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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 107/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
LUCE ANDREA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1114/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
RICORRENTE 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Avellino - Piazza Del Popolo 1 83100 Avellino AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Assoservizi Societa' A Supporto Della Pubblica Amministrazio - 06833891002
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220496475115 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220496475115 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220496475115 IMU 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220496475115 IMU 2024 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
per la ricorrente: “- In via cautelare e urgente: sospendere l'efficacia esecutiva degli avvisi di accertamento di cui in oggetto. - Nel merito e in via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, annullarlo integralmente. - In via subordinata: nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, annullare integralmente le sanzioni irrogate e gli interessi addebitati o, in ulteriore subordine, rideterminarle applicando l'istituto del cumulo giuridico ex art. 12 D.Lgs. 472/97. - Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”; per la resistente: “in via preliminare, ritenere inammissibile l'impugnativa perché rivolta avverso un atto di autotutela non autonomamente impugnabile;
sempre in via preliminare, voglia ritenere il ricorso intempestivo e, per l'effetto, dichiararlo inammissibile;
in via subordinata, nel merito, rigettare le domande ex adverso proposte in quanto destituite di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
e, per l'effetto, confermare la debenza tributaria di cui all'impugnato atto di rettifica n. 220496475115/2025. Con vittoria di spese giudiziarie, oltre competenze ed onorari di causa, come da legge, da attribuirsi al nominato difensore antistatario Avv. Difensore_2.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7 novembre 2025, RICORRENTE 1 ha impugnato l'avviso di accertamento n.
220496475115, prot. 226AQ, sostitutivo di quello n. 220496475104, prot. n. 167AQ, notificatole il 29 luglio
2025 da Assoservizi S.r.l., che aveva reclamato il pagamento di € 685,00 per IMU dovuta al Comune di
Avellino degli anni dal 2020 al 2024. La ricorrente ha dedotto che: era comproprietaria, in regime di comunione legale col coniuge e con i fratelli di costui, di diversi immobili ubicati al Indirizzo_1 del capoluogo irpino, ricostruito ex lege n. 219/1981 e diviso in diversi appartamenti, attribuiti a ciascuno dei comproprietari in ragione della successione legittima di Nominativo_2 e Nominativo_3; che il locale commerciale ubicato nel detto fabbricato era stato acquistato in comunione dai germani Nominativo_2; la situazione di fatto, consolidata da oltre vent'anni, era stata formalizzata con una scrittura privata di divisione e assegnazione, datata 31 gennaio 2019, regolarmente registrata;
tale situazione di fatto era stata fatta presente ad
Assoservizi, che aveva annullato in autotutela un primo avviso di accertamento, notificato il 4 giugno 2025, sostituendolo con quello, notificato il 29 luglio 2025, oggetto del giudizio;
l'illegittimità della pretesa tributaria, avendo il Comune di Avellino sempre richiesto la TARI calcolata sulla superficie effettivamente da essa occupata, costituente la sua abitazione principale, ingenerando l'affidamento della correttezza della sua posizione fiscale anche ai fini IMU;
l'ente impositore aveva riconosciuto al coniuge e ai germani di costui l'esenzione per l'abitazione principale. La ricorrente, quindi, s'è doluta de: la mancata attivazione del contraddittorio preventivo, in violazione degli artt.
6-bis e 12, comma 7, della legge n. 212/2000; il difetto di motivazione, in violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000; l'errata individuazione del soggetto passivo d'imposta, attribuitale sulla base del mero dato formale dell'intestazione di quote di proprietà di immobili e trascurando la situazione possessoria di fatto;
la violazione del suo legittimo affidamento nella correttezza della sua posizione fiscale ai fini IMU;
l'illegittimità della pretesa di sanzioni e interessi, per le oggettive condizioni d'incertezza sull'obbligazione tributaria;
l'applicabilità del cumulo giuridico delle sanzioni.
Costituendosi con controdeduzioni del 31 dicembre 2025, Assoservizi S.r.l., premesso che la pretesa tributaria da essa azionata, quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie del Comune di Avellino, atteneva alle unità immobiliari censite in catasto urbano ai sub. 8, 12, 39,
40, 41, 42 e 44 della particella 2932 del foglio 36 del capoluogo irpino, di cui la ricorrente era comproprietaria, ha eccepito: l'inammissibilità del ricorso, avente ad oggetto l'atto emesso in autotutela previo annullamento di un precedente avviso di accertamento, parzialmente revocato e non impugnato;
l'insussistenza dell'obbligo di contraddittorio preventivo, trattandosi di atto sostanzialmente automatizzato;
l'intervenuta abrogazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000; la compiuta e corretta motivazione dell'atto; la sussistenza del presupposto impositivo, risultando, dagli atti trascritti nei registri immobiliari, gli immobili ricostruiti di
Indirizzo_1 di Avellino in proprietà indivisa tra diversi soggetti, tra cui la ricorrente;
la debenza di sanzioni e interessi;
l'inapplicabilità del cumulo giuridico.
Il Comune di Avellino non s'è costituito.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorso risulta (dalla documentazione versata in atti da Assoservizi S.r.l.) notificato il 24 ottobre 2025, sicché esso deve ritenersi tempestivamente proposto, a norma dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, così come tempestiva è anche la costituzione in giudizio della ricorrente.
L'avviso di accertamento emesso in rettifica, che annulla parzialmente il precedente accertamento a seguito di richiesta di autotutela del contribuente, avente una portata riduttiva della pretesa impositiva, non è impugnabile, in quanto non modifica nulla rispetto al quadro noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento (cfr. da ultimo Cass. n. 10947/2024). Inammissibile sarebbe l'impugnazione del precedente avviso di accertamento n. 220496475104, prot. n. 167AQ, perché annullato in via di autotutela dal soggetto impositore e perché tardivamente proposto (in data 24 ottobre 2025), rispetto alla notifica dell'atto (perfezionatasi il 4 giugno 2025), secondo le prescrizioni di cui al richiamato art. 21.
Posto che il provvedimento impugnato assegna alla parte un termine per l'impugnazione, suggerendone l'ammissibilità, si giustifica l'integrale compensaazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese tra le parti.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
LUCE ANDREA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1114/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
RICORRENTE 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Avellino - Piazza Del Popolo 1 83100 Avellino AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Assoservizi Societa' A Supporto Della Pubblica Amministrazio - 06833891002
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220496475115 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220496475115 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220496475115 IMU 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220496475115 IMU 2024 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
per la ricorrente: “- In via cautelare e urgente: sospendere l'efficacia esecutiva degli avvisi di accertamento di cui in oggetto. - Nel merito e in via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, annullarlo integralmente. - In via subordinata: nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, annullare integralmente le sanzioni irrogate e gli interessi addebitati o, in ulteriore subordine, rideterminarle applicando l'istituto del cumulo giuridico ex art. 12 D.Lgs. 472/97. - Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”; per la resistente: “in via preliminare, ritenere inammissibile l'impugnativa perché rivolta avverso un atto di autotutela non autonomamente impugnabile;
sempre in via preliminare, voglia ritenere il ricorso intempestivo e, per l'effetto, dichiararlo inammissibile;
in via subordinata, nel merito, rigettare le domande ex adverso proposte in quanto destituite di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
e, per l'effetto, confermare la debenza tributaria di cui all'impugnato atto di rettifica n. 220496475115/2025. Con vittoria di spese giudiziarie, oltre competenze ed onorari di causa, come da legge, da attribuirsi al nominato difensore antistatario Avv. Difensore_2.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7 novembre 2025, RICORRENTE 1 ha impugnato l'avviso di accertamento n.
220496475115, prot. 226AQ, sostitutivo di quello n. 220496475104, prot. n. 167AQ, notificatole il 29 luglio
2025 da Assoservizi S.r.l., che aveva reclamato il pagamento di € 685,00 per IMU dovuta al Comune di
Avellino degli anni dal 2020 al 2024. La ricorrente ha dedotto che: era comproprietaria, in regime di comunione legale col coniuge e con i fratelli di costui, di diversi immobili ubicati al Indirizzo_1 del capoluogo irpino, ricostruito ex lege n. 219/1981 e diviso in diversi appartamenti, attribuiti a ciascuno dei comproprietari in ragione della successione legittima di Nominativo_2 e Nominativo_3; che il locale commerciale ubicato nel detto fabbricato era stato acquistato in comunione dai germani Nominativo_2; la situazione di fatto, consolidata da oltre vent'anni, era stata formalizzata con una scrittura privata di divisione e assegnazione, datata 31 gennaio 2019, regolarmente registrata;
tale situazione di fatto era stata fatta presente ad
Assoservizi, che aveva annullato in autotutela un primo avviso di accertamento, notificato il 4 giugno 2025, sostituendolo con quello, notificato il 29 luglio 2025, oggetto del giudizio;
l'illegittimità della pretesa tributaria, avendo il Comune di Avellino sempre richiesto la TARI calcolata sulla superficie effettivamente da essa occupata, costituente la sua abitazione principale, ingenerando l'affidamento della correttezza della sua posizione fiscale anche ai fini IMU;
l'ente impositore aveva riconosciuto al coniuge e ai germani di costui l'esenzione per l'abitazione principale. La ricorrente, quindi, s'è doluta de: la mancata attivazione del contraddittorio preventivo, in violazione degli artt.
6-bis e 12, comma 7, della legge n. 212/2000; il difetto di motivazione, in violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000; l'errata individuazione del soggetto passivo d'imposta, attribuitale sulla base del mero dato formale dell'intestazione di quote di proprietà di immobili e trascurando la situazione possessoria di fatto;
la violazione del suo legittimo affidamento nella correttezza della sua posizione fiscale ai fini IMU;
l'illegittimità della pretesa di sanzioni e interessi, per le oggettive condizioni d'incertezza sull'obbligazione tributaria;
l'applicabilità del cumulo giuridico delle sanzioni.
Costituendosi con controdeduzioni del 31 dicembre 2025, Assoservizi S.r.l., premesso che la pretesa tributaria da essa azionata, quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie del Comune di Avellino, atteneva alle unità immobiliari censite in catasto urbano ai sub. 8, 12, 39,
40, 41, 42 e 44 della particella 2932 del foglio 36 del capoluogo irpino, di cui la ricorrente era comproprietaria, ha eccepito: l'inammissibilità del ricorso, avente ad oggetto l'atto emesso in autotutela previo annullamento di un precedente avviso di accertamento, parzialmente revocato e non impugnato;
l'insussistenza dell'obbligo di contraddittorio preventivo, trattandosi di atto sostanzialmente automatizzato;
l'intervenuta abrogazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000; la compiuta e corretta motivazione dell'atto; la sussistenza del presupposto impositivo, risultando, dagli atti trascritti nei registri immobiliari, gli immobili ricostruiti di
Indirizzo_1 di Avellino in proprietà indivisa tra diversi soggetti, tra cui la ricorrente;
la debenza di sanzioni e interessi;
l'inapplicabilità del cumulo giuridico.
Il Comune di Avellino non s'è costituito.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorso risulta (dalla documentazione versata in atti da Assoservizi S.r.l.) notificato il 24 ottobre 2025, sicché esso deve ritenersi tempestivamente proposto, a norma dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, così come tempestiva è anche la costituzione in giudizio della ricorrente.
L'avviso di accertamento emesso in rettifica, che annulla parzialmente il precedente accertamento a seguito di richiesta di autotutela del contribuente, avente una portata riduttiva della pretesa impositiva, non è impugnabile, in quanto non modifica nulla rispetto al quadro noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento (cfr. da ultimo Cass. n. 10947/2024). Inammissibile sarebbe l'impugnazione del precedente avviso di accertamento n. 220496475104, prot. n. 167AQ, perché annullato in via di autotutela dal soggetto impositore e perché tardivamente proposto (in data 24 ottobre 2025), rispetto alla notifica dell'atto (perfezionatasi il 4 giugno 2025), secondo le prescrizioni di cui al richiamato art. 21.
Posto che il provvedimento impugnato assegna alla parte un termine per l'impugnazione, suggerendone l'ammissibilità, si giustifica l'integrale compensaazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese tra le parti.