Sentenza 2 ottobre 2023
Rigetto
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 10/03/2026, n. 1930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1930 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01930/2026REG.PROV.COLL.
N. 03262/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3262 del 2024, proposto da
US CR, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di Conca dei Marini, Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino, non costituiti in giudizio.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 2174 del 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il Cons. ZI NT e uditi per le parti gli avvocati uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnazione da parte della sig.ra CR – proprietaria di un immobile contornato da un appezzamento di terreno sito in Conca dei Marini, alla via I Maggio, n. 52/A, adibito a casa per vacanza, sotto l’insegna “Il Limoneto”, del provvedimento n. 2707 dell’8 agosto 2017, emesso dal Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico del Comune di Conca dei Marini, con cui è stata respinta l’istanza dalla stessa proposta, volta ad ottenere il rilascio del permesso di costruire relativo ai lavori di realizzazione di una piscina interrata di circa 20 mq di estensione e di 1,30 m. di altezza media con annesse opere pertinenziali.
2. Il T.a.r. per la Campania, sez. dist. di Salerno, con sentenza n. 847 del 2024, ha respinto il ricorso.
3. US CR ha, dunque, impugnato la sentenza del T.a.r., deducendo i seguenti motivi di appello
I. ERROR IN IUDICANDO. MOTIVAZIONE ERRONEA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 17 DELLA L.R. CAMP. 35/87, DELL’ART. 2 DELLA L.R. CAMP. 19/2001, DEGLI ARTT. 3, 6, 10, 22, 27, 31, 36 E 37 DEL D.P.R. 380/01, DEGLI ARTT. 146 E 167 DEL D.L.GS. 42/2004 E DELL’ART. 817 DEL COD. CIV. VIOLAZIONE DELL’ART. 39 DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO DI CONCA DEI MARINI. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI E DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI E CARENZA ISTRUTTORIA .
Parte appellante censura la sentenza nella parte in cui ha condiviso le affermazioni della Soprintendenza circa l’inammissibilità dell’intervento che, in mancanza di P.R.G. adeguato al P.U.T. nel Comune di Conca dei Marini, risulterebbe non autorizzabile per asserita incompatibilità con la disciplina della “Zona Territoriale 3” prevista nell’ambito del P.U.T. stesso . Secondo l’appellante la realizzazione della piscina, opera pertinenziale e interrata, non richiederebbe il rilascio di permesso di costruire in senso proprio, rientrando nel novero dell’istituto della segnalazione certificata di inizio attività (secondo la normativa attualmente vigente), atteso che, nel caso di specie, troverebbe applicazione la deroga prevista dall’art. 3 del d.P.R. 380 del 2001, secondo cui gli interventi pertinenziali di cui alla lettera e.6) sono esclusi dal regime del permesso di costruire allorquando essi comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell’edificio principale. Inoltre l’art. 17 della l. r. Campania 35/87 consentirebbe interventi edilizi residenziali e terziari privati, anche in Zona 3, rendendo conseguentemente assentibile l’opera interrata, che non altererebbe in alcun modo l’assetto dei luoghi.
II. ERROR IN IUDICANDO. MOTIVAZIONE ERRONEA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA L. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE .
Il T.a.r. sarebbe, poi, incorso in errore nel ritenere legittimo il diniego relativo anche alle opere minori funzionali all’intervento principale, omettendo di rilevare il difetto assoluto di motivazione in ordine alla mancata autorizzazione dei modesti lavori di sistemazione esterna, pacificamente assentibili in Zona 3 del P.U.T. La motivazione ritenuta legittima dal T.a.r. risulta, ad avviso dell’appellante, inadeguata ed erronea, poiché le opere minori indicate – quali muri perimetrali, camminamenti, panchine, rampe e sistemazioni esterne – sono autonome e non funzionali all’accesso alla piscina. Il giudice di prime cure avrebbe in tal modo surrogato la motivazione carente della Soprintendenza e del Comune, sostituendosi alle valutazioni rimesse alla discrezionalità della Amministrazione.
III. ERROR IN IUDICANDO. MOTIVAZIONE ERRONEA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3 E 10 BIS DELLA L. 241/90, COME SUCC. MOD. ED INT. ECCESSO DI POTERE PER DI FETTO DEI PRESUPPOSTI E DI MOTIVAZIONE E CAREN ZA ISTRUTTORIA .
Parte appellante ha, infine, censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondato il terzo motivo di gravame proposto in prime cure, secondo il quale il parere della Soprintendenza e il provvedimento comunale sarebbero stati adottati in violazione degli artt. 2, 3 e 10- bis della legge n. 241 del 1990, poichè la Soprintendenza non avrebbe tenuto adeguato conto delle deduzioni dell’appellante in sede di indicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
4. All’udienza pubblica del 13 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso in punto di fatto l’appello è infondato come di seguito specificato.
Parte appellante ha impugnato innanzi al T.a.r. il provvedimento del Comune, di diniego all’intervento di realizzazione di una piscina interrata, sulla base del parere negativo espresso dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Salerno con atto n. 17650 del 10 luglio 2017, anch’esso impugnato innanzi al T.a.r.
5.1. La Soprintendenza si è espressa, nel predetto parere, nei seguenti termini:
“ - tale opera si qualifica come intervento di nuova costruzione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.1) del D.P.R. 380/01 s.m.i. ed è subordinata a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a); pertanto, la suddetta opera edile non è autorizzabile ai sensi dell’art. 5 ‘Norme di salvaguardia’ del Piano Urbanistico Territoriale dell’area Sorrentino-Amalfitana (L.R. 35/87); - in merito alle osservazioni della ditta, innanzitutto si ribadisce che la realizzazione di una piscina interrata è subordinata a rilascio di permesso di costruire, tanto anche in conformità alla giurisprudenza consolidata che si è formata in materia (p.e. cfr. Sentenza del Consiglio di Stato – Sez. Quarta n. 35/2016 del 08.01.2016); inoltre, a nulla rileva la funzione pertinenziale del manufatto ai fini della sua mancata assoggettabilità a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a), così come statuito nelle sentenze T.A.R. della Campania, Sez. VII n. 2088/2009 del 21.04.2009 e n. 1/2014 del 07.01.2014; - infine, si ribadisce che l’intervento de quo non è conforme alla normativa della ‘Zona Territoriale 3’, di cui all’art. 17 del citato P.U.T., considerato che tale zona può prevedere unicamente interventi per l’adeguamento dell’organizzazione agricola del territorio, secondo quanto stabilito per la pregressa zona 1B lett. a);tale incompatibilità con la Zona 3 del P.U.T. è anche ribadita dalla sentenza T.A.R. della Campania, Sez. II n. 1212/2016 del 16.05.2016 ”.
5.2. Parte appellante, con il primo motivo di appello, evidenzia che la piscina è da realizzare nel sottosuolo, per cui essa è completamente interrata, e che la stessa è pertinenziale alla casa per vacanze e non necessiterebbe, dunque, del permesso di costruire.
5.3. Tali doglianze sono infondate, come ben chiarito dal giudice di primo grado.
La giurisprudenza amministrativa consolidata, anche di questa Sezione, peraltro richiamata anche dal giudice di primo grado, ha già precisato che “ la realizzazione di una piscina, interrata o fuori terra, realizzata in zona vincolata (come nella presente fattispecie), integri un intervento di nuova costruzione in quanto volumetricamente rilevante, che necessita del previo rilascio del permesso di costruire nonché dell’autorizzazione paesaggistica … L’opera in questione determina la creazione di volume, ovvero l’aumento di quelli già realizzati, questo perché la nozione di volume utile (come anche di superficie utile) deve essere interpretata (alla luce della circolare del Ministero per i beni e le attività culturali n. 33 del 26 giugno 2009, nonché della prevalente giurisprudenza amministrativa) nel senso di qualsiasi opera edilizia calpestabile e/o che può essere sfruttata per qualunque uso, atteso che il concetto di utilità ha un significato differente nella normativa in materia di tutela del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia. In questa accezione, il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova opera comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico e altro tipo di volume, sia esso interrato o meno ” (cfr., Consiglio di Stato, Sezione IV, 13 giugno 2023, n. 5807.
5.5. Anche in ambito penale la Corte di cassazione ha specificato che “ in tema di reati edilizi, la costruzione di una piscina interrata, ai sensi dell'art. 3 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, costituisce intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia, in quanto crea un aumento di volumetria e comporta la trasformazione permanente del suolo, essendo necessario, pertanto, per la sua realizzazione, il rilascio di permesso di costruire ” (cfr., Cassazione penale sez. III, 20/12/2018, n. 1913).
5.6. Non rileva, dunque, ai fini della necessità del rilascio del permesso di costruire e del necessario parere della Soprintendenza in zona vincolatala, la circostanza, valorizzata da parte appellante, che la piscina sia interrata.
5.7. Né può ritenersi la stessa opera pertinenziale all’abitazione principale, in quanto la consistenza non esigua del manufatto e la sua destinazione d’uso consentono di individuarne una propria autonomia funzionale, trattandosi di piscina attigua ad una struttura alberghiera, che incrementerebbe senza dubbio il valore di mercato del bene e che potrebbe essere autonomamente utilizzabile.
Anche su tale specifico aspetto, questo Consiglio ha già chiarito che la “ piscina è una struttura di tipo edilizio che incide con opere invasive sul sito in cui viene realizzata, perciò configura una nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380 del 2001 e non una pertinenza urbanistica del fabbricato residenziale; la piscina, infatti, non può essere attratta alla categoria urbanistica delle mere pertinenze, poiché, sul piano funzionale, non è necessariamente complementare all'uso delle abitazioni e non costituisce sempre una mera attrezzatura per lo svago alla stessa stregua di un dondolo o di uno scivolo installati nei giardini ” (cfr., Consiglio di Stato sez. III, 29/04/2025, n. 3597).
5.8. L’intervento, peraltro, come evidenziato dalla Soprintendenza, comunque, non può essere realizzato, perché in contrasto con le previsioni della Zona 3 del P.U.T., dell’Area Sorrentino-Amalfitana, in quanto in tale zona sono consentiti “... unicamente interventi per l'adeguamento dell’organizzazione agricola del territorio, secondo quanto stabilito per la pregressa zona IB lett. a) ”, coerentemente con quanto previsto dall’art. 17 della l. r. Campania n. 35 del 1987, la quale prevede per la Zona territoriale 3 ( Tutela degli insediamenti antichi sparsi o per nucleo ) che per gli insediamenti antichi, integrati con la organizzazione agricola del territorio, presenti nella costiera amalfitana e di notevole importanza paesistica sono ammessi limitatissimi interventi edilizi residenziali e terziari, ove ne sussista il fabbisogno di cui ai precedenti articoli 9 e 10 e sempre che le analisi e la progettazione dettagliata del piano regolatore generale ne dimostrino la compatibilità ambientale .
5.9. Non rilevano, peraltro, le eventuali contrarie previsioni del regolamento edilizio comunale nell’interpretazione fornita dall’appellante, perché sarebbero, evidentemente in contrasto con il P.U.T. e con la legge regionale e, come tali, da disapplicare.
Sul punto va evidenziato che il rapporto tra il P.U.T. e il regolamento edilizio è di gerarchia in quanto i singoli Comuni devono obbligatoriamente adattare la propria strumentazione urbanistica alle prescrizioni sovraordinate del P.U.T. Quest’ultimo, infatti, definisce le linee guida generali e le destinazioni d'uso del territorio, mentre il Regolamento Edilizio stabilisce nel dettaglio le norme tecniche e costruttive (come si costruisce), i parametri dimensionali (distacchi, altezze), e le procedure per ottenere i permessi (Permesso di Costruire, SCIA), assicurando la conformità alle normative statali e regionali.
6. Parimenti infondato è il secondo motivo di appello, con cui parte appellante contesta la sentenza del T.a.r. nella parte in cui è stato ritenuto legittimo il provvedimento impugnato in primo grado, anche in relazione agli altri interventi minori, ed in particolare per la realizzazione di alcuni muri perimetrali, di camminamenti, di una panca in muratura, per il ripristino dei muri di contenimento, per la riconfigurazione dell’accesso al giardino, per la realizzazione di rampe di scale, per la delimitazione delle ringhiere in legno e la sistemazione dei giardini.
Dall’esame delle pagine 6 e 7 della relazione allegata al ricorso di primo grado, tali opere, contrariamente a quanto afferma parte appellante, non possono ritenersi del tutto autonome dalla piscina, ma comunque sono evidentemente collegate alla realizzazione della stessa.
Ne consegue il rigetto del secondo motivo di appello.
7. Infondato è anche l’ultimo motivo di appello con cui parte appellante contesta la violazione degli artt. 2, 3 e 10 bis della l. 241/1990, in quanto, come è emerso anche dai punti precedenti, i provvedimenti impugnati in primo grado sono adeguatamente motivati e, peraltro, hanno tenuto conto delle osservazioni di parte appellante, espressamente richiamate, ad esempio, nel parere della Soprintendenza ed espressamente confutate.
Peraltro, l’orientamento consolidato di questo Consiglio di Stato prevede che la “ motivazione finale di un provvedimento amministrativo non deve contenere un'analitica confutazione delle osservazioni procedimentali svolte dalla parte, ai sensi dell'art. 10-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241, essendo sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà (cfr., Consiglio di Stato sez. II, 12/07/2025, n. 6121).
L’appello è, pertanto, infondato.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione di parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZO RI, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
ZI NT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZI NT | ZO RI |
IL SEGRETARIO