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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 15/11/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 902/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. David Parte_1 C.F._1
Liberati, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
(già (C.F. .IVA Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_2
EL IA, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: Altri contratti atipici
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria domanda disattesa, e salva ogni più precisa contestazione, domanda ed eccezione nei termini di rito, accertata e dichiarata l'infondatezza ed illegittimità della segnalazione “a sofferenza” personale del Sig. nato a [...], il [...], ed Parte_1 ivi residente in [...]63, Codice Fiscale rubricata al n. 17179807 CodiceFiscale_2 sulla Centrale Rischi della Banca D'Italia, dal mese di Agosto 2002 al mese di Ottobre 2005, dal mese di
1 Dicembre 2008 sino al mese di Settembre 2019, effettuata da parte della Controparte_1
(P.IVA ) in persona del Suo Legale Rappresentante pro tempore, con sede in Milano Mi alla P.IVA_3
Via Livio Cambi 5, come in narrativa esposto, per l'effetto condannare quest'ultima al risarcimento dei danni patrimoniali e morali patiti dall'odierno attore, quantificati in € 172.111,98 o quella diversa maggior o minore ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ex art. 1124 cc, pari all'indice annuo ISTAT, oltre interessi legali dal dovuto al saldo compenso di causa, IVA e CPA ed anticipazioni al CTU ed al CTP, giuste note, tasse di registrazione della sentenza interamente rifusi.
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Si costituiva in giudizio la contestando le avverse domande e Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“premesse le declaratorie del caso, dichiarare inammissibili e/o rigettare le domande tutte proposte dal
Sig. con l'atto di citazione del 19.5.2022, in quanto infondate in fatto e in diritto. Con Parte_1 vittoria di spese ed onorari”.
Instaurato il contraddittorio, istruita documentalmente la causa, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 26.06.2025, le parti precisavano le conclusioni, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte attrice, a sostegno della domanda, sinteticamente e per quanto di interesse in questa sede, esponeva che:
1. in data 11.07.2001 costituiva la società - con sede Parte_1 Controparte_3
legale a in Largo Ugo Bartolomei, n. 5 e avente, quale oggetto sociale, quello relativo CP_2 all'attività di gestione di strutture alberghiere - assumendo la carica di Amministratore Unico pro tempore;
2. la società sottoscriveva un contratto di leasing finanziario con la Controparte_2
dell'importo di euro 449.319,02, finalizzato all'acquisto, dalla Maschio S.a.s. di SC &
C., di attrezzatura ed arredo per l'attività alberghiera in funzione della gestione dell'immobile denominato “Park Hotel La Steccaia”, ubicato nel territorio del Comune di Civitella Paganico, con erogazione di un importo complessivo di euro 539.182,82;
3. la subordinava il perfezionamento del contratto di leasing Controparte_2
finanziario al rilascio di fideiussioni bancarie da parte di e Parte_1 Persona_1
Persona_2
4. nonostante l'attore, con comunicazione del 26.07.2002, avesse contestato la richiesta di rilascio della fideiussione, trattandosi di investimento su immobile di proprietà della CP_1
[...
[...] e avesse fatto presente le difficoltà riscontrate nelle trattative, l'operazione CP_4 finanziaria veniva deliberata;
5. in data 05.03.2004, la necessità di adeguare la struttura agli standard costruttivi richiesti dalla Regione Toscana, comportava la stipula di un ulteriore contratto di leasing, per un importo di euro 480.000,00, oltre I.V.A., che sostituiva il precedente;
6. a fronte di ulteriore richiesta di finanziamento de la Controparte_3 CP_5
prima, rigettava l'istanza e, successivamente, intimava alla società l'immediata estinzione
[...] dell'esposizione debitoria maturata nei suoi confronti;
7. il contegno dell'Istituto finanziatore poteva spiegarsi, in un primo momento, avuto riguardo alla segnalazione, a decorrere dall'anno 2002, presso la Centrale dei Rischi dell'attore, nella qualità di amministratore unico pro tempore della società, a causa dell'inadempimento per incapienza della fideiussione prestata in favore della società in data 01.08.2002, Parte_2 per euro 172.111,98;
8. l'attore, venuto a conoscenza della segnalazione, si dimetteva dalla carica di amministratore della società e, in seguito, l'odierna convenuta depositava presso il Tribunale di
Roma ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti de per l'importo di euro Controparte_3
172.111,98, cui seguiva l'emissione, in data 01.08.2014, del decreto ingiuntivo n. 18542/2014;
9. avverso il predetto decreto ingiuntivo, veniva proposta opposizione dinanzi al Tribunale di Roma e il relativo giudizio veniva definito con la sentenza n. 7730/2018 di accoglimento. In particolare, a seguito del disconoscimento da parte di della sottoscrizione Parte_1 del contratto di fideiussione in favore de e dell'istanza di verificazione, veniva Controparte_3 espletata consulenza tecnica d'ufficio con la quale si accertava l'apocrifia delle firme contestate;
10. accertato che l'attore risultava segnalato sulla Centrale dei Rischi della Banca D'Italia, al n. 17179807, dal mese di Agosto 2002 sino al mese di Ottobre 2005, per un importo di euro
804.636,00 e dal mese di Dicembre 2008 sino al mese di Settembre 2019, Parte_1 inoltrava alla richiesta per il risarcimento del danno subito in Controparte_1 conseguenza dell'errata segnalazione;
11. la convenuta riscontrava la richiesta rilevando come la segnalazione si configurasse quale atto dovuto in ragione della sussistenza dei presupposti previsti ex lege e che, in ogni caso, la stessa, avuta cognizione della sentenza n. 7730/2018 del Tribunale di Roma, aveva provveduto alla cancellazione della medesima;
12. doveva rilevarsi come la segnalazione del presso la Centrale dei Rischi era Parte_1
avvenuta in violazione dei principi di buona fede e correttezza di cui alla Circolare della Banca
3 d'Italia n. 139/1991, come aggiornata nel mese di giugno 2016, che prevedeva la necessità di una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente da parte dell'intermediario;
13. la segnalazione aveva determinato, in capo all'attore, un danno non patrimoniale di tipo reputazionale circa la propria affidabilità commerciale, pregiudizievole per il conseguimento di finanziamenti presso gli istituti di credito. La condotta della convenuta, pertanto, aveva leso i diritti della personalità ed era riconducibile nell'ambito dell'art. 2050 c.c., richiamata espressamente dall'art. 15 del d.lgs. n. 193/2006;
14. in data 12.01.2021, il procedimento di mediazione presso l'Organismo di Mediazione del
Tribunale di Fermo si concludeva negativamente in ragione della mancata comparizione della parte convenuta.
La costituitasi in giudizio, specificava quanto segue: Controparte_1
1. in data 27.07.2001, la (già e Controparte_1 Controparte_2 CP_6
stipulava con la società un contratto di affitto d'azienda relativamente alla Parte_2 gestione di una struttura alberghiera sita in Civitella Paganico, avente durata biennale, dal
01.08.2001 al 31.07.2003;
2. nell'ambito della medesima operazione commerciale, le parti stipulavano, altresì, un contratto di leasing finanziario per l'acquisto delle attrezzature e degli arredi da utilizzare presso la medesima struttura;
3. le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione finanziaria venivano garantite dalle fideiussioni personali rilasciate da e da fino a concorrenza Parte_1 Persona_1 dell'importo di euro 804.635,95;
4. ancora, le parti stipulavano il contratto n. 65696 del 24.02.2004 con il quale la concedeva in locazione finanziaria a per la durata di Controparte_7 Controparte_3 quindici anni, il complesso immobiliare adibito a struttura alberghiera in Civitella Paganico, denominato “Park Hotel La Steccaia”;
5. a seguito del mancato rilascio delle autorizzazioni, delle licenze e delle concessioni amministrative necessarie per la gestione dell'attività alberghiera oggetto del contratto di affitto d'azienda, la società sospendeva il pagamento dei canoni di locazione;
Parte_2
6. le parti, allora, risolvevano consensualmente il contratto di affitto di azienda del
27.07.2001 e i due contratti di leasing finanziario e, concordemente, individuavano, tramite la sottoscrizione di una scrittura privata, nell'importo di euro 2.730.000,00, oltre I.V.A.,
l'ammontare del debito residuo, alla data del 31.07.2005, dovuto da Controparte_3
4 7. contestualmente, la convenuta accordava la sospensione del pagamento dei canoni in attesa del rilascio delle sopra menzionate autorizzazioni amministrative;
8. con la suddetta scrittura privata, le parti altresì convenivano che, al momento del rilascio di tali autorizzazioni, esse avrebbero sottoscritto un ulteriore contratto di locazione finanziaria alle seguenti condizioni: decorrenza degli effetti del contratto dal 01.03.2006; durata di 15 anni;
individuazione dell'importo concesso in locazione nell'ammontare del debito residuo pregresso di euro 2.730.000,00, maggiorato degli interessi successivamente maturati e relativi all'intervallo temporale compreso tra il 31.07.2005 e il 01.03.2006; previsione di canoni mensili di euro
10.000,00, oltre IVA., per i primi tre anni e, per i successivi dodici anni, in ulteriori 144 rate mensili di importo fisso;
previsione della possibilità di effettuare il riscatto del bene immobile oggetto del contratto di affitto di azienda mediante la corresponsione di un importo pari al 20% di quello oggetto del contratto di leasing; previsione del calcolo degli interessi in misura pari all'Euribor vigente, maggiorato di uno spread di un punto percentuale;
9. la società tuttavia, si rendeva inadempiente agli obblighi previsti nella Parte_2
scrittura privata e, pertanto, la convenuta conveniva la medesima dinanzi al Tribunale di Roma al fine di accertare la risoluzione della stessa per inadempimento e per ottenere il rilascio dell'immobile locato. Seguiva la pronuncia della sentenza n. 2724 del 10.02.2012, con la quale il
Tribunale di Roma dichiarava la risoluzione della scrittura privata e, per l'effetto, condannava la società al rilascio dell'immobile; Parte_2
10. solo a questo punto, veniva instaurato il procedimento monitorio, culminato con l'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti de in solido con i garanti Controparte_3
e di poi, revocato nei confronti dell'odierno attore, in sede Parte_1 Persona_1 di opposizione, in conseguenza dell'accertamento dell'apocrifia delle sottoscrizioni in calce al contratto di fideiussione;
11. la segnalazione “a sofferenza” di alla Centrale Rischi della Banca Parte_1
d'Italia, fino alla pronuncia della sentenza di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, doveva ritenersi pienamente legittima nonché obbligatoria in ossequio a quanto previsto dalla circolare n. 139/1991 della Banca d'Italia, tenuto conto dell'esposizione debitoria complessiva de Controparte_3
12. il legittimo operato della società convenuta emergeva anche avuto riguardo alla circostanza che, immediatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza che aveva accertato l'apocrifia delle sottoscrizioni dell'attore sulla fideiussione, la Controparte_1 aveva chiesto alla Centrale Rischi la cancellazione del nominativo, con effetti ex tunc;
5 13. nondimeno, doveva considerarsi che la convenuta era subentrata nel contratto di leasing,
a seguito di scissione del ramo di azienda della Medio Credito Centrale, solo successivamente al
2008;
14. la correttezza dell'operato della nella richiesta di cancellazione Controparte_1
della segnalazione del nominativo, poi, era stata confermata dalla stessa Banca d'Italia con comunicazione del 09.12.2020;
15. in ogni caso, l'asserita violazione dei principi di buona fede e correttezza non aveva determinato in via diretta la lesione di un interesse giuridicamente tutelato e, pertanto, non si ravvisava un comportamento illegittimo e fonte di responsabilità;
16. infine, doveva rilevarsi che la domanda attorea era infondata anche sotto il profilo della quantificazione del danno. Più in particolare, non era stata chiarita la natura del pregiudizio subito, né erano stati individuati il danno emergente e il lucro cessante ricorrenti nella specie, né, in ogni caso, il pregiudizio era stato provato.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Deve darsi atto di come la parte attrice abbia agito in giudizio al fine di ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni dalla stessa patiti quale conseguenza dell'asserita illegittimità della segnalazione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi.
La domanda di parte attrice, peraltro, è infondata e, pertanto, deve essere rigettata in ragione delle seguenti considerazioni.
In punto di fatto, preme rilevare che l'attore ha dedotto, a supporto della propria domanda, in primo luogo, di essere stato destinatario della segnalazione n. 17179807 alla
Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, per il periodo intercorrente tra il mese di agosto del
2002 e il mese di ottobre del 2005, per un importo di euro 804.636,00, nonché per il periodo compreso tra il mese di dicembre 2008 e il mese di settembre 2019.
In atti, peraltro, risultano le visure della Centrale Rischi relative agli anni dal 2020 al
2010, nell'ambito delle quali, effettivamente, si rinviene l'iscrizione per cui è causa dal gennaio
2010 sino al settembre 2019, con riferimento ad un contratto di garanzia, prestata dall'attore, in favore di per un valore pari ad euro 804.636,00 euro (cfr. Doc. 7 e doc 10 Controparte_3 fascicolo parte attrice) ed avente per intermediario la Controparte_1
Deve, pertanto, ritenersi provato che, quantomeno, con riferimento al periodo da ultimo indicato, la convenuta abbia proceduto alla segnalazione in Centrale Rischi del in Parte_1 conseguenza della non fruttuosa escussione della fideiussione bancaria, prestata in data
12.08.2002 in favore dell'allora a garanzia del contratto di leasing Controparte_2
6 finanziario n. 56826, intervenuto tra la detta società e (cfr. doc. 7 fascicolo parte Controparte_3 attrice e doc. 2 fascicolo parte convenuta).
Ancora, è stato dedotto che l'illegittimità della segnalazione doveva trarsi dal successivo accertamento, in via giudiziale, della non riconducibilità della fideiussione a Parte_1 alla stregua della riscontrata apocrifia delle sottoscrizioni apposte in calce alla garanzia, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo incardinato presso il Tribunale di
Roma dall'odierno attore.
Ed invero, con la pronuncia della sentenza n. 7730/2018 il predetto Tribunale, sulla scorta del citato esito del procedimento di verificazione, aveva accolto l'opposizione, revocando, nei confronti dell'odierno attore, il decreto ingiuntivo n. 18542/2014, emesso per il pagamento, in solido con il debitore principale e l'altro fideiussore Controparte_3 Per_1 dell'importo di euro 172.111,98. In questi termini, non risultava, ex
[...] Parte_1 tunc, in alcun modo vincolato nei confronti della (cfr. all.to 9, nel Controparte_1 fascicolo parte attrice).
Altrettanto provata è la circostanza che, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza sopra citata, la convenuta si sia attivata per la cancellazione della segnalazione per cui è causa (cfr. visure e all.to 7, nel fascicolo parte convenuta).
Tanto ricostruito in punto di fatto, deve rilevarsi come l'attore abbia dedotto la violazione da parte della convenuta dei principi di buona fede e correttezza in ambito contrattuale, desumibili dalla Circolare Banca d'Italia n. 139/1991.
Nonostante la genericità delle difese attoree, la violazione asserita può essere sostanzialmente ricondotta alla colpevole condotta della concedente, per aver segnalato il sulla base di un contratto di fideiussione mai sottoscritto e per non essersi attenuta ad Parte_1 una valutazione non limitata al singolo rapporto inadempiuto ma alla complessiva condizione del soggetto della cui segnalazione si tratta (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione).
A questo punto, in prima battuta è opportuno rammentare come la Centrale dei Rischi – istituita, con delibera 16.05.1962, dal C.I.C.R. – sia soggetto incaricato della gestione di un servizio accentrato di informazioni sui rischi bancari svolto dalla Banca d'Italia che consente agli istituti di credito, attraverso la raccolta di informazioni provenienti dalle banche sui rischi dei propri clienti, di conoscere le eventuali posizioni debitorie che i clienti abbiano verso altre banche.
Va evidenziato, in proposito, che il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia è disciplinato dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il
7 risparmio del 29.03.1994 (G.U. 20.04.1994, n. 91) e dalle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia in conformità della stessa, trasfuse nella Circolare n. 139 dell'11.02.1991 e successivi aggiornamenti.
La delibera in questione è stata assunta ai sensi del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, all'art. 53, comma 1, lett. b), all'art. 67, comma 1, lett. b) e all'art. 107, comma 2 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), i quali conferiscono al C.I.C.R. il potere di emanare disposizioni aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nei confronti, rispettivamente, delle banche, delle società finanziarie appartenenti a gruppi creditizi e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, ex art. 107 T.U. cit.
È altresì noto che, in forza dell'aggiornamento n. 11 del 10.11.2008 sono stati innovati i c.d.
“Limiti di censimento”, di cui capitolo II, sez. 1, par. 5 secondo cui: “Gli intermediari sono tenuti a segnalare l'intera esposizione nei confronti del singolo cliente se, alla data cui si riferisce la rilevazione, ricorre almeno una delle seguenti condizioni: la somma dell'accordato ovvero quella dell'utilizzato del totale dei crediti per cassa e di firma è d'importo pari o superiore a 30.000 €; il valore delle garanzie ricevute complessivamente dall'intermediario è d'importo pari o superiore a 30.000 €; il valore intrinseco delle operazioni in derivati finanziari è pari o superiore a 30.000 €; - la posizione del cliente è in sofferenza;
- l'importo delle operazioni effettuate per conto di terzi è pari o superiore a 30.000 €; - il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring, sconto di portafoglio pro soluto e cessione di credito è pari o superiore a 30.000 €; - sono stati passati a perdita crediti in sofferenza di qualunque importo;
il valore nominale dei crediti non in sofferenza ceduti a terzi dall'intermediario segnalante è pari o superiore a 30.000 €”.
Con riferimento alle posizioni a sofferenza, la circolare – alla nota 5 – prevede che “per esigenze di continuità con il periodo antecedente al cambio del segno monetario, non devono essere segnalate le posizioni di importo inferiore a 250 euro”.
Tanto detto, allora, tenendo conto della disciplina dettata, ratione temporis, dalla circolare richiamata può evincersi che la segnalazione alla Centrale dei Rischi da parte dell'intermediario finanziario, debba presumere l'accertamento di una situazione di sofferenza nella quale ricondurre “l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti”. Seguita la circolare in esame nell'affermare che “L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito” (cfr. cap. II, sez. 2 par. 1.5).
8 Sul punto, viene in rilievo che la c.d. segnalazione “a sofferenza” riguarda la situazione finanziaria e creditizia del debitore principale e non implica necessariamente uno stato di insolvenza del garante. Tuttavia, l'intermediario finanziario è tenuto ad aggiornare la categoria di censimento delle garanzie ricevute, indicando se il credito è rimasto insoddisfatto perché la garanzia non è stata attivata o perché è stata attivata con esito negativo in conseguenza dell'inadempimento del debitore principale.
In tal senso, la Circolare n. 139/1991 della Banca d'Italia stabilisce che, in caso di inadempimento del soggetto garantito e di escussione infruttuosa della garanzia, la segnalazione riguardante il garante rimane circoscritta nella categoria “garanzie ricevute”, fintanto che il rapporto garantito rimane in essere. Ciò al fine di assicurare un contemperamento tra le esigenze informative del sistema creditizio e la tutela del garante da segnalazioni che potrebbero comprometterne la reputazione finanziaria (cfr., Trib. di Avezzano n. 304/2019; Trib. di Brescia
n. 2488/2020; Trib. di Cremona n. 3/2019).
Ebbene, è principio diffuso in giurisprudenza quello per il quale per stabilire se una banca o altro intermediario abbia correttamente o meno segnalato alla Centrale dei
Rischi l'inadempimento di un'obbligazione del cliente, non è sufficiente valutare ex post se, all'esito del giudizio tra intermediario e cliente, le eccezioni da questi frapposte all'adempimento dei propri obblighi si siano rivelate o meno infondate;
è necessario invece stabilire, con valutazione ex ante, se al momento in cui il cliente ha rifiutato l'adempimento delle proprie obbligazioni i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati e prospettati in buona fede.
L'onere della relativa prova grava su chi domanda il risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi (cfr. Cass. civ., 09/02/2021, n.3130).
Se è vero, da un lato, che la Suprema Corte nell'interpretare le norme di cui sopra ha in più occasioni stabilito che non è consentito agli intermediari creditizi segnalare il proprio debitore alla Centrale Rischi, solo perché questi sia inadempiente, dovendosi invece presupporre il riscontro di “una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza” (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 15609 del 09/07/2014, Rv. 631843 - 01), dall'altro, ciò non vuol dire che al debitore moroso basti invocare, anche pretestuosamente, la nullità di un contratto, per pretendere di essere risarcito in caso di segnalazione da parte dell'ente creditore alla Centrale dei Rischi.
9 Ma se, su di un versante, la mala fede del debitore non può costituire uno schermo contro le conseguenze dell'inadempimento, dall'altro lato è pur sempre necessario che il giudice chiamato a valutare la legittimità d'una segnalazione alla Centrale dei Rischi non si limiti a prendere atto che il debito oggetto della segnalazione fosse effettivamente dovuto, ma stabilisca con valutazione ex ante: a) dal punto di vista oggettivo, se le ragioni addotte dal debitore a fondamento del rifiuto di pagamento fossero sorrette almeno da un fumus di fondatezza;
b) dal punto di vista soggettivo, se il debitore potesse ritenersi in buona fede nel momento in cui quelle ragioni ha accampato. Queste essendo le regole da applicare per valutare se una segnalazione alla Centrale dei Rischi sia avvenuta in modo corretto, nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla centrale dei rischi l'onere della prova si ripartirà secondo le regole ordinarie: trattandosi di illecito aquiliano, spetterà all'attore dimostrare sia la propria buona fede al momento in cui sollevò l'eccezione, sia la colpa del creditore, sia l'esistenza del danno, sia il nesso di causa tra colpa e danno (cfr. Cass.
09/02/2021, n.3130).
Ebbene, fermo restando quanto già affermato in punto di segnalazione del fideiussore, nel caso in esame, l'attore non ha dimostrato di aver, a fronte dei solleciti di pagamento, formulato qualsivoglia eccezione rispetto alla fideiussione o una valida proposta di rispristino dell'esposizione debitoria o abbia in alcun modo contattato la creditrice per risanare il debito.
Sulla scorta dei principi di diritto poc'anzi espressi, allora, deve rilevarsi come non sia configurabile alcuna violazione, da parte della dei principi di buona Controparte_1 fede e correttezza concernenti le operazioni preliminari alla segnalazione a sofferenza di presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia. Parte_1
Ed invero, sebbene le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia in ordine alle modalità e ai limiti delle segnalazioni a cui sono tenuti gli enti creditizi prevedano che tale obbligo di segnalazione sorga soltanto nei casi in cui l'affidamento superi una soglia minima - che varia in ragione del grado di rischiosità della posizione censita - e, parallelamente, che l'appostazione a sofferenza non possa essere conseguenza automatica di un mero ritardo nel pagamento del debito, ciononostante essa diviene obbligatoria nei casi, come quello in esame, in cui la richiesta di escussione della garanzia fideiussoria nei confronti del garante abbia dato esito negativo.
Nella fattispecie in esame, può quindi ritenersi che la segnalazione presso la Centrale dei
Rischi della Banca d'Italia di effettuata dalla convenuta in conseguenza Parte_1
10 dell'inadempimento del contratto di fideiussione bancaria per non fruttuosa escussione della garanzia (cfr. doc. 7, nel fascicolo di parte attrice), si configurasse come atto legittimo e coerente con i principi propri della materia.
Né alcun rilievo assume, in tal senso, la circostanza che il passaggio in giudicato della sentenza n. 7730/2018 del Tribunale di Roma avesse sancito l'inesistenza dell'obbligo di pagamento nascente dal contratto di fideiussione - con la quale aveva Parte_1 assunto la qualità di garante della rispetto al contratto di leasing finanziario Controparte_3 stipulato con la - dal cui inadempimento era derivata la segnalazione Controparte_1 presso la Centrale dei Rischi, in quanto la cristallizzazione di tale situazione di fatto è avvenuta in un momento temporalmente successivo a quello in cui l'istituto di credito aveva rilevato l'inadempimento del contratto di fideiussione. Né sono stati evidenziati profili di negligenza della convenuta al momento dell'attivazione della garanzia, poi, rivelatasi apocrifa.
In ogni caso, nessuna prova è stata fornita con riguardo al preteso pregiudizio patito a seguito del comportamento dell'intermediario, essendosi limitato l'attore a lamentare generici danni, in particolare all'immagine commerciale e alla reputazione, nonché per la contrazione dei propri redditi, senza dimostrare alcun effettivo e specifico pregiudizio che ne sia conseguito per l'attività commerciale o sul piano delle relazioni eventualmente instaurate con altri istituti di credito.
Al riguardo, in punto di diritto, deve rammentarsi come, in tema di illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi, la giurisprudenza ormai consolidata, sia di merito sia di legittimità, da tempo, abbia riconosciuto la risarcibilità del danno da lesione della reputazione della persona derivante dall'illegittima segnalazione di una posizione in sofferenza presso la Centrale dei Rischi.
Il diritto alla reputazione personale, il diritto all'immagine e il diritto all'onore, infatti, rientrano tra i diritti fondamentali della persona umana, garantiti dalla Costituzione, suscettibili di essere pregiudicati in conseguenza dell'illecita segnalazione di un soggetto presso un sistema di informazioni creditizio, comportando pertanto l'obbligo, il capo al danneggiante, di risarcire il danno patrimoniale, nonché il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in generale e/o di specifiche categorie di essi con cui il soggetto opera quali, nello specifico, gli istituti di credito.
11 In tal caso trovano applicazione, anzitutto, le norme relative al risarcimento del danno patrimoniale, le quali postulano che tale categoria di danno mai possa ritenersi sussistente in re ipsa, ma debba invece essere specificamente allegata e provata dal danneggiato.
La posizione attorea è, tuttavia, agevolata da un riparto dell'onere della prova più favorevole rispetto a quello previsto per la responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c. e, in particolare, facendo applicazione della norma dettata dall'art. 2050 c.c. in materia di responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, nonché dalla possibilità di assolvere all'onere probatorio facendo ricorso a presunzioni semplici e alla valutazione del danno secondo criteri di equità (cfr., in senso conforme, Cass. civ. sez. I, 08/01/2019, n.207; Cass. civ., sez. I,
06/03/2023, n.6589; nonché, da ultimo, Cass. civ., sez. III, 06/11/2024, n.28536).
In particolare, da un lato, la responsabilità aquiliana è configurabile in presenza dell'elemento oggettivo dell'esistenza di un fatto illecito foriero di un danno ingiusto alla sfera giuridico-patrimoniale del danneggiato, dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa ascrivibile al soggetto agente che abbia determinato la verificazione dell'evento dannoso, nonché del nesso di causalità tra il fatto illecito ed il danno subìto; dall'altro lato, la responsabilità delineata dall'art. 2050 c.c. prevede un'inversione dell'onere della prova a carico del danneggiante, il quale deve provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno stesso. Tale norma postula quindi la previsione, in capo a tale soggetto, di una presunzione legale di sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, tuttavia, in nessun caso tale presunzione si estende alla sfera della prova afferente alla dimostrazione dell'effettiva verificazione del fatto illecito e del nesso eziologico tra l'evento dannoso ed il danno che ne sia derivato, i quali soggiacciono invece al regime ordinario di riparto dell'onere della prova previsto dall'art. 2043 c.c..
Analogamente, con riferimento alla risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente all'illegittima segnalazione presso la Centrale dei Rischi, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che, sebbene in presenza della lesione di diritti fondamentali tutelati dalla
Costituzione, il relativo accertamento non può, comunque, sottrarsi “alla verifica della gravità della lesione e della serietà del danno (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato) in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima e intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni imposte dall'articolo 11 del medesimo codice, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva” (cfr. Cass. civ., sez. I, 08/01/2019).
12 Quanto, invece, all'identificazione del danno astrattamente derivante dall'illegittima segnalazione nella Centrale Rischi, esso è configurabile nella duplice di forma di danno emergente e di lucro cessante, vale a dire, quale pregiudizio diretto nella propria sfera giuridico- patrimoniale, eziologicamente collegato alla segnalazione e quale c.d. perdita di chance, ovvero perdita della possibilità di conseguire un probabile risultato favorevole.
Ebbene, nella specie, l'attore ha lamentato – specificandolo nella seconda memoria istruttoria – di aver subito un danno patrimoniale in conseguenza del mancato accesso al credito, nonché il predetto danno reputazionale e una contrazione dell'attività commerciale e dei propri redditi.
L'accertamento della ricorrenza dei pregiudizi in questione, allora, deve prendere le mosse sia dal principio di diritto per cui “Il danno all'immagine ed alla reputazione per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi costituisce pur sempre “danno conseguenza”, alla luce della più ampia ricostruzione operata dalle fondamentali pronunce delle Sezioni Unite dell'11/11/2008 n. 26972-26975, e pertanto non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento” (cfr. Cass. civ.
5.08.2019 n. 20885. Conformi Cass. civ. sez. III 19.07.2018 n. 19137;
Cass. sez. VI del 28.03.2018 n. 7594), sia dalla considerazione per cui, posto che la valutazione del nesso causale in sede civile presenta, rispetto al piano penale, alcune differenze in relazione al regime probatorio (per cui, a differenza di quanto richiesto in sede penale ove vige la regola della prova 'oltre il ragionevole dubbio', nel processo civile vige la regola del 'più probabile che non'), in caso di danno patrimoniale causato da illegittima segnalazione alla centrale rischi è richiesto l'accertamento di due nessi causali: un primo tra la condotta illecita (ossia l'erronea segnalazione alla centrale rischi) e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità di accesso al credito ed un secondo tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato. Ovviamente l'accertamento del primo nesso non implica di per sé la sussistenza del secondo (cfr. Tribunale sez. I - Firenze,
04/09/2024, n. 2721).
Ebbene, nella specie, l'attore non ha fornito prova di ripetuti rifiuti di finanziamento e di apertura di nuove linee di credito che abbiano recato un ingiustificato danno a sé ed egualmente non ha dimostrato la lesione della onorabilità e dell'immagine commerciale a seguito della diffusione delle notizie sulla sua mancata solvibilità.
Ed invero, le prove orali articolate sul punto (cfr. capp. 8 e 9 della seconda memoria istruttoria di parte attrice) non possono che essere ritenute inammissibili per la genericità del riferimento ai contatti con “altri istituti di credito” ai quali l'attore si sarebbe rivolto, nonché
13 tenuto conto del riferimento ad una situazione di persistente segnalazione, anche in relazione ad altri rapporti – evincibile anche dalla disamina delle visure in atti – e anche successivamente alla cancellazione operata dalla convenuta.
L'ultimo dei capitoli citati, poi, si palesa come inammissibile anche in mancanza della indicazione temporale della richiesta di accesso al credito.
Ancora, del tutto privo di prova è il nesso di causalità, nell'accezione di cui sopra, con riguardo al collegamento tra le dimissioni da amministratore unico della società e Controparte_3 la segnalazione a sofferenza. La circostanza è stata apoditticamente dedotta, con ciò dovendosi parimenti ritenere non adeguatamente dimostrato qualsivoglia collegamento causale tra la predetta segnalazione e la contrazione dei redditi del asseritamente da attribuire Parte_1 proprio alla necessità delle dimissioni di cui sopra e al suo reimpiego quale operaio altrove.
Né si potrebbe invocare una liquidazione in via equitativa del danno, in difetto di elementi specifici e concreti da porre a fondamento di essa.
Sotto tale ultimo profilo, la giurisprudenza è granitica nell'affermare che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226
c.c. (richiamato anche dall'art. 2056 c.c.), non dà luogo a un giudizio di equità, bensì a un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa. In particolare, esso è subordinato, da un lato, alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare e, dall'altro, non consente al giudice di sostituirsi alla parte asseritamente danneggiata nell'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta. In altri termini, tale criterio di liquidazione presuppone che sia stato assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno;
pertanto, tale criterio non esonera la parte dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché
l'apprezzamento equitativo assolva alla sola funzione che gli è propria, vale a dire soltanto quella di colmare le lacune insuperabili nell'iter di determinazione dell'equivalente pecuniario del danno (cfr. Cass., 18 novembre 2002, n. 16202; conformi, ex multis, v. anche Cass., 29 aprile
2022, n. 13515; Cass., 30 luglio 2020, n. 16344; Cass., 22 febbraio 2018, n. 4310; Cass., 23 settembre 2015, n. 18804; Cass., 19 dicembre 2011, n. 27447; Cass., 30 aprile 2010, n. 10607).
Ne consegue, pertanto, il rigetto delle domande attoree.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come indicato in dispositivo, in conformità ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornate dal D.M. n. 147 del
13.08.2022, in base al valore complessivo della controversia, partendo dai parametri minimi
14 previsti dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto della presente controversia e della natura delle difese, al netto della fase istruttoria di natura meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
902/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ rigetta le domande svolte dalla parte attrice;
❖ condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese del presente giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro 4.217,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Fermo, il 14.11.2025.
IL GIUDICE
(Dott.ssa Mariannunziata Taverna)
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 902/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. David Parte_1 C.F._1
Liberati, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
(già (C.F. .IVA Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_2
EL IA, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: Altri contratti atipici
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria domanda disattesa, e salva ogni più precisa contestazione, domanda ed eccezione nei termini di rito, accertata e dichiarata l'infondatezza ed illegittimità della segnalazione “a sofferenza” personale del Sig. nato a [...], il [...], ed Parte_1 ivi residente in [...]63, Codice Fiscale rubricata al n. 17179807 CodiceFiscale_2 sulla Centrale Rischi della Banca D'Italia, dal mese di Agosto 2002 al mese di Ottobre 2005, dal mese di
1 Dicembre 2008 sino al mese di Settembre 2019, effettuata da parte della Controparte_1
(P.IVA ) in persona del Suo Legale Rappresentante pro tempore, con sede in Milano Mi alla P.IVA_3
Via Livio Cambi 5, come in narrativa esposto, per l'effetto condannare quest'ultima al risarcimento dei danni patrimoniali e morali patiti dall'odierno attore, quantificati in € 172.111,98 o quella diversa maggior o minore ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ex art. 1124 cc, pari all'indice annuo ISTAT, oltre interessi legali dal dovuto al saldo compenso di causa, IVA e CPA ed anticipazioni al CTU ed al CTP, giuste note, tasse di registrazione della sentenza interamente rifusi.
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Si costituiva in giudizio la contestando le avverse domande e Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“premesse le declaratorie del caso, dichiarare inammissibili e/o rigettare le domande tutte proposte dal
Sig. con l'atto di citazione del 19.5.2022, in quanto infondate in fatto e in diritto. Con Parte_1 vittoria di spese ed onorari”.
Instaurato il contraddittorio, istruita documentalmente la causa, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 26.06.2025, le parti precisavano le conclusioni, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte attrice, a sostegno della domanda, sinteticamente e per quanto di interesse in questa sede, esponeva che:
1. in data 11.07.2001 costituiva la società - con sede Parte_1 Controparte_3
legale a in Largo Ugo Bartolomei, n. 5 e avente, quale oggetto sociale, quello relativo CP_2 all'attività di gestione di strutture alberghiere - assumendo la carica di Amministratore Unico pro tempore;
2. la società sottoscriveva un contratto di leasing finanziario con la Controparte_2
dell'importo di euro 449.319,02, finalizzato all'acquisto, dalla Maschio S.a.s. di SC &
C., di attrezzatura ed arredo per l'attività alberghiera in funzione della gestione dell'immobile denominato “Park Hotel La Steccaia”, ubicato nel territorio del Comune di Civitella Paganico, con erogazione di un importo complessivo di euro 539.182,82;
3. la subordinava il perfezionamento del contratto di leasing Controparte_2
finanziario al rilascio di fideiussioni bancarie da parte di e Parte_1 Persona_1
Persona_2
4. nonostante l'attore, con comunicazione del 26.07.2002, avesse contestato la richiesta di rilascio della fideiussione, trattandosi di investimento su immobile di proprietà della CP_1
[...
[...] e avesse fatto presente le difficoltà riscontrate nelle trattative, l'operazione CP_4 finanziaria veniva deliberata;
5. in data 05.03.2004, la necessità di adeguare la struttura agli standard costruttivi richiesti dalla Regione Toscana, comportava la stipula di un ulteriore contratto di leasing, per un importo di euro 480.000,00, oltre I.V.A., che sostituiva il precedente;
6. a fronte di ulteriore richiesta di finanziamento de la Controparte_3 CP_5
prima, rigettava l'istanza e, successivamente, intimava alla società l'immediata estinzione
[...] dell'esposizione debitoria maturata nei suoi confronti;
7. il contegno dell'Istituto finanziatore poteva spiegarsi, in un primo momento, avuto riguardo alla segnalazione, a decorrere dall'anno 2002, presso la Centrale dei Rischi dell'attore, nella qualità di amministratore unico pro tempore della società, a causa dell'inadempimento per incapienza della fideiussione prestata in favore della società in data 01.08.2002, Parte_2 per euro 172.111,98;
8. l'attore, venuto a conoscenza della segnalazione, si dimetteva dalla carica di amministratore della società e, in seguito, l'odierna convenuta depositava presso il Tribunale di
Roma ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti de per l'importo di euro Controparte_3
172.111,98, cui seguiva l'emissione, in data 01.08.2014, del decreto ingiuntivo n. 18542/2014;
9. avverso il predetto decreto ingiuntivo, veniva proposta opposizione dinanzi al Tribunale di Roma e il relativo giudizio veniva definito con la sentenza n. 7730/2018 di accoglimento. In particolare, a seguito del disconoscimento da parte di della sottoscrizione Parte_1 del contratto di fideiussione in favore de e dell'istanza di verificazione, veniva Controparte_3 espletata consulenza tecnica d'ufficio con la quale si accertava l'apocrifia delle firme contestate;
10. accertato che l'attore risultava segnalato sulla Centrale dei Rischi della Banca D'Italia, al n. 17179807, dal mese di Agosto 2002 sino al mese di Ottobre 2005, per un importo di euro
804.636,00 e dal mese di Dicembre 2008 sino al mese di Settembre 2019, Parte_1 inoltrava alla richiesta per il risarcimento del danno subito in Controparte_1 conseguenza dell'errata segnalazione;
11. la convenuta riscontrava la richiesta rilevando come la segnalazione si configurasse quale atto dovuto in ragione della sussistenza dei presupposti previsti ex lege e che, in ogni caso, la stessa, avuta cognizione della sentenza n. 7730/2018 del Tribunale di Roma, aveva provveduto alla cancellazione della medesima;
12. doveva rilevarsi come la segnalazione del presso la Centrale dei Rischi era Parte_1
avvenuta in violazione dei principi di buona fede e correttezza di cui alla Circolare della Banca
3 d'Italia n. 139/1991, come aggiornata nel mese di giugno 2016, che prevedeva la necessità di una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente da parte dell'intermediario;
13. la segnalazione aveva determinato, in capo all'attore, un danno non patrimoniale di tipo reputazionale circa la propria affidabilità commerciale, pregiudizievole per il conseguimento di finanziamenti presso gli istituti di credito. La condotta della convenuta, pertanto, aveva leso i diritti della personalità ed era riconducibile nell'ambito dell'art. 2050 c.c., richiamata espressamente dall'art. 15 del d.lgs. n. 193/2006;
14. in data 12.01.2021, il procedimento di mediazione presso l'Organismo di Mediazione del
Tribunale di Fermo si concludeva negativamente in ragione della mancata comparizione della parte convenuta.
La costituitasi in giudizio, specificava quanto segue: Controparte_1
1. in data 27.07.2001, la (già e Controparte_1 Controparte_2 CP_6
stipulava con la società un contratto di affitto d'azienda relativamente alla Parte_2 gestione di una struttura alberghiera sita in Civitella Paganico, avente durata biennale, dal
01.08.2001 al 31.07.2003;
2. nell'ambito della medesima operazione commerciale, le parti stipulavano, altresì, un contratto di leasing finanziario per l'acquisto delle attrezzature e degli arredi da utilizzare presso la medesima struttura;
3. le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione finanziaria venivano garantite dalle fideiussioni personali rilasciate da e da fino a concorrenza Parte_1 Persona_1 dell'importo di euro 804.635,95;
4. ancora, le parti stipulavano il contratto n. 65696 del 24.02.2004 con il quale la concedeva in locazione finanziaria a per la durata di Controparte_7 Controparte_3 quindici anni, il complesso immobiliare adibito a struttura alberghiera in Civitella Paganico, denominato “Park Hotel La Steccaia”;
5. a seguito del mancato rilascio delle autorizzazioni, delle licenze e delle concessioni amministrative necessarie per la gestione dell'attività alberghiera oggetto del contratto di affitto d'azienda, la società sospendeva il pagamento dei canoni di locazione;
Parte_2
6. le parti, allora, risolvevano consensualmente il contratto di affitto di azienda del
27.07.2001 e i due contratti di leasing finanziario e, concordemente, individuavano, tramite la sottoscrizione di una scrittura privata, nell'importo di euro 2.730.000,00, oltre I.V.A.,
l'ammontare del debito residuo, alla data del 31.07.2005, dovuto da Controparte_3
4 7. contestualmente, la convenuta accordava la sospensione del pagamento dei canoni in attesa del rilascio delle sopra menzionate autorizzazioni amministrative;
8. con la suddetta scrittura privata, le parti altresì convenivano che, al momento del rilascio di tali autorizzazioni, esse avrebbero sottoscritto un ulteriore contratto di locazione finanziaria alle seguenti condizioni: decorrenza degli effetti del contratto dal 01.03.2006; durata di 15 anni;
individuazione dell'importo concesso in locazione nell'ammontare del debito residuo pregresso di euro 2.730.000,00, maggiorato degli interessi successivamente maturati e relativi all'intervallo temporale compreso tra il 31.07.2005 e il 01.03.2006; previsione di canoni mensili di euro
10.000,00, oltre IVA., per i primi tre anni e, per i successivi dodici anni, in ulteriori 144 rate mensili di importo fisso;
previsione della possibilità di effettuare il riscatto del bene immobile oggetto del contratto di affitto di azienda mediante la corresponsione di un importo pari al 20% di quello oggetto del contratto di leasing; previsione del calcolo degli interessi in misura pari all'Euribor vigente, maggiorato di uno spread di un punto percentuale;
9. la società tuttavia, si rendeva inadempiente agli obblighi previsti nella Parte_2
scrittura privata e, pertanto, la convenuta conveniva la medesima dinanzi al Tribunale di Roma al fine di accertare la risoluzione della stessa per inadempimento e per ottenere il rilascio dell'immobile locato. Seguiva la pronuncia della sentenza n. 2724 del 10.02.2012, con la quale il
Tribunale di Roma dichiarava la risoluzione della scrittura privata e, per l'effetto, condannava la società al rilascio dell'immobile; Parte_2
10. solo a questo punto, veniva instaurato il procedimento monitorio, culminato con l'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti de in solido con i garanti Controparte_3
e di poi, revocato nei confronti dell'odierno attore, in sede Parte_1 Persona_1 di opposizione, in conseguenza dell'accertamento dell'apocrifia delle sottoscrizioni in calce al contratto di fideiussione;
11. la segnalazione “a sofferenza” di alla Centrale Rischi della Banca Parte_1
d'Italia, fino alla pronuncia della sentenza di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, doveva ritenersi pienamente legittima nonché obbligatoria in ossequio a quanto previsto dalla circolare n. 139/1991 della Banca d'Italia, tenuto conto dell'esposizione debitoria complessiva de Controparte_3
12. il legittimo operato della società convenuta emergeva anche avuto riguardo alla circostanza che, immediatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza che aveva accertato l'apocrifia delle sottoscrizioni dell'attore sulla fideiussione, la Controparte_1 aveva chiesto alla Centrale Rischi la cancellazione del nominativo, con effetti ex tunc;
5 13. nondimeno, doveva considerarsi che la convenuta era subentrata nel contratto di leasing,
a seguito di scissione del ramo di azienda della Medio Credito Centrale, solo successivamente al
2008;
14. la correttezza dell'operato della nella richiesta di cancellazione Controparte_1
della segnalazione del nominativo, poi, era stata confermata dalla stessa Banca d'Italia con comunicazione del 09.12.2020;
15. in ogni caso, l'asserita violazione dei principi di buona fede e correttezza non aveva determinato in via diretta la lesione di un interesse giuridicamente tutelato e, pertanto, non si ravvisava un comportamento illegittimo e fonte di responsabilità;
16. infine, doveva rilevarsi che la domanda attorea era infondata anche sotto il profilo della quantificazione del danno. Più in particolare, non era stata chiarita la natura del pregiudizio subito, né erano stati individuati il danno emergente e il lucro cessante ricorrenti nella specie, né, in ogni caso, il pregiudizio era stato provato.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Deve darsi atto di come la parte attrice abbia agito in giudizio al fine di ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni dalla stessa patiti quale conseguenza dell'asserita illegittimità della segnalazione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi.
La domanda di parte attrice, peraltro, è infondata e, pertanto, deve essere rigettata in ragione delle seguenti considerazioni.
In punto di fatto, preme rilevare che l'attore ha dedotto, a supporto della propria domanda, in primo luogo, di essere stato destinatario della segnalazione n. 17179807 alla
Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, per il periodo intercorrente tra il mese di agosto del
2002 e il mese di ottobre del 2005, per un importo di euro 804.636,00, nonché per il periodo compreso tra il mese di dicembre 2008 e il mese di settembre 2019.
In atti, peraltro, risultano le visure della Centrale Rischi relative agli anni dal 2020 al
2010, nell'ambito delle quali, effettivamente, si rinviene l'iscrizione per cui è causa dal gennaio
2010 sino al settembre 2019, con riferimento ad un contratto di garanzia, prestata dall'attore, in favore di per un valore pari ad euro 804.636,00 euro (cfr. Doc. 7 e doc 10 Controparte_3 fascicolo parte attrice) ed avente per intermediario la Controparte_1
Deve, pertanto, ritenersi provato che, quantomeno, con riferimento al periodo da ultimo indicato, la convenuta abbia proceduto alla segnalazione in Centrale Rischi del in Parte_1 conseguenza della non fruttuosa escussione della fideiussione bancaria, prestata in data
12.08.2002 in favore dell'allora a garanzia del contratto di leasing Controparte_2
6 finanziario n. 56826, intervenuto tra la detta società e (cfr. doc. 7 fascicolo parte Controparte_3 attrice e doc. 2 fascicolo parte convenuta).
Ancora, è stato dedotto che l'illegittimità della segnalazione doveva trarsi dal successivo accertamento, in via giudiziale, della non riconducibilità della fideiussione a Parte_1 alla stregua della riscontrata apocrifia delle sottoscrizioni apposte in calce alla garanzia, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo incardinato presso il Tribunale di
Roma dall'odierno attore.
Ed invero, con la pronuncia della sentenza n. 7730/2018 il predetto Tribunale, sulla scorta del citato esito del procedimento di verificazione, aveva accolto l'opposizione, revocando, nei confronti dell'odierno attore, il decreto ingiuntivo n. 18542/2014, emesso per il pagamento, in solido con il debitore principale e l'altro fideiussore Controparte_3 Per_1 dell'importo di euro 172.111,98. In questi termini, non risultava, ex
[...] Parte_1 tunc, in alcun modo vincolato nei confronti della (cfr. all.to 9, nel Controparte_1 fascicolo parte attrice).
Altrettanto provata è la circostanza che, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza sopra citata, la convenuta si sia attivata per la cancellazione della segnalazione per cui è causa (cfr. visure e all.to 7, nel fascicolo parte convenuta).
Tanto ricostruito in punto di fatto, deve rilevarsi come l'attore abbia dedotto la violazione da parte della convenuta dei principi di buona fede e correttezza in ambito contrattuale, desumibili dalla Circolare Banca d'Italia n. 139/1991.
Nonostante la genericità delle difese attoree, la violazione asserita può essere sostanzialmente ricondotta alla colpevole condotta della concedente, per aver segnalato il sulla base di un contratto di fideiussione mai sottoscritto e per non essersi attenuta ad Parte_1 una valutazione non limitata al singolo rapporto inadempiuto ma alla complessiva condizione del soggetto della cui segnalazione si tratta (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione).
A questo punto, in prima battuta è opportuno rammentare come la Centrale dei Rischi – istituita, con delibera 16.05.1962, dal C.I.C.R. – sia soggetto incaricato della gestione di un servizio accentrato di informazioni sui rischi bancari svolto dalla Banca d'Italia che consente agli istituti di credito, attraverso la raccolta di informazioni provenienti dalle banche sui rischi dei propri clienti, di conoscere le eventuali posizioni debitorie che i clienti abbiano verso altre banche.
Va evidenziato, in proposito, che il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia è disciplinato dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il
7 risparmio del 29.03.1994 (G.U. 20.04.1994, n. 91) e dalle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia in conformità della stessa, trasfuse nella Circolare n. 139 dell'11.02.1991 e successivi aggiornamenti.
La delibera in questione è stata assunta ai sensi del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, all'art. 53, comma 1, lett. b), all'art. 67, comma 1, lett. b) e all'art. 107, comma 2 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), i quali conferiscono al C.I.C.R. il potere di emanare disposizioni aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nei confronti, rispettivamente, delle banche, delle società finanziarie appartenenti a gruppi creditizi e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, ex art. 107 T.U. cit.
È altresì noto che, in forza dell'aggiornamento n. 11 del 10.11.2008 sono stati innovati i c.d.
“Limiti di censimento”, di cui capitolo II, sez. 1, par. 5 secondo cui: “Gli intermediari sono tenuti a segnalare l'intera esposizione nei confronti del singolo cliente se, alla data cui si riferisce la rilevazione, ricorre almeno una delle seguenti condizioni: la somma dell'accordato ovvero quella dell'utilizzato del totale dei crediti per cassa e di firma è d'importo pari o superiore a 30.000 €; il valore delle garanzie ricevute complessivamente dall'intermediario è d'importo pari o superiore a 30.000 €; il valore intrinseco delle operazioni in derivati finanziari è pari o superiore a 30.000 €; - la posizione del cliente è in sofferenza;
- l'importo delle operazioni effettuate per conto di terzi è pari o superiore a 30.000 €; - il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring, sconto di portafoglio pro soluto e cessione di credito è pari o superiore a 30.000 €; - sono stati passati a perdita crediti in sofferenza di qualunque importo;
il valore nominale dei crediti non in sofferenza ceduti a terzi dall'intermediario segnalante è pari o superiore a 30.000 €”.
Con riferimento alle posizioni a sofferenza, la circolare – alla nota 5 – prevede che “per esigenze di continuità con il periodo antecedente al cambio del segno monetario, non devono essere segnalate le posizioni di importo inferiore a 250 euro”.
Tanto detto, allora, tenendo conto della disciplina dettata, ratione temporis, dalla circolare richiamata può evincersi che la segnalazione alla Centrale dei Rischi da parte dell'intermediario finanziario, debba presumere l'accertamento di una situazione di sofferenza nella quale ricondurre “l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti”. Seguita la circolare in esame nell'affermare che “L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito” (cfr. cap. II, sez. 2 par. 1.5).
8 Sul punto, viene in rilievo che la c.d. segnalazione “a sofferenza” riguarda la situazione finanziaria e creditizia del debitore principale e non implica necessariamente uno stato di insolvenza del garante. Tuttavia, l'intermediario finanziario è tenuto ad aggiornare la categoria di censimento delle garanzie ricevute, indicando se il credito è rimasto insoddisfatto perché la garanzia non è stata attivata o perché è stata attivata con esito negativo in conseguenza dell'inadempimento del debitore principale.
In tal senso, la Circolare n. 139/1991 della Banca d'Italia stabilisce che, in caso di inadempimento del soggetto garantito e di escussione infruttuosa della garanzia, la segnalazione riguardante il garante rimane circoscritta nella categoria “garanzie ricevute”, fintanto che il rapporto garantito rimane in essere. Ciò al fine di assicurare un contemperamento tra le esigenze informative del sistema creditizio e la tutela del garante da segnalazioni che potrebbero comprometterne la reputazione finanziaria (cfr., Trib. di Avezzano n. 304/2019; Trib. di Brescia
n. 2488/2020; Trib. di Cremona n. 3/2019).
Ebbene, è principio diffuso in giurisprudenza quello per il quale per stabilire se una banca o altro intermediario abbia correttamente o meno segnalato alla Centrale dei
Rischi l'inadempimento di un'obbligazione del cliente, non è sufficiente valutare ex post se, all'esito del giudizio tra intermediario e cliente, le eccezioni da questi frapposte all'adempimento dei propri obblighi si siano rivelate o meno infondate;
è necessario invece stabilire, con valutazione ex ante, se al momento in cui il cliente ha rifiutato l'adempimento delle proprie obbligazioni i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati e prospettati in buona fede.
L'onere della relativa prova grava su chi domanda il risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi (cfr. Cass. civ., 09/02/2021, n.3130).
Se è vero, da un lato, che la Suprema Corte nell'interpretare le norme di cui sopra ha in più occasioni stabilito che non è consentito agli intermediari creditizi segnalare il proprio debitore alla Centrale Rischi, solo perché questi sia inadempiente, dovendosi invece presupporre il riscontro di “una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza” (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 15609 del 09/07/2014, Rv. 631843 - 01), dall'altro, ciò non vuol dire che al debitore moroso basti invocare, anche pretestuosamente, la nullità di un contratto, per pretendere di essere risarcito in caso di segnalazione da parte dell'ente creditore alla Centrale dei Rischi.
9 Ma se, su di un versante, la mala fede del debitore non può costituire uno schermo contro le conseguenze dell'inadempimento, dall'altro lato è pur sempre necessario che il giudice chiamato a valutare la legittimità d'una segnalazione alla Centrale dei Rischi non si limiti a prendere atto che il debito oggetto della segnalazione fosse effettivamente dovuto, ma stabilisca con valutazione ex ante: a) dal punto di vista oggettivo, se le ragioni addotte dal debitore a fondamento del rifiuto di pagamento fossero sorrette almeno da un fumus di fondatezza;
b) dal punto di vista soggettivo, se il debitore potesse ritenersi in buona fede nel momento in cui quelle ragioni ha accampato. Queste essendo le regole da applicare per valutare se una segnalazione alla Centrale dei Rischi sia avvenuta in modo corretto, nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla centrale dei rischi l'onere della prova si ripartirà secondo le regole ordinarie: trattandosi di illecito aquiliano, spetterà all'attore dimostrare sia la propria buona fede al momento in cui sollevò l'eccezione, sia la colpa del creditore, sia l'esistenza del danno, sia il nesso di causa tra colpa e danno (cfr. Cass.
09/02/2021, n.3130).
Ebbene, fermo restando quanto già affermato in punto di segnalazione del fideiussore, nel caso in esame, l'attore non ha dimostrato di aver, a fronte dei solleciti di pagamento, formulato qualsivoglia eccezione rispetto alla fideiussione o una valida proposta di rispristino dell'esposizione debitoria o abbia in alcun modo contattato la creditrice per risanare il debito.
Sulla scorta dei principi di diritto poc'anzi espressi, allora, deve rilevarsi come non sia configurabile alcuna violazione, da parte della dei principi di buona Controparte_1 fede e correttezza concernenti le operazioni preliminari alla segnalazione a sofferenza di presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia. Parte_1
Ed invero, sebbene le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia in ordine alle modalità e ai limiti delle segnalazioni a cui sono tenuti gli enti creditizi prevedano che tale obbligo di segnalazione sorga soltanto nei casi in cui l'affidamento superi una soglia minima - che varia in ragione del grado di rischiosità della posizione censita - e, parallelamente, che l'appostazione a sofferenza non possa essere conseguenza automatica di un mero ritardo nel pagamento del debito, ciononostante essa diviene obbligatoria nei casi, come quello in esame, in cui la richiesta di escussione della garanzia fideiussoria nei confronti del garante abbia dato esito negativo.
Nella fattispecie in esame, può quindi ritenersi che la segnalazione presso la Centrale dei
Rischi della Banca d'Italia di effettuata dalla convenuta in conseguenza Parte_1
10 dell'inadempimento del contratto di fideiussione bancaria per non fruttuosa escussione della garanzia (cfr. doc. 7, nel fascicolo di parte attrice), si configurasse come atto legittimo e coerente con i principi propri della materia.
Né alcun rilievo assume, in tal senso, la circostanza che il passaggio in giudicato della sentenza n. 7730/2018 del Tribunale di Roma avesse sancito l'inesistenza dell'obbligo di pagamento nascente dal contratto di fideiussione - con la quale aveva Parte_1 assunto la qualità di garante della rispetto al contratto di leasing finanziario Controparte_3 stipulato con la - dal cui inadempimento era derivata la segnalazione Controparte_1 presso la Centrale dei Rischi, in quanto la cristallizzazione di tale situazione di fatto è avvenuta in un momento temporalmente successivo a quello in cui l'istituto di credito aveva rilevato l'inadempimento del contratto di fideiussione. Né sono stati evidenziati profili di negligenza della convenuta al momento dell'attivazione della garanzia, poi, rivelatasi apocrifa.
In ogni caso, nessuna prova è stata fornita con riguardo al preteso pregiudizio patito a seguito del comportamento dell'intermediario, essendosi limitato l'attore a lamentare generici danni, in particolare all'immagine commerciale e alla reputazione, nonché per la contrazione dei propri redditi, senza dimostrare alcun effettivo e specifico pregiudizio che ne sia conseguito per l'attività commerciale o sul piano delle relazioni eventualmente instaurate con altri istituti di credito.
Al riguardo, in punto di diritto, deve rammentarsi come, in tema di illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi, la giurisprudenza ormai consolidata, sia di merito sia di legittimità, da tempo, abbia riconosciuto la risarcibilità del danno da lesione della reputazione della persona derivante dall'illegittima segnalazione di una posizione in sofferenza presso la Centrale dei Rischi.
Il diritto alla reputazione personale, il diritto all'immagine e il diritto all'onore, infatti, rientrano tra i diritti fondamentali della persona umana, garantiti dalla Costituzione, suscettibili di essere pregiudicati in conseguenza dell'illecita segnalazione di un soggetto presso un sistema di informazioni creditizio, comportando pertanto l'obbligo, il capo al danneggiante, di risarcire il danno patrimoniale, nonché il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in generale e/o di specifiche categorie di essi con cui il soggetto opera quali, nello specifico, gli istituti di credito.
11 In tal caso trovano applicazione, anzitutto, le norme relative al risarcimento del danno patrimoniale, le quali postulano che tale categoria di danno mai possa ritenersi sussistente in re ipsa, ma debba invece essere specificamente allegata e provata dal danneggiato.
La posizione attorea è, tuttavia, agevolata da un riparto dell'onere della prova più favorevole rispetto a quello previsto per la responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c. e, in particolare, facendo applicazione della norma dettata dall'art. 2050 c.c. in materia di responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, nonché dalla possibilità di assolvere all'onere probatorio facendo ricorso a presunzioni semplici e alla valutazione del danno secondo criteri di equità (cfr., in senso conforme, Cass. civ. sez. I, 08/01/2019, n.207; Cass. civ., sez. I,
06/03/2023, n.6589; nonché, da ultimo, Cass. civ., sez. III, 06/11/2024, n.28536).
In particolare, da un lato, la responsabilità aquiliana è configurabile in presenza dell'elemento oggettivo dell'esistenza di un fatto illecito foriero di un danno ingiusto alla sfera giuridico-patrimoniale del danneggiato, dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa ascrivibile al soggetto agente che abbia determinato la verificazione dell'evento dannoso, nonché del nesso di causalità tra il fatto illecito ed il danno subìto; dall'altro lato, la responsabilità delineata dall'art. 2050 c.c. prevede un'inversione dell'onere della prova a carico del danneggiante, il quale deve provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno stesso. Tale norma postula quindi la previsione, in capo a tale soggetto, di una presunzione legale di sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, tuttavia, in nessun caso tale presunzione si estende alla sfera della prova afferente alla dimostrazione dell'effettiva verificazione del fatto illecito e del nesso eziologico tra l'evento dannoso ed il danno che ne sia derivato, i quali soggiacciono invece al regime ordinario di riparto dell'onere della prova previsto dall'art. 2043 c.c..
Analogamente, con riferimento alla risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente all'illegittima segnalazione presso la Centrale dei Rischi, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che, sebbene in presenza della lesione di diritti fondamentali tutelati dalla
Costituzione, il relativo accertamento non può, comunque, sottrarsi “alla verifica della gravità della lesione e della serietà del danno (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato) in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima e intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni imposte dall'articolo 11 del medesimo codice, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva” (cfr. Cass. civ., sez. I, 08/01/2019).
12 Quanto, invece, all'identificazione del danno astrattamente derivante dall'illegittima segnalazione nella Centrale Rischi, esso è configurabile nella duplice di forma di danno emergente e di lucro cessante, vale a dire, quale pregiudizio diretto nella propria sfera giuridico- patrimoniale, eziologicamente collegato alla segnalazione e quale c.d. perdita di chance, ovvero perdita della possibilità di conseguire un probabile risultato favorevole.
Ebbene, nella specie, l'attore ha lamentato – specificandolo nella seconda memoria istruttoria – di aver subito un danno patrimoniale in conseguenza del mancato accesso al credito, nonché il predetto danno reputazionale e una contrazione dell'attività commerciale e dei propri redditi.
L'accertamento della ricorrenza dei pregiudizi in questione, allora, deve prendere le mosse sia dal principio di diritto per cui “Il danno all'immagine ed alla reputazione per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi costituisce pur sempre “danno conseguenza”, alla luce della più ampia ricostruzione operata dalle fondamentali pronunce delle Sezioni Unite dell'11/11/2008 n. 26972-26975, e pertanto non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento” (cfr. Cass. civ.
5.08.2019 n. 20885. Conformi Cass. civ. sez. III 19.07.2018 n. 19137;
Cass. sez. VI del 28.03.2018 n. 7594), sia dalla considerazione per cui, posto che la valutazione del nesso causale in sede civile presenta, rispetto al piano penale, alcune differenze in relazione al regime probatorio (per cui, a differenza di quanto richiesto in sede penale ove vige la regola della prova 'oltre il ragionevole dubbio', nel processo civile vige la regola del 'più probabile che non'), in caso di danno patrimoniale causato da illegittima segnalazione alla centrale rischi è richiesto l'accertamento di due nessi causali: un primo tra la condotta illecita (ossia l'erronea segnalazione alla centrale rischi) e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità di accesso al credito ed un secondo tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato. Ovviamente l'accertamento del primo nesso non implica di per sé la sussistenza del secondo (cfr. Tribunale sez. I - Firenze,
04/09/2024, n. 2721).
Ebbene, nella specie, l'attore non ha fornito prova di ripetuti rifiuti di finanziamento e di apertura di nuove linee di credito che abbiano recato un ingiustificato danno a sé ed egualmente non ha dimostrato la lesione della onorabilità e dell'immagine commerciale a seguito della diffusione delle notizie sulla sua mancata solvibilità.
Ed invero, le prove orali articolate sul punto (cfr. capp. 8 e 9 della seconda memoria istruttoria di parte attrice) non possono che essere ritenute inammissibili per la genericità del riferimento ai contatti con “altri istituti di credito” ai quali l'attore si sarebbe rivolto, nonché
13 tenuto conto del riferimento ad una situazione di persistente segnalazione, anche in relazione ad altri rapporti – evincibile anche dalla disamina delle visure in atti – e anche successivamente alla cancellazione operata dalla convenuta.
L'ultimo dei capitoli citati, poi, si palesa come inammissibile anche in mancanza della indicazione temporale della richiesta di accesso al credito.
Ancora, del tutto privo di prova è il nesso di causalità, nell'accezione di cui sopra, con riguardo al collegamento tra le dimissioni da amministratore unico della società e Controparte_3 la segnalazione a sofferenza. La circostanza è stata apoditticamente dedotta, con ciò dovendosi parimenti ritenere non adeguatamente dimostrato qualsivoglia collegamento causale tra la predetta segnalazione e la contrazione dei redditi del asseritamente da attribuire Parte_1 proprio alla necessità delle dimissioni di cui sopra e al suo reimpiego quale operaio altrove.
Né si potrebbe invocare una liquidazione in via equitativa del danno, in difetto di elementi specifici e concreti da porre a fondamento di essa.
Sotto tale ultimo profilo, la giurisprudenza è granitica nell'affermare che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226
c.c. (richiamato anche dall'art. 2056 c.c.), non dà luogo a un giudizio di equità, bensì a un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa. In particolare, esso è subordinato, da un lato, alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare e, dall'altro, non consente al giudice di sostituirsi alla parte asseritamente danneggiata nell'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta. In altri termini, tale criterio di liquidazione presuppone che sia stato assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno;
pertanto, tale criterio non esonera la parte dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché
l'apprezzamento equitativo assolva alla sola funzione che gli è propria, vale a dire soltanto quella di colmare le lacune insuperabili nell'iter di determinazione dell'equivalente pecuniario del danno (cfr. Cass., 18 novembre 2002, n. 16202; conformi, ex multis, v. anche Cass., 29 aprile
2022, n. 13515; Cass., 30 luglio 2020, n. 16344; Cass., 22 febbraio 2018, n. 4310; Cass., 23 settembre 2015, n. 18804; Cass., 19 dicembre 2011, n. 27447; Cass., 30 aprile 2010, n. 10607).
Ne consegue, pertanto, il rigetto delle domande attoree.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come indicato in dispositivo, in conformità ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornate dal D.M. n. 147 del
13.08.2022, in base al valore complessivo della controversia, partendo dai parametri minimi
14 previsti dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto della presente controversia e della natura delle difese, al netto della fase istruttoria di natura meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
902/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ rigetta le domande svolte dalla parte attrice;
❖ condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese del presente giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro 4.217,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Fermo, il 14.11.2025.
IL GIUDICE
(Dott.ssa Mariannunziata Taverna)
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