CASS
Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/03/2024, n. 11155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11155 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NK RA nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/12/2023 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PA OB, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Nicola Caricaterra, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. In data 13 novembre 2023 personale della Questura di Roma ha proceduto al sequestro probatorio di un orologio Rolex GMT rinvenuto nella disponibilità di KO AN, indagato in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Il successivo 15 novembre il Pubblico Ministero ha proceduto alla convalida del sequestro probatorio disposto dalla polizia giudiziaria. 2. KO AN, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 24 novembre 2023 con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame avverso il provvedimento di convalida emesso dal Pubblico Ministero. Penale Sent. Sez. 2 Num. 11155 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 20/02/2024 3. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, violazione dell'art. 253 cod. proc. pen. e dell'art. 648 cod. pen. nonché carenza della motivazione in relazione alla sussistenza del reato presupposto ed all'accertamento della provenienza delittuosa dell'orologio rinvenuto nella disponibilità del ricorrente. 3.1. La sussistenza del fumus del reato di ricettazione sarebbe frutto di un inaccettabile automatismo tra il possesso dell'orologio da parte dell'indagato e la provenienza illecita del medesimo, automatismo fondato su circostanze congetturali prive di alcun fondamento logico-fattuale. I giudici del riesame si sarebbero, infatti, limitati a fare riferimento alla "dubbia provenienza" dell'orologio sottoposto a sequestro senza procedere alla necessaria individuazione della tipologia del reato presupposto. 3.2. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la documentazione prodotta dal ricorrente inidonea a dimostrare la lecita provenienza dell'orologio in sequestro, senza tenere conto del fatto che il numero di serie degli orologi Rolex denunciati rubati sono inseriti in un database e che, di conseguenza, è del tutto illogico ritenere che un soggetto porti a riparare un Rolex di provenienza delittuosa in una gioielleria e si faccia rilasciare una fattura che lo ricollega a tale orologio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve esser accolto per le ragioni di seguito indicate. Va rilevato, in prima battuta, che i giudici del riesame si sono limitati ad affermare, in modo congetturale, che l'orologio rinvenuto nella disponibilità del ricorrente può essere ritenuto di provenienza delittuosa in considerazione del "consistente valore economico, della verosimile stabile dedizione alla consumazione di reati contro il patrimonio...della mancanza di idonea giustificazione in ordine al possesso di beni di lusso" (vedi pag. 3 dell'ordinanza impugnata). La motivazione impugnata è assolutamente carente in ordine all'individuazione della tipologia dell'ipotizzato reato presupposto;
va ricordato, in proposito, che, in caso di contestazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen., è possibile addivenire a sequestro solo se è individuata la provenienza delittuosa dei beni asseritamente ricettati (vedi Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, Cremonese, Rv. 282629-01: «Ai fini della configurabilità del fumus dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter. 1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali»; nello stesso senso Sez. 2, n. 17951 del 07/02/2023, Pertena, non massimata). 2 Di conseguenza, la sussistenza del fumus del reato che legittima il vincolo può essere ritenuta solo laddove sia identificata, quanto meno la tipologia del reato presupposto, che si colloca a monte della condotta di ricettazione e che è essenziale per la configurazione della condotta penalmente rilevante (vedi Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020 - 01: «con riguardo allo standard probatorio richiesto per dimostrare il fumus del reato su cui si fonda il provvedimento di sequestro preventivo, la più recente giurisprudenza di legittimità richiede una valutazione che non si limiti alla «mera "postulazione" dell'esistenza del reato», ma sia diretta a «rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, che dimostra indiziariamente la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale» (Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921); sicché, se pur non può evocarsi la necessità della verifica di un quadro gravemente indiziario, risulta comunque necessaria una qualificata probabilità di affermazione della responsabilità dell'indagato (vedi Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433: «Ai fini dell'emissione del sequestro preventivo il giudice deve valutare la sussistenza in concreto del fumus commissi delicti attraverso una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta, all'esito della quale possa sussumere la fattispecie concreta in quella legale e valutare la plausibilità di un giudizio prognostico in merito alla probabile condanna dell'imputato»). 2. In applicazione di tali principi ermeneutici va affermato che la motivazione impugnata risulta apparente nella parte in cui desume la provenienza delittuosa dell'orologio sottoposto a sequestro esclusivamente in ragione del consistente valore del bene e del coinvolgimento del ricorrente in altri reati contro il patrimonio, ben potendosi ipotizzare una serie di causali alternative giustificanti la disponibilità dell'orologio da parte del ricorrente. Si tratta, in particolare, di indicazioni, che riguardano la natura del bene e la personalità dell'indagato, che tuttavia non indicano alcunché in ordine al delitto presupposto che avrebbe generato la ipotetica illecita detenzione dell'orologio vincolato. La natura congetturale dell'affermazione dei giudici del riesame esclude che l'ordinanza impugnata abbia correttamente accertato la possibile provenienza delittuosa dell'orologio in sequestro intesa come derivazione da una specifica ipotesi di reato e non anche come mera affermazione di un ingiustificato possesso di un oggetto di valore da parte del soggetto attivo (cfr. Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020 - 01; Sez. 2, n. 45150 del 20/09/2022, Dedej, non massimata). 3 La motivazione impugnata non specifica adeguatamente le ragioni che hanno indotto i giudici del riesame a ricondurre ad una specifica fattispecie incriminatrice l'accertata detenzione del Rolex da parte dell'indagato, l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento risulta privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito con conseguente violazione di legge sub specie carenza di motivazione. 3. All'accoglimento del ricorso segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, che si pronuncerà sulle criticità esaminate dal Collegio, in piena aderenza ai principi ermeneutici indicati, ma con altrettanta ampia libertà del giudice del rinvio di orientarsi nel senso di riproporre l'esito decisorio già adottato ovvero di discostarsene.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Così deciso il 20 febbraio 2024 La Presidente Il Co estensore ,
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PA OB, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Nicola Caricaterra, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. In data 13 novembre 2023 personale della Questura di Roma ha proceduto al sequestro probatorio di un orologio Rolex GMT rinvenuto nella disponibilità di KO AN, indagato in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Il successivo 15 novembre il Pubblico Ministero ha proceduto alla convalida del sequestro probatorio disposto dalla polizia giudiziaria. 2. KO AN, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 24 novembre 2023 con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame avverso il provvedimento di convalida emesso dal Pubblico Ministero. Penale Sent. Sez. 2 Num. 11155 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 20/02/2024 3. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, violazione dell'art. 253 cod. proc. pen. e dell'art. 648 cod. pen. nonché carenza della motivazione in relazione alla sussistenza del reato presupposto ed all'accertamento della provenienza delittuosa dell'orologio rinvenuto nella disponibilità del ricorrente. 3.1. La sussistenza del fumus del reato di ricettazione sarebbe frutto di un inaccettabile automatismo tra il possesso dell'orologio da parte dell'indagato e la provenienza illecita del medesimo, automatismo fondato su circostanze congetturali prive di alcun fondamento logico-fattuale. I giudici del riesame si sarebbero, infatti, limitati a fare riferimento alla "dubbia provenienza" dell'orologio sottoposto a sequestro senza procedere alla necessaria individuazione della tipologia del reato presupposto. 3.2. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la documentazione prodotta dal ricorrente inidonea a dimostrare la lecita provenienza dell'orologio in sequestro, senza tenere conto del fatto che il numero di serie degli orologi Rolex denunciati rubati sono inseriti in un database e che, di conseguenza, è del tutto illogico ritenere che un soggetto porti a riparare un Rolex di provenienza delittuosa in una gioielleria e si faccia rilasciare una fattura che lo ricollega a tale orologio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve esser accolto per le ragioni di seguito indicate. Va rilevato, in prima battuta, che i giudici del riesame si sono limitati ad affermare, in modo congetturale, che l'orologio rinvenuto nella disponibilità del ricorrente può essere ritenuto di provenienza delittuosa in considerazione del "consistente valore economico, della verosimile stabile dedizione alla consumazione di reati contro il patrimonio...della mancanza di idonea giustificazione in ordine al possesso di beni di lusso" (vedi pag. 3 dell'ordinanza impugnata). La motivazione impugnata è assolutamente carente in ordine all'individuazione della tipologia dell'ipotizzato reato presupposto;
va ricordato, in proposito, che, in caso di contestazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen., è possibile addivenire a sequestro solo se è individuata la provenienza delittuosa dei beni asseritamente ricettati (vedi Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, Cremonese, Rv. 282629-01: «Ai fini della configurabilità del fumus dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter. 1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali»; nello stesso senso Sez. 2, n. 17951 del 07/02/2023, Pertena, non massimata). 2 Di conseguenza, la sussistenza del fumus del reato che legittima il vincolo può essere ritenuta solo laddove sia identificata, quanto meno la tipologia del reato presupposto, che si colloca a monte della condotta di ricettazione e che è essenziale per la configurazione della condotta penalmente rilevante (vedi Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020 - 01: «con riguardo allo standard probatorio richiesto per dimostrare il fumus del reato su cui si fonda il provvedimento di sequestro preventivo, la più recente giurisprudenza di legittimità richiede una valutazione che non si limiti alla «mera "postulazione" dell'esistenza del reato», ma sia diretta a «rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, che dimostra indiziariamente la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale» (Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921); sicché, se pur non può evocarsi la necessità della verifica di un quadro gravemente indiziario, risulta comunque necessaria una qualificata probabilità di affermazione della responsabilità dell'indagato (vedi Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433: «Ai fini dell'emissione del sequestro preventivo il giudice deve valutare la sussistenza in concreto del fumus commissi delicti attraverso una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta, all'esito della quale possa sussumere la fattispecie concreta in quella legale e valutare la plausibilità di un giudizio prognostico in merito alla probabile condanna dell'imputato»). 2. In applicazione di tali principi ermeneutici va affermato che la motivazione impugnata risulta apparente nella parte in cui desume la provenienza delittuosa dell'orologio sottoposto a sequestro esclusivamente in ragione del consistente valore del bene e del coinvolgimento del ricorrente in altri reati contro il patrimonio, ben potendosi ipotizzare una serie di causali alternative giustificanti la disponibilità dell'orologio da parte del ricorrente. Si tratta, in particolare, di indicazioni, che riguardano la natura del bene e la personalità dell'indagato, che tuttavia non indicano alcunché in ordine al delitto presupposto che avrebbe generato la ipotetica illecita detenzione dell'orologio vincolato. La natura congetturale dell'affermazione dei giudici del riesame esclude che l'ordinanza impugnata abbia correttamente accertato la possibile provenienza delittuosa dell'orologio in sequestro intesa come derivazione da una specifica ipotesi di reato e non anche come mera affermazione di un ingiustificato possesso di un oggetto di valore da parte del soggetto attivo (cfr. Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020 - 01; Sez. 2, n. 45150 del 20/09/2022, Dedej, non massimata). 3 La motivazione impugnata non specifica adeguatamente le ragioni che hanno indotto i giudici del riesame a ricondurre ad una specifica fattispecie incriminatrice l'accertata detenzione del Rolex da parte dell'indagato, l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento risulta privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito con conseguente violazione di legge sub specie carenza di motivazione. 3. All'accoglimento del ricorso segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, che si pronuncerà sulle criticità esaminate dal Collegio, in piena aderenza ai principi ermeneutici indicati, ma con altrettanta ampia libertà del giudice del rinvio di orientarsi nel senso di riproporre l'esito decisorio già adottato ovvero di discostarsene.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Così deciso il 20 febbraio 2024 La Presidente Il Co estensore ,