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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 03/11/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Udine,
Seconda Sezione Civile, in persona del Presidente Istruttore, in funzione di Giudice
unico, dott.ssa Anna FASAN
ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 2574/2023 R.G. promossa con ricorso ex art. 281-decies c.p.c dd.
4.9.2023 e notificato, a mezzo servizio
UNEP, in data 28.9.2023 da:
, (C. F. ), res. in Pozzuolo del Parte_1 C.F._1
FR (UD), rappr. e difesa dal proc. e dom. avv. Gabriella Pozzetto
giusta procura alle liti allegata al ricorso,
ricorrente;
contro
(CF , res. in Durazzo CP_1 C.F._2
(Albania), rappr. e difesa dal proc. e dom. avv. Cristina Simeoni,
giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 23.05.2025,
1
resistente;
avente ad oggetto: contratti atipici – azione ex art. 2932 c.c..
Causa iscritta a ruolo il 5.9.2023 e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c. all'udienza dell'8.10.2025
sulle precisate seguenti
CONCLUSIONI:
per parte ricorrente: “Nel merito: accertato l'inadempimento della concedente al contratto di concessione del godimento CP_1
con diritto di acquisto ai sensi dell'art. 23 D.L. 133/2014 dd.
02.09.2019, a rogito del notaio di Udine, rep. Persona_1
n. 219.325-racc. n. 59.745, così come prorogato nel termine con contratto di data 15.12.2021 a rogito del notaio di Persona_2
Udine, rep. n. 91.225-racc. n. 36.604, pronunciarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., sentenza che produca l'effetto di trasferire la piena proprietà in capo a del seguente immobile: unità Parte_1
commerciale ad uso bar e sala gioco con locale cucina e servizio al piano terra e cantina al piano scantinato, sita in Comune di Pozzuolo
del FR (UD) Viale Europa 7, catastalmente identificata al Comune
e Mappa di Pozzuolo del FR, Catasto Fabbricati, Foglio 14 part. n.
249 sub 6, Viale Europa 7, P. S1-T, cat. C/1, cl. 5, mq 151, superficie catastale mq 157, rendita catastale € 2.012,01, unitamente alla relativa quota di 1/3 dell'area scoperta di pertinenza, già bene comune non censibile al Foglio 14 part. n. 249 sub 8, ora area urbana censita al Foglio 14 part. n. 249 sub 12 e 13; ordinarsi alla 2 convenuta di provvedere alla cancellazione delle CP_1
seguenti formalità pregiudizievoli iscritte su tale immobile: a) ipoteca giudiziale dd. 07.07.2009 ai nn. 19752/3224 a favore di
[...]
dell'importo di € 3.000,00 a carico della signora CP_2
, dante causa della parte concedente;
Parte_2 CP_1
b) ipoteca volontaria dd. 06.12.2006 ai nn. 39764/8232 a favore della dell'importo complessivo di € 120.000,00; Controparte_3
c) ipoteca giudiziale dd. 17.12.2009 ai nn.37988/7448 a favore di ell'importo di € 7.000,00 ed a carico della Controparte_2
signora , dante causa di;
nonché di Parte_2 CP_1
ogni altra eventualmente frattanto iscritta, ancorchè non opponibile alla sig.ra sottoporsi a condizione e subordinarsi il Parte_1
pagamento, da parte di del residuo prezzo di vendita, di Parte_1
complessivi € 65.000,00, ovvero della minor misura ritenuta di giustizia o che risulterà all'esito del giudizio, anche per effetto di compensazione fra i crediti riconosciuti in favore dell'attrice ed il residuo prezzo di compravendita - all'integrale cancellazione di ogni formalità pregiudizievole da parte di;
fissarsi ogni altra CP_1
ulteriore condizione e modalità di versamento del residuo prezzo che risulti idonea a garantire l'acquisto del bene libero da vincoli, a garantirlo dall'eventuale evizione ed a salvaguardare l'equilibrio sinallagmatico dei contrapposti interessi delle parti, ovvero, in particolare: a) precisarsi che per effetto dell'accoglimento della domanda, sussiste la legittimazione di previa Parte_1
compensazione legale fra i propri crediti riconosciuti in sentenza e 3 l'importo di € 65.000,00, a definire, in ipotesi di perdurante inottemperanza della convenuta, direttamente con i creditori di le pratiche di cancellazione delle tre predette CP_1
ipoteche; b) precisarsi che, in tal caso, il residuo prezzo, come sopra determinato, potrà essere validamente versato, ai fini del trasferimento della proprietà e ad ogni effetto traslativo della sentenza, anche direttamente ai creditori di a fronte CP_1
della contestuale cancellazione delle ipoteche;
c) precisarsi che eventuali iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli ulteriori rispetto alle tre ipoteche indicate in atti, ovvero eventuali atti dispositivi sull'immobile Foglio 14 part. n. 249 sub 6 e/o sulla quota di 1/3
dell'area urbana Foglio 14 part. n. 249 sub 12 e 13 non hanno effetto nei confronti di e non sono opponibili all'attrice stessa, Parte_1
nonché ogni altra ulteriore condizione a tutela dei diritti dell'attrice;
condannarsi al risarcimento dei danni derivanti dai CP_1
descritti inadempimenti, compresi quelli relativi al parziale mancato utilizzo dello scoperto comune a far data dal 18.07.23, da liquidarsi in via equitativa;
respingersi le domande, eccezioni e conclusioni svolte da in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi CP_1
ampiamente esposti in narrativa;
in ogni caso, valutarsi la sussistenza di responsabilità aggravata in capo a e, CP_1
per l'effetto, condannarsi la convenuta al risarcimento del danno per lite temeraria in favore di da liquidarsi secondo prudente Parte_1
apprezzamento del Sig. Giudice;
spese e competenze di lite
4 integralmente rifuse;
in via istruttoria: come da memoria ex art. 281
duodecies IV c.p.c. dd. 24.06.24”
Per parte resistente: “nel merito: per i motivi indicati in narrativa respingersi le domande attoree in quanto infondate in diritto e,
quanto alla domanda di danni ed a quella di lite temeraria, anche in fatto. Compensi e spese rifusi oltre CPA ed IVA di legge.”
RAGIONI DELLA DECISIONE.
Con ricorso ex art. 281-decies e ss. c.p.c. ha Parte_1
convenuto al giudizio dell'intestato Tribunale la quale CP_1
le aveva concesso, in forza del “Contratto di concessione del
godimento con diritto di acquisto ai sensi dell'art. 23 D.L. 133/2014”
stipulato avanti a Notaio il 2.09.2019, il materiale godimento dell'unità
commerciale ad uso bar e sala gioco, con locale cucina e servizio al piano terra e cantina al piano scantinato, sita in Pozzuolo del FR
(UD), viale Europa 7, con diritto di acquisto della proprietà
dell'immobile entro il termine del 30.09.2021 al prezzo concordato di
€. 120.000,00, a fronte del versamento di un canone annuo stabilito in €. 21.600,00 da imputarsi, quanto ad €. 9.600,00, a corrispettivo della concessione in godimento dell'immobile e, quanto ad €.
12.000,00, ad acconto sul prezzo di vendita da saldare alla stipula del rogito notarile di compravendita. Precisato, altresì: - che la concedente aveva fornito le garanzie di legge circa la CP_1
titolarità e disponibilità dei diritti trasferiti, tra cui la libertà
dell'immobile da iscrizioni ipotecarie, ad eccezione di due ipoteche
5 giudiziali a favore di iscritte nel 2009 per Controparte_2
l'importo, rispettivamente, di €. 3.000,00 e di €. 7.000,00 e dell'ipoteca volontaria per l'importo di €. 120.000,00 del 6.12.2006 a favore della che la parte concedente si Controparte_3
era impegnata a cancellare entro e non oltre il contratto definitivo di vendita;
- che sempre in data 2.09.2019 la aveva ceduto a CP_1
, compagno della ricorrente, l'azienda avente ad oggetto Persona_3
l'attività di bar all'insegna “Al Barut” esercitata nel predetto immobile;
- che con contratto notarile del 15.12.2021 le contraenti avevano concordato di prorogare la data di perfezionamento dell'atto di vendita immobiliare fino al 30.06.2023, aumentando il canone annuale ad €. 27.600,00 di cui €. 18.000,00 da imputarsi ad acconto sul prezzo di vendita;
- che, a fronte del versamento di complessivi €.
55.000,00 a titolo di acconto sul prezzo e della manifestata volontà di esercitare il diritto di acquisto, comunicato dalla con racc. a/r Pt_1
del 26.05.2023, con fissazione della data del rogito notarile di compravendita per il 4.07.2023, la solo in data 26.06.2023 CP_1
l'aveva informata di non avere ancora completato le formalità
necessarie alla stipula della compravendita e per tale ragione le aveva chiesto di posticiparla alla prima metà di agosto 2023; - che la convenuta non si era presentata avanti al Notaio per concludere la vendita e che tuttora non ha ancora provveduto alla cancellazione delle ipoteche e trascrizioni;
- che la resistente aveva anche intrapreso in data 10-18.07.2023 una serie di azioni finalizzate a pregiudicare il libero godimento dell'immobile, ha proposto azione ex 6 art. 2932 c.c. nei termini riportati in epigrafe, con richiesta di subordinare il pagamento del residuo prezzo di €. 65.000,00
all'integrale cancellazione di ogni formalità pregiudizievole ed ha chiesto, altresì, la condanna di controparte al risarcimento dei danni derivanti e conseguenti dai descritti inadempimenti, oltre che per lite temeraria.
ha resistito alle domande avversarie CP_1
sostenendo che l'unico inadempimento a lei eventualmente imputabile sarebbe quello di non avere liberato in tempo utile l'immobile dalle ipoteche;
a tal proposito ha evidenziato che, mentre la creditrice era stata comunque integralmente Controparte_2
pagata, la Banca Pop. di aveva negato l'assenso alla CP_3
cancellazione dell'ipoteca volontaria rifiutando la proposta transattiva della debitrice per una definizione “a saldo e stralcio” e per tale ragione la aveva chiesto alla conduttrice di CP_1 Parte_1
considerare risolto il contratto con restituzione di quanto dovuto oppure di prorogare ulteriormente il termine per la stipula del contratto definitivo, mantenendo nel contempo le medesime condizioni, ma la si era dimostrata intransigente e, pur Pt_1
continuando a godere dell'immobile senza più pagare il canone da giugno 2023, aveva, per tutta risposta, intrapreso la presente azione giudiziaria. Ha concluso per il rigetto di tutte le domande avversarie rilevando: - che la costituzione del rapporto definitivo previsto dal contratto “rent to buy” non sarebbe attuabile in quanto gli effetti traslativi della sentenza che dovesse tener luogo del contratto di 7 compravendita sarebbero penalizzati dal peso delle ipoteche ancora iscritte e la sentenza risulterebbe inutiliter data; - che la ricorrente non avrebbe provveduto a formulare “offerta nei modi di legge” come previsto dall'art. 2932, comma 2, c.c. né per il pagamento della quota di canone né per il pagamento del prezzo;
- che generica e comunque indimostrata sarebbe la domanda risarcitoria, al pari della domanda di condanna per lite temeraria, posto che l'unica sua colpa sarebbe quella di non essere stata in grado di reperire la provvista necessaria ad estinguere il debito verso la banca.
Risultati vani i vari rinvii richiesti dalle parti nel tentativo di pervenire ad una soluzione conciliativa, all'udienza del 5.06.2024
sono stati concessi i termini previsti all'art. 281-duodecies, comma 4,
c.p.c. usufruiti dalla sola ricorrente che ha depositato la memoria dd.
24.06.2024, stante la rinuncia all'incarico del primo difensore della resistente, avv. Luca Diana, e del secondo successivamente costituitosi, avv. Lorenzo Reyes. Da ultimo, si è costituita per la
ON l'avv. Cristina Simeoni con comparsa di costituzione del
23.05.2025. La causa, ritenuta matura per la decisione sulla scorta delle produzioni documentali acquisite, è stata, infine, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c. all'udienza dell'8.10.2025 sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti nei termini che sono stati trascritti in epigrafe ed all'esito di breve discussione orale.
La domanda svolta dalla ricorrente di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. dell'obbligo di concludere il contratto definitivo di 8 compravendita dell'immobile già oggetto del contratto di concessione del godimento ai sensi dell'art. 23 D.L. n. 133/2014 è giuridicamente fondata e va accolta. Il diritto all'acquisto in capo alla parte conduttrice era espressamente previsto all'art. 4 del contratto “rent to
buy” del 2.09.2019 con facoltà di esercitarlo a partire dall'1.01.2020 e fino al 30.09.2021, termine che fu poi prorogato, su richiesta della al 30.06.2023 con l'atto notarile sottoscritto dalle parti il Pt_1
15.12.2021, a fronte della corresponsione da parte dell'utilizzatrice di un importo annuo maggiorato di €. 27.600,00, di cui €. 18.000,00 da imputare ad acconto del prezzo di vendita.
La ricorrente ha esercitato il diritto all'acquisto nei tempi e con le modalità previste al punto 4.2 del contratto del 2.09.2019 mediante invio della racc. a/r del 26.05.2023, trasmessa via pec il 29.05.2023
anche al legale di allora della cui è seguita la e-mail CP_1
dell'8.06.2023 con la quale il difensore di comunicava Parte_1
che era stata fissata al 4.07.2023 la stipula del rogito di compravendita presso lo studio notarile di Udine. Persona_4
E' pacifico che a quell'appuntamento la ON non si presentò,
visto che non era stata in grado di liberare l'immobile dalle tre ipoteche elencate all'art. 6 del contratto “rent to buy”, venendo meno così all'obbligo in tal senso assunto al punto 6.1 del contratto.
Le parti contraenti avevano espressamente convenuto all'art.
4.3 che “Una volta formalizzata la dichiarazione di acquisto, in caso
di inadempimento, la parte non inadempiente potrà richiedere
l'esecuzione in forma specifica del contratto ai sensi dell'art. 2932 9 c.c., salvo il risarcimento del danni eventualmente subiti”, e di tale facoltà la ricorrente si è avvalsa promuovendo l'azione giudiziaria.
Sussistono tutti i presupposti previsti dall'art. 2932 c.c. per la pronuncia di una sentenza che tenga luogo del contratto di compravendita immobiliare, dal momento che:
- non vi è contestazione sul fatto che alla data del 30.06.2023 la aveva corrisposto tutte le somme che erano state previste a Pt_1
suo carico, a titolo di canoni e di acconto sul prezzo di vendita, all'art. 5 del primo contratto concluso il 2.09.2019 e nel successivo contratto di proroga del termine di concessione del godimento con diritto di acquisto stipulato il 15.12.2021;
- la ricorrente, dunque, alla data del 30.06.2023 aveva già
corrisposto, oltre ai canoni maturati, l'importo complessivo di €.
55.000,00 quale acconto sul prezzo di vendita che era stato pattuito in €. 120.000,00;
- l'art.
5.4 del contratto del 2.09.2019 prevedeva che la parte conduttrice avrebbe dovuto versare alla parte concedente, per l'acquisto dell'immobile, il saldo del prezzo in occasione della stipula dell'atto di compravendita.
Dunque, nessun inadempimento è ravvisabile in capo alla parte conduttrice e la mancata stipulazione del contratto di compravendita,
più volte sollecitato dalla è dipeso esclusivamente dal fatto Pt_1
che la controparte non ha adempiuto l'obbligazione di liberare l'immobile dai gravami.
10 Poiché, come detto, la parte conduttrice che aveva esercitato il diritto all'acquisto non era tenuta al pagamento del residuo prezzo della compravendita prima della stipula del relativo contratto,
l'esecuzione della prestazione o la sua offerta nei modi legge non può costituire una condizione dell'azione di esecuzione specifica;
la sentenza costitutiva degli effetti del contratto promesso, ma non concluso, deve, quindi, essere senz'altro emessa ed il pagamento del saldo del prezzo deve essere imposto come condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo della proprietà derivante dalla pronuncia giudiziale.
Non osta a che il promissario acquirente possa chiedere la pronuncia di sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. neppure l'inadempienza della all'obbligo di provvedere alla CP_1
cancellazione delle pregresse ipoteche prima del rogito;
diversamente, infatti, si consentirebbe alla parte inadempiente di trarre vantaggio dal proprio inadempimento vanificando, di fatto, il diritto della controparte adempiente (che, nella fattispecie concreta,
ha già versato quasi la metà del prezzo pattuito ed avrebbe scarsissime possibilità di recuperarlo nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento, avendo la stessa ammesso di CP_1
non avere neppure la liquidità necessaria ad estinguere le esposizioni debitorie pregresse, nonostante l'incasso di €. 55.000,00
che avrebbero dovuto essere destinati allo scopo) ad acquisire la proprietà dell'immobile. Secondo l'orientamento oramai consolidato della giurisprudenza, da ultimo ribadito anche da Cass. n. 11 8442/2024, “Ove il promissario acquirente abbia richiesto
l'esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita immobiliare,
nonostante l'inadempimento del promittente alienante all'obbligo di
cancellazione delle ipoteche gravanti sul bene, in vista della stipula
del definitivo, rientra nei poteri del giudice – conformemente alle
istanze all'uopo avanzate – consentire al promissario di impiegare la
somma ancora dovuta nella cancellazione delle iscrizioni gravanti
sull'immobile ovvero subordinare tale pagamento all'estinzione, da
parte del promittente venditore, di tali ipoteche, in attuazione di un
legittimo intervento riequilibrativo delle contrapposte prestazioni” (in termini, cfr. anche Cass. n. 8143/2004, Cass. n. 5228/1999). NE
stabilire le modalità ed i termini entro cui la ricorrente dovrà
adempiere la propria obbligazione di pagamento del residuo prezzo si ritiene, dunque, di subordinare tale pagamento all'estinzione e cancellazione, da parte della ON, di tutte e tre le ipoteche entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, decorsi i quali inutilmente si autorizza ad impiegare la somma Parte_1
ancora dovuta nella cancellazione delle iscrizioni gravanti sull'immobile, attuando così un legittimo intervento riequilibrativo delle contrapposte prestazioni attraverso una compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c. del credito della promittente con il debito che della promissaria che adempierà ex art. 1180 c.c.
un'obbligazione altrui.
La domanda risarcitoria proposta da non può, per Parte_1
contro, trovare accoglimento, non solo perché è la stessa ricorrente 12 ad affermare che l'autrice materiale delle lamentate turbative al possesso è persona diversa da (a quella data già CP_1
trasferitasi a vivere in Albania), ma anche perché non è stato allegato in modo specifico quale danno avrebbe subito in concreto la ricorrente, posto che dalle foto dello stato dei luoghi che sono state prodotte si evince che l'ingresso al bar da parte degli avventori non è
comunque impedito dall'apposizione della rete divisoria.
La valutazione complessiva delle rispettive condotte delle parti non consente neppure di accogliere la richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.. Non va, infatti, trascurato che la ha prima tollerato numerosi ritardi da parte della CP_1 Pt_1
nel pagamento dei canoni (il che emerge chiaramente dal prospetto riepilogativo prodotto dalla stessa ricorrente sub doc. 4, da cui risulta che l'utilizzatrice finì di pagare integralmente i canoni del 2021 solo ad agosto 2022) e poi acconsentito alla richiesta della di Pt_1
prorogare la data del perfezionamento dell'atto di vendita (scaduta al
30.09.2021) fino al 30.06.2023 per dar modo evidentemente alla controparte di reperire la provvista necessaria all'acquisto,
mantenendo ferma la componente da imputare a canoni e quindi senza alcuna speculazione sulle difficoltà finanziarie della controparte. Si deve, inoltre, considerare che da oltre due anni (ossia da luglio 2023) la continua a godere dell'immobile senza Pt_1
corrispondere alcunchè neppure a titolo di canoni. A fronte di tutto ciò, pur essendo pacifico e conclamato l'inadempimento contrattuale
13 della non è possibile sostenere che la stessa ha resistito in CP_1
giudizio con mala fede o colpa grave.
Va respinta, infine, ogni ulteriore e diversa domanda formulata dalla ricorrente in maniera generica ed in via meramente eventuale,
considerata l'avvenuta trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, come da nota di trascrizione Reg. Generale n. 26025 e Reg. Particolare n. 20073
dd. 20.10.2023 di cui al doc. 24) di parte ricorrente.
All'esito del giudizio, si ritiene di compensare per 1/3 le spese di lite, con condanna della resistente al pagamento della differenza che si liquida come in dispositivo applicando i parametri medi previsti per lo scaglione di valore di riferimento (indeterminabile complessità
media) in relazione a tutte e quattro le fasi processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 2574/2023, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
1) in accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. proposta da Pt_1
accertato e dichiarato l'inadempimento della concedente
[...]
ON alle obbligazioni assunte con il contratto di CP_1
concessione del godimento con diritto di acquisto ai sensi dell'art. 23
D.L. 133/2014 di data 02.09.2019, a rogito del notaio Persona_1
di Udine, rep. n. 219.325-racc. n. 59.745, così come
[...]
prorogato con contratto di data 15.12.2021 a rogito del notaio Per_2 14 di Udine, rep. n. 91.225-racc. n. 36.604, dispone il Per_2
trasferimento coattivo della proprietà in capo a del Parte_1
seguente bene immobile: unità commerciale ad uso bar e sala gioco con locale cucina e servizio al piano terra e cantina al piano scantinato, sita in Comune di Pozzuolo del FR (UD) Viale Europa
7, catastalmente identificata al Comune e Mappa di Pozzuolo del
FR, Catasto Fabbricati, Foglio 14 part. n. 249 sub 6, Viale Europa
7, P. S1-T, cat. C/1, cl. 5, mq 151, superficie catastale mq 157,
rendita catastale € 2.012,01, unitamente alla relativa quota di 1/3
dell'area scoperta di pertinenza, già bene comune non censibile al
Foglio 14 part. n. 249 sub 8, ora area urbana censita al Foglio 14
part. n. 249 sub 12 e 13, con efficacia condizionata al versamento del prezzo di €. 65.000,00 da parte di contestualmente Parte_1
alla cancellazione delle seguenti iscrizioni pregiudizievoli:
a) ipoteca giudiziale dd. 07.07.2009 ai nn. 19752/3224 a favore di dell'importo di € 3.000,00 a carico di Controparte_2
, dante causa della parte concedente;
Parte_2 CP_1
b) ipoteca volontaria dd. 06.12.2006 ai nn. 39764/8232 a favore della dell'importo complessivo di € 120.000,00; Controparte_3
c) ipoteca giudiziale dd. 17.12.2009 ai nn. 37988/7448 a favore di dell'importo di € 7.000,00 ed a carico di Controparte_2
, dante causa di;
Parte_2 CP_1
per l'effetto, ordina alla convenuta di provvedere entro CP_1
tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza alla cancellazione delle sopra indicate formalità pregiudizievoli, 15 subordinando il pagamento, da parte di del residuo Parte_1
prezzo di vendita di complessivi €. 65.000,00 all'integrale cancellazione di ogni formalità pregiudizievole da parte di CP_1
; autorizza nel caso di inottemperanza da parte di
[...] Parte_1
all'ordine di cancellazione dei gravami nel termine di CP_1
tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, a definire direttamente con i creditori di le pratiche di CP_1
cancellazione delle tre predette ipoteche ed a versare direttamente ai creditori medesimi il residuo prezzo di €. 65.000,00 ai fini del trasferimento della proprietà dell'immobile ed a fronte della contestuale cancellazione delle ipoteche;
2) respinge ogni ulteriore e diversa domanda svolta dalla ricorrente;
3) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna a CP_1
rifondere alla controparte i rimanenti 2/3 che liquida, per detta quota,
in €. 7.240,00 per compenso, € 524,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali al 15%, CNA ed IVA come per legge.
Trascrizione come per legge, con esonero di responsabilità in capo al Conservatore dei Registri Immobiliari.
Così deciso, in Udine il 3.11.2025.
Il Presidente Istruttore
dott.ssa Anna Fasan
16