Decreto cautelare 23 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 7 aprile 2025
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 11/05/2026, n. 8610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8610 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08610/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00002/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2 del 2025, proposto da
UR FE, rappresentata e difesa dagli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli, Sara Berengan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone 9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento del Ministero dell''Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV. REGISTRO UFFICIALE U.0049228.05-12-2024 con il quale è stata rigettata l''istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell''articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna:
- del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell''Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l''Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel;
- di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell''art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2026 il dott. Marco UR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
La ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rigettato la sua istanza di riconoscimento del titolo di formazione sul sostegno conseguito in Spagna (“Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge in data 31 marzo 2024).
Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio con atto di mero stile.
Con decreto cautelare n. 457 del 23 gennaio 2025 il Presidente della Sezione ha accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche, sospendendo gli effetti del provvedimento di diniego impugnato.
All’esito della camera di consiglio del 2 aprile 2025, con ordinanza n. 2049/2025, il Collegio ha confermato il predetto decreto presidenziale.
Con memoria del 6 maggio 2026 il difensore della ricorrente ha dichiarato il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del presente giudizio, atteso che nelle more la sua assistita ha conseguito titolo di specializzazione ai sensi dell’art. 7 della legge 29 luglio 2024 n. 106 attraverso il c.d. programma INDIRE.
All’udienza pubblica del 6 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.
Il Collegio non può che prendere atto, infatti, della espressa dichiarazione del difensore di parte ricorrente in ordine all’assenza di un attuale interesse alla prosecuzione del giudizio.
Come chiarito dalla giurisprudenza univoca, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità del ricorso, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671; Cons. Stato Sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, Sez. V , 21 settembre 2020, n. 5486; Cons. Stato, Sez. V, 2 gennaio 2020, n. 38; Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1278; Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848).
Si ravvisano giusti motivi, alla luce di tutte le circostanze e della peculiare fattispecie, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE AN, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco UR, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Marco UR | IE AN |
IL SEGRETARIO