CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 03/02/2026, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1611/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO ROBERTO, Presidente e Relatore
DE IORIS MARIO, Giudice
ZACCARDI GLAUCO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15879/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249062465377000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.15879/2024, depositato telematicamente, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90624653 77/000, dell'importo complessivo di € 27.081,13=, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 15/07/2024, richiedendone l'annullamento. A motivi deduce che in relazione alle cartelle impugnate, aveva presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252 della Legge n. 197 del 2022; tale istanza successivamente accolta dall'Ader non si è perfezionata in quanto la ricorrente è stata vittima di un grave incidente stradale che la ha resa inabile con conseguente perdita della coscienza e nell'impossibilità di deambulare sino al 31 luglio 2024. Evidenzia che nel nostro ordinamento è da considerarsi vigente il principio, di portata generale, in forza del quale un beneficio fiscale non può ritenersi decaduto se il mancato perfezionamento della procedura sottesa al suo ottenimento non sia consequenziale ad un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile al contribuente ma derivi da una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile e inevitabile, configurabile quale ipotesi di “forza maggiore”.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, si è costituita in giudizio eccependo la legittimità dell'operato.
La ricorrente ha depositato richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere (art. 46 del d. Lgs. 546 del 1992) evidenziando che con la conversione in Legge (n. 15 del 2025) del c.d. “decreto
Milleproroghe” (D.L. 202/2024), è stata riaperta, successivamente all'instaurazione del presente giudizio, la procedura afferente alla c.d. “rottamazione quater” per i contribuenti decaduti al 31 dicembre 2024; con istanza W-2025032709040895, presentata telematicamente il 27 marzo 2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha richiesto all'Agenzia delle Entrate – Riscossione l'adesione alla riammissione alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 - “rottamazione-quater” (art. 3 bis del D.L. 202/2024 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 15/2025); con comunicazione del 17 giugno
2025 (Documento rif. AT – 09790202500134059190, doc. 2) l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha riammesso l'attuale istante alla procedura di definizione agevolata, in accoglimento della dichiarazione di adesione alla Riammissione alla definizione agevolata presentata il 27/03/2025 prot. n. W-
2025032709040895. - In data 25 luglio 2025 la sig.ra Ricorrente_1 ha provveduto a versare l'importo di
€ 1907,92 (doc. 3, prima rata prevista dal piano di ammortamento), chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere sulla base del disposto dell'art. 46 del D. Lgs. 546 del 1992 (“casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge”).
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Ricorrente ha comunicato che a seguito della conversione in Legge (n. 15 del 2025) del c.d. “decreto
Milleproroghe” (D.L. 202/2024), è stata riaperta la procedura afferente alla c.d. “rottamazione quater” per i contribuenti decaduti al 31 dicembre 2024; l'istanza presentata telematicamente è stata accolta e la contribuente ha documentato il versamento l'importo di €.1907,92=, relativo al pagamento della prima rata, per cui va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 189 del 2024, ha precisato che l'estinzione immediata delle liti fiscali definite anche con il pagamento della sola prima rata dell'importo dovuto ex art. 1, comma 198, della legge 29 dicembre 2022, n.197 non è irragionevole nè lesiva del principio di parità delle parti del processo.
In particolare, è stato precisato che l'Amministrazione finanziaria non è sprovvista di tutele amministrative e giuridiche, in quanto al mancato pagamento delle somme dovute (ove il contribuente abbia optato per il versamento rateale) essa può reagire mediante l'iscrizione a ruolo del debito residuo, degli interessi e delle relative sanzioni e riaprire il processo, nonchè far rivivere l'originaria pretesa tributaria attraverso il rimedio della revocazione del provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo, motivata dal suo sopravvenuto diniego.
Sussistono fondati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Roma dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art.46 D.lgs.546/92; spese compensate.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO ROBERTO, Presidente e Relatore
DE IORIS MARIO, Giudice
ZACCARDI GLAUCO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15879/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249062465377000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.15879/2024, depositato telematicamente, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90624653 77/000, dell'importo complessivo di € 27.081,13=, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 15/07/2024, richiedendone l'annullamento. A motivi deduce che in relazione alle cartelle impugnate, aveva presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252 della Legge n. 197 del 2022; tale istanza successivamente accolta dall'Ader non si è perfezionata in quanto la ricorrente è stata vittima di un grave incidente stradale che la ha resa inabile con conseguente perdita della coscienza e nell'impossibilità di deambulare sino al 31 luglio 2024. Evidenzia che nel nostro ordinamento è da considerarsi vigente il principio, di portata generale, in forza del quale un beneficio fiscale non può ritenersi decaduto se il mancato perfezionamento della procedura sottesa al suo ottenimento non sia consequenziale ad un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile al contribuente ma derivi da una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile e inevitabile, configurabile quale ipotesi di “forza maggiore”.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, si è costituita in giudizio eccependo la legittimità dell'operato.
La ricorrente ha depositato richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere (art. 46 del d. Lgs. 546 del 1992) evidenziando che con la conversione in Legge (n. 15 del 2025) del c.d. “decreto
Milleproroghe” (D.L. 202/2024), è stata riaperta, successivamente all'instaurazione del presente giudizio, la procedura afferente alla c.d. “rottamazione quater” per i contribuenti decaduti al 31 dicembre 2024; con istanza W-2025032709040895, presentata telematicamente il 27 marzo 2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha richiesto all'Agenzia delle Entrate – Riscossione l'adesione alla riammissione alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 - “rottamazione-quater” (art. 3 bis del D.L. 202/2024 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 15/2025); con comunicazione del 17 giugno
2025 (Documento rif. AT – 09790202500134059190, doc. 2) l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha riammesso l'attuale istante alla procedura di definizione agevolata, in accoglimento della dichiarazione di adesione alla Riammissione alla definizione agevolata presentata il 27/03/2025 prot. n. W-
2025032709040895. - In data 25 luglio 2025 la sig.ra Ricorrente_1 ha provveduto a versare l'importo di
€ 1907,92 (doc. 3, prima rata prevista dal piano di ammortamento), chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere sulla base del disposto dell'art. 46 del D. Lgs. 546 del 1992 (“casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge”).
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Ricorrente ha comunicato che a seguito della conversione in Legge (n. 15 del 2025) del c.d. “decreto
Milleproroghe” (D.L. 202/2024), è stata riaperta la procedura afferente alla c.d. “rottamazione quater” per i contribuenti decaduti al 31 dicembre 2024; l'istanza presentata telematicamente è stata accolta e la contribuente ha documentato il versamento l'importo di €.1907,92=, relativo al pagamento della prima rata, per cui va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 189 del 2024, ha precisato che l'estinzione immediata delle liti fiscali definite anche con il pagamento della sola prima rata dell'importo dovuto ex art. 1, comma 198, della legge 29 dicembre 2022, n.197 non è irragionevole nè lesiva del principio di parità delle parti del processo.
In particolare, è stato precisato che l'Amministrazione finanziaria non è sprovvista di tutele amministrative e giuridiche, in quanto al mancato pagamento delle somme dovute (ove il contribuente abbia optato per il versamento rateale) essa può reagire mediante l'iscrizione a ruolo del debito residuo, degli interessi e delle relative sanzioni e riaprire il processo, nonchè far rivivere l'originaria pretesa tributaria attraverso il rimedio della revocazione del provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo, motivata dal suo sopravvenuto diniego.
Sussistono fondati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Roma dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art.46 D.lgs.546/92; spese compensate.