Art. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 90 - all'elenco degli istituti annessi alla facolta' di farmacia e' aggiunto il seguente: istituto policattedra di scienze farmacologiche.
L'art. 187, relativo alle tasse e soprattasse della scuola per i tecnici di istituti medico-biologici, e' soppresso e sostituito dal seguente:
tassa di iscrizione . . . . . . . . . L. 50.000
soprattassa di esame. . . . . . . . . L. 7.000
tassa di ammissione all'esame
di diploma . . . . . . . . . . . . . L. 10.000
tassa erariale di diploma. . . . . . . L. 6.000
tassa di diploma . . . . . . . . . . . L. 5.000
Veduto lo statuto dell'Universita' di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 90 - all'elenco degli istituti annessi alla facolta' di farmacia e' aggiunto il seguente: istituto policattedra di scienze farmacologiche.
L'art. 187, relativo alle tasse e soprattasse della scuola per i tecnici di istituti medico-biologici, e' soppresso e sostituito dal seguente:
tassa di iscrizione . . . . . . . . . L. 50.000
soprattassa di esame. . . . . . . . . L. 7.000
tassa di ammissione all'esame
di diploma . . . . . . . . . . . . . L. 10.000
tassa erariale di diploma. . . . . . . L. 6.000
tassa di diploma . . . . . . . . . . . L. 5.000