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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 27/11/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
II SEZIONE CIVILE
Udienza del 27/11/2025 N. 450 /2021
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Varese
AN ZO quale Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(CF: ) rappresentata e difesa dall'avv. Domenica Parte_1 C.F._1
UL RT ed elettivamente domiciliata presso lo studio della predetta in Milano, Galleria
San Babila n° 4/a, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Simona Maria Controparte_1
Leanza ed elettivamente domiciliata presso lo studio della predetta in Catania, via Milano n. 97, come da procura allegata alla memoria
RESISTENTE
e contro
con l'avv. Grazia Guerra, elettivamente domiciliato in Varese, via Volta 3/5 CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione estratto di ruolo e avvisi di addebito
All'udienza di discussione, celebrata da remoto con Programma Microsoft Teams, i procuratori delle parti concludevano come in atti ed all'esito il Giudice ha emesso la seguente sentenza ex art. 429 cpc.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Varese, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 10.9.2021, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_3
ed proponendo opposizione avverso vari avvisi di addebito (asseritamente)
[...] CP_2 sconosciuti e meglio richiamati in atti, di cui all'estratto di ruolo prodotto che parimenti veniva impugnato, lamentandone vizi di notifica, eccependo l'intervenuta prescrizione per alcuni degli avvisi impugnati ed altresì la “decadenza dal potere di riscossione” per uno soltanto di essi, ossia il n. 31920170000083702000.
Si sono ritualmente costituite in giudizio le odierne parti convenute, eccependo entrambe, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc in capo alla ricorrente con riferimento all'impugnazione dell'estratto di ruolo;
contestando comunque nel merito in fatto ed in diritto tutto quanto ex adverso dedotto;
con vittoria di spese.
Concessa inaudita altera parte la sospensione degli avvisi di addebito opposti, disposti vari rinvii dapprima per verificare lo stato dei pagamenti in relazione alla domanda di definizione agevolata presentata dalla ricorrente, pagamenti tuttavia mai dimostrati, e di poi per permettere alla predetta di munirsi di nuovo difensore a seguito di dismissione del mandato formalizzata dal suo procuratore, all'udienza di discussione del 27.11.2025 i procuratori delle parti discutevano oralmente la causa.
Richiamato il principio della ragione più liquida, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Con riguardo alla fattispecie in esame va difatti rilevato che a seguito dell'intervento della
L. 215/2021, l'art. 12, co. 4bis, D.P.R. n. 602/1973 statuisce quanto segue: “L'estratto di ruolo non
è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Per quanto poi concerne l'applicabilità della normativa ut supra ai processi pendenti, le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione – con la nota sentenza n. 26283 del 6.09.2022 – hanno statuito quanto segue:“In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n.
602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del
2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente
2 natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
La Corte di Cassazione, con l'arresto appena citato, ha in particolare evidenziato che con la norma innanzi richiamata il legislatore, nel disciplinare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, plasmi l'interesse ad agire.
Questa condizione dell'azione ha difatti “natura dinamica”, che è separata da considerazioni statiche allo stato degli atti (si vedano, ex plurimis, Cass. Civ. n. 9094/17; Cass. Civ. SU n. 619/21) e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione.
Per quanto altresì concerne la compatibilità della norma in esame con i principi costituzionali, nonché con la normativa sovranazionale, la Corte ha ulteriormente ritenuto che “sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del
Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.
La Corte ha difatti escluso che, per effetto della novella di cui alla L. n. 215/2021, si possa configurare un vuoto di tutela del contribuente, con particolare riferimento ai giudizi non tributari, posto che in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (ex plurimis Cass Civ. SU n. 15354/15); può altresì proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass. Civ. n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512
e 24461/19); può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale comporta un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel
3 termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass. Civ. SU n. 22080/17; Cass. Civ. n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21).
Tutto ciò richiamato e premesso, considerato che la ricorrente non si trova in alcuna delle tassative condizioni previste dalla legge per impugnare direttamente l'estratto ruolo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Resta assorbita ogni ulteriore domanda formulata o contestazione dedotta.
In punto di spese di lite, richiamata la novella legislativa e considerato che l'arresto della Corte di
Cassazione ut supra è intervenuto in corso di causa, questo Giudice ritiene congruo disporne l'integrale compensazione fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Varese, 27.11.2025
Il Giudice del Lavoro
AN ZO
4
II SEZIONE CIVILE
Udienza del 27/11/2025 N. 450 /2021
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Varese
AN ZO quale Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(CF: ) rappresentata e difesa dall'avv. Domenica Parte_1 C.F._1
UL RT ed elettivamente domiciliata presso lo studio della predetta in Milano, Galleria
San Babila n° 4/a, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Simona Maria Controparte_1
Leanza ed elettivamente domiciliata presso lo studio della predetta in Catania, via Milano n. 97, come da procura allegata alla memoria
RESISTENTE
e contro
con l'avv. Grazia Guerra, elettivamente domiciliato in Varese, via Volta 3/5 CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione estratto di ruolo e avvisi di addebito
All'udienza di discussione, celebrata da remoto con Programma Microsoft Teams, i procuratori delle parti concludevano come in atti ed all'esito il Giudice ha emesso la seguente sentenza ex art. 429 cpc.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Varese, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 10.9.2021, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_3
ed proponendo opposizione avverso vari avvisi di addebito (asseritamente)
[...] CP_2 sconosciuti e meglio richiamati in atti, di cui all'estratto di ruolo prodotto che parimenti veniva impugnato, lamentandone vizi di notifica, eccependo l'intervenuta prescrizione per alcuni degli avvisi impugnati ed altresì la “decadenza dal potere di riscossione” per uno soltanto di essi, ossia il n. 31920170000083702000.
Si sono ritualmente costituite in giudizio le odierne parti convenute, eccependo entrambe, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc in capo alla ricorrente con riferimento all'impugnazione dell'estratto di ruolo;
contestando comunque nel merito in fatto ed in diritto tutto quanto ex adverso dedotto;
con vittoria di spese.
Concessa inaudita altera parte la sospensione degli avvisi di addebito opposti, disposti vari rinvii dapprima per verificare lo stato dei pagamenti in relazione alla domanda di definizione agevolata presentata dalla ricorrente, pagamenti tuttavia mai dimostrati, e di poi per permettere alla predetta di munirsi di nuovo difensore a seguito di dismissione del mandato formalizzata dal suo procuratore, all'udienza di discussione del 27.11.2025 i procuratori delle parti discutevano oralmente la causa.
Richiamato il principio della ragione più liquida, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Con riguardo alla fattispecie in esame va difatti rilevato che a seguito dell'intervento della
L. 215/2021, l'art. 12, co. 4bis, D.P.R. n. 602/1973 statuisce quanto segue: “L'estratto di ruolo non
è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Per quanto poi concerne l'applicabilità della normativa ut supra ai processi pendenti, le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione – con la nota sentenza n. 26283 del 6.09.2022 – hanno statuito quanto segue:“In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n.
602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del
2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente
2 natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
La Corte di Cassazione, con l'arresto appena citato, ha in particolare evidenziato che con la norma innanzi richiamata il legislatore, nel disciplinare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, plasmi l'interesse ad agire.
Questa condizione dell'azione ha difatti “natura dinamica”, che è separata da considerazioni statiche allo stato degli atti (si vedano, ex plurimis, Cass. Civ. n. 9094/17; Cass. Civ. SU n. 619/21) e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione.
Per quanto altresì concerne la compatibilità della norma in esame con i principi costituzionali, nonché con la normativa sovranazionale, la Corte ha ulteriormente ritenuto che “sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del
Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.
La Corte ha difatti escluso che, per effetto della novella di cui alla L. n. 215/2021, si possa configurare un vuoto di tutela del contribuente, con particolare riferimento ai giudizi non tributari, posto che in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (ex plurimis Cass Civ. SU n. 15354/15); può altresì proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass. Civ. n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512
e 24461/19); può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale comporta un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel
3 termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass. Civ. SU n. 22080/17; Cass. Civ. n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21).
Tutto ciò richiamato e premesso, considerato che la ricorrente non si trova in alcuna delle tassative condizioni previste dalla legge per impugnare direttamente l'estratto ruolo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Resta assorbita ogni ulteriore domanda formulata o contestazione dedotta.
In punto di spese di lite, richiamata la novella legislativa e considerato che l'arresto della Corte di
Cassazione ut supra è intervenuto in corso di causa, questo Giudice ritiene congruo disporne l'integrale compensazione fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Varese, 27.11.2025
Il Giudice del Lavoro
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