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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
BALDOVINI PAOLA, Giudice
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1380/2023 depositato il 10/03/2023
proposto da
Comune di Frosinone - Piazza Vi Dicembre 03100 Frosinone FR
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Elegge Domicilio Presso Il Proprio Studio - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso dott.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 363/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FROSINONE sez. 2
e pubblicata il 29/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 125 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Appellante: COMUNE in accoglimento del presente ricorso in appello ed in riforma della sentenza impugnata n. 363/2022, voglia dichiarare la legittimità della tassazione operata dal Comune di Frosinone per l'anno 2016 relativa all'I.M.U., nei confronti di Resistente_1 per le causali ed eccezioni di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Appellato: Che l'appello del Comune di Frosinone venga integralmente rigettato con vittoria di spese, competenze e onorari, in via principale e in via alternativa venga sospeso in attesa che la Corte di Appello ed il Tribunale di Roma si pronuncino in relazione : alla richiesta di estromissione dei soci dalla Società_1 SRL che di fatto è proprietaria dell'immobile di cui all'accertamento IMU alla richiesta di riforma della sentenza di primo grado 59712022 del Tribunale di Frosinone che ha sancito la qualifica di erede dello scrivente e quindi il diritto di proprietà sugli immobili in Frosinone caduti in successione .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 12/01/2022 , il dott. Resistente_1 , C.F CF_Resistente_1 ,residente a [...]alla Indirizzo_1 , in proprio, impugna l'avviso di accertamento IMU ,emesso dal Comune di Frosinone , n.125 del 29/09/2021 -anno 2016 - notificato in data 22/10/2021 , pe un importo di Euro
5.715,00= su beni pervenuti allo stesso a seguito di successione ereditaria della signora Nominativo_2 deceduta in data 14/08/1997, su asso ereditario per la morte della sorella Nominativo_3 deceduta il12/04/1997.
A sostegno della sua tesi, eccepisce la presunta nullità per carenza dei presupposti impositivi in quanto , pur essendo proprietario apparente non ha mai detenuto il diritto di possesso degli immobili oggetto di accertamento .
A sua volta ,il Comune di Frosinone , con controdeduzioni del 02/02/2002 , respinge tale richiesta in quanto il contribuente è titolare di un diritto reale di godimento ed è tenuto al pagamento dell'imposta .
Con Sentenza n. 363/2022 Depositato il 29/07/2022 la corte adita accoglieva il ricorso e compensava le spese.
Appella il Comune per erroneità della sentenza in fatto ed in diritto. Violazione di legge ed illogicità e contraddittorietà della motivazione.
All'odierna udienza, esaurita la discussione l' appello era trattenuto a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del Comune di Frosinone è infondato e non merita accoglimento.
Il Collegio ritiene di dover confermare l'orientamento espresso dai primi giudici, i quali hanno correttamente applicato i principi di diritto alla peculiarità della fattispecie concreta.
Sebbene in linea generale il presupposto dell'IMU sia collegato alla titolarità del diritto reale (proprietà, usufrutto, ecc.), la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che il concetto di "possesso" ai fini tributari non può prescindere dalla reale possibilità di esercizio dei poteri derivanti dal titolo.
Nel caso di specie, è documentato che il Dott. Resistente_1 è stato privato ab origine della disponibilità dei beni a causa di una situazione di fatto e di diritto preclusiva: la presenza di un erede testamentario (Nominativo 1) che ha detenuto gli immobili senza soluzione di continuità, vantando un titolo (testamento olografo) che ha generato un'oggettiva incertezza sulla reale titolarità del cespite, poi oggetto di accertamento in sede civile. Risulta dunque pertinente il richiamo operato in primo grado alla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
n. 9226/2005 e Cass. n. 5626/2015), secondo cui il possesso si perde nel momento in cui viene meno l'effettiva disponibilità della cosa per fatto del terzo o per situazioni obiettive che precludano il ripristino del contatto materiale con il bene.
Nella fattispecie in esame, il contribuente si è trovato in una condizione di impossibilità giuridica e materiale di esercitare il diritto, rendendo il presupposto impositivo dell'IMU privo di base fattuale. L'imposta, infatti, deve colpire una capacità contributiva reale;
tassare un soggetto che non solo non dispone del bene, ma che è attivamente contrastato da un terzo possessore in forza di un titolo testamentario, contrasterebbe con i principi di ragionevolezza e capacità contributiva (art. 53 Cost.).
L'atto impositivo del Comune di Frosinone deve pertanto ritenersi illegittimo per carenza del presupposto impositivo in capo al contribuente.
La sentenza di primo grado deve quindi confermarsi con annullamento dell'atto impugnato.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 15, comma 2, D.Lgs. 546/1992 e all'art. 92, comma 2, c.p.c., che giustificano la compensazione delle spese di lite anche per questo grado di giudizio, ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni legate all'incertezza sulla nozione di 'possesso' ai fini tributari in presenza di uno spossessamento subito dal proprietario formale nonché la complessità della vicenda ereditaria e la peculiarità dei profili interpretativi trattati.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, sez. II, definitivamente pronunciando:
1. Rigetta l'appello del Comune di Frosinone;
2. Conferma la sentenza n. 363/2022 della CGT di Primo Grado di Frosinone;
3. Dichiara compensate le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio 6 novembre 2025
La Presidente Giuliana Passero
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
BALDOVINI PAOLA, Giudice
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1380/2023 depositato il 10/03/2023
proposto da
Comune di Frosinone - Piazza Vi Dicembre 03100 Frosinone FR
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Elegge Domicilio Presso Il Proprio Studio - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso dott.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 363/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FROSINONE sez. 2
e pubblicata il 29/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 125 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Appellante: COMUNE in accoglimento del presente ricorso in appello ed in riforma della sentenza impugnata n. 363/2022, voglia dichiarare la legittimità della tassazione operata dal Comune di Frosinone per l'anno 2016 relativa all'I.M.U., nei confronti di Resistente_1 per le causali ed eccezioni di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Appellato: Che l'appello del Comune di Frosinone venga integralmente rigettato con vittoria di spese, competenze e onorari, in via principale e in via alternativa venga sospeso in attesa che la Corte di Appello ed il Tribunale di Roma si pronuncino in relazione : alla richiesta di estromissione dei soci dalla Società_1 SRL che di fatto è proprietaria dell'immobile di cui all'accertamento IMU alla richiesta di riforma della sentenza di primo grado 59712022 del Tribunale di Frosinone che ha sancito la qualifica di erede dello scrivente e quindi il diritto di proprietà sugli immobili in Frosinone caduti in successione .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 12/01/2022 , il dott. Resistente_1 , C.F CF_Resistente_1 ,residente a [...]alla Indirizzo_1 , in proprio, impugna l'avviso di accertamento IMU ,emesso dal Comune di Frosinone , n.125 del 29/09/2021 -anno 2016 - notificato in data 22/10/2021 , pe un importo di Euro
5.715,00= su beni pervenuti allo stesso a seguito di successione ereditaria della signora Nominativo_2 deceduta in data 14/08/1997, su asso ereditario per la morte della sorella Nominativo_3 deceduta il12/04/1997.
A sostegno della sua tesi, eccepisce la presunta nullità per carenza dei presupposti impositivi in quanto , pur essendo proprietario apparente non ha mai detenuto il diritto di possesso degli immobili oggetto di accertamento .
A sua volta ,il Comune di Frosinone , con controdeduzioni del 02/02/2002 , respinge tale richiesta in quanto il contribuente è titolare di un diritto reale di godimento ed è tenuto al pagamento dell'imposta .
Con Sentenza n. 363/2022 Depositato il 29/07/2022 la corte adita accoglieva il ricorso e compensava le spese.
Appella il Comune per erroneità della sentenza in fatto ed in diritto. Violazione di legge ed illogicità e contraddittorietà della motivazione.
All'odierna udienza, esaurita la discussione l' appello era trattenuto a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del Comune di Frosinone è infondato e non merita accoglimento.
Il Collegio ritiene di dover confermare l'orientamento espresso dai primi giudici, i quali hanno correttamente applicato i principi di diritto alla peculiarità della fattispecie concreta.
Sebbene in linea generale il presupposto dell'IMU sia collegato alla titolarità del diritto reale (proprietà, usufrutto, ecc.), la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che il concetto di "possesso" ai fini tributari non può prescindere dalla reale possibilità di esercizio dei poteri derivanti dal titolo.
Nel caso di specie, è documentato che il Dott. Resistente_1 è stato privato ab origine della disponibilità dei beni a causa di una situazione di fatto e di diritto preclusiva: la presenza di un erede testamentario (Nominativo 1) che ha detenuto gli immobili senza soluzione di continuità, vantando un titolo (testamento olografo) che ha generato un'oggettiva incertezza sulla reale titolarità del cespite, poi oggetto di accertamento in sede civile. Risulta dunque pertinente il richiamo operato in primo grado alla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
n. 9226/2005 e Cass. n. 5626/2015), secondo cui il possesso si perde nel momento in cui viene meno l'effettiva disponibilità della cosa per fatto del terzo o per situazioni obiettive che precludano il ripristino del contatto materiale con il bene.
Nella fattispecie in esame, il contribuente si è trovato in una condizione di impossibilità giuridica e materiale di esercitare il diritto, rendendo il presupposto impositivo dell'IMU privo di base fattuale. L'imposta, infatti, deve colpire una capacità contributiva reale;
tassare un soggetto che non solo non dispone del bene, ma che è attivamente contrastato da un terzo possessore in forza di un titolo testamentario, contrasterebbe con i principi di ragionevolezza e capacità contributiva (art. 53 Cost.).
L'atto impositivo del Comune di Frosinone deve pertanto ritenersi illegittimo per carenza del presupposto impositivo in capo al contribuente.
La sentenza di primo grado deve quindi confermarsi con annullamento dell'atto impugnato.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 15, comma 2, D.Lgs. 546/1992 e all'art. 92, comma 2, c.p.c., che giustificano la compensazione delle spese di lite anche per questo grado di giudizio, ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni legate all'incertezza sulla nozione di 'possesso' ai fini tributari in presenza di uno spossessamento subito dal proprietario formale nonché la complessità della vicenda ereditaria e la peculiarità dei profili interpretativi trattati.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, sez. II, definitivamente pronunciando:
1. Rigetta l'appello del Comune di Frosinone;
2. Conferma la sentenza n. 363/2022 della CGT di Primo Grado di Frosinone;
3. Dichiara compensate le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio 6 novembre 2025
La Presidente Giuliana Passero