Articolo 10 della Legge 21 dicembre 1961, n. 1336
Articolo 9Articolo 11
Versione
1 gennaio 1962
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Versione
1 luglio 1970
Art. 10. Decorrenza inquadramento e valutazione servizio precedente

L'inquadramento del personale di cui al precedente articolo 9 ed al successivo articolo 11 e' disposto, mediante decreto ministeriale, a decorrere, a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per il personale inquadrato a norma del precedente articolo 9 il servizio prestato nella qualifica di provenienza e' valutato per intero ai fini della progressione di carriera.
((Ai fini della anzianita' richiesta per la promozione a primo collocatore e' valutato per intero il servizio prestato a contratto e, per meta', il servizio prestato in qualita' di incaricato temporaneo di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, di coadiutore di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 586, e di corrispondente di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562.
Agli effetti del trattamento di quiescenza puo' essere riscattato, a domanda, il periodo di servizio prestato a contratto nelle qualifiche di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 562, e nelle posizioni di incaricato temporaneo di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, di coadiutore di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 586, e di corrispondente di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 562. Si applicano a tal fine le disposizioni che disciplinano i riscatti dei servizi non di ruolo resi allo Stato))
Entrata in vigore il 1 luglio 1970