Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 107
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Sospensione dell'efficacia esecutiva

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto l'atto impugnato (avviso di accertamento emesso in rettifica, che annulla parzialmente il precedente accertamento a seguito di richiesta di autotutela del contribuente) non è impugnabile, non modificando il quadro noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento. Inammissibile sarebbe anche l'impugnazione del precedente avviso di accertamento per tardività.

  • Inammissibile
    Nullità e illegittimità dell'avviso di accertamento

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto l'atto impugnato (avviso di accertamento emesso in rettifica, che annulla parzialmente il precedente accertamento a seguito di richiesta di autotutela del contribuente) non è impugnabile, non modificando il quadro noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento. Inammissibile sarebbe anche l'impugnazione del precedente avviso di accertamento per tardività.

  • Inammissibile
    Annullamento sanzioni e interessi

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto l'atto impugnato (avviso di accertamento emesso in rettifica, che annulla parzialmente il precedente accertamento a seguito di richiesta di autotutela del contribuente) non è impugnabile, non modificando il quadro noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento. Inammissibile sarebbe anche l'impugnazione del precedente avviso di accertamento per tardività.

  • Inammissibile
    Atto di autotutela non autonomamente impugnabile

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto l'atto impugnato (avviso di accertamento emesso in rettifica, che annulla parzialmente il precedente accertamento a seguito di richiesta di autotutela del contribuente) non è impugnabile, non modificando il quadro noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento. Inammissibile sarebbe anche l'impugnazione del precedente avviso di accertamento per tardività.

  • Inammissibile
    Ricorso intempestivo

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto l'atto impugnato (avviso di accertamento emesso in rettifica, che annulla parzialmente il precedente accertamento a seguito di richiesta di autotutela del contribuente) non è impugnabile, non modificando il quadro noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento. Inammissibile sarebbe anche l'impugnazione del precedente avviso di accertamento per tardività.

  • Inammissibile
    Domande destituite di fondamento

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto l'atto impugnato (avviso di accertamento emesso in rettifica, che annulla parzialmente il precedente accertamento a seguito di richiesta di autotutela del contribuente) non è impugnabile, non modificando il quadro noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento. Inammissibile sarebbe anche l'impugnazione del precedente avviso di accertamento per tardività.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 107
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino
    Numero : 107
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo