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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 28/10/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ORISTANO – sezione Lavoro www.tribunale.oristano.it
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Oristano
Sezione previdenza
Il G.O. dott.ssa Elisabetta Sanna in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'udienza del 28 ottobre 2025 la seguente
ORDINANZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 583/2025 RLPA, promossa da :
elettivamente domiciliato in Oristano, presso lo studio dell'Avv. Paolo Parte_1
Ruggeri che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro Da CP_1
Pistoia il Grande n. 21 EUR Roma, presso la direzione provinciale in Oristano, Via
Dorando Petri, torre A, rappresentato dal funzionario incaricato dott.ssa Per_1
[...]
RESISTENTE
*****************
ha proposto ricorso per ottenere il riconoscimento della pensione di Parte_1 invalidità civile e beneficio dell'indennità di accompagnamento e il riconoscimento dello stato di handicap grave.
L nel costituirsi in giudizio ha dato atto che la CP_1 Controparte_2 in attuazione del principio di autotutela della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 21- nonies della legge 7 agosto 1990 n°241 e successive modificazioni, di cui al regolamento recante disposizioni in materia di autotutela, ha accolto l'istanza di riesame del ricorso a nome di per le prestazioni richieste e in particolare : Parte_1
1
IL GIUDICE Dott. ssa Elisabetta Sanna TRIBUNALE DI ORISTANO – sezione Lavoro www.tribunale.oristano.it
“ritiene sussistenti i requisiti sanitari per riconoscere il soggetto: INVALIDO con
TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% (art. 2 e 12 L. 118/71), Con
Decorrenza dalla Data del 12/02/2025 e con revisione al 03/05/2027”, producendo il verbale e ha chiesto che venisse pronunciata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Le parti all'udienza di discussione hanno concluso concordemente per la cessazione della materia del contendere.
Il ricorrente ha insistito per la condanna dell al pagamento delle spese CP_3 processuali.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Il Tribunale non è peraltro esentato dall'accertamento della soccombenza virtuale, ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
Risulta provato agli atti che la prestazione è stata liquidata dopo l'istaurarsi del presente procedimento.
Le spese processuali da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 52/2014 e da distrarsi a favore del difensore anticipatario, vanno poste a carico dell sul quale ricade la CP_1 responsabilità di avere formulato il riconoscimento del beneficio richiesto solo successivamente all'instaurarsi del procedimento in oggetto.
Avuto riguardo al valore della causa, all'assenza di istruttoria e agli adempimenti relativi alle fasi introduttiva e decisoria, appare ragionevole procedere alla liquidazione dei compensi come da dispositivo.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 442 ss. c.p.c.:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
- condanna l alla rifusione delle spese del giudizio in favore di CP_1 Pt_1
liquidandole in complessive € 750,00, oltre spese generali 15% e
[...] accessori di legge da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Così deciso in Oristano, addì 28/10/2025
IL GIUDICE
Dott. Elisabetta Sanna
2
IL GIUDICE Dott. ssa Elisabetta Sanna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Oristano
Sezione previdenza
Il G.O. dott.ssa Elisabetta Sanna in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'udienza del 28 ottobre 2025 la seguente
ORDINANZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 583/2025 RLPA, promossa da :
elettivamente domiciliato in Oristano, presso lo studio dell'Avv. Paolo Parte_1
Ruggeri che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro Da CP_1
Pistoia il Grande n. 21 EUR Roma, presso la direzione provinciale in Oristano, Via
Dorando Petri, torre A, rappresentato dal funzionario incaricato dott.ssa Per_1
[...]
RESISTENTE
*****************
ha proposto ricorso per ottenere il riconoscimento della pensione di Parte_1 invalidità civile e beneficio dell'indennità di accompagnamento e il riconoscimento dello stato di handicap grave.
L nel costituirsi in giudizio ha dato atto che la CP_1 Controparte_2 in attuazione del principio di autotutela della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 21- nonies della legge 7 agosto 1990 n°241 e successive modificazioni, di cui al regolamento recante disposizioni in materia di autotutela, ha accolto l'istanza di riesame del ricorso a nome di per le prestazioni richieste e in particolare : Parte_1
1
IL GIUDICE Dott. ssa Elisabetta Sanna TRIBUNALE DI ORISTANO – sezione Lavoro www.tribunale.oristano.it
“ritiene sussistenti i requisiti sanitari per riconoscere il soggetto: INVALIDO con
TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% (art. 2 e 12 L. 118/71), Con
Decorrenza dalla Data del 12/02/2025 e con revisione al 03/05/2027”, producendo il verbale e ha chiesto che venisse pronunciata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Le parti all'udienza di discussione hanno concluso concordemente per la cessazione della materia del contendere.
Il ricorrente ha insistito per la condanna dell al pagamento delle spese CP_3 processuali.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Il Tribunale non è peraltro esentato dall'accertamento della soccombenza virtuale, ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
Risulta provato agli atti che la prestazione è stata liquidata dopo l'istaurarsi del presente procedimento.
Le spese processuali da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 52/2014 e da distrarsi a favore del difensore anticipatario, vanno poste a carico dell sul quale ricade la CP_1 responsabilità di avere formulato il riconoscimento del beneficio richiesto solo successivamente all'instaurarsi del procedimento in oggetto.
Avuto riguardo al valore della causa, all'assenza di istruttoria e agli adempimenti relativi alle fasi introduttiva e decisoria, appare ragionevole procedere alla liquidazione dei compensi come da dispositivo.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 442 ss. c.p.c.:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
- condanna l alla rifusione delle spese del giudizio in favore di CP_1 Pt_1
liquidandole in complessive € 750,00, oltre spese generali 15% e
[...] accessori di legge da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Così deciso in Oristano, addì 28/10/2025
IL GIUDICE
Dott. Elisabetta Sanna
2
IL GIUDICE Dott. ssa Elisabetta Sanna