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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 151/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 981/2023 depositato il 20/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Società_1 CF_Difensore_1
Difensore_2 C/o Società_1 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1524/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 10 e pubblicata il 22/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011301165 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 981/2023 RGA il Sig. Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza della CTP di Bari n. 1524/10/2022, depositata in Segreteria il 22/09/2022, di rigetto del ricorso, con condanna al pagamento delle spese liquidate in € 3.500,00 oltre accessori, proposto avverso l'avviso di accertamento
TVF011301165/2021, relativo all'anno 2015, con il quale era stato accertato un reddito “diverso” imponibile non dichiarato pari ad € 178.283,00 soggetto, ai sensi dell'art. 67 del TUIR, a tassazione ordinaria ai fini dell'IRPEF e delle relative addizionali.
La difesa del contribuente ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di prime cure, per l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento con la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari si è costituita con rituali controdeduzioni in data
19/05/2023 eccependo l'infondatezza dell'avverso gravame chiedendone il rigetto con la conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del gravame.
La difesa del contribuente ha prodotto memoria illustrativa in data 26/08/2025 con cui ha insistito per l'accoglimento dell'appello.
All'udienza del 22/09/2025, sentito il Relatore, sono comparsi l'Avv. Nominativo_1, in delega dell'Avv. Difensore_1 difensore del contribuente, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello, e il Dott. Nominativo_2, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari, che, riportandosi alle controdeduzioni dell'Ufficio, ha concluso per il rigetto dell'appello. Terminata la discussione, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo mezzo di gravame la difesa del contribuente lamenta la violazione in cui sarebbe incorsa la sentenza gravata dell'art. 32, 4° comma, del DPR n. 600/1973, nonché l'omesso esame di fatti decisivi.
La doglianza è fondata.
Come è noto, l'art. 32, 5° comma, del DPR n. 600/1973, stabilisce: <le cause di inutilizzabilità previste dal 3° comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo giudizio primo grado sede contenziosa le notizie, i dati, documenti, libri e registri dichiarando comunque contestualmente aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui imputabile>>.
Orbene, tale norma è da ritenersi pienamente applicabile alla fattispecie in esame. Tanto ove si consideri che gli estratti conto richiesti dall'Ufficio non erano a quella data nella disponibilità del sig. Ricorrente_1
bensì di altri soggetti vale a dire i sigg.ri Soggetto_1 e Soggetto_2 sicchè il contribuente, odierno appellante, versava nell'impossibilità di produrli in sede di controllo.
Pertanto, la preclusione probatoria eccepita dall'Ufficio, nella fattispecie in esame, non può trovare applicazione in quanto l'inadempimento del contribuente alla richiesta dell'Ufficio è avvenuto per causa ad esso non imputabile. Ne discende che nella specie va applicato il su richiamato art. 32, 5° comma, del DPR
n. 600/1973, sicchè detta preclusione probatoria non è opponibile alla difesa del contribuente che era privo della disponibilità della predetta documentazione al momento nel quale venne invitato ad esibirla in sede di controllo.
2) Nel merito, la difesa del contribuente ha dimostrato che, per un verso, le ricariche effettuate dal sig. Ricorrente_1 sui conti gioco al medesimo intestati erano alimentate da prelievi eseguiti sui medesimi conti sicchè il reddito imponibile effettivo, anziché ammontare ad € 178.283,00, come risulta dall'impugnato avviso di accertamento, va ridotto ad € 52.743,00.
Peraltro, la difesa del contribuente ha dimostrato che tale somma costituiva il frutto di vincite ottenute legalmente su altri conti gioco intestati ad amici del contribuente appartenenti al medesimo gruppo.
Orbene, poiché le vincite da gioco sono assoggettate a ritenute alla fonte da parte dei concessionari ADM, qualora si considerasse tale somma di € 52.743,00, quale reddito imponibile, si giungerebbe ad una violazione del principio del ne bis in idem risolvendosi tale operazioni in una doppia imposizione tributaria. Pertanto, anche tale doglianza del contribuente è fondata.
3) Sulla base delle considerazioni che precedono l'appello, proposto dal contribuente Sig. Ricorrente_1
, è fondato e va, pertanto, accolto con integrale riforma dell'impugnata sentenza e con il contestuale annullamento dell'impugnato avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe.
4) Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 2) accoglie l'appello proposto dal
Sig. Ricorrente_1 e, in integrale riforma della sentenza di prime cure, annulla l'impugnato avviso di accertamento, meglio in epigrafe indicato;
condanna l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore del Sig. Ricorrente_1 che si liquidano nella complessiva somma di € 18.000,00, oltre ad accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Bari il 22 settembre 2025
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 981/2023 depositato il 20/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Società_1 CF_Difensore_1
Difensore_2 C/o Società_1 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1524/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 10 e pubblicata il 22/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011301165 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 981/2023 RGA il Sig. Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza della CTP di Bari n. 1524/10/2022, depositata in Segreteria il 22/09/2022, di rigetto del ricorso, con condanna al pagamento delle spese liquidate in € 3.500,00 oltre accessori, proposto avverso l'avviso di accertamento
TVF011301165/2021, relativo all'anno 2015, con il quale era stato accertato un reddito “diverso” imponibile non dichiarato pari ad € 178.283,00 soggetto, ai sensi dell'art. 67 del TUIR, a tassazione ordinaria ai fini dell'IRPEF e delle relative addizionali.
La difesa del contribuente ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di prime cure, per l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento con la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari si è costituita con rituali controdeduzioni in data
19/05/2023 eccependo l'infondatezza dell'avverso gravame chiedendone il rigetto con la conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del gravame.
La difesa del contribuente ha prodotto memoria illustrativa in data 26/08/2025 con cui ha insistito per l'accoglimento dell'appello.
All'udienza del 22/09/2025, sentito il Relatore, sono comparsi l'Avv. Nominativo_1, in delega dell'Avv. Difensore_1 difensore del contribuente, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello, e il Dott. Nominativo_2, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari, che, riportandosi alle controdeduzioni dell'Ufficio, ha concluso per il rigetto dell'appello. Terminata la discussione, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo mezzo di gravame la difesa del contribuente lamenta la violazione in cui sarebbe incorsa la sentenza gravata dell'art. 32, 4° comma, del DPR n. 600/1973, nonché l'omesso esame di fatti decisivi.
La doglianza è fondata.
Come è noto, l'art. 32, 5° comma, del DPR n. 600/1973, stabilisce: <le cause di inutilizzabilità previste dal 3° comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo giudizio primo grado sede contenziosa le notizie, i dati, documenti, libri e registri dichiarando comunque contestualmente aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui imputabile>>.
Orbene, tale norma è da ritenersi pienamente applicabile alla fattispecie in esame. Tanto ove si consideri che gli estratti conto richiesti dall'Ufficio non erano a quella data nella disponibilità del sig. Ricorrente_1
bensì di altri soggetti vale a dire i sigg.ri Soggetto_1 e Soggetto_2 sicchè il contribuente, odierno appellante, versava nell'impossibilità di produrli in sede di controllo.
Pertanto, la preclusione probatoria eccepita dall'Ufficio, nella fattispecie in esame, non può trovare applicazione in quanto l'inadempimento del contribuente alla richiesta dell'Ufficio è avvenuto per causa ad esso non imputabile. Ne discende che nella specie va applicato il su richiamato art. 32, 5° comma, del DPR
n. 600/1973, sicchè detta preclusione probatoria non è opponibile alla difesa del contribuente che era privo della disponibilità della predetta documentazione al momento nel quale venne invitato ad esibirla in sede di controllo.
2) Nel merito, la difesa del contribuente ha dimostrato che, per un verso, le ricariche effettuate dal sig. Ricorrente_1 sui conti gioco al medesimo intestati erano alimentate da prelievi eseguiti sui medesimi conti sicchè il reddito imponibile effettivo, anziché ammontare ad € 178.283,00, come risulta dall'impugnato avviso di accertamento, va ridotto ad € 52.743,00.
Peraltro, la difesa del contribuente ha dimostrato che tale somma costituiva il frutto di vincite ottenute legalmente su altri conti gioco intestati ad amici del contribuente appartenenti al medesimo gruppo.
Orbene, poiché le vincite da gioco sono assoggettate a ritenute alla fonte da parte dei concessionari ADM, qualora si considerasse tale somma di € 52.743,00, quale reddito imponibile, si giungerebbe ad una violazione del principio del ne bis in idem risolvendosi tale operazioni in una doppia imposizione tributaria. Pertanto, anche tale doglianza del contribuente è fondata.
3) Sulla base delle considerazioni che precedono l'appello, proposto dal contribuente Sig. Ricorrente_1
, è fondato e va, pertanto, accolto con integrale riforma dell'impugnata sentenza e con il contestuale annullamento dell'impugnato avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe.
4) Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 2) accoglie l'appello proposto dal
Sig. Ricorrente_1 e, in integrale riforma della sentenza di prime cure, annulla l'impugnato avviso di accertamento, meglio in epigrafe indicato;
condanna l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore del Sig. Ricorrente_1 che si liquidano nella complessiva somma di € 18.000,00, oltre ad accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Bari il 22 settembre 2025