Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/06/2025, n. 2993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2993 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 13012/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
GIRANDOLI MICHELANGELO e dall'avv. GRECO GIUSEPPE
EMANUELE ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori predetti in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. CACIOPPO SALVATORE ed elettivamente domiciliato presso gli
Uffici dell'Avvocatura Regionale Inail con sede in PALERMO, VIALE DEL
FANTE, 58/D
- resistente-
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 07/05/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate in separato CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/09/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' deducendo: CP_1
“Nell'anno 1965 il sig. è stato assunto dalla società Fincantieri S.p.a. Parte_1
con la qualifica di saldatore. Segnatamente, sino all'anno 1997 l'odierno ricorrente ha prestato attività lavorativa, in modo continuativo ed ininterrotto, alle dipendenze prima della suddetta società disimpegnando la mansione di “calafato” sia a terra che a bordo delle navi in allestimento, costruzione riparazione e/o trasformazione e svolgendo le attività di scarpellatura e saldatura tra le lamiere, saldatura a filo continuo ed a pinza, montaggio, assemblaggio all'interno delle navi presso il reparto scali di Palermo dove si effettuavano lavorazioni per la costruzione, trasformazione e riparazione di navi mercantili, passeggere e militari.
Lo stesso ha osservato i seguenti turni di lavoro: dal lunedì al sabato dalle ore 7:30 alle ore
18:00 e prestando la sua attività, a volte, durante la notte.
Nello specifico, il ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa all'interno delle navi dove i sistemi di abbattimento degli inquinanti installati nel reparto e nelle macchine e/o impianti utilizzati, spesso erano insufficienti, in quanto raramente si riscontrava la presenza di aspiratori e ventilatori idonei a scongiurare un aggravamento dell'innalzamento delle polveri.
Orbene, appare evidente come il ricorrente sia stato massicciamente esposto sia ad amianto per oltre trent'anni. Pertanto, nell'espletamento della propria attività lavorativa (32 lunghi anni), il ricorrente è stato, quotidianamente e consecutivamente, a stretto contatto sia con l'ambiente di lavoro della Fincantieri S.p.a. stabilimento di Palermo che con i dipendenti della stessa per oltre
10 ore al giorno. A causa di ciò, ed in considerazione della accertata presenza di amianto all'interno dell'Azienda Fincantieri S.p.a. di Palermo, a distanza di anni il sig. ha Pt_1
cominciato a lamentare alterazioni ai polmoni di tipo ingravescente, culminate nelle gravi e documentate patologie polmonari asbesto correlata.
Con provvedimento del 8 dicembre 2023 l' resistente ha riconosciuto la malattia CP_2
professionale con un grado di menomazione dell'integrità fisica pari al 4%. (doc. 1)
Dunque, avverso il suddetto provvedimento il ricorrente ha presentato opposizione (doc. 2) atteso che sulla base della relazione medico-legale (doc. 3), il grado di menomazione dell'integrità psico- fisica subito dal sig. risulta essere pari al 7% stante che è stato accertato che lo stesso è Pt_1
“stato riconosciuto affetto da asbestosi polmonare con presenza di placche pleuriche e deficit funzionale restrittivo respiratorio. Obiettivamente si rilevano fischi e sibili all'auscultazione, MV ridotto su tutto l'ambito polmonare, riferisce tosse e dispnea di grado moderato, astenia. Pertanto, si ritiene equo valutare un danno biologico pari al 7%”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “ritenere e dichiarare, previo espletamento di CTU – medico legale, che le patologie di cui oggi è affetto il ricorrente siano riconducibili causalmente all'esposizione ad amianto avvenuta nel periodo dal 1965 al 1997 e che le stesse hanno comportato un grado di invalidità pari al 7% (come da CTP a firma del dott. Per_1
o pari ad una percentuale diversa, maggiore o minore che sarà accertata dal
[...]
nominando CTU. Per l'effetto: riconoscere, che il sig. , in considerazione Parte_1
delle accertate patologie, è affetto da malattia professionale a far data dalla domanda amministrativa (13 novembre 2023) o da quella diversa che sarà accertata dal nominando CTU;
condannare, l' resistente alla corresponsione, in favore del sig. CP_2 Parte_1
dell'indennizzo sotto forma di capitale a far data dalla domanda amministrativa inoltrata dal ricorrente (13 novembre 2023), o da quella diversa data che sarà accertata dal nominando CTU, oltre interesse e rivalutazione monetaria del diritto al soddisfo;
Condannare l resistente CP_2
al pagamento dei compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario nella misura del
15%, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di essere antistatari.”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta ribadendo l'esattezza della percentuale di i.p.p. già concessa e contestando la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto, variamente argomentando.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di consulenza tecnica medico legale.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori della parte ricorrente insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico. Orbene, il consulente tecnico d'ufficio sulla base dell'esame degli atti, in sede di relazione peritale, ha concluso che il ricorrente è affetto da “pleuropatia benigna da amianto che non è causa di alterazioni della funzione respiratoria” e che “la valutazione della i.p.p. è, pertanto, compatibile con il codice 331 (DM 12/07/2000) – Danno anatomico (a tipo: placche pleuriche;
ovvero esiti di processo specifico;
esito di scissuriti) in assenza o con sfumata ripercussione funzionale) e comportante una percentuale di i.p.p. del 4 (quattro)%.”.
Le conclusioni del C.T.U., non contestate dalle parti, devono essere condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguata e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazioni in atti).
Il ricorso va, pertanto, respinto, avendo il C.T.U. confermato la valutazione dei postumi, già formulata dall' . CP_1
Le spese di lite non possono essere poste a carico di parte ricorrente, che ha presentato autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. e la cui domanda non può ritenersi manifestamente infondata e temeraria.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 26/06/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 07/05/2025.
La Giudice
Paola Marino