CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 02/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENTILI UMBERTO, Presidente
DE RENZIS LUISA, Relatore
MICCIO FABIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8554/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROPOSTA DI COM n. 09728202400003277000 0 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13160/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta.
Resistente/Appellato: Si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30.04.2025 Ricorrente_1 ha impugnato la proposta di compensazione notificatale, ex articolo 28-ter del DPR 602/73, da parte dell'Agenzia delle Entrate.
In esito alla richiesta di rimborso inoltrata dalla parte ricorrente per la somma di euro 796,00 relativa all'anno d'imposta 2023, l'Agenzia delle Entrate opponeva l'avvenuta iscrizione a ruolo del maggior credito quantificato in euro 337.573,44 (aggiornato al 09.01.2024).
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale II che, preliminarmente, ha evidenziato l'inammissibilità del ricorso in merito alla cartella di pagamento n. 9720010738422360 sottesa al provvedimento di compensazione, trattandosi di atto divenuto inoppugnabile.
Si afferma, infatti, che AD ha notificato in data 17/05/2018 un primo avviso di intimazione (n.
09720179077292035000) mai impugnato. Si aggiunge altresì che, in data 27/05/2024, AD ha notificato anche una seconda intimazione di pagamento n. 09720239113439712000 divenuta definita per mancata impugnazione.
In ogni caso, l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato di avere provveduto alla sospensione a tempo indeterminato delle cartelle di pagamento n 09720010611196340000 e n. 09720010738422461000 (cfr. documentazione allegata in atti) perché, come comunicato da AD, la notifica non era regolare.
Si è costituita in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale I che ha dichiarato (in relazione alle cartelle n. 09720010611196441000, n. 09720020118443810000 e n. 09720030047630252000) di avere provveduto alla sospensione a tempo indeterminato delle menzionate cartelle per intervenuta prescrizione
(è stata allegata in atti copia del provvedimento di inefficacia delle cartelle prescritte emesso dall'Agente della riscossione). In merito, invece, alla cartella di pagamento n. 09720010738422259000, notificata il
21/10/2009, sottesa al provvedimento di compensazione oggetto del presente contenzioso, la parte resistente ha dedotto l'inammissibilità del ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 e dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 546/92.
Infatti, in relazione alla cartella in oggetto, AD ha notificato in data 17/05/2018 un primo avviso di intimazione
(n. 09720179077292035000) che non è stato impugnato da parte avversa. In data 28/04/2024, inoltre, AD ha notificato anche una seconda intimazione di pagamento (n. 09720239113439712000) anche questa divenuta definita per mancata impugnazione.
La parte resistente ha formulato analoghe considerazioni anche per la cartella di pagamento n.
09720031037827738000, notificata il 05/01/2004 per la quale è stata eccepita l'inammissibilità del ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 e dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 546/92.
AD ha notificato in data 11/07/2014 l'avviso di intimazione n. 09720149070461240000 che non è stato impugnato da parte avversa. La controversia è stata decisa all'udienza del 18 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Va osservato che i crediti portati in compensazione dall'Agenzia delle Entrate sono i seguenti:
-crediti IVA relativi agli anni 1994, 1995 e 1996;
- crediti IRPEF relativi agli anni 1993, 1994, 1995 e 1996 ad oggi (2025).
Si tratta di crediti risalenti nel tempo per alcuni dei quali, a ben vedere, è già decorso sia il termine decadenziale, sia il termine di prescrizione.
Infatti, non risultando provata la notifica di idonei atti interruttivi, è facilmente constatabile che dal 2002 (anno di notifica della prima cartella) al 2004 (anno di notifica dell'ultima) sino ad oggi risulta decorso il termine decennale di prescrizione.
Dalla documentazione allegata in atti, è possibile verificare la decorrenza della prescrizione con riferimento alle singole cartelle:
- Cartella n. 097200106111696340000 notificata il 16.5.2002 (debito IVA anno 1997): prescrizione maturata in data 17.5.2012;
- Cartella n. 09720010611196441000 notificata il 16.5.2002 (debito IRPEF ed imposta sul patrimonio delle persone fisiche): prescrizione maturata in data 17.5.2012; nonché contributo sanitario nazionale: prescrizione maturata in data 17.5.2012;
- Cartella n. 09720010738422461000 notificata il 16.5.2003 (debito IVA anno 1996): prescrizione maturata in data 17.5.2013;
- Cartella n. 09720020118443810000 (asseritamente) notificata il 30.7.2002 (debito IRPEF anno 1995): prescrizione maturata in data 1.8.2012, nonché contributo sanitario nazionale prescrizione maturata in data
1.8.2012;
- Cartella n. 09720030047630252000 (asseritamente) notificata il 17.3.2003 (registro multe, ammende, sanzioni amministrative e registro recupero spese di giustizia): prescrizione maturata in data 18.3.2008;
A ciò si aggiunga la circostanza che l'Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale I e II) ha già sospeso autonomamente le cartelle di pagamento sopra indicate per dichiarati vizi di notificazione da parte di AD.
Ne consegue che i crediti opposti in compensazione e portati dalle cartelle in oggetto all'evidenza risultano prescritti e comunque, allo stato, non azionabili.
Restano invece da considerare altre tre cartelle (n. 09720010738422259000; n.9720010738422360; n. 09720031037827738000) che invece sono divenute definitive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 e dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 546/92, per mancata impugnazione.
Infatti, come si evince dalle difese delle parti resistenti, in relazione alle cartelle in oggetto, sono stati emessi più atti di intimazione mai impugnati.
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla pretesa tributaria di cui alle seguenti cartelle:
n.09720010611196340000;n.09720010738422461000;n.09720010611196441000;
n.09720020118443810000;n.09720030047630252000; Rigetta il ricorso per le rimanenti cartelle(n.
09720010738422259000;n.9720010738422360;n.09720031037827738000) Compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Roma 18.12.2025 Il Giudice Luisa De Renzis Il Presidente Umberto Gentili
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENTILI UMBERTO, Presidente
DE RENZIS LUISA, Relatore
MICCIO FABIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8554/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROPOSTA DI COM n. 09728202400003277000 0 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13160/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta.
Resistente/Appellato: Si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30.04.2025 Ricorrente_1 ha impugnato la proposta di compensazione notificatale, ex articolo 28-ter del DPR 602/73, da parte dell'Agenzia delle Entrate.
In esito alla richiesta di rimborso inoltrata dalla parte ricorrente per la somma di euro 796,00 relativa all'anno d'imposta 2023, l'Agenzia delle Entrate opponeva l'avvenuta iscrizione a ruolo del maggior credito quantificato in euro 337.573,44 (aggiornato al 09.01.2024).
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale II che, preliminarmente, ha evidenziato l'inammissibilità del ricorso in merito alla cartella di pagamento n. 9720010738422360 sottesa al provvedimento di compensazione, trattandosi di atto divenuto inoppugnabile.
Si afferma, infatti, che AD ha notificato in data 17/05/2018 un primo avviso di intimazione (n.
09720179077292035000) mai impugnato. Si aggiunge altresì che, in data 27/05/2024, AD ha notificato anche una seconda intimazione di pagamento n. 09720239113439712000 divenuta definita per mancata impugnazione.
In ogni caso, l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato di avere provveduto alla sospensione a tempo indeterminato delle cartelle di pagamento n 09720010611196340000 e n. 09720010738422461000 (cfr. documentazione allegata in atti) perché, come comunicato da AD, la notifica non era regolare.
Si è costituita in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale I che ha dichiarato (in relazione alle cartelle n. 09720010611196441000, n. 09720020118443810000 e n. 09720030047630252000) di avere provveduto alla sospensione a tempo indeterminato delle menzionate cartelle per intervenuta prescrizione
(è stata allegata in atti copia del provvedimento di inefficacia delle cartelle prescritte emesso dall'Agente della riscossione). In merito, invece, alla cartella di pagamento n. 09720010738422259000, notificata il
21/10/2009, sottesa al provvedimento di compensazione oggetto del presente contenzioso, la parte resistente ha dedotto l'inammissibilità del ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 e dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 546/92.
Infatti, in relazione alla cartella in oggetto, AD ha notificato in data 17/05/2018 un primo avviso di intimazione
(n. 09720179077292035000) che non è stato impugnato da parte avversa. In data 28/04/2024, inoltre, AD ha notificato anche una seconda intimazione di pagamento (n. 09720239113439712000) anche questa divenuta definita per mancata impugnazione.
La parte resistente ha formulato analoghe considerazioni anche per la cartella di pagamento n.
09720031037827738000, notificata il 05/01/2004 per la quale è stata eccepita l'inammissibilità del ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 e dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 546/92.
AD ha notificato in data 11/07/2014 l'avviso di intimazione n. 09720149070461240000 che non è stato impugnato da parte avversa. La controversia è stata decisa all'udienza del 18 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Va osservato che i crediti portati in compensazione dall'Agenzia delle Entrate sono i seguenti:
-crediti IVA relativi agli anni 1994, 1995 e 1996;
- crediti IRPEF relativi agli anni 1993, 1994, 1995 e 1996 ad oggi (2025).
Si tratta di crediti risalenti nel tempo per alcuni dei quali, a ben vedere, è già decorso sia il termine decadenziale, sia il termine di prescrizione.
Infatti, non risultando provata la notifica di idonei atti interruttivi, è facilmente constatabile che dal 2002 (anno di notifica della prima cartella) al 2004 (anno di notifica dell'ultima) sino ad oggi risulta decorso il termine decennale di prescrizione.
Dalla documentazione allegata in atti, è possibile verificare la decorrenza della prescrizione con riferimento alle singole cartelle:
- Cartella n. 097200106111696340000 notificata il 16.5.2002 (debito IVA anno 1997): prescrizione maturata in data 17.5.2012;
- Cartella n. 09720010611196441000 notificata il 16.5.2002 (debito IRPEF ed imposta sul patrimonio delle persone fisiche): prescrizione maturata in data 17.5.2012; nonché contributo sanitario nazionale: prescrizione maturata in data 17.5.2012;
- Cartella n. 09720010738422461000 notificata il 16.5.2003 (debito IVA anno 1996): prescrizione maturata in data 17.5.2013;
- Cartella n. 09720020118443810000 (asseritamente) notificata il 30.7.2002 (debito IRPEF anno 1995): prescrizione maturata in data 1.8.2012, nonché contributo sanitario nazionale prescrizione maturata in data
1.8.2012;
- Cartella n. 09720030047630252000 (asseritamente) notificata il 17.3.2003 (registro multe, ammende, sanzioni amministrative e registro recupero spese di giustizia): prescrizione maturata in data 18.3.2008;
A ciò si aggiunga la circostanza che l'Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale I e II) ha già sospeso autonomamente le cartelle di pagamento sopra indicate per dichiarati vizi di notificazione da parte di AD.
Ne consegue che i crediti opposti in compensazione e portati dalle cartelle in oggetto all'evidenza risultano prescritti e comunque, allo stato, non azionabili.
Restano invece da considerare altre tre cartelle (n. 09720010738422259000; n.9720010738422360; n. 09720031037827738000) che invece sono divenute definitive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 e dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 546/92, per mancata impugnazione.
Infatti, come si evince dalle difese delle parti resistenti, in relazione alle cartelle in oggetto, sono stati emessi più atti di intimazione mai impugnati.
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla pretesa tributaria di cui alle seguenti cartelle:
n.09720010611196340000;n.09720010738422461000;n.09720010611196441000;
n.09720020118443810000;n.09720030047630252000; Rigetta il ricorso per le rimanenti cartelle(n.
09720010738422259000;n.9720010738422360;n.09720031037827738000) Compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Roma 18.12.2025 Il Giudice Luisa De Renzis Il Presidente Umberto Gentili