra le stesse parti con compensazione delle spese di lite e ha disposto la prosecuzione del giudizio.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n.
14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili oggetto di causa in capo all'attore per oltre vent'anni, almeno dagli anni
Novanta.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore sugli immobili oggetto della domanda, dei quali hanno individuato con esattezza e precisione i confini, che gli stessi hanno riconosciuto anche nell'estratto di mappa e nell'ortofotografia mostrati loro in udienza, individuando anche l'esatto identificativo catastale
(dichiarazioni dei testi e , rese all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
10.09.2025). e hanno riferito che, dagli anni Novanta, l'attore Testimone_1 Testimone_2 ha utilizzato un terreno sito in località Buoncammino, in agro di Cardedu, che lo stesso ha provveduto a recintare in parte con ringhiere, con rete metallica e pali in ferro e con muretto di blocchetti in cemento con sopra una rete metallica dell'altezza di circa un metro e che, per altra parte, lo stesso risulta privo di una vera e propria recinzione, essendo presenti piante di ulivo, di lentisco e rovi, di fichi d'india e di carrube. Inoltre, il fondo è chiuso con cancello in ferro dotato di serratura.
I testi hanno riferito che l'attore ha eseguito diversi lavori sull'immobile oggetto della domanda, tra cui un lastricato in pietra, che parte dal cancello e arriva sino all'ingresso della casa, nonché un muro di contenimento in cemento armato in corrispondenza di un ulivo secolare, quattro terrazzamenti in granito e dei muretti a secco. Inoltre, lo stesso ha realizzato un barbecue e la relativa copertura, dove lo stesso organizza delle cene conviviali e dove viene depositato il legnatico ricavato dalla pulizia delle piante di ulivo (teste ), nonché una riserva di Testimone_1 acqua che è utilizzata per l'irrigazione.
I testi hanno riferito, altresì, che l'attore provvede annualmente alla pulizia periodica del fondo servendosi di terze persone, che vi provvedono anche con l'ausilio di mezzi meccanici, occupandosi, invece, personalmente dei lavori agricoli quando si reca in Sardegna per le vacanze estive. Essi hanno precisato che sul fondo sono presenti degli alberi di ulivo, melograno, fico, aranci. Il teste ha riferito di occuparsi personalmente, su incarico dell'attore, della Tes_1 raccolta delle olive e della potatura delle relative piante.
Infine, i testi hanno riferito che l'attore ha ristrutturato la parte della casa, presente sul fondo, che era spettata in eredità alla madre, mantenendo all'esterno i muri perimetrali, ma senza modificare gli spazi interni, nonché realizzando gli impianti elettrici ed idraulici. In merito all'articolazione interna dell'immobile, i testi hanno saputo riferire che lo stesso è composto da un piano seminterrato, utilizzato come deposito, un piano terra, dove sono presenti la cucina, la zona giorno e un bagno, ed un piano superiore dove sono collocate le camere da letto. Inoltre, essi hanno riferito che l'attore continua ad occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile. Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore.
A supporto della domanda l'attore ha prodotto la documentazione attestante la presentazione della denuncia di inizio attività, datata 15.01.1997, relativa agli interventi di ristrutturazione eseguiti sul fabbricato oggetto della domanda (doc.
14 seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma VI c.p.c.) e l'avvenuto accatastamento del fabbricato oggetto della domanda in suo favore (doc. 13), nonché quella attestante il pagamento dei tributi relativi allo stesso immobile
(IMU) dall'anno 2000 all'attualità (docc. da 15 a 17).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha acquistato la proprietà degli immobili oggetto Parte_1 di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. ) proprietario Parte_1 C.F._1 degli immobili siti nel Comune di Cardedu e distinti al Catasto Terreni al foglio 33, particella 470 (pascolo) e particella 361 (seminativo) e al
Catasto Fabbricati del Comune di Cardedu al foglio 33, particella 329
(Categoria A/3);
2) Compensa le spese tra le parti.
Lanusei, 27.11.2025
Il Giudice dott. Nicola Caschili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott. Nicola Caschili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 183 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Cardedu presso lo studio dell'Avv. Rita Deidda, che lo rappresenta e difende, come da delega a margine dell'atto di citazione, attore contro
(c.f. e p.iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Baunei, presso lo studio dell'Avv. Stefano Orrù, che la rappresenta e difende, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta e
, , , CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
, , , Controparte_7 CP_8 Controparte_9 CP_10 [...]
, CP_11 Controparte_12 Controparte_13 CP_14
, ,
[...] CP_15 Controparte_16 CP_17 CP_18
,
[...] CP_19 CP_20 CP_21 CP_22
, Controparte_23 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attore (note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. del 3.11.2025): “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvedere:
a) dichiarare (nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Antonio Sogliano n. 52, C.F.: ) proprietario per C.F._1 intervenuta usucapione ventennale dei seguenti immobili:
- terreno sito in agro di Cardedu in località “Buoncammino”, censito al Catasto
Terreni del Comune di Cardedu al Foglio 33 mappale 470 di are 3 e ca 52, R.D.
€ 0,36, R.A. € 0,33 e mappale 361 di are 38 e ca 53, R.D. e R.A. € 4,97, della superficie di 4.205 metri quadrati circa, confinante con strada provinciale Pelau-
Buoncammino, con proprietà con proprietà eredi con proprietà Per_1 Per_2
e con la Prebenda Parrocchiale di Gairo Sant'Elena, salvo altri. CP_21
- fabbricato sito in agro di Cardedu, in località “Buoncammino”, censito al
Catasto Fabbricati del Comune di Cardedu al Foglio 33 mappale 329, Piano S1-
T-1, Cat. A03, di vani 5,5, R. € 278,37, coerente con proprietà , CP_21 proprietà ed altro terreno di proprietà dell'attore medesimo. Per_1
b) Con vittoria di competenze e spese di giudizio in caso di opposizione.”
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire Parte_1 dichiarare di essere proprietario, per intervenuta usucapione, degli immobili siti in agro del Comune di Cardedu e distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Gairo al foglio 33 particella 329 e al Catasto Terreni al foglio 33, particelle 470 e 361, costituenti un unico appezzamento.
L'attore ha dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato, da oltre vent'anni, dei suddetti immobili siti in Cardedu in località Buoncammino. In particolare, lo stesso ha assunto di avere recintato il fondo in parte con pali e rete metallica e in parte con muro in blocchetti di cemento e ringhiere in ferro e posizionando un cancello in ferro all'ingresso, nonché curando e raccogliendo i frutti dell'oliveto e del giardino ivi presenti, anche incaricando terze persone di provvedere alla raccolta dei frutti e della pulizia del terreno e realizzando un pozzo da cui lo stesso attinge l'acqua sia per uso agricolo che domestico.
Inoltre, l'attore ha assunto di essersi occupato della ristrutturazione del rudere presente sul terreno, composto da un piano seminterrato, un piano terra ed un primo piano, che egli ha destinato ad abitazione della propria famiglia, dove la stessa dimora quando si trasferisce in Sardegna durante il periodo estivo. Il contraddittorio è stato instaurato partendo dall'individuazione degli intestatari catastali dei terreni oggetto della domanda, i quali, ove ancora in vita, sono stati citati in giudizio, mentre, ove defunti, sono stati citati coloro che, sulla base dei certificati di stato di famiglia storico, rilasciati dagli Ufficiali d'Anagrafe dei competenti Comuni, e secondo l'id quod plerumque accidit, hanno assunto la qualità di eredi dei predetti e, quindi, di controinteressati rispetto alla domanda di usucapione oggetto del presente giudizio (art. 102 c.p.c.).
Dalle ispezioni ipotecarie allegate, coprenti l'arco dell'ultimo ventennio rilevante ai fini dell'accertamento della maturata usucapione e prodotte per gli immobili catastalmente identificati, anche nei passaggi intermedi, è emersa, nei registri di pubblicità immobiliare, la trascrizione di tre atti per causa di morte (dichiarazione di successione) e di due atti amministrativi di devoluzione di beni in favore di enti ecclesiastici (di cui l'ultimo con cui il Vescovo di Lanusei ha devoluto alla di Gairo il mappale 470) i cui beneficiari sono stati regolarmente citati CP_1 in giudizio al fine della regolare instaurazione del contraddittorio.
Si è costituita in giudizio la , che ha Controparte_24 contestato il possesso asseritamente esercitato dall'attore su una porzione del terreno distinto catastalmente al foglio 33 particella 470, ritenendo generica la descrizione dallo stesso fornita in merito alle attività nelle quali detto possesso si sarebbe estrinsecato. La convenuta ha concluso chiedendo che, preliminarmente, venisse dichiarata la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, il rigetto della domanda attorea limitatamente alla parte della domanda relativa alla particella
470, foglio 33.
Con ordinanza del 17.10.2024, il giudice dott.ssa Giulia Aresu, preso atto dell'intervenuta conciliazione tra parte attrice e la convenuta
[...]
, la quale ha rinunciato a contestare la domanda di parte Controparte_1 attrice, ha dichiarato conciliata la lite tra le stesse parti con compensazione delle spese di lite e ha disposto la prosecuzione del giudizio.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n.
14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili oggetto di causa in capo all'attore per oltre vent'anni, almeno dagli anni
Novanta.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore sugli immobili oggetto della domanda, dei quali hanno individuato con esattezza e precisione i confini, che gli stessi hanno riconosciuto anche nell'estratto di mappa e nell'ortofotografia mostrati loro in udienza, individuando anche l'esatto identificativo catastale
(dichiarazioni dei testi e , rese all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
10.09.2025). e hanno riferito che, dagli anni Novanta, l'attore Testimone_1 Testimone_2 ha utilizzato un terreno sito in località Buoncammino, in agro di Cardedu, che lo stesso ha provveduto a recintare in parte con ringhiere, con rete metallica e pali in ferro e con muretto di blocchetti in cemento con sopra una rete metallica dell'altezza di circa un metro e che, per altra parte, lo stesso risulta privo di una vera e propria recinzione, essendo presenti piante di ulivo, di lentisco e rovi, di fichi d'india e di carrube. Inoltre, il fondo è chiuso con cancello in ferro dotato di serratura.
I testi hanno riferito che l'attore ha eseguito diversi lavori sull'immobile oggetto della domanda, tra cui un lastricato in pietra, che parte dal cancello e arriva sino all'ingresso della casa, nonché un muro di contenimento in cemento armato in corrispondenza di un ulivo secolare, quattro terrazzamenti in granito e dei muretti a secco. Inoltre, lo stesso ha realizzato un barbecue e la relativa copertura, dove lo stesso organizza delle cene conviviali e dove viene depositato il legnatico ricavato dalla pulizia delle piante di ulivo (teste ), nonché una riserva di Testimone_1 acqua che è utilizzata per l'irrigazione.
I testi hanno riferito, altresì, che l'attore provvede annualmente alla pulizia periodica del fondo servendosi di terze persone, che vi provvedono anche con l'ausilio di mezzi meccanici, occupandosi, invece, personalmente dei lavori agricoli quando si reca in Sardegna per le vacanze estive. Essi hanno precisato che sul fondo sono presenti degli alberi di ulivo, melograno, fico, aranci. Il teste ha riferito di occuparsi personalmente, su incarico dell'attore, della Tes_1 raccolta delle olive e della potatura delle relative piante.
Infine, i testi hanno riferito che l'attore ha ristrutturato la parte della casa, presente sul fondo, che era spettata in eredità alla madre, mantenendo all'esterno i muri perimetrali, ma senza modificare gli spazi interni, nonché realizzando gli impianti elettrici ed idraulici. In merito all'articolazione interna dell'immobile, i testi hanno saputo riferire che lo stesso è composto da un piano seminterrato, utilizzato come deposito, un piano terra, dove sono presenti la cucina, la zona giorno e un bagno, ed un piano superiore dove sono collocate le camere da letto. Inoltre, essi hanno riferito che l'attore continua ad occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile. Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore.
A supporto della domanda l'attore ha prodotto la documentazione attestante la presentazione della denuncia di inizio attività, datata 15.01.1997, relativa agli interventi di ristrutturazione eseguiti sul fabbricato oggetto della domanda (doc.
14 seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma VI c.p.c.) e l'avvenuto accatastamento del fabbricato oggetto della domanda in suo favore (doc. 13), nonché quella attestante il pagamento dei tributi relativi allo stesso immobile
(IMU) dall'anno 2000 all'attualità (docc. da 15 a 17).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha acquistato la proprietà degli immobili oggetto Parte_1 di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. ) proprietario Parte_1 C.F._1 degli immobili siti nel Comune di Cardedu e distinti al Catasto Terreni al foglio 33, particella 470 (pascolo) e particella 361 (seminativo) e al
Catasto Fabbricati del Comune di Cardedu al foglio 33, particella 329
(Categoria A/3);
2) Compensa le spese tra le parti.
Lanusei, 27.11.2025
Il Giudice dott. Nicola Caschili