TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/01/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 30.01.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate,
a seguito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 6085/2022 R.g. Lavoro
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Marone Guido ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi,
[...] ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente Dott. Romano Vincenzo e domiciliati come in atti
Convenuti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 29.11.2022 la parte ricorrente, attualmente in servizio presso l'Istituto Tecnico Industriale “Marie Curie” di Napoli (NA), ha premesso: di aver prestato servizio alle dipendenze del , in qualità di docente in virtù di una serie di Controparte_1 contratti a tempo determinato a decorrere dall'anno 2018/2019 e fino all'anno scolastico 2022/2023; in particolare ha prestato servizio presso i seguenti istituti scolastici:
1) a.s. 2018/2019 presso l'Istituto Superiore Statale “Casanova” di Napoli con decorrenza dal
23.11.2018 e cessazione al 30.06.2019 per 18 ore settimanali;
2) a.s. 2019/2020 presso l'Istituto Superiore “Archimede” di Napoli con decorrenza dal 18.10.2019
e cessazione al 30.06.2020 per 5 ore settimanali;
3) a.s. 2021/2022 presso l'Istituto Tecnico Statale “G. Ferraris” di Napoli con decorrenza dal 07.09.2021 al 31.08.2022 per 18 ore settimanali;
4) a.s. 2022/2023 presso l'Istituto Superiore Statale “L. De Medici” di Ottaviano con decorrenza dal
08.11.2022 al 30.06.2023 per 18 ore settimanali.
Ha dedotto di non aver usufruito, nonostante abbia svolto le medesime mansioni del personale docente di ruolo, del bonus cd. carta docenti, pari ad euro 500,00, da destinare all'acquisto di beni e servizi strumentali alla formazione ed allo sviluppo delle competenze professionali, previsto dall'art. 1 co 121 l.
107/2015, in combinato disposto con i Dpcm del 29.09.2015 e del 28.11.2016, a causa della preclusione normativa in forza della quale tale beneficio era riservato esclusivamente ai docenti di ruolo.
Ha argomentato che tale limitazione normativa si pone in contrasto con l'art 4 e 6 dell'Accordo
Quadro sul Lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999, così come interpretato dalla CGUE, con l'art. 14, 20 E 21 CDFUE, con l'art 10 della Carta Sociale Europea, con l'art.25 D.lgs. n.81 del 15 giugno del 2015, con art.282 del D.lgs. n.207 del 16 aprile 1994, con gli artt. 28,
29, 63 e 64 del CCNI di Categoria nonché, da ultimo, con gli artt. 3, 35, 97 Cost., nonché art. 1175, 1176,
1218 e 1375 c.c.
Tutto ciò premesso e dedotta la giurisdizione del giudice adito, ha così concluso:
a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 di percepire per ciascuna annualità l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad
€ 500,00 annui;
b) per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente ad erogare il suddetto importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi € 2.000,00, con ogni onere di legge, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo;
c) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo
2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. .AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre CP_2
2015, recante indicazioni operative;
c) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione
e formazione, prot. n. .AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per la definizione del CP_2 piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio il Controparte_1
e l' , che, preliminarmente, hanno eccepito il difetto
[...] Controparte_1 di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo e, nel merito, hanno dedotto l'infondatezza in diritto dell'assunto attoreo, insistendo per il rigetto del ricorso.
Letti gli atti, acquisita ai sensi dell'art. 421 c.p.c. la documentazione depositata da parte ricorrente attestante l'inserimento all'attualità nel sistema scolastico, la causa è decisa in data odierna ai sensi dell'art. 127 ter cpc, mediante esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Al riguardo, occorre – in conformità agli insegnamenti della giurisprudenza di Cassazione – applicare il criterio del petitum sostanziale che, 'va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione' (ex multibus: Cass. civ. sez. un.,
19.4.2022, n.12441).
Inoltre, occorre capire se, alla luce della prospettazione complessiva di parte ricorrente, il bene della vita che il ricorrente chiede di conseguire discenda direttamente da una norma di fonte primaria (o anche subprimaria), rispetto alla quale atti amministrativi generali adottati dalla P.A. in senso eventualmente contrario costituiscano meri ostacoli da disapplicare, oppure possa essere ottenuto solo annullando/modificando l'atto a contenuto generale/normativo adottato dalla P.A.
Nel primo caso, la situazione giuridica soggettiva vantata dall'interessato è di pieno diritto e sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, mentre nel secondo è di interesse legittimo e sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.
Ebbene, nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente, dal momento che la parte ricorrente non chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla c.d. carta elettronica del docente. Dal momento che tale beneficio discende direttamente dall'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 in presenza di determinati presupposti, senza dunque che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
Venendo al merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti della seguente motivazione. La stessa deve essere qualificata - in base al complessivo contenuto del ricorso - come richiesta di messa a disposizione dell'importo portato dalla c.d. carta docenti nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo.
Difatti, l'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» e nel precedente comma 121 che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al Controparte_3 profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Tanto precisato, va rilevato che sulla fattispecie si è pronunciata la Suprema Corte all'esito del procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc, promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto
(Cass. n. 29961 del 27.10.2023).
In particolare, il Giudice di legittimità ha enunciato i seguenti principi di diritto:
«1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.».
Queste, in sintesi, le considerazioni svolte dalla Suprema Corte:
- la norma, destinata ai soli insegnanti di ruolo, nel “tarare” l'importo di 500 euro in una misura
“annua” e per “anno scolastico”, evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima; sicché è allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura (v. Corte di Giustizia 18 maggio 2022, c 450/2);
- la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua consente di fare altresì riferimento alle supplenze annuali volte a coprire cattedre e posti di insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto;
art. 4, co. 1 della L. 124/1999), nonché alle supplenze temporanee (fino al termine delle attività didattiche) per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (cd. vacanza su organico di fatto;
art. 4, co. 2 della L. 124/1999); ciò in quanto nel primo caso il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica, è esplicito, mentre nel secondo la relazione tra supplenze e didattica annua è comunque chiaramente enunciata;
- restano escluse dal ragionamento della Corte le ipotesi delle ccdd. “supplenze brevi”, il cui esame non è stato ritenuto rilevante ai fini della decisione del giudizio rispetto a quanto sollevato dall'ordinanza del Tribunale di Taranto;
- l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999); il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio;
- la pur complessa struttura dell'operazione - la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi;
tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo;
in seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, meglio, di chi (v. Consap) provvede per esso alla liquidazione - non porta CP_1
a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento;
- ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente
DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente;
- la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significa che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
- se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento in forma specifica ed ancor più se poi egli transiti in ruolo;
al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico;
in tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno;
- la tutela va individuata in base alla situazione esistente al momento della pronuncia giudiziale (si pensi al caso del docente di ruolo, con diritto dunque all'adempimento in forma specifica, che si trovi fuoriuscito dai ruoli al tempo della definizione del giudizio;
in questo caso andrà valutata, ove proposta in via subordinata, la domanda risarcitoria);
- in ogni caso il risarcimento richiesto in forma specifica comprende ipso iure il risarcimento per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. 18 gennaio 2002, n. 552);
- in caso di azione risarcitoria, il pregiudizio (insieme di possibili esborsi - spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi -, di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità) va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio;
- la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione;
diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219);
- la prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale;
- la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
- il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità;
- se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
Questo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, emerge che nella citata pronuncia il Giudice di
Legittimità non ha valutato le ipotesi di supplenze temporanee e dei c.d. spezzoni di orario, considerata l'irrilevanza di tali questioni rispetto al thema decidendum del giudice remittente, ma ha indicato qualche spunto di riflessione circa il non automatico riconoscimento del beneficio ad ogni tipologia di supplenza e di orario, ricordando «che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018
e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe».
Il riconoscimento del beneficio alle supplenze annuali e a quelle fino al termine delle attività didattiche trova il fondamento nella piena comparabilità ai docenti a tempo indeterminato dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico-temporale: «In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento».
Quanto agli “spezzoni di orari”, c'è da chiedersi se in ipotesi di orario minimo ricorrano le finalità dell'istituto de quo e le ragioni della disapplicazione.
Ebbene in via generale possono considerarsi senz'altro “equiparabili” gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto.
Infatti, il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che «La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…», senza operare alcuna decurtazione del beneficio.
Ad avviso del giudicante, pertanto, non possono viceversa ritenersi “equiparabili” ai docenti a tempo indeterminato le condizioni dei docenti non di ruolo che abbiano avuto un contratto a tempo determinato per un orario (“spezzone orario”) inferiore al 50% dell'orario di cattedra.
In definitiva, per salvaguardare il principio di non discriminazione deve ancorarsi il beneficio a favore del docente precario ad un minimo di 9/12 ore settimanali di servizio, a seconda del tipo di insegnamento in disamina (scuola secondaria/scuola primaria e/o dell'infanzia) e, in definitiva, della relativa tipologia di orario “ordinario” che oscilla fra le 18 (scuola secondaria) e le 24 (scuola primaria) ore settimanali.
Ebbene, applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso in esame, si osserva che la parte ha documentato di aver stipulato per l'anno scolastico 2019/2020, un contratto presso la scuola secondaria
Istituto Statale “Archimede” di Napoli dal 18.10.2019 al 30.06.2020 per 5 ore settimanali, non risultando, pertanto, lo svolgimento di un orario pari al 50% di quello ordinario al termine delle attività didattiche.
Perimenti consta che la parte ricorrente è ancora interna al sistema educativo scolastico.
La parte ricorrente ha documentato, in sede di note di trattazione scritta per Parte_1
l'odierna udienza, l'immissione in ruolo e di essere stata assunta a tempo indeterminato dal 01.09.2023 presso l'Istituto Tecnico Industriale “Marie Curie” di Napoli (NA) per 18 ore settimanali (cfr. contratto in atti).
Sicché spetta alla parte ricorrente l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (euro 500,00 per ciascun anno scolastico), solo in relazione agli anni scolastici 2018/2019, 2021/2022 e 2022/2023.
Al contrario per l'anno scolastico 2019/2020 non risulta lo svolgimento di un orario pari al 50% di quello ordinario sino al termine delle attività didattiche.
Quanto al governo delle spese, il dibattito sorto in seno alla giurisprudenza di merito, risolto dall'intervento nomofilattico della Suprema Corte ex art. 363 bis cpc intervenuto in corso di giudizio, giustifica la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, sezione lavoro e previdenza, nella persona della dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione della Carta CP_1
Docente, in favore della parte ricorrente , secondo il sistema proprio di essa e per il Parte_1 corrispondente valore, per gli anni scolastici 2018/2019, 2021/2022 e 2022/2023, con rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22, co. 36, l. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) compensa le spese di lite.
SI COMUNICHI.
Nola, 30.01.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Viola