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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/11/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1388/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09/04/2025
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. SARDELLA GIUSEPPE, giusta procura in Parte_1 atti, presso il cui studio, sito in Trani al corso Manzoni n. 60, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. BUCCI RENATO, giusta procura in Controparte_1 atti, presso il cui studio, sito in Corato al largo Plebiscito n. 12, è elettivamente domiciliato;
Resistente
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/04/2025, ha chiesto pronunciarsi la separazione dal Parte_1 coniuge , con il quale ha contratto matrimonio concordatario in Corato il Controparte_1
28/4/2016 (atto n. 8, parte II, serie A, anno 2016).
Con decreto del 17/4/2025 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in pari data. Instaurato il contraddittorio, con memoria dell'8/7/2025 si è costituito , non Controparte_1 opponendosi alla domanda di separazione personale, ma chiedendo il rigetto delle richieste formulate dalla ricorrente con l'atto introduttivo e l'accoglimento delle proprie conclusioni.
All'udienza del 9/7/2025 il Giudice ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. ed ha rinviato alla successiva udienza del 1/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte, per la verifica delle determinazioni delle parti in ordine alla proposta.
Quindi, con note depositate in sostituzione dell'udienza del 1/10/2025, le parti, recependo la proposta del Giudice relatore, hanno chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui alla convenzione depositata in data 30/9/2025.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore nata il [...], non sono in contrasto con gli interessi della stessa, Per_1 stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra le parti, in conformità all'interesse della minore ed alle norme imperative.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio concordatario in Corato il 28/4/2016 alle
[...] condizioni della convenzione sottoscritta il 29.9.2025 e depositata in data 30.9.2025, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Spese compensate;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corato, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 4/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Francesco Pellecchia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09/04/2025
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. SARDELLA GIUSEPPE, giusta procura in Parte_1 atti, presso il cui studio, sito in Trani al corso Manzoni n. 60, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. BUCCI RENATO, giusta procura in Controparte_1 atti, presso il cui studio, sito in Corato al largo Plebiscito n. 12, è elettivamente domiciliato;
Resistente
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/04/2025, ha chiesto pronunciarsi la separazione dal Parte_1 coniuge , con il quale ha contratto matrimonio concordatario in Corato il Controparte_1
28/4/2016 (atto n. 8, parte II, serie A, anno 2016).
Con decreto del 17/4/2025 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in pari data. Instaurato il contraddittorio, con memoria dell'8/7/2025 si è costituito , non Controparte_1 opponendosi alla domanda di separazione personale, ma chiedendo il rigetto delle richieste formulate dalla ricorrente con l'atto introduttivo e l'accoglimento delle proprie conclusioni.
All'udienza del 9/7/2025 il Giudice ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. ed ha rinviato alla successiva udienza del 1/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte, per la verifica delle determinazioni delle parti in ordine alla proposta.
Quindi, con note depositate in sostituzione dell'udienza del 1/10/2025, le parti, recependo la proposta del Giudice relatore, hanno chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui alla convenzione depositata in data 30/9/2025.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore nata il [...], non sono in contrasto con gli interessi della stessa, Per_1 stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra le parti, in conformità all'interesse della minore ed alle norme imperative.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio concordatario in Corato il 28/4/2016 alle
[...] condizioni della convenzione sottoscritta il 29.9.2025 e depositata in data 30.9.2025, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Spese compensate;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corato, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 4/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Francesco Pellecchia