Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 971
CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Accolto
    Compensazione delle spese

    La Corte ritiene che l'annullamento dell'atto impositivo in autotutela, avvenuto dopo la proposizione del ricorso, non giustifichi la compensazione delle spese, ma possa incidere solo sulla quantificazione delle stesse. Si richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 sull'illegittimità dell'art. 92 c.p.c. e la possibilità di compensazione solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.

  • Accolto
    Condanna alle spese del grado di appello

    La Corte accoglie l'appello e condanna gli appellati al pagamento delle spese e competenze del doppio grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 971
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 971
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo