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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 971/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2815/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Somma Vesuviana - Sede 80049 Somma Vesuviana NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Geset Italia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1810/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 03/02/2025
Atti impositivi: - SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n. 2815/2025 Ricorrente_1 ha appellato, sul capo relativo alla spese e competenze la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 1810/2025, con la quale è stata dichiarata cessata la materia del contendere, nei confronti del Comune di Somma Vesuviana e della GE.
SE:T. con compensazione delle spese e competenze di giudizio.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n. 62412/2024 emessa dalla GE.SE.T. ITALIA S.P.A. per conto del Comune di Somma Vesuviana, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 2.302,80 a titolo di imposta comunale sulla pubblicità per gli anni
2009/2010, sostenendo la nullità dell'intimazione in quanto notificatagli dopo la chiusura della procedura fallimentare della ditta individuale Società_1, di cui era stato curatore.
Si costituiva la Concessionaria che dichiarava di aver annullato l'atto in autotutela e chiedeva la cessata materia del contendere.
Con la impugnata decisione la Corte di I grado, G. U., ha dichiarato estinto il giudizio, compensando le spese in ragione del disposto annullamento.
Con l'appello in esame si richiamano i principi in materia e si chiede la liquidazione delle spese e competenze del primo grado, nonché di quelle del grado di appello, con distrazione al difensore anticipatario.
Si è costituita ala GE.SE.T. ritenendo corretta la disposta compensazione.
Non si è costituito il Comune..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La risposta allo specifico motivo di appello richiede alcune considerazioni preliminari.
E' noto, infatti, che con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
In tale occasione i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto per il quale: "poiché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui sia denunciata la violazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ, (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), che la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del
Giudice delle leggi".
Pertanto la possibilità della compensazione non è più ristretta alle sole ipotesi dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., così come modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dall'Il dicembre 2014), ma altresì allorchè sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ed è con riferimento a tali principi che il giudice del merito deve valutare tale possibilità.
Nel caso in esame non risultano sussistere quelle particolari condizioni che la ormai non più recente modifica legislativa pone a base della possibilità di compensazione delle spese e competenze fra le parti, né il giudice di primo grado ha fornito una motivazione idonea sul punto, in quanto l'annullamento è avvenuto dopo la proposizione del ricorso, per cui avrebbe potuto incidere solo sulla quantificazione delle spese in ragione del ridotto impegno professionale.
L'appello va pertanto accolto, con condanna degli appellati al pagamento, in solido, delle spese e competenze del doppio grado, liquidate complessivamente per le varie fasi processuali nei minimi tariffari, in ragione del valore della controversia e del limitato impegno professionale, in Euro 430,00 per il I grado ed in Euro 340,00 per il II grado, oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT,
P.Q.M.
In parziale riforma della impugnata decisione, accoglie l'appello.
Condanna gli appellati al pagamento in solido delle spese e competenze del doppio grado, liquidate in
Euro 430,00 per il I grado ed in Euro 340,00 per il II grado, oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT,.
Napoli 05 novembre 2025
Il Presidente est
ED MO
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2815/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Somma Vesuviana - Sede 80049 Somma Vesuviana NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Geset Italia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1810/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 03/02/2025
Atti impositivi: - SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n. 2815/2025 Ricorrente_1 ha appellato, sul capo relativo alla spese e competenze la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 1810/2025, con la quale è stata dichiarata cessata la materia del contendere, nei confronti del Comune di Somma Vesuviana e della GE.
SE:T. con compensazione delle spese e competenze di giudizio.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n. 62412/2024 emessa dalla GE.SE.T. ITALIA S.P.A. per conto del Comune di Somma Vesuviana, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 2.302,80 a titolo di imposta comunale sulla pubblicità per gli anni
2009/2010, sostenendo la nullità dell'intimazione in quanto notificatagli dopo la chiusura della procedura fallimentare della ditta individuale Società_1, di cui era stato curatore.
Si costituiva la Concessionaria che dichiarava di aver annullato l'atto in autotutela e chiedeva la cessata materia del contendere.
Con la impugnata decisione la Corte di I grado, G. U., ha dichiarato estinto il giudizio, compensando le spese in ragione del disposto annullamento.
Con l'appello in esame si richiamano i principi in materia e si chiede la liquidazione delle spese e competenze del primo grado, nonché di quelle del grado di appello, con distrazione al difensore anticipatario.
Si è costituita ala GE.SE.T. ritenendo corretta la disposta compensazione.
Non si è costituito il Comune..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La risposta allo specifico motivo di appello richiede alcune considerazioni preliminari.
E' noto, infatti, che con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
In tale occasione i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto per il quale: "poiché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui sia denunciata la violazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ, (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), che la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del
Giudice delle leggi".
Pertanto la possibilità della compensazione non è più ristretta alle sole ipotesi dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., così come modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dall'Il dicembre 2014), ma altresì allorchè sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ed è con riferimento a tali principi che il giudice del merito deve valutare tale possibilità.
Nel caso in esame non risultano sussistere quelle particolari condizioni che la ormai non più recente modifica legislativa pone a base della possibilità di compensazione delle spese e competenze fra le parti, né il giudice di primo grado ha fornito una motivazione idonea sul punto, in quanto l'annullamento è avvenuto dopo la proposizione del ricorso, per cui avrebbe potuto incidere solo sulla quantificazione delle spese in ragione del ridotto impegno professionale.
L'appello va pertanto accolto, con condanna degli appellati al pagamento, in solido, delle spese e competenze del doppio grado, liquidate complessivamente per le varie fasi processuali nei minimi tariffari, in ragione del valore della controversia e del limitato impegno professionale, in Euro 430,00 per il I grado ed in Euro 340,00 per il II grado, oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT,
P.Q.M.
In parziale riforma della impugnata decisione, accoglie l'appello.
Condanna gli appellati al pagamento in solido delle spese e competenze del doppio grado, liquidate in
Euro 430,00 per il I grado ed in Euro 340,00 per il II grado, oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT,.
Napoli 05 novembre 2025
Il Presidente est
ED MO